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Document 52009XC1113(01)

    Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee

    GU C 272 del 13.11.2009, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.11.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 272/8


    Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee

    2009/C 272/02

    A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), le Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee (2) sono modificate come segue:

    A pagina 402:

    9705 00 00   Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico

    Il testo esistente è sostituito dal seguente:

    «1)

    Sono compresi in questa voce gli autoveicoli che:

    sono nel loro stato originale, senza cambiamenti sostanziali di telaio, organi di direzione o di sistema frenante, motore ecc.,

    hanno almeno 30 anni, e

    appartengono ad un modello o tipo non più in produzione.

    Tuttavia, gli autoveicoli non sono considerati di interesse storico o etnografico e sono esclusi dalla presente voce qualora le competenti autorità ritengano che detti veicoli non sono tali da segnare un passo significativo nell'evoluzione delle realizzazioni dell'uomo né da illustrare un periodo di tale evoluzione.

    Tali autoveicoli devono anche avere le caratteristiche necessarie per far parte di una collezione, vale a dire:

    essere relativamente rari,

    non essere normalmente utilizzati conformemente alla loro destinazione originaria,

    formare oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune, e

    avere un valore elevato.

    2)

    Sono inoltre considerati pezzi da collezione di interesse storico:

    a)

    gli autoveicoli, di qualunque anno di fabbricazione, per i quali si possa comprovare che abbiano partecipato ad un avvenimento storico;

    b)

    gli autoveicoli da competizione per i quali si possa comprovare che siano stati progettati, costruiti ed utilizzati esclusivamente per la competizione e che vantino una serie di vittorie sportive significative ottenute nel corso di manifestazioni prestigiose nazionali o internazionali.

    3)

    Sono classificati in questa voce gli oggetti usati come parti e accessori degli autoveicoli summenzionati se sono pezzi da collezione di per sé, che siano destinati o meno ad essere integrati in tali veicoli.

    Quanto sopra può essere comprovato mediante qualunque idonea documentazione, in particolare cataloghi, manuali tecnici, oppure attestazioni rilasciate da periti abilitati.

    La nota esplicativa di cui sopra si applica mutatis mutandis alle motociclette.

    Sono sempre escluse le repliche (generalmente capitolo 87).».


    (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

    (2)  GU C 133 del 30.5.2008, pag. 1.


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