EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0325

Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (COM(2008)0727 – C6-0464/2008 – 2008/0215(CNS))

GU C 184E del 8.7.2010, p. 488–518 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 184/488


Venerdi 24 aprile 2009
Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi *

P6_TA(2009)0325

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (COM(2008)0727 – C6-0464/2008 – 2008/0215(CNS))

2010/C 184 E/85

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0727),

visto l'articolo 94 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0464/2008),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A6-0244/2009),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 26

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 9 bis (nuovo)

 

(9 bis)

Conformemente alle decisioni del Consiglio ECOFIN del maggio 1999 e del novembre 2000, la scelta iniziale di escludere tutti i prodotti finanziari innovativi dal campo di applicazione della direttiva 2003/48/CE era accompagnata da una dichiarazione esplicita secondo la quale tale questione sarebbe stata riesaminata in occasione della prima revisione della direttiva stessa, al fine di trovare una definizione per tutti i titoli equivalenti ai crediti, garantendo così l'efficacia della direttiva in un contesto mutevole e prevenendo distorsioni di mercato. È dunque opportuno includere nel campo di applicazione della direttiva tutti i prodotti finanziari innovativi. La definizione di pagamento di interessi deve pertanto riferirsi ad ogni introito derivante da investimenti di capitale il cui rendimento sia fissato ex ante e la cui transazione generi proventi sostanzialmente analoghi agli interessi. Allo scopo di garantirne una coerente interpretazione in tutti gli Stati membri, tale disposizione va completata con un elenco dei prodotti finanziari interessati. La Commissione dovrebbe adottare detto elenco secondo la procedura di regolamentazione stabilita nella decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1).

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 10 bis (nuovo)

 

(10 bis)

La Comunità dovrebbe promuovere la governance globale in materia fiscale, conformemente alle conclusioni del Consiglio del 23 ottobre 2006, che hanno invitato la Commissione a vagliare la possibilità di negoziare accordi particolari con Hong Kong, Macao e la Repubblica di Singapore sulla tassazione dei risparmi, allo scopo di concludere un accordo internazionale finalizzato all'applicazione di misure equivalenti a quelle attuate dagli Stati membri ai sensi della direttiva 2003/48/CE.

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 12 bis (nuovo)

 

(12 bis)

Nelle conclusioni del Consiglio del 21 gennaio 2003 si è considerato che gli Stati Uniti d'America applicano misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2003/48/CE. Al fine di garantire un'imposizione effettiva, è tuttavia opportuno ricondurre alcune forme e dispositivi giuridici nel campo di applicazione dell'allegato I della direttiva 2003/48/CE.

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo

Considerando 13 bis (nuovo)

 

(13 bis)

All'atto della revisione del funzionamento della direttiva 2003/48/CE, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione a determinati tipi di reddito da capitale, quali il reddito risultante da prodotti di assicurazione sulla vita, le rendite, gli swaps e alcune pensioni, non ancora rientranti nel campo di applicazione di tale direttiva.

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2003/48/CE

Considerando 8

 

-1)

Il considerando 8 è sostituito dal seguente:

«(8)

La presente direttiva ha il duplice obiettivo di consentire, da un lato, che i redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, siano soggetti a un'imposizione effettiva secondo la legislazione del loro Stato membro di residenza e, dall'altro, di garantire un minimo di imposizione effettiva dei redditi da risparmio sotto forma di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro.»

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)

Direttiva 2003/48/CE

Considerando 19

 

-1 bis)

Il considerando 19 è sostituito dal seguente:

«19)

Gli Stati membri che applicano la ritenuta alla fonte dovrebbero trasferire la maggior parte del gettito derivante dalla ritenuta alla fonte allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo degli interessi. La parte di gettito che gli Stati membri interessati riescono a trattenere alla fonte dovrebbe essere proporzionata ai costi amministrativi sostenuti per la gestione del meccanismo di ripartizione del gettito, tenendo conto dei costi che si sosterrebbero nello scambio delle informazioni.»

Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)

Direttiva 2003/48/CE

Considerando 24 bis (nuovo)

 

-1 ter)

È aggiunto il seguente considerando:

«(24 bis)

Fino a quando Hong Kong, Singapore e altri paesi e territori elencati nell'allegato I non applicheranno misure identiche o equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva, la fuga di capitali verso tali paesi e territori potrebbe compromettere il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. È quindi necessario che la Comunità prenda iniziative adeguate per garantire il raggiungimento, con tali paesi e territori, di un accordo che preveda l'applicazione di dette misure.»

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo)

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 1 – paragrafo 1

 

-1 quater)

All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     La presente direttiva ha come obiettivi:

di permettere che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, siano soggetti a un'effettiva imposizione secondo la legislazione di quest'ultimo Stato membro;

di garantire un minimo di imposizione effettiva dei redditi da risparmio sotto forma di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro.»

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 1 – paragrafo 2

«2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i compiti necessari per l'attuazione della presente direttiva siano eseguiti dagli agenti pagatori stabiliti sul loro territorio, a prescindere dal luogo di stabilimento del debitore del credito, o dell'emittente del titolo, che produce il pagamento di interessi.»

«2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i compiti necessari per l'attuazione della presente direttiva siano eseguiti dagli operatori economici e dagli agenti pagatori stabiliti sul loro territorio, a prescindere dal luogo di stabilimento del debitore del credito, o dell'emittente del titolo, che produce il pagamento di interessi.»

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera a – punto i

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 2 – paragrafo 1 – alinea

Ai fini della presente direttiva, e fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, per «beneficiario effettivo» si intende qualsiasi persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, a meno che essa dimostri che tale pagamento non è stato percepito o attribuito a suo vantaggio, ossia:

1.   Ai fini della presente direttiva, e fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, per «beneficiario effettivo» si intende qualsiasi persona fisica che percepisce o che dovrebbe avere percepito un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attribuito o dovrebbe essere attribuito un pagamento di interessi, a meno che essa dimostri che tale pagamento non è stato percepito o attribuito a suo vantaggio, ossia:

Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

b)

per le relazioni contrattuali avviate o, in mancanza di relazioni contrattuali, per le transazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2004, l'agente pagatore determina l'identità del beneficiario effettivo costituita dal nome, dall'indirizzo, dal luogo e dalla data di nascita e, se il beneficiario effettivo ha il proprio indirizzo o prova in altro modo di avere la residenza fiscale in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, dal codice fiscale o dato equivalente attribuito da tale Stato membro.

b)

per le relazioni contrattuali avviate o, in mancanza di relazioni contrattuali, per le transazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2004, l'agente pagatore determina l'identità del beneficiario effettivo costituita dal nome, dall'indirizzo, dal luogo e dalla data di nascita e, se il beneficiario effettivo ha il proprio indirizzo o prova in altro modo di avere la residenza fiscale in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, dal codice fiscale o dato equivalente attribuito da tale Stato membro , quando tale codice fiscale o dato equivalente risulti dalla documentazione presentata per l'identificazione .

Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

I dati di cui alla lettera b) del primo comma vengono determinati sulla base del passaporto o della carta di identità ufficiale o di un altro documento ufficiale di cui all'allegato II presentato dal beneficiario effettivo. I dati di tale tipo che non compaiono sul passaporto, sulla carta di identità ufficiale o sul documento ufficiale vengono stabiliti sulla base di qualsiasi altro documento ufficiale attestante l'identità presentato dal beneficiario effettivo e rilasciato da un'autorità pubblica del paese in cui quest'ultimo ha il proprio indirizzo o prova in altro modo di avere la residenza fiscale.

I dati di cui alla lettera b) del primo comma vengono determinati sulla base di un passaporto o di una carta di identità ufficiale o di un altro documento ufficiale di cui all'allegato II presentato dal beneficiario effettivo. I dati di tale tipo che non compaiono su un passaporto, su una carta di identità ufficiale o su un altro documento ufficiale vengono stabiliti sulla base di qualsiasi altro documento ufficiale attestante l'identità presentato dal beneficiario effettivo e rilasciato da un'autorità pubblica del paese in cui quest'ultimo ha il proprio indirizzo o prova in altro modo di avere la residenza fiscale.

Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Ai fini del primo comma, la sede di direzione effettiva di un dispositivo giuridico si considera situata nel paese in cui ha l'indirizzo permanente la persona che in via principale ne detiene la titolarità e ne gestisce i beni e i redditi.

Ai fini del primo comma, la sede di direzione effettiva di un dispositivo giuridico si considera situata nel paese in cui ha l'indirizzo permanente la persona che in via principale ne detiene la titolarità e ne gestisce i beni o i redditi.

Emendamento 13

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 7

Qualsiasi operatore economico che effettua o attribuisce un pagamento di interessi a un'entità o dispositivo giuridico di cui all'elenco che figura nell'allegato III comunica all'autorità competente del suo Stato membro di stabilimento la denominazione e la sede di direzione effettiva dell'entità o, nel caso di un dispositivo giuridico, il nome e l'indirizzo permanente della persona che in via principale ne detiene la titolarità e ne gestisce i beni e i redditi, e l'importo totale degli interessi pagati o attribuiti all'entità o dispositivo giuridico. Se la sede di direzione effettiva dell'entità o del dispositivo giuridico si trova in un altro Stato membro, l'autorità competente trasmette tali informazioni all'autorità competente dell'altro Stato membro.

Qualsiasi operatore economico che effettua o attribuisce un pagamento di interessi a un'entità o dispositivo giuridico di cui all'elenco che figura nell'allegato III comunica all'autorità competente del suo Stato membro di stabilimento la denominazione e la sede di direzione effettiva dell'entità o, nel caso di un dispositivo giuridico, il nome e l'indirizzo permanente della persona che in via principale ne detiene la titolarità e ne gestisce i beni o i redditi, e l'importo totale degli interessi pagati o attribuiti all'entità o dispositivo giuridico. Se la sede di direzione effettiva dell'entità o del dispositivo giuridico si trova in un altro Stato membro, l'autorità competente trasmette tali informazioni all'autorità competente dell'altro Stato membro.

Emendamento 14

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 4 – paragrafo 3

3.     Le entità o i dispositivi giuridici di cui al paragrafo 2 le cui attività o i cui redditi non sono immediatamente attribuibili ad alcun beneficiario effettivo al momento del ricevimento di un pagamento di interessi possono scegliere di essere trattati, ai fini della presente direttiva, come organismi d'investimento collettivo o altri fondi o sistemi di investimento collettivo di cui al paragrafo 2, lettera a).

Se un'entità o dispositivo giuridico esercita tale opzione, lo Stato membro in cui ha la sede di direzione effettiva rilascia un certificato a tale effetto. L'entità o dispositivo giuridico presenta il certificato all'operatore economico che effettua o attribuisce il pagamento di interessi.

Gli Stati membri defniscono norme dettagliate riguardo a questa opzione per le entità e gli istituti giuridici la cui sede di direzione effettiva si trova sul loro territorio e garantiscono che l'entità o il dispositivo giuridico che ha esercitato tale opzione agisca come agente pagatore ai sensi del paragrafo 1, a concorrenza dell'intero importo dei pagamenti di interessi ricevuti, in ogni occasione in cui un beneficiario effettivo ha immediatamente diritto alle sue attività o ai suoi redditi.

soppresso

Emendamento 27

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 6 – paragrafo -1 (nuovo)

 

-1.     Fatte salve le disposizioni stabilite nei paragrafi seguenti di questo articolo, il principio generale della presente direttiva è che per «pagamento di interessi» si intende ogni introito derivante da investimenti di capitale il cui rendimento sia fissato ex ante e la cui transazione generi proventi sostanzialmente analoghi agli interessi. Allo scopo di garantirne una coerente interpretazione in tutti gli Stati membri, tale disposizione è completata da un elenco dei prodotti finanziari interessati. La Commissione adotta detto elenco entro … [data specificata all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2009/…/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi] secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 18 ter, paragrafo 2, della presente direttiva.

Emendamento 15

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii

ii)

entità o dispositivi giuridici che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3;

soppresso

Emendamento 16

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii

ii)

entità o dispositivi giuridici che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3;

soppresso

Emendamento 35

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Directive 2003/48/EC

Articolo 6 – comma 1 – lettera e

e)

profitti derivanti da contratti di assicurazione vita che prevedano una copertura contro il rischio biometrico che, espressa come media sulla durata del contratto, sia inferiore al 5 % del capitale assicurato e il rendimento effettivo dei quali sia interamente legato agli interessi o redditi dei tipi di cui alle lettere a), a bis), b), c) e d); a tale scopo si considerano profitti dei contratti di assicurazione vita qualsiasi differenza fra gli importi erogati a titolo di un contratto di assicurazione vita e la somma di tutti i pagamenti effettuati all’assicuratore a titolo dello stesso contratto.

e)

per i contratti di assicurazione:

i)

la differenza fra la prestazione assicurativa e il cumulo dei premi versati in caso di riscatto del contratto per assicurazioni pensionistiche miste, sempre che non si tratti di un vitalizio;

(ii)

profitti derivanti da contratti di assicurazione vita che prevedano una copertura contro il rischio biometrico che, espressa come media sulla durata del contratto, sia inferiore al 10 % del capitale assicurato iniziale, il cui rendimento effettivo sia interamente legato agli interessi o sia espresso o direttamente legato a quote e le cui attività sottostanti siano investite per oltre il 40 % in redditi dei tipi di cui alle lettere a), a bis), b), c) e d).

Allorché per un contratto di assicurazione a capitale variabile un agente pagatore non disponga di informazioni circa la percentuale delle attività sottostanti investita in crediti o nei titoli in questione, tale percentuale si considera superiore al 40 %.

A tale scopo si considerano profitti da contratti di assicurazione vita qualsiasi differenza fra gli importi erogati a titolo di un contratto di assicurazione vita e la somma di tutti i pagamenti effettuati all'assicuratore a titolo dello stesso contratto.

Qualora il sottoscrittore del contratto, la persona assicurata e il beneficiario non siano gli stessi, la copertura contro il rischio biometrico si considera inferiore al 10 %.

Emendamento 36

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

 

e bis)

Proventi da prodotti strutturati. I prodotti strutturati sono titoli per i quali l'ammontare del rendimento dovuto dipende dall'evoluzione di parametri di base concordati di qualsivoglia natura. Viene considerata reddito anche la differenza fra il costo dell'acquisizione e le entrate provenienti da cessione, rimborso o riscatto del prodotto strutturato;

Emendamento 37

Poposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

 

e ter)

dividendi riscossi da un istituto finanziario o di credito per conto del beneficiario effettivo.

Emendamento 18

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 6 – paragrafo 9

9.   Il reddito di cui al paragrafo 1, lettera a bis), viene considerato un pagamento di interessi solo nella misura in cui i titoli che producono tale reddito sono stati emessi per la prima volta a decorrere dal 1o dicembre 2008 .

9.   Il reddito di cui al paragrafo 1, lettera a bis), viene considerato un pagamento di interessi solo nella misura in cui i titoli che producono tale reddito sono stati emessi per la prima volta sei mesi dopo la data di pubblicazione della presente direttiva o dopo tale data .

Emendamento 19

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 6 – paragrafo 10

10.   I profitti dei contratti di assicurazione vita vengono considerati un pagamento di interessi in conformità al paragrafo 1, lettera e), solo nella misura in cui i contratti di assicurazione vita che danno origine a tali profitti sono stati sottoscritti per la prima volta a decorrere dal 1o dicembre 2008 .

10.   I profitti dei contratti di assicurazione vita vengono considerati un pagamento di interessi in conformità al paragrafo 1, lettera e), solo nella misura in cui i contratti di assicurazione vita che danno origine a tali profitti sono stati sottoscritti per la prima volta almeno sei mesi dopo la data di pubblicazione della presente direttiva o dopo tale data .

Emendamento 20

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 10 – paragrafo 2

 

(5 bis)

All'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«Il periodo transitorio termina al più tardi il 1o luglio 2014 o alla fine del primo esercizio tributario successivo all'ultima delle date in appresso, a condizione che tali date non siano successive al 1o luglio 2014:

la data di entrata in vigore dell'ultimo accordo tra la Comunità europea, a seguito di una decisione all'unanimità del Consiglio, e i seguenti paesi: Confederazione svizzera, Principato del Liechtenstein, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, che prevede lo scambio di informazioni su richiesta come definito nel modello di accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale del 18 aprile 2002 (in seguito denominato “modello di accordo dell'OCSE”) riguardo ai pagamenti di interessi, quali definiti nella presente direttiva, corrisposti da agenti pagatori stabiliti nei rispettivi territori a beneficiari effettivi residenti nel territorio cui si applica la direttiva, oltre all'applicazione simultanea da parte degli stessi paesi di una ritenuta alla fonte su tali pagamenti ad un'aliquota definitiva per i periodi corrispondenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1,

la data in cui il Consiglio conviene all'unanimità che gli Stati Uniti d'America si sono impegnati a procedere allo scambio di informazioni su richiesta come definito nel modello di accordo dell'OCSE riguardo ai pagamenti di interessi, quali definiti nella presente direttiva, corrisposti da agenti pagatori stabiliti nel loro territorio a beneficiari effettivi residenti nel territorio cui si applica la direttiva,

la data in cui il Consiglio conviene all'unanimità che Hong Kong, Singapore e altri paesi e territori elencati nell'allegato I si sono impegnati a procedere allo scambio di informazioni su richiesta come definito nel modello di accordo dell'OCSE riguardo ai pagamenti di interessi, quali definiti nella presente direttiva, corrisposti da agenti pagatori stabiliti nel loro territorio a beneficiari effettivi residenti nel territorio cui si applica la direttiva.»

Emendamento 21

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 12 – paragrafi 1 e 2

 

6 bis)

All'articolo 12, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.    Gli Stati membri che prelevano una ritenuta alla fonte ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1 trattengono il 10 % del gettito di tale ritenuta e trasferiscono il 90 % allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo degli interessi.

2.   Gli Stati membri che prelevano una ritenuta alla fonte ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, trattengono il 10 % del gettito di tale ritenuta e trasferiscono il 90 % agli altri Stati membri nella stessa proporzione applicata per i trasferimenti effettuati a norma del paragrafo 1 del presente articolo.»

Emendamento 22

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 18

(10)

All' articolo 18 la prima frase è sostituita dalla seguente:

«La Commissione presenta al Consiglio ogni tre anni una relazione sul funzionamento della presente direttiva sulla base delle statistiche di cui all'allegato V, che ogni Stato membro fornisce alla Commissione.»

(10)

L' articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Riesame

1.     Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione presenta uno studio comparativo che analizza i vantaggi e le debolezze sia del sistema di scambio delle informazioni che del sistema della ritenuta alla fonte, così da valutare l'obiettivo di un'effettiva soppressione della frode e dell'evasione fiscale. Lo studio comparativo dovrebbe prendere in considerazione, in particolare, gli aspetti della trasparenza, del rispetto della sovranità fiscale degli Stati membri, della giustizia fiscale e dell'onere amministrativo relativ

2.    La Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo ogni tre anni una relazione sul funzionamento della presente direttiva sulla base delle statistiche di cui all'allegato V, che ogni Stato membro fornisce alla Commissione. Sulla base di tali relazioni e dello studio di cui al paragrafo 1, e in particolare in relazione alla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 10, paragrafo 2, la Commissione propone al Consiglio, se del caso, le modifiche alla direttiva che appaiono necessarie per garantire un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio e per eliminare distorsioni indesiderate della concorrenza.

3.     Nel quadro dello studio e delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione esamina in particolare se sia opportuno estendere il campo di applicazione della presente direttiva a tutte le fonti di redditi finanziari, compresi i dividendi e le plusvalenze, nonché ai pagamenti effettuati a tutte le persone giuridiche.»

Emendamento 23

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 2003/48/CE

Articolo 18 ter – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.     La Commissione, assistita dal comitato, valuta ogni due anni, a decorrere dal 1o gennaio 2010, le procedure, i documenti e i formati di cui all'articolo 18 bis e adotta le misure necessarie per il loro perfezionamento, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18 ter, paragrafo 2.

Emendamento 24

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato – punto 2

Direttiva 2003/48/CE

Allegato I

TESTO DELLA COMMISSIONE

Venerdi 24 aprile 2009
ALLEGATO I

“Elenco delle forme giuridiche delle entità e dei dispositivi giuridici a cui si applica l'articolo 2, paragrafo 3, poiché la loro sede di direzione effettiva si trova nel territorio di paesi o giurisdizioni specifici

1.

Entità o dispositivi giuridici la cui sede di direzione effettiva si trova in un paese o in una giurisdizione al di fuori dell'ambito territoriale della direttiva quale definito all'articolo 7 e diversi da quelli elencati all'articolo 17, paragrafo 2:

Antigua e Barbuda

International business company

Bahamas

Trust

Foundation (Fondazione)

International business company

Bahrein

Financial trust

Barbados

Trust

Belize

Trust

International business company

Bermuda

Trust

Brunei

Trust

International business company

International trust

International Limited Partnership

Isole Cook

Trust

International trust

International company (Società internazionale)

International partnership

Costa Rica

Trust

Gibuti

Società esente

Trust (straniero)

Dominica

Trust

International business company

Figi

Trust

Polinesia francese

Société (Società)

Société de personnes (Società di persone)

Société en participation (Associazione in partecipazione)

Trust (straniero)

Guam

Company (Società di capitali)

Sole proprietorship (Impresa individuale)

Società di persone

Trust (straniero)

Guatemala

Trust

Fundación (Fondazione)

Hong Kong

Trust

Kiribati

Trust

Labuan (Malesia)

Offshore company

Malaysian offshore bank

Offshore limited partnership

Offshore trust

Libano

Società che beneficiano del regime delle società offshore

Macao

Trust

Fundação (Fondazione)

Maldive

Tutte le società di capitali, società di persone e trust stranieri

Isole Marianne settentrionali

Foreign sales corporation

Offshore banking corporation

Trust (straniero)

Isole Marshall

Trust

Maurizio

Trust

Global business company cat. 1 and 2

Micronesia

Company (Società)

Società di persone

Trust (straniero)

Nauru

Trusts/nominee company

Company (Società)

Società di persone

Impresa individuale

Disposizioni testamentarie straniere

Patrimonio straniero

Altre forme di società negoziate con il governo

Nuova Caledonia

Société (Società)

Société civile (Società civile)

Société de personnes (Società di persone)

Impresa comune

Successione

Trust (straniero)

Niue

Trust

International business company

Panama

Fideicomiso (Trust)

Fundación de interés privado (Fondazione)

Palau

Company (Società)

Società di persone

Impresa individuale

Ufficio di rappresentanza

Credit union (Cooperativa finanziaria)

Cooperative (Cooperativa)

Trust (straniero)

Filippine

Trust

Porto Rico

Estate

Trust

International banking entity

Saint Kitts e Nevis

Trust

Foundation (Fondazione)

Società esente

Saint Lucia

Trust

Saint Vincent e Grenadine

Trust

Samoa

Trust

International trust

International company (Società internazionale)

Offshore bank

Offshore insurance company

International partnership

Limited partnership

Seicelle

Trust

International business company

Singapore

Trust

Isole Salomone

Company (Società di capitali)

Partnership (Società di persone)

Trust

Sudafrica

Trust

Tonga

Trust

Tuvalu

Trust

Provident fund (Fondo di previdenza)

Emirati arabi uniti

Trust

Isole Vergini americane

Trust

Società esente

Uruguay

Trust

Vanuatu

Trust

Società esente

International company (Società internazionale)

2.

Entità e dispositivi giuridici la cui sede di direzione effettiva si trova in un paese o una giurisdizione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e ai quali, in attesa dell'adozione da parte del paese o della giurisdizione in questione di disposizioni equivalenti a quelle dell'articolo 4, paragrafo 2, si applica l'articolo 2, paragrafo 3:

Andorra

Trust

Anguilla

Trust

Aruba

Stichting (Fondazione)

Società che beneficiano del regime delle società offshore

Isole Vergini britanniche

Trust

International business company

Isole Cayman

Trust

Società esente

Guernsey

Trust

Zero tax company (Società soggetta a imposta ad aliquota zero)

Isola di Man

Trust

Jersey

Trust

Liechtenstein

Anstalt (Trust)

Stiftung (Fondazione)

Monaco

Trust

Fondation (Fondazione)

Montserrat

Trust

Antille olandesi

Trust

Stichting (Fondazione)

San Marino

Trust

Fondazione

Svizzera

Trust

Fondazione

Turks e Caicos

Società esente

Limited partnership

Trust”

EMENDAMENTO

Venerdi 24 aprile 2009
ALLEGATO I

1.

Le forme giuridiche delle entità e dei dispositivi giuridici cui si applica l'articolo 2, paragrafo 3 includono:

le compagnie a responsabilità limitata per azioni, per garanzia o in base ad un altro meccanismo;

le società a responsabilità limitata per azioni, per garanzia o in base ad un altro meccanismo;

le compagnie o le società internazionali;

le compagnie o le società commerciali internazionali;

le compagnie o le società esenti;

le compagnie o le società strutturate in celle patrimonialmente distinte;

le compagnie o le società strutturate in celle con personalità giuridica;

le banche internazionali, comprese le compagnie di denominazione simile;

le banche offshore, comprese le compagnie di denominazione simile;

le compagnie o le società di assicurazione;

le compagnie o le società di riassicurazione;

le cooperative;

le cooperative di credito;

le società di persone di qualsiasi tipo, fra cui, in particolare, quelle in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, internazionali e commerciali internazionali;

le società in partecipazione;

i trust;

le strutture di liquidazione;

le fondazioni;

le successioni;

i fondi di qualsiasi tipo;

le succursali di qualsiasi entità o dispositivo qui elencato;

gli uffici di rappresentanza di qualsiasi entità o dispositivo qui elencato;

le sedi permanenti di qualsiasi entità e dispositivo qui elencato;

la fondazione multiforme, qualunque sia la sua descrizione.

2.

I paesi o le giurisdizioni specifici al di fuori dell'ambito territoriale della direttiva quale definito all'articolo 7 e diversi da quelli elencati all'articolo 17, paragrafo 2, nei quali l'articolo 2, paragrafo 3 si applica per quanto attiene alle forme giuridiche delle entità e dei dispositivi giuridici di cui nella parte 1 del presente allegato se vi si trova la loro sede di direzione effettiva sono, fra l'altro:

Anjouan

Antigua e Barbuda

Bahamas

Bahrein

Barbados

Belize

Bermuda

Brunei

Isole Cook

Costa Rica

Gibuti

Dominica

Dubai

Isole Figi

Polinesia francese

Ghana

Grenada

Guam

Guatemala

Hong Kong

Kiribati

Labuan (Malesia)

Libano

Liberia

Macao

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Maldive

Montenegro

Isole Marianne settentrionali

Isole Marshall

Maurizio

Micronesia

Nauru

Nuova Caledonia

Niue

Panama

Palau

Filippine

Porto Rico

Saint Kitts e Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent e Grenadine

Samoa

São Tomé e Príncipe

Seicelle

Singapore

Isole Salomone

Somalia

Sudafrica

Tonga

Tuvalu

Emirati arabi uniti

Stato USA del Delaware

Stato USA del Nevada

Isole Vergini americane

Uruguay

Vanuatu

3.

I paesi o le giurisdizioni specifici elencati all'articolo 17, paragrafo 2 nei quali l'articolo 2, paragrafo 3 si applica, in attesa dell'adozione da parte del paese o della giurisdizione in questione di disposizioni equivalenti a quelle dell'articolo 4, paragrafo 2, per quanto attiene alle forme giuridiche delle entità e dei dispositivi giuridici di cui nella parte 1 del presente allegato se vi si trova la loro sede di direzione effettiva sono, fra l'altro:

Andorra

Anguilla

Aruba

Isole Vergini britanniche

Isole Cayman

Guernsey, Alderney o Sark

Isola di Man

Jersey

Liechtenstein

Monaco

Montserrat

Antille olandesi

San Marino

Sark

Svizzera

Turks e Caicos

4.

Tutte le forme giuridiche delle entità e dei dispositivi giuridici di cui nella parte 1 del presente allegato sono coperte dall'articolo 2, paragrafo 3 se la loro sede di direzione effettiva si trova in uno dei paesi o delle giurisdizioni specifici di cui nelle parti 2 e 3 del presente allegato, alle condizioni seguenti:

a.

uno dei paesi o una delle giurisdizioni di cui nelle parti 2 e 3 può chiedere al comitato di cui all'articolo 18 ter che una qualsiasi delle forme giuridiche delle entità e dei dispositivi giuridici di cui nella parte 1 non sia più considerata di sua competenza a motivo del fatto che la sede di direzione effettiva delle forme giuridiche delle entità e dei dispositivi giuridici in questione non potrebbe trovarsi nel suo territorio o del fatto che un'imposizione adeguata degli interessi pagati a tali entità o dispositivi giuridici è in realtà garantita;

b.

il comitato pubblica la sua decisione motivata entro un termine di tre mesi dalla presentazione della domanda e le forme giuridiche delle entità e dei dispositivi giuridici figurano come ritirate dall'ambito di applicazione della parte 1 in quanto non più di competenza del paese o della giurisdizione che ha presentato la domanda per un periodo determinato, che non può superare due anni prorogabili, su richiesta presentata dal paese o dalla giurisdizione, non prima del termine di sei mesi dalla data di scadenza.

Emendamento 25

Proposta di direttiva – atto modificativo

Allegato – punto 2

Direttiva 2003/48/CE

Allegato III

TESTO DELLA COMMISSIONE

Venerdi 24 aprile 2009
ALLEGATO III

Elenco degli «agenti pagatori all'atto del ricevimento» si sensi dell'articolo 4, paragrafo 2

NOTA INTRODUTTIVA

Sono elencati i trust e dispositivi giuridici simili per gli Stati membri che non dispongono di un regime fiscale nazionale applicabile al reddito percepito per conto di tali dispositivi giuridici dalla persona che in via principale ne detiene la titolarità e ne gestisce i beni e i redditi e che è residente sul loro territorio. L'elenco riguarda trust e dispositivi giuridici simili che hanno la sede di direzione effettiva dei loro beni mobili in tali paesi (residenza del fiduciario principale o altro amministratore responsabile dei beni mobili), indipendentemente dalle leggi in base alle quali tali trust o dispositivi giuridici simili sono stati creati.

Paesi

Elenco di entità e dispositivi

Osservazioni

Belgio

Société de droit commun / maatschap (Società di diritto civile o società commerciale priva di personalità giuridica)

Société momentanée / tijdelijke handelsvennootschap (Società priva di personalità giuridica il cui obiettivo è effettuare uno o più operazioni commerciali specifiche)

Société interne / stille handelsvennootschap (Società priva di personalità giuridica mediante cui una o più persone hanno un interesse in operazioni gestite per loro conto da una o più altre persone)

«Trust» o dispositivo giuridico simile

Si vedano gli articoli 46, 47 e 48 del codice belga delle società.

Queste «società» (viene indicato il nome in francese e in neerlandese) non hanno personalità giuridica e, dal punto di vista fiscale, è applicabile un approccio della trasparenza.

Bulgaria

Drujestvo sys specialna investicionna cel (Società di investimento a scopo specifico)

Investicionno drujestvo (società di investimento, non coperta dall'articolo 6)

«Trust» o dispositivo giuridico simile

Entità esente dall'imposta sul reddito delle società.

In Bulgaria i trust possono essere oggetto di emissione pubblica e sono esonerati dall'imposta sul reddito delle società.

Repubblica ceca

Veřejná obchodní společnost (ver. obch. spol. o V.O.S.)

Sdruženi (Associazione)

Družstvo (Cooperativa)

Evropské hospodářské zájmové sdružení (EHZS) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

«Trust» o dispositivo giuridico simile

 

Danimarca

Interessentskaber (Società in nome collettivo)

Kommanditselskaber (Società in accomandita semplice)

Partnerselskaber (Società di persone)

Europæisk økonomisk firmagrupper (EØFG) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

«Trust» o dispositivo giuridico simile

 

Germania

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (Società di diritto civile)

Kommanditgesellschaft — KG, offene Handelsgesellschaft — OHG (Società di persone a finalità commerciale)

Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

 

Estonia

Täisühing- TÜ (Società in nome collettivo)

Usaldusühing-UÜ (Società in accomandita semplice)

«Trust» o dispositivo giuridico simile

Le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice sono soggette a imposta come entità separate; tutti i redditi da esse distribuiti sono considerati dividendi (soggetti all'imposta di distribuzione)

l'Irlanda

Partnership and investment club (società di persone e club di investimenti)

European economic interest grouping (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

I fiduciari residenti irlandesi sono soggetti a imposta sulle entrate del trust.

Grecia

Omorrythmos Eteria (OE) (Società in nome collettivo)

Eterorrythmos Eteria (EE) (Società in accomandita semplice)

«Trust» o dispositivo giuridico simile

Le società di persone sono soggette all'imposta sul reddito delle società. Tuttavia, fino al 50 % dei profitti delle società di persone è tassato in capo ai singoli soci all'aliquota dell'imposta personale.

Spagna

Entità soggette al sistema di imposizione sulla distribuzione dei profitti:

Sociedad civil con o sin personalidad jurídica (Società di diritto civile con o senza personalità giuridica),

Agrupación europea de interés económico (AEIE) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

Herencias yacentes (Successione)

Comunidad de bienes (Proprietà congiunta)

Altre entità prive di personalità giuridica che costituiscono un'unità economica separata o un gruppo di attività separato (articolo 35, paragrafo 4, della Ley General Tributaria).

«Trust» o dispositivo giuridico simile

 

Francia

Société en participation (Impresa comune)

Société ou association de fait (Società di fatto)

Indivision (Proprietà congiunta)

«Trust» o dispositivo giuridico simile

 

Italia

Società semplice

Entità non commerciale priva di personalità giuridica

«Trust» o dispositivo giuridico simile

La categoria delle entità trattate come «società semplici» comprende: «società di fatto», che non hanno come obiettivo attività commerciali, e «associazioni» organizzate da artisti o professionisti per l'esercizio della propria arte o professione nel quadro di forme associative prive di personalità giuridica.

La categoria delle entità non commerciali prive di personalità giuridica è ampia e può includere vari tipi di organizzazioni: associazioni, consorzi, comitati, organizzazioni senza scopo di lucro e altro.

Cipro

Syneterismos (Società di persone)

syndesmos o somatio (Associazione)

Synergatikes (Cooperativa)

«Trust» o dispositivo giuridico simile

Ekswxwria Eteria (Società offshore)

I trust creati nell'ambito della giurisdizione cipriota sono considerati entità trasparenti dal diritto nazionale.

Lettonia

Pilnsabiedrība (Società in nome collettivo)

Komandītsabiedrība (Società in accomandita semplice)

Eiropas Ekonomisko interešu grupām (EEIG) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

Biedrības un nodibinājumi (Associazione e fondazione)

Lauksaimniecības kooperatīvi (Cooperativa agricola)

«Trust» o dispositivo giuridico simile

 

Lituania

Europos ekonominių interesų grupės (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

Asociacija (Associazione)

«Trust» o dispositivo giuridico simile

Gli interessi e le plusvalenze ottenuti dalle associazioni su azioni e obbligazioni sono esonerati dall'imposta sul reddito delle società.

Lussemburgo

Société en nom collectif (Società in nome collettivo)

Société en commandite simple (Società in accomandita semplice)

«Trust» o dispositivo giuridico simile

 

Ungheria

«Trust» o dispositivo giuridico simile

Il diritto nazionale ungherese tratta i trust come «entità».

Malta

Soċjetà in akomonditia (Società in accomandita) il cui capitale non è diviso in azioni

Arrangement in participation (Associazione in partecipazione)

Investment club (Club di investimento)

Soċjetà Kooperattiva (Società cooperativa)

Le società in accomandita il cui capitale è diviso in azioni sono soggette all'imposta generale sulle società.

Paesi Bassi

Vennootschap onder firma (Società in nome collettivo)

Commanditaire vennootschap (Società in accomandita semplice)

Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

Vereniging (Associazione)

Stichting (Fondazione)

«Trust» o dispositivo giuridico simile

Le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e i GEIE sono trasparenti a fini fiscali.

Verenigingen (associazioni) e stichtingen (fondazioni) sono esenti da imposta se non svolgono attività commerciali.

Austria

Personengesellschaft (Società di persone)

Offene Personengesellschaft (Società in nome collettivo)

Kommanditgesellschaft, KG (Società in accomandita semplice)

Gesellschaft nach bürgerlichem Recht, GesBR (Società di diritto civile)

Offene Erwerbsgeselllschaft (OEG) (Società professionale in nome collettivo)

Kommandit-Erwerbsgesellschaft (Società professionale in accomandita semplice)

Stille Gesellschaft (Società dormiente)

Einzelfirma (Società individuale)

Wirtschaftliche Interessenvereinigung (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

Privatstiftung (Fondazione privata)

«Trust» o dispositivo giuridico simile

La società di persone è considerata trasparente anche se è vista come un'entità ai fini della contabilizzazione dei profitti. Trattato come una «società di persone» normale.

Soggetta a imposta come una società di capitali;il reddito da interessi è tassato a un'aliquota ridotta del 12,5 %.

Polonia

Spólka jawna (Sp. j.) (Società in nome collettivo)

Spólka komandytowa (Sp. k.) (Società in accomandita semplice)

Spólka komandytowo-akcyjna (S.K.A.) (Società in accomandita pera azioni)

Spólka partnerska (Sp. p.) (Società professionale)

Europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych (EUIG) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

«Trust» o dispositivo giuridico simile

 

Portogallo

Sociedade civil (Società di diritto civile) non costituta in persona giuridica commerciale

Persone giuridiche impegnate in attività professionali determinate in cui tutti i partner sono persone fisiche in possesso di qualifiche nella stessa professione

Agrupamento de Interesse Económico (AIE) (Gruppo nazionale di interesse economico)

Agrupamento Europeu de Interesse Económico (AEIE) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

Sociedada gestora de participacoes sociais (SGPS) (Società di partecipazione controllata da un gruppo familiare o interamente posseduta da un massimo di cinque membri)

Herança jacente (Successione),

Associazione priva di personalità giuridica

Società offshore che opera in zone di libero scambio a Madeira o sull'Isola di Santa Maria (Azzorre)

«Trust» o dispositivo giuridico simile

Le società di diritto civile non costitute in persone giuridiche commerciali, le persone giuridiche impegnate in attività professionali determinate, le ACE (tipo di impresa comune con personalità giuridica), i GEIE e le società che detengono attività controllate da un gruppo familiare o interamente possedute da un massimo di cinque membri sono trasparenti sul piano fiscale.

Altre società di persone con personalità giuridica sono trattate come società di capitali e soggette a imposta secondo le norme generali sulla fiscalità delle imprese.

Le società offshore che operano in zone di libero scambio a Madeira o sull'Isola di Santa Maria (Azzorre) sono esonerate dall'imposta sulle società e dalla ritenuta alla fonte su dividendi, interessi, royalties e pagamenti similari effettuati alla società madre straniera.

Gli unici trust ammessi dal diritto portoghese sono quelli creati a titolo di un regime giuridico straniero da pesone giuridiche nell'International Business Centre of Madeira; le attività del trust costituiscono una parte autonoma del patrimonio della persona giuridica che agisce da fiduciario.

Romania

Association (Società di persone)

Cooperative (Cooperativa)

«Trust» o dispositivo giuridico simile

 

Slovenia

Samostojni podjetnik (Impresa individuale)

«Trust» o dispositivo giuridico simile

 

Slovacchia

Verejná obchodná spoločnosť (Società in nome collettivo)

Európske združenie hospodárskych záujmov (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

Komanditná spoločnosť (Società in accomandita semplice) per quanto riguarda i redditi attribuiti ai soci accomandatari

Združenie (Associazione)

Entità non costituite al fine di condurre affari: associazioni di categoria, associazioni civiche volontarie, Nadácia (fondazioni)

«Trust» o dispositivo giuridico simile

La base imponibile è calcolata prima per la società in accomandita semplice nel suo complesso e quindi ripartita fra i soci accomandatari e i soci accomandanti. Le quote di profitto percepite dai soci accomandatari della società in accomandita semplice sono tassate a livello di tali soci. Il reddito restante dei soci accomandanti è tassato inizialmente a livello della società secondo le norme vigenti per le società di capitali.

Il reddito esente include il reddito derivante da attività che costituiscono lo scopo di costituzione dell'organizzazione, fatta eccezione per il reddito soggetto al regime di ritenuta alla fonte.

Finlandia

yksityisliike (Impresa non registrata)

avoin yhtiö / öppet bolag (Società di persone)

kommandiittiyhtiö / kommanditbolag (Società in accomandita semplice)

kuolinpesä / dödsbo (Successione)

eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) / europeiska ekonomiska intressegrupperingar (gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

«Trust» o dispositivo giuridico simile

 

Svezia

handelsbolag (Società in nome collettivo)

kommanditbolag (Società in accomandita semplice)

enkelt bolag (Società di persone semplice)

«Trust» o dispositivo giuridico simile

 

Regno Unito

General partnership (Società in nome collettivo)

Limited partnership (Società in accomandita semplice)

Limited liability partnership (Società a responsabilità limitata)

GEIE

Investment club (Club di investimento) in cui i membri hanno diritto a una quota specifica delle attività

Le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società a responsabilità limitata e i GEIE sono trasparenti a fini fiscali.

EMENDAMENTO

Venerdi 24 aprile 2009
ALLEGATO III

Elenco degli «agenti pagatori all'atto del ricevimento» si sensi dell'articolo 4, paragrafo 2

NOTA INTRODUTTIVA

Sono elencati i trust e dispositivi giuridici simili per gli Stati membri che non dispongono di un regime fiscale nazionale applicabile al reddito percepito per conto di tali dispositivi giuridici dalla persona che in via principale ne detiene la titolarità e ne gestisce i beni e i redditi e che è residente sul loro territorio. L'elenco riguarda trust e dispositivi giuridici simili che hanno la sede di direzione effettiva dei loro beni mobili in tali paesi (residenza del fiduciario principale o altro amministratore responsabile dei beni mobili), indipendentemente dalle leggi in base alle quali tali trust o dispositivi giuridici simili sono stati creati.

Paesi

Elenco di entità e dispositivi

Osservazioni

Belgio

Société de droit commun / maatschap (Società di diritto civile o società commerciale priva di personalità giuridica)

Société momentanée / tijdelijke handelsvennootschap (Società priva di personalità giuridica il cui obiettivo è effettuare uno o più operazioni commerciali specifiche)

Société interne / stille handelsvennootschap (Società priva di personalità giuridica mediante cui una o più persone hanno un interesse in operazioni gestite per loro conto da una o più altre persone)

Trust , fondazione o dispositivo giuridico simile

Si vedano gli articoli 46, 47 e 48 del codice belga delle società.

Queste «società» (viene indicato il nome in francese e in neerlandese) non hanno personalità giuridica e, dal punto di vista fiscale, è applicabile un approccio della trasparenza.

Bulgaria

Drujestvo sys specialna investicionna cel (Società di investimento a scopo specifico)

Investicionno drujestvo (società di investimento, non coperta dall'articolo 6)

Trust , fondazione o dispositivo giuridico simile

Entità esente dall'imposta sul reddito delle società.

In Bulgaria i trust possono essere oggetto di emissione pubblica e sono esonerati dall'imposta sul reddito delle società.

Repubblica ceca

Veřejná obchodní společnost (ver. obch. spol. o V.O.S.)

Sdruženi (Associazione)

Družstvo (Cooperativa)

Evropské hospodářské zájmové sdružení (EHZS) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

«Trust» , fondazione o dispositivo giuridico simile

 

Danimarca

Interessentskaber (Società in nome collettivo)

Kommanditselskaber (Società in accomandita semplice)

Partnerselskaber (Società di persone)

Europæisk økonomisk firmagrupper (EØFG) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

«Trust» , fondazione o dispositivo giuridico simile

 

Germania

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (Società di diritto civile)

Kommanditgesellschaft — KG, offene Handelsgesellschaft — OHG (Società di persone a finalità commerciale)

Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

«Trust», fondazione o dispositivo giuridico simile

 

Estonia

Täisühing- TÜ (Società in nome collettivo)

Usaldusühing-UÜ (Società in accomandita semplice)

«Trust», fondazione o dispositivo giuridico simile

Le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice sono soggette a imposta come entità separate; tutti i redditi da esse distribuiti sono considerati dividendi (soggetti all'imposta di distribuzione)

l'Irlanda

Partnership and investment club (società di persone e club di investimenti)

European economic interest grouping (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

«General partnership» (Società in nome collettivo)

«Limited partnership» (Società in accomandita semplice)

«Investment partnership» (Società d'investimento)

«Non-resident limited liability company» (Società a responsabilità limitata non residente)

«Irish common contractual fund» (Fondo contrattuale comune irlandese)

«Trust», fondazione o dispositivo giuridico simile

I fiduciari residenti irlandesi sono soggetti a imposta sulle entrate del trust.

Grecia

Omorrythmos Eteria (OE) (Società in nome collettivo)

Eterorythmos Eteria (EE) (Società in accomandita semplice)

«Trust» , fondazione o dispositivo giuridico simile

Le società di persone sono soggette all'imposta sul reddito delle società. Tuttavia, fino al 50 % dei profitti delle società di persone è tassato in capo ai singoli soci all'aliquota dell'imposta personale.

Spagna

Entità soggette al sistema di imposizione sulla distribuzione dei profitti:

Sociedad civil con o sin personalidad jurídica (Società di diritto civile con o senza personalità giuridica),

Agrupación europea de interés económico (AEIE) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

Herencias yacentes (Successione)

Comunidad de bienes (Proprietà congiunta)

Altre entità prive di personalità giuridica che costituiscono un'unità economica separata o un gruppo di attività separato (articolo 35, paragrafo 4, della Ley General Tributaria).

«Trust», fondazione o dispositivo giuridico simile

 

Francia

Société en participation (Impresa comune)

Société ou association de fait (Società di fatto)

Indivision (Proprietà congiunta)

«Trust» , fondazione o dispositivo giuridico simile

 

Italia

Società semplice

Entità non commerciale priva di personalità giuridica

«Trust» , fondazione o dispositivo giuridico simile

La categoria delle entità trattate come «società semplici» comprende: «società di fatto» (irregular or «de facto» partnerships), which do not have commercial activities as their purpose, and «associazioni» (associations) organised by artists or professional persons for the practice of their art or profession in associative forms with no legal personality.

La categoria delle entità non commerciali prive di personalità giuridica è ampia e può includere vari tipi di organizzazioni: associations, syndicates, committees, non-profit organisations and others.

Cipro

Syneterismos (Società di persone)

syndesmos o somatio (Associazione)

Synergatikes (Cooperativa)

«Trust» , fondazione o dispositivo giuridico simile

Ekswxwria Eteria (Società offshore)

I trust creati nell'ambito della giurisdizione cipriota sono considerati entità trasparenti dal diritto nazionale.

Lettonia

Pilnsabiedrība (Società in nome collettivo)

Komandītsabiedrība (Società in accomandita semplice)

Eiropas Ekonomisko interešu grupām (EEIG) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

Biedrības un nodibinājumi (Associazione e fondazione)

Lauksaimniecības kooperatīvi (Cooperativa agricola)

«Trust» , fondazione o dispositivo giuridico simile

 

Lituania

Europos ekonominių interesų grupės (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

Asociacija (Associazione)

«Trust» , fondazione o dispositivo giuridico simile

Gli interessi e le plusvalenze ottenuti dalle associazioni su azioni e obbligazioni sono esonerati dall'imposta sul reddito delle società.

Lussemburgo

Société en nom collectif (Società in nome collettivo)

Société en commandite simple (Società in accomandita semplice)

«Trust» , fondazione o dispositivo giuridico simile

 

Ungheria

«Trust» , fondazione o dispositivo giuridico simile

Il diritto nazionale ungherese tratta i trust come «entità».

Malta

Soċjetà in akomonditia (Società in accomandita) il cui capitale non è diviso in azioni

Arrangement in participation (Associazione in partecipazione)

Investment club (Club di investimento)

Soċjetà Kooperattiva (Società cooperativa)

«Trust», fondazione o dispositivo giuridico simile

Le società in accomandita il cui capitale è diviso in azioni sono soggette all'imposta generale sulle società.

Netherlands

Vennootschap onder firma (Società in nome collettivo)

Commanditaire vennootschap (Società in accomandita semplice)

Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

Vereniging (Associazione)

Stichting (Fondazione)

«Trust» , fondazione o dispositivo giuridico simile

Le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e i GEIE sono trasparenti a fini fiscali.

Verenigingen (associazioni) e stichtingen (fondazioni) sono esenti da imposta se non svolgono attività commerciali.

Austria

Personengesellschaft (Società di persone)

Offene Personengesellschaft (Società in nome collettivo)

Kommanditgesellschaft, KG (Società in accomandita semplice)

Gesellschaft nach bürgerlichem Recht, GesBR (Società di diritto civile)

Offene Erwerbsgeselllschaft (OEG) (Società professionale in nome collettivo)

Kommandit-Erwerbsgesellschaft (Società professionale in accomandita semplice)

Stille Gesellschaft (Società dormiente)

Einzelfirma (Società individuale)

Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

Privatstiftung (Fondazione privata)

«Trust» , fondazione o dispositivo giuridico simile

La società di persone è considerata trasparente anche se è vista come un'entità ai fini della contabilizzazione dei profitti. Trattato come una «società di persone» normale.

Soggetta a imposta come una società di capitali;

il reddito da interessi è tassato a un'aliquota ridotta del 12,5 %.

Polonia

Spólka jawna (Sp. j.) (Società in nome collettivo)

Spólka komandytowa (Sp. k.) (Società in accomandita semplice)

Spólka komandytowo-akcyjna (S.K.A.) (Società in accomandita pera azioni)

Spólka partnerska (Sp. p.) (Società professionale)

Europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych (EUIG) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

«Trust» , fondazione o dispositivo giuridico simile

 

Portogallo

Sociedade civil (Società di diritto civile) non costituta in persona giuridica commerciale

Persone giuridiche impegnate in attività professionali determinate in cui tutti i partner sono persone fisiche in possesso di qualifiche nella stessa professione

Agrupamento de Interesse Económico (AIE) (Gruppo nazionale di interesse economico)

Agrupamento Europeu de Interesse Económico (AEIE) (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

Sociedada gestora de participacoes sociais (SGPS) (Società di partecipazione controllata da un gruppo familiare o interamente posseduta da un massimo di cinque membri)

Herança jacente (Successione),

Associazione priva di personalità giuridica

Società offshore che opera in zone di libero scambio a Madeira o sull'Isola di Santa Maria (Azzorre)

«Trust» , fondazione o dispositivo giuridico simile

Le società di diritto civile non costitute in persone giuridiche commerciali, le persone giuridiche impegnate in attività professionali determinate, le ACE (tipo di impresa comune con personalità giuridica), i GEIE e le società che detengono attività controllate da un gruppo familiare o interamente possedute da un massimo di cinque membri sono trasparenti sul piano fiscale.

Altre società di persone con personalità giuridica sono trattate come società di capitali e soggette a imposta secondo le norme generali sulla fiscalità delle imprese.

Le società offshore che operano in zone di libero scambio a Madeira o sull'Isola di Santa Maria (Azzorre) sono esonerate dall'imposta sulle società e dalla ritenuta alla fonte su dividendi, interessi, royalties e pagamenti similari effettuati alla società madre straniera.

Gli unici trust ammessi dal diritto portoghese sono quelli creati a titolo di un regime giuridico straniero da pesone giuridiche nell'International Business Centre of Madeira; le attività del trust costituiscono una parte autonoma del patrimonio della persona giuridica che agisce da fiduciario.

Romania

Association (Società di persone)

Cooperative (Cooperativa)

«Trust» , fondazione o dispositivo giuridico simile

 

Slovenia

Samostojni podjetnik (Impresa individuale)

«Trust» , fondazione o dispositivo giuridico simile

 

Slovacchia

Verejná obchodná spoločnosť (Società in nome collettivo)

Európske združenie hospodárskych záujmov (Gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

Komanditná spoločnosť (Società in accomandita semplice) per quanto riguarda i redditi attribuiti ai soci accomandatari

Združenie (association)

Entità non costituite al fine di condurre affari: associazioni di categoria, associazioni civiche volontarie, Nadácia (fondazioni)

«Trust» , fondazione o dispositivo giuridico simile

La base imponibile è calcolata prima per la società in accomandita semplice nel suo complesso e quindi ripartita fra i soci accomandatari e i soci accomandanti. Le quote di profitto percepite dai soci accomandatari della società in accomandita semplice sono tassate a livello di tali soci. Il reddito restante dei soci accomandanti è tassato inizialmente a livello della società secondo le norme vigenti per le società di capitali.

Il reddito esente include il reddito derivante da attività che costituiscono lo scopo di costituzione dell'organizzazione, fatta eccezione per il reddito soggetto al regime di ritenuta alla fonte.

Finlandia

yksityisliike (Impresa non registrata)

avoin yhtiö / öppet bolag (Società di persone)

kommandiittiyhtiö / kommanditbolag (Società in accomandita semplice)

kuolinpesä / dödsbo (Successione)

eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) / europeiska ekonomiska intressegrupperingar (gruppo europeo di interesse economico (GEIE))

«Trust», fondazione o dispositivo giuridico simile

 

Svezia

handelsbolag (Società in nome collettivo)

kommanditbolag (Società in accomandita semplice)

enkelt bolag (Società di persone semplice)

«Trust» , fondazione o dispositivo giuridico simile

 

Regno Unito

General partnership (Società in nome collettivo)

Limited partnership (Società in accomandita semplice)

Limited liability partnership (Società a responsabilità limitata)

GEIE

Investment club (Club di investimento) in cui i membri hanno diritto a una quota specifica delle attività

«Trust», fondazione o dispositivo giuridico simile

Entità o dispositivi giuridici la cui sede di direzione effettiva ricade nella giurisdizione di Gibilterra, tra cui:

le compagnie a responsabilità limitata per azioni, per garanzia o in base ad un altro meccanismo;

le società a responsabilità limitata per azioni, per garanzia o in base ad un altro meccanismo;

le compagnie o le società internazionali;

le compagnie o le società commerciali internazionali;

le compagnie o le società esenti;

le compagnie o le società strutturate in celle patrimonialmente distinte;

le compagnie o le società strutturate in celle con personalità giuridica;

le banche internazionali, comprese le compagnie di denominazione simile;

le banche offshore, comprese le compagnie di denominazione simile;

le compagnie o le società di assicurazione;

le compagnie o le società di riassicurazione;

le cooperative;

le cooperative di credito;

le società di persone di qualsiasi tipo, fra cui, in particolare, quelle in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, internazionali e commerciali internazionali;

le società in partecipazione;

i trust;

le strutture di liquidazione;

le fondazioni;

le successioni;

i fondi di qualsiasi tipo;

le succursali di qualsiasi entità o dispositivo qui elencato;

gli uffici di rappresentanza di qualsiasi entità o dispositivo qui elencato;

le sedi permanenti di qualsiasi entità e dispositivo qui elencato;

la fondazione multiforme, qualunque sia la sua descrizione.

General partnerships, limited partnerships; limited liability partnerships and EEIGs are transparent for tax purposes.


(1)   GU L 184, del 17.7.1999, pag. 23.


Top