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Document 52013AE7000

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale» COM(2013) 554 final — 2013/0268 (COD)

    GU C 214 del 8.7.2014, p. 25–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.7.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 214/25


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale»

    COM(2013) 554 final — 2013/0268 (COD)

    2014/C 214/05

    Relatore: PEGADO LIZ

    Il Consiglio, in data 25 settembre 2013, e il Parlamento europeo, in data 8 ottobre 2013, hanno deciso, conformemente agli articoli 67 e 81 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

    COM(2013) 554 final — 2013/0268 (COD).

    La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 10 febbraio 2014.

    Alla sua 496a sessione plenaria, dei giorni 26 e 27 febbraio 2014 (seduta del 26 febbraio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere all'unanimità.

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1

    La proposta di regolamento in esame (1) mira a modificare il regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

    1.2

    Nel far ciò tale proposta persegue un duplice scopo: da un lato, garantire la conformità dell'«accordo su un tribunale unificato dei brevetti» o «accordo TUB», firmato il 19 febbraio 2013, con lo statuto della Corte di giustizia del Benelux, modificato il 15 ottobre 2012 (2), e il regolamento Bruxelles I (rifusione), e, dall'altro, ovviare al vuoto normativo in materia di competenza nei confronti dei convenuti domiciliati in un paese terzo.

    1.3

    Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) appoggia l'iniziativa del Parlamento europeo (PE) e del Consiglio, perché è indispensabile alla certezza e alla sicurezza giuridiche della tutela brevettuale unitaria nell'Unione europea.

    1.4

    Il CESE non può che rallegrarsi per la semplicità delle quattro nuove disposizioni che dovrebbero essere inserite nel regolamento Bruxelles I, che considera necessarie, adeguate, debitamente motivate ed opportune.

    1.5

    Il CESE, tuttavia, si rammarica di non essere stato consultato, a tempo debito, in merito alle proposte dei regolamenti di attuazione di una cooperazione rafforzata per la creazione di una tutela brevettuale unitaria e del pacchetto istitutivo di un tribunale unificato dei brevetti, tenuto conto dei pareri che ha avuto occasione di adottare su questi temi.

    1.6

    Benché tardivamente, non essendo stato consultato in via preliminare, il CESE solleva ora alcune questioni riguardo alla struttura e al funzionamento della Corte di giustizia del Benelux — questioni sulle quali, a suo avviso, una riflessione approfondita non è ancora stata condotta. Più precisamente, il Comitato

    insiste affinché le spese processuali da pagare per adire il TUB siano chiare, trasparenti e applicabili senza che venga pregiudicato in alcun modo il diritto di accesso alla giustizia,

    raccomanda di sopprimere, o emendare in misura sostanziale, l'articolo 14, paragrafo 2, del Regolamento di procedura proposto per il TUB, e

    sottolinea che i giudici selezionati devono aver seguito una formazione professionale di qualità.

    2.   Gli antecedenti

    2.1

    La proposta presentata dalla Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio è solo l'ultimo episodio della lunga saga del «brevetto europeo con effetto unitario».

    2.2

    L'istituzione di un brevetto che garantisse una tutela giuridica uniforme in tutta l'Unione europea era attesa fin dagli anni sessanta. Da allora si sono susseguiti numerosi tentativi e numerosi fallimenti.

    2.2.1

    Questo percorso tortuoso ha comunque fatto registrare almeno un successo parziale: l'istituzione del brevetto europeo ad opera della convenzione di Monaco, firmata il 5 ottobre 1973, che ha istituito altresì la procedura comune di deposito del brevetto europeo presso l'Ufficio europeo dei brevetti (UEB).

    Senonché il regime giuridico di questo «brevetto europeo» si presenta sotto le diverse forme di tanti regimi nazionali quanti sono i paesi designati dal depositante. Ciò spiega perché gli Stati, le istituzioni e gli utilizzatori invochino da tanto tempo un sistema semplice che assicuri una tutela brevettuale uniforme in tutta l'UE.

    2.2.2

    Hanno così visto la luce diversi tentativi volti a creare un brevetto unitario — detto dapprima «comunitario» e poi «dell'Unione europea» -, purtroppo risoltisi in altrettanti fallimenti: basti pensare, ad esempio, alla convenzione di Lussemburgo del 1975 sul brevetto comunitario, che non è mai entrata in vigore per mancanza di accordo tra gli Stati.

    2.2.3

    Solo nel 2000 le discussioni sul futuro brevetto comunitario sono finalmente state rilanciate dal Consiglio europeo, che, in occasione del vertice di Lisbona, ha annunciato un programma generale destinato ad accrescere la competitività delle imprese europee. Immediatamente dopo il vertice, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento volto a «creare un nuovo titolo unitario di proprietà industriale, il brevetto comunitario» (3).

    2.2.4

    Nel 2003 gli Stati membri hanno concordato un approccio politico comune senza tuttavia pervenire a un accordo definitivo, in particolare riguardo al regime linguistico (4). In seguito a un'ampia consultazione svolta nel 2006, nell'aprile 2007 la Commissione ha pubblicato una comunicazione in cui ribadiva l'impegno a favore di un brevetto comunitario (5), seguita nel luglio 2008 da un'altra comunicazione, intitolata «Una strategia europea in materia di diritti di proprietà industriale» (6), che rilanciava i negoziati con gli Stati membri.

    2.2.5

    Non essendo stato raggiunto un consenso unanime, in seguito alla decisione del Consiglio del 10 marzo 2011 (7), il 13 aprile di quello stesso anno la Commissione ha proposto di istituire, nel quadro di una cooperazione rafforzata, un brevetto europeo con effetto unitario. Tutti gli Stati membri ad eccezione di Italia e Spagna hanno accettato tale soluzione (8).

    2.3

    Il «pacchetto brevetti» consta di due regolamenti — il regolamento (UE) 1257/2012 del PE e del Consiglio, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e il regolamento (UE) 1260/2012 del Consiglio, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile (9) — e un accordo internazionale, che getta le basi per la creazione di una tutela unitaria dei brevetti nell'Unione europea.

    2.4

    Tale accordo internazionale, firmato il 19 febbraio 2013 da 25 Stati membri (tutti quelli dell'UE di allora, salvo la Spagna e la Polonia) a margine del Consiglio «Competitività» (10) e al di fuori del quadro istituzionale dell'UE (11), prevede l'istituzione di un tribunale unificato dei brevetti, competente a trattare le controversie relative ai futuri brevetti unitari e ai brevetti europei «classici» attualmente esistenti (12).

    2.4.1

    Si tratta di un organo giurisdizionale ad hoc, altamente specializzato, con uffici («divisioni») locali e regionali sul territorio dell'UE. Anziché dover seguire più procedure parallele davanti ad altrettanti giudici nazionali, le parti dovrebbero così beneficiare di una decisione rapida e altamente qualificata, valida in tutti gli Stati membri in cui vale il brevetto in questione.

    2.4.2

    Il Consiglio europeo del giugno 2012 ha deciso che la divisione centrale del tribunale di primo grado avrà sede a Parigi e sezioni a Londra e a Monaco (13).

    2.4.3

    Con questo nuovo sistema, verranno istituiti uno sportello unico per il deposito di brevetti europei con effetto unitario sul territorio degli Stati impegnati nella cooperazione rafforzata, nonché un organo giurisdizionale dotato di molteplici competenze, che andranno dalle azioni per contestare la contraffazione o far accertare la non contraffazione a quelle volte a ottenere misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni, a far accertare la nullità di brevetti, ecc. Tale organo sarà inoltre competente a esaminare le questioni sollevate ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera i), in merito alle decisioni dell'UEB.

    2.5

    Il CESE è un sostenitore «della prima ora» dell'istituzione di un brevetto europeo, e ha sollecitato e appoggiato iniziative in tal senso sia rispondendo a consultazioni su temi di proprietà industriale e mercato interno (14) sia in pareri d'iniziativa o esplorativi (15).

    2.5.1

    Si è inoltre pronunciato, su specifica consultazione, in merito a due proposte di decisione del Consiglio: una che attribuiva alla Corte di giustizia dell'UE la competenza a conoscere delle controversie in materia di brevetto comunitario (16), e l'altra che istituiva il Tribunale del brevetto comunitario e disciplinava i ricorsi in appello dinanzi al Tribunale di primo grado dell'UE (17).

    2.6

    Per contro, non gli è stato chiesto di elaborare un parere sul «pacchetto brevetti» (ossia in merito alle proposte di regolamento poi sfociate nei regolamenti (UE) 1257/2012 e 1260/2012 del 17 dicembre 2012 (18) o al progetto di accordo relativo a un tribunale unificato dei brevetti, accordo poi firmato il 19 febbraio 2013 (19)).

    3.   La proposta del Parlamento europeo e del Consiglio

    3.1

    Nel suo articolo 89, l'accordo su un tribunale unificato dei brevetti (TUB) dispone che la sua entrata in vigore avrà luogo:

    a)

    il 1o gennaio 2014,

    oppure

    b)

    il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del tredicesimo strumento di ratifica o di adesione conformemente all'articolo 84, inclusi i tre Stati (Germania, Francia e Regno Unito) nei quali il maggior numero di brevetti europei aveva effetto nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la firma dell'accordo,

    oppure ancora

    c)

    il primo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento (UE) n. 1215/2012 relative alle relazioni con l'accordo,

    se questa data è posteriore.

    3.2

    Scopo della proposta in esame è apportare al regolamento (UE) n. 1215/2012 le modifiche necessarie, da un lato, per garantire la conformità di tale regolamento con il suddetto accordo TUB e, dall'altro lato, per ovviare al problema specifico relativo alle norme in materia di competenza nei confronti dei convenuti domiciliati in un paese terzo (20).

    3.3

    Nel contempo, tenuto conto delle competenze parallele della Corte di giustizia del Benelux in diversi ambiti tra cui il diritto della proprietà intellettuale, la proposta considera anche che il protocollo, adottato il 15 ottobre 2012, che modifica il testo del Trattato del 31 marzo 1965 relativo all'istituzione e allo statuto di tale Corte, renda necessario modificare il regolamento Bruxelles I (rifusione) al fine, da un lato, di garantire la compatibilità tra il Trattato così modificato e il regolamento Bruxelles I (rifusione) e, dall'altro, di ovviare all'assenza di norme comuni in materia di competenza nei confronti dei convenuti domiciliati in un paese terzo (21).

    3.4

    Il testo in esame propone dunque le seguenti modifiche al regolamento (UE) n. 1215/2012:

    a)

    disposizioni sulla relazione tra l'accordo TUB e il protocollo al Trattato del Benelux del 1965, da un lato, e il regolamento Bruxelles I, dall'altro;

    b)

    disposizioni che completano le norme uniformi sulla competenza in relazione ai convenuti di paesi terzi nelle controversie in materia civile e commerciale dinanzi al tribunale unificato dei brevetti e alla Corte di giustizia del Benelux nelle materie disciplinate dall'accordo TUB o dal protocollo al Trattato del Benelux del 1965.

    3.5

    Tali modifiche consistono in particolare nell'inserimento di una nuova frase nel considerando 14 del regolamento (UE) n. 1215/2012 e nell'aggiunta di quattro nuove disposizioni, ossia gli articoli da 71 bis a 71 quinquies, al medesimo regolamento.

    4.   Osservazioni

    4.1

    Delle tre condizioni per l'entrata in vigore dell'accordo TUB, la sola che dipende da un'azione delle istituzioni dell'UE è quella relativa alle modifiche del regolamento (UE) n. 1215/2012 (22), che ha abrogato il regolamento (CE) n. 44/2001 (Bruxelles I) (23).

    4.2

    Le modifiche proposte sono necessarie, adeguate, debitamente motivate ed opportune.

    Esse sono necessarie per i seguenti motivi:

    a)

    innanzitutto, bisognava precisare, in modo chiaro ed esplicito, che il tribunale unificato dei brevetti e la Corte di giustizia del Benelux devono essere considerati autorità giurisdizionali ai sensi del regolamento (UE) n. 1215/2012, al fine di garantire la certezza e la prevedibilità del diritto per i soggetti che potrebbero essere convenuti dinanzi a tali autorità in uno Stato membro diverso da quello designato in base alle norme del medesimo regolamento.

    b)

    In secondo luogo, il tribunale unificato dei brevetti e la Corte di giustizia del Benelux devono essere in grado di esercitare la loro competenza nei confronti di convenuti non domiciliati in uno Stato membro. Il regolamento (UE) n. 1215/2012 dovrebbe inoltre determinare i casi in cui il tribunale unificato dei brevetti e la Corte di giustizia del Benelux possono esercitare una competenza sussidiaria. L'obiettivo di questa proposta è evidente: evitare che le due autorità giurisdizionali adottino decisioni divergenti sul medesimo oggetto.

    c)

    Le disposizioni del suddetto regolamento in materia di litispendenza e connessione dovrebbero applicarsi non solo ove siano proposte domande dinanzi ai giudici degli Stati membri in cui si applicano gli accordi internazionali summenzionati, nonché davanti ai giudici degli Stati membri in cui tali accordi non trovano applicazione, ma anche quando, durante il periodo transitorio di cui all'articolo 83, paragrafo 1, dell'accordo TUB, procedimenti riguardanti determinati tipi di controversia relativi ai brevetti europei, quali definiti in tale disposizione, siano proposti dinanzi al tribunale unificato dei brevetti, da un lato, e all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro contraente dell'accordo TUB, dall'altro.

    d)

    Le decisioni emesse dal tribunale unificato dei brevetti o dalla Corte di giustizia del Benelux devono essere riconosciute ed eseguite negli Stati membri che non sono parti contraenti dei rispettivi accordi internazionali, conformemente al regolamento (UE) n. 1215/2012.

    e)

    Infine, le decisioni emesse da autorità giurisdizionali di Stati membri che non sono parti contraenti degli accordi internazionali in questione devono continuare ad essere riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri, conformemente al regolamento (UE) n. 1215/2012.

    4.3

    Le modifiche proposte sono appropriate agli obiettivi che la proposta si prefigge, ossia:

    a)

    specificare che il tribunale unificato dei brevetti e la Corte di giustizia del Benelux sono «autorità giurisdizionali» ai sensi del regolamento Bruxelles I;

    b)

    precisare il funzionamento delle norme sulla competenza del tribunale unificato dei brevetti e della Corte di giustizia del Benelux nei confronti di convenuti domiciliati negli Stati membri interessati, e introdurre norme uniformi in materia di competenza internazionale nei confronti di convenuti di paesi terzi nei procedimenti contro tali convenuti proposti dinanzi al tribunale unificato dei brevetti e alla Corte di giustizia del Benelux, per i casi in cui il regolamento Bruxelles I non detta esso stesso tali norme ma rinvia al diritto nazionale;

    c)

    stabilire le norme da applicare in materia di litispendenza e connessione in relazione al tribunale unificato dei brevetti e alla Corte di giustizia del Benelux, da una parte, e alle autorità giurisdizionali degli Stati membri che non sono parti contraenti dei rispettivi accordi internazionali, dall'altra, nonché stabilire il funzionamento di queste norme durante il periodo transitorio di cui all'articolo 83, paragrafo 1, dell'accordo TUB;

    d)

    precisare il funzionamento delle norme in materia di riconoscimento ed esecuzione nelle relazioni tra Stati membri che sono parti contraenti dei rispettivi accordi internazionali e Stati membri che non lo sono.

    4.4

    Le modifiche proposte sono debitamente motivate nella relazione che precede e introduce la vera e propria proposta di regolamento.

    4.4.1

    Tali modifiche, infine, sono tempestive, in quanto il regolamento (UE) n. 1215/2012 è applicabile a partire dal 10 gennaio 2015, l'accordo TUB entra in vigore solo il primo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore delle modifiche del suddetto regolamento, e queste ultime devono entrare in vigore lo stesso 10 gennaio 2015 (articolo 2 del regolamento proposto).

    4.5

    Per questi motivi, il CESE condivide e appoggia la proposta in esame, che considera adeguata e indispensabile a garantire un'applicazione combinata e coerente dell'accordo TUB, del protocollo che estende le competenze della Corte di giustizia del Benelux, e del regolamento Bruxelles I (rifusione).

    4.6

    Il CESE, tuttavia, si rammarica di non essere stato consultato in merito all'adozione dei regolamenti del «pacchetto brevetti» (i regolamenti (UE) nn. 1257/2012 e 1260/2012) e al progetto di accordo internazionale che getta le basi per la creazione di una tutela unitaria dei brevetti nell'Unione europea.

    4.6.1

    Ciò malgrado, il CESE coglie adesso l'occasione per plaudere alla flessibilità che consente al brevetto europeo di coesistere con quello con effetto unitario. Tale sistema, infatti, offre la possibilità di scegliere la soluzione più appropriata: un brevetto europeo valido negli Stati membri designati oppure un brevetto europeo con effetto unitario nell'insieme dei 25 Stati membri impegnati nella cooperazione rafforzata.

    4.6.2

    La semplificazione perseguita dal «pacchetto brevetti» solleva nondimeno alcuni interrogativi, poiché determinate misure di attuazione del sistema anzidetto sono ancora in corso.

    Una dichiarazione allegata all'accordo, infatti, prevede l'istituzione di un comitato di rappresentanti degli Stati membri incaricato di predisporre «le modalità pratiche per il corretto funzionamento del tribunale unificato dei brevetti», e in particolare di «approntare il regolamento di procedura» del tribunale e «organizzare (...) la formazione dei futuri giudici» (24).

    4.6.2.1

    A sollevare perplessità è anche il fatto che un meccanismo arbitrale di risoluzione delle controversie (25) coesista con la possibilità di ricorrere al tribunale unificato, considerato che la competenza di quest'ultimo sarà variabile durante il periodo transitorio di 7 anni.

    4.6.2.2

    L'entrata in vigore del «pacchetto brevetti» è inoltre contraddistinta da una notevole complessità giuridica, essendo subordinata all'entrata in vigore dell'accordo TUB secondo la formula riportata sopra al punto 3.1.

    4.6.2.3

    La struttura stessa del TUB, poi, è tutt'altro che semplice. Il tribunale di primo grado, infatti, avrà una divisione centrale suddivisa tra tre città: i casi dinanzi ad essa saranno distribuiti tra la sede di Parigi (tecniche industriali, trasporti, tessili, carta, costruzioni fisse, fisica, elettricità), la sezione di Londra (chimica, metallurgia e «necessità umane», in particolare farmacia) e la sezione di Monaco (meccanica, illuminazione, riscaldamento, armi ed esplosivi). Senza contare che in seguito potranno essere istituite divisioni locali all'interno di uno Stato membro e divisioni regionali per due o più Stati membri. La corte d'appello, infine, avrà sede a Lussemburgo.

    4.6.2.4

    Il fatto che il convenuto non possa conoscere in anticipo l'importo totale delle spese processuali da pagare può impedirgli di adire il TUB per difendere i propri diritti, il che può pregiudicare il diritto di accesso alla giustizia del convenuto.

    4.6.2.5

    È difficile conciliare il disposto dell'articolo 14, paragrafo 2, del Regolamento di procedura proposto per il TUB (26) con quello dell'articolo 49 dell'accordo tra gli Stati contraenti sull'istituzione del TUB, in particolare laddove la competenza della divisione dinanzi alla quale l'azione è proposta si basi sull'articolo 33, paragrafo 1), lettera a), di detto accordo. È particolarmente difficile comprendere con esattezza quale debba essere la lingua del procedimento. L'articolo 49, paragrafo 3, dell'accordo stabilisce che le parti possono convenire circa la lingua del procedimento, fatta salva l'approvazione da parte del collegio competente, mentre l'articolo 14, paragrafo 2, del Regolamento di procedura proposto per il TUB prevede che «the Statement of claim shall be drawn up in the language in which the defendant conducts its business in its Contracting Member State» («il ricorso è redatto nella lingua che il convenuto utilizza per il disbrigo dei propri affari nel proprio Stato membro contraente»). Per evitare interpretazioni errate della disposizione, il CESE raccomanda di sopprimere, o emendare in misura sostanziale, l'articolo 14, paragrafo 2, del Regolamento di procedura proposto per il TUB.

    4.6.2.6

    Il buon funzionamento del tribunale unificato dei brevetti dipenderà in larga misura dalla qualità dei giudici che ne faranno parte. Pur provenendo da Stati membri diversi e disponendo di esperienze assai eterogenee per via delle numerose differenze tra i sistemi procedurali in vigore nei rispettivi paesi, questi magistrati dovranno attenersi alle nuove procedure del tribunale unificato dei brevetti. La qualità e il rigore della formazione ricevuta dai giudici nominati per il TUB sono quindi di fondamentale importanza per il buon funzionamento di tale organo, non solo per quanto riguarda le nuove norme procedurali applicabili ma anche in relazione alle capacità linguistiche: queste ultime sono infatti essenziali per il tribunale.

    4.7

    A fronte di questa complessità, non si può non rallegrarsi della semplicità delle quattro nuove disposizioni che dovrebbero essere inserite nel regolamento «Bruxelles I».

    Bruxelles, 26 febbraio 2014

    Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Henri MALOSSE


    (1)  COM(2013) 554 final.

    (2)  Cfr. il testo della decisione del Comitato dei ministri dell'Unione economica Benelux, dell'8 dicembre 2011, che stabilisce un protocollo recante modifica del Trattato del 31 marzo 1965 relativo all'istituzione e allo statuto di una Corte di giustizia del Benelux M (2011) 9, nonché il testo di tale protocollo, firmato a Lussemburgo il 15 ottobre 2012, nel Bollettino Benelux, anno 2012, n. 2, del 15.11.2012 (http://www.benelux.int/wetten/Publicatieblad/Publicatieblad_2012-2_fr.pdf). Cfr. anche il testo originale del Trattato del 31 marzo 1965, modificato dai protocolli del 10 giugno 1981 e del 23 novembre 1984, in http://www.courbeneluxhof.be/fr/basisdocumenten.asp.

    (3)  GU C 337 del 28.11.2000.

    (4)  Il Consiglio «Competitività», molto vicino a giungere a un accordo sulle questioni in sospeso nella sua riunione del novembre 2003 (cfr. il MEMO/03/245), non è tuttavia riuscito ad accordarsi sul termine per presentare le traduzioni delle rivendicazioni.

    (5)  COM(2007) 165 final.

    (6)  COM(2008) 465 final.

    (7)  Decisione del Consiglio 2011/167/UE che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria.

    (8)  In proposito va ricordato che il 22 marzo 2013 Spagna e Italia hanno presentato ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l'annullamento dei regolamenti che attuavano tale «cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria» (C-146/13 e C-147/13), ricorso respinto dalla Corte con sentenza del 16 aprile 2013.

    (9)  GU L 361 del 31.12.2012.

    (10)  Il giorno prima, il Parlamento europeo aveva espresso il suo consenso. Infatti, la relazione di Bernhard Rapkay sul regolamento istitutivo del brevetto unitario è stata approvata con 484 voti a favore, 164 contrari e 35 astensioni (per questo testo la procedura è quella di codecisione); la risoluzione di Raffaele Baldassarre, sul regime di traduzione è stata approvata con 481 voti a favore, 152 contrari e 49 astensioni (su questo testo il Parlamento europeo esprime solo un voto consultivo); infine, la risoluzione di Klaus-Heiner Lehne è stata approvata con 483 voti a favore, 161 contrari e 38 astensioni. Quest'ultima risoluzione, che verte sul sistema giurisdizionale per le controversie in materia di brevetti, è un testo non legislativo.

    (11)  Cfr. il Doc 16351/12+COR 1 e il Doc 6590/13 PRESSE 61 del 19.2.2013 del Consiglio.

    (12)  GU C 175 del 20.6.2013.

    (13)  Articolo 7 dell'accordo su un tribunale unificato dei brevetti.

    (14)  Cfr. i pareri GU C 155 del 29.5.2001, pag. 80; GU C 61 del 14.3.2003, pag. 154; GU C 256 del 27.10.2007, pag. 3; GU C 306 del 16.12.2009, pag. 7; GU C 18 del 19.1.2011, pag. 105; .GU C 376 del 22.12.2011, pag. 62; GU C 68 del 6.3.2012, pag. 28; GU C 234 del 30.9.2003, pag. 55; .GU C 234 del 30.9.2003, pag. 76; GU C 255 del 14.10.2005, pag. 22; GU C 93 del 27.4.2007, pag. 25; GU C 204 del 9.8.2008, pag. 1; GU C 77 del 31.3.2009, pag. 15; GU C 132 del 3.5. 2011, pag. 47; GU C 9 dell'11.1.2012, pag. 29; GU C 24 del 28.1.2012, pag. 99; GU C 76 del 14.3.2013, pag. 24.

    (15)  Cfr. i pareri GU C 100 del 30.4.2009, pag. 65; GU C 44 dell'11.2.2011, pag. 68; GU C 143 del 22.5.2012, pag. 17; GU C 299 del 4.10.2012, pag. 165; CESE3154/2013 (non ancora pubblicato nella GU).

    (16)  GU C 112 del 30.4.2004, pag. 81 .

    (17)  GU C 112 del 30.4.2004, pag. 76 .

    (18)  Proposte COM(2011) 215/3 final e COM(2011) 216/3 final, del 13.4.2011.

    (19)  Progetto di accordo su un tribunale unificato dei brevetti e progetto di statuto di tale tribunale — testo finale riveduto della presidenza 16074/11, dell'11.11.2011.

    (20)  Il 17 settembre 2013 tale proposta è stata trasmessa a tutti i parlamenti nazionali degli Stati membri dell'UE, in ottemperanza al principio di sussidiarietà (SG-Greffe (2013)D/14401).

    (21)  La Corte di giustizia del Benelux, istituita con un Trattato del 31 marzo 1965, è un organo giurisdizionale incaricato di vigilare sull'applicazione uniforme delle norme comuni ai paesi del Benelux (Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi) in tutta una serie di ambiti, compreso il diritto della proprietà intellettuale. Ebbene, il protocollo del 15 ottobre 2012 consente di ampliare le competenze giurisdizionali di detta Corte estendendole anche ad ambiti coperti dal regolamento «Bruxelles I», mentre la sua funzione iniziale consisteva essenzialmente nell'adottare decisioni pregiudiziali sull'interpretazione delle norme comuni ai paesi del Benelux.

    (22)  GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1; cfr. il parere GU C 218 del 23.7.2011, pag. 78..

    (23)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1; cfr. il parere GU C 117 del 26.4.2000, pag. 6..

    (24)  http://www.unified-patent-court.org/.

    (25)  Articolo 35 dell'accordo TUB.

    (26)  Tribunale unificato dei brevetti (TUB).


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