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Document 52012AE0817

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Il futuro del Fondo di solidarietà dell’Unione europea» — COM(2011) 613 definitivo

    GU C 181 del 21.6.2012, p. 52–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.6.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 181/52


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Il futuro del Fondo di solidarietà dell’Unione europea»

    COM(2011) 613 definitivo

    2012/C 181/10

    Relatore: VAN IERSEL

    La Commissione, in data 6 ottobre 2011, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il futuro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea

    COM(2011) 613 final.

    La sezione specializzata Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 7 marzo 2012.

    Alla sua 479a sessione plenaria, dei giorni 28 e 29 marzo 2012 (seduta del 28 marzo), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 139 voti favorevoli, 2 voti contrari e 9 astensioni.

    1.   Conclusioni

    1.1   Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) concorda che l'attuale crisi impone agli Stati membri e all'UE di essere molto attenti alla spesa eccessiva. In tale contesto comprende pienamente la riluttanza del Consiglio a creare maggiori opportunità nel quadro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE).

    1.2   Ciononostante, il CESE desidera evidenziare le nuove disposizioni del TFUE - in particolare gli articoli 4, 174 e 222 - che sottolineano la responsabilità condivisa dell'Unione e degli Stati membri per fare fronte alle calamità naturali e agli attacchi terroristici ovunque si verifichino nell'Unione. Queste disposizioni dimostrano che in circostanze molto speciali l'UE viene considerata non solo una comunità di interessi socioeconomici, ma anche una comunità con un destino comune. Per inciso, ciò ha rappresentato anche la motivazione trainante della creazione del FSUE nel 2002, quando si verificarono massicci straripamenti in vari Stati membri.

    1.3   Il CESE è fermamente convinto che l'esame dei settori di coesione nella loro integralità evidenzi l'esistenza di un destino comune che tutti i cittadini dell'Unione condividono e di cui accettano anche la responsabilità. Visto il risultato delle lunghe discussioni in seno al Consiglio, il CESE rileva con rammarico che questo spirito sia attualmente assente. La forte attenzione posta dal Consiglio sulla «sussidiarietà» in queste discussioni testimonia un clima simile.

    1.4   Il CESE concorda con tutti gli aggiustamenti pratici che la Commissione propone per il regolamento FSUE tesi a far funzionare il Fondo in modo più efficiente e a renderlo meno burocratico e meno lento per i beneficiari.

    1.5   Il CESE insiste in particolare sull'opportunità di rafforzare la visibilità dell'impegno congiunto dell'Unione quando l'UE fornisce sostegno finanziario in caso di catastrofi. Al momento, le procedure sono puramente amministrative. I pagamenti dell'UE sono spesso effettuati svariati mesi dopo che si è verificata la catastrofe e ciò evidenzia il carattere tecnico e persino anonimo della procedura. Attualmente il risultato è proprio l'opposto dell'espressione di un'empatia che il CESE desidererebbe fosse sottolineata in modo più forte.

    1.6   Il CESE chiede che venga presa in considerazione la proposta di includere il finanziamento del FSUE direttamente nel bilancio dell'Unione europea, come modo pratico per accelerare i pagamenti e garantire un grado di visibilità molto maggiore per le sue attività.

    2.   Introduzione

    2.1   Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) è stato istituito nel 2002 ed è stato così creato uno strumento dell'UE teso a rispondere a gravi catastrofi naturali. All'epoca, il CESE è stato assolutamente d'accordo in merito alla creazione del Fondo (1).

    2.2   Il regolamento originale del 2002 prevedeva un futuro riesame che doveva essere effettuato entro la fine del 2006. A questo scopo, nel 2005 la Commissione ha realizzato il primo riesame del FSUE. Il CESE ha espresso il proprio parere sulla relativa proposta della Commissione nel 2005 (2) e ha avanzato varie proposte, in particolare per estendere l'ambito di intervento del Fondo alle siccità, per abbassare le soglie di intervento e per dare alla Commissione maggiori poteri discrezionali.

    2.3   Alla fine, il Consiglio ha respinto le modifiche proposte dalla Commissione che erano state invece accolte molto favorevolmente dal Parlamento europeo. Tali modifiche erano basate sull'esperienza concreta acquisita con il regolamento, come l'estensione del campo di intervento del Fondo al di là delle catastrofi naturali, una maggiore attenzione e trasparenza in rapporto ai criteri per la presentazione delle domande, nonché un aggiustamento delle procedure burocratiche e lunghe che pregiudicano una capacità di risposta tempestiva e la visibilità.

    2.4   Nel 2011 la Commissione ha deciso di presentare una comunicazione sul futuro del FSUE per rilanciare la discussione complessiva sul Fondo e nel presente parere il CESE formula alcune osservazioni su tale comunicazione.

    2.5   Per quanto concerne le lungaggini burocratiche nelle procedure del FSUE, bisogna ricordare che la Commissione non agisce di sua iniziativa, ma soltanto dopo la presentazione ufficiale delle domande da parte degli Stati membri, e ciò richiede tempo. A ogni domanda seguono estese procedure tra la Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio per l'approvazione di un bilancio, oltre alle informazioni finali fornite dallo Stato membro richiedente per dare fondamento alla richiesta di sostegno finanziario.

    2.6   La Commissione è giunta alla conclusione che «il cumularsi di tutti questi elementi determina che, in molti casi, gli aiuti possono essere erogati soltanto 9-12 mesi dopo la catastrofe, se non più tardi» (3).

    2.7   Il continuo scetticismo e l'opposizione sono stati dettati dal timore di implicazioni di bilancio. La «sussidiarietà» rimane un principio fondamentale nel caso di una «catastrofe». L'opposizione della grande maggioranza degli Stati membri a qualsiasi modifica di rilievo alla base giuridica e al funzionamento del Fondo di solidarietà è stata nuovamente confermata nel 2010.

    2.8   La Commissione merita un elogio per i suoi sforzi tesi ad estendere il funzionamento del FSUE, in quanto una valutazione dimostra che il Fondo ha avuto molto successo nei casi in cui è intervenuto. D'altro canto, le domande respinte hanno provocato frustrazioni e sono pertanto dannose per l'immagine dell'UE.

    2.9   L'attuale stato del dibattito politico non offre probabilmente molto margine a coloro che cercano di estendere il sostegno del FSUE a nuove categorie di «catastrofi» o che intendono modificare le soglie o ammorbidire i criteri per le catastrofi regionali.

    3.   Osservazioni del CESE sulle proposte della Commissione

    3.1   Il CESE condivide il punto di vista secondo cui, nelle attuali circostanze, qualsiasi modifica al FSUE deve essere limitata a dei chiarimenti e a una migliore operatività del regolamento del 2002. I chiarimenti riguardanti il funzionamento del Fondo dovrebbero assolutamente cercare di migliorarne la visibilità.

    3.2   Una definizione più precisa che spieghi che l'assistenza del Fondo è possibile soltanto in caso di catastrofe naturale può contribuire, come afferma la Commissione, ad evitare difficoltà giuridiche indesiderate. Ciò sarebbe anche in linea con le critiche di molti Stati membri e ridurrebbe inutili delusioni da parte degli Stati membri interessati.

    3.3   Il CESE condivide il punto di vista secondo cui la limitazione alle catastrofi naturali non escluderà «effetti a cascata» di tali catastrofi, ad esempio, su impianti industriali o su strutture sanitarie od ospedaliere. Sebbene generalmente in questi casi siano coinvolti non solo i servizi pubblici ma anche le attività private, esistono solidi argomenti a favore della loro inclusione quando fanno parte del quadro sociale regionale, ad esempio in termini di occupazione.

    3.4   L'esperienza prova che esistono considerevoli problemi in rapporto all'interpretazione di certe ripercussioni derivanti da una «catastrofe regionale straordinaria». Il CESE concorda con la proposta della Commissione di fissare i criteri per le catastrofi regionali su una base semplice e oggettiva, che sia paragonabile a quella per la definizione delle «gravi catastrofi». Come indica la simulazione realizzata dalla Commissione, il risultato finale sarebbe più o meno identico all'effetto dell'attuale definizione. Tuttavia, varie domande non sarebbero state presentate perché sarebbe stato chiaro che non erano ammissibili al sostegno del FSUE.

    3.5   La Commissione critica giustamente gli intervalli di tempo richiesti per rendere i fondi disponibili. Il CESE concorda pienamente (cfr. anche il punto 2.6 di cui sopra). ed è dell'avviso che occorra compiere ogni sforzo per accelerare le procedure e così migliorare la capacità di risposta e la visibilità del FSUE.

    3.6   A questo riguardo il CESE è d'accordo con la proposta della Commissione di introdurre nel regolamento la possibilità di erogare degli anticipi, che dovrebbero essere rimborsati se la domanda non è accolta sulla base delle regole vigenti.

    3.7   Il CESE concorda pienamente con la Commissione che le procedure possono e devono essere abbreviate e semplificate ove possibile. C'è molto margine per un'unificazione delle decisioni sia all'interno della Commissione (sono quattro nell'attuale sistema) che all'interno degli Stati membri (attualmente sono due). Come la Commissione afferma giustamente, una serie di adeguamenti procedurali abbastanza semplici può produrre grandi effetti in termini di risparmio di tempo.

    3.8   Assai rivelatrice e molto auspicabile appare la proposta della Commissione di rafforzare e specificare nel regolamento la disposizione secondo cui uno Stato membro beneficiario è tenuto a chiarire in dettaglio in che modo eviterà ulteriori catastrofi in futuro attraverso l'attuazione della legislazione dell'UE riguardante la valutazione, gestione e prevenzione delle catastrofi sulla base degli insegnamenti tratti e dell'impegno ad adottare misure in materia di cambiamenti climatici.

    3.9   La Commissione menziona esplicitamente l'articolo 222 del TFUE, ossia la disposizione secondo cui l'UE e gli Stati membri devono agire congiuntamente con spirito di solidarietà in caso di attacco terroristico oppure di calamità naturale o provocata dall'uomo. Si può aggiungere che il TFUE introduce anche per la prima volta nell'articolo 4, oltre che nell'articolo 174, il settore della «coesione territoriale» quale ambito di «responsabilità condivisa» tra l'UE e gli Stati membri; la «coesione territoriale» deve essere ulteriormente promossa dall'Unione nelle regioni che risentono di svantaggi naturali permanenti.

    3.10   Queste disposizioni non solo tengono conto delle responsabilità condivise tra tutti gli attori nell'Unione, ma evidenziano anche il concetto di un destino comune. Tenuto conto delle reazioni del Consiglio alle successive proposte della Commissione e dei commenti delle altre parti consultate, è chiaro che gli Stati membri sono meno propensi ad agire in base allo spirito di un destino comune. È quindi spiegata la loro crescente attenzione alla «sussidiarietà».

    Bruxelles, 28 marzo 2012

    Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Staffan NILSSON


    (1)  Parere del CESE in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU C 61 del 14.3.2003, pag. 187).

    (2)  Parere del CESE in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU C 28 del 3.2.2006, pag. 69).

    (3)  COM(2011) 613 final, punto 2.3, ultimo paragrafo.


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