8.7.2010
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IT
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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CE 184/90
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Venerdi 24 aprile 2009
Dibattito annuale sui progressi compiuti nel 2008 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia
P6_TA(2009)0329
Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sul dibattito annuale sui progressi compiuti nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (AFSJ) (articoli 2 e 39 del trattato UE)
2010/C 184 E/19
Il Parlamento europeo,
visti gli articoli 2, 6 e 39 del trattato UE e gli articoli 13, da 17 a 22, da 61 a 69, 255 e 286 del trattato CE, che costituiscono la principale base giuridica dello sviluppo dell'Unione europea e della Comunità come spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
viste le interrogazioni orali al Consiglio (B6-0489/2008) e alla Commissione (B6-0494/2008), discusse in Aula il 17 dicembre 2008,
visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
A.
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considerando che, a dieci anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam:
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l'acquis comunitario in materia di giustizia, libertà e sicurezza si è considerevolmente esteso, il che ha avvalorato la scelta degli Stati membri di coinvolgere a tutto campo le istituzioni dell'Unione europea nell'elaborazione delle politiche in quest'ambito, così da garantire libertà, sicurezza e giustizia ai cittadini dell'Unione,
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una maggioranza di cittadini dell'Unione europea, stando ai sondaggi periodici dell'Eurobarometro, attribuisce in misura sempre crescente alle azioni intraprese a livello comunitario un valore aggiunto rispetto alle azioni esclusivamente nazionali, due terzi dei cittadini sono favorevoli alle azioni intraprese dall'Unione europea per sostenere e tutelare i diritti fondamentali (tra cui i diritti dei minori) nonché per combattere la criminalità organizzata e il terrorismo, mentre soltanto un 18 % ritiene che le azioni dell'Unione non abbiano avuto alcun beneficio aggiuntivo,
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B.
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considerando che i suddetti fattori positivi non possono compensare:
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la fragilità giuridica e la complessità del processo decisionale dell'Unione europea che permangono a tutt'oggi, segnatamente in settori come quello della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, ove manca un adeguato controllo democratico e giudiziario a livello dell'Unione,
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la riluttanza della maggior parte degli Stati membri a rafforzare le politiche legate ai diritti fondamentali e ai diritti dei cittadini; risulta, al contempo, sempre più importante non limitare l'attenzione alle sole cause transnazionali, onde evitare disparità di criteri all'interno degli stessi Stati membri,
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la continua necessità di sviluppare ulteriormente e attuare correttamente le politiche comunitarie in materia di immigrazione e asilo, che attualmente accusano un ritardo rispetto al calendario concordato nell'ambito del programma dell'Aia e del patto europeo sull'immigrazione e l'asilo,
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le difficoltà incontrate dalla Commissione nel garantire la tempestiva e corretta attuazione di buona parte della legislazione comunitaria adottata di recente, gestendo al contempo un'ingente mole di corrispondenza, denunce e un numero crescente di infrazioni,
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l'esigenza di un maggiore coinvolgimento del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali nella valutazione dell'impatto effettivo del diritto comunitario sul territorio,
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il livello di sviluppo tuttora insufficiente della rete che collega gli esponenti della società civile e le parti in causa in ognuna delle politiche AFSJ; giova notare che risale a tempi recenti la decisione dei ministri della Giustizia degli Stati membri di creare una rete volta al rafforzamento reciproco delle rispettive legislazioni nazionali e che occorre procedere nello stesso senso anche per gli altri settori dell'AFSJ,
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il fatto che la cooperazione si stia sviluppando con lentezza persino tra le stesse agenzie dell'Unione europea e che la situazione rischi di complicarsi ulteriormente con la proliferazione di altri organi dotati di compiti operativi a livello dell'Unione,
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C.
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considerando la necessità di rammentare:
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la posizione invariabilmente cauta assunta dal Consiglio e dalla Commissione in seguito all'approvazione, da parte del Parlamento, della risoluzione del 25 settembre 2008 sul dibattito annuale sui progressi compiuti nel 2007 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (AFSJ) (articoli 2 e 39 del trattato UE) (1), e durante le discussioni in Aula del dicembre 2008 sulla tutela dei diritti fondamentali nell'Unione europea e sui progressi compiuti in ambito AFSJ,
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il sostegno espresso dai parlamenti nazionali a una più ampia cooperazione interparlamentare, in particolare in ambito AFSJ, come dimostrato dai loro contributi alle discussioni generali e in occasioni specifiche, quali la revisione delle norme comunitarie in materia di trasparenza, la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (2), la nuova normativa in materia di dati del codice di prenotazione (PNR) (3), l'applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (4), la valutazione della direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo (5) e l'attuazione della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale,
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1.
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invita gli Stati membri che non hanno ancora ratificato il trattato di Lisbona a farlo quanto prima, poiché il trattato ovvierà alle carenze più significative nell'ambito dell'AFSJ, in quanto esso:
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crea un quadro di riferimento più coerente, trasparente e giuridicamente solido,
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rafforza la tutela dei diritti fondamentali, conferendo valore giuridico vincolante alla Carta europea dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in appresso: «la Carta») e consentendo all'Unione di aderire alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
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conferisce responsabilità ai cittadini dell'Unione e alla società civile, coinvolgendoli nel processo legislativo e accordando loro un più ampio accesso alla Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE),
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coinvolge il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali nella valutazione delle politiche comunitarie, responsabilizzando così maggiormente le amministrazioni a livello europeo e nazionale;
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2.
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invita il Consiglio europeo, il Consiglio e la Commissione a:
a)
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associare formalmente il neoeletto Parlamento europeo all'adozione del prossimo programma pluriennale AFSJ per il periodo 2010-2014, giacché tale programma, una volta entrato in vigore il trattato di Lisbona, dovrebbe essere attuato principalmente da Consiglio e Parlamento tramite la procedura di codecisione; se si considera che tale programma pluriennale dovrebbe ampiamente superare i suggerimenti contenuti nelle relazioni dei «gruppi del futuro» del Consiglio, i parlamenti nazionali dovrebbero essere coinvolti in vista del loro ruolo fondamentale nel definire le priorità e nell'attuarle a livello nazionale;
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b)
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concentrarsi sul futuro programma pluriennale, e soprattutto sul rafforzamento dei diritti fondamentali e dei cittadini, come recentemente raccomandato dal Parlamento nella risoluzione del 14 gennaio 2009 (6), sviluppando gli obiettivi e i principi sanciti dalla Carta, proclamati dalle istituzioni a Nizza nel 2000 e confermati a Strasburgo il 12 dicembre 2007;
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3.
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ritiene urgente e opportuno che la Commissione:
a)
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adotti iniziative urgenti per migliorare la tutela dei diritti dei cittadini, come la protezione dei dati, la tutela diplomatica e consolare e la libertà di circolazione e di soggiorno;
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b)
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metta a punto un meccanismo volto ad assicurare una maggiore partecipazione dei cittadini alla definizione del contenuto di cittadinanza dell'Unione, sviluppando sistemi di consultazione e sostenendo le reti di collegamento tra le parti interessate;
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c)
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presenti un vero e proprio programma di misure comunitarie volto a rafforzare i diritti procedurali degli imputati e le necessarie garanzie nelle fasi pre- e post-processuali, segnatamente nel caso di imputati che non sono cittadini del paese in cui vengono processati e, più in generale, effettui un'analisi sistematica delle misure di sicurezza e di giustizia penale nell'Unione europea in riferimento alla tutela dei diritti dei cittadini;
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d)
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raccolga e divulghi periodicamente tutti i dati neutri del caso sullo sviluppo delle principali politiche AFSJ, quali i flussi migratori, l'evoluzione della criminalità organizzata e in particolare del terrorismo (cfr. la valutazione 2008 della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata nell'Unione europea (OCTA) e la relazione 2008 sulla situazione e sulle tendenze del terrorismo nell'Unione europea (TE-SAT) di Europol);
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e)
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presenti senza indugio gli strumenti giuridici mancanti relativi ad altre categorie di lavoratori dei paesi terzi aventi diritto alla «carta blu dell'UE», ad esempio i lavoratori stagionali, quelli interessati da distacchi intrasocietari e i tirocinanti retribuiti, oltre che al mandato di FRONTEX; in particolare, occorre garantire che FRONTEX disponga di risorse sufficienti in modo che possa conseguire i propri obiettivi e tenere il Parlamento informato di tutti i negoziati per la conclusione di accordi con i paesi terzi in materia di immigrazione;
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f)
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definisca una politica europea di sicurezza interna che sia complementare rispetto ai programmi di sicurezza nazionali, così da rendere chiari ai cittadini dell'Unione, nonché ai parlamenti nazionali, i vantaggi aggiuntivi insiti in un'azione a livello di Unione; in particolare, potenzi la politica comunitaria relativa al contrasto di alcuni tipi di criminalità organizzata, quali la cibercriminalità, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale dei minori e la corruzione, adottando misure efficaci e avvalendosi di tutti gli strumenti di cooperazione disponibili per ottenere risultati quantificabili, ivi incluse iniziative finalizzate all'adozione di nuovi strumenti legislativi sulla confisca delle attività finanziarie e del patrimonio delle organizzazioni criminali internazionali e sul relativo riutilizzo per fini sociali;
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g)
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continui ad applicare il principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie, in ambito sia civile che penale e in tutte le fasi della procedura giudiziaria, soprattutto in ambito penale, per garantire un sistema di riconoscimento e di reciproca accettabilità delle prove a livello di Unione europea, che tenga nella massima considerazione il rispetto dei diritti fondamentali;
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h)
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integri lo sviluppo del riconoscimento reciproco con una serie di misure volte a rafforzare la fiducia reciproca, in particolare operando un ravvicinamento del diritto penale, sia sostanziale che procedurale, e dei diritti procedurali, migliorando la valutazione reciproca del funzionamento dei rispettivi sistemi giudiziari e definendo modalità più efficaci per promuovere la fiducia reciproca nell'ambito della professione giudiziaria, anche attraverso il potenziamento della formazione giudiziaria e il sostegno alla creazione di reti;
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i)
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metta a punto una strategia esterna trasparente ed efficace a livello di Unione europea in materia di AFSJ, fondata su una politica credibile, specialmente negli ambiti di esclusiva competenza della Comunità, quali gli accordi di riammissione, la protezione delle frontiere esterne e le politiche in materia di visti (come nel caso dell'esenzione statunitense dall'obbligo del visto);
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j)
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inviti il Consiglio a consultare regolarmente il Parlamento, anche nel caso di accordi internazionali che trattino di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, poiché l'attuale rifiuto del Consiglio di procedere in tal senso è contrario al principio della cooperazione leale e della responsabilità democratica dell'Unione europea; invita, in particolare, la Commissione a definire criteri per lo sviluppo di una vera politica europea in relazione agli accordi con i paesi terzi in materia di assistenza legale reciproca o di estradizione in ambito penale, tenendo conto del principio di non discriminazione tra cittadini dell'Unione europea e cittadini del paese terzo in questione;
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k)
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emani una normativa specifica che assicuri la protezione diplomatica e consolare per tutti i cittadini dell'Unione, indipendentemente dal fatto che lo Stato membro in questione sia rappresentato nel territorio del paese terzo;
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l)
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presenti nuove proposte per ottemperare alle sentenze della CGCE sulla tutela dei diritti fondamentali in caso di blocco dei beni di persone fisiche o giuridiche, anche in riferimento alle sentenze della CGCE relative ai soggetti di cui agli elenchi contenuti negli allegati alle decisioni che attuano l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (7);
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m)
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rinsaldi la fiducia e la solidarietà reciproche tra le amministrazioni degli Stati membri:
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fissando, in cooperazione con il Consiglio d'Europa, norme di qualità più elevate per la cooperazione giudiziaria (8) e di polizia;
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rendendo più solidi e democratici i meccanismi di valutazione reciproca già previsti nell'ambito della cooperazione Schengen e della lotta al terrorismo;
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allargando il modello di reciproca valutazione e assistenza fra gli Stati membri, elaborato per il quadro Schengen, a tutte le politiche AFSJ ove siano coinvolti cittadini provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi (ad esempio per le politiche di migrazione e integrazione, ma anche per l'attuazione di programmi contro il terrorismo e la radicalizzazione);
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n)
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potenzi il coordinamento e la complementarità tra le agenzie esistenti e future dell'Unione europea, quali Europol, Eurojust, Frontex, Cepol, affinché tali organi superino l'attuale livello di cooperazione incerta e solo abbozzata e rinsaldino i legami con i relativi servizi nazionali, conseguendo livelli più elevati di efficienza e sicurezza e aumentando il loro grado di responsabilità e trasparenza dinanzi al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali;
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o)
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continui a sviluppare e rafforzare, in maniera costante, la politica comunitaria in materia di gestione delle frontiere, evidenziando tuttavia la necessità di definire il più rapidamente possibile un'architettura globale per la strategia dell'Unione alle frontiere, nonché le modalità di interazione e funzionamento congiunto dei vari programmi e progetti tra loro connessi, in modo da ottimizzare i rapporti tra gli stessi ed evitare eventuali duplicazioni o incoerenze;
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4.
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chiede alla Commissione di porre in essere tutte le azioni necessarie affinché i progetti in corso siano portati a termine e il sistema d'informazione sui visti (VIS) nonché il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) divenga operativo quanto prima;
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5.
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raccomanda alla Commissione di astenersi dal presentare prematuramente proposte legislative volte a introdurre nuovi sistemi, in particolare quello di ingresso-uscita, prima che siano entrati in funzione il VIS e il SIS II; auspica una valutazione dell'effettiva necessità del citato sistema alla luce della ovvia sovrapposizione con l'insieme dei sistemi già esistenti; considera indispensabile non solo analizzare le modifiche eventualmente necessarie per i sistemi esistenti ma anche effettuare una stima precisa dei reali costi dell'intero processo;
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6.
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invita la Commissione a inserire nella sua proposta di programma pluriennale le raccomandazioni sopra illustrate nonché quelle formulate dal Parlamento nelle succitate risoluzioni del 25 settembre 2008 e del 14 gennaio 2009, oltre che nelle risoluzioni seguenti:
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risoluzione del 2 aprile 2009 sui problemi e prospettive della cittadinanza europea (9),
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risoluzione del 27 settembre 2007 sull'applicazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (10),
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risoluzione del 10 marzo 2009 sulle prossime fasi della gestione delle frontiere nell'Unione europea ed esperienze analoghe in paesi terzi (11), e
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risoluzione del 10 marzo 2009 sul futuro del sistema europeo comune di asilo (12);
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7.
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incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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(1) Testi approvati, P6_TA(2008)0458.
(2) GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3..
(3) Proposta di decisione quadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) nelle attività di contrasto (COM(2007)0654).
(4) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77..
(5) GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18..
(6) Testi approvati, P6_TA(2009)0019.
(7) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.
(8) Raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sulla qualità della giustizia penale e l'armonizzazione della legislazione penale negli Stati membri (GU C 304 E dell'1.12.2005, pag. 109).
(9) Testi approvati, P6_TA(2009)0204.
(10) GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 317.
(11) Testi approvati, P6_TA(2009)0085.
(12) Testi approvati, P6_TA(2009)0087.