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Document 52012PC0696

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO riguardante la posizione dell'Unione europea sulla decisione n. 1/2012 del comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell'allegato 11 (presentata dalla Commissione)

/* COM/2012/0696 final - 2012/0326 (NLE) */

52012PC0696

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO riguardante la posizione dell'Unione europea sulla decisione n. 1/2012 del comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell'allegato 11 (presentata dalla Commissione) /* COM/2012/0696 final - 2012/0326 (NLE) */


RELAZIONE

L'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (nel seguito: "l'accordo agricolo") è entrato in vigore il 1° giugno 2002.

Dall'ultima modifica delle appendici dell'allegato 11 dell'accordo agricolo sono state modificate o aggiornate diverse disposizioni legislative. In particolare, è stata modificata la legislazione applicabile ai sottoprodotti animali non destinati al consumo umano.

È stata aggiornata la legislazione relativa alla protezione degli animali al momento dell'abbattimento e il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, entra in vigore all'inizio del 2013. Per quanto riguarda i prodotti di origine animale esportati nell'UE i paesi terzi sono tenuti a rispettare prescrizioni quanto meno equivalenti a quelle del regolamento. La Svizzera ha adottato una legislazione equivalente a quella dell'Unione europea.

Dopo l'entrata in vigore dell'accordo agricolo sono state modificate le disposizioni legislative delle appendici 1, 2, 5, 6 e 10 del suo allegato 11.

È opportuno adattare di conseguenza le appendici 1, 2, 5, 6 e 10 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo.

L'articolo 19, paragrafo 1, dell'allegato 11 dell'accordo agricolo istituisce un comitato misto veterinario composto da rappresentanti delle parti. Le sue funzioni consistono nell'esaminare le questioni attinenti a tale allegato e alla sua applicazione e nello svolgere i compiti ivi previsti. Il comitato misto veterinario dispone in particolare di un potere decisionale nei casi previsti dall'allegato 11. L'articolo 19, paragrafo 3, dell'allegato 11 dell'accordo agricolo autorizza il comitato misto veterinario a modificare le appendici di tale allegato, segnatamente al fine di adeguarle e aggiornarle.

L'Unione europea deve decidere la posizione che adotterà in seno al comitato misto veterinario per quanto riguarda le modifiche dell'allegato 11 che si renderanno necessarie. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della decisione 2002/309/CE, Euratom, la posizione dell'Unione europea è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione.

La decisione n. 1/2012 del comitato misto veterinario sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

* * *

2012/0326 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

riguardante la posizione dell'Unione europea sulla decisione n. 1/2012 del comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell'allegato 11

(presentata dalla Commissione)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, e l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       L'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera[1], prevede che la posizione dell'Unione europea in seno al comitato misto veterinario sia adottata dal Consiglio su proposta della Commissione.

(2)       L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999[2] ("l'accordo agricolo") è entrato in vigore il 1° giugno 2002.

(3)       L'articolo 19, paragrafo 1, dell'allegato 11 dell'accordo agricolo istituisce un comitato misto veterinario incaricato di esaminare le questioni attinenti a tale allegato e alla sua applicazione e di assumere tutti gli incarichi ivi previsti. Il paragrafo 3 di tale articolo autorizza il comitato misto veterinario a modificare le appendici dell'allegato 11, segnatamente al fine di adeguarle e di aggiornarle.

(4)       L'Unione europea deve decidere la posizione che adotterà in seno al comitato misto veterinario per quanto riguarda le modifiche che si renderanno necessarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea adotterà in seno al comitato misto veterinario istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, dell'allegato 11 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli per quanto riguarda la modifica delle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell'allegato 11 si basa sul progetto di decisione del comitato misto veterinario allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La decisione n. 1/2012 del comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell'allegato 11 dell'accordo, sarà pubblicata, non appena adottata, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La decisione n. 1/2012 del comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

Proposta di

DECISIONE N. 1/2012 DEL COMITATO MISTO VETERINARIO

ISITUITO DALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA

E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI

del …2012

relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell'allegato 11

(2012/…/UE)

IL COMITATO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (nel seguito "l'accordo agricolo"), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3, dell'allegato 11,

considerando quanto segue:

(1)          L'accordo agricolo è entrato in vigore il 1° giugno 2002.

(2)          L'articolo 19, paragrafo 1, dell'allegato 11 dell'accordo agricolo istituisce un comitato misto veterinario incaricato di esaminare le questioni attinenti a tale allegato e alla sua applicazione e di assumere gli incarichi ivi previsti. Il paragrafo 3 di tale articolo autorizza il comitato misto veterinario a modificare le appendici dell'allegato 11, segnatamente al fine di adeguarle e di aggiornarle.

(3)          Le appendici dell'allegato 11 dell'accordo agricolo sono state modificate una prima volta dalla decisione n. 2/2003 del comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 25 novembre 2003, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo[3].

(4)          Le appendici dell'allegato 11 dell'accordo agricolo sono state modificate l'ultima volta dalla decisione n. 1/2010 del comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 1° dicembre 2010, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 5, 6, 10 e 11 dell'allegato 11[4].

(5)          Dall'ultima modifica delle appendici dell'allegato 11 dell'accordo agricolo sono state modificate o aggiornate diverse disposizioni legislative. In particolare, è stata modificata la legislazione applicabile ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

(6)          È stata aggiornata la legislazione relativa alla protezione degli animali al momento dell'abbattimento e il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 entra in vigore all'inizio del 2013. Per quanto riguarda i prodotti di origine animale esportati nell'UE, i paesi terzi sono tenuti a rispettare prescrizioni quanto meno equivalenti a quelle del regolamento. La Svizzera ha adottato una legislazione equivalente a quella dell'Unione europea.

(7)          È opportuno modificare di conseguenza il testo delle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo.

DECIDE:

Articolo 1

Le appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli sono modificate conformemente alle disposizioni figuranti negli allegati da I a VI della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai copresidenti o da altre persone abilitate ad agire per conto delle parti.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

              Firmato a Berna, il                                                               Firmato a Bruxelles, …

A nome della Confederazione svizzera                                      A nome della Commissione europea

              Il capo delegazione                                                               Il capo delegazione

_____________

ALLEGATO I

I.            La sezione II. Peste suina classica dell'appendice 1 dell'allegato 11, è sostituita dal testo seguente:

"II. Peste suina classica

A.        LEGISLAZIONI*

*            Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea || Svizzera

Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 316 del 5.1.2001, pag. 5). || 1.   Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e l'articolo 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale); 2.   Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 40-47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipolazione di microorganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose), 116-121 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste suina); 3.   Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, (OrgDFE; RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento); 4.   Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESPA; RS 916.441.22).

B.         MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI

1.           La Commissione e l'Ufficio federale di veterinaria si notificano l'intenzione di procedere ad una vaccinazione d'emergenza. Si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del comitato misto veterinario.

2.           Se necessario e in applicazione dell'articolo 117, paragrafo 5, dell'ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale di veterinaria stabilirà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda la marcatura e il trattamento delle carni che provengono dalle zone di protezione e di sorveglianza.

3.           In applicazione dell'articolo 121 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di eradicazione della peste suina classica dei suini selvatici in conformità degli articoli 15 e 16 della direttiva 2001/89/CE.

4.           In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.

5.           L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente sulla base dell'articolo 21 della direttiva 2001/89/CE e dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

6.           Se necessario, in applicazione dell'articolo 89, paragrafo 2, dell'ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale di veterinaria stabilirà disposizioni d'esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda il controllo sierologico dei suini nelle zone di protezione e di sorveglianza in conformità del capitolo IV dell'allegato della decisione 2002/106/CE della Commissione (GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71).

7.           Il laboratorio comune di riferimento per la peste suina classica è il seguente: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, 15 Bünteweg 17, D-30559, Hannover, Germania. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti dalla designazione di questo laboratorio. La funzione e i compiti del suddetto laboratorio sono quelli previsti dall'allegato IV della direttiva 2001/89/CE."

II.           La sezione III. Peste suina africana dell'appendice 1 dell'allegato 11, è sostituita dal testo seguente:

"III. Peste suina africana

A.        LEGISLAZIONI*

*            Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea || Svizzera

Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27). || 1.   Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misure contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale); 2.   Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 40-47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipolazione di microorganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose), 116-121 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste suina); 3.   Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia (OrgDFE; RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento); 4.   Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESPA; RS 916.441.22).

B.         MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI

1.           Il laboratorio dell'Unione europea di riferimento per la peste suina africana è il seguente: Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, Spagna. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti dalla designazione di questo laboratorio. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato V della direttiva 2002/60/CE.

2.           In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.

3.           Se necessario, e in applicazione dell'articolo 89, paragrafo 2, dell'ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale di veterinaria stabilirà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico in conformità delle disposizioni della decisione 2003/422/CE (GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 35) per quanto riguarda le modalità di diagnostica della peste suina africana.

4.           L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 20 della direttiva 2002/60/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie."

III.          La sezione VI. Malattia di Newcastle dell'appendice 1 dell'allegato 11 è sostituita dal testo seguente:

"Malattia di Newcastle

A.        LEGISLAZIONI*

*            Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea || Svizzera

Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1). || 1.   Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE); RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misure contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale); 2.   Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (LFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 40-47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose), 122-125 (misure specifiche concernenti la malattia di Newcastle) 3.   Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia (OrgDFE; RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento); 4.   Istruzione (direttiva tecnica) dell'Ufficio federale di veterinaria del 20 giugno 1989 concernente la lotta contro la paramyxovirosi dei piccioni (bollettino dell'Ufficio federale di veterinaria 90(13) pag. 113 (vaccinazione, ecc.)); 5.   Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESPA; RS 916.441.22).

B.         MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI

1.           Il laboratorio dell'Unione europea di riferimento per la malattia di Newcastle è il Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti dalla designazione di questo laboratorio. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato V della direttiva 92/66/CEE.

2.           In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.

3.           Le informazioni di cui agli articoli 17 e 19 della direttiva 92/66/CEE sono di competenza del comitato misto veterinario.

4.           L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 22 della direttiva 92/66/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie."

IV.         La sezione VIII. Encefalopatie spongiformi trasmissibili dell'appendice 1 dell'allegato 11 è sostituita dal testo seguente:

"VIII. Encefalopatie spongiformi trasmissibili

A.        LEGISLAZIONI*

*            Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea || Svizzera

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1). || 1.   Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1), in particolare l'articolo 184 (procedimenti di stordimento); 2.   Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti di origine animale (OITE; RS 916.443.10); 3.   Legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e sugli oggetti d'uso (LDAl; RS 817.0), in particolare gli articoli 24 (ispezione e campionatura) e 40 (controllo delle derrate alimentari); 4.   Ordinanza del 23 novembre 2005 del DFI sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108), in particolare gli articoli 4 e 7 (parti della carcassa la cui utilizzazione è vietata); 5.   Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 6 (definizioni e abbreviature), 36 (patente), 61 (obbligo di notifica), 130 (sorveglianza del bestiame svizzero), 175-181 (encefalopatie spongiformi trasmissibili), 297 (esecuzione all'interno del paese), 301 (compiti del veterinario cantonale), 303 (formazione e perfezionamento dei veterinari ufficiali) e 312 (laboratori di diagnostica); 6.   Ordinanza del 10 giugno 1999 sul Libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali (OLALA; RS 916.307.1), in particolare l'articolo 28 (trasporto di alimenti per animali da reddito), l'allegato 1, parte 9 (prodotti di animali terrestri), parte 10 (pesci, altri animali marini, relativi prodotti e sottoprodotti), e l'allegato 4 (elenco delle sostanze vietate); 7.   Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESPA; RS 916.441.22).

B.         MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI

1.           Il laboratorio dell'Unione europea di riferimento per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (E.S.T.) è il seguente The Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti dalla designazione di questo laboratorio. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato X, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001.

2.           In applicazione dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza per l'esecuzione delle misure di lotta contro le E.S.T..

3.           In applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 999/2001, negli Stati membri dell'Unione europea, gli animali nei quali si sospetta la presenza d'infezione da encefalopatia spongiforme trasmissibile sono sottoposti a una limitazione ufficiale di movimento in attesa dei risultati di un'indagine clinica ed epidemiologica effettuata dall'autorità competente, oppure sono abbattuti per essere esaminati in laboratorio sotto sorveglianza ufficiale.

In applicazione degli articoli 179b e 180a dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera vieta la macellazione degli animali nei quali si sospetta la presenza di infezione da encefalopatia spongiforme trasmissibile. Gli animali sospetti devono essere abbattuti in modo incruento, la carcassa dev'essere incenerita e il cervello dev'essere analizzato nel laboratorio svizzero di riferimento per le E.S.T..

In applicazione dell'articolo 10 dell'ordinanza sulle epizoozie, l'identificazione dei bovini in Svizzera si effettua tramite un sistema d'identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e di constatare che non sono nati da femmine nelle quali si sospetta la presenza di encefalopatia spongiforme bovina o da mucche colpite da tale malattia.

In applicazione dell'articolo 179c dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera procede all'abbattimento degli animali colpiti da E.S.B., entro la fine della fase di produzione, di tutti i capi della specie bovina nati nell'intervallo compreso tra un anno prima e un anno dopo la nascita dell'animale contaminato e che, in questo lasso di tempo, hanno fatto parte della mandria, nonché degli animali discendenti da mucche colpite da encefalopatia spongiforme bovina nati nei due anni che hanno preceduto la diagnosi.

4.           In applicazione dell'articolo 180b dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera procede all'abbattimento degli animali colpiti da scrapie, delle loro madri, dei discendenti diretti di madri contaminate, nonché di tutti gli altri ovini o caprini del gruppo ad eccezione:

– degli ovini portatori di almeno un allelo ARR e non aventi alcun allelo VRQ; nonché

– degli animali aventi un'età inferiore a 2 mesi, destinati esclusivamente all'abbattimento. La testa e gli organi della cavità addominale di questi animali sono eliminati conformemente alle disposizioni dell'ordinanza sull'eliminazione dei sottoprodotti animali (OESPA).

A titolo eccezionale, nel caso di razze i cui effettivi non sono numerosi, si può rinunciare all'abbattimento della mandria. In questo caso, il gruppo viene posto sotto sorveglianza veterinaria ufficiale per una durata di due anni nel corso della quale viene effettuato due volte l'anno un esame clinico degli animali del gruppo. Se durante questo periodo alcuni animali sono ceduti per l'abbattimento, le loro teste, comprese le tonsille, sono oggetto di un'analisi nel laboratorio di riferimento per le E.S.T..

Tali misure sono riviste in funzione dei risultati della sorveglianza sanitaria degli animali. In particolare, il periodo di sorveglianza è prolungato in caso di individuazione di un nuovo caso di malattia nell'ambito del gruppo.

In caso di conferma dell'E.S.B. in un ovino o in un caprino, la Svizzera s'impegna ad applicare le misure previste all'allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001.

5.           In applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 999/2001, gli Stati membri dell'Unione europea vietano la somministrazione di proteine animali trasformate ad animali d'allevamento che sono tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti. Negli Stati membri dell’Unione vige il divieto totale di somministrare proteine derivate da animali ai ruminanti.

In applicazione dell'articolo 27 dell'ordinanza sull'eliminazione dei sottoprodotti animali (OESPA), la Svizzera ha adottato il divieto totale di somministrare proteine animali agli animali di allevamento.

6.           In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato III, capitolo A, di tale regolamento, gli Stati membri dell'Unione europea adottano un programma annuale di sorveglianza dell'E.S.B.. Il programma prevede test diagnostici rapidi da effettuare su tutti i bovini di età superiore ai 24 mesi abbattuti d'urgenza, sui bovini morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem e su tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi macellati ai fini del consumo umano.

I test diagnostici rapidi per la E.S.B. utilizzati dalla Svizzera sono elencati all'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001.

In applicazione dell'articolo 179 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera sottopone obbligatoriamente a test diagnostici rapidi per la E.S.B. tutti i bovini di età superiore a 30 mesi abbattuti d'urgenza, i bovini morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem, nonché un campione di bovini di età superiore ai 30 mesi macellati ai fini del consumo umano.

7.           In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato III, capitolo A, di tale regolamento, gli Stati membri dell'Unione europea adottano un programma annuale di sorveglianza della scrapie.

In applicazione delle disposizioni dell'articolo 177 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera ha posto in essere un programma di sorveglianza delle E.S.T. negli ovini e nei caprini di età superiore a 12 mesi. Gli animali abbattuti d'urgenza, morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem, nonché gli animali macellati ai fini del consumo umano sono stati esaminati nel periodo dal giugno 2004 al luglio 2005. Dal momento che l'insieme dei campioni è risultato negativo rispetto alla E.S.B., è proseguita la sorveglianza per campionamento degli animali sospetti di infezione, degli animali abbattuti d'urgenza e degli animali morti nell'azienda.

Il riconoscimento della similarità delle legislazioni in materia di sorveglianza delle E.S.T. negli ovini e nei caprini sarà riconsiderato nell'ambito del comitato misto veterinario.

8.           Spetta al comitato misto veterinario fornire le informazioni di cui all'articolo 6, al capitolo B dell'allegato III e all'allegato IV (3.III) del regolamento (CE) n. 999/2001.

9.           L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 999/2001 e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

C.        INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

1.           Dal 1° gennaio 2003 e, successivamente, in applicazione dell'ordinanza del 10 novembre 2004 concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (RS 916.407), la Svizzera ha introdotto incentivi finanziari a favore degli allevamenti in cui sono nati i bovini e dei macelli in cui questi ultimi sono macellati, sempre che essi rispettino le procedure di dichiarazione dei movimenti di bestiame previste dalla legislazione in vigore.

2.           In applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato XI, punto 1, del medesimo regolamento, gli Stati membri dell'Unione europea rimuovono e distruggono i materiali specifici a rischio (M.S.R.).

L'elenco dei M.S.R. ritirati nei bovini comprende il cranio, esclusa la mandibola, encefalo e occhi compresi, e il midollo spinale dei bovini di età superiore a 12 mesi; la colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali, le apofisi spinali e traverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari, la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma gangli spinali e midollo spinale inclusi, dei bovini di età superiore a 24 mesi; le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età.

L'elenco dei M.S.R. ritirati negli ovini e nei caprini comprende il cranio, encefalo e occhi compresi, le tonsille e il midollo spinale degli ovini e dei caprini di età superiore a dodici mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente, nonché la milza e l'ileo degli ovini e dei caprini di tutte le età.

In applicazione dell'articolo 179d dell'ordinanza sulle epizoozie e dell'articolo 4 dell'ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro dei M.S.R. dalle catene alimentari animale e umana. L'elenco dei M.S.R. ritirati nei bovini comprende in particolare la colonna vertebrale degli animali di età superiore a 30 mesi, le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere degli animali di tutte le età.

In applicazione dell'articolo 180c dell'ordinanza sulle epizoozie e dell'articolo 4 dell'ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro dei M.S.R. dalle catene alimentari animale e umana. L'elenco dei M.S.R. ritirati negli ovini e nei caprini comprende in particolare il cervello non estratto dalla scatola cranica, il midollo spinale con la dura madre (Dura mater) e le tonsille degli animali di età superiore a 12 mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente, la milza e l'ileo degli animali di tutte le età.

3.           Il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione definiscono le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano applicabili negli Stati membri dell'Unione europea.

In applicazione dell'articolo 22 dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in Svizzera sono inceneriti i sottoprodotti di origine animale di categoria 1, compresi i materiali specifici a rischio e gli animali morti nell'azienda.

ALLEGATO II

L'appendice 2 dell'allegato 11 è sostituita dal testo seguente:

"Appendice 2

Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato

I. Bovini e suini

A.        LEGISLAZIONI*

*             Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea || Svizzera

Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64). || 1.   Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 27-31 (mercati, esposizioni), 34-37 (commercio), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 116-121 (peste suina africana), 135-141 (malattia di Aujeszky), 150-157 brucellosi bovina), 158-165 (tubercolosi), 166-169 (leucosi bovina enzootica), 170-174 (IBR/IPV), 175-195 (encefalopatie spongiformi), 186-189 (infezioni genitali bovine), 207-211 (brucellosi suina), 297 (riconoscimento dei mercati, centri di raccolta, stazioni di disinfezione); 2.   Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti di origine animale (OITE; 916.443.10).

B.         MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI

1.           In applicazione dell'articolo 297, primo comma dell'ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale di veterinaria procede al riconoscimento dei centri di raccolta definiti all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, in conformità delle disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 della direttiva 64/432/CEE, la Svizzera istituisce l'elenco dei centri di raccolta riconosciuti, dei trasportatori e dei commercianti.

2.           L'informazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 64/432/CEE ha luogo nell'ambito del comitato misto veterinario.

3.           Ai fini del presente allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, parte II, paragrafo 7, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da brucellosi, la Svizzera s'impegna a soddisfare le seguenti condizioni:

a)      ogni animale della specie bovina sospetto di essere infetto da brucellosi deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della brucellosi, che comprendono almeno due prove sierologiche con fissazione del complemento, nonché un esame microbiologico di campioni adeguati prelevati in caso di aborto;

b)      nel corso del periodo di sospetto, che sarà mantenuto fino a che le prove previste alla lettera a) diano risultati negativi, la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi è sospesa per la mandria di cui fanno parte l'animale o gli animali sospetti della specie bovina.

Informazioni dettagliate sul bestiame sieropositivo sono comunicate al comitato misto veterinario unitamente ad una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'allegato A, parte II, paragrafo 7, primo comma, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

4.           Ai fini del presente allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, parte I, paragrafo 4, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la tubercolosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da tubercolosi, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

a)      è istituito un sistema d'identificazione che permetta, per ogni bovino, di risalire alla mandria d'origine;

b)      ogni animale abbattuto deve essere sottoposto a ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale;

c)      qualsiasi sospetto di tubercolosi su un animale vivo, morto o abbattuto deve essere notificato alle autorità competenti;

d)      in ogni caso, le autorità competenti procedono alle indagini necessarie per smentire o confermare il sospetto, comprese le ricerche a valle per le mandrie d'origine e di transito; Se vengono scoperte lesioni sospette di tubercolosi al momento dell'autopsia o della macellazione, le autorità competenti sottopongono tali lesioni ad un esame di laboratorio;

e)      la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie d'origine e di transito dei bovini sospetti è sospesa fino a che gli esami clinici o di laboratorio o le prove alla tubercolina abbiano escluso l'esistenza della tubercolosi bovina;

f)       quando il sospetto di tubercolosi è confermato dalle prove alla tubercoline, dagli esami clinici o di laboratorio, la qualifica di bestiame ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie d'origine e di transito viene ritirata;

g)      la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi non è riconosciuta finché tutti gli animali considerati infetti siano stati eliminati dalla mandria; i locali e l'attrezzatura siano stati disinfettati e tutti gli animali rimanenti, di età superiore a sei settimane, abbiano reagito negativamente ad almeno due iniezioni ufficiali di tubercolina per via intradermica, effettuate conformemente all'allegato B della direttiva 64/432/CEE, di cui la prima effettuata almeno sei mesi dopo che l'animale infetto ha lasciato la mandria e la seconda almeno sei mesi dopo la prima.

Informazioni dettagliate sul bestiame contaminato sono comunicate al comitato misto veterinario unitamente ad una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'allegato A, parte I, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

5.           Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato D, capitolo I, parte F, della direttiva 64/432/CEE, per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica, la Svizzera s'impegna a soddisfare le seguenti condizioni:

a)      il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 %, che meno dello 0,2% delle mandrie è contaminato dalla leucosi bovina enzootica;

b)      ogni animale abbattuto deve essere sottoposto a ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale;

c)      qualsiasi sospetto emerso in occasione di un esame clinico, di un'autopsia o del controllo delle carni deve essere notificato alle autorità competenti;

d)      in caso di sospetto o di accertamento di leucosi bovina enzootica, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino all'abolizione del sequestro;

e)      il sequestro è abolito se, dopo l'eliminazione degli animali contaminati e, se necessario, della loro prole, due esami sierologici effettuati ad almeno 90 giorni di intervallo hanno dato risultato negativo.

Se la leucosi bovina enzootica è stata accertata nello 0,2% delle mandrie, l'Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

6.           Ai fini dell'applicazione del presente allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da rinotracheite contagiosa bovina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera si impegna a soddisfare le seguenti condizioni:

a)      il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 %, che meno dello 0,2% delle mandrie è contaminato da rinotracheite contagiosa bovina;

b)      i tori d'allevamento d'età superiore a 24 mesi devono essere sottoposti annualmente ad un esame sierologico;

c)      qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della rinotracheite contagiosa bovina, tra cui prove virologiche o sierologiche;

d)      in caso di sospetto o di accertamento di rinotracheite contagiosa bovina, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;

e)      il sequestro è revocato se un esame sierologico effettuato almeno 30 giorni dopo l'eliminazione degli animali contaminati ha dato risultato negativo.

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 2004/558/CE (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20) si applicano mutatis mutandis.

L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

7.           Ai fini dell'applicazione del presente allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera si impegna a soddisfare le seguenti condizioni:

a)      il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio; il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 %, che meno dello 0,2% delle mandrie è contaminato dalla malattia di Aujeszky;

b)      qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della malattia di Aujeszky, tra cui prove virologiche o sierologiche;

c)      in caso di sospetto o di accertamento della malattia di Aujeszky, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;

d)      il sequestro è revocato se, dopo l'eliminazione degli animali contaminati, due esami sierologici, effettuati ad almeno 21 giorni d'intervallo su tutti gli animali riproduttori e su un numero rappresentativo di animali da ingrasso, hanno dato un risultato negativo.

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 2008/185/CE (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19), modificata da ultimo dalla decisione 2010/434/UE (GU L 208 del 7.8.2010, pag. 5) si applicano mutatis mutandis.

L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

8.           Per quanto riguarda la gastroenterite trasmissibile del maiale (GET) e la sindrome disgenesica e respiratoria del maiale (SDRP), la questione di eventuali garanzie supplementari sarà esaminata non appena possibile dal comitato misto veterinario. La Commissione informa l'Ufficio federale di veterinaria dello sviluppo della questione.

9.           In Svizzera, l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Zurigo è incaricato del controllo ufficiale delle tubercoline ai sensi dell'allegato B, punto 4, della direttiva 64/432/CEE.

10.         In Svizzera, il Centro per le zoonosi, le malattie animali di origine batterica nell'animale e la resistenza agli antibiotici (ZOBA) è incaricato del controllo ufficiale degli antigeni (brucellosi) a norma dell'allegato C, parte A, punto 4, della direttiva 64/432/CEE.

11.         I bovini e i suini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell'allegato F della direttiva 64/432/CEE. Si applicano gli adeguamenti seguenti:

– nel modello 1, sezione C, le certificazioni sono così adattate:

– al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati nel modo seguente:

"–      malattia: rinotracheite bovina infettiva,

– conformemente alla decisione 2004/558/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano mutatis mutandis;"

– nel modello 2, sezione C, le certificazioni sono così adattate:

– al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati nel modo seguente:

"–      malattia: di Aujeszky

– conformemente alla decisione 2008/185/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano mutatis mutandis;"

12.         Ai fini dell'applicazione del presente allegato, i bovini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera devono essere muniti di certificati sanitari complementari recanti le seguenti dichiarazioni sanitarie:

"–      I bovini:

–        sono identificati tramite un sistema d'identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e di constatare che non sono discendenti diretti di femmine per le quali si sospetta o è confermata la presenza di encefalopatia spongiforme bovina, nate nei due anni precedenti la diagnosi;

–        non provengono da mandria in cui sono in corso accertamenti relativi a casi sospetti di encefalopatia spongiforme bovina;

–        sono nati dopo il 1° giugno 2001."

II. OVINI E CAPRINI

A.        LEGISLAZIONI*

*             Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea || Svizzera

Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19). || 1.   Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 27-31 (mercati, esposizioni), 34-37 (commercio), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 142-149 (rabbia), 158-165 (tubercolosi), 166-169 (scrapie), 190-195 (brucellosi ovina e caprina), 196-199 (agalassia contagiosa), 200-203 (artrite/encefalite caprina), 233-235 (brucellosi del montone), 297 (approvazione dei mercati, centri di raccolta, stazioni di disinfezione); 2.   Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti di origine animale (OITE; 916.443.10).

B.         MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI

1.           L'esecuzione dei controlli in loco rientra nella competenza del comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 11 della direttiva 91/68/CEE e dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

In caso di insorgenza o di recrudescenza della brucellosi ovina e caprina, la Svizzera ne informa il comitato misto veterinario, affinché siano adottati i provvedimenti necessari in funzione dell'evolversi della situazione.

2.           Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s'impegna ad attuare le misure previste all'allegato A, capitolo I, punto II.2 della direttiva 91/68/CEE.

3.           Gli ovini e i caprini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell'allegato E della direttiva 91/68/CEE.

III. EQUIDI

A.        LEGISLAZIONI*

*             Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea || Svizzera

Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1). || 1.   Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 112-115 (peste equina), 204-206 (morbo coitale maligno, encefalomielite, anemia contagiosa, morva), 240-244 (metrite contagiosa equina); 2.   Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti di origine animale (OITE; RS 916.443.10).

B.         MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI

1.           Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 2009/156/CE, l'informazione ha luogo nell'ambito del comitato misto veterinario.

2.           Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 2009/156/CE, l'informazione ha luogo nell'ambito del comitato misto veterinario.

3.           L'esecuzione dei controlli in loco rientra nella competenza del comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 10 della direttiva 2009/156/CE e dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

4.           Le disposizioni degli allegati II e III della direttiva 2009/156/CE si applicano mutatis mutandis alla Svizzera.

IV. POLLAME E UOVA DA COVA

A.        LEGISLAZIONI*

*             Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea || Svizzera

Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74). || 1.   Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 25 (trasporto), 122-125 (peste aviaria e malattia di Newcastle), 255-261 (Salmonella Enteritidis), 262-265 (laringotracheite contagiosa aviaria); 2.   Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti di origine animale (OITE; RS 916.443.10).

B.         MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI

1.           Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 2009/158/CE, la Svizzera sottopone al comitato misto veterinario un piano indicante le misure che intende mettere in atto per il riconoscimento dei suoi stabilimenti.

2.           Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/158/CE, il laboratorio nazionale di riferimento per la Svizzera è l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna.

3.           All'articolo 8, paragrafo a, punto i), della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

4.           In caso di spedizioni di uova da cova verso l'Unione europea, le autorità svizzere si impegnano a rispettare le norme di stampigliatura stabilite dal regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile (GU L 168 del 28.6.2008, pag. 5).

5.           All'articolo 10, lettera a), della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

6.           All'articolo 11, lettera a), della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

7.           All'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

8.           Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2009/158/CE per quanto riguarda la malattia di Newcastle, e di conseguenza possiede la qualifica di paese "che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle". L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

9.           All'articolo 18 della direttiva 2009/158/CE, i riferimenti al nome dello Stato membro si applicano mutatis mutandis alla Svizzera.

10.         Il pollame e le uova da cova che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell'allegato IV della direttiva 2009/158/CE.

11.         In caso di spedizioni dalla Svizzera verso la Finlandia o la Svezia, le autorità svizzere si impegnano a fornire, in materia di salmonelle, le garanzie previste dalla legislazione dell'Unione europea.

V. ANIMALI E PRODOTTI D'ACQUACOLTURA

A.        LEGISLAZIONI*

*             Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea || Svizzera

Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14). || 1.   Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 3 e 4 (epizoozie considerate), 18a (registrazione delle aziende detentrici di pesci), 61 (obblighi degli affittuari di diritti di pesca e degli organi di vigilanza sulla pesca), 62-76 (misure di lotta generali), 275-290 (misure specifiche riguardanti le malattie dei pesci, laboratorio di diagnostica/diagnosi); 2.   Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti di origine animale (OITE; RS 916.443.10). 3.   Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA; RS 916.443.12).

B.         MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI

1.           Ai fini dell'applicazione del presente allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dall'anemia infettiva del salmone e dalle infezioni da Marteilia refringens e da Bonamia ostreae.

2.           L'eventuale applicazione degli articoli 29, 40, 41, 43, 44 e 50 della direttiva 2006/88/CE è di competenza del comitato misto veterinario.

3.           Le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano l'immissione sul mercato di animali acquatici ornamentali, di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, così come alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento nonché di animali d'acquacoltura, e dei relativi prodotti destinati al consumo umano sono stabilite negli articoli da 4 a 9 del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).

4.           L'esecuzione dei controlli in loco rientra nella competenza del comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 58 della direttiva 2006/88/CE e dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

VI. EMBRIONI BOVINI

A.        LEGISLAZIONI*

*             Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea || Svizzera

Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1). || 1.   Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 56-58 (trasferimento degli embrioni); 2.   Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti di origine animale (OITE; RS 916.443.10).

B.         MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI

1.           L'esecuzione dei controlli in loco rientra nella competenza del comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 15 della direttiva 89/556/CEE e dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

2.           Gli embrioni bovini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato C della direttiva 89/556/CEE.

VII. SPERMA BOVINO

A.        LEGISLAZIONI*

*             Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea || Svizzera

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10). || 1.   Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 51-58 (inseminazione artificiale); 2.   Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti di origine animale (OITE; RS 916.443.10).

B.         MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI

1.           Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE, si rileva che in Svizzera tutti i centri comprendono soltanto animali che reagiscono negativamente alla prova della sieroneutralizzazione o alla prova Elisa.

2.           L'informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE ha luogo nell'ambito del comitato misto veterinario.

3.           L'esecuzione dei controlli in loco rientra nella competenza del comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 16 della direttiva 88/407/CEE e dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

4.           Lo sperma bovino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera deve essere accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato D della direttiva 88/407/CEE.

VIII. SPERMA SUINO

A.        LEGISLAZIONI*

*             Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea || Svizzera

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62). || 1.   Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 51-55 (inseminazione artificiale); 2.   Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10).

B.         MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI

1.           L'informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 90/429/CEE ha luogo nell'ambito del comitato misto veterinario.

2.           L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente sulla base dell'articolo 16 della direttiva 90/429/CEE e dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

3.           Lo sperma suino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera deve essere accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato D della direttiva 90/429/CEE.

IX. ALTRE SPECIE

A.        LEGISLAZIONI*

*             Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea || Svizzera

1.   Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54). 2.   Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1). || 1.   Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 51-55 (inseminazione artificiale) e 56-58 (trasferimento di embrioni); 2.   Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10).

B.         MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI

1.           Ai fini del presente allegato, il presente punto verte sugli scambi di animali vivi non soggetti alle disposizioni dei punti I-V, nonché di sperma, di ovuli e di embrioni non soggetti alle disposizioni dei punti VI-VIII.

2.           L'Unione europea e la Svizzera s'impegnano affinché gli scambi di animali vivi, di sperma, di ovuli e di embrioni menzionati al punto 1 non siano vietati o limitati per motivi di polizia sanitaria diversi da quelli risultanti dall'applicazione del presente allegato, e in particolare dalle misure di salvaguardia eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 20.

3.           Gli ungulati di specie diverse da quelle contemplate ai punti I, II e III e oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella prima parte dell'allegato E, parte I della direttiva 92/65/CEE completati dall'attestato che figura all'articolo 6, parte A, punto 1, lettera e), della direttiva 92/65/CEE.

4.           I lagomorfi oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella prima parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE, eventualmente completati dall'attestato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 92/65/CEE.

Tale attestato può essere adattato dalle autorità svizzere al fine di riprendere per esteso le disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 92/65/CEE.

5.           L'informazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, quarto comma della direttiva 92/65/CEE ha luogo nell'ambito del comitato misto veterinario.

6.           a)      Le spedizioni dall'Unione europea verso la Svizzera di cani e gatti sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE.

b)      Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso gli Stati membri dell'Unione europea, eccetto il Regno Unito, l'Irlanda, Malta e la Svezia, sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE.

c)      Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso il Regno Unito, l'Irlanda, Malta e la Svezia sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 92/65/CEE.

d)      Il sistema d'identificazione è quello previsto dal regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1). Il passaporto da utilizzare è quello previsto dalla decisione 2003/803/CE della Commissione (GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1). La validità della vaccinazione antirabbica, ed eventualmente della nuova vaccinazione, è riconosciuta conformemente alle raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 998/2003 e dalla decisione 2005/91/CE della Commissione (GU L 31 del 4.2.2005, pag. 61).

7.           Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni delle specie ovina e caprina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 2010/470/UE (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 15).

8.           Lo sperma della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera deve essere accompagnato dal certificato previsto dalla decisione 2010/470/UE.

9.           Gli ovuli e gli embrioni della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 2010/470/UE.

10.         Gli ovuli e gli embrioni della specie suina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 2010/470/UE.

11.         Le colonie di api (alveari o regine con le loro nutrici) oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnate da certificati sanitari conformi al modello che figura nella seconda parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE.

12.         Gli animali, lo sperma, gli embrioni e gli ovuli provenienti da organismi, istituti o centri riconosciuti conformemente all'allegato C della direttiva 92/65/CEE oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella terza parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE.

13.         Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24 della direttiva 92/65/CEE, l'informazione prevista al paragrafo 2 ha luogo nell'ambito del comitato misto veterinario.

X. MOVIMENTI A CARATTERE NON COMMERCIALE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA

A.        LEGISLAZIONI*

*             Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea || Svizzera

Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1). || Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC; RS 916.443.14).

B.         MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI

1.           Il sistema d'identificazione è quello previsto dal regolamento (CE) n. 998/2003.

2.           La validità della vaccinazione antirabbica, ed eventualmente della rivaccinazione, è riconosciuta secondo le raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 998/2003 e della decisione 2005/91/CE della Commissione, del 2 febbraio 2005, che fissa il termine a partire dal quale è considerata valida la vaccinazione antirabbica[5].

3.           Il passaporto da utilizzare è quello previsto dalla decisione 2003/803/CE della Commissione, del 26 novembre 2003, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti[6].

In deroga all'allegato II, lettera B, punto 1, della decisione 2003/803/CE della Commissione del 26 novembre 2003, il passaporto svizzero è di colore rosso e al posto delle stelle presenta la croce emblema della Svizzera.

4.           Ai fini della presente appendice, per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del capitolo II (Disposizioni relative ai movimenti tra Stati membri) del regolamento (CE) n. 998/2003.".

ALLEGATO III

L'appendice 3 dell'allegato 11 è sostituita dal testo seguente:

"Appendice 3

IMPORTAZIONE DI ANIMALI VIVI, DEI LORO SPERMA, OVULI E EMBRIONI DAI PAESI TERZI

I.          UNIONE EUROPEA — LEGISLAZIONE*

*             Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

A.           Ungulati ad eccezione degli equidi

Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per l'importazione e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320).

B.           Equidi

Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).

C.           Pollame e uova da cova

Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).

D.           Animali d'acquacoltura

Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

E.           Embrioni bovini

Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1).

F.           Sperma bovino

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10).

G.           Sperma suino

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62).

H.           Altri animali vivi

1.      Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

2.      Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1).

I.            Altre disposizioni specifiche

1.      Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle popolazioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

2.      Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

II.         SVIZZERA — LEGISLAZIONE*

*             Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

1.           Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10);

2.           Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA; RS 916.443.12);

3.           Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13);

4.           Ordinanza del 16 maggio 2007 del DFE sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE; RS 916.443.106);

5.           Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC; RS 916.443.14);

6.           Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti per uso veterinario (OMVet; RS 812.212.27);

7.           Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV; RS 916.472).

III.       NORME D'APPLICAZIONE

L'Ufficio federale di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri dell'Unione europea, le condizioni d'importazione indicate negli atti menzionati al punto I della presente appendice, le misure d'applicazione e gli elenchi degli stabilimenti dai quali le importazioni sono autorizzate. Questo impegno si applica a tutti i relativi atti, quale che sia la loro data d'adozione.

L'Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell'ambito del comitato misto veterinario al fine di individuare soluzioni adeguate.

L'Ufficio federale di veterinaria e gli Stati membri dell'Unione europea si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d'importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di un'armonizzazione a livello dell'Unione.

Ai fini dell'applicazione del presente allegato, per la Svizzera, le istituzioni approvate come centri riconosciuti conformemente alle disposizioni dell'allegato C della direttiva 92/65/CEE sono pubblicate sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.".

ALLEGATO IV

I.            Il capitolo I dell'appendice 5 dell'allegato 11 è sostituito dal seguente:

"CAPITOLO I Disposizioni generali - Sistema TRACES

A.        LEGISLAZIONI*

*             Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea || Svizzera

Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63). || 1.   Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40); 2.   Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401); 3.   Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10); 4.   Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA; RS 916.443.12); 5.   Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13); 6.   Ordinanza del 16 maggio 2007 del DFE sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE; RS 916.443.106); 7.   Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC; RS 916.443.14).

B.         MODALITÀ D'APPLICAZIONE

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria, include la Svizzera nel sistema informatico TRACES, conformemente alla decisione 2004/292/CE della Commissione.

Se necessario, misure transitorie e complementari sono definite nell'ambito del comitato misto veterinario.".

II.           Il capitolo IV dell'appendice 5 dell'allegato 11 è sostituito dal seguente:

"CAPITOLO IV Controlli veterinari applicabili sulle importazioni provenienti dai paesi terzi

A.        LEGISLAZIONI*

*             Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Unione europea || Svizzera

1.   Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione e il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11); 2.   Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1); 3.   Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56); 4.   Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3); 5.   Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10); 6.   Decisione 97/794/CE della Commissione, del 12 novembre 1997, recante modalità d'applicazione della direttiva 91/496/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli veterinari su animali vivi importati da paesi terzi (GU L 323 del 26.11.1997, pag. 31); 7.   Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9). || 1.   Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10); 2.   Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA; RS 916.443.12); 3.   Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13); 4.   Ordinanza del 16 maggio 2007 del DFE sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE; RS 916.443.106); 5.   Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC; RS 916.443.14); 6.   Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV; RS 916.472); 7.   Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti per uso veterinario (OMVet; RS 812.212.27).

B.         MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1.           Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d'ispezione frontalieri degli Stati membri per i controlli veterinari sugli animali vivi figurano nell'allegato della decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 dicembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES.

2.           Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d'ispezione frontalieri per la Svizzera sono i seguenti:

Nome || Codice TRACES || Tipo || Centro d'ispezione || Tipo di riconoscimento

Aeroporto di Zurigo || CHZRH4 || A || Centro 3 || O - Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici)*

Aeroporto di Ginevra || CHGVA4 || A || Centro 2 || O - Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici)*

*        Con riferimento alle categorie di riconoscimento definite dalla decisione 2009/821/CE della Commissione

Le ulteriori modifiche dell'elenco dei posti d'ispezione frontalieri, dei loro centri d'ispezione e del loro tipo di riconoscimento sono di competenza del comitato misto veterinario.

L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 19 della direttiva 91/496/CEE e dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

3.           L'Ufficio federale di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri dell'Unione europea, le condizioni d'importazione di cui all'appendice 3 del presente allegato, nonché le misure d'applicazione.

L'Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell'ambito del comitato misto veterinario al fine di individuare soluzioni adeguate.

L'Ufficio federale di veterinaria e gli Stati membri dell'Unione europea si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d'importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di un'armonizzazione a livello dell'Unione.

4.           I posti d'ispezione frontalieri degli Stati membri indicati al punto 1 effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate alla Svizzera, conformemente al punto A del capitolo IV della presente appendice.

5.           I posti d'ispezione frontalieri della Svizzera indicati al punto 2 effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate agli Stati membri dell'Unione europea, conformemente al punto A del capitolo IV della presente appendice.".

III.          La sezione B. Protezione degli animali del capitolo V dell'appendice 5 dell'allegato 11 è sostituita dal testo seguente:

"B. PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

1.         LEGISLAZIONI*

*             Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea || Svizzera

1.   Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1); 2.   Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE (GU L 174 del 2.7.1997 pag. 1). || Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1), in particolare gli articoli 169-176.

2.         MODALITÀ D'APPLICAZIONE

a)           Le autorità svizzere s'impegnano a rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 per gli scambi tra la Svizzera e l'Unione europea e per le importazioni dai paesi terzi.

b)           Nei casi previsti all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1/2005, le autorità competenti del luogo di destinazione si pongono immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di partenza.

c)           L'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE è di competenza del comitato misto veterinario.

d)           La realizzazione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1/2005 e dell'articolo 208 dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1).

e)           In applicazione delle disposizioni dell'articolo 175 dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1), il transito di bovini, ovini, caprini, suini e di cavalli e pollame da macello in Svizzera è limitato al traffico ferroviario o aereo La questione sarà esaminata dal comitato misto veterinario.".

ALLEGATO V

I.            All'allegato 11, appendice 6, capitolo I, la tabella Prodotti animali destinati al consumo umano, parte Sanità animale, punto 10. Uova e ovoprodotti è sostituito dal testo seguente:

|| || Esportazioni dall'Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l'Unione europea

|| || Condizioni commerciali || || Equivalenza

|| || Unione europea || Svizzera

|| || || ||

Sanità animale:

|| || || ||

|| || || ||

10. || Uova e ovoprodotti

|| || || ||

|| || || ||

|| || Direttiva 2009/158/CE Direttiva 2002/99/CE || Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) || Sì

|| || || ||

|| || || ||

II.           All'allegato 11, appendice 6, capitolo I, la parte relativa alle esportazioni dall'Unione europea verso la Svizzera e alle esportazioni dalla Svizzera verso l'Unione europea è sostituita dal testo seguente:

Esportazioni dall'Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l'Unione europea

Condizioni commerciali || Equivalenza

Unione europea || || Svizzera ||

|| || ||

Sanità pubblica* *          Ogni riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012. ||

|| || ||

|| || ||

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1); Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1); Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55); Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206); Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1); Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1); Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27); Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60). || || Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e sugli oggetti d'uso (LDA1; RS 817.0); Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1); Ordinanza del 16 novembre 2011 sulla formazione di base, la formazione qualificante e la formazione permanente del personale del servizio veterinario pubblico (RS 916.402); Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401); Ordinanza del 23 novembre 2005 sulla produzione primaria (OPPr; RS 916.020); Ordinanza del 23 novembre 2005 riguardante la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190); Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02); Ordinanza del 23 novembre 2005 del DFI sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.21); Ordinanza del 23 novembre 2005 del DFE concernente l'igiene nella produzione primaria (OIPPrim; RS 916.020.1); Ordinanza del 23 novembre 2005 del DFI sui requisiti igienici (ORI; RS 817.024.1); Ordinanza del 23 novembre 2005 del DFE concernente l'igiene nella macellazione (OIgM; RS 817.190.1); Ordinanza del 23 novembre 2005 del DFI sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108). || Sì con condizioni speciali

|| || ||

Protezione degli animali* *          Ogni riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012. ||

|| || ||

|| || ||

Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1). || || Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455); Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1); Ordinanza dell'Ufficio federale di veterinaria del 12 agosto 2010 sulla protezioni degli animali durante la macellazione (OPAnM; RS 455.110.2); Ordinanza del 23 novembre 2005 riguardante la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190). || Sì con condizioni speciali

Condizioni speciali

(1)          La circolazione dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera è soggetta alle stesse condizioni di quella dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea; vigono le stesse condizioni anche per quanto riguarda la protezione degli animali al momento dell'abbattimento. Se necessario, tali prodotti sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea o definiti dal presente allegato e disponibili nel sistema TRACES.

(11)        I laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di medicinali veterinari e contaminanti negli alimenti di origine animale sono i seguenti:

a)      per i residui delle sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE del Consiglio comprese nella categoria A, punti 1, 2, 3 e 4, e nella categoria B, punti 2 d) e 3 d):

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

NL-3720 BA Bilthoven

Paesi Bassi

b)      per i residui delle sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria B, punto 1 e punto 3 e), e per i residui di carbadox e olaquindox:

Laboratoire d'étude et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants

AFSSA - site de Fougères, BP 90203

F-35302 Fougères

Francia

c)      per i residui delle sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria A, punto 5 e nella categoria B, punti 2 a), 2 b) e 2 e):

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz

Diedersdorfer Weg 1

D-12277 Berlin

Germania

d)      per i residui delle sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria B, punto 3 c):

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

Viale Regina Elena, 299

I - 00161 Roma

Italia

La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti dalla designazione di questi laboratori. Le funzioni e i compiti di tali laboratori sono quelli previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(12)        In attesa del riconoscimento dell'allineamento della legislazione dell'UE e della legislazione svizzera, per le esportazioni verso l'Unione europea, la Svizzera garantisce il rispetto degli atti sottoelencati e dei relativi testi d'applicazione:

1.      Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).

2.      Regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari (GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1).

3.      Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

4.      Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

5.      Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16).

6.      Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24).

7.      Decisione 1999/217/CE della Commissione, del 23 febbraio 1999, che adotta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari compilato in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1).

8.      Decisione 2002/840/CE della Commissione, del 23 ottobre 2002 che adotta l'elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40).

9.      Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1).

10.    Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

11.    Regolamento (CE) n. 884/2007 della Commissione, del 26 luglio 2007, sulle misure d'emergenza volte a sospendere l'uso del colorante alimentare E 128 rosso 2G (GU L 195 del 27.7.2007, pag. 8).

12.    Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).

13.    Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

14.    Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

15.    Direttiva 2008/128/CE della Commissione, del 22 dicembre 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (GU L 6 del 10.1.2009, pag. 20).

16.    Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3).

17.    Direttiva 2008/60/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (GU L 158 del 18.6.2008, pag. 17).

18.    Direttiva 2008/84/CE della Commissione, del 27 agosto 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 253 del 20.9.2008, pag. 1).

19.    Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

III.          All'allegato 11, appendice 6, la parte relativa ai sottoprodotti animali non destinati al consumo umano è sostituita dal testo seguente:

"Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

Esportazioni dall'Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l'Unione europea

Condizioni commerciali || Equivalenza

Unione europea* || Svizzera*

*     Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012. || Sì con condizioni speciali

1.   Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1); 2.   Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1); 3.   Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1) || 1.   Ordinanza del 23 novembre 2005 riguardante la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190); 2.   Ordinanza del 23 novembre 2005 del DFE concernente l'igiene nella macellazione (OIgM; RS 817.190.1); 3.   Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401); 4.   Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10); 5.   Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESPA; RS 916.441.22).

Condizioni speciali

Per le sue importazioni, la Svizzera applica le disposizioni contemplate dagli articoli 25-28 e 30 e 31 e dagli allegati XIV e XV (certificati) del regolamento (UE) n. 142/2011, conformemente agli articoli 41 e 42 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Gli scambi di materie rientranti nelle categorie 1 e 2 sono disciplinati dall'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Le materie che rientrano nella categoria 3, oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera, devono essere accompagnate dai documenti commerciali e dai certificati sanitari previsti al capitolo III dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011, conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 142/2011 e agli articoli 21 e 48 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

In conformità del titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del capo IV e dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 142/2011, la Svizzera redige l'elenco dei suoi stabilimenti corrispondenti.".

ALLEGATO VI

I.            La sezione A. Legislazioni, capitolo I. Disposizioni generali, dell'appendice 10 dell'allegato 11 è sostituita dal testo seguente:

"A.       LEGISLAZIONI*

*            Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

Unione europea || Svizzera

1.   Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES e recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63); 2.   Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1). || 1.   Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare l'articolo 57; 2.   Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10); 3.   Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13); 4.   Ordinanza del 16 maggio 2007 del DFE sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE; RS 916.443.106); 5.   Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV; RS 916.472).".

II.           La sezione A. Legislazioni, capitolo II. Controlli veterinari applicabili negli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera, dell'appendice 10 dell'allegato 11 è sostituita dal testo seguente:

"A.       LEGISLAZIONI*

*            Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

I controlli veterinari applicabili negli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono effettuati conformemente alle seguenti disposizioni:

Unione europea || Svizzera

1.   Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34); 2.   Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13); 3.   Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11). || 1.   Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare l'articolo 57; 2.   Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10); 3.   Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13); 4.   Ordinanza del 16 maggio 2007 del DFE sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE; RS 916.443.106); 5.   Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC; RS 916.443.14); 6.   Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV; RS 916.472).".

III.          La sezione A. Legislazioni, capitolo III. Controlli veterinari applicabili per le importazioni dai paesi terzi, dell'appendice 10 dell'allegato 11 è sostituita dal testo seguente:

"A.       LEGISLAZIONI*

*            Ogni riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale da ultimo modificato.

I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle seguenti disposizioni:

Unione europea || Svizzera

1.   Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati dai paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11); 2.   Regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione, del 5 marzo 2009, relativo all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale e che modifica il regolamento (CE) n. 136/2004 (GU L 77 del 24.3.2009, pag. 1); 3.   Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206); 4.   Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1); 5.   Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34); 6.   Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3); 7.   Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10); 8.   Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9); 9.   Decisione 2002/657/CE della Commissione, del 12 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati (GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8); 10. Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11); 11. Decisione 2005/34/CE della Commissione, dell'11 gennaio 2005, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 61); 12. Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9). || 1.   Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare l'articolo 57; 2.   Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10); 3.   Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13); 4.   Ordinanza del 16 maggio 2007 del DFE sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE; RS 916.443.106); 5.   Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC; RS 916.443.14); 6.   Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV; RS 916.472); 7.   Legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari (LDAl); RS 817.0); 8.   Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr; RS 817.02); 9.   Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.21); 10. Ordinanza del 26 giugno 1995 del DFI sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (OSoE; RS 817.021.23).".

IV.         Il sottocapitolo 2. Svizzera - Legislazioni, capitolo V. Condizioni sanitarie e condizioni di controllo delle importazioni dai paesi terzi, dell'appendice 10 dell'allegato 11 è sostituito dal testo seguente:

"2.        Svizzera - Legislazione*

*            Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 30 giugno 2012.

A       Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10);

B       Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13).".

V.           Il primo capoverso della lettera D, sottocapitolo 3. Regole d'applicazione, capitolo V. Condizioni sanitarie e condizioni di controllo delle importazioni dai paesi terzi, dell'appendice 10 dell'allegato 11 è sostituito dal testo seguente:

"D.    In applicazione delle disposizioni dell'ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13), la Confederazione svizzera mantiene la possibilità d'importare carni bovine ottenute da bovini potenzialmente trattati con promotori di crescita ormonali. L'esportazione di questa carne verso l'Unione europea è vietata. Inoltre, la Confederazione elvetica:"

[1]               GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

[2]               GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

[3]               GU L 23 del 28.1.2004, pag. 27.

[4]               GU L 338 del 22.12.2010, pag. 50.

[5]               GU L 31 del 4.2.2005, pag. 61.

[6]               GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1.

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