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Document 52012AE1689

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE» — COM(2012) 209 final

    GU C 11 del 15.1.2013, p. 49–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.1.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 11/49


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE»

    COM(2012) 209 final

    2013/C 11/11

    Relatrice: BUTAUD-STUBBS

    La Commissione europea, in data 8 maggio 2012, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE

    COM(2012) 209 final.

    La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 25 ottobre 2012.

    Alla sua 484a sessione plenaria, dei giorni 14 e 15 novembre 2012 (seduta del 14 novembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 128 voti favorevoli e 5 astensioni.

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1

    La politica europea in materia di aiuti di Stato riveste un'importanza strategica per l'UE in un'economia globalizzata altamente competitiva.

    1.2

    Per il Comitato economico e sociale europeo (CESE), la riforma proposta dalla Commissione nella sua comunicazione merita di essere sostenuta in considerazione degli obiettivi che persegue, ossia:

    fare in modo che la politica europea in materia di aiuti di Stato contribuisca alla strategia Europa 2020;

    realizzare una nuova e più efficace distribuzione dei compiti tra la Commissione e gli Stati membri;

    conseguire una serie di miglioramenti procedurali.

    1.3

    Il CESE condivide la visione espressa dalla Commissione secondo cui occorre potenziare il legame positivo tra l'efficacia degli aiuti di Stato e l'obiettivo di una crescita sostenibile e inclusiva. Una politica mirata in materia di aiuti di Stato permetterà di stimolare l'innovazione (anche sul piano sociale), il ricorso alle tecnologie ambientali e lo sviluppo delle risorse umane, evitando al tempo stesso danni all'ambiente. Sempre se ben mirata, inoltre, una politica dinamica in materia di aiuti di Stato può dare un contributo attivo al raggiungimento di livelli elevati di occupazione e coesione sociale.

    1.4

    In merito a questa riforma, ambiziosa in termini di obiettivi, modalità e calendario, occorre tuttavia fare alcune precisazioni riguardanti una serie di punti.

    1.5

    Il CESE chiede alla Commissione di precisare alcune nozioni cui si fa riferimento nella comunicazione:

    1.5.1

    il termine "carenza del mercato", che assume un rilievo cruciale, merita anch'esso una definizione più precisa di quella adottata dalla Commissione, in quanto la sua accezione varia a seconda dei contesti: accesso al credito, finanziamento delle reti a banda larga, riconversione a fini commerciali di siti industriali, accesso all'innovazione, formazione, sviluppo dell'imprenditorialità femminile, ecc. Tali carenze, inoltre, possono dipendere da tutta una serie di fattori: esternalità negative, informazioni incomplete, problemi di coordinamento, esistenza di un potere di mercato, ecc.

    1.6

    Il CESE solleva un certo numero d'interrogativi riguardo alle riforme previste:

    1.6.1

    la riforma proposta dalla Commissione mira a responsabilizzare maggiormente gli Stati membri per quanto concerne l'attribuzione e il controllo degli aiuti di Stato. Quali sono gli strumenti di ordine giuridico e pratico previsti dalla Commissione per convincere gli Stati membri a cooperare pienamente nell'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato?

    1.6.2

    Un aumento delle responsabilità degli Stati membri in materia di controllo degli aiuti rischierebbe di sfociare in un'applicazione soggettiva delle regole da parte degli stessi Stati membri, a manovre sleali tra Stati e al ritorno di un certo patriottismo economico che in definitiva darebbe luogo a una maggiore insicurezza giuridica per le imprese.

    1.6.3

    Basandosi su una relazione dell'OMC, la Commissione afferma che il livello degli aiuti di Stato concessi dai nostri principali concorrenti internazionali sarebbe paragonabile a quello degli aiuti concessi dagli Stati membri dell'UE. La politica europea in materia di aiuti di Stato offre tuttavia un quadro più trasparente di quello fornito dai sistemi in vigore negli Stati Uniti, in India, nella Corea del Sud o in Brasile. Inoltre si tratta di dati obsoleti, che devono essere aggiornati affinché la Commissione possa disporre di una visione completa e precisa della situazione attuale.

    1.6.4

    La Commissione affronta la questione delle caratteristiche del sistema europeo di controllo degli aiuti di Stato rispetto agli altri sistemi esistenti ma non trae nessuna conclusione specifica. Per quale motivo non ribadisce, in tale contesto, la necessità di affrontare sul piano economico il tema della "parità di condizioni" a livello mondiale onde consentire un'attribuzione equilibrata degli aiuti? Il CESE sottolinea che occorre porre efficacemente rimedio alle conseguenze specifiche degli aiuti esteri illegali che mettono a repentaglio la competitività delle imprese europee rispetto ai loro concorrenti mondiali.

    1.7

    Il CESE propone infine una serie di modifiche che giudica necessarie considerando la necessità, riconosciuta dalla Commissione e dal Consiglio, di sostenere le PMI proprio nel momento in cui subiscono la pressione concorrenziale delle imprese di paesi terzi che beneficiano direttamente ed indirettamente di aiuti di Stato più ingenti e meno trasparenti.

    1.7.1

    Tenendo conto della loro modesta entità, dei loro effetti positivi per le PMI e le microimprese e del loro scarso impatto sul mercato interno, il CESE propone di portare permanentemente il massimale degli aiuti "de minimis" (applicati a ciascuna impresa sulla base di un periodo continuo di tre anni consecutivi) da 200 000 a 500 000 euro, prendendo a modello quanto è stato deciso per i servizi d'interesse economico generale.

    1.7.2

    Data la necessità di aiutare le PMI europee ad espandersi sui mercati mondiali, il CESE propone di modificare l'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento generale di esenzione per categoria (800/2008) al fine di dichiarare compartibili con il mercato comune talune misure destinate ad aiutare le PMI a partecipare a fiere e saloni nel corso di un periodo di soli tre anni consecutivi.

    1.8

    Alla luce della sua esperienza, il CESE rivolge alla Commissione tre raccomandazioni pratiche:

    1.8.1

    elaborare una guida pratica destinata al grande pubblico, redatta in tutte le lingue ufficiali dell'UE, che esponga le definizioni, i divieti e le procedure disponibili, in modo da migliorare la comprensione e la corretta utilizzazione degli aiuti di Stato da parte di imprese, giurisdizioni e pubblici poteri;

    1.8.2

    organizzare seminari di formazione aggiuntivi per le autorità nazionali competenti degli Stati membri, onde assicurare nel modo più uniforme possibile l'applicazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in tutti gli Stati membri;

    1.8.3

    tenendo conto dell'importanza delle modifiche previste, consultare il CESE in merito alla revisione del regolamento "de minimis", del regolamento di applicazione e del regolamento generale di esenzione per categoria.

    2.   Il contenuto della comunicazione

    2.1

    La Commissione intende riformare la politica europea in materia di aiuti di Stato, seguendo tre direttrici principali:

    a)

    promuovere, conformemente alla strategia Europa 2020, una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in un mercato interno competitivo;

    b)

    concentrare il controllo ex ante della Commissione sui casi con il maggiore impatto sul mercato interno;

    c)

    razionalizzare le norme procedurali e accelerare i tempi di decisione.

    2.2

    La riforma si basa su una valutazione non proprio positiva della politica attuale:

    le norme vigenti sono di difficile comprensione, applicazione e controllo. Il 23 febbraio 2012, lo stesso commissario Almunia ha dichiarato dinanzi al CESE che in materia esistono ben 37 atti (regolamenti, comunicazioni e orientamenti) diversi;

    i risultati attuali del controllo sull'applicazione delle misure che beneficiano di una esenzione per categoria rivelano una vera e propria mancanza di conformità alle norme sugli aiuti di Stato;

    la Commissione non dispone di regole che consentano di stabilire priorità chiare in materia di trattamento delle denunce;

    le relazioni tra gli Stati membri e la Commissione potrebbero essere più efficaci, onde consentire un adeguato scambio d'informazioni e una corretta cooperazione nelle procedure di notifica.

    2.3

    Per rimediare a questa situazione in un contesto in cui è necessario sfruttare tutte le potenzialità del mercato unico (energia, trasporti, tecnologie digitali), la Commissione propone di adottare una riforma ambiziosa in termini di obiettivi, modalità e tempistica.

    2.4

    La riforma proposta è ambiziosa nei suoi obiettivi in quanto tende, da un lato, a mettere al servizio della crescita europea una delle politiche UE più antiche e meglio integrate e, dall'altro, a conseguire significativi miglioramenti procedurali, miglioramenti che però nel testo all'esame non vengono né quantificati né illustrati in dettaglio.

    2.5

    La riforma proposta è ambiziosa nelle sue modalità dato che la Commissione intende realizzare una serie coerente di revisioni concomitanti nel quadro di una "strategia integrata", ossia:

    una revisione del regolamento "de minimis";

    eventuali modifiche del regolamento di applicazione del Consiglio relativo alla definizione di talune categorie di aiuti giudicate compatibili con il mercato comune e, pertanto, dispensate dall'obbligo di notifica;

    la revisione del regolamento generale di esenzione per categoria per le categorie di aiuti a cui si applica il regolamento di applicazione in vigore;

    un chiarimento, dal punto di vista giuridico, del concetto di aiuti di Stato;

    la modernizzazione del regolamento di procedura relativo agli aiuti di Stato.

    2.6

    La riforma proposta è ambiziosa per quanto riguarda i tempi in quanto le proposte della Commissione per la revisione dei regolamenti di procedura e di applicazione dovrebbero essere adottate nell'autunno 2012 e quelle relative al resto del pacchetto entro la fine del 2013, vale a dire prima dell'entrata in vigore delle prospettive finanziarie 2014-2020.

    3.   Osservazioni generali

    3.1   Il controllo degli aiuti di Stato nel quadro più generale delle norme europee di concorrenza

    3.1.1

    Il CESE approva gli obiettivi dichiarati dalla Commissione nella sua comunicazione, al fine di "agevolare il trattamento degli aiuti che sono ben concepiti, che mirano a carenze del mercato ben individuate e a obiettivi di interesse comune" concentrando i controlli sui casi con un maggiore impatto sul mercato interno, semplificando le regole e accelerando i tempi di decisione.

    L'iniziativa rientra nell'ambito di una evoluzione più generale del diritto della concorrenza, per quanto concerne sia le pratiche anticoncorrenziali (norme antitrust) sia il controllo delle concentrazioni.

    3.1.2

    Pratiche anticoncorrenziali: la cosiddetta "modernizzazione del diritto della concorrenza", stabilita dal regolamento 1/2003 (1) e dai testi di accompagnamento, ha dato inizio ad un'applicazione decentrata delle regole di concorrenza attraverso l'abolizione del sistema della notifica preventiva. In tal modo la Commissione può concentrare la propria azione sulla lotta contro le restrizioni della concorrenza e gli abusi di mercato più gravi, in particolare i cartelli. Accanto a questa modernizzazione c'è stato un rafforzamento della cooperazione tra le autorità nazionali garanti della concorrenza costituitesi in rete, da un lato, e la Commissione, dall'altro.

    3.1.3

    Controllo delle concentrazioni: il commissario europeo Almunia ha di recente annunciato la possibilità di una prossima riforma del sistema europeo di controllo delle concentrazioni affinché la Commissione possa dedicare la sua attenzione soprattutto alle concentrazioni maggiormente in grado di influenzare il mercato (2). A breve scadenza, si tratta di semplificare la gestione dei casi meno problematici attraverso un miglioramento della "procedura semplificata" e di rivedere la procedura di notifica preventiva. A più lungo termine, il regime di controllo delle concentrazioni potrebbe anch'esso essere riveduto mediante un esame delle acquisizioni minoritarie non di controllo e una migliore articolazione tra i sistemi nazionali e quello europeo per quanto concerne le soglie e i rinvii.

    3.2   I criteri su cui basare un quadro generale degli aiuti di Stato

    3.2.1

    Il CESE ribadisce il proprio sostegno a una disciplina generale degli aiuti di Stato basata sui seguenti criteri (3):

    concentrazione e selettività degli aiuti;

    coerenza con la strategia di completamento del mercato unico;

    semplificazione, trasparenza e certezza giuridica di procedure e di regole;

    maggior dialogo con gli Stati membri nei processi decisionali e di attuazione, nonché nelle fasi di valutazione e di monitoraggio dell'efficacia;

    potenziamento delle informazioni destinate alle imprese per quanto concerne le regole e le procedure applicabili agli aiuti di Stato;

    responsabilità condivise, grazie all'attivazione di livelli nazionali di coordinamento,

    adeguamento delle norme europee in materia di aiuti di Stato alle strategie di aiuto messe in atto dai nostri principali partner commerciali onde assicurare condizioni eque di concorrenza (level playing field) rispetto al resto del mondo (4).

    3.3   L'aumento delle responsabilità degli Stati membri nell'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato

    3.3.1

    Il CESE si rende conto che, per concentrare i controlli sui casi più problematici, la Commissione europea deve in particolare estendere il numero di aiuti esenti dall'obbligo di notifica. Questo implica necessariamente una maggiore responsabilizzazione degli Stati membri. Il CESE fa tuttavia osservare che occorre prendere in considerazione le caratteristiche specifiche delle norme sugli aiuti di Stato. Infatti lo Stato e, più in generale, tutti gli organismi statali o comunque pubblici che possono concedere aiuti sono, in un certo qual modo, "giudici e parti in causa".

    3.3.2

    Un aumento delle responsabilità degli Stati membri per quanto concerne il controllo degli aiuti potrebbe portare ad un'applicazione soggettiva delle regole da parte degli stessi Stati membri, a manovre sleali tra Stati e al ritorno di un certo patriottismo economico che in definitiva darebbe luogo ad una maggiore insicurezza giuridica per le imprese.

    3.3.3

    Per ridurre al minimo questo tipo di rischio, si possono ipotizzare le seguenti soluzioni:

    una maggiore trasparenza, mediante l'obbligo per gli Stati membri di presentare relazioni. Si potrebbe prevedere la pubblicazione di una relazione annuale di sintesi, accessibile a partire dal sito della Commissione, sull'applicazione del regolamento "de minimis" e del regolamento generale di esenzione per categoria;

    dal punto di vista finanziario, il rischio di illegalità o di incompatibilità riguarda unicamente il beneficiario degli aiuti, costretto a restituire, con gli interessi, la somma ricevuta. Pertanto, si potrebbe accrescere la responsabilità finanziaria degli Stati membri, imponendo ad esempio il pagamento di una multa alla "autorità pubblica" che ha concesso l'aiuto in discussione;

    si potrebbe altresì prevedere la creazione di agenzie nazionali indipendenti, incaricate di applicare la politica in materia di aiuti di Stato. Tali agenzie agirebbero come "punti di contatto" sia per la Commissione sia per le imprese;

    la Commissione dovrebbe effettuare controlli ex post più efficaci e promuovere attivamente le migliori pratiche.

    3.4   Semplificazione e trasparenza delle procedure

    3.4.1

    Tra il 2008 e il 2011, la Commissione e gli Stati membri hanno dimostrato di essere capaci di reagire alla crisi economica e finanziaria, adottando una serie di atti normativi specifici (5). Grazie in particolare ad una maggiore cooperazione da parte degli Stati membri e ad una forte mobilitazione dei servizi della Commissione, è stato possibile adottare decisioni in tempi brevi, nell'interesse degli Stati membri e delle imprese.

    3.4.2

    Tuttavia, le procedure restano in linea di massima eccessivamente lunghe e complesse per le parti interessate. Il CESE condivide pertanto la volontà della Commissione di rimediare alla lunghezza dei termini per la gestione dei dossier, migliorando le pratiche amministrative e chiedendo maggiore responsabilità da parte degli Stati membri, al fine di garantire trasparenza ed efficacia. È necessario che i termini seguano, nei limiti del possibile, il ritmo degli affari economici.

    3.4.3

    In tal senso, l'ambito di applicazione della "procedura semplificata" per la gestione di taluni tipi di aiuti (6) potrebbe essere esteso, pur restando ben definito. Attraverso tale procedura, la Commissione si limita a verificare se gli aiuti sono conformi alle disposizioni e alle pratiche esistenti.

    3.5   Una migliore applicazione delle norme ("better enforcement")

    3.5.1

    È essenziale applicare in modo efficace la normativa sugli aiuti di Stato. Il CESE constata tuttavia che spesso le giurisdizioni nazionali non sono in grado di assicurare una corretta applicazione di tali norme, specie quando si tratta di tutelare i diritti d'imprese vittime della concessione di aiuti illegali ad imprese loro concorrenti. Questo può essere determinato da diversi fattori, quali ad esempio l'insufficiente padronanza, da parte dei giudici, del diritto europeo della concorrenza oppure i vincoli procedurali inerenti a qualsiasi controversia.

    3.5.2

    È opportuno definire soluzioni che consentano di potenziare l'applicazione pratica delle norme in materia di aiuti di Stato. Tanto le imprese quanto le giurisdizioni nazionali dovrebbero disporre di strumenti e di procedure più efficaci.

    4.   Osservazioni specifiche

    4.1   Precisare il concetto di "carenza del mercato"

    4.1.1

    Il CESE condivide l'obiettivo consistente nell'approvare solo gli aiuti che i) contribuiscono alla crescita, essendo intesi a colmare una carenza del mercato (gli aiuti di Stato devono infatti integrare ma non sostituire gli investimenti privati) e che ii) hanno un effetto di incentivazione, ossia stimolano i beneficiari a intraprendere attività che, in assenza di aiuti, non avrebbero svolto.

    4.1.2

    In tale contesto, il concetto di "carenza del mercato" deve assolutamente essere precisato e illustrato con esempi in diversi settori, in base soprattutto alla giurisprudenza europea esistente. Questo aiuterà sia le autorità pubbliche sia le imprese a interpretare in modo uniforme questa nozione e a tenerne conto già nella fase di concezione degli aiuti.

    4.2   Approfondire e aggiornare i raffronti a livello internazionale in materia di aiuti di Stato

    4.2.1

    Ai punti 16 e 17 della comunicazione in esame la Commissione menziona la politica di concorrenza condotta nei paesi terzi, e conclude che, rispetto a questi ultimi, l'UE dispone di un quadro più trasparente che consente nel contempo di concedere livelli di aiuto comparabili. Questa affermazione si basa su un'analisi comparativa realizzata dall'OMC nel 2006. Il CESE invita la Commissione a chiedere all'OMC di realizzare un nuovo studio, dato che, in seguito alla crisi, diversi paesi membri di tale organizzazione, non appartenenti all'UE, hanno fatto ricorso a massicce sovvenzioni, specie nei settori dell'industria manifatturiera. È infatti auspicabile che la futura politica di concorrenza, applicabile a partire dal 2013, si basi su una visione aggiornata e precisa della situazione esistente, ad esempio, negli Stati Uniti, in Cina, in India e in Brasile (anche riguardo agli aiuti concessi da entità federate), in un contesto di concorrenza economica reso più aspro dalla crisi globale.

    4.2.2

    L'attuazione delle norme in materia di aiuti di Stato deve permettere di rafforzare la competitività delle imprese sul mercato interno e a livello internazionale. Purtroppo le imprese europee devono far fronte alla concorrenza di imprese con sede in paesi terzi la cui legislazione a volte non prevede alcun limite agli aiuti di Stato. Questa situazione può portare a gravi distorsioni della concorrenza a scapito delle imprese europee, come osserva la stessa Commissione nella sua comunicazione (7).

    4.2.3

    Nel rispetto delle sue competenze, la Commissione sta attuando iniziative volte ad assicurare le condizioni eque di concorrenza a livello mondiale, basandosi sul concetto di concorrenza leale. Qualsiasi riforma delle regole in materia di aiuti di Stato dovrà dunque essere coordinata con le iniziative condotte dalla Commissione stessa a livello di strumenti di politica commerciale (regole dell'OMC, accordi bilaterali di libero scambio).

    4.3   Rivedere la dottrina in materia di aiuti all'esportazione

    4.3.1

    Nella proposta di regolamento che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (2014-2020) (COM(2011) 834 final), la Commissione riconosce la necessità di aiutare le PMI ad esportare sia all'interno dell'UE sia nel resto del mondo, al fine di trovare nuove opportunità di crescita. Si prevede di concedere alle imprese che presentano prospettive di crescita un sostegno e servizi di appoggio attraverso la rete Enterprise Europe.

    4.3.2

    Tuttavia, la dottrina della Commissione sembra troppo restrittiva. Ad esempio, nel campo della partecipazione delle PMI a fiere e saloni, l'articolo 27 del regolamento 800/2008 del 6 agosto 2008 impone una serie di condizioni cumulative: gli aiuti devono rappresentare al massimo il 50 % dei costi ammissibili, venire attribuiti a PMI considerate tali in base al diritto dell'UE ed essere concessi soltanto per la prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra.

    4.3.3

    Ebbene, quest'ultimo criterio (della "prima partecipazione") appare inadeguato rispetto ad una strategia di sviluppo a livello internazionale che, per poter essere definita (in termini di agenti, insediamento, distribuzione), richiede la presenza dell'impresa su uno stesso mercato per almeno tre anni. Il CESE propone pertanto di sostituire, all'articolo 27, paragrafo 3, della proposta di regolamento, il criterio della "prima partecipazione" con quello della "partecipazione ad una determinata fiera o mostra da non più di tre anni consecutivi", mantenendo inalterati gli altri due criteri.

    4.4   Far sì che gli aiuti di Stato contribuiscano ad una crescita sostenibile e inclusiva

    4.4.1

    L'UE dovrà garantire che gli aiuti di Stato stimolino l'innovazione anche in campo sociale, grazie agli aiuti all'innovazione sociale già riconosciuti dall'iniziativa "Unione per l'innovazione", al ricorso alle tecnologie ambientali e allo sviluppo del capitale umano all'interno di un modello di sviluppo sostenibile. Il CESE si compiace che gli aiuti all'innovazione sociale vengano progressivamente riconosciuti come aiuti compatibili con il mercato comune (8), ed auspica che questa tendenza s'intensifichi in futuro, nel quadro del processo di modernizzazione degli aiuti di Stato.

    4.4.2

    Il CESE appoggia inoltre una concezione degli aiuti di Stato destinati alla ricerca e sviluppo in cui figurino la progettazione, la realizzazione e la commercializzazione di prodotti, programmi e servizi accessibili a categorie vulnerabili dal punto di vista sociale, e in particolare ai disabili (9).

    Bruxelles, 14 novembre 2012

    Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Staffan NILSSON


    (1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

    (2)  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/453&format=HTML&aged=0&language=EN.

    (3)  GU C 65 del 17.3.2006, pag. 1, punto 3.1.

    (4)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/132797.pdf

    (5)  Cfr. le norme temporanee sugli aiuti di Stato, elaborate per rispondere alla crisi economica e finanziaria.

    (6)  GU C 136 del 16.6.2009, pag. 3.

    (7)  Cfr. il punto 17 della comunicazione.

    (8)  COM(2012) 546 final; COM(2011) 609 final; GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3.

    (9)  GU C 24 del 28.1.2012, pag. 1.


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