This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52008AP0111
Amendment of regulation on a standard financial regulation for executive agencies # European Parliament legislative resolution of 10 April 2008 on the draft Commission regulation (EC) amending Regulation (EC) No 1653/2004 on a standard financial regulation for the executive agencies pursuant to Council Regulation (EC) No 58/2003 laying down the statute for executive agencies to be entrusted with certain tasks in the management of Community programmes (SEC(2007)0492 — C6-0123/2007 — 2007/0901(CNS))
Modifica del regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive incaricate della gestione di programmi comunitari
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sul progetto di regolamento (CE) della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari (SEC(2007)0492 — C6-0123/2007 — 2007/0901(CNS))
Modifica del regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive incaricate della gestione di programmi comunitari
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sul progetto di regolamento (CE) della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari (SEC(2007)0492 — C6-0123/2007 — 2007/0901(CNS))
GU C 247E del 15.10.2009, p. 60–67
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 247/60 |
Giovedì 10 aprile 2008
Modifica del regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive incaricate della gestione di programmi comunitari *
P6_TA(2008)0111
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sul progetto di regolamento (CE) della Commissione che modifica il regolamento (CE) n.1653/2004 della Commissione, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n.58/2003 del Consiglio, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari (SEC(2007)0492 — C6-0123/2007 — 2007/0901(CNS))
2009/C 247 E/14
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
visto il progetto di regolamento della Commissione (SEC(2007)0492),
consultato dalla Commissione con lettera del 25 aprile 2007 (C6-0123/2007),
visto l'articolo 51 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0068/2008),
1. |
approva il progetto di regolamento della Commissione quale emendato; |
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza il suo progetto di regolamento; |
3. |
chiede di essere nuovamente consultato qualora la Commissione intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO |
||||
Emendamento 1 |
|||||
CONSIDERANDO 3 BIS (nuovo) |
|||||
|
|
||||
Emendamento 2 |
|||||
CONSIDERANDO 3 TER (nuovo) |
|||||
|
|
||||
Emendamento 4 |
|||||
CONSIDERANDO 9 BIS (nuovo) |
|||||
|
|
||||
Emendamento 5 |
|||||
ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo) Articolo 9, comma 4 (regolamento (CE) n. 1653/2004) |
|||||
|
|
||||
Emendamento 6 |
|||||
ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo) Articolo 13, comma 2 (regolamento (CE) n. 1653/2004) |
|||||
|
|
||||
Emendamento 7 |
|||||
ARTICOLO 1, PUNTO 4 Articolo 19 bis, paragrafo 2, lettera c) (regolamento (CE) n. 1653/2004) |
|||||
|
|
||||
Emendamento 8 |
|||||
ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA A) Articolo 20, comma 2 (regolamento (CE) n. 1653/2004) |
|||||
Il bilancio e i bilanci rettificativi, quando sono adottati definitivamente, sono trasmessi per informazione all'autorità di bilancio, alla Corte dei conti e alla Commissione e sono pubblicati sul sito web dell'agenzia in questione. Una versione sommaria dei bilanci e dei bilanci rettificativi è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro tre mesi dalla loro adozione. |
Il bilancio e i bilanci rettificativi, quando sono adottati definitivamente, sono trasmessi per informazione all'autorità di bilancio, alla Corte dei conti e alla Commissione e sono pubblicati sul sito web dell'agenzia in questione. Una versione sommaria dei bilanci e dei bilanci rettificativi è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro tre mesi dalla loro adozione. Questa versione sommaria contiene le seguenti voci: entrate e spese, con indicazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente; le cinque principali linee di bilancio relative alle spese per il bilancio amministrativo e operativo; le cinque principali linee di bilancio relative alle entrate; la tabella dell'organico, inclusi i funzionari e il personale temporaneo, nonché un quadro del personale a contratto e degli esperti nazionali, con indicazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente. |
||||
Emendamento 9 |
|||||
ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA B) Articolo 20, comma 2 bis (regolamento (CE) n. 1653/2004) |
|||||
L'agenzia fornisce informazioni, secondo adeguate modalità , sui beneficiari di fondi provenienti dal suo bilancio. Tali informazioni sono fornite nel rispetto delle esigenze di riservatezza, in particolare della protezione dei dati personali stabilita dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (*), e delle esigenze di sicurezza. |
L'agenzia fornisce informazioni, sul suo sito Internet , sui beneficiari di fondi provenienti dal suo bilancio. Le informazioni pubblicate devono essere facilmente reperibili per i terzi interessati, comprensibili e complete . Tali informazioni sono fornite nel rispetto delle esigenze di riservatezza, in particolare della protezione dei dati personali stabilita dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, e delle esigenze di sicurezza. Se non sono integralmente pubblicati, i dati relativi ai beneficiari devono essere notificati, secondo adeguate modalità, alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo. I fondi ricevuti devono essere pubblicati in modo anonimo, indicando il motivo della confidenzialità e l'unità responsabile della decisione in materia di confidenzialità, a norma della prima e seconda frase del presente comma. |
||||
Emendamento 10 |
|||||
ARTICOLO 1, PUNTO 6 BIS (nuovo) Articolo 21, lettera a) (regolamento (CE) n. 1653/2004) |
|||||
|
|
||||
Emendamento 11 |
|||||
ARTICOLO 1, PUNTO 6 TER (nuovo) Articolo 21, lettera b) (regolamento (CE) n. 1653/2004) |
|||||
|
|
||||
Emendamento 12 |
|||||
ARTICOLO 1, PUNTO 6 QUATER (nuovo) Articolo 21, lettera c) (regolamento (CE) n. 1653/2004) |
|||||
|
|
||||
Emendamento 13 |
|||||
ARTICOLO 1, PUNTO 6 QUINQUIES (nuovo) Articolo 22, comma 3 (regolamento (CE) n. 1653/2004) |
|||||
|
|
||||
Emendamento 14 |
|||||
ARTICOLO 1, PUNTO 6 SEXIES (nuovo) Articolo 23, punto 1, lettera b) (regolamento (CE) n. 1653/2004) |
|||||
|
|
||||
Emendamento 15 |
|||||
ARTICOLO 1, PUNTO 6 SEPTIES (nuovo) Articolo 24, paragrafo 1, comma 1 (regolamento (CE) n. 1653/2004) |
|||||
|
|
||||
Emendamento 16 |
|||||
ARTICOLO 1, PUNTO 8 Articolo 27, comma 1 (regolamento (CE) n. 1653/2004) |
|||||
|
|
||||
Emendamento 17 |
|||||
ARTICOLO 1, PUNTO 8 BIS (nuovo) Articolo 29, comma 2 (regolamento (CE) n. 1653/2004) |
|||||
|
|
||||
Emendamento 18 |
|||||
ARTICOLO 1, PUNTO 9 BIS (nuovo) Articolo 29, comma 5 (regolamento (CE) n. 1653/2004) |
|||||
|
|
||||
Emendamento 19 |
|||||
ARTICOLO 1, PUNTO 10 Articolo 30, alinea (regolamento (CE) n. 1653/2004) |
|||||
Il comitato di direzione nomina un contabile, che è un funzionario distaccato o un membro del personale temporaneo assunto direttamente dall'agenzia , affidandogli le seguenti funzioni: |
Il comitato di direzione nomina un contabile, che è un funzionario distaccato, affidandogli le seguenti funzioni: |
||||
Emendamento 20 |
|||||
ARTICOLO 1, PUNTO 10 Articolo 30, comma 2 (regolamento (CE) n. 1653/2004) |
|||||
Prima che il comitato di direzione approvi i conti, il contabile li firma, certificando in tal modo di essere ragionevolmente sicuro che i conti presentano il quadro veritiero ed equo della situazione finanziaria dell'agenzia. |
Prima che il comitato di direzione approvi i conti, il contabile li firma, certificando in tal modo in una dichiarazione di affidabilità di essere ragionevolmente sicuro che i conti presentano il quadro veritiero ed equo della situazione finanziaria dell'agenzia. |
||||
Emendamento 21 |
|||||
ARTICOLO 1, PUNTO 12 BIS (nuovo) Articolo 35, paragrafo 1, comma 2 (regolamento (CE) n. 1653/2004) |
|||||
|
|
||||
Emendamento 22 |
|||||
ARTICOLO 1, PUNTO 15 Articolo 42 bis (regolamento (CE) n. 1653/2004) |
|||||
L'agenzia compila l'elenco dei suoi crediti indicando il nome dei debitori e l'importo dei debiti, nel caso che al debitore sia stato ingiunto di pagare per decisione di un tribunale, con sentenza passata in giudicato, e che nessun pagamento di rilievo sia stato effettuato nell'anno successivo alla decisione del tribunale. L'elenco viene pubblicato, tenendo conto della normativa in materia di protezione dei dati. |
Il contabile compila l'elenco degli importi da recuperare, raggruppando i crediti dell'agenzia in funzione della data dell'ordine di recupero. L'elenco è allegato alla relazione , destinata all'autorità di bilancio, sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'agenzia. Nell'elenco figurano anche gli ordini di recupero oggetto di una rinuncia totale o parziale. |
||||
|
L'agenzia compila l'elenco dei suoi crediti relativi al bilancio dell'agenzia stessa, indicando il nome dei debitori e l'importo dei debiti, nel caso che al debitore sia stato ingiunto di pagare per decisione di un tribunale, con sentenza passata in giudicato, e che nessun pagamento di rilievo sia stato effettuato nell'anno successivo alla decisione del tribunale. L'elenco viene pubblicato, tenendo conto della normativa in materia di protezione dei dati. |
||||
Emendamento 23 |
|||||
ARTICOLO 1, PUNTO 16 BIS (nuovo) Articolo 48, comma unico bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1653/2004) |
|||||
|
|
||||
Emendamento 24 |
|||||
ARTICOLO 1, PUNTO 19 Articolo 50 bis (regolamento (CE) n. 1653/2004) |
|||||
L'articolo 265 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applica, mutatis mutandis, per la selezione di esperti, da remunerare in base a un importo fisso, perché coadiuvino l'agenzia, in particolare valutando proposte e domande di sovvenzione od offerte per gare d'appalto, e perché prestino assistenza tecnica nel seguito da dare ai progetti e nella loro valutazione finale. Le agenzie possono avvalersi anche degli elenchi di esperti compilati dalla Commissione. |
L'articolo 265 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applica, mutatis mutandis, per la selezione di esperti, da remunerare in base a un importo fisso, perché coadiuvino l'agenzia, in particolare valutando proposte e domande di sovvenzione od offerte per gare d'appalto, e perché prestino assistenza tecnica nel seguito da dare ai progetti e nella loro valutazione finale. Le agenzie possono avvalersi anche degli elenchi di esperti compilati dalla Commissione. Un elenco con i nomi degli esperti che hanno collaborato con l'agenzia durante l'anno finanziario in questione e la remunerazione da essi percepita è allegato alla relazione dell'agenzia esecutiva sulla gestione finanziaria e di bilancio destinata all'autorità di bilancio, tenendo debitamente conto della protezione dei dati personali. |
||||
Emendamento 25 |
|||||
ARTICOLO 1, PUNTO 21 BIS (nuovo) Articolo 66, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 1653/2004) |
|||||
|
|