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Document 52011AP0062

Concessione alla BEI di una garanzia dell'Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione europea ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 febbraio 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell'Unione europea in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie a favore di progetti realizzati al di fuori dell’Unione europea (COM(2010)0174 – C7-0110/2010 – 2010/0101(COD))
P7_TC1-COD(2010)0101 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 febbraio 2011 in vista dell'adozione della decisione n. …/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell'Unione europea in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie a favore di progetti realizzati al di fuori dell’Unione europea [Emendamento n. 1, salvo dove diversamente indicato]
ALLEGATO I
ALLEGATO II

GU C 188E del 28.6.2012, p. 95–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 188/95


Giovedì 17 febbraio 2011
Concessione alla BEI di una garanzia dell'Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione europea ***I

P7_TA(2011)0062

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 febbraio 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell'Unione europea in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie a favore di progetti realizzati al di fuori dell’Unione europea (COM(2010)0174 – C7-0110/2010 – 2010/0101(COD))

2012/C 188 E/30

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0174),

visti l'articolo 249, paragrafo 2, e gli articoli 209 e 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0110/2010),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per lo sviluppo, della commissione per gli affari esteri, della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per il commercio internazionale (A7-0019/2011),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


Giovedì 17 febbraio 2011
P7_TC1-COD(2010)0101

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 febbraio 2011 in vista dell'adozione della decisione n. …/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell'Unione europea in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie a favore di progetti realizzati al di fuori dell’Unione europea

[Emendamento n. 1, salvo dove diversamente indicato]

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 209 e 212,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Oltre alla sua missione principale che consiste nel finanziare gli investimenti nell’Unione europea, la Banca europea per gli investimenti (BEI) fin dal 1963 intraprende operazioni di finanziamento al di fuori dell’Unione europea a sostegno della politica estera dell’Unione. Ciò consente di integrare le risorse del bilancio dell'Unione europea disponibili per le regioni esterne con la solidità finanziaria della BEI, a vantaggio dei paesi beneficiari. Nell'intraprendere tali operazioni di finanziamento, la BEI contribuisce al conseguimento dei principi guida generali e degli obiettivi politici dell'Unione europea, compresi lo sviluppo dei paesi terzi e la prosperità dell'Unione nella nuova condizione economica mondiale. Le operazioni della BEI a sostegno della politica estera dell'Unione devono continuare a essere condotte in conformità dei principi delle pratiche bancarie sane.

(2)

L’articolo 209 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l’articolo 208 TFUE, dispone che la BEI deve contribuire, alle condizioni previste dal suo statuto, all'attuazione delle misure necessarie a promuovere gli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione.

(3)

Per sostenere l’azione esterna dell’Unione e al fine di consentire alla BEI di finanziare investimenti al di fuori dell’Unione senza incidere sul proprio merito di credito, la maggior parte delle sue operazioni nelle regioni esterne hanno beneficiato di una garanzia a valere sul bilancio comunitario, amministrata dalla Commissione.

(4)

Da ultimo, la garanzia dell'Unione è stata fissata per il periodo 2007-2011 dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (2).

(5)

Il fondo di garanzia per azioni esterne (il «fondo di garanzia»), istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (versione codificata) (3), garantisce una riserva di liquidità per il bilancio dell'Unione in caso di perdite risultanti dalle operazioni di finanziamento della BEI e altre azioni esterne dell’Unione.

(6)

Come richiesto dalla decisione n. 633/2009/CE, la Commissione e la BEI hanno preparato un riesame intermedio delle operazioni di finanziamento esterne della BEI, basato su una valutazione esterna indipendente sotto la supervisione di un comitato direttivo di «saggi», un riesame effettuato da un consulente esterno e valutazioni specifiche prodotte dalla BEI stessa. Il 12 febbraio 2010, il comitato direttivo ha presentato una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla BEI contenente le proprie conclusioni e raccomandazioni.

(7)

La relazione del vive di «saggi» ha concluso che la garanzia dell’Unione alla BEI rappresenta uno strumento di politica incisivo ed efficace che esercita una notevole influenza finanziaria e politica e che dovrebbe essere mantenuto al fine di coprire i rischi di natura politica o sovrana. Al fine di massimizzare il valore aggiunto e l’efficacia delle operazioni esterne della BEI, sono stati proposti alcuni emendamenti alla decisione n. 633/2009/CE.

(8)

In occasione del rinnovo del prossimo quadro finanziario pluriennale gli importi coperti dalla garanzia dell'Unione dovrebbero essere sostanzialmente incrementati allo scopo di accrescere l'efficacia e la visibilità dell'azione dell'Unione all'esterno delle sue frontiere in linea con il trattato di Lisbona. [Emendamento 2]

(9)

L’elenco dei paesi ammissibili o potenzialmente ammissibili al finanziamento della BEI a titolo della garanzia dell'Unione figura all’allegato II della presente decisione ed è stato ampliato rispetto all'elenco di cui all'allegato I della decisione n. 633/2009/CE.

(10)

Gli importi coperti dalla garanzia dell'Unione in ciascuna regione dovrebbero continuare a rappresentare i massimali di finanziamento della BEI coperti dalla garanzia, e non di obiettivi che la BEI è tenuta a raggiungere.

(11)

L'estensione del mandato esterno della BEI a nuovi paesi senza procedere a una rivalutazione dei massimali di finanziamento della BEI a titolo della garanzia dell'Unione ridurrebbe di fatto l'importo dei prestiti della BEI disponibili per paese nel contesto del suo mandato esterno. Onde evitare un indebolimento dell'azione della BEI nei paesi in cui essa interviene, tali massimali dovranno essere adeguati di conseguenza.

(12)

Oltre ai massimali regionali, un mandato opzionale di 2 000 000 000 EUR (il mandato sui cambiamenti climatici) dovrebbe essere attivato e stanziato come dotazione a sostegno delle operazioni di finanziamento della BEI nel settore della mitigazione e dell’adattamento ai cambiamenti climatici nelle regioni coperte dal mandato. La BEI potrebbe contribuire con conoscenze specifiche e risorse proprie, in stretta collaborazione con la Commissione, al sostegno alle autorità pubbliche e al settore privato nella lotta ai cambiamenti climatici e utilizzare al meglio i finanziamenti disponibili. Riguardo ai progetti di mitigazione e adattamento, le risorse della BEI dovrebbero essere integrate , nella misura del possibile, da aiuti a valere sul bilancio dell'Unione, tramite una combinazione efficace e coerente di sovvenzioni e prestiti per il finanziamento della lotta ai cambiamenti climatici nel contesto dell'assistenza esterna dell'Unione europea. A tale riguardo, è opportuno che la relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio riferisca in modo dettagliato sugli strumenti finanziari utilizzati per il finanziamento di tali progetti, precisando gli importi del finanziamento della BEI nel quadro del mandato opzionale e gli importi delle sovvenzioni corrispondenti.

(13)

L'ammissibilità a ricevere il finanziamento della BEI per azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici a titolo della garanzia dell'Unione potrebbe essere limitata per i paesi che, secondo il Consiglio, non si sono impegnati per il conseguimento di obiettivi adeguati in materia di cambiamenti climatici. Il Consiglio può imporre tali restrizioni prima che la BEI impegni i fondi a favore dei rispettivi paesi nell'ambito del mandato sui cambiamenti climatici. È opportuno che il Consiglio consulti il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e la Commissione prima di adottare una decisione sull'imposizione di dette restrizioni.

(14)

La BEI dovrebbe prepararsi alla potenziale attuazione, dal 2014, di finanziamento del microcredito in modo da accrescere l'accesso dei più svantaggiati al finanziamento bancario al fine di sviluppare microprogetti che creano ricchezza e riducono la povertà; [Emendamento 3]

(15)

La BEI dovrebbe poter reinvestire i rimborsi dei capitali di rischio e dei prestiti speciali (reflows) provenienti da precedenti operazioni, con l'assenso della Commissione, per finanziare nuove operazioni dello stesso ordine a beneficio dei paesi partner, come proposto dalla Commissione nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1638/2006 recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e di partenariato (4).

(16)

È necessario prevedere una certa flessibilità per quanto riguarda l'allocazione regionale nell'ambito del mandato sui cambiamenti climatici per consentire di attingere nel modo più rapido ed efficace possibile ai finanziamenti disponibili nel triennio 2011-2013 , cercando nel contempo di garantire una distribuzione equilibrata tra le regioni in detto periodo , sulla base delle priorità stabilite per l'aiuto esterno nell'ambito del mandato generale.

(17)

La valutazione ha messo in luce che, per quanto le operazioni della BEI realizzate nel periodo della valutazione (2000-2009) siano state generalmente conformi alle politiche esterne dell’Unione, il collegamento fra gli obiettivi di politica dell'Unione e la loro realizzazione operativa da parte della BEI dovrebbe essere rafforzato e reso più esplicito e strutturato.

(18)

Per migliorare la coerenza del mandato e rafforzare l’orientamento dell’attività di assistenza finanziaria esterna della BEI alle politiche dell’Unione europea e per garantire il massimo vantaggio per i beneficiari, la presente decisione dovrebbe definire obiettivi prioritari orizzontali nel mandato relativamente alle operazioni di finanziamento della BEI in tutti i paesi ammissibili, facendo leva sui punti di forza comparativi della BEI nei settori in cui ha acquisito un’esperienza consolidata. In tutte le regioni coperte dalla presente decisione, la BEI dovrebbe quindi finanziare progetti nei settori della mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, delle infrastrutture sociali ed economiche (in particolare il settore dei trasporti, quello energetico ivi incluse le energie rinnovabili, la ricerca e lo sviluppo (R&S) sulle nuove fonti di energia, la sicurezza energetica, le infrastrutture energetiche, le infrastrutture ambientali compresi i sistemi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici, nonché le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)) e lo sviluppo del settore privato locale, in particolare a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI). Occorre ribadire che un migliore accesso delle PMI ai finanziamenti può svolgere un ruolo essenziale di stimolo per lo sviluppo economico e per la lotta contro la disoccupazione. In queste aree, l’integrazione regionale fra i paesi partner, ivi inclusa l’integrazione economica fra i paesi di preadesione, i paesi vicini e l’Unione dovrebbe essere tra gli obiettivi fondamentali delle operazioni di finanziamento della BEI. La BEI può sostenere la presenza dell'Unione europea nei paesi partner tramite investimenti esteri diretti che contribuiscano alla promozione del trasferimento di tecnologie e di conoscenza, sia a titolo della garanzia dell'Unione a fini di investimento nei settori summenzionati che a proprio rischio.

(19)

Per raggiungere in modo efficace le PMI, la BEI dovrebbe cooperare con gli intermediari finanziari locali nei paesi ammissibili, in particolare per garantire che parte dei benefici finanziari sia trasferita ai loro clienti, per verificare i progetti della clientela rispetto alle finalità di sviluppo dell'Unione e per conferire un valore aggiunto rispetto al finanziamento sul mercato. Le attività degli intermediari finanziari a sostegno delle PMI dovrebbero essere pienamente trasparenti ed oggetto di rapporti periodici alla BEI.

(20)

Benché la solidità resti il suo tratto distintivo quale banca di investimenti, ai sensi della presente decisione la BEI dovrebbe definire l'impatto delle sue operazioni esterne sullo sviluppo, in stretto coordinamento con la Commissione e sotto il controllo democratico del Parlamento europeo, seguendo i principi sanciti dal Consenso europeo per lo sviluppo e i principi di cui all'articolo 208 TFUE, nonché i principi dell'efficacia degli aiuti sanciti dalla dichiarazione di Parigi del 2005 e dal programma d'azione di Accra del 2008 . A tal fine dovrebbe intraprendere una serie di misure concrete, in particolare rafforzando le proprie capacità di valutare gli aspetti ambientali, sociali e di sviluppo contenuti nei progetti, inclusi i diritti umani e i rischi legati ai conflitti, e promuovendo la consultazione a livello locale delle autorità pubbliche e della società civile . Nel condurre un'analisi approfondita («due diligence») del progetto, la BEI dovrebbe imporre al promotore del progetto di eseguire consultazioni a livello locale e di renderne pubblici i risultati. Inoltre, la BEI dovrebbe indirizzare la propria azione su settori di cui possiede solide competenze acquisite nell'ambito di operazioni di finanziamento all'interno dell'Unione e che contribuiranno allo sviluppo del paese in questione, quali , tra l'altro, l'accesso ai servizi finanziari per le PMI e le microimprese, infrastrutture ambientali compresi i sistemi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici, i trasporti sostenibili e la mitigazione dei cambiamenti climatici, in particolare nel settore delle energie rinnovabili. Il finanziamento potrebbe includere anche progetti a sostegno di programmi sanitari e di istruzione, in particolare in materia di infrastrutture, laddove vi sia un chiaro valore aggiunto. Inoltre, la BEI dovrebbe aumentare progressivamente le sue attività a sostegno dell' adattamento ai cambiamenti climatici e, laddove appropriato, collaborare con le istituzioni finanziarie internazionali (IFI) e le istituzioni finanziarie bilaterali europee (EBFI). Ciò richiederà l'accesso a fondi di aiuto ed un ▐ aumento , entro un termine ragionevole, delle risorse umane specializzate dedicate alle attività esterne della BEI. L’attività della BEI dovrebbe inoltre essere complementare agli obiettivi e alle priorità dell’Unione concernenti il rafforzamento delle istituzioni e le riforme settoriali. Infine, la BEI dovrebbe definire indicatori di prestazione collegati agli aspetti di sviluppo e ambientali dei progetti e i loro risultati.

(21)

Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, è stata istituita la carica di Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/Vicepresidente della Commissione, nell’intento di aumentare l’efficacia e la coerenza delle relazioni esterne dell’Unione. ▐

(22)

Negli ultimi anni si è assistito inoltre a un ampliamento e rafforzamento delle politiche in materia di relazioni esterne dell’Unione. Ciò ha interessato in particolare la strategia di preadesione, la politica europea di vicinato, la strategia dell’Unione per l’Asia centrale, i nuovi partenariati con l’America Latina e con l’Asia sudorientale, nonché il partenariato strategico dell’Unione europea con la Russia, la Cina e l’India. Lo stesso dicasi per le politiche di sviluppo dell’Unione europea, che sono state estese a tutti i paesi in via di sviluppo. Dal 2007 le relazioni esterne dell’Unione sono sostenute anche da nuovi strumenti finanziari, come lo strumento di assistenza preadesione (IPA), lo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI), lo strumento di finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI), lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) e lo strumento di stabilità.

(23)

Alla luce dell'istituzione del SEAE e in seguito all'entrata in vigore della presente decisione, la Commissione e la BEI dovranno modificare il protocollo di intesa relativo alla cooperazione e al coordinamento nelle regioni di cui alla decisione 2006/1016/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (5), e, a seconda dei casi e con l'assenso dell'Alto rappresentante, estendere il nuovo protocollo di intesa al SEAE, in particolare per quanto riguarda il dialogo regolare e sistematico fra la BEI e la Commissione a livello strategico, che dovrebbe includere anche il SEAE, e altri aspetti che sono di competenza del SEAE.

(24)

L’attività della BEI nei paesi in preadesione si realizza nel quadro stabilito nei partenariati per l’adesione e nei partenariati europei che definiscono le priorità per ciascun paese e per quanto concerne il Kosovo (6), con l’obiettivo di un graduale avvicinamento all’Unione, e che istituiscono un quadro per l’assistenza dell'Unione. La politica dell’Unione europea nei confronti dei paesi dei Balcani occidentali si configura nel processo di stabilizzazione e di associazione (SAP). Esso si basa su un partenariato graduale, in cui l’Unione offre concessioni commerciali, assistenza economica e finanziaria e relazioni contrattuali tramite accordi di stabilizzazione e di associazione (ASA). L’assistenza finanziaria preadesione, tramite l’IPA, aiuta i paesi candidati e i potenziali candidati a prepararsi agli obblighi e alle sfide richiesti dall’adesione all’Unione. Tale assistenza promuove il processo di riforme, inclusa la preparazione alla futura adesione. Essa si incentra sul rafforzamento delle istituzioni, sull’allineamento con l’acquis dell'Unione, sulla preparazione alle politiche e gli strumenti dell'Unione e sulla promozione di misure intese a conseguire la convergenza economica .

(25)

Nell'attuare l'articolo 209, paragrafo 3 TFUE, la BEI dovrebbe cercare di sostenere indirettamente il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del millennio per il 2015 in tutte le aree regionali in cui è attiva.

(26)

L’attività della BEI nei paesi vicini dovrebbe realizzarsi nel quadro della politica di vicinato europea, con la quale l’Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato, fondato sui valori dell’Unione , quali la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti dell'uomo, e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione. Al fine di raggiungere tali obiettivi, l’Unione e i suoi partner attuano piani d’azione bilaterali concordati volti a definire una serie di priorità, incluse quelle concernenti questioni politiche e di sicurezza, gli scambi e gli aspetti economici, le problematiche ambientali e sociali e l’integrazione delle reti di trasporto ed energetiche , come il progetto di gasdotto Nabucco e altri progetti della stessa natura che rivestono un interesse particolare per l'Unione . L'Unione per il Mediterraneo, la Strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico, la Partnership orientale e la Sinergia del Mar Nero sono iniziative multilaterali e regionali complementari alla politica di vicinato europea, volte a promuovere la cooperazione fra l'Unione europea e il rispettivo gruppo di paesi partner limitrofi che affrontano sfide comuni e/o che condividono un comune ambiente geografico. L'Unione per il Mediterraneo mira a rilanciare il processo di integrazione euromediterraneo favorendo il reciproco sviluppo economico, sociale ed ambientale tra le due sponde del Mediterraneo e sostiene lo sviluppo socioeconomico, la solidarietà, l’integrazione regionale, lo sviluppo sostenibile e il rafforzamento della conoscenza, sottolineando l’esigenza di migliorare la cooperazione finanziaria a sostegno dei progetti regionali e transnazionali. L'Unione per il Mediterraneo sostiene, in particolare, la creazione di autostrade marittime e terrestri, il disinquinamento del Mediterraneo, il piano solare mediterraneo, l'iniziativa per lo sviluppo delle imprese nel Mediterraneo, la protezione civile e l'università euromediterranea. La Strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico favorisce un ambiente sostenibile e uno sviluppo socioeconomico ottimale nella regione . Il Partenariato orientale mira a creare le condizioni necessarie per accelerare l’associazione politica e promuovere l’integrazione economica fra l’Unione e i paesi partner orientali , che possono essere conseguite soltanto se tutti i paesi del partenariato orientale aderiranno ai principi della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo . La Federazione russa e l’Unione hanno un Partenariato strategico di ampio respiro, distinto dalla Politica di vicinato europea ed espresso tramite gli Spazi comuni e la tabella di marcia. Ad essi si accompagna a livello multilaterale la Dimensione settentrionale, che fornisce un quadro per la cooperazione fra l'Unione la Russia, la Norvegia e l'Islanda.

(27)

L’attività della BEI in America Latina dovrebbe realizzarsi nel quadro del Partenariato strategico fra l’Unione europea, l’America Latina e i Caraibi. Come sottolineato nel settembre 2009 dalla comunicazione della Commissione «L’Unione europea e l’America Latina: attori globali in partenariato» (7), le priorità dell’Unione europea nell’ambito della cooperazione con l’America Latina sono la promozione dell’integrazione regionale e l’eliminazione della povertà e della disuguaglianza sociale al fine di perseguire uno sviluppo economico e sociale sostenibile. Questi obiettivi di politica dovrebbero essere promossi tenendo conto dei vari livelli di sviluppo dei paesi dell’America Latina. Il dialogo bilaterale dovrebbe essere perseguito in aree di interesse comune per l’Unione e l’America Latina, inclusi l’ambiente, i cambiamenti climatici e la riduzione del rischio di catastrofi, nonché l’energia, la scienza, la ricerca, l’istruzione superiore, la tecnologia e l’innovazione.

(28)

In Asia, è opportuno che la BEI operi sia nelle economie emergenti e dinamiche, sia nei paesi meno prosperi. In questa regione diversificata, l'Unione sta rafforzando i propri partenariati strategici con Cina e India, mentre sono in corso negoziati in vista di nuovi accordi di partenariato e di libero scambio con vari paesi del Sud-est asiatico. Al contempo, resta una delle grandi priorità dell’Unione in Asia la cooperazione allo sviluppo; la strategia di sviluppo dell’Unione europea nella regione asiatica persegue la lotta alla povertà tramite la promozione di una crescita economica sostenibile ampia e diversificata, la promozione di un contesto e di condizioni favorevoli allo sviluppo degli scambi e all’integrazione nella regione, il rafforzamento della governance, il miglioramento della stabilità politica e sociale, nonché il sostegno al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio per il 2015. Vengono attuate politiche congiunte a fronte di sfide comuni, quali i cambiamenti climatici, lo sviluppo sostenibile, la sicurezza e la stabilità, la governance e i diritti umani, nonché la prevenzione e la risposta alle calamità naturali o alle catastrofi provocate dall’uomo.

(29)

La strategia dell’Unione europea per un nuovo partenariato con l’Asia centrale, adottata dal Consiglio europeo nel giugno 2007, ha consolidato il dialogo regionale e bilaterale e la cooperazione dell’Unione europea con i paesi dell’Asia centrale rispetto alle principali sfide nella regione, quali la riduzione della povertà, lo sviluppo sostenibile e la stabilità. L’attuazione della strategia ha conseguito notevoli progressi nell’ambito dei diritti umani, dello stato di diritto, della governance e della democrazia, dell’istruzione, dello sviluppo economico, del commercio e degli investimenti, nonché delle politiche in materia di energia, trasporti e ambiente.

(30)

L’attività della BEI in Sud Africa dovrebbe collocarsi nel quadro del documento strategico nazionale UE-Sud Africa. I settori chiave identificati nel documento strategico sono la creazione di posti di lavoro, lo sviluppo della capacità di fornitura dei servizi e la coesione sociale. Le attività finora condotte dalla BEI in Sud Africa sono state realizzate in forte sinergia con il programma di cooperazione allo sviluppo della Commissione, incentrandosi in particolare sul sostegno al settore privato e su investimenti per il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi sociali (alloggi, approvvigionamento elettrico , progetti per la potabilizzazione dell'acqua e infrastrutture comunali). Il riesame intermedio del documento strategico nazionale per il Sud Africa ha proposto di rafforzare le azioni nel settore dei cambiamenti climatici tramite attività a sostegno della creazione di posti di lavoro «verdi».

(31)

Al fine di accrescere la coerenza del sostegno globale dell'Unione nelle regioni interessate, dovrebbero essere individuate le opportunità per combinare le operazioni di finanziamento della BEI con le risorse di bilancio dell'Unione, se del caso sotto forma di garanzie, capitale di rischio e interessi a tasso agevolato e cofinanziamento degli investimenti, parallelamente all'assistenza tecnica nella fase di preparazione e realizzazione dei progetti, tramite l'IPA, l'ENPI, lo strumento di stabilità, l'EIDHR e il DCI. Ogniqualvolta ha luogo questa combinazione di operazioni di finanziamento della BEI con altre risorse di bilancio dell'Unione, tutte le decisioni di finanziamento dovrebbero precisare in modo chiaro le risorse da impegnare. La relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate nel quadro della presente decisione dovrebbe contenere una ripartizione dettagliata delle risorse di bilancio e degli strumenti finanziari utilizzati in combinazione con i finanziamenti della BEI. Nel prossimo quadro finanziario pluriennale, dovrebbe essere creata una maggiore sinergia tra detti strumenti di finanziamento dell'Unione e il mandato esterno della BEI.

(32)

A tutti i livelli, dalla pianificazione strategica a monte fino allo sviluppo dei progetti a valle, occorre garantire la piena coerenza e il sostegno delle operazioni di finanziamento esterno della BEI con le politiche esterne dell’Unione e gli obiettivi prioritari definiti nella presente decisione. In vista di una sempre maggiore coerenza delle azioni esterne dell'Unione, è necessario rafforzare ulteriormente il dialogo in materia di politiche e strategie fra la Commissione, il SEAE e la BEI. Allo stesso scopo, occorre rafforzare la cooperazione e il rapido scambio di informazioni fra la BEI , la Commissione e il SEAE a livello operativo. Gli uffici della BEI al di fuori dell'Unione dovrebbero, laddove opportuno, essere ubicati in seno alle delegazioni dell'Unione in modo da promuovere tale cooperazione e condividere, al contempo, i costi di funzionamento. Di particolare importanza è assicurare l’opportuno scambio di opinioni fra la BEI, la Commissione e il SEAE già nelle fasi iniziali della preparazione dei documenti di programmazione, al fine di massimizzare le sinergie fra le attività di questi tre organi dell'Unione europea .

(33)

Le misure pratiche per la realizzazione concreta degli obiettivi del mandato generale dovrebbero essere definite negli orientamenti operativi regionali ▐. Onde elaborare tali orientamenti, che sono di applicazione generale ed integrano la presente decisione, la Commissione, in stretta collaborazione con la BEI e , per le questioni di sua competenza, con il SEAE, dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 290 TFUE . È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Tali orientamenti dovrebbero basarsi sul quadro politico più ampio dell'Unione per ciascuna regione, riflettere le strategie nazionali dell’Unione europea e mirare a garantire che le operazioni di finanziamento della BEI siano complementari alle politiche, ai programmi e agli strumenti dell'Unione corrispondenti nelle diverse regioni interessate. La Commissione dovrebbe fornire tali orientamenti al Parlamento europeo e al Consiglio nell’ambito della presentazione annuale della propria relazione sul mandato esterno della BEI.

(34)

La BEI dovrebbe preparare, di concerto con la Commissione, il programma pluriennale indicativo del volume di sottoscrizioni di operazioni di finanziamento della BEI per consentire un idoneo piano di bilancio per la dotazione del fondo di garanzia e assicurare la compatibilità dei prestiti previsti della BEI con i massimali stabiliti dalla presente decisione . È opportuno che la Commissione tenga conto del piano nella sua programmazione periodica di bilancio trasmessa all'autorità di bilancio.

(35)

La Commissione dovrebbe proporre, entro la metà del 2012, sulla base delle esistenti esperienze positive, la creazione di una «piattaforma dell'Unione per la cooperazione e lo sviluppo» , in vista dell'ottimizzazione e della razionalizzazione del funzionamento dei meccanismi volti a combinare maggiormente sovvenzioni e prestiti nelle regioni estere. Tale proposta dovrebbe basarsi su una valutazione d'impatto che specifici i costi e i benefici di tale piattaforma. Nelle sue riflessioni, la Commissione dovrebbe consultare la BEI , la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e le altre istituzioni finanziarie multilaterali e bilaterali europee. A tal fine, o ccorre che la Commissione istituisca un gruppo di lavoro composto da rappresentanti degli Stati membri, membri del Parlamento europeo, della BEI e, ove opportuno, di altre istituzioni operanti nel settore della cooperazione e lo sviluppo dell'Unione europea. Tale piattaforma dovrebbe, sotto la direzione della Commissione, promuovere le sinergie, lo scambio di informazioni sulla programmazione dei progetti e gli accordi in un quadro di reciproca fiducia, basati sul vantaggio comparativo delle varie istituzioni, pur nel rispetto del ruolo e delle prerogative delle istituzioni dell'Unione nell'attuazione del bilancio dell'Unione e dei prestiti delle istituzioni di finanziamento . La piattaforma sarà particolarmente utile per finanziare progetti orientati allo sviluppo o progetti intesi a contrastare i cambiamenti climatici.

(36)

La BEI dovrebbe essere incoraggiata a eseguire un'analisi dei costi/benefici per ripartire progressivamente l'insieme delle sue attività esterne su base geografica onde adattarsi meglio alle specificità di ogni zona e favorire la partecipazione e la corresponsabilità dei paesi partner nella gestione pratica dei fondi e nel monitoraggio finanziario dei progetti interessati. In funzione dell'esito di suddetta analisi, la BEI dovrebbe esaminare la possibilità di avviare tale processo predisponendo la ripartizione delle sue attività mediterranee, finora raggruppate nello strumento per gli investimenti e il partenariato euro-mediterraneo (FEMIP), e creando un'istituzione finanziaria euro-mediterranea di sviluppo congiunto, di cui la BEI resterebbe l'azionista principale. Nel caso specifico del Mediterraneo, detta trasformazione istituzionale permetterebbe alla BEI di migliorare l'efficacia della sua azione nei paesi mediterranei, di rafforzare la sua visibilità e di apportare un maggiore sostegno finanziario alle iniziative prioritarie dell'Unione per il Mediterraneo. La BEI dovrebbe altresì appoggiarsi al programma «Invest in Med» che consente la creazione di una preziosa rete con le imprese e gli attori della società civile nei paesi partner.

(37)

La BEI dovrebbe essere incoraggiata ad aumentare il numero delle proprie operazioni e a diversificare i propri strumenti finanziari al di fuori dell'Unione europea non coperti dalla garanzia dell'Unione , in modo tale da favorire l'attivazione della garanzia per i paesi e i progetti con condizioni poco agevoli di accesso al mercato e in cui, quindi, la garanzia fornisce un maggiore valore aggiunto . La BEI dovrebbe pertanto, sempre al fine di sostenere gli obiettivi della politica in materia di relazioni esterne dell'Unione, incrementare gli importi che presta a suo proprio rischio , in particolar modo nei paesi in fase di preadesione, in quelli destinatari dello strumento di vicinato e in quelli che godono di affidabilità creditizia («investiment grade»), ma anche nei paesi che non godono di sufficiente affidabilità creditizia, qualora la BEI disponga di adeguate garanzie da parte di terzi. D'intesa con la Commissione, la BEI dovrebbe sviluppare una politica volta a definire quali progetti riceveranno finanziamenti nel quadro del mandato coperto da garanzia dell'Unione e quali, di converso, saranno caratterizzati dall'assunzione di un rischio proprio da parte della BEI. Tale politica terrebbe conto, in particolare, della solvibilità dei paesi e dei progetti interessati. In occasione del rinnovo del mandato esterno per il periodo dopo il 2013, sarebbe opportuno procedere a una revisione di detta politica e a un conseguente riesame dell'elenco dei paesi ammissibili alla garanzia, tenendo conto delle implicazioni per la dotazione del fondo di garanzia.

(38)

La BEI dovrebbe essere incoraggiata a potenziare le sue operazioni destinate ad enti pubblici subordinati nei paesi di intervento, ove disponga di adeguate garanzie.

(39)

La BEI dovrebbe ampliare la gamma di strumenti di finanziamento nuovi e innovativi offerti, concentrandosi ulteriormente sullo sviluppo di strumenti di garanzia. Inoltre, la BEI dovrebbe essere incoraggiata a erogare prestiti in valuta locale e a emettere obbligazioni sui mercati locali, purché i paesi partner attuino le necessarie riforme strutturali, in particolare nel settore finanziario, nonché altre misure atte ad agevolare l’attività della BEI.

(40)

Per garantire che la BEI soddisfi i requisiti del mandato nelle regioni e subregioni interessate, è opportuno che alle sue attività esterne siano assegnate risorse umane e finanziarie adeguate , entro un periodo di tempo ragionevole . Ciò include, in particolare, una sufficiente capacità di sostenere gli obiettivi di cooperazione allo sviluppo dell’Unione, una più intensa attività di valutazione ex ante degli aspetti ambientali, sociali e di sviluppo delle proprie attività, nonché un efficace controllo dei progetti durante la fase di realizzazione. Occorre preservare le opportunità di un ulteriore miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia e ricercare attivamente le sinergie.

(41)

Nelle sue operazioni di finanziamento al di fuori dell’Unione oggetto della presente decisione, la BEI dovrebbe impegnarsi ulteriormente a promuovere ▐ il coordinamento e la cooperazione con le IFI e le EBFI, ▐ inclusa eventualmente la cooperazione sulle condizioni da applicare ai vari settori e la reciproca fiducia sulle procedure, l’uso di cofinanziamenti congiunti e la partecipazione a iniziative internazionali, quali quelle che promuovono il coordinamento e l’efficacia delle misure d’aiuto. Tale coordinamento e tale cooperazione dovrebbero consentire di evitare il sovrapporsi dei progetti ed una concorrenza indesiderata legata ai progetti finanziati dall'Unione. Tali sforzi ▐ si dovranno basare sulla reciprocità ▐. È necessario che i finanziamenti della BEI attuati tramite accordi di cooperazione con altre IFI e altre istituzioni finanziarie bilaterali rispettino i principi definiti nella presente decisione.

(42)

Occorre in particolare che, nei paesi d'intervento comune al di fuori dell'Unione, la BEI migliori la cooperazione con le altre istituzioni europee di finanziamento. La Commissione, la BEI e la BERS hanno concluso un protocollo di intesa tripartito che copre tutti i paesi di intervento comune al di fuori dell'Unione. Secondo le aspettative, tale protocollo dovrebbe scongiurare la concorrenza tra BEI e BERS, e consentire invece loro di agire in modo complementare, utilizzando al meglio i rispettivi vantaggi competitivi. Il protocollo dovrebbe anche prevedere la convergenza delle loro procedure entro un termine ragionevole. Occorre anche prendere in considerazione la possibilità di creare nel tempo legami più stretti tra le due banche con capitali maggioritari europei allo scopo di ottimizzare gli strumenti europei di finanziamento dell'azione esterna.

(43)

È opportuno che la BEI intensifichi la trasmissione di relazioni e informazioni alla Commissione per consentire a quest’ultima di predisporre una relazione annuale più esaustiva al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate nel quadro della presente decisione. La relazione, in particolare, dovrebbe valutare la conformità delle operazioni di finanziamento della BEI con la presente decisione, sulla base degli orientamenti operativi, e comprendere sezioni sul valore aggiunto della BEI, come il sostegno alla politica esterna dell'Unione e ai requisiti del mandato, la qualità delle operazioni finanziate e il trasferimento dei benefici finanziari ai clienti, e sezioni sulla cooperazione con la Commissione, la BERS, altre IFI e donatori bilaterali, incluso il cofinanziamento. La relazione dovrebbe altresì valutare in quale misura la BEI ha tenuto conto della sostenibilità economica, finanziaria, ambientale e sociale nell'elaborazione e nel monitoraggio dei progetti finanziati. Essa dovrebbe inoltre contenere una sezione specifica dedicata alla valutazione dettagliata delle misure attuate dalla BEI per rispettare l'attuale mandato come disposto nella decisione n. 633/2009/CE, riservando particolare attenzione alle operazioni della BEI che prevedono il ricorso a canali finanziari con sede nei centri finanziari offshore . Nelle sue operazioni di finanziamento la BEI dovrebbe garantire che le sue politiche nei confronti delle giurisdizioni con una regolamentazione debole o scarsamente cooperative siano correttamente attuate per contribuire alla lotta internazionale alla frode e all'evasione fiscale. La relazione dovrebbe includere una valutazione degli aspetti sociali e di sviluppo dei progetti. Essa dovrebbe essere resa pubblica, consentendo in tal modo alla società civile e ai paesi destinatari di esprimere il loro parere in merito. Se del caso, la relazione dovrebbe includere riferimenti a mutamenti significativi di circostanze che giustifichino ulteriori emendamenti al mandato prima della scadenza dello stesso. La relazione dovrebbe in particolare contenere una ripartizione dettagliata dei finanziamenti della BEI nel quadro della presente decisione utilizzati in combinazione con tutte le risorse finanziarie dell'Unione e altri donatori, fornendo in tal modo un quadro preciso dell'esposizione finanziaria delle operazioni di finanziamento.

(44)

È opportuno che le operazioni di finanziamento della BEI continuino a essere gestite conformemente alle norme e alle procedure interne della Banca, comprese adeguate misure di controllo e di lotta all’evasione fiscale, e in ottemperanza alle pertinenti norme e procedure relative alla Corte dei conti e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Garanzia dell'Unione

1.   L’Unione europea accorda alla Banca europea per gli investimenti (BEI) una garanzia a carico del bilancio per le operazioni realizzate al di fuori dell'Unione (la garanzia dell'Unione). Tale garanzia è concessa come garanzia globale a copertura dei pagamenti dovuti alla BEI, ma da essa non ricevuti, in relazione a prestiti e garanzie sui prestiti concessi per progetti d’investimento della BEI che sono ammissibili conformemente al paragrafo 2. Le attività di finanziamento della BEI soddisfano i principi guida generali e contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione e delle sue politiche.

2.   Sono ammissibili per la garanzia dell'Unione i prestiti e le garanzie sui prestiti della BEI per progetti di investimento realizzati nei paesi coperti dalla presente decisione, accordati conformemente alle norme e alle procedure interne della BEI , inclusa la dichiarazione della BEI sugli standard ambientali e sociali, e a sostegno dei pertinenti obiettivi di politica esterna dell'Unione, nei casi in cui i finanziamenti della BEI siano stati concessi conformemente ad un accordo firmato non scaduto né annullato (di seguito «le operazioni di finanziamento della BEI»).

3.   La garanzia dell'Unione è limitata al 65 % dell’importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse.

4.   La garanzia dell'Unione copre le operazioni di finanziamento della BEI sottoscritte nel corso del periodo che va dal 1o febbraio 2007 al 31 dicembre 2013. Le operazioni di finanziamento della BEI sottoscritte a norma della decisione 2006/1016/CE, della decisione 2008/847/CE del Consiglio, del 4 novembre 2008, sull’ammissibilità dei paesi dell’Asia centrale ai sensi della decisione 2006/1016/CE del Consiglio, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (8) e la decisione n. 633/2009/CE continuano a beneficiare della garanzia dell'Unione ai sensi della presente decisione.

5.   Se, alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 4, il Parlamento europeo e il Consiglio non avranno adottato una decisione di concessione di una nuova garanzia dell'Unione alla BEI per operazioni di finanziamento al di fuori dell’Unione europea, sulla base di una proposta presentata dalla Commissione a norma dell’articolo 19, il periodo è automaticamente prorogato di sei mesi.

Articolo 2

Massimali del mandato

1.   Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI coperto da garanzia dell'Unione per tutto il periodo 2007-2013, diminuito degli importi annullati, ammonta a 29 567 000 000 EUR , ripartito come segue:

a)

un mandato generale di 27 567 000 000 EUR ;

b)

un mandato relativo ai cambiamenti climatici di 2 000 000 000 EUR.

2.   Il mandato generale è ripartito in massimali regionali obbligatori e submassimali indicativi come indicati nell’allegato I. Nell’ambito dei massimali regionali, la BEI garantisce progressivamente una distribuzione bilanciata per paese nelle regioni coperte dal mandato generale.

3.   Le operazioni di finanziamento della BEI coperte dal mandato generale sono quelle che perseguono gli obiettivi di cui all’articolo 3 della presente decisione.

4.   Il mandato sui cambiamenti climatici copre le operazioni di finanziamento della BEI in tutti i paesi oggetto della presente decisione, laddove tali operazioni di finanziamento della BEI vadano a sostegno dell’obiettivo politico fondamentale dell’Unione europea di lotta ai cambiamenti climatici, tramite l’assistenza a progetti rivolti a misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici che contribuiscono all’obiettivo generale della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), in particolare evitando o riducendo le emissioni di gas a effetto serra nei settori delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica e dei trasporti sostenibili, ovvero aumentando la capacità di ripresa agli impatti dei cambiamenti climatici su paesi, settori e comunità vulnerabili. Il mandato sui cambiamenti climatici è realizzato in stretta collaborazione con la Commissione coniugando, per quanto possibile , i finanziamenti della BEI e i fondi di bilancio dell’Unione europea. L'ammissibilità dei paesi nei quali la BEI finanzia azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici a titolo della garanzia dell'Unione potrebbe essere limitata prima che la BEI destini i fondi nel caso di paesi che, secondo il Consiglio, non si sono impegnati a conseguire gli opportuni obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Prima di adottare una tale decisione, il Consiglio consulta il SEAE e la Commissione. Il mandato opzionale non è considerato come contributo dell'Unione europea e dei suoi Stati membri ai fondi «ad attivazione rapida»convenuti nella conferenza delle parti della UNFCCC a Copenaghen nel dicembre 2009.

5.     Opportuni criteri che indichino cosa rientra nella definizione di «tecnologia pulita» dovrebbero essere orientati, in linea di principio, all'efficienza energetica e alle tecnologie di riduzione delle emissioni.

6.   Per quanto concerne il mandato sui cambiamenti climatici, la BEI si impegna comunque a garantire una distribuzione bilanciata delle operazioni di finanziamento sottoscritte nelle regioni di cui all’allegato II della presente decisione, entro la fine del periodo indicato nell’articolo 1, paragrafo 4. In particolare, la BEI garantisce che i paesi della regione di cui al punto A dell’allegato II non ricevano più del 40 % degli importi stanziati a valere sul presente mandato, quelli di cui al punto B non ricevano più del 50 %, quelli di cui al punto C non ricevano più del 30 % e la regione di cui al punto D non riceva più del 10 %. In linea generale, il mandato sui cambiamenti climatici è utilizzato per finanziare progetti che sono strettamente connessi alle competenze essenziali della BEI, comportano un valore aggiunto e amplificano al massimo gli effetti sull'adattamento ai cambiamenti climatici e sulla loro mitigazione.

7.     Sia il mandato generale che il mandato sui cambiamenti climatici sono gestiti in base ai principi delle pratiche bancarie sane.

Articolo 3

Obiettivi generali del mandato

1.   La garanzia dell'Unione sarà accordata per le operazioni di finanziamento della BEI che sostengono uno degli obiettivi generali indicati di seguito:

a)

sviluppo del settore privato locale, in particolare a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI);

b)

sviluppo delle infrastrutture sociali ed economiche, incluse le infrastrutture relative a trasporti, energia, ambiente, nonché delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC);

c)

mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, come definito all’articolo 2, paragrafo 4.

Contribuire indirettamente alla riduzione della povertà attraverso la crescita inclusiva e lo sviluppo economico e sociale sostenibile è un obiettivo fondamentale del finanziamento della BEI nei paesi in via di sviluppo (9). [Emendamento 5]

2.     In linea con gli obiettivi dell'Unione europea e internazionali in materia di cambiamenti climatici e in collaborazione con la Commissione, la BEI presenta, entro il 2012, una strategia sulle modalità per aumentare in modo progressivo e costante la percentuale di progetti che promuove la riduzione delle emissioni di CO2 e per eliminare gradualmente quelli che pregiudicano il conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea in materia di cambiamenti climatici;

3.     Più in generale, le operazioni di finanziamento della BEI contribuiscono ai principi generali che guidano l'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, relativi al consolidamento e al sostegno della democrazia e dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e all'applicazione degli accordi internazionali in materia di ambiente di cui l'Unione europea è parte contraente. Per quanto riguarda in particolare i paesi in via di sviluppo, occorre prestare attenzione alla gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, alla loro integrazione agevole e graduale nell'economia mondiale, alla campagna contro la povertà, nonché alla conformità con gli obiettivi approvati dall'Unione europea nel contesto delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali competenti. La BEI promuove la parità di accesso ai servizi finanziari, in particolare per i gruppi svantaggiati come le minoranze, gli agricoltori e le donne. Al fine di rispondere in modo adeguato a tali obblighi, gli organi direttivi della BEI garantiscono un aumento delle risorse della BEI, compreso il personale, entro un periodo di tempo ragionevole.

4.   Inoltre, l’integrazione regionale fra i paesi partner, inclusa l’integrazione economica fra i paesi in fase di preadesione, i paesi limitrofi e l’Unione europea, è un obiettivo fondamentale delle operazioni di finanziamento della BEI nelle zone di cui al paragrafo 1.

5.   La BEI espande progressivamente le sue attività in settori sociali quali la sanità e l’istruzione.

Articolo 4

Paesi contemplati

1.   L’elenco di paesi ammissibili o potenzialmente ammissibili al finanziamento della BEI con la garanzia dell'Unione figura nell’allegato II.

2.   Per i paesi elencati nell’allegato II contraddistinti con un asterisco (*) e per altri paesi non elencati nell’allegato II, l’ammissibilità al finanziamento BEI con garanzia dell'Unione è decisa dal Parlamento europeo e dal Consiglio caso per caso, conformemente alla procedura legislativa ordinaria.

3.   La garanzia dell'Unione copre soltanto le operazioni di finanziamento della BEI realizzate in paesi ammissibili che hanno concluso con la BEI un accordo quadro volto a stabilire le condizioni giuridiche in base alle quali verranno realizzate dette operazioni.

4.   Qualora la situazione politica o economica e le politiche di un determinato paese destino gravi preoccupazioni, il Parlamento europeo e il Consiglio possono decidere di sospendere le nuove operazioni di finanziamento della BEI con garanzia dell'Unione nel predetto paese conformemente alla procedura legislativa ordinaria.

5.   La garanzia dell'Unione non copre le operazioni di finanziamento della BEI in un determinato paese nei casi in cui l’accordo su dette operazioni è stato firmato dopo l’adesione del suddetto paese all’Unione europea.

Articolo 5

Contributo delle operazioni della BEI alle politiche dell’Unione europea

1.   La Commissione adotta, mediante atti delegati, in conformità dell'articolo 6 e alle condizioni di cui agli articoli 7 e 8, orientamenti operativi regionali sviluppati in stretta collaborazione con la BEI e con il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) , relativi alle operazioni di finanziamento della BEI oggetto della presente decisione. Nella definizione degli orientamenti, la Commissione e la BEI cooperano con il SEAE sulle questioni inerenti alle politiche di sua competenza . Gli orientamenti operativi hanno lo scopo di garantire che le operazioni di finanziamento della BEI vadano a sostegno delle politiche dell’Unione; essi si basano sul più ampio quadro politico regionale dell'Unione definito dalla Commissione e dal SEAE, se del caso. Inoltre , gli orientamenti operativi garantiscono che le operazioni di finanziamento della BEI siano complementari alle corrispondenti politiche di assistenza dell'Unione, ai programmi e agli strumenti nelle varie regioni, tenendo conto delle risoluzioni del Parlamento europeo, delle decisioni e conclusioni del Consiglio e del consenso europeo per lo sviluppo . Nell’ambito del quadro stabilito dagli orientamenti operativi, la BEI definisce le relative strategie di finanziamento e ne garantisce l’attuazione.

2.   La coerenza tra le operazioni di finanziamento della BEI e gli obiettivi di politica esterna dell’Unione europea è soggetta a verifica conformemente all’articolo 13. Per facilitare tale verifica, la BEI sviluppa indicatori di prestazione relativi agli aspetti dei progetti finanziati che riguardano lo sviluppo, l'ambiente e i diritti umani, anche tenendo conto dei pertinenti indicatori sull'efficacia degli aiuti contenuti nella Dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti.

3.   Un’operazione di finanziamento della BEI non beneficia della garanzia dell'Unione, qualora la Commissione dia parere negativo sull’operazione nel quadro della procedura di cui all’articolo 19 dello statuto della BEI.

4.     Per ciascun progetto approvato, la Commissione pubblica un parere motivato in cui illustra il modo in cui il progetto rispetta le diverse componenti della presente direttiva e, in particolare, il modo in cui sostiene gli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione europea, esclusi le questioni confidenziali.

Articolo 6

Esercizio della delega

1.     Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5 è conferito alla Commissione per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della presente decisione.

2.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.     Il potere di adottare gli atti delegati conferito alla Commissione è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 7 e 8.

Articolo 7

Revoca della delega

1.     La delega di potere di cui all'articolo 6 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.     L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca di una delega di potere si adopera per informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca e le eventuali relative motivazioni.

3.     La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 8

Obiezioni atti delegati

1.     Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.

2.     Se, alla scadenza del termine specificato al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.     Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato nel termine di cui al paragrafo 1, quest'ultimo non entra in vigore. L’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 9

Valutazione della BEI sugli aspetti dei progetti connessi allo sviluppo

1.   La BEI conduce un’analisi approfondita («due diligence») , controllando che abbia luogo un'adeguata consultazione pubblica a livello locale, degli aspetti relativi allo sviluppo dei progetti coperti da garanzia dell'Unione. Le norme e procedure interne della BEI includono le necessarie disposizioni in materia di valutazione dell’impatto ambientale e sociale dei progetti e degli aspetti connessi con i diritti umani, al fine di garantire che solo i progetti caratterizzati dalla sostenibilità economica, finanziaria, ambientale e sociale vengano finanziati ai sensi della presente decisione. Nella relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio, la Commissione include su base aggregata una valutazione della dimensione dello sviluppo nelle attività della BEI, fondandosi sull'analisi approfondita («due diligence») eseguita per i progetti coperti da garanzia dell'Unione.

Se del caso, la valutazione include un’analisi delle modalità per rafforzare le capacità dei beneficiari del finanziamento BEI nell’arco dell’intero progetto tramite l’assistenza tecnica.

2.   Oltre alla valutazione ex-ante degli aspetti connessi con lo sviluppo, la BEI richiede ai promotori dei progetti di effettuare un controllo rigoroso durante la realizzazione e il completamento del progetto, con riguardo, fra l’altro, all’impatto dello stesso sullo sviluppo , sull'ambiente e sui diritti umani . La BEI valuta le informazioni fornite dai promotori dei progetti. Ove possibile, il controllo della BEI include le prestazioni degli intermediari finanziari a sostegno delle PMI. Ove possibile, i risultati del controllo sono resi pubblici.

3.     La BEI presenta alla Commissione relazioni annuali in cui valuta la stima dell'impatto sullo sviluppo delle operazioni finanziate nel corso dell'anno in questione. Le relazioni si basano sui criteri di sviluppo della BEI quali sanciti all'articolo 5, paragrafo 2. La Commissione inoltra al Parlamento europeo e al Consiglio le relazioni della BEI in materia di sviluppo nel contesto dell'esercizio di presentazione annuale di relazioni di cui all'articolo 13 e le mette a disposizione del pubblico affinché anche le parti interessate, tra cui la società civile e i paesi destinatari, possano esprimere le proprie opinioni in merito. Il Parlamento europeo tiene discussioni sulle relazioni annuali, prendendo in considerazione le opinioni di tutte le parti interessate.

Articolo 10

Cooperazione con la Commissione e il SEAE

1.   É rafforzata la coerenza delle azioni esterne della BEI con gli obiettivi di politica esterna dell’Unione europea al fine di massimizzare le sinergie tra le operazioni di finanziamento della BEI e le risorse di bilancio dell’Unione, in particolare definendo gli orientamenti operativi di cui all’articolo 5 e istituendo un dialogo regolare e sistematico e rapidi scambi di informazioni su:

a)

documenti strategici preparati dalla Commissione e/o il SEAE, se del caso, come i documenti strategici nazionali e regionali, i piani di azione e i documenti di preadesione;

b)

i documenti di pianificazione strategica della BEI e la programmazione dei progetti;

c)

altri aspetti politici e operativi.

2.   La cooperazione avviene su base regionale, tenendo conto del ruolo della BEI e delle politiche dell’Unione in ogni regione.

Articolo 11

Cooperazione con le altre istituzioni pubbliche di finanziamento

1.   ▐ Le operazioni di finanziamento della BEI sono realizzate sempre più spesso in cooperazione con altre istituzioni finanziarie internazionali (IFI) o istituzioni finanziarie bilaterali europee (EBFI), in modo da massimizzare le sinergie, la cooperazione e l’efficacia, assicurare una condivisione prudente e ragionevole dei rischi e condizioni conformi al progetto e al settore , per minimizzare, l'eventuale duplicazione dei costi e superflue sovrapposizioni . [Emendamento 4]

2.   La cooperazione di cui al paragrafo 1 è agevolata tramite il coordinamento, da realizzare in particolare nel contesto di protocolli di intesa o di altri quadri di cooperazione regionale dell’Unione conclusi, ove necessario, tra la Commissione, la BEI, la BERS, le principali IFI e EBFI che operano nelle varie regioni , tenendo in considerazione le competenze del SEAE .

3.     Entro la metà del 2012, la Commissione propone, sulla base delle esistenti esperienze positive, l'istituzione di una «piattaforma dell'Unione europea per la cooperazione e lo sviluppo» allo scopo di ottimizzare e razionalizzare il funzionamento dei meccanismi volti a combinare maggiormente sovvenzioni e prestiti nelle regioni esterne. Nelle sue riflessioni, la Commissione consulta la BEI, la BERS e le altre istituzioni finanziarie multilaterali e bilaterali europee. A tal fine, la Commissione istituisce un gruppo di lavoro composto da rappresentanti degli Stati membri, membri del Parlamento europeo, nonché rappresentanti della BEI e, se necessario, di altre istituzioni.

Articolo 12

Copertura e condizioni di applicazione della garanzia dell'Unione

1.   Per le operazioni di finanziamento della BEI concluse con uno Stato o garantite da uno Stato, e per altre operazioni di finanziamento della BEI concluse con autorità regionali o locali o con imprese o istituzioni pubbliche appartenenti e/o controllate dallo Stato, sempre che queste altre operazioni di finanziamento della BEI si basino su una valutazione adeguata del rischio da parte della BEI che tenga conto del rischio di credito del paese interessato, la garanzia dell'Unione copre tutti i pagamenti dovuti alla BEI ma da essa non ricevuti (di seguito «garanzia generale»).

2.   In conformità con quanto disposto dal paragrafo 1, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza sono rappresentate dall’Autorità palestinese, mentre il Kosovo (10) è rappresentato dalla Missione dell'ONU in Kosovo, o da un’amministrazione indicata negli orientamenti operativi regionali di cui all’articolo 5 della presente decisione.

3.   Per le operazioni di finanziamento della BEI diverse da quelle di cui al paragrafo 1, la garanzia dell'Unione copre tutti i pagamenti dovuti alla BEI ma da essa non ricevuti quando il mancato pagamento è determinato dal verificarsi di uno dei seguenti rischi politici («garanzia di rischio politico»):

a)

non trasferibilità della valuta;

b)

espropriazione;

c)

eventi bellici o disordini civili;

d)

denegata giustizia in caso di violazione di contratto.

4.   La BEI, d'intesa con la Commissione, sviluppa una politica di stanziamenti chiara e trasparente al fine di identificare le fonti di finanziamento delle operazioni che possono accedere sia alla garanzia dell’Unione, sia ai finanziamenti erogati dalla BEI a proprio rischio.

5.     Al momento dell'esecuzione della garanzia dell'Unione per una operazione specifica, la BEI cede all'Unione, interamente o parzialmente, il credito relativo ai pagamenti non percepiti in modo che l'Unione sia surrogata nei diritti della BEI sui debitori con tutte le relative garanzie.

Articolo 13

Relazione e contabilità annuali

1.   Ogni anno la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione. La relazione include una valutazione delle operazioni di finanziamento della BEI a livello di programma, progetto, di settore, di paese e di regione, nonché una valutazione del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI al conseguimento degli obiettivi strategici e di politica esterna dell’Unione, riservando particolare attenzione ai pertinenti obiettivi della strategia Europa 2020 . La relazione contiene una sintesi dei progetti in corso. Essa, in particolare, ▐ valuta la conformità delle operazioni di finanziamento della BEI con la presente decisione, sulla base degli orientamenti operativi di cui all’articolo 5, e include sezioni sul valore aggiunto relativo al conseguimento degli obiettivi di politica dell’Unione europea, sulla valutazione della stima dell'impatto sull'ambiente e sulla misura in cui la BEI ha tenuto conto della sostenibilità ecologica e sociale nell'elaborazione e nel monitoraggio dei progetti finanziati , nonché sulla cooperazione con la Commissione e altre istituzioni finanziarie internazionali e bilaterali, incluse le attività di cofinanziamento. La relazione contiene in particolare una ripartizione dettagliata di tutte le risorse finanziarie dell'Unione utilizzate in combinazione con i finanziamenti della BEI e di altri donatori, e fornisce in tal modo un quadro preciso dell'esposizione finanziaria delle operazioni di finanziamento realizzate a titolo della presente decisione. Comprende inoltre una sezione specifica dedicata alla valutazione dettagliata delle misure attuate dalla BEI per rispettare l'articolo 1, paragrafo 2, della decisione n. 633/2009/CE. Infine, la BEI continua a fornire al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione tutte le sue relazioni di valutazione indipendente sui risultati concreti raggiunti dalle attività specifiche della BEI nel quadro dei mandati esterni.

2.   Ai fini del paragrafo 1, la BEI trasmette alla Commissione relazioni annuali sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione, a livello di progetto, settore, paese e regione, e sul conseguimento degli obiettivi di politica esterna e strategici dell’Unione europea, ivi compresa la cooperazione con la Commissione e le altre istituzioni finanziarie internazionali e bilaterali , affiancate da una relazione concernente la valutazione dell'impatto sullo sviluppo, di cui all'articolo 9 . Qualsiasi protocollo d'intesa tra la BEI e altre istituzioni finanziarie internazionali o bilaterali, concernente l'esecuzione di operazioni finanziarie ai sensi della presente decisione è reso pubblico o, nel caso in cui la diffusione al pubblico non fosse possibile, è notificato al Parlamento europeo e al Consiglio nel quadro della relazione annuale della Commissione di cui al paragrafo 1.

3.   La BEI fornisce alla Commissione i dati statistici, finanziari e contabili relativi a ogni operazione di finanziamento della BEI e qualsiasi altra informazione , necessari per consentire alla Commissione di adempiere ai suoi obblighi di informazione o rispondere alle richieste della Corte dei conti europea, nonché la dichiarazione di un revisore dei conti sulle esposizioni in essere delle operazioni di finanziamento della BEI.

4.   Ai fini del rispetto da parte della Commissione degli obblighi contabili e di informazione sui rischi coperti dalla garanzia generale, la BEI fornisce alla Commissione la valutazione dei rischi della BEI e le informazioni relative alla classificazione delle operazioni di finanziamento della BEI con beneficiari di prestiti o debitori garantiti diversi dagli Stati.

5.   La BEI fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 a proprie spese. In linea generale, la BEI rende altresì pubbliche dette informazioni, tranne quelle confidenziali. Le informazioni in merito all'eventuale copertura di un progetto a titolo della garanzia sono incluse nella «sintesi del progetto» pubblicata sul sito web della BEI dopo la fase di approvazione.

6.     Nella sua relazione annuale la BEI inserisce una valutazione di controllo del funzionamento del protocollo d'intesa con il Mediatore europeo.

Articolo 14

Giurisdizioni non cooperative

Nelle sue operazioni di finanziamento, la BEI non tollera alcuna attività eseguita a fini illegali, tra cui il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la frode e l'evasione fiscale. In particolare, la BEI non partecipa ad alcuna operazione attuata in un paese ammissibile tramite una giurisdizione non cooperativa straniera, identificate come tali dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), dalla task force per l'azione finanziaria (FATF) e dalle altre organizzazioni competenti.

Articolo 15

Prospettive del finanziamento della cooperazione e dello sviluppo

La Commissione, di concerto con la BEI, crea un gruppo di lavoro per discutere le prospettive di finanziamento della cooperazione e dello sviluppo proveniente dall'Unione, al fine di rivedere le prassi esistenti e di proporre modifiche nell'organizzazione e nel coordinamento degli aiuti allo sviluppo, e l'aumento della sua efficienza ed efficacia. Il gruppo di lavoro include, ove opportuno, rappresentanti degli Stati membri, del Parlamento europeo e degli altri istituti finanziari europei e consulta, a seconda dei casi, la società civile, il settore privato e gli esperti di paesi con un'esperienza consolidata di destinatari dell'assistenza allo sviluppo. Il gruppo di lavoro presenta la relazione contenente le sue raccomandazioni entro il 31 dicembre 2012.

Articolo 16

Recupero dei pagamenti effettuati dalla Commissione

1.   Se la Commissione effettua un pagamento a titolo della garanzia dell'Unione, la BEI procede, a nome e per conto della Commissione, al recupero dei crediti per gli importi pagati.

2.   La BEI e la Commissione concludono un accordo per stabilire in dettaglio le disposizioni e le procedure relative al recupero dei crediti al più tardi alla data della conclusione dell’accordo di cui all’articolo 17.

3.     Nell'interesse della trasparenza, la Commissione pubblica sul suo sito web i dati integrali relativi a tutti i casi di recupero nel quadro dell'accordo sulla garanzia di cui all'articolo 17.

4.     I pagamenti e i recuperi nell'ambito dell'accordo sulla garanzia dell'Unione imputabili al bilancio generale dell'Unione europea sono sottoposti a revisione contabile da parte della Corte dei conti europea.

Articolo 17

Accordo sulla garanzia

La BEI e la Commissione concludono un accordo sulla garanzia per stabilire in dettaglio le disposizioni e le procedure relative alla garanzia dell'Unione e ne informano di conseguenza il Parlamento europeo .

Articolo 18

Controllo della Corte dei conti

La garanzia dell'Unione accordata alla BEI è soggetta al controllo della Corte dei conti.

Articolo 19

Riesame

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta che istituisce una garanzia dell'Unione nell’ambito del prossimo quadro finanziario, se pertinente.

Articolo 20

Relazioni finali

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione definitiva sull'applicazione della presente decisione entro il 31 ottobre 2014.

Articolo 21

Abrogazione

La decisione n. 633/2009/CE è abrogata.

Articolo 22

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2011.

(2)  GU L 190 del 22.7.2009, pag. 1.

(3)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10.

(4)   COM(2008)0308.

(5)   GU L 414 del 30.12.2006, pag. 95.

(6)   Ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(7)  COM(2009)0495.

(8)  GU L 301 del 12.11.2008, pag. 13.

(9)   Come definiti nell’elenco OCSE dei beneficiari APS (che comprendono i paesi meno sviluppati, i paesi a basso reddito nonché i paesi a medio reddito).

(10)   Ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.


Giovedì 17 febbraio 2011
ALLEGATO I

MASSIMALI REGIONALI DEL MANDATO GENERALE

A.

Paesi in fase di preadesione: 9 166 000 000 EUR ;

B.

Paesi coperti dallo strumento di vicinato e partenariato: 13 664 000 000 EUR ;

ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali indicativi:

i)

paesi mediterranei: 9 700 000 000 EUR,

ii)

Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia: 3 964 000 000 EUR ;

C.

Asia e America Latina: 3 837 000 000 EUR ;

ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali indicativi:

i)

America Latina: 2 800 000 000 EUR,

ii)

Asia (inclusa Asia centrale): 1 037 000 000 EUR ;

D.

Repubblica del Sud Africa: 900 000 000 EUR.

Gli organi direttivi della BEI possono decidere di riassegnare un importo pari fino al 20 % dei massimali regionali tra le regioni nell'ambito del massimale del mandato generale.


Giovedì 17 febbraio 2011
ALLEGATO II

REGIONI E PAESI AMMISSIBILI O POTENZIALMENTE AMMISSIBILI

A.   Paesi in fase di preadesione:

1.   Paesi candidati:

Croazia, Repubblica d'Islanda , ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia.

2.   Potenziali paesi candidati:

Albania, Bosnia-Erzegovina, ▐ Kosovo ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Montenegro, Serbia.

B.   Paesi coperti dallo strumento di vicinato e partenariato:

1.   Paesi del Mediterraneo:

Algeria, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia.

2.   Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia:

Europa orientale: Bielorussia (*)  (1), Repubblica di Moldova, Ucraina;

Caucaso meridionale: Armenia, Azerbaigian, Georgia;

Russia.

C.   Asia e America Latina:

1.   America Latina:

Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba (*), Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela.

2.   Asia:

Asia (esclusa Asia centrale): Afghanistan (*), Bangladesh, Bhutan (*), Brunei, Cambogia, Cina (incluse le regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao), Corea del Sud, Filippine, India, Indonesia, Iraq, Laos, Maldive, Malesia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Taiwan (*), Thailandia, Vietnam, Yemen.

Asia centrale: Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.

D.   Sud Africa: Repubblica del Sud Africa.


(1)   L'avvio delle operazioni della BEI in Bielorussia continuerà ad essere subordinato ai progressi compiuti nel settore della democrazia in conformità delle conclusioni del Consiglio del 17 novembre 2009 sulla Bielorussia e della risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2010 sulla situazione della società civile e delle minoranze nazionali in Bielorussia (GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 37). La Commissione comunica alla BEI l'avvenuto adempimento di dette condizioni e, parallelamente, ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.


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