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Document 52011AP0312

Vendite allo scoperto e taluni aspetti dei credit default swap ***I Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 5 luglio 2011 , alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e ai credit default swap (COM(2010)0482 – C7-0264/2010 – 2010/0251(COD))

GU C 33E del 5.2.2013, p. 298–328 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 33/298


Martedì 5 luglio 2011
Vendite allo scoperto e taluni aspetti dei credit default swap ***I

P7_TA(2011)0312

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 5 luglio 2011, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e ai credit default swap (COM(2010)0482 – C7-0264/2010 – 2010/0251(COD)) (1)

2013/C 33 E/36

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

[Em. 1]

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO (2)

alla proposta della Commissione


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del suo regolamento (A7-0055/2011).

(2)  Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▐.


Marte dì 5 luglio 2011
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle vendite allo scoperto e ai credit default swap

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

Al culmine della crisi finanziaria del settembre 2008, le autorità competenti di diversi Stati membri e degli Stati Uniti d'America hanno adottato provvedimenti di emergenza diretti a limitare o vietare le vendite allo scoperto di alcune o di tutte le categorie di titoli. Tali interventi sono stati conseguenti alla preoccupazione che, in un momento di notevole instabilità finanziaria, le vendite allo scoperto avrebbero potuto aggravare la spirale della discesa dei prezzi delle azioni, in particolare degli istituti finanziari, in misura tale da minacciarne in ultima analisi la solidità finanziaria e creare rischi sistemici. I provvedimenti adottati dagli Stati membri sono diversi tra loro in quanto l'Unione manca di un quadro legislativo specifico che si occupi delle questioni collegate alle vendite allo scoperto.

(2)

Per garantire il funzionamento del mercato interno e migliorare le condizioni del suo funzionamento, in particolare quelle dei mercati finanziari, e garantire un elevato livello di protezione degli investitori e dei consumatori, è pertanto opportuno stabilire un quadro legislativo comune in materia di norme e poteri relativi alle vendite allo scoperto e ai credit default swap e assicurare un maggiore grado di coordinamento e di coerenza tra gli Stati membri laddove devono essere adottate misure in caso di situazioni eccezionali. È necessario armonizzare il quadro legislativo relativo alle/vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei credit default swap, per impedire che vengano creati ostacoli al mercato interno, in quanto è probabile che gli Stati membri continuino ad adottare misure divergenti.

(3)

Si considera opportuno e necessario che le norme in questione assumano la forma legislativa di un regolamento in quanto alcune disposizioni prevedono direttamente per i privati l'obbligo di notifica e comunicazione al pubblico delle proprie posizioni corte nette relative a determinati strumenti e riguardanti le vendite allo scoperto senza provvista di titoli garantita. È inoltre necessaria l'adozione di un regolamento per poter conferire all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati - ESMA), istituita con il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 (3), i poteri per coordinare le misure adottate dalle autorità competenti o per adottare essa stessa delle misure.

(4)

Per porre fine all'attuale situazione di frammentazione nella quale alcuni Stati membri hanno adottato misure divergenti e ridurre le possibilità che le autorità competenti finiscano per adottare misure divergenti è importante affrontare in modo armonizzato i rischi potenziali derivanti dalle vendite allo scoperto e dai credit default swap. Le norme che si intende imporre dovrebbero far fronte ai rischi individuati tenendo conto delle differenze gli tra Stati membri e del potenziale impatto economico delle norme stesse e senza ridurre indebitamente i benefici che la pratica delle vendite allo scoperto comporta per la qualità e l'efficienza dei mercati, della liquidità del mercato (in quanto il venditore vende dei titoli e successivamente li riacquista per coprire la vendita allo scoperto) e consentendo agli investitori di agire quando ritengono che un titolo sia sopravvalutato, in modo che le vendite allo scoperto portino a un sistema di formazione dei prezzi dei titoli più efficiente.

(4 bis)

I mercati dei prodotti di base e in particolare i mercati agricoli non rientrano nell'ambito del presente regolamento. Poiché alcuni dei rischi identificati nel presente regolamento possono verificarsi anche su tali mercati, dopo la sua Comunicazione dal titolo "Affrontare le sfide relative ai mercati dei prodotti di base e alle materie prime", la Commissione dovrebbe, entro il 1o gennaio 2012, riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sui rischi esistenti nei mercati in questione tenendo conto delle loro specificità, e presentare eventualmente opportune proposte. I prodotti di base afferenti al settore dell'energia dovrebbero essere inclusi nella proposta di regolamento concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia presentata dalla Commissione (COM(2010)0726).

(5)

L'ambito di applicazione del regolamento dovrebbe essere il più ampio possibile per poter offrire un quadro preventivo da utilizzare in circostanze eccezionali. Tale quadro dovrebbe coprire tutti gli strumenti finanziari e prevedere una risposta proporzionata ai rischi che la vendita allo scoperto di diversi strumenti può rappresentare. Pertanto, solo in caso di situazioni eccezionali le autorità competenti e l'ESMA dovrebbero poter adottare misure concernenti tutti i tipi di strumenti finanziari, andando oltre le misure permanenti che si applicano soltanto a tipi particolari di strumenti per i quali sussistano rischi chiaramente individuati che tali misure devono affrontare.

(6)

Una maggiore trasparenza in relazione a importanti posizioni corte nette in strumenti finanziari specifici è probabilmente utile sia all'autorità di regolamentazione che ai partecipanti al mercato. Per i titoli azionari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione nell'Unione, dovrebbe essere introdotto un modello a due livelli in grado di offrire una maggiore trasparenza per quanto riguarda importanti posizioni corte nette in titoli azionari al livello appropriato. Oltre una determinata soglia una posizione dovrebbe essere notificata privatamente alle autorità di regolamentazione interessate per consentire loro di monitorare e, se necessario, effettuare indagini su una vendita allo scoperto che potrebbe creare dei rischi sistemici o essere scorretta; a una soglia più alta, le posizioni dovrebbero essere inoltre comunicate al mercato in forma anonima per fornire utili informazioni agli altri partecipanti al mercato in merito a importanti posizioni individuali di vendita allo scoperto di titoli azionari.

(7)

La notifica alle autorità di regolamentazione di importanti posizioni corte nette relative a titoli di debito sovrano potrebbe offrire importanti informazioni che aiuterebbero le autorità di regolamentazione a verificare se tali posizioni di fatto creino rischi sistemici o vengano utilizzate per finalità scorrette. È pertanto necessario che vengano notificate alle autorità di regolamentazione le posizioni corte nette relative a titoli di debito sovrano nell'Unione. Tale norma dovrebbe prevedere solo la notifica fatta privatamente alle autorità di regolamentazione in quanto la comunicazione di informazioni al mercato relative a tali strumenti potrebbe avere effetti deleteri sui mercati del debito sovrano nei quali già esistono problemi di liquidità. ▐

(8)

L'obbligo di notifica per il debito sovrano dovrebbe applicarsi al debito emesso dall'Unione e dagli Stati membri, includendo ministeri, dipartimenti, la Banca centrale, agenzie o enti pubblici che emettono debito per conto di uno Stato membro ma escludendo organi regionali o semi-pubblici che emettono titoli di debito.

(9)

Al fine di garantire norme efficaci e approfondite in materia di trasparenza, è importante includere non solo le posizioni corte create negoziando titoli azionari o di debito sovrano nelle sedi di negoziazione ma anche le posizioni corte create negoziando al di fuori di tali sedi e le posizioni corte economiche nette create con l'utilizzo di prodotti derivati quali le opzioni, i contratti finanziari a termine standardizzati (future), gli strumenti indicizzati, i contratti finanziari differenziali e gli spread bet relativi a titoli azionari o di debito sovrano .

(10)

Per poter essere utile alle autorità di regolamentazione e al mercato, le norme sulla trasparenza dovrebbero offrire informazioni complete ed accurate in merito alle posizioni di una persona fisica o giuridica. In particolare, le informazioni fornite alle autorità di regolamentazione o al mercato dovrebbero tener conto delle posizioni sia lunghe sia corte in modo da offrire valide informazioni in merito alla posizione corta netta in titoli azionari, di debito sovrano e credit default swap della persona fisica o giuridica.

(11)

Il calcolo della posizione corta o lunga dovrebbe tener conto di qualsiasi tipo di interesse economico che una persona fisica o giuridica possa avere in relazione al capitale azionario emesso da una società o del debito sovrano emesso dallo Stato membro o dall'Unione. In particolare, è necessario tener conto dell'interesse ottenuto direttamente o indirettamente attraverso l'uso di prodotti derivati come opzioni, contratti finanziari a termine standardizzati (future), i contratti finanziari differenziali e hli spread bet relativi a titoli azionari o di debito sovrano nonché gli indici, i panieri e i fondi indicizzati quotati (Exchange Traded Funds - ETF ). Nel caso di posizioni relative a debito sovrano è necessario tener conto dei credit default swap relativi agli emittenti del debito sovrano.

(12)

Oltre alle norme sulla trasparenza per la segnalazione di posizioni corte nette in titoli azionari, è necessario introdurre una norma sulla contrassegnazione degli ordini di vendita allo scoperto che risultano eseguiti a chiusura di giornata per fornire informazioni supplementari in merito al volume delle vendite allo scoperto di titoli azionari eseguite ▐. Le informazioni relative alle operazioni di vendita dovrebbero essere raccolte dall'impresa e comunicate all'autorità competente almeno una volta al giorno ▐ per aiutare le autorità competenti ▐ a monitorare i livelli delle vendite allo scoperto.

(13)

Acquistare credit default swap senza avere una posizione lunga nel debito sovrano sottostante o un'altra posizione o portafoglio di attività il cui valore sia suscettibile di subire le conseguenze negative di un deterioramento del rating del debito sovrano interessato può equivalere, da un punto di vista economico, ad assumere una posizione corta sullo strumento di debito sottostante. Il calcolo di una posizione corta netta in relazione al debito sovrano dovrebbe quindi comprendere i credit default swap relativi ad un'obbligazione di un emittente di debito sovrano. È necessario tener conto della posizione in credit default swap per stabilire se una persona fisica o giuridica detenga un'importante posizione corta netta in relazione a debito sovrano, che debba essere notificata ad un'autorità competente ▐.

(14)

Per consentire il monitoraggio delle posizioni, le normative sulla trasparenza dovrebbero prevedere anche la notifica o la comunicazione al pubblico quando una modifica di una posizione corta netta comporti un aumento o una diminuzione sopra o sotto determinate soglie.

(15)

Per essere efficienti, è importante che gli obblighi in materia di trasparenza si applichino indipendentemente da dove ha sede la persona fisica o giuridica, compreso il caso di persone fisiche o giuridiche aventi sede al di fuori dell'Unione, ma con un'importante posizione corta netta in una società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in una sede nell'Unione o una posizione corta netta in debito sovrano emesso da uno Stato membro o dall'Unione.

(16)

Le vendite allo scoperto di titoli azionari o di debito sovrano senza provvista di titoli garantita possono accrescere il possibile rischio di mancato regolamento, ▐ di volatilità e di abusi di mercato . Per ridurre tale rischio è opportuno imporre delle restrizioni proporzionate sulle vendite allo scoperto senza provvista di titoli garantita, tenendo conto del fatto che se l'accordo di prestito titoli è concluso a chiusura della giornata di negoziazione non si crea rischio sistemico. La mancata copertura di una posizione corta a chiusura della giornata di negoziazione dovrebbe dar luogo a sanzioni sufficientemente elevate da non permettere al venditore di trarne profitto.

(16 bis)

Anche se la disciplina di regolamento è una componente importante per il buon funzionamento dei mercati finanziari, i dettagli tecnici dei regimi che disciplinano i regolamenti non dovrebbero rientrare nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e dovrebbero essere definiti nell'apposita proposta legislativa della Commissione relativa alla post-negoziazione, tenendo conto del lavoro svolto in materia dalla Commissione stessa e dal gruppo di lavoro per l'armonizzazione dei cicli di regolamento di contratti. La Commissione dovrebbe pertanto presentare delle proposte concrete entro la fine del 2011, parallelamente alla proposta di creare un quadro giuridico armonizzato per i depositari centrali di titoli.

(16 ter)

I credit default swap su obbligazioni sovrane dovrebbero basarsi sul principio dell'interesse assicurabile, riconoscendo comunque che possono esservi interessi in uno stato sovrano diversi dalla proprietà di titoli obbligazionari.

(17)

Le misure relative al debito sovrano e a credit default swap su obbligazioni sovrane, tra cui quelle finalizzate ad una maggiore trasparenza e alle restrizioni delle vendite allo scoperto senza provvista di titoli garantita, dovrebbero imporre norme che siano proporzionate e al tempo stesso, evitare un impatto negativo sulla liquidità dei mercati delle obbligazioni sovrane inclusi i loro mercati pronti contro termine.

(18)

I titoli azionari sono sempre più frequentemente ammessi alla negoziazione in diverse sedi di negoziazione sia all'interno che fuori dell'Unione. Le azioni di molte grandi società con sede fuori dell'Unione sono ammesse alla negoziazione in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione. Per ragioni di efficienza, è opportuno esentare i titoli da determinati obblighi di notifica e comunicazione al pubblico quando la sede principale di negoziazione di tale strumento si trova fuori dell'Unione.

(19)

Le attività di market making svolgono un ruolo fondamentale nel fornire liquidità ai mercati all'interno dell'Unione e i market maker hanno necessità di assumere posizioni corte per poter svolgere questo ruolo. Imporre degli obblighi restrittivi a tali attività potrebbe nuocere gravemente alla loro capacità di fornire liquidità e potrebbe avere un grave impatto negativo sull'efficienza dei mercati dell'Unione. Inoltre, normalmente i market maker assumono importanti posizioni corte solo per periodi molto brevi. È quindi opportuno esentare le persone fisiche o giuridiche che partecipano a tali attività da obblighi che potrebbero ridurre la loro capacità di svolgere tale funzione e quindi incidere negativamente sui mercati dell'Unione. Al fine di attrarre soggetti equivalenti di paesi terzi è necessaria una procedura per valutare l'equivalenza dei mercati dei paesi terzi. L'esenzione dovrebbe applicarsi ai diversi tipi di attività di market making ma non alla negoziazione per conto proprio. È inoltre opportuno esentare determinate operazioni di mercato primario, come quelle relative al debito sovrano e ai piani di stabilizzazione, in quanto si tratta di attività importanti che contribuiscono all'efficiente funzionamento dei mercati. Le autorità competenti, alle quali dovrebbe essere notificato l'uso delle esenzioni, dovrebbero avere il potere di vietare a determinate persone fisiche o giuridiche di avvalersi di un'esenzione se non soddisfano i pertinenti criteri per l'esenzione. Le autorità competenti dovrebbero inoltre poter chiedere informazioni a persone fisiche o giuridiche per monitorare il loro uso dell'esenzione.

(20)

In caso di sviluppi sfavorevoli che potrebbero costituire una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato in uno Stato membro o nell'Unione, le autorità competenti dovrebbero disporre di poteri di intervento per esigere una maggiore trasparenza o imporre limitazioni temporanee alle vendite allo scoperto, alle operazioni sui credit default swap o di altro tipo per impedire un calo disordinato del prezzo di uno strumento finanziario. Tali misure potrebbero rendersi necessarie in conseguenza di vari eventi o sviluppi sfavorevoli non solo di tipo finanziario o economico ma, ad esempio, calamità naturali o atti terroristici. Inoltre, alcuni eventi o sviluppi sfavorevoli che richiedono l'adozione di misure potrebbero verificarsi solo in uno Stato membro e non avere implicazioni di tipo transfrontaliero. I poteri devono poter essere sufficientemente flessibili per affrontare una serie di situazioni eccezionali differenti.

(21)

Mentre le autorità competenti sono solitamente nella posizione migliore per monitorare le condizioni di mercato e reagire fin da subito ad un evento o sviluppo sfavorevole decidendo se sia sorta una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato e se sia necessario adottare misure per affrontare questa situazione, i poteri e le condizioni e procedure per il loro utilizzo devono essere armonizzati il più possibile.

(22)

Nel caso di un calo importante nel prezzo di uno strumento finanziario in una sede di negoziazione un'autorità competente dovrebbe essere anche in grado di limitare temporaneamente le vendite allo scoperto di quello strumento finanziario in quella sede , qualora rientri nella sua giurisdizione, o di richiedere all'ESMA tali limitazioni in altre giurisdizioni, per poter intervenire rapidamente quando ciò si renda opportuno ▐, al fine di impedire un calo disordinato del prezzo dello strumento in questione.

(23)

Quando un evento o uno sviluppo sfavorevole ha effetti oltre uno Stato membro o ha implicazioni transfrontaliere, divengono essenziali la consultazione e la cooperazione tra autorità competenti. L'ESMA dovrebbe svolgere un ruolo di coordinamento essenziale in una situazione di questo tipo e garantire la coerenza tra le autorità competenti. La composizione dell'ESMA, che comprende rappresentanti delle autorità competenti, contribuirà alla sua capacità di svolgere tale ruolo.

(24)

Oltre al coordinamento delle misure adottate dalle autorità competenti, l'ESMA deve provvedere affinché tali misure vengano prese solo quando siano necessarie e proporzionate. L'ESMA dovrebbe poter trasmettere pareri alle autorità competenti sull'uso dei poteri di intervento.

(25)

Mentre le autorità competenti sono spesso nella posizione migliore per monitorare e reagire rapidamente ad un avvenimento o sviluppo sfavorevole, l'ESMA dovrebbe poter adottare essa stessa delle misure quando le vendite allo scoperto e le altre attività connesse minacciano l'ordinato funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità di parte o dell'intero sistema finanziario dell'Unione, sussistono implicazioni transfrontaliere e non sono state adottate dalle autorità competenti misure sufficienti per affrontare tale minaccia. L'ESMA deve consultare, ogniqualvolta ciò sia possibile, il Comitato europeo per il rischio sistemico istituito con il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 (4) (CESR) e altre autorità pertinenti, quando la misura da adottare potrebbe avere effetti che vanno oltre i mercati finanziari, come potrebbe verificarsi nel caso dei derivati sulle materie prime che vengono utilizzati per la copertura (hedging) di posizioni fisiche.

(26)

I poteri dell'ESMA previsti dal presente regolamento in situazioni eccezionali per limitare le vendite allo scoperto e le altre attività collegate sono concepiti in conformità ai poteri previsti all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1095/2010. I poteri conferiti all'ESMA in situazioni eccezionali non devono pregiudicare i poteri che ha la stessa in una situazione di emergenza, a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1095/2010. In particolare, l'ESMA deve essere in grado di adottare decisioni individuali che impongono alle autorità competenti di adottare delle misure o decisioni individuali destinate agli operatori dei mercati finanziari a norma del predetto articolo.

(27)

I poteri di intervento delle autorità competenti e dell'ESMA per limitare le vendite allo scoperto, le operazioni su credit default swap e altri tipi di operazioni dovrebbero essere solo di natura temporanea e venire esercitati solo per il periodo e nella misura necessari ad affrontare la minaccia specifica.

(28)

A causa dei rischi specifici che possono sorgere dall'uso di credit default swap, tali operazioni rendono necessario uno stretto monitoraggio da parte delle autorità competenti. In particolare, le autorità competenti, in casi eccezionali, dovrebbero poter chiedere informazioni alle persone fisiche o giuridiche che effettuano tali operazioni circa le loro finalità.

(29)

L'ESMA dovrebbe disporre del potere generale di indagare su una questione o pratica relativa alle vendite allo scoperto o sull'uso di credit default swap per verificare se tale questione o pratica ponga una minaccia potenziale alla stabilità finanziaria o alla fiducia nel mercato. L'ESMA dovrebbe pubblicare una relazione contenente le conclusioni raggiunte al termine dell'inchiesta e, se ritiene che sia opportuno introdurre una misura a livello di Unione, la sua decisione dovrebbe essere vincolante per le autorità competenti.

(30)

Dato che alcune misure possono riguardare persone fisiche o giuridiche e azioni al di fuori dell'Unione, è necessario, in determinate situazioni, che venga attivata una cooperazione tra le autorità competenti e le autorità di paesi terzi. Le autorità competenti dovrebbero quindi concludere accordi con le autorità dei paesi terzi. L'ESMA dovrebbe coordinare la conclusione di tali accordi di cooperazione e lo scambio tra le autorità competenti delle informazioni ricevute dai paesi terzi.

(31)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta), in particolare il diritto alla protezione dei dati personali riconosciuto all'articolo 16 TFUE e all'articolo 8 della Carta. In particolare, la trasparenza in merito a importanti posizioni corte nette, tra cui la comunicazione al pubblico al di sopra di una certa soglia , quando prevista dal presente regolamento, è necessaria per ragioni di stabilità dei mercati finanziari e ai fini della protezione degli investitori. Tale trasparenza consentirà alle autorità di regolamentazione di monitorare l'uso delle vendite allo scoperto in relazione a strategie scorrette e alle implicazioni sul buon funzionamento dei mercati. Inoltre, tale trasparenza può contribuire ad evitare asimmetrie informative, garantendo che tutti i partecipanti al mercato siano adeguatamente informati in merito alla misura in cui una vendita allo scoperto sta influenzando i prezzi. È opportuno che gli scambi o le trasmissioni di informazioni da parte delle autorità competenti avvengano conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (5). È opportuno che gli scambi o le trasmissioni di informazioni da parte dell'ESMA avvengano conformemente alle norme sul trasferimento dei dati personali stabilite nel regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'Unione , nonché la libera circolazione di tali dati (6), che dovrebbe essere pienamente applicabile al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento.

(32)

Sulla base degli orientamenti adottati dall'ESMA e tenendo conto della Comunicazione della Commissione sul rafforzamento dei regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari, gli Stati membri dovrebbero determinare le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e provvedere affinché esse siano applicate. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Alla fine si dovrà arrivare a un regime di sanzioni armonizzato a livello di Unione .

(34)

Al fine di […] è opportuno demandare alla Commissione l'adozione di atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE in relazione a dettagli riguardanti il calcolo delle posizioni corte quando una persona fisica o giuridica ha una posizione scoperta in un credit default swap; le soglie di notifica o comunicazione al pubblico, e l'ulteriore specificazione di criteri e fattori per stabilire se un evento o sviluppo sfavorevole costituisca una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato in uno Stato membro o nell'Unione. È particolarmente importante che la Commissione conduca le opportune consultazioni nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. L'ESMA dovrebbe, assumere un ruolo centrale nella elaborazione degli atti delegati prestando consulenza alla Commissione.

(35)

È opportuno che la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio nella quale valuta la correttezza delle soglie per la notifica e la comunicazione al pubblico, il funzionamento delle restrizioni e delle norme relative alla trasparenza delle posizioni corte nette e se sia opportuno introdurre eventuali altre restrizioni o condizioni in merito alle vendite allo scoperto o ai credit default swap.

(36)

Anche se le autorità nazionali competenti sono nella posizione migliore per effettuare una attività di monitoraggio e hanno una conoscenza migliore degli sviluppi del mercato, l'impatto globale dei problemi relativi alle vendite allo scoperto e ai credit default swap può essere percepito pienamente solo a livello dell'Unione. Per questa ragione, gli obiettivi del presente regolamento possono essere raggiunti meglio a questo livello; l'Unione, infatti, può adottare misure in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(37)

Dato che alcuni Stati membri hanno già introdotto delle restrizioni alle vendite allo scoperto e dato che sono previsti atti delegati e standard tecnici vincolanti che andrebbero adottati prima che il quadro normativo che si pensa di introdurre possa essere utilmente applicato, è necessario prevedere un idoneo periodo di tempo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai seguenti strumenti finanziari:

1)

gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione, anche quando tali strumenti vengono negoziati al di fuori di una sede di negoziazione;

2)

i prodotti derivati di cui all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (7) che riguardano uno strumento finanziario di cui al paragrafo 1) o un emittente di uno strumento finanziario di cui al paragrafo 1), anche quando tali prodotti derivati sono negoziati al di fuori di una sede di negoziazione;

3)

gli strumenti di debito emessi da uno Stato membro o dall'Unione e i prodotti derivati di cui all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2004/39/CE, relativi a detti strumenti di debito o ad un'obbligazione di uno Stato membro o dell'Unione.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   "operatore principale (primary dealer) autorizzato": persona fisica o giuridica che ha sottoscritto un accordo con un emittente di debito sovrano in base al quale tale persona fisica o giuridica si impegna a effettuare, in qualità di operatore principale, operazioni sui mercati primario e secondario relative a titoli di debito emessi dal suddetto emittente;

b)   "controparte centrale": soggetto che si interpone legalmente tra le controparti dei contratti negoziati su uno o più mercati finanziari, agendo come compratore nei confronti di tutti i venditori e come venditore nei confronti di tutti i compratori e che è responsabile del funzionamento di un sistema di compensazione (clearing);

c)   "credit default swap": contratto derivato nel quale una parte versa un canone all'altra parte in cambio di una compensazione o di un pagamento in caso di inadempimento di un soggetto di riferimento o di evento creditizio relativo a tale soggetto di riferimento, o qualsiasi altro contratto derivato che abbia un effetto economico simile;

d)   "strumento finanziario": uno degli strumenti elencati all'allegato I, sezione C, della direttiva 2004/39/CE;

e)   "Stato membro d'origine" riferito a un mercato regolamentato, a un'impresa d'investimento che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione o a qualsiasi altra impresa di investimento: lo Stato membro d'origine per quel mercato regolamentato o quella impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2004/39/CE;

f)   "impresa d'investimento": un'impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE;

g)   "debito sovrano": uno strumento di debito emesso dall'Unione o da uno Stato membro, compreso un ministero, un dipartimento, la banca centrale, un'agenzia o un ente di tale Stato membro;

h)   "capitale azionario emesso" riferito ad una società: il totale delle azioni ordinarie e privilegiate emesse dalla società escluse le obbligazioni convertibili;

i)   "debito sovrano emesso":

i)

riferito ad uno Stato membro, il valore totale del debito sovrano emesso dallo Stato membro o da un ministero, un dipartimento, la banca centrale, un'agenzia o un ente di tale Stato membro che non è stato rimborsato,

ii)

riferito all'Unione, il valore totale del debito sovrano emesso dall'Unione che non è stato rimborsato;

j)   "impresa locale": un'impresa di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto l, della direttiva 2004/39/CE che negozia o fissa i prezzi per conto di altri membri dello stesso mercato;

k)   "attività di market making": le attività di un'impresa di investimento o di un soggetto di un paese terzo o di un'impresa locale membro di una sede di negoziazione o di un mercato di un paese terzo il cui quadro giuridico e di vigilanza sia stato dichiarato equivalente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, quando agisce in qualità di operatore principale per uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione o fuori di essa, secondo una o entrambe le seguenti modalità:

l)   "sistema multilaterale di negoziazione": sistema multilaterale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15 della direttiva 2004/39/CE;

m)   "sede principale": riferito a titoli azionari, la sede di negoziazione di quei titoli con gli scambi più elevati;

n)   "mercato regolamentato": sistema multilaterale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14 della direttiva 2004/39/CE;

o)   "autorità competente pertinente":

i)

riferito al debito sovrano di uno Stato membro o ad un credit default swap relativo ad un'obbligazione di uno Stato membro, l'autorità competente di tale Stato membro,

ii)

riferito al debito sovrano dell'Unione o ad un credit default swap relativo ad un'obbligazione dell'Unione, l'autorità competente della giurisdizione nella quale si trova il Fondo europeo di stabilità finanziaria,

iii)

riferito ad uno strumento finanziario diverso da uno strumento di cui ai punti i) o ii), l'autorità competente per quello strumento finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1287/2006 (8) della Commissione e stabilita in conformità degli articoli 9-16 di tale regolamento,

iv)

riferito ad uno strumento finanziario diverso da quelli di cui ai punti i), ii) o iii), l'autorità competente dello Stato membro nel quale lo strumento finanziario è stato ammesso per la prima volta alla negoziazione in una sede di negoziazione;

p)   "vendita allo scoperto": riferito ad un titolo azionario o di debito, una vendita nella quale il venditore non possiede il titolo al momento della conclusione del contratto di vendita incluso il caso in cui al momento della conclusione del contratto di vendita il venditore ha preso a prestito o si è accordato per prendere a prestito il titolo azionario o di debito per poterlo consegnare al momento del regolamento;

q)   "giorno di negoziazione": il giorno di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1287/2006;

r)   "sede di negoziazione": un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione nell'Unione;

s)   "controvalore degli scambi" di un'azione: il controvalore come definito all'articolo 2, punto 9 del regolamento (CE) n. 1287/2006;

s bis)    "vendita allo scoperto senza provvista di titoli garantita" riferita a un titolo azionario o di debito:

una vendita del titolo azionario o di debito che non risponde ai requisiti indicati all'articolo 12, paragrafo 1.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 che specificano le definizioni contenute al paragrafo 1 ed in particolare in quali condizioni si possa ritenere che una persona fisica o giuridica possieda uno strumento finanziario ai fini della definizione di vendita allo scoperto di cui al paragrafo 1, lettera p).

Articolo 3

Posizioni corte e lunghe

1.   Ai fini del presente regolamento, una posizione derivante da una delle seguenti situazioni è considerata una posizione corta con riferimento al capitale azionario emesso da una società o al debito sovrano emesso da uno Stato membro o dall'Unione:

a)

vendita allo scoperto di un titolo azionario emesso da una società o di un titolo di debito emesso da uno Stato membro o dall'Unione;

b)

operazione effettuata da una persona fisica o giuridica che crea o fa riferimento ad uno strumento finanziario diverso dagli strumenti di cui alla lettera a) laddove l'effetto o uno degli effetti di tale operazione consiste nel conferire un vantaggio finanziario alla persona fisica o giuridica in caso di diminuzione del prezzo o del valore del titolo azionario o del titolo di debito.

2.   Ai fini del presente regolamento, una posizione derivante da una delle seguenti situazioni è considerata una posizione lunga con riferimento al capitale azionario emesso da una società o al debito sovrano emesso da uno Stato membro o dall'Unione:

a)

detenzione di un titolo azionario emesso da una società o di un titolo di debito emesso da uno Stato membro o dall'Unione;

b)

operazione effettuata da una persona fisica o giuridica che crea o fa riferimento ad uno strumento finanziario diverso dagli strumenti di cui alla lettera a) laddove l'effetto o uno degli effetti di tale operazione consiste nel conferire un vantaggio finanziario alla persona fisica o giuridica in caso di aumento del prezzo o del valore del titolo azionario o del titolo di debito.

3.   Ai fini del paragrafo 1, per le posizioni corte detenute indirettamente dal soggetto interessato (anche sotto forma di indici, panieri di titoli e fondi indicizzati quotati [Exchange Traded Funds – ETF] e simili) il calcolo della posizione corta è effettuato dalla persona fisica o giuridica interessata con modalità ragionevoli, sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili circa la composizione degli indici/panieri di titoli o delle posizioni detenute dagli ETF e simili. Per evitare ogni dubbio, nel calcolo delle posizioni corte, nessuno è obbligato a ottenere informazioni in tempo reale da chicchessia in merito a detta composizione.

Ai fini del paragrafo 2, il calcolo di una posizione lunga include, a tutti gli effetti, come posizione lunga, ogni posizione detenuta dal soggetto interessato in obbligazioni o titoli di debito convertibili in azioni emessi dalla società interessata.

Ai fini dei paragrafi 1 e 2 il calcolo di una posizione corta e di una posizione lunga con riferimento al debito sovrano comprende qualsiasi credit default swap riferito ad un'obbligazione o ad un evento creditizio relativo ad uno Stato membro o all'Unione.

4.   Ai fini del presente regolamento, la posizione che rimane dopo aver dedotto una posizione lunga che una persona fisica o giuridica detiene con riferimento al capitale azionario emesso da una società da una posizione corta che una persona fisica o giuridica detiene con riferimento a tale capitale viene considerata una posizione corta netta con riferimento al capitale azionario emesso da tale società.

5.   Ai fini del presente regolamento, la posizione che rimane dopo aver dedotto una posizione lunga che una persona fisica o giuridica detiene con riferimento al debito sovrano emesso da uno Stato membro o dall'Unione da una posizione corta che tale persona fisica o giuridica detiene con riferimento allo stesso debito viene considerata una posizione corta netta con riferimento al debito sovrano emesso da uno Stato membro o dall'Unione.

6.   Il calcolo di cui ai paragrafi da 1 a 5 per il debito sovrano viene fatto per ogni singolo Stato membro o per l'Unione anche se soggetti separati all'interno dello Stato membro o dell'Unione emettono debito sovrano per conto dello Stato membro o dell'Unione.

Nel caso delle attività di gestione fondi, qualora per un particolare emittente si perseguano differenti strategie di investimento con fondi distinti gestiti dallo stesso soggetto, il calcolo delle posizioni corte nette e lunghe nette ai fini dei paragrafi 3, 4 e 5 si effettua a livello di ciascun fondo. Quando per un particolare emittente si persegua la stessa strategia di investimento con più di un fondo, le posizioni corte nette e lunghe nette in ciascuno di tali fondi vengono aggregate. Quando nella stessa entità due o più portafogli sono gestiti su base discrezionale con la stessa strategia di investimento in relazione a un dato emittente, tali posizioni vanno aggregate ai fini del calcolo delle posizioni corte nette e lunghe nette. Per quanto riguarda la gestione di un portafoglio cliente su base non discrezionale, il calcolo della posizione corta netta o lunga netta compete alla responsabilità legale del cliente.

7.   La Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati ex articolo 36 TFUE che specificano:

a)

i casi in cui si considera che una persona fisica o giuridica detenga un'azione o uno strumento di debito ai fini del paragrafo 2;

b)

i casi nei quali una persona fisica o giuridica detiene una posizione corta netta ai fini dei paragrafi 4 e 5 e il metodo di calcolo della posizione;

c)

il metodo di calcolo delle posizioni ai fini dei paragrafi 3, 4 e 5 quando soggetti diversi in un gruppo detengono posizioni lunghe o corte o per attività di gestione di fondi relative a fondi separati.

Articolo 4

Posizione scoperta in un credit default swap

1.   Ai fini del presente regolamento, si ritiene che una persona fisica o giuridica detenga una posizione scoperta in un credit default swap relativo ad un'obbligazione di uno Stato membro o dell'Unione, quando tale credit default swap non serve a coprire dal rischio di inadempimento dell'emittente quando la persona fisica o giuridica detiene una posizione lunga nel debito sovrano di tale emittente né dal rischio di deprezzamento di un attivo o portafoglio di attivi per la persona fisica o giuridica che li detiene, quando la diminuzione di prezzo dell'attivo o portafoglio di attivi sia altamente correlato con il calo del prezzo dell'obbligazione di uno Stato membro o dell'Unione in caso di diminuzione del merito creditizio di uno Stato membro o dell'Unione . La parte in un contratto relativo ad un credit default swap che ha l'obbligo di effettuare il pagamento o pagare la compensazione nel caso di inadempimento o di un evento creditizio relativo al soggetto di riferimento, in ragione di tale obbligazione, non detiene una posizione scoperta ai fini del presente paragrafo.

2.   La Commissione ha la prerogativa di adottare atti delegati ex articolo 36 TFUE che specificano, ai fini del paragrafo 1:

a)

i casi nei quali un'operazione su credit default swap è considerata a copertura di un rischio di inadempimento e il metodo di calcolo di una posizione scoperta in un credit default swap;

b)

il metodo di calcolo delle posizioni quando soggetti diversi in un gruppo detengono posizioni lunghe o corte, o per attività di gestione di fondi relative a fondi separati.

CAPO II

TRASPARENZA DELLE POSIZIONI CORTE NETTE

Articolo 5

Notifica alle autorità competenti di importanti posizioni corte nette in titoli azionari

1.   Una persona fisica o giuridica che ha una posizione corta netta in relazione al capitale azionario emesso da una società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in una sede di negoziazione effettua la notifica all'autorità competente pertinente quando tale posizione raggiunge o scende al di sotto della pertinente soglia di notifica di cui al paragrafo 2.

2.   La soglia di notifica pertinente consiste in una percentuale pari allo 0,2 % del valore del capitale azionario emesso dalla società interessata e a ogni successivo incremento dello 0,1 %.

3.    All'occorrenza, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) - (ESMA) può emettere, trasmettendolo al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, un parere in merito alla necessità di adeguare le soglie di cui al paragrafo 2, tenendo conto degli sviluppi sui mercati finanziari. Entro tre mesi dal ricevimento del parere dell'ESMA , la Commissione può, mediante atti delegati in conformità all'articolo 36, modificare le soglie menzionate al paragrafo 2, tenendo conto degli sviluppi sui mercati finanziari.

3 bis.     Le notifiche a norma del presente articolo sono effettuate conformemente all'articolo 9 mentre il calcolo delle posizioni corte nette viene eseguito a norma dell'articolo 3.

Articolo 6

Comunicazione delle vendite allo scoperto alle autorità competenti

Tutte le imprese di investimento e tutti i partecipanti a un mercato regolamentato o a un sistema multilaterale di negoziazione inseriscono nei riepiloghi analitici di cui all'articolo 25, paragrafo 3 della direttiva 2004/39/CE un campo che indichi, per le transazioni azionarie, se le stesse siano o meno vendite allo scoperto. Gli intermediari che effettuano vendite allo scoperto le indicano come tali a chiusura della giornata di negoziazione nel riepilogo analitico delle transazioni destinato all'autorità competente. Tali informazioni non sono comunicate al pubblico.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 precisando le modalità di trasmissione di tali informazioni alle autorità competenti.

Articolo 7

Comunicazione al pubblico di importanti posizioni corte nette in titoli azionari

1.    L'autorità competente interessata pubblica i dettagli della posizione quando quest'ultima raggiunge o scende al di sotto di una pertinente soglia di comunicazione al pubblico di cui al paragrafo 2. Tali informazioni non rivelano il detentore della posizione corta netta.

2.   Una soglia di comunicazione al pubblico pertinente consiste in una percentuale pari all'0,5 % del valore del capitale azionario emesso dalla società interessata e ogni 0,1 % successivo.

3.    All'occorrenza l'ESMA può emettere, trasmettendolo al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, un parere in merito alla necessità di adeguare le soglie di cui al paragrafo 2, tenendo conto degli sviluppi sui mercati finanziari.

Entro tre mesi dal ricevimento del parere dell'ESMA , la Commissione può, mediante atti delegati in conformità all'articolo 36, modificare le soglie menzionate al paragrafo 2, tenendo conto degli sviluppi sui mercati finanziari.

3 bis.     Le notifiche a norma del presente articolo sono effettuate conformemente all'articolo 9 mentre il calcolo delle posizioni corte nette viene eseguito a norma dell'articolo 3.

Articolo 8

Notifica alle autorità competenti di importanti posizioni corte nette in debito sovrano e credit default swap

1.   Una persona fisica o giuridica che detiene una posizione corta netta in relazione al debito sovrano emesso da uno Stato membro o dall'Unione notifica all'autorità competente interessata quando la posizione raggiunge o scende al di sotto della pertinente soglia di notifica per lo Stato membro o per l'Unione.

2.   Le pertinenti soglie di notifica consistono nell'ammontare iniziale e nei successivi livelli incrementali in relazione ad ogni Stato membro e al'Unione, come viene specificato nelle misure prese dalla Commissione in conformità al paragrafo 3. L'ESMA pubblica sul proprio sito web le soglie di notifica per ciascuno Stato membro.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 che precisino gli ammontari e i livelli incrementali di cui al paragrafo 2, alle seguenti condizioni:

a)

le soglie non devono essere stabilite ad un livello tale da richiedere la notifica di posizioni di valore minimo;

b)

si deve tener conto del valore totale del debito sovrano emesso in essere per ogni Stato membro e per l'Unione, del volume degli scambi e della dimensione media delle posizioni detenute dai partecipanti al mercato relative al debito sovrano di tale Stato membro o dell'Unione.

3 bis.     Le comunicazioni a norma del presente articolo sono effettuate conformemente all'articolo 9 mentre il calcolo delle posizioni corte nette viene eseguito a norma dell'articolo 3.

Articolo 9

Metodo di notifica e comunicazione al pubblico

1.   La notifica di cui agli articoli 5 ▐ o 8 contiene i dati relativi all'identità della persona fisica o giuridica che detiene la posizione, la dimensione della posizione, l'emittente nei cui confronti essa è detenuta e la data alla quale è stata creata, modificata o ha cessato di esistere.

Ogni comunicazione al pubblico ex articolo 7 contiene, in forma anonima, la dimensione della posizione, l'emittente nei cui confronti è detenuta e la data alla quale è stata creata, modificata o ha cessato di esistere.

Ai fini degli articoli 5, 7 e 8, le persone fisiche e giuridiche che detengono posizioni corte nette di una certa consistenza conservano per un periodo di cinque anni, le registrazioni delle posizioni lorde che compongono una posizione corta netta di una certa consistenza.

2.   Il calcolo di una posizione corta netta si effettua alla chiusura del giorno di negoziazione al quale la persona fisica o giuridica detiene la posizione, salvo che per le contrattazioni notturne automatiche per le quali il giorno di riferimento è T+1 . La notifica o comunicazione al pubblico viene fatta non oltre le ore 15:30 del giorno di negoziazione successivo.

3.   La notifica delle informazioni alla pertinente autorità competente avviene in conformità alle modalità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1287/2006.

4.   La comunicazione al pubblico delle informazioni di cui all'articolo 7 viene effettuata in modo da garantire un rapido accesso alle informazioni su base non discriminatoria. Le informazioni vengono messe a disposizione del meccanismo ufficialmente stabilito dallo Stato membro d'origine dell'emittente delle azioni, indicato all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (9).

5.    Per garantire l'armonizzazione coerente del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisino le informazioni da fornire ai fini del paragrafo 1. L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [31 dicembre 2011].

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6.   Al fine di garantire l'uniformità delle condizioni di applicazione del paragrafo 4 , l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di esecuzione intese a precisare le modalità di comunicazione al pubblico delle informazioni. L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di esecuzione entro il [31 dicembre 2011].

Il potere di adottare le norme tecniche di esecuzione di cui al primo comma, è conferito alla Commissione conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 10

Applicazione al di fuori dell'Unione

Le norme di notifica e comunicazione al pubblico di cui agli articoli 5, 7 e 8 si applicano alle persone fisiche o giuridiche domiciliate o stabilite dentro o fuori dell'Unione europea.

Articolo 11

Informazioni da fornire all'ESMA

1.   Le autorità competenti forniscono all'ESMA, in forma di sintesi e a intervalli trimestrali, le informazioni sulle posizioni corte nette relative a titoli azionari o del debito sovrano ▐ per le quali esse sono l'autorità competente interessata e ricevono le notifiche di cui agli articoli da 5 a 8.

2.   L'ESMA può richiedere in qualsiasi momento, per l'espletamento delle sue funzioni a norma del presente regolamento, informazioni supplementari da una pertinente autorità competente di uno Stato membro in merito a posizioni corte nette relative a titoli azionari o del debito sovrano ▐.

L'autorità competente trasmette le informazioni richieste all'ESMA al più tardi entro sette giorni di calendario. Quando si producano eventi o congiunture avverse tali da costituire una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato nello Stato membro interessato o in un altro Stato membro l'autorità competente fornisce all'ESMA le informazioni richieste entro ventiquattro ore.

2 bis.     Per garantire l'armonizzazione coerente del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisino le informazioni da fornire a norma dei paragrafi 1 e 2. L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [31 dicembre 2011].

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2 ter.     Al fine di garantire uniformi condizioni di applicazione del paragrafo 1, l'ESMA sviluppa progetti di norme tecniche di esecuzione che definiscano il formato delle informazioni da fornire a norma dei paragrafi 1 e 2. L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di esecuzione entro il [31 dicembre 2011].

Il potere di adottare le norme tecniche di esecuzione di cui al primo comma, è conferito alla Commissione conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

CAPO III

TRATTAMENTO DELLE VENDITE ALLO SCOPERTO E DEI CREDIT DEFAULT SWAP

Articolo 12

Limitazioni delle vendite allo scoperto senza provvista di titoli garantita e dei credit default swap

1.   Una persona fisica o giuridica può effettuare una vendita allo scoperto di un titolo azionario ammesso alla negoziazione in una sede di negoziazione o di un titolo di debito sovrano solo quando, alla chiusura della giornata di negoziazione , sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a)

la persona fisica o giuridica ha preso a prestito il titolo azionario o di debito sovrano;

b)

la persona fisica o giuridica ha concluso un accordo per prendere a prestito il titolo azionario o di debito sovrano;

c)

la persona fisica o giuridica ha preso in precedenza accordi con un terzo in base ai quali quest'ultimo ha confermato che il titolo azionario o di debito sovrano è stato reperito e riservato per essere prestato alla persona fisica o giuridica in questione in modo che il regolamento possa essere effettuato alla scadenza del contratto.

1 bis.     Le persone fisiche o giuridiche possono effettuare operazioni su credit default swap relative a un'obbligazione di uno Stato membro o dell'Unione solo se esse non determinano una posizione scoperta in un credit default swap di cui all'articolo 4.

2.    Al fine di garantire l'armonizzazione coerente del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che identificano i tipi di accordi o disposizioni che garantiscono in modo adeguato che il titolo azionario o lo strumento di debito sovrano sarà a disposizione per il regolamento. L'ESMA in particolare tiene conto della necessità di preservare l'efficienza dei mercati soprattutto dei mercati delle obbligazioni sovrane inclusi i loro mercati repo (pronti contro termine). L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2011 .

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 14

Esenzione ammessa quando la sede di negoziazione principale si trova fuori dell'Unione

1.   Gli articoli 5, 7, 12 e 13 non si applicano ai titoli azionari di una società ammessa alla negoziazione in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione quando la sede principale per la negoziazione di quei titoli si trova in un paese al di fuori dell'Unione.

2.   L'autorità competente pertinente per i titoli azionari di una società che sono negoziati in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione e in una piattaforma che si trova fuori dell'Unione verifica, a intervalli almeno biennali, se la sede principale per la negoziazione di quei titoli si trovi fuori dell'Unione.

L'autorità competente pertinente notifica all'ESMA i titoli azionari la cui sede principale di negoziazione si trova fuori dell'Unione.

Ogni due anni l'ESMA pubblica l'elenco dei titoli azionari la cui sede principale di negoziazione si trova fuori dell'Unione. L'elenco resta in vigore per un periodo di due anni.

3.    Per assicurare l'armonizzazione coerente del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano il metodo di calcolo del volume degli scambi per stabilire la sede principale per la negoziazione di un titolo azionario. L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2011.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, è delegao alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.   Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 2, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di esecuzione per stabilire:

a)

la data e il periodo rispetto al quale va effettuato il calcolo relativo alla sede principale di negoziazione dei titoli azionari;

b)

la data alla quale l'autorità competente pertinente è tenuta a comunicare all'ESMA i titoli azionari la cui sede di negoziazione principale si trova fuori dell'Unione;

c)

la data a partire dalla quale l'elenco entra ufficialmente in vigore in seguito alla pubblicazione da parte dell'ESMA.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di esecuzione entro il [31 dicembre 2011].

Il potere di adottare le norme tecniche di esecuzione di cui al primo comma, è conferito alla Commissione conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 15

Esenzione per operazioni di market making e di mercato primario

1.   Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 12 non si applicano alle attività di market making . ▐

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 che stabiliscano che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che un mercato autorizzato in tale paese terzo ottempera ai requisiti giuridici vincolanti che sono, ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al paragrafo 1, equivalenti ai requisiti previsti dal titolo III della direttiva 2004/39/CE, dalla direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (10) e dalla direttiva 2004/109/CE, e che, in tale paese terzo, sono oggetto di effettive vigilanza e applicazione.

Il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo può dirsi equivalente se soddisfa in quel paese tutte le seguenti condizioni:

a)

i mercati sono soggetti ad autorizzazione e ad una vigilanza e applicazione efficaci su base continuativa;

b)

i mercati sono disciplinati da norme chiare e trasparenti per quanto riguarda l'ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in modo che tali valori possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili;

c)

gli emittenti di valori mobiliari sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni in modo periodico e costante garantendo in tal modo un elevato livello di protezione degli investitori;

d)

sono garantite la trasparenza e l'integrità del mercato impedendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato.

3.   Gli articoli 8 e 12 non si applicano alle attività di una persona fisica o giuridica quando, agendo in quanto operatore principale autorizzato in base ad un accordo concluso con un emittente di debito sovrano, agisce in qualità di operatore principale per uno strumento finanziario in relazione a operazioni sul mercato primario o secondario concernenti titoli di debito sovrano.

4.   Gli articoli 5, 6, 7 e 12 non si applicano ad una persona fisica o giuridica quando effettua una vendita allo scoperto di un titolo o ha una posizione corta netta nell'ambito di una operazione di stabilizzazione a norma del capo III del regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari (11).

5.   Le esenzioni di cui ai paragrafi 1 e 3 si applicano solo quando la persona fisica o giuridica interessata abbia precedentemente notificato all'autorità competente del suo Stato membro d'origine, per iscritto, la propria intenzione di avvalersi dell'esenzione. La notifica deve essere fatta almeno trenta giorni di calendario prima della data alla quale la persona fisica o giuridica intende avvalersi dell'esenzione.

6.   L'autorità competente dello Stato membro d'origine può proibire l'uso dell'esenzione se ritiene che la persona fisica o giuridica non soddisfi le condizioni previste dalla stessa. L'eventuale divieto viene imposto entro il periodo di trenta giorni di calendario di cui al paragrafo precedente o successivamente se l'autorità competente viene a conoscenza di modifiche intervenute nella situazione della persona in oggetto in base alle quali quest'ultima non soddisfa più le condizioni previste.

7.   Un soggetto di un paese terzo non autorizzato nell'Unione invia la notifica di cui al paragrafo 5 all'autorità competente della sede di negoziazione principale dell'Unione nella quale opera.

8.   Una persona fisica o giuridica che ha effettuato la notifica a norma del paragrafo 5 comunica al più presto possibile all'autorità competente del suo Stato membro di origine per iscritto se vi sono cambiamenti che modificano la sua ammissibilità ad avvalersi dell'esenzione.

9.   L'autorità competente dello Stato membro di origine può chiedere informazioni, per iscritto, ad una persona fisica o giuridica che opera a titolo delle esenzioni di cui ai paragrafi 1, 3 o 4, in merito alle posizioni corte detenute o alle attività effettuate a titolo dell'esenzione. La persona fisica o giuridica trasmette le informazioni non oltre quattro giorni di calendario dall'invio della richiesta.

10.   L'autorità competente pertinente notifica all'ESMA entro due settimane dalla notifica in conformità del paragrafo 5 o 8 eventuali market maker e operatori principali autorizzati che si avvalgono dell'esenzione ed eventuali market maker e operatori principali autorizzati che non si avvalgono più dell'esenzione.

11.   L'ESMA pubblica sul suo sito internet un elenco di market maker e operatori principali autorizzati che si avvalgono dell'esenzione e mantengono aggiornato tale elenco.

CAPO V

POTERI DI INTERVENTO DELLE AUTORITA' COMPETENTI E DELL'ESMA

Sezione 1

Poteri delle autorità competenti

Articolo 16

Comunicazione al pubblico in situazioni eccezionali

1.   L'autorità competente di uno Stato membro può imporre a persone fisiche o giuridiche che hanno posizioni corte nette in relazione ad uno specifico strumento finanziario o categoria di strumenti finanziari di notificarle o di comunicare al pubblico informazioni dettagliate della posizione in questione quando quest'ultima raggiunge o scende sotto una soglia di notifica fissata dall'autorità competente, se sussistono entrambe le condizioni seguenti:

a)

sussistono eventi o sviluppi sfavorevoli che costituiscono una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato nello Stato membro o in uno o più altri Stati membri;

b)

in caso di comunicazione al pubblico la misura non avrà un effetto negativo sull'efficienza dei mercati finanziari, che risulti sproporzionato rispetto ai benefici della stessa.

2.   Il paragrafo 1 non si applica agli strumenti finanziari già sottoposti ad obblighi di trasparenza in virtù degli articoli da 5 a 8.

Articolo 16 bis

Notifica da parte dei mutuanti in situazioni eccezionali

1.     L'autorità competente di uno Stato membro può adottare la misura di cui al paragrafo 2, se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

a)

si registrano eventi o sviluppi sfavorevoli che costituiscono una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato nello Stato membro;

b)

la misura non avrà un effetto negativo sull'efficienza dei mercati finanziari, che risulti sproporzionato rispetto ai benefici della stessa.

2.     L'autorità competente di uno Stato membro può imporre alle persone fisiche o giuridiche che effettuano operazioni di prestito su uno specifico strumento finanziario o categoria di strumenti finanziari di notificare ogni aumento significativo delle commissioni richieste per tali operazioni.

Articolo 17

Restrizioni sulle vendite allo scoperto e operazioni analoghe in situazioni eccezionali

1.   L'autorità competente dello Stato membro in cui si trova la sede di negoziazione di uno strumento finanziario può adottare le misure di cui ai paragrafi 2 o 3, se sussistono di entrambe le seguenti condizioni:

a)

si registrano eventi o sviluppi sfavorevoli che costituiscono una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato nello Stato membro o in uno o più altri Stati membri;

b)

le misure non avranno un effetto negativo sull'efficienza dei mercati finanziari, che risulti sproporzionato rispetto ai benefici della stessa .

2.   L'autorità competente dello Stato membro può proibire o imporre condizioni relative a persone fisiche o giuridiche che effettuano:

a)

una vendita allo scoperto; o

b)

un'operazione diversa da una vendita allo scoperto che crea, o fa riferimento a, uno strumento finanziario laddove l'effetto o uno degli effetti di tale operazione consiste nel conferire un vantaggio finanziario alla persona fisica o giuridica in caso di diminuzione del prezzo o del valore di un altro strumento finanziario.

3.   L'autorità competente dello Stato membro può impedire a persone fisiche o giuridiche di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari o limitare il valore delle operazioni che possono essere effettuate in quello strumento finanziario.

4.   Una misura a norma del paragrafo 2 o 3 può essere applicata a operazioni concernenti tutti gli strumenti finanziari, gli strumenti finanziari di una categoria specifica o uno specifico strumento finanziario. La misura può applicarsi in circostanze, o essere soggetta a deroghe, specificate dall'autorità competente pertinente. In particolare possono essere specificate deroghe da applicare alle attività di market making e di mercato primario.

Articolo 18

Restrizioni sulle operazioni relative a credit default swap in circostanze eccezionali

1.   L'autorità competente di uno Stato membro può porre delle limitazioni a persone fisiche o giuridiche per quanto riguarda le operazioni su credit default swap relative ad un titolo obbligazionario emesso dal proprio Stato membro o limitare il valore di posizioni scoperte su credit default swap che possono essere create da persone fisiche o giuridiche con riferimento ad un titolo obbligazionario emesso dal proprio Stato membro , in presenza di entrambe le condizioni seguenti:

a)

si registrano eventi o sviluppi sfavorevoli che costituiscono una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato nello Stato membro o in uno o più altri Stati membri;

b)

la misura non avrà un effetto negativo sull'efficienza dei mercati finanziari, che risulti sproporzionato rispetto ai benefici della stessa .

2.   Una misura adottata in virtù del paragrafo 1 può essere applicata alle operazioni su credit default swap di una categoria specifica o a operazioni specifiche su credit default swap. La misura può applicarsi in circostanze o essere soggetta a deroghe specificate dall'autorità competente. In particolare possono essere specificate deroghe da applicare alle attività di market making e di mercato primario.

2 bis.     Un'autorità competente che abbia adottato una delle misure di cui al paragrafo 1 può chiedere all'ESMA di valutare la possibilità di esercitare i suoi poteri ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera c, se gli eventi o gli sviluppi sfavorevoli oggetto della misura richiedono che la stessa sia adottata a livello dell'Unione.

Articolo 19

Potere di limitare temporaneamente la vendita allo scoperto di strumenti finanziari in caso di un calo significativo del prezzo

1.   Quando il prezzo di uno strumento finanziario in una sede di negoziazione durante una sola giornata di negoziazione è sceso in misura pari al controvalore di cui al paragrafo 4 dal prezzo di chiusura del giorno precedente di negoziazione in quella sede, l'autorità competente dello Stato membro di origine per quella sede verifica se sia opportuno proibire o imporre dei limiti a persone fisiche o giuridiche per quanto riguarda l'avvio di vendite allo scoperto dello strumento finanziario in quella sede di negoziazione o altrimenti porre dei limiti alle operazioni su quello strumento finanziario in quella sede allo scopo di impedire un calo disordinato del prezzo di tale strumento finanziario.

Quando l'autorità competente si convince, in virtù del primo comma, che sia opportuno agire in questo senso, nel caso di un titolo azionario o di debito, vieta o pone dei limiti alle persone, per quanto riguarda l'avvio di una vendita allo scoperto nella sede di negoziazione o, nel caso di un altro tipo di strumento finanziario, pone dei limiti alle operazioni in quello strumento finanziario in quella sede di negoziazione.

2.   La misura si applica per un periodo che non deve superare la fine del giorno di negoziazione successivo al giorno di negoziazione nel quale si è verificato il calo del prezzo. L'autorità competente dello Stato membro d'origine può prorogare la misura quando ciò sia giustificato dai motivi che hanno indotto ad adottarla.

3.   La misura si applica in circostanze, o è soggetta a deroghe, specificate dall'autorità competente. In particolare possono essere specificate deroghe da applicare alle attività di market making e di mercato primario.

3 bis.     Quando riceve notifica che un'autorità competente ha proibito o limitato le vendite allo scoperto dello strumento finanziario effettuate da persone fisiche o giuridiche in una sede di negoziazione, o ha altrimenti imposto limiti alle operazioni su tale strumento finanziario in detta sede, prima dell'inizio della successiva giornata di negoziazione l'ESMA esamina l'opportunità di estendere il provvedimento a tutte le sedi di negoziazione che effettuano operazioni sullo strumento finanziario interessato dal provvedimento, secondo il disposto dell'articolo 24.

4.   Il calo del valore deve essere pari al 10 % o più nel caso di un titolo azionario e per altre categorie di strumenti finanziari pari a un ammontare da specificarsi da parte della Commissione.

All'occorrenza l'ESMA può emettere, e trasmettere al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, un parere in merito alla necessità di adeguare le soglie di cui al paragrafo 4, tenendo conto degli sviluppi sui mercati finanziari.

Entro tre mesi dal ricevimento del parere dell'ESMA , La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 36 che precisino le opzioni relative al periodo di applicazione del provvedimento e il calo in valore degli strumenti finanziari ▐, tenendo conto delle specificità di ogni categoria di strumenti finanziari e delle loro differenze in termini di volatilità.

5.    Al fine di assicurare l’armonizzazione coerente del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare il metodo di calcolo del calo del 10 % per i titoli azionari e del calo di valore specificato dalla Commissione secondo il disposto del paragrafo 4. L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2011.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 20

Durata delle restrizioni

Una misura imposta a norma degli articoli 16, 16 bis, 17 e 18 è valida per un periodo iniziale non superiore a tre mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 21.

Una misura può essere prorogata per ulteriori periodi, non superiori a tre mesi, se continuano a sussistere i motivi per la sua adozione. Se non è rinnovata dopo tale periodo di tre mesi, la misura scade automaticamente.

Articolo 21

Avviso di restrizioni

1.   L'autorità competente pubblica sul suo sito internet l'avviso relativo alla decisione di imporre o prorogare una misura di cui agli articoli da 16 a 19.

2.   L'avviso specifica almeno i dettagli relativi a:

a)

le misure imposte indicando gli strumenti e la categoria di operazioni a cui tali misure si applicano e la loro durata;

b)

le ragioni per cui l'autorità competente ritiene che sia necessario imporre le suddette misure e la relativa documentazione a sostegno.

3.   Una misura a norma degli articoli da 16 a 19 entra in vigore quando l'avviso è pubblicato o al momento precisato nell'avviso, vale a dire dopo la sua pubblicazione, e si applica solo in relazione ad una operazione effettuata dopo l'entrata in vigore della misura.

Articolo 22

Notifica all'ESMA e alle altre autorità competenti

1.   Prima di imporre o prorogare una misura a norma degli articoli 16, 16 bis, 17 o 18 e prima di imporre restrizioni a norma dell'articolo 19, un'autorità competente notifica all'ESMA e alle altre autorità competenti la misura in questione.

2.   La notifica comprende i dettagli delle misure proposte, la categoria di strumenti finanziari e le operazioni a cui esse si applicano, la documentazione delle motivazioni a sostegno e il momento in cui le misure dovrebbero entrare in vigore.

3.   La notifica di una proposta di imposizione o proroga di una misura a norma degli articoli 16, 16 bis, 17 e 18 viene fatta almeno ventiquattro ore prima della data prevista di entrata in vigore della misura o della sua proroga. In circostanze eccezionali, un'autorità competente può effettuare la notifica meno di 24 ore prima dell'entrata in vigore della misura quando non sia possibile rispettare il termine di 24 ore. Una notifica a norma dell'articolo 19 viene fatta prima che la misura in questione entri in vigore.

4.   Un'autorità competente di uno Stato membro che riceve la notifica a norma del presente articolo può adottare misure in conformità agli articoli da 16 a 19 nello Stato membro quando sia convinta che la misura sia necessaria ai fini dell'assistenza all'altra autorità competente. Quando propone di adottare le misure, anche l'autorità competente lo notifica in conformità ai paragrafi 1, 2 e 3.

Sezione 2

Poteri dell'ESMA

Articolo 23

Coordinamento da parte dell'ESMA

1.   L'ESMA svolge un ruolo di agevolazione e coordinamento in relazione alle misure adottate dalle autorità competenti a norma della sezione 1. In particolare l'ESMA provvede affinché le autorità competenti adottino un'impostazione coerente per quanto riguarda le misure di cui alla sezione 1, in particolare in merito a quando sia necessario utilizzare i poteri di intervento previsti da detta sezione, il tipo di misure imposte, il loro inizio e la loro durata.

2.   Dopo aver ricevuto la notifica a norma dell'articolo 22 di eventuali misure da imporre o prorogare in conformità agli articoli 16, 16 bis, 17 o 18, l'ESMA emette entro ventiquattro ore una decisione in cui dichiara se giudica la misura, esistente o proposta, necessaria per affrontare una determinata situazione eccezionale. La decisione precisa se l'ESMA ritenga che si siano verificati eventi o sviluppi sfavorevoli che costituiscono una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia del mercato in uno o più Stati membri, se la misura esistente o proposta sia opportuna e proporzionata per affrontare la minaccia e se la durata proposta delle misure sia giustificata. Se l'ESMA ritiene che siano necessarie misure delle altre autorità competenti per affrontare la minaccia, lo dichiara nella sua decisione e fa obbligo alle autorità competenti di introdurre le misure in questione entro ventiquattro ore . La decisione viene pubblicata sul sito internet dell'ESMA.

3.    Se l'ESMA ritiene che debba essere adottata una misura a livello dell'Unione, la sua decisione è vincolante per le autorità competenti e la misura in questione deve essere introdotta entro ventiquattro ore.

3 bis.     L'ESMA riesamina le misure adottate a norma del presente articolo regolarmente, e comunque con periodicità almeno trimestrale. Se una misura non viene prorogata dopo tale periodo di tre mesi, decade automaticamente.

Articolo 24

Poteri d'intervento dell'ESMA

1.   A norma dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA, quando sono soddisfatte entrambe le condizioni di cui al paragrafo 2, adotta una o più delle seguenti misure:

a)

impone alle persone fisiche o giuridiche con posizioni corte nette in uno specifico strumento finanziario o in una categoria di strumenti finanziari di notificare ad un'autorità competente o di comunicare al pubblico i dettagli di tali posizioni;

b)

vieta o impone determinate condizioni relative a persone fisiche o giuridiche che effettuano una vendita allo scoperto o un'operazione che crea, o si riferisce a, uno strumento finanziario laddove l'effetto o uno degli effetti di tale operazione consiste nel conferire un vantaggio finanziario alla persona fisica o giuridica in caso di diminuzione del prezzo o del valore di un altro strumento finanziario;

c)

impone delle limitazioni a persone fisiche o giuridiche per quanto riguarda l'effettuazione di operazioni su credit default swap relative ad un titolo obbligazionario di uno Stato membro o dell'Unione o per quanto riguarda il valore di posizioni scoperte su credit default swap che possono essere create da persone fisiche o giuridiche su un titolo obbligazionario di uno Stato membro o dell'Unione;

d)

impedisce a persone fisiche o giuridiche di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari che rientrino nell'ambito del presente regolamento o impone limitazioni al valore delle operazioni che possono essere effettuate in quello strumento finanziario.

La misura può essere applicata in determinate circostanze o essere soggetta a deroghe specificate dall'autorità competente pertinente. In particolare possono essere specificate deroghe da applicare alle attività di market making e di mercato primario.

2.   L'ESMA adotta una decisione a norma del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

le misure elencate alle lettere da a) a d) del paragrafo 1, primo comma, affrontano una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità di tutto o di parte del sistema finanziario dell'Unione e vi sono implicazioni transfrontaliere;

b)

un'autorità competente non ha adottato misure per affrontare la minaccia o le misure adottate non sono sufficienti per farvi fronte.

3.   Quando adotta le misure di cui al paragrafo 1, l'ESMA tiene conto del grado in cui la misura:

a)

fa fronte in modo significativo alla minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità di tutto o di parte del sistema finanziario dell'Unione o migliora in modo significativo la capacità delle autorità competenti di monitorare la minaccia;

b)

non creerà un rischio di arbitraggio normativo;

c)

non avrà effetti negativi sull'efficienza dei mercati finanziari, come la riduzione della liquidità su quei mercati o la creazione di incertezza per i partecipanti al mercato, che risultano sproporzionati rispetto ai benefici della misura.

Quando un'autorità competente o le autorità competenti hanno adottato una misura a norma degli articoli 16, 16 bis, 17 o 18, l'ESMA può adottare una delle misure di cui al paragrafo 1 senza emettere la decisione prevista all'articolo 23.

4.   Prima di decidere di imporre o prorogare una misura di cui al paragrafo 1, l'ESMA consulta, se opportuno, il CESR e le altre autorità competenti.

5.   Prima di decidere di imporre o prorogare una misura di cui al paragrafo 1, l'ESMA trasmette alle autorità competenti la misura proposta. La notifica comprende i dettagli delle misure proposte, la categoria di strumenti finanziari e le operazioni a cui esse si applicano, la documentazione delle motivazioni a sostegno e il momento in cui le misure dovranno entrare in vigore.

6.   La notifica deve essere fatta almeno ventiquattro ore prima dell'entrata in vigore o della proroga della misura. In circostanze eccezionali, l'ESMA può effettuare la notifica meno di ventiquattro ore prima dell'entrata in vigore della misura quando non sia possibile rispettare il termine di ventiquattro ore.

7.   L'ESMA pubblica sul suo sito internet l'avviso di una decisione di imporre o prorogare una misura di cui al paragrafo 1. L'avviso specifica almeno:

a)

le misure imposte indicando gli strumenti e la categoria di operazioni a cui tali misure si applicano e la loro durata;

b)

le ragioni per cui l'ESMA ritiene che sia necessario imporre le suddette misure e la documentazione a sostegno.

8.   Una misura entra in vigore quando l'avviso è pubblicato o al momento precisato nell'avviso vale a dire dopo la sua pubblicazione e si applica solo in relazione alle operazioni effettuate dopo l'entrata in vigore della misura.

9.   L'ESMA riesamina le misure di cui al paragrafo 1 a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi. Se una misura non viene prorogata dopo tale periodo di tre mesi decade automaticamente. Alla proroga delle misure si applicano i paragrafi da 2 a 8.

10.   Una misura adottata dall'ESMA a norma del presente articolo prevale su qualsiasi misura precedentemente adottata da un'autorità competente a norma della sezione 1.

Articolo 25

Ulteriore specificazione di eventi o sviluppi sfavorevoli

La Commissione ha la prerogativa di adottare atti delegati ex articolo 36 che precisano i criteri e i fattori di cui le autorità competenti e l'ESMA devono tener conto nello stabilire se si sia in presenza degli eventi o sviluppi sfavorevoli di cui agli articoli 16, 16 bis, 17, 18 e 23 o delle minacce di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera a).

CAPO VI

RUOLO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 26

Autorità competenti

Ogni Stato membro designa un’autorità competente ai fini del presente regolamento. Tali autorità competenti sono autorità pubbliche. Gli Stati membri informano la Commissione, l'ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito alle suddette designazioni.

Articolo 27

Poteri delle autorità competenti

1.   Per adempiere ai propri obblighi a norma del presente regolamento, le autorità competenti dispongono di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni. Esse esercitano i loro poteri in uno dei modi seguenti:

a)

direttamente;

b)

in collaborazione con altre autorità;

c)

rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

2.   Per adempiere ai propri obblighi le autorità competenti degli Stati membri, in conformità al diritto nazionale, dispongono dei seguenti poteri:

a)

hanno accesso a qualsiasi documento in qualsiasi forma e possono riceverne o farne copia;

b)

imporre la comunicazione di informazioni a qualsiasi persona fisica o giuridica e, se necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona fisica o giuridica per ottenere informazioni;

c)

eseguire ispezioni in loco con o senza preavviso;

d)

richiedere la documentazione esistente relativa alle comunicazioni telefoniche e al traffico dati;

e)

richiedere la cessazione di qualsiasi pratica contraria alle disposizioni del presente regolamento;

f)

imporre il blocco e/o il sequestro di beni.

3.   Le autorità competenti degli Stati membri hanno il potere, lasciando impregiudicato il paragrafo 2, lettere a) e b), di imporre in singoli casi a una persona fisica o giuridica che effettua una operazione su credit default swap di fornire i seguenti elementi:

a)

la spiegazione delle finalità dell'operazione e se venga effettuata al fine di coprirsi contro un rischio o per altri motivi;

b)

le informazioni relative al rischio sottostante quando l'operazione viene effettuata a fini di copertura.

Articolo 28

Indagini svolte dall'ESMA

L'ESMA può, su richiesta di una o più autorità competenti, del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa, condurre un'indagine su una particolare questione o prassi relativa alle vendite allo scoperto o all'uso di credit default swap per verificare se costituiscano una minaccia potenziale alla stabilità finanziaria o alla fiducia nel mercato nell'Unione.

Entro tre mesi dalla conclusione dell'indagine l'ESMA pubblica una relazione in cui espone le proprie conclusioni e le eventuali raccomandazioni in merito a tale questione o prassi.

Articolo 29

Segreto professionale

1.   Il segreto professionale si applica a tutte le persone fisiche o giuridiche che prestano o hanno prestato la loro attività per l’autorità competente o per qualsiasi autorità o persona fisica o giuridica cui l’autorità competente ha delegato i suoi compiti, compresi i revisori e gli esperti incaricati da detta autorità. Le informazioni riservate coperte dal segreto professionale non possono essere comunicate ad alcuna altra persona fisica o giuridica o autorità se non quando tale comunicazione sia necessaria a fini di procedimenti legali.

2.   Tutte le informazioni scambiate tra le autorità competenti in applicazione del presente regolamento e relative ad aspetti commerciali o operativi e ad altri affari di natura economica o personale sono considerate riservate e coperte dal segreto professionale per un periodo non superiore a dieci anni , salvo quando l’autorità competente dichiari al momento della loro comunicazione che le informazioni possono essere divulgate o quando la loro comunicazione è necessaria a fini di procedimenti legali.

Articolo 30

Obbligo di cooperazione

Le autorità competenti degli Stati membri cooperano quando sia necessario o opportuno ai fini del presente regolamento. In particolare, le autorità competenti si comunicano reciprocamente e immediatamente le informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento.

Articolo 30 bis

Cooperazione con l'ESMA

1.     Le autorità competenti collaborano con l’ESMA ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.

2.     Le autorità competenti forniscono senza indugio all'ESMA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 31

Cooperazione in caso di richiesta di ispezioni o indagini in loco

1.   L’autorità competente di uno Stato membro può richiedere l’assistenza dell’autorità competente di un altro Stato membro ai fini di ispezioni o indagini in loco.

Essa informa l'ESMA di qualsiasi richiesta di cui al primo comma. Quando si tratta di indagini o ispezioni con effetti transfrontalieri, l'ESMA provvede al loro coordinamento.

2.   Quando un’autorità competente riceve da un’autorità competente di un altro Stato membro la richiesta di eseguire un’ispezione o indagine in loco, può:

a)

effettuare direttamente l’ispezione o l’indagine in loco;

b)

consentire all’autorità competente che ha presentato la richiesta di partecipare all’ispezione o indagine in loco;

c)

consentire all’autorità competente che ha presentato la richiesta di eseguire direttamente l’ispezione o indagine in loco;

d)

nominare revisori o esperti che eseguano l’ispezione o l’indagine in loco;

e)

condividere con le altre autorità competenti compiti specifici collegati all’attività di vigilanza.

2 bis.     L'ESMA può inoltre condurre tutte le necessarie ispezioni in loco, con o senza preavviso.

L'ESMA può incaricare le autorità competenti degli Stati membri di assolvere specifici compiti di indagine e ispezioni in loco.

Articolo 32

Cooperazione con i paesi terzi

1.   Le autorità competenti concludono accordi di cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi concernenti lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di questi paesi , il rispetto degli obblighi che sorgono nei paesi terzi a norma del presente regolamento e l'adozione di misure analoghe da parte dell'autorità competente per integrare le misure adottate a norma degli articoli 16-25.

Un'autorità competente informa l'ESMA e le altre autorità competenti quando intende concludere un accordo di questo tipo.

1 bis.     Conformemente all'articolo 30 bis le autorità competenti trasmettono all'ESMA le informazioni ottenute dalle autorità di vigilanza dei paesi terzi.

2.   L'ESMA coordina lo sviluppo di accordi di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e le competenti autorità di vigilanza dei paesi terzi . Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA adotta linee guida per la predisposizione di un accordo tipo da utilizzarsi da parte delle autorità competenti.

L'ESMA coordina inoltre lo scambio tra autorità competenti di informazioni ottenute dalle autorità di vigilanza dei paesi terzi, che possono essere rilevanti ai fini dell'adozione di misure ex articoli 16-25.

3.   Le autorità competenti concludono accordi di cooperazione che prevedono lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza dei paesi terzi solo quando il segreto professionale applicabile alle informazioni comunicate offre garanzie almeno equivalenti a quelle previste dall’articolo 29. Lo scambio di informazioni è finalizzato all'assolvimento delle funzioni delle autorità competenti stesse.

Articolo 33

Trasferimento e conservazione di dati personali

Per quanto riguarda il trasferimento di dati personali tra Stati membri o tra Stati membri e un paese terzo, gli Stati membri applicano la direttiva 95/46/CE. Per quanto riguarda il trasferimento di dati personali dall'ESMA a Stati membri o a un paese terzo, l’ESMA ottempera al regolamento (CE) n. 45/2001.

I dati vengono conservati per un periodo massimo di cinque anni.

Articolo 34

Comunicazione di informazioni a paesi terzi

L'autorità competente di uno Stato membro può trasferire all'autorità competente di un paese terzo dati e analisi dei dati quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 25 o 26 della direttiva 95/46/CE e solo in casi individuali. L'autorità competente dello Stato membro deve essere convinta che il trasferimento sia necessario ai fini del presente regolamento . Il trasferimento di dati può avere luogo solo se il paese terzo garantisce che tali dati non saranno trasferiti ad un altro paese terzo senza l'espressa autorizzazione scritta dell'autorità competente dello Stato membro.

L’autorità competente di uno Stato membro può comunicare ad un'autorità di vigilanza di un paese terzo le informazioni, ricevute da un’autorità competente di un altro Stato membro, da considerarsi riservate a norma dell'articolo 29, soltanto quando essa abbia ottenuto l’accordo esplicito dell’autorità competente che ha trasmesso le informazioni e, laddove applicabile, comunica tali informazioni esclusivamente per le finalità per le quali l'autorità competente ha espresso il proprio accordo.

Articolo 35

Sanzioni

In base alle linee guida adottate dall'ESMA e tenendo conto della Comunicazione della Commissione dal titolo "Potenziare i regime sanzionatori nel settore dei servizi finanziari" , gli Stati membri definiscono, nel rispetto dei principi costitutivi delle proprie legislazioni nazionali , le norme in materia di misure amministrative, sanzioni e ammende applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantirne l’applicazione. Le misure, sanzioni e ammende previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Se il venditore viola il disposto dell'articolo 12, le sanzioni sono sufficientemente elevate da non permettergli di trarne profitto.

Conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA adotta linee guida riguardanti la tipologia delle misure amministrative e delle sanzioni da stabilirsi da parte degli Stati membri.

Gli Stati membri notificano ▐ alla Commissione e all'ESMA le disposizioni di cui al primo e secondo comma entro il [1o luglio 2012] e comunicano loro immediatamente ogni ulteriore modifica delle stesse .

L'ESMA pubblica e aggiorna regolarmente sul suo sito web un elenco delle sanzioni e delle misure amministrative in essere per Stato membro.

Gli Stati membri trasmettono annualmente all'ESMA i dati informativi aggregati concernenti tutte le sanzioni e misure amministrative imposte. Qualora un'autorità competente informi il pubblico del fatto che è stata imposta una sanzione o misura amministrativa, ne informa contestualmente l'ESMA.

CAPO VII

ATTI DELEGATI

Articolo 36

Esercizio della delega

1.   Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite al presente articolo.

2.   Alla Commissione è conferito per un periodo indeterminato il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 7, all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 4 e all'articolo 25 .

2 bis.     Prima di adottare un atto delegato la Commissione provvede a consultare l'ESMA.

3.   La delega di poteri di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 7, all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 4 e all'articolo 25 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione stessa. La decisione di revoca prende effetto il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contestualmente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   Ogni atto delegato adottato conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 7, all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 4 e all'articolo 25 , entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non abbiano manifestato la propria opposizione entro un termine di tre mesi a decorrere dalla notifica dell'atto al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di questo termine, il Parlamento europeo e il Consiglio abbiano entrambi informato la Commissione della loro volontà di non opporsi. Tale periodo è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 39

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal Comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione (12). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 (13).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento n. 182/2011 , tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 dello stesso.

Articolo 39 bis

Termine per l'adozione degli atti delegati

La Commissione adotta gli atti delegati conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 7, all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 19, paragrafo 4 e all'articolo 25 entro il …  (14).

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 40

Riesame e presentazione di relazioni

Entro il 30 giugno 2013 , la Commissione, alla luce delle discussioni con le autorità competenti e l'ESMA, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per quanto riguarda:

a)

l'adeguatezza delle soglie per la notifica e le soglie di comunicazione al pubblico di cui agli articoli 5 ▐ e 8;

a bis)

l'adeguatezza delle disposizioni in materia di comunicazione al pubblico, di informativa e di soglie di comunicazione di cui all'articolo 7, con specifico riguardo alle loro ripercussioni sull'efficienza a l'instabilità dei mercati finanziari;

a ter)

l'eventuale opportunità di un reporting diretto e centralizzato all'ESMA;

b)

l'operatività delle restrizioni e degli obblighi di cui al capo II;

c)

l'eventuale opportunità di altre restrizioni o condizioni sulle vendite allo scoperto o i credit default swap.

Articolo 41

Disposizione transitoria

Le misure esistenti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, in vigore anteriormente al 15 settembre 2010, possono restare in applicazione fino al [1o luglio 2013] a condizione che siano notificate alla Commissione.

Articolo 41 bis

Personale e risorse dell'ESMA

Entro il 31 dicembre 2011, l'ESMA valuta il fabbisogno di personale e di risorse derivante dall'assunzione dei suoi poteri e obblighi in conformità del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Articolo 42

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal [1o luglio 2012].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 84 del 17.3.2011, pag. 34.

(2)  GU C 91 del 23.3.2011, pag. 1.

(3)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(4)   GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

(5)  GU L 281 del 23.11.95, pag. 31.

(6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(7)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(8)  Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l’ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag.1).

(9)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(10)  GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

(11)  GU L 336 del 23.12.2003, pag. 33.

(12)  GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.

(13)   GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(14)  S ei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


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