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Document 52010XP0147

Decisione di non convocare la Convenzione per la revisione dei trattati relativamente alle misure transitorie riguardanti la composizione del Parlamento europeo *** Decisione del Parlamento europeo del 6 maggio 2010 sulla proposta del Consiglio europeo di non convocare una Convenzione per la revisione dei trattati in materia di misure transitorie riguardanti la composizione del Parlamento europeo (17196/2009 – C7-0002/2010 – 2009/0814(NLE))

GU C 81E del 15.3.2011, p. 175–176 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 81/175


Giovedì 6 maggio 2010
Decisione di non convocare la Convenzione per la revisione dei trattati relativamente alle misure transitorie riguardanti la composizione del Parlamento europeo ***

P7_TA(2010)0147

Decisione del Parlamento europeo del 6 maggio 2010 sulla proposta del Consiglio europeo di non convocare una Convenzione per la revisione dei trattati in materia di misure transitorie riguardanti la composizione del Parlamento europeo (17196/2009 – C7-0002/2010 – 2009/0814(NLE))

2011/C 81 E/32

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

vista la lettera del Presidente del Consiglio europeo al Presidente del Parlamento europeo, del 18 dicembre 2009, concernente la modifica del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie (17196/2009),

vista la richiesta d'approvazione presentata dal Consiglio europeo, conformemente all'articolo 48, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull’Unione europea (C7–0002/2010),

visto il protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al trattato di Lisbona,

visto l’articolo 14, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea,

visto l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le conclusioni delle riunioni del Consiglio europeo dell'11 e12 dicembre 2008, del 18 e19 giugno 2009 e del 10 e11 dicembre 2009,

visto l'articolo 74 bis e l'articolo 81, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per gli affari costituzionali (A7–0116/2010),

A.

considerando che la Convenzione riunitasi dal 22 febbraio 2002 al 18 luglio 2003 ha portato all'elaborazione del progetto di trattato che stabilisce una Costituzione per l'Europa, la cui sostanza, nell'insieme, è stata ripresa nel trattato di Lisbona entrato in vigore il 1o dicembre 2009,

B.

considerando altresì la Convenzione per l'elaborazione della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, riunitasi dal 17 dicembre 1999 al 2 ottobre 2000,

C.

considerando che queste due convenzioni, che per la prima volta hanno riunito rappresentanti dei parlamenti nazionali, del Parlamento europeo, dei governi nazionali e della Commissione per procedere all'elaborazione di un progetto comune per l'Unione europea, hanno rappresentato un importante progresso verso la realizzazione di meccanismi decisionali più democratici e più efficaci a livello europeo,

D.

considerando tuttavia che queste due convenzioni sono state convocate per esaminare tematiche della massima importanza attinenti al futuro dell'Unione europea, vale a dire, da un lato, la riforma dell'architettura istituzionale europea e, dall'altro, la redazione di un testo in cui figurano i principi e i diritti fondamentali che costituiscono il fondamento comune degli europei,

E.

considerando la consultazione del Parlamento europeo da parte del Consiglio europeo, a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, primo comma, del trattato sull'Unione europea, sulla revisione della parte del protocollo n. 36, allegato al trattato di Lisbona, che concerne le disposizioni transitorie riguardanti la composizione del Parlamento europeo,

F.

considerando la proposta del Consiglio europeo di non convocare una Convenzione e di adottare la modifica de protocollo nel quadro di una Conferenza intergovernativa,

G.

considerando che, visti i precedenti, la convocazione di una Convenzione per approvare una modifica transitoria e di portata limitata delle disposizioni previste nel trattato sull'Unione europea sulla composizione del Parlamento europeo non risulta necessaria,

1.

concede la sua approvazione al Consiglio europeo per la modifica del protocollo n. 36 nel quadro di una Conferenza intergovernativa, senza convocare una Convenzione,

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.


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