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Document 52009AP0326

    Sistema comune IVA per quanto concerne la frode fiscale connessa alle importazioni e ad altre operazioni transfrontaliere * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione e a altre operazioni transfrontaliere (COM(2008)0805 – C6-0039/2009 – 2008/0228(CNS))

    GU C 184E del 8.7.2010, p. 519–521 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.7.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 184/519


    Venerdi 24 aprile 2009
    Sistema comune IVA per quanto concerne la frode fiscale connessa alle importazioni e ad altre operazioni transfrontaliere *

    P6_TA(2009)0326

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione e a altre operazioni transfrontaliere (COM(2008)0805 – C6-0039/2009 – 2008/0228(CNS))

    2010/C 184 E/86

    (Procedura di consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0805),

    visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0039/2009),

    visto l'articolo 51 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0189/2009),

    1.

    approva la proposta della Commissione quale emendata;

    2.

    invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

    3.

    invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    4.

    chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

    5.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

    TESTO DELLA COMMISSIONE

    EMENDAMENTO

    Emendamento 1

    Proposta di direttiva – atto modificativo

    Considerando 5

    (5)

    L'IVA è dovuta dal debitore di imposta alle autorità fiscali. Per garantire il pagamento dell'IVA gli Stati membri tuttavia possono disporre che in idonee circostanze un'altra persona sia ritenuta solidalmente responsabile del pagamento dell'IVA in questione.

    (5)

    L'IVA è dovuta dal debitore di imposta alle autorità fiscali. Per garantire il pagamento dell'IVA gli Stati membri tuttavia possono disporre che in idonee circostanze un'altra persona sia ritenuta solidalmente responsabile del pagamento dell'IVA in questione. Se si avvalgono di tale possibilità, gli Stati membri dovrebbero garantire che ogni misura di contrasto alle frodi sia proporzionata e mirata a coloro che hanno commesso frodi.

    Emendamento 2

    Proposta di direttiva – atto modificativo

    Considerando 6

    (6)

    Per garantire che un fornitore di beni che contribuisce a una perdita di IVA nel momento in cui i beni forniti esentati dall'IVA sono acquistati da un'altra persona, possa essere ritenuto solidalmente responsabile del pagamento dell'IVA dovuta sugli acquisti intracomunitari dei beni in oggetto in uno Stato membro in cui il fornitore interessato non è stabilito (fornitore non stabilito), è appropriato prevedere detta possibilità.

    (6)

    Per garantire che un fornitore di beni che contribuisce a una perdita di IVA nel momento in cui i beni forniti esentati dall'IVA sono acquistati da un'altra persona possa essere ritenuto solidalmente responsabile del pagamento dell'IVA dovuta sugli acquisti intracomunitari dei beni in oggetto in uno Stato membro in cui il fornitore interessato non è stabilito (fornitore non stabilito), è appropriato prevedere detta possibilità. Entro il … (1) la Commissione dovrebbe valutare il funzionamento della responsabilità in solido e, se del caso, presentare una proposta di modifica al riguardo.

    Emendamento 3

    Proposta di direttiva – atto modificativo

    Articolo 1 – punto 2

    Direttiva 2006/112/CE

    Articolo 205 – paragrafo 2

    2.   Nella situazione di cui all'articolo 200, la persona che cede beni in conformità alle condizioni di cui all'articolo 138 è responsabile in solido per l'assolvimento dell'IVA dovuta sulle acquisizioni intracomunitarie di tali beni se non ha rispettato l'obbligo di cui agli articoli 262 e 263 di trasmettere un elenco riepilogativo contenente le informazioni relative alla cessione o se l'elenco riepilogativo che egli ha trasmesso non contiene le informazioni relative alla cessione in questione come prescritto dall'articolo 264 .

    2.   Nella situazione di cui all'articolo 200, la persona che cede beni in conformità all'articolo 138 è responsabile in solido per l'assolvimento dell'IVA dovuta sulle acquisizioni intracomunitarie di tali beni se non ha rispettato l'obbligo di cui agli articoli 262 e 263 di trasmettere un elenco riepilogativo contenente le informazioni relative alla cessione o se l'elenco riepilogativo che ha trasmesso non contiene le informazioni relative alla cessione in questione come prescritto dall'articolo 264 .

     

    Prima di considerare una persona che cede beni in conformità all'articolo 138 responsabile in solido, le autorità cui tale persona è tenuta a trasmettere l'elenco riepilogativo a norma dell'articolo 262 le notificano la sua inosservanza e le danno la possibilità di giustificare il suo errore entro un termine non inferiore a due mesi.

    Tuttavia il primo comma non si applica nei seguenti casi:

    Il primo comma non si applica se:

    (a)

    l'acquirente ha trasmesso per il periodo nel quale l'imposta è divenuta esigibile sulla transazione in oggetto una dichiarazione IVA come disposto all'articolo 250, contenente tutte le informazioni sull'operazione avvenuta;

    (a)

    l'acquirente ha trasmesso per il periodo nel quale l'imposta è divenuta esigibile sulla transazione in oggetto una dichiarazione IVA come disposto all'articolo 250, contenente tutte le informazioni sull'operazione avvenuta;

    (b)

    la persona che ha effettuato cessioni di beni in conformità con le condizioni di cui all'articolo 138 può debitamente giustificare alle autorità competenti il suo errore riferito al primo comma, del presente paragrafo e queste ultime accolgono dette giustificazioni.

    (b)

    la persona che ha effettuato cessioni di beni in conformità all'articolo 138 può debitamente giustificare alle autorità competenti cui deve essere trasmesso l'elenco riepilogativo ai sensi dell'articolo 262 il suo errore riferito al primo comma del presente paragrafo ; o

     

    (c)

    sono trascorsi più di due anni tra la cessione dei beni e la data alla quale la persona che li ha ceduti in conformità all'articolo 138 ha ricevuto la notifica di cui al secondo comma del presente paragrafo.

    Emendamento 4

    Proposta di direttiva – atto modificativo

    Articolo 1 bis (nuovo)

     

    Articolo 1 bis

    Valutazione della Commissione

    Entro il … (2) la Commissione redige una relazione di valutazione dell'impatto della responsabilità in solido prevista dall'articolo 205 della direttiva 2006/112/CE, ivi compreso il suo impatto sui costi amministrativi per i fornitori e sul gettito fiscale ottenuto dagli Stati membri. Se opportuno, e a condizione che la Commissione sia in grado di dimostrare che la base dati VIES («Value-added tax Information Exchange System», il sistema di scambio di informazioni sull'IVA) e lo scambio d'informazioni fra Stati membri funzionano correttamente, la Commissione stessa presenta una proposta volta a modificare l'articolo 205 della direttiva 2006/112/CE.


    (1)   Cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.

    (2)   Cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.


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