Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC0528(06)

Pubblicazione presentata a norma dell'articolo 6 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

GU C 159 del 28.5.2011, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 159/22


Pubblicazione presentata a norma dell'articolo 6 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

2011/C 159/10

ORDINANZE RIGUARDANTI ANGLO IRISH BANK CORPORATION LIMITED E IRISH NATIONWIDE BUILDING SOCIETY AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 DEL CREDIT INSTITUTIONS (STABILISATION) ACT 2010

Il 7 aprile 2011 il ministro delle finanze irlandese (nel seguito «il ministro») ha emanato, ai sensi dell'articolo 50 del Credit Institutions (Stabilisation) Act 2010, ordinanze riguardanti Anglo Irish Bank Corporation Limited (nel seguito «Anglo») e Irish Nationwide Building Society (nel seguito «INBS»):

1.

disponendo che Anglo:

1.1.

attui in tutti i punti essenziali il piano graduale di alto livello per la chiusura di talune agenzie nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di talune filiali a Vienna, Düsseldorf e Jersey;

1.2.

attui in tutti i punti essenziali il piano graduale di alto livello per la cessione dell'attività di gestione dei patrimoni;

1.3.

attui in tutti i punti essenziali il piano graduale di alto livello per l'acquisizione di INBS e/o la fusione con essa; e

1.4.

rediga insieme a INBS e alla NTMA e, previa approvazione della NTMA, attui in tutti i punti essenziali un piano graduale di alto livello per la ristrutturazione e il risanamento di Anglo e INBS basato sul Joint EC Restructuring and Work Out Plan for Anglo and INBS presentato alla Commissione europea il 31 gennaio 2011 (fatte salve eventuali variazioni apportate a tale piano su istruzione della Commissione europea e da essa approvate); e

2.

disponendo che INBS:

2.1.

attui in tutti i punti essenziali il piano graduale di alto livello per l'acquisizione di INBS da parte di Anglo e/o la fusione con Anglo; e

2.2.

rediga insieme a Anglo e alla NTMA e, previa approvazione della NTMA, attui in tutti i punti essenziali un piano graduale di alto livello basato sul Joint EC Restructuring and Work Out Plan for Anglo and INBS presentato alla Commissione europea il 31 gennaio 2011 (fatte salve eventuali variazioni apportate a tale piano su istruzione della Commissione europea e da essa approvate),

(nel seguito «le disposizioni»);

3.

dichiarando che l'imposizione delle disposizioni è una misura di risanamento ai sensi della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, e degli atti di attuazione della predetta direttiva (European Communities (Reorganisation and Winding-Up of Credit Institutions) Regulations 2011) e che di conseguenza le disposizioni dovrebbero avere pieno effetto conformemente alla direttiva 2001/24/CE, ai Regulations 2011 e al Credit Institutions (Stabilisation) Act 2010, in particolare ma non solo al suo articolo 61; e

4.

dichiarando che le disposizioni entrano in vigore immediatamente.

Conformemente all'articolo 63 del Credit Institutions (Stabilisation) Act 2010, qualsiasi persona interessata dalle ordinanze di disposizioni può chiedere alla High Court of Ireland, Four Courts, Inns Quay, Dublin 7, Ireland, l'autorizzazione ad ottenere il controllo della legittimità di una decisione adottata a titolo del Credit Institutions (Stabilisation) Act 2010 e riguardante le ordinanze di disposizioni entro 14 giorni da quando la decisione le viene notificata o ne viene a conoscenza in altro modo.


Top