Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011PC0023

Raccomandazione per la DECISIONE DEL CONSIGLIO che definisce le modalità di rinegoziazione della convenzione monetaria con il Principato di Monaco

/* COM/2011/0023 def. */

52011DC0023




[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 31.1.2011

COM(2011) 23 definitivo

Raccomandazione per la

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che definisce le modalità di rinegoziazione della convenzione monetaria con il Principato di Monaco

RELAZIONE

Le convenzioni monetarie sono state concluse tra l’Unione europea e Monaco, San Marino e il Vaticano per garantire continuità giuridica agli accordi che esistevano tra questi paesi, da un lato, e Francia e Italia, dall’altro, prima dell’introduzione dell’euro.

Dieci anni dopo che l’euro ha sostituito le valute di Italia e Francia utilizzate da Monaco, San Marino e il Vaticano, il Consiglio ha invitato la Commissione a rivedere il funzionamento delle convenzioni monetarie[1]. I risultati della valutazione sono stati adottati nella comunicazione della Commissione sul funzionamento delle convenzioni monetarie con Monaco, San Marino e il Vaticano[2].

La Commissione ha riconosciuto la necessità di modificare le convenzioni monetarie nella forma ora vigente, per garantire una maggiore coerenza nelle relazioni tra l’Unione e i paesi che li hanno sottoscritti. Il 16 ottobre 2009 il Consiglio ha pertanto adottato due decisioni con le quali dà mandato alla Commissione europea e alla Repubblica italiana di rinegoziare le convenzioni vigenti. Una nuova convenzione monetaria con lo Stato della Città del Vaticano è stata conclusa il 17 dicembre 2009[3], mentre sono ancora in corso negoziati con la Repubblica di San Marino.

Il presente progetto di raccomandazione di decisione del Consiglio definisce le modalità di rinegoziazione della convenzione con il Principato di Monaco.

Mentre per le convenzioni concluse con il Vaticano e con San Marino si sono rese necessarie numerose modifiche, la rinegoziazione della convenzione monetaria con il Principato di Monaco dovrebbero riguardare un ambito molto più ristretto, dal momento che il Principato applica già tutta la normativa pertinente dell’Unione in materia bancaria e finanziaria. La Commissione propone pertanto di modificare le seguenti disposizioni.

- Massimali per l’emissione di monete in euro

Per ragioni storiche i massimali di emissione annua per Monaco, San Marino e il Vaticano sono stati fissati in due modi diversi (Monaco può emettere monete in euro per un volume annuo massimo di 1/500 della quantità di monete coniate in Francia, mentre il Vaticano e San Marino avevano/hanno quote fisse), il che dà luogo a situazioni molto diverse.

Per far sì che tutti i paesi che hanno sottoscritto convenzioni monetarie godano di pari trattamento, la Commissione ha proposto di introdurre un nuovo metodo uniforme per calcolare i massimali di emissione delle monete in euro da utilizzarsi anche in tutte le convenzioni. La Commissione ha inoltre proposto di aumentare i massimali di emissione dei paesi che hanno sottoscritto convenzioni monetarie per far circolare le loro monete. Le monete coniate in scarsa quantità sono molto richieste dai collezionisti e pertanto non servono il loro fine originario, ma sono utilizzate esclusivamente come pezzi da collezione.

In conformità alla nuova convenzione conclusa con il Vaticano e in linea con quella in fase di negoziazione con San Marino, i nuovi massimali per il Principato saranno costituiti di una parte fissa e da una variabile:

1. la parte fissa dovrebbe mirare a soddisfare la domanda di monete da collezione. In base a stime correnti, un valore totale di 2 340 000 EUR dovrebbe essere sufficiente per soddisfare la domanda del mercato dei collezionisti;

2. la parte variabile sarebbe basata, nel caso del Principato, sull’emissione media pro capite in Francia. Il numero medio di monete pro capite emesse in Francia nell’anno n-1 sarebbe moltiplicato per il numero di abitanti del Principato di Monaco.

3. Istanza competente

Le attuali convenzioni monetarie non offrono all’Unione alcun mezzo di pressione nel caso in cui i paesi che le hanno sottoscritte non adempiano ai loro obblighi (ad esempio, non recepiscano la legislazione pertinente dell’Unione nei tempi prestabiliti), a parte la possibilità ultima, e pertanto di improbabile ricorso, di recedere unilateralmente dalla convenzione. La Commissione propone pertanto di designare le Corte di giustizia dell’Unione europea quale organo competente per risolvere le controversie che possono derivare dall’applicazione delle convenzioni monetarie.

- Forma dell’accordo

La forma della convenzione monetaria andrebbe adattata.

- Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che definisce le modalità di rinegoziazione della convenzione monetaria con il Principato di Monaco

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 219, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione[4],

visto il parere della Banca centrale europea[5],

considerando quanto segue:

4. Dalla data d’introduzione dell’euro l’Unione ha competenza per le questioni monetarie e valutarie.

5. Spetta al Consiglio decidere le modalità per la negoziazione e la conclusione degli accordi in materia di regime monetario o valutario.

6. Il 26 dicembre 2001 la Repubblica francese ha concluso per conto della Comunità europea una convenzione monetaria con il Principato di Monaco.

7. La Francia ha legami monetari di lunga data con il Principato di Monaco, i quali trovano riscontro in vari strumenti giuridici. Gli enti finanziari aventi sede nel Principato di Monaco possono accedere agli strumenti di rifinanziamento della Banque de France e partecipano ad alcuni sistemi di pagamento francesi alle stesse condizioni delle banche francesi.

8. Il 10 febbraio 2009 il Consiglio ha convenuto che la Commissione riveda il funzionamento degli accordi vigenti e consideri l’eventuale incremento dei massimali di emissione delle monete.

9. La Commissione, nella Comunicazione sul funzionamento degli accordi monetari con Monaco, San Marino e il Vaticano[6], ha riconosciuto la necessità di modificare la convenzione monetaria con il Principato di Monaco nella forma attualmente vigente, per garantire una maggiore coerenza nelle relazioni tra l’Unione e i paesi che hanno sottoscritto accordi monetari.

10. La convenzione monetaria con il Principato deve pertanto essere rinegoziata allo scopo di ricalcolare i massimali di emissione delle monete, designare un organo competente per la risoluzione di eventuali controversie e adattare la forma della convenzione alla nuova convenzione comune. La convenzione attuale dovrebbe essere mantenuta fino a quando tra le parti non ne venga conclusa una nuova,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese notifica al Principato di Monaco la necessità di modificare quanto prima la vigente convenzione monetaria tra la Repubblica francese, per conto dell’Unione europea, e il Principato di Monaco e propone di rinegoziare le disposizioni pertinenti della convenzione.

Articolo 2

In sede di rinegoziazione della convenzione con il Principato di Monaco, l’Unione persegue le seguenti modifiche:

11. la convenzione è conclusa tra l’Unione, rappresentata dalla Repubblica francese e dalla Commissione europea, e il Principato di Monaco;

12. il metodo per calcolare i massimali di emissione delle monete in euro del Principato è rivisto. Il nuovo massimale è calcolato con un metodo che prevede una parte fissa intesa ad evitare, soddisfacendo la domanda del mercato del collezionismo, che le monete del Principato siano oggetto di un’eccessiva speculazione numismatica, e una parte variabile, calcolata moltiplicando la media delle monete pro capite emesse in Francia nell’anno n-1 per il numero di abitanti del Principato. Fatta salva l’emissione di monete da collezione, la convenzione fissa ad 80% la proporzione minima delle monete in euro del Principato da introdurre al loro valore facciale;

13. la Corte di giustizia dell’Unione europea è l’organo prescelto per risolvere le controversie che possono derivare dall’applicazione della convenzione. Se l’Unione, o il Principato, ritiene che l’altra parte non ha adempiuto ad un obbligo stabilito dalla convenzione monetaria, può adire la Corte di giustizia. La sentenza della Corte è vincolante per le parti, che adotteranno le opportune misure per conformarvisi entro il periodo stabilito dalla Corte nella medesima sentenza. Qualora l’Unione, o il Principato, non adotti le opportune misure per conformarsi alla sentenza entro il periodo prescritto, l’altra parte può porre immediatamente fine alla convenzione;

14. la forma della convenzione monetaria va adattata.

Articolo 3

I negoziati con il Principato di Monaco sono condotti dalla Repubblica francese e dalla Commissione per conto dell’Unione. La Banca centrale europea è associata a pieno titolo ai negoziati e il suo accordo è richiesto nelle materie di sua competenza. La Repubblica francese e la Commissione presentano il progetto di convenzione al comitato economico e finanziario affinché esprima il proprio parere al riguardo.

Articolo 4

La Repubblica francese e la Commissione sono autorizzate a concludere la convenzione a nome dell’Unione, sempre che il comitato economico e finanziario o la Banca centrale europea non ritengano che l’accordo debba essere sottoposto al Consiglio.

La Repubblica francese, la Commissione e la Banca centrale europea sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

[1] Conclusioni del Consiglio su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale, 2922a sessione del Consiglio ECOFIN del 10 febbraio 2009.

[2] COM(2009) 359 del 14 luglio 2009.

[3] GU C 28 del 4.2.2010, pagg.13 – 18.

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] GU C […] del […], pag. […].

[6] COM(2009) 359.

Top