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Document 52009DC0153

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sulla coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche {SEC(2009) 408}

/* COM/2009/0153 def. */

52009DC0153

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sulla coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche {SEC(2009) 408} /* COM/2009/0153 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 2.4.2009

COM(2009) 153 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

sulla coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche

{SEC(2009) 408}

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

sulla coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche

1. Introduzione

La coesistenza degli organismi geneticamente modificati (OGM) con la produzione agricola convenzionale e biologica si ricollega alla scelta concreta dei consumatori e degli agricoltori di attenersi alle preferenze dei singoli e di avvalersi delle opportunità economiche, nel rispetto degli obblighi legali in materia di etichettatura degli OGM. A norma della direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati[1], del regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati[2] e del regolamento (CE) n. 1830/2003 concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati[3], gli OGM nonché gli alimenti e i mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da OGM devono essere etichettati conformemente alla normativa applicabile, in modo da consentire una scelta informata. Ciò implica l'obbligo di tenere separati i prodotti etichettati come geneticamente modificati dai prodotti non etichettati come tali.

Poiché gli aspetti ambientali e sanitari delle colture transgeniche sono esaurientemente esaminati durante la procedura di autorizzazione, le questioni da affrontare nel contesto della coesistenza riguardano le misure tecniche di separazione e le possibili conseguenze economiche della commistione tra colture transgeniche e non transgeniche.

Ai sensi dell’articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE, gli Stati membri possono adottare tutte le opportune misure nazionali per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti. La raccomandazione della Commissione 2003/556/CE recante orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche[4] è intesa ad aiutare gli Stati membri ad elaborare strategie nazionali, a carattere legislativo o di altro tipo, in materia di coesistenza.

Nel marzo 2006 la Commissione ha adottato una prima relazione concernente l’applicazione delle misure nazionali sulla coesistenza di colture geneticamente modificate e l’agricoltura convenzionale e biologica[5].

Il 22 maggio 2006 il Consiglio dei ministri dell’Agricoltura ha adottato conclusioni sulla coesistenza, in cui invita la Commissione ad intraprendere le seguenti attività:

1. proporre quanto prima soglie di etichettatura comunitarie per le sementi;

2. reperire, in stretta collaborazione con gli Stati membri e i portatori d’interesse, le migliori pratiche relative alle misure tecniche di separazione e, sulla base di tale ricerca, elaborare orientamenti su misure specifiche alle singole colture;

3. intensificare l’uso di COEX-NET[6] per lo scambio di informazioni sulla separazione delle colture e sulle disposizioni in materia di responsabilità, compresi i problemi di coesistenza transfrontalieri, e prospettare possibili soluzioni a tali problemi;

4. esplorare con gli Stati membri le possibilità di evitare potenziali problemi di coesistenza transfrontalieri;

5. cercare soluzioni sostenibili e compatibili con la normativa comunitaria per le aree in cui le strutture agrarie e le condizioni agronomiche rendono difficile la coesistenza a livello aziendale per una determinata coltura;

6. potenziare la ricerca sulla coesistenza a livello europeo, al fine di colmare le attuali lacune nella conoscenza, e mettere i risultati della ricerca a disposizione degli Stati membri;

7. studiare i vari ordinamenti nazionali in materia di responsabilità civile sotto il profilo della loro applicazione nella fattispecie del danno economico derivante dalla commistione tra colture transgeniche e non, anche in situazioni transfrontaliere; in questo stesso contesto, esaminare altresì i regimi assicurativi e compensativi istituiti a tale scopo negli Stati membri;

8. continuare a studiare, insieme agli Stati membri, l’opportunità di elaborare principi comuni in materia di coesistenza.

La presente relazione offre una panoramica delle attività svolte dalla Commissione in risposta al mandato conferitole dalle conclusioni del Consiglio, nonché dello stato di attuazione delle misure nazionali e regionali in materia di coesistenza, desumibile dalle informazioni comunicate dagli Stati membri.

2. Soglie di etichettatura comunitarie per le sementi

La direttiva 2001/18/CE prevede la possibilità di esonerare dall’obbligo di etichettatura le partite di sementi che contengono tracce di sementi transgeniche la cui coltivazione è autorizzata nell'UE, in quantità inferiore a una determinata soglia minima. La Commissione ha in corso una valutazione d'impatto intesa a fissare le soglie di etichettatura per le sementi, che costituirà la base per un futuro atto legislativo della Commissione. Nel redigere la proposta, la Commissione terrà conto altresì delle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2008 sugli OGM, secondo le quali tali soglie devono essere fissate ai livelli più bassi e nel contempo praticabili, proporzionati e funzionali per tutti gli operatori economici e devono contribuire a garantire la libertà di scelta per i produttori e i consumatori di prodotti convenzionali, biologici e geneticamente modificati.

3. Orientamenti concernenti le misure di coesistenza specifiche alle colture, i problemi transfrontalieri e le regioni in cui la coesistenza è difficile da realizzare

La Commissione ha istituito l’Ufficio europeo di coesistenza (ECoB[7]), incaricato di elaborare codici di buone pratiche per misure tecniche di coesistenza specifiche ad ogni coltura. L’EcoB studierà anche le possibilità di evitare potenziali problemi di coesistenza transfrontalieri ed emanerà raccomandazioni per le aree in cui le strutture agrarie e le condizioni agronomiche rendono difficile la coesistenza a livello aziendale per una determinata coltura.

L’EcoB è costituito da un segretariato e da gruppi di lavoro tecnici per coltura, composti da esperti degli Stati membri. I portatori d’interesse vengono consultati, in particolare tramite i competenti gruppi consultivi istituiti dalla Commissione.

Il primo gruppo di lavoro tecnico dell’EcoB è incaricato di mettere a punto misure di coesistenza per la coltura del mais. Esso prevede di redigere un codice di buone pratiche per il mais entro il 2010.

4. Gruppo in rete per lo scambio e il coordinamento di informazioni sulla coesistenza (COEX-NET)

Il Gruppo in rete per lo scambio e il coordinamento di informazioni sulla coesistenza di colture transgeniche, convenzionali e biologiche (COEX-NET) ha il compito di favorire gli scambi di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione riguardo alla coesistenza. Il gruppo ha tenuto due riunioni nel 2006, una nel 2007 e una nel 2008.

5. Attività di ricerca a livello comunitario nel campo della coesistenza

Nell’ambito del Sesto programma quadro di ricerca comunitaria sono stati finanziati tre progetti di ricerca imperniati sulla coesistenza. Il progetto SIGMEA, conclusosi nel novembre 2008, ha studiato il flusso genetico spazio-temporale da OGM attraverso l’Europa nella produzione di sementi e nelle colture, al fine di definire idonee misure di coesistenza. I progetti TRANSCONTAINER e CO-EXTRA sono tuttora in corso e si concluderanno nel 2009.

Nel febbraio 2006 il Centro comune di ricerca della Commissione ha pubblicato un rapporto[8] in cui si analizza la necessità e la fattibilità di modificare le pratiche agricole per favorire la coesistenza.

6. Disposizioni nazionali in materia di responsabilità civile e regimi compensativi applicabili in caso di dann O DERIVANTE DALLA COMMISTIONE CON OGM

La commistione con OGM può provocare la svalutazione dei prodotti non geneticamente modificati, con conseguente pregiudizio economico per i produttori. Può accadere, ad esempio, che il prodotto contaminato debba essere etichettato come GM in base alla normativa UE e, come tale, renda meno sul mercato.

La commistione con OGM può anche avere particolari implicazioni per i prodotti biologici. A norma del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici[9], non può più essere etichettato come biologico un prodotto che deve essere etichettato GM, ai sensi della normativa comunitaria, in seguito a commistione con OGM.

La responsabilità per il danno economico derivante dalla presenza involontaria di OGM in colture non GM rientra nel diritto civile, che è di competenza degli Stati membri. Uno studio[10] realizzato per incarico della Commissione ha evidenziato che tutti gli ordinamenti nazionali offrono un minimo di protezione in simili casi nell'ambito della normale disciplina della responsabilità civile. La maggioranza degli Stati membri non ha modificato la disciplina generale in materia di responsabilità civile per adattarla alla specifica fattispecie della commistione con OGM.

Nondimeno, la legislazione sulla responsabilità civile è diversa da uno Stato membro all'altro, il che implica differenze nel modo di trattare e dirimere le potenziali controversie in merito alla commistione con OGM. Ad esempio, negli ordinamenti in cui vige la responsabilità per colpa, l’onere della prova della colpa o della negligenza incombe al convenuto, mentre là dove si applica il principio della responsabilità oggettiva, la sentenza non dipende da un giudizio di valore sul comportamento del convenuto. Alcuni Stati membri hanno introdotto regimi di responsabilità oggettiva specificamente applicabili al danno derivante dalla commistione con OGM.

Inoltre, quasi tutti gli ordinamenti giuridici contengono apposite disposizioni sulle liti di vicinato, che possono anch’esse applicarsi al pregiudizio economico arrecato dalla commistione con OGM.

Finora non vi sono stati procedimenti giudiziari che possano illustrare l’effettiva applicazione delle diverse norme vigenti da parte dei giudici nazionali.

Non risulta che esistano al momento sui mercati dell’UE delle polizze assicurative contro il rischio di commistione con OGM. In quattro Stati membri, tuttavia, una copertura assicurativa o altri tipi di garanzia finanziaria volta a tutelare da eventuali danni economici sono legalmente richiesti, o possono essere richiesti in seguito ad una valutazione caso per caso, come condizione per poter impiantare colture transgeniche.

Alcuni Stati membri hanno costituito fondi per il risarcimento dei danni economici derivanti dalla commistione con OGM. Laddove sono definite le condizioni di partecipazione al regime, i fondi sono finanziati mediante prelievi sulle colture transgeniche. Poiché finora non è stato pagato alcun risarcimento tramite questi fondi, non è possibile giudicare se i prelievi riscossi siano adeguati per evitare sia un approvvigionamento insufficiente dei fondi, con conseguente rischio di non poter risarcire integralmente i danni, sia un approvvigionamento eccessivo, che comporterebbe un inutile onere finanziario per i coltivatori di prodotti GM.

Gli Stati membri non hanno finora segnalato alcun caso di commistione transfrontaliera con OGM che abbia occasionato un danno economico. In genere le questioni giurisdizionali nelle controversie transfrontaliere sono disciplinate dal regolamento Roma II[11].

7. Panoramica delle misure nazionali di coesistenza

A tutt’oggi, quindici Stati membri hanno adottato norme specifiche sulla coesistenza[12]. Altri tre Stati membri hanno notificato progetti legislativi alla Commissione. La Commissione esamina la compatibilità delle misure nazionali di coesistenza con il mercato interno in base alla direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche[13].

Nessuno Stato membro ha riferito di aver disciplinato la coesistenza mediante strumenti extralegislativi; peraltro alcuni Stati membri non prevedono di elaborare a breve termine un quadro normativo sulla coesistenza, ritenendo improbabile la coltivazione di prodotti GM sul loro territorio.

In alcuni Stati membri la coesistenza è di competenza regionale.

Data l’assenza di colture transgeniche nella maggior parte degli Stati membri, i programmi di monitoraggio dell’applicazione e dell’efficacia della legislazione sulla coesistenza non sono stati ancora messi in atto. I programmi di monitoraggio esistenti in alcuni Stati membri non hanno rivelato infrazioni alla normativa vincolante in materia di coesistenza o di etichettatura.

Nessuno Stato membro ha segnalato che le norme vigenti sulla coesistenza sarebbero insufficienti a garantire un grado di separazione adeguato tra colture transgeniche e non. Nessuno Stato membro ha segnalato azioni giudiziarie relative alla commistione di colture non transgeniche con OGM, eccetto un caso concernente l'apicoltura.

All'infuori di alcuni Stati membri che non hanno ancora iniziato a elaborare un approccio alla coesistenza, tutti gli altri Stati membri hanno consultato i portatori d'interesse in vista della definizione di misure di coesistenza.

7.1. Procedure di informazione, registrazione e formazione

Le disposizioni nazionali relative all’informazione delle pubbliche autorità, dei terzi e del pubblico in generale circa la coltivazione di prodotti GM differiscono nelle modalità pratiche. Alcuni Stati membri impongono una procedura di approvazione caso per caso per la coltivazione di prodotti GM, mentre altri prescrivono semplicemente agli agricoltori di notificare le colture transgeniche all’autorità competente. Un solo Stato membro non esige che le colture transgeniche siano registrate individualmente dagli agricoltori.

Nella maggioranza degli Stati membri, i coltivatori di prodotti GM sono tenuti ad informare i vicini, gli operatori con cui condividono i macchinari agricoli, i proprietari del fondo in cui intendono impiantare la coltura GM e, in tre Stati membri, gli apicoltori entro un certo raggio dal terreno adibito alla coltura transgenica.

Il pubblico è generalmente informato della coltivazione di prodotti GM attraverso un registro pubblico, il quale può contenere dati dettagliati sugli appezzamenti, con la loro ubicazione esatta, e i dati personali del coltivatore, oppure soltanto informazioni a livello aggregato, ad esempio la superficie totale coltivata nel territorio di una regione o di un ente locale.

In alcuni Stati membri i distributori di sementi devono notificare la quantità di sementi GM vendute e/o informare gli agricoltori sulle norme vigenti in materia di coesistenza. Gli operatori addetti al trasporto, al magazzinaggio e all’imballaggio di prodotti GM devono talvolta essere registrati.

Alcuni Stati membri impongono ai coltivatori di prodotti GM di seguire una formazione obbligatoria o di dimostrare una conoscenza sufficiente per porre in atto le necessarie misure di separazione.

7.2. Misure tecniche di separazione

La maggioranza degli Stati membri hanno progettato misure di coesistenza atte ad evitare che venga superata una soglia di etichettatura dello 0,9% per gli OGM negli alimenti e nei mangimi. Tuttavia, alcuni Stati membri hanno dichiarato di adoperarsi affinché i livelli di commistione con OGM siano i più bassi possibile. Alcuni Stati membri prospettano eventuali soglie per le sementi con valori diversi da zero, il che limita le possibilità di commistione da altre fonti non sementicole e richiede misure di separazione più rigorose sul terreno.

Dodici Stati membri hanno adottato misure di separazione per almeno una coltura. La separazione spaziale consiste generalmente nel mantenimento di una distanza di isolamento tra campi GM e non GM con colture sessualmente compatibili. La distanza di isolamento è talvolta sostituita, in tutto o in parte, da una zona cuscinetto tra campi GM e non GM, nella quale vengono praticate colture non GM sessualmente compatibili che vengono raccolte e trattate come colture GM. In altri Stati membri la zona cuscinetto è un complemento obbligatorio alla distanza di isolamento. Due Stati membri autorizzano periodi di fioritura diversi.

Alcuni Stati membri prescrivono la consultazione obbligatoria dei vicini, e talvolta il loro consenso scritto alla coltivazione di prodotti GM, qualora il loro terreno serva da distanza di isolamento.

Le specie finora interessate dalle misure di separazione nazionali sono il mais e, in taluni Stati membri, patate, barbabietole da zucchero, barbabietole da foraggio, frumento e colza.

Sei Stati membri applicano misure di separazione più rigorose tra campi GM e campi a coltura biologica, rispetto a quelle vigenti tra campi GM e campi convenzionali. In altri sei Stati membri, invece, le misure di separazione sono identiche. Alcuni Stati membri hanno stabilito misure di separazione diverse per i campi adibiti alla produzione di sementi.

Le misure di separazione variano da uno Stato membro all’altro: ad esempio, la distanza di isolamento per il mais varia da 25 m a 600 m nel caso di coltura convenzionale e da 50 m a 600 m nel caso di coltura biologica.

Uno Stato membro prescrive ai coltivatori di prodotti GM di osservare una distanza di isolamento dai siti apicoli riconosciuti.

In tutti gli Stati membri le misure di separazione devono essere applicate dai coltivatori di prodotti GM e dagli operatori addetti al raccolto di prodotti GM o che trattano sementi GM. I coltivatori di prodotti non GM situati nelle vicinanze sono tenuti ad assumersi certe responsabilità solo se acconsentono volontariamente a partecipare alla messa in atto delle misure di separazione. Per quanto riguarda la coesistenza nella produzione di sementi, in alcuni Stati membri questa responsabilità incombe al produttore delle sementi, mentre in altri al coltivatore dei prodotti GM.

Alcuni Stati membri autorizzano gli operatori a decidere di comune accordo di non applicare misure di separazione tra i loro campi, mentre in altri Stati membri le misure di separazione sono comunque obbligatorie.

In alcuni Stati membri la separazione è regolamentata specificamente nelle varie fasi della produzione agricola (semina, raccolta, operazioni post-raccolta, trasporto, magazzinaggio), mentre altri si limitano a disciplinare la separazione dai campi vicini.

7.3. Limitazioni alla coltivazione di prodotti GM

Molti Stati membri vietano le colture transgeniche nelle zone soggette a vincoli ambientali (ad esempio i siti Natura 2000) o quanto meno le sottopongono a particolari procedure di autorizzazione. Queste restrizioni non sono motivate dalla coesistenza e devono essere valutate alla luce della vigente normativa comunitaria.

Anche se alcuni Stati membri prevedono la facoltà di designare regioni in cui le colture transgeniche potrebbero essere vietate per motivi socioeconomici, finora tali regioni non sono state individuate. La designazione di simili regioni dovrebbe essere notificata alla Commissione, altrimenti le misure in questione non sarebbero applicabili e quindi non potrebbero essere fatte valere nei confronti di terzi. In alcuni Stati membri, talune regioni si sono dichiarate “esenti da OGM”, ma simili dichiarazioni rivestono più che altro carattere politico e non implicano un divieto giuridicamente vincolante.

Alcuni Stati membri prevedono la facoltà di designare regioni in cui sarebbe autorizzata unicamente la coltivazione di varietà geneticamente modificate di un dato prodotto o, viceversa, unicamente di varietà non geneticamente modificate, in base ad un accordo volontario tra tutti gli agricoltori della zona.

Quattro Stati membri vietano la coltivazione del mais transgenico MON810 in forza delle misure di salvaguardia previste dalla normativa UE in presenza di nuove prove scientifiche a sostegno della valutazione della sicurezza degli OGM. In questi Stati membri la coltivazione di prodotti GM è attualmente preclusa, poiché MON810 è l’unico prodotto GM al momento disponibile nell’UE a fini di coltivazione commerciale. Tali misure non hanno rapporto diretto con la coesistenza e sono soggette alla procedura prevista dalla normativa UE.

7.4. Disposizioni amministrative

La maggior parte degli Stati membri che hanno legiferato sulla coesistenza hanno adottato norme in materia di esecuzione e di monitoraggio delle misure di coesistenza. Tuttavia, solo gli Stati membri in cui le colture transgeniche sono effettivamente praticate hanno iniziato ad applicare le relative procedure.

Le infrazioni alla normativa sulla coesistenza sono sanzionabili in alcuni Stati membri, ma non in tutti.

7.5. Esperienza commerciale nella coltivazione di mais GM

L’unico prodotto GM attualmente coltivato nell’UE è il mais transgenico MON810, resistente a taluni lepidotteri. Secondo le informazioni fornite dagli Stati membri, nel 2008 il MON810 è stato coltivato in sei Stati membri (CZ, DE, ES, PT, RO, SK) su una superficie complessiva di circa 100 000 ettari, pari all’1,2% della superficie totale coltivata a mais nell’UE-27 in quello stesso anno. In alcuni Stati membri, tuttavia, la coltivazione del mais GM rappresenta una quota significativa della produzione di mais (ad esempio più del 20% in Spagna).

Gli Stati membri ritengono generalmente che la legislazione nazionale sulla coesistenza non influisca notevolmente sull’introduzione delle colture transgeniche da parte degli agricoltori, anche se questo aspetto merita un ulteriore approfondimento. In generale, le superfici coltivate tendono ad espandersi nei sette Stati membri summenzionati, cinque dei quali hanno adottato norme vincolanti in materia di coesistenza.

7.6. Problemi transfrontalieri

Finora solo pochi Stati membri hanno avviato una collaborazione con altri Stati membri per mettere a punto misure atte a risolvere eventuali problemi di coesistenza transfrontalieri. Non esistono casi documentati di commistione transfrontaliera con OGM.

7.7. Attività di ricerca sulla coesistenza a livello nazionale

Molti Stati membri hanno menzionato attività di ricerca condotte a livello nazionale per avvalorare la messa a punto di misure di coesistenza. In tredici Stati membri sono in corso attività di ricerca in questo campo.

8. Conclusioni

Dal 2006 gli Stati membri hanno compiuto notevoli progressi nell’elaborazione di normative sulla coesistenza. La stesura del quadro legislativo ha proceduto di pari passo con una moderata espansione della superficie a coltura transgenica. Nondimeno, la produzione GM rappresenta ancora un comparto di nicchia nell’UE, per ora limitato ad un solo prodotto GM ad uso commerciale, coltivato su scala molto ridotta.

Per quanto la coltivazione di prodotti GM sia ancora oggetto di controversie in seno all’opinione pubblica dell’UE, non vi sono precise indicazioni che l’introduzione delle colture transgeniche nell’agricoltura europea abbia comportato difficoltà pratiche. Questo giudizio è peraltro fondato sulla limitata esperienza commerciale maturata fino ad oggi. Una più ampia esperienza concreta di coltivazione pluriennale è circoscritta ad alcune regioni di pochi Stati membri.

Non si accusano danni economici dovuti ad inosservanza delle norme nazionali sulla coesistenza o all’inadeguatezza delle norme stesse a raggiungere un grado di separazione sufficiente tra colture transgeniche e non. I programmi di monitoraggio posti in essere dagli Stati membri non hanno rivelato carenze in ambito normativo.

Gli approcci alla coesistenza seguiti dagli Stati membri differiscono dal punto di vista delle procedure amministrative e delle misure tecniche di separazione. Non sembra peraltro accertato che le differenze sul piano legislativo influiscano in misura determinante sulla scelta degli agricoltori di coltivare o meno prodotti GM. Altri fattori sembrano avere un peso almeno altrettanto importante, in particolare l’esistenza di adeguati sbocchi di mercato per i prodotti GM, le variazioni regionali quanto ai possibili vantaggi o svantaggi delle colture transgeniche rispetto a quelle convenzionali o biologiche, nonché considerazioni d’ordine sociale come le liti di vicinato e la distruzione dei campi. L’influenza di tali aspetti è dimostrata dalla distribuzione spaziale eterogenea delle colture OGM anche all’interno degli Stati membri con regimi di coesistenza identici.

Le differenze osservate tra le misure nazionali sono riconducibili, almeno in parte, alle variazioni regionali dei fattori agronomici, climatici e altri, che determinano le probabilità di commistione delle altre colture con OGM. Occorre maggiore esperienza per poter valutare esattamente l’efficacia delle misure nazionali di coesistenza. L'Ufficio europeo di coesistenza definirà orientamenti in materia.

Benché l’applicazione di approcci diversi alla coesistenza in Stati membri limitrofi possa creare problemi transfrontalieri, nella realtà tali problemi non si sono manifestati. Pertanto, non sembra per il momento che occorrano misure specifiche per affrontare potenziali problemi transfrontalieri relativi alla coesistenza.

La Commissione non ritiene opportuno intraprendere l’elaborazione di strumenti legislativi suscettibili di interferire con le disposizioni nazionali in materia di responsabilità civile riguardo al danno arrecato dalla commistione con OGM. Come dianzi osservato, le discrepanze in questa materia derivano in gran parte dalla diversità degli ordinamenti nazionali in fatto di responsabilità civile e di risarcimento, che si ripercuote anche su altre attività economiche. Malgrado tale diversità, non si è ancora avvertita la necessità di un’armonizzazione. Inoltre, i vari ordinamenti giuridici degli Stati membri sono improntati ad approcci diversi per quanto riguarda la composizione delle controversie e il diritto a risarcimento. Creare norme uniformi per la fattispecie della commistione con OGM, la cui portata è per ora assai limitata, comporterebbe il rischio di applicare più regimi paralleli in materia di responsabilità civile all’interno di uno stesso Stato membro.

Data l’apparente mancanza di soluzioni assicurative per questo tipo di danno, si raccomanda agli Stati membri di esplorare le possibilità di favorire la creazione di appositi strumenti da parte delle compagnie di assicurazione.

In molti Stati membri sono tuttora in corso attività di ricerca su vari aspetti della coesistenza, che denotano la necessità di ampliare la base cognitiva su questo argomento. A medio termine si richiederanno ulteriori ricerche incentrate sulla separazione delle filiere di produzione GM e non GM al di là dell'azienda agricola.

Il migliore approccio alla coesistenza deve essere valutato alla luce dell’esperienza commerciale acquisita negli Stati membri. Occorre valutare in particolar modo l’efficacia e l’efficienza delle misure adottate e analizzare l’impatto delle misure nazionali sulla competitività degli agricoltori e sulla libertà di scelta dei produttori e dei consumatori. Al momento non si avverte la necessità di derogare al principio di sussidiarietà e di procedere verso un’armonizzazione in materia di coesistenza.

La Commissione ritiene necessario intraprendere le seguenti azioni riguardo alla coesistenza:

- finalizzare quanto prima una valutazione d’impatto economico sulla fissazione di eventuali future soglie per le sementi; sulla base di tale valutazione, essa proporrà opportune iniziative legislative;

- portare avanti l’attività di COEX-NET intesa a promuovere scambi di informazioni con gli Stati membri riguardo alla coesistenza, in particolare sotto il profilo dell’esperienza pratica, della ricerca e dei risultati del monitoraggio;

- di concerto con gli Stati membri e previa consultazione dei portatori d’interesse, elaborare orientamenti tecnici su misure di coesistenza specifiche alle colture, tramite l’Ufficio europeo di coesistenza;

- sostenere, nell’ambito del Programma quadro di ricerca comunitaria, ulteriori attività di ricerca imperniate su precise esigenze scaturite da iniziative in corso o future;

- redigere, nel 2012, una relazione sulla situazione della coesistenza negli Stati membri in base alle informazioni da questi fornite.

[1] GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1829/2003 e dal regolamento (CE) n. 1830/2003.

[2] GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

[3] GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.

[4] GU L 189 del 29.7.2003, pag. 36.

[5] Documento di lavoro dei servizi della Commissione e COM(2006) 104 definitivo:http://ec.europa.eu/agriculture/co-existence/sec313_en.pdf

[6] Gruppo in rete per lo scambio e il coordinamento di informazioni sulla coesistenza.

[7] http://ecob.jrc.ec.europa.eu/

[8] ftp://ftp.jrc.es/pub/EURdoc/eur22102en.pdf

[9] GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

[10] http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/liability_gmo/index_en.htm

[11] Regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II). GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40.

[12] AT, BE, CZ, DE, DK, FR, HU, LT, LU, LV, NL, PT, RO, SE, SK.

[13] GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. I progetti di misure sono reperibili in una banca dati pubblica al seguente indirizzo internet: http://ec.europa.eu/enterprise/tris/pisa/app/search/

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