EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012IP0476

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 su un ordinamento giurisdizionale per le controversie brevettuali (2011/2176(INI))

GU C 434 del 23.12.2015, p. 34–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 434/34


P7_TA(2012)0476

Ordinamento giurisdizionale per le controversie brevettuali

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 su un ordinamento giurisdizionale per le controversie brevettuali (2011/2176(INI))

(2015/C 434/04)

Il Parlamento europeo,

vista la decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (1),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (COM(2011)0215),

vista la proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile (COM(2011)0216),

visto il parere 1/09 della Corte di giustizia dell'8 marzo 2011 (2),

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per gli affari costituzionali (A7-0009/2012),

A.

considerando che un efficace sistema dei brevetti in Europa è un presupposto necessario per stimolare la crescita attraverso l'innovazione e aiutare le imprese europee, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), ad affrontare la crisi economica e la concorrenza mondiale;

B.

vista la decisione 2011/167/UE del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, il Belgio, la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Grecia, la Francia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, l'Austria, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito sono stati autorizzati a instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, applicando le pertinenti disposizioni dei trattati;

C.

considerando che il 13 aprile 2011, sulla base di una decisione di autorizzazione del Consiglio, la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e una proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile;

D.

considerando che l'8 marzo 2011 la Corte di giustizia ha espresso il proprio parere in merito al Tribunale dei brevetti europeo e comunitario sollevando il punto della sua incompatibilità con il diritto dell'Unione;

E.

considerando che un'efficace tutela brevettuale unitaria può essere garantita solo attraverso un efficiente sistema di risoluzione delle controversie brevettuali;

F.

considerando che, a seguito del parere della Corte di giustizia, gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata hanno avviato la creazione di un Tribunale unificato delle controversie brevettuali per mezzo di un accordo internazionale;

G.

considerando che, a tale proposito, esiste una sostanziale differenza tra gli accordi internazionali ordinari e i trattati istitutivi dell'Unione europea, i quali hanno instaurato un nuovo ordinamento giuridico, dotato di proprie istituzioni, a favore del quale gli Stati hanno limitato, in settori sempre più ampi, i loro poteri sovrani e che riconosce come soggetti non soltanto gli Stati membri, ma anche i loro cittadini, e il rispetto di quest'ordinamento giuridico è assicurato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e dagli organi giurisdizionali ordinari degli Stati membri;

H.

considerando che il Tribunale unificato dei brevetti deve rispettare e applicare integralmente il diritto dell'Unione, in collaborazione con la Corte di giustizia dell'Unione europea, come avviene per qualsiasi tribunale nazionale;

I.

considerando che il Tribunale unificato dei brevetti dovrebbe basarsi sulla giurisprudenza della Corte di giustizia, chiedendo pronunce pregiudiziali ai sensi dell'articolo 267 del TFUE;

J.

considerando che il rispetto del primato del diritto dell'Unione e la sua corretta applicazione dovrebbero essere garantiti a norma degli articoli 258, 259 e 260 del TFUE;

K.

considerando che il Tribunale unificato dei brevetti dovrebbe essere parte dei sistemi giudiziari degli Stati membri contraenti, con competenza esclusiva per i brevetti europei con effetto unitario e per i brevetti europei che designano uno o più Stati membri contraenti;

L.

considerando che un sistema giudiziario efficiente ha bisogno di un primo grado decentrato;

M.

considerando che l'efficienza del sistema di risoluzione delle controversie dipende dalla qualità e dall'esperienza dei giudici;

N.

considerando l'opportunità di disporre di una serie di norme procedurali applicabili a procedimenti dinanzi a tutte le divisioni e gradi del tribunale;

O.

considerando che il Tribunale unificato dei brevetti dovrebbe cercare di fornire decisioni di alta qualità senza inutili lungaggini procedurali e dovrebbe aiutare, in particolare, le PMI a proteggere i propri diritti o a difendersi contro le richieste infondate o i brevetti degni di revoca;

1.

chiede l'istituzione di un sistema unificato delle controversie brevettuali, poiché un mercato dei brevetti frammentato e disparità nell'applicazione della legge frenano l'innovazione e il progresso del mercato interno, complicano l'utilizzo del sistema dei brevetti, sono onerosi e impediscono l'efficace tutela dei diritti brevettuali, in particolare delle PMI;

2.

incoraggia gli Stati membri a concludere i negoziati e a ratificare l'accordo internazionale («l'accordo») tra tali Stati membri («Stati membri contraenti») creando un Tribunale unificato dei brevetti («il Tribunale») senza indebiti ritardi e incoraggia la Spagna e l'Italia ad esaminare l'eventualità di aderire alla procedura di cooperazione rafforzata;

3.

insiste affinché la Corte di giustizia, in quanto custode del diritto dell'Unione, assicuri l'uniformità dell'ordinamento giuridico dell'Unione e il primato del diritto europeo in tale contesto;

4.

ritiene che gli Stati membri che non hanno ancora deciso di partecipare alla cooperazione rafforzata nel settore della creazione della tutela brevettuale unitaria possano partecipare al sistema unificato delle controversie brevettuali in materia di brevetti europei validi nei loro territori;

5.

sottolinea che la priorità del Tribunale unificato dei brevetti dovrebbe essere quella di rafforzare la certezza giuridica e migliorare l'applicazione dei brevetti, trovando un giusto equilibrio tra gli interessi dei titolari dei diritti e le parti interessate;

6.

sottolinea la necessità di un sistema di risoluzione delle controversie efficiente sotto il profilo dei costi, finanziato in modo tale da garantire l'accesso alla giustizia per tutti i titolari di brevetti, in particolare per le PMI, i privati e le organizzazioni senza fini di lucro;

Impostazione generale

7.

riconosce che l'accordo dovrebbe procedere all'istituzione di un coerente sistema di risoluzione delle controversie in materia di brevetti negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata;

8.

sottolinea pertanto che:

i)

gli Stati membri contraenti possono essere solo Stati membri dell'Unione europea;

ii)

l'accordo dovrebbe entrare in vigore quando almeno nove Stati membri contraenti, inclusi i tre Stati membri in cui il numero più alto di brevetti europei era in vigore l'anno precedente quello in cui si svolge la conferenza diplomatica per la firma dell'accordo, abbiano ratificato tale accordo;

iii)

il Tribunale dovrebbe essere un tribunale comune per gli Stati membri contraenti e soggetto agli stessi obblighi di qualsiasi tribunale nazionale in materia di rispetto del diritto dell'Unione; così, ad esempio, il Tribunale coopera con la Corte di giustizia in applicazione dell'articolo 267 TFUE;

iv)

il Tribunale dovrebbe agire in linea con il corpo del diritto dell'Unione e rispettare il suo primato; qualora la Corte d'Appello violi il diritto dell'Unione, gli Stati contraenti sono solidalmente responsabili per i danni subiti dalle parti del relativo procedimento; si applicano le procedure d'infrazione ai sensi degli articoli 258, 259 e 260 del TFUE nei confronti di tutti gli Stati membri contraenti;

9.

plaude alla creazione di un centro di mediazione e arbitrato nel quadro dell'accordo;

Struttura del sistema delle controversie brevettuali

10.

ritiene che un tribunale ed un sistema delle controversie efficienti debbano essere decentrati ed è del parere che:

i)

il sistema delle controversie del Tribunale dovrebbe essere composto da un primo grado («Tribunale di primo grado») e un'istanza d'appello («Corte d'appello»); sarebbe opportuno non aggiungere altre istanze in modo tale da evitare inefficienze e lungaggini,

ii)

un primo grado decentrato dovrebbe consistere, oltre che di una divisione centrale, anche di divisioni locali e regionali;

iii)

su richiesta di uno Stato contraente sono istituite nello stesso altre divisioni locali del primo grado se, nei tre anni consecutivi precedenti o successivi alla data di entrata in vigore dell'accordo, in detto Stato contraente sono stati avviati, per anno civile, oltre cento procedimenti; propone inoltre che uno Stato contraente abbia un massimo di quattro divisioni;

iv)

su richiesta di due o più Stati membri contraenti è istituita una divisione regionale;

Composizione del Tribunale e qualifiche dei giudici

11.

sottolinea che l'efficienza del sistema di risoluzione delle controversie dipende soprattutto dalla qualità e dall'esperienza dei giudici;

12.

A tale riguardo,

i)

riconosce che la composizione della Corte d'Appello e del Tribunale di primo grado dovrebbe essere multinazionale; sottolinea che la loro composizione dovrebbe tener conto delle strutture dei tribunali esistenti; in quanto l'obiettivo supremo consiste nell‘istituire una nuova giurisdizione autenticamente uniforme; propone, quindi, che la composizione delle divisioni locali divenga quanto prima multinazionale, potendo essere ammesse deroghe motivate da questo principio fondamentale dopo l'accettazione della commissione amministrativa a titolo di un periodo transitorio massimo di cinque anni, mentre è necessario garantire che lo standard di qualità ed efficienza delle strutture esistenti non venga ridotto; ritiene che il periodo di cinque anni dovrebbero essere utilizzato per la formazione e la preparazione intensive dei giudici;

ii)

ritiene che il Tribunale dovrebbe essere composto di giudici qualificati sia sotto il profilo giuridico che sotto il profilo tecnico; i giudici dispongono dei massimi livelli di competenza e di comprovata esperienza nel settore delle controversie brevettuali e della normativa antitrust; questa qualifica dovrebbe essere dimostrata, tra l'altro, dall'esperienza di lavoro e dalla formazione professionale pertinenti; i giudici qualificati sotto il profilo giuridico dovrebbero essere in possesso delle qualifiche richieste per le funzioni giurisdizionali in uno Stato contraente; i giudici qualificati sotto il profilo tecnico dovrebbero essere in possesso di un titolo universitario e di esperienza in un settore della tecnologia, nonché di conoscenze in materia di diritto civile e diritto processuale civile;

iii)

propone che le disposizioni dell'accordo sulla composizione del Tribunale, una volta in vigore, non vengano modificate a meno che gli obiettivi del sistema di risoluzione delle controversie, vale a dire massima qualità ed efficienza, non siano soddisfatte a causa di queste disposizioni; propone che le decisioni in merito alla composizione del Tribunale siano assunte dall'organo competente che delibera all'unanimità;

iv)

è del parere che l'accordo debba contenere garanzie volte ad assicurare che i giudici siano abilitati soltanto se la loro neutralità non è in discussione, soprattutto se hanno prestato servizio in qualità di membri delle commissioni di ricorso di un ufficio brevetti nazionale o dell'UBE;

Procedimento

13.

ritiene, per quanto riguarda le questioni procedurali, che:

i)

una serie di norme procedurali dovrebbe essere applicabile ai procedimenti dinanzi a tutte le divisioni e gradi del Tribunale;

ii)

i procedimenti dinanzi al Tribunale, costituiti da una procedura scritta, provvisoria e orale, introdurranno gli elementi di flessibilità giudicati appropriati, tenendo conto degli obiettivi di rapidità ed efficienza;

iii)

la lingua del procedimento dinanzi alle divisioni locali o regionali dovrebbe essere la lingua ufficiale dello Stato membro contraente in cui è situata la divisione o la lingua ufficiale designata dagli Stati membri contraenti che condividono una divisione regionale; le parti dovrebbero essere libere di scegliere la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto, fatta salva l'approvazione della divisione competente; la lingua del procedimento dinanzi alla divisione centrale dovrebbe essere la lingua in cui è stato rilasciato il brevetto in questione; la lingua del procedimento presso la Corte d'appello dovrebbe essere la lingua del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado;

iv)

il Tribunale dovrebbe avere il potere di emettere ingiunzioni preliminari volte ad impedire qualsiasi violazione e a vietare il proseguimento delle asserite violazioni; tale potere, tuttavia, non deve determinare un'ingiusta scelta opportunistica del foro («forum shopping»); e inoltre

v)

le parti dovrebbero essere rappresentate esclusivamente da avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri contraenti; i rappresentanti delle parti possono essere assistiti da mandatari per brevetti che dovrebbero essere autorizzati a prendere la parola nelle udienze del Tribunale;

Competenza giurisdizionale ed effetti delle decisioni del Tribunale

14.

sottolinea quanto segue:

i)

il Tribunale dovrebbe avere la giurisdizione esclusiva per i brevetti europei con effetto unitario e per i brevetti europei che designano uno o più Stati membri contraenti; occorrerà a tal fine modificare il regolamento (CE) n. 44/2001 (3),

ii)

il richiedente dovrebbe proporre l'azione dinanzi alla divisione locale ospitata dallo Stato contraente in cui la violazione si è verificata o rischia di verificarsi, o in cui è domiciliato o possiede una sede il convenuto, o alla divisione regionale cui partecipa tale Stato contraente; se lo Stato membro contraente interessato non ospita divisioni locali e non partecipa a divisioni regionali, il convenuto propone l'azione dinanzi alla divisione centrale; le parti dovrebbero essere libere di concordare la divisione del Tribunale di primo grado (locale, regionale o centrale) dinanzi alla quale può essere proposto un ricorso;

iii)

in caso di domande riconvenzionali di decadenza, dovrebbe essere a discrezione delle divisioni locali o regionali procedere con la procedura d'infrazione indipendentemente dall'eventualità o meno che anche la divisione proceda con la domanda riconvenzionale o la deferisca alla divisione centrale;

iv)

le disposizioni sulla competenza giurisdizionale del Tribunale, una volta in vigore, non dovrebbero essere modificate a meno che gli obiettivi del sistema di risoluzione delle controversie, vale a dire massima qualità ed efficienza, non siano soddisfatte a causa di queste disposizioni sulla competenza giurisdizionale; propone che le decisioni in merito alla competenza giurisdizionale del Tribunale siano assunte dall'organo competente che delibera all'unanimità;

v)

le decisioni di tutte le divisioni del Tribunale di primo grado così come le decisioni della Corte d'Appello dovrebbero essere esecutive in qualsiasi Stato membro contraente senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività;

vi)

il rapporto tra l'accordo e il regolamento (CE) n. 44/2001 deve essere chiarito nell'accordo;

Diritto sostanziale

15.

è del parere che il Tribunale debba basare le proprie decisioni sul diritto dell'Unione, sull'accordo, sulla convenzione sul brevetto europeo (CBE) e sul diritto nazionale adottato in conformità della CBE, sulle disposizioni degli accordi internazionali applicabili ai brevetti e vincolanti per tutti gli Stati membri contraenti e sul diritto nazionale degli Stati membri contraenti alla luce del diritto applicabile dell'Unione;

16.

sottolinea che un brevetto europeo con effetto unitario dovrebbe conferire al suo titolare il diritto di impedire l'uso diretto e indiretto dell'invenzione da parte di terzi non aventi il consenso del titolare nel territorio degli Stati membri contraenti, che il titolare dovrebbe avere il diritto al risarcimento dei danni in caso di uso illecito dell'invenzione e che il titolare dovrebbe avere il diritto di recuperare sia il mancato guadagno a causa della violazione che altre perdite, un adeguato diritto di licenza o il profitto derivante dall'uso illecito dell'invenzione;

o

o o

17.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 76 del 22.3.2011, pag. 53.

(2)  GU C 211 del 16.7.2011, pag. 2.

(3)  Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale («Bruxelles I») (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1).


Top