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Document 52008AP0111

Modifica del regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive incaricate della gestione di programmi comunitari
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sul progetto di regolamento (CE) della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari (SEC(2007)0492 — C6-0123/2007 — 2007/0901(CNS))

GU C 247E del 15.10.2009, p. 60–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 247/60


Giovedì 10 aprile 2008
Modifica del regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive incaricate della gestione di programmi comunitari *

P6_TA(2008)0111

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sul progetto di regolamento (CE) della Commissione che modifica il regolamento (CE) n.1653/2004 della Commissione, recante il regolamento finanziario tipo delle agenzie esecutive in applicazione del regolamento (CE) n.58/2003 del Consiglio, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate di alcuni compiti relativi alla gestione di programmi comunitari (SEC(2007)0492 — C6-0123/2007 — 2007/0901(CNS))

2009/C 247 E/14

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di regolamento della Commissione (SEC(2007)0492),

consultato dalla Commissione con lettera del 25 aprile 2007 (C6-0123/2007),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0068/2008),

1.

approva il progetto di regolamento della Commissione quale emendato;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza il suo progetto di regolamento;

3.

chiede di essere nuovamente consultato qualora la Commissione intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

CONSIDERANDO 3 BIS (nuovo)

 

(3 bis)

Il fatto che il discarico al direttore dell'agenzia per il bilancio amministrativo sia separato dal discarico per l'esecuzione, da parte dell'agenzia, degli stanziamenti di funzionamento relativi a programmi comunitari può compromettere la chiarezza della procedura di discarico nel caso di una proliferazione di agenzie esecutive.

Emendamento 2

CONSIDERANDO 3 TER (nuovo)

 

(3 ter)

In considerazione della diversa scadenza prevista per la decisione di discarico del Parlamento europeo in relazione al bilancio generale, che è il 15 maggio dell'anno N+2, e per la sua decisione di discarico in relazione alle agenzie esecutive, che è il 29 aprile dell'anno N+2, tutti i soggetti coinvolti dovrebbero cercare di evitare difficoltà pratiche e perseguire in futuro un'armonizzazione delle basi giuridiche.

Emendamento 4

CONSIDERANDO 9 BIS (nuovo)

 

(9 bis)

Occorre precisare che il comitato di direzione, nominato dalla Commissione, per cui quest'ultima è tenuta a garantire che i membri del comitato siano in possesso delle necessarie qualifiche e non siano soggetti a conflitti d'interesse, è responsabile di alcune questioni attinenti al bilancio e ai controlli e dovrebbe pertanto rispondere all'autorità preposta al discarico.

Emendamento 5

ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo)

Articolo 9, comma 4 (regolamento (CE) n. 1653/2004)

 

(1 bis)

All'articolo 9, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Gli stanziamenti disponibili al 31 dicembre a titolo delle entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 15 sono oggetto di un riporto di diritto. Gli stanziamenti disponibili corrispondenti alle entrate con destinazione specifica riportate devono essere utilizzati in via prioritaria. Entro il 1o giugno dell'esercizio successivo, l'agenzia informa la Commissione in merito all'applicazione delle entrate con destinazione specifica riportate. La Commissione invia all'autorità di bilancio una relazione sintetica sull'utilizzo delle entrate con destinazione specifica di tutte le agenzie esecutive entro il 15 luglio dell'esercizio successivo.»

Emendamento 6

ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo)

Articolo 13, comma 2 (regolamento (CE) n. 1653/2004)

 

(2 bis)

All'articolo 13, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, per le esigenze della tesoreria, il contabile dell'agenzia esecutiva può, nei casi debitamente giustificati, effettuare operazioni nelle monete nazionali. […]»

Emendamento 7

ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 19 bis, paragrafo 2, lettera c) (regolamento (CE) n. 1653/2004)

(c)

salvaguardia del patrimonio e dell'informazione;

(c)

salvaguardia del patrimonio e trasparenza dell'informazione;

Emendamento 8

ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA A)

Articolo 20, comma 2 (regolamento (CE) n. 1653/2004)

Il bilancio e i bilanci rettificativi, quando sono adottati definitivamente, sono trasmessi per informazione all'autorità di bilancio, alla Corte dei conti e alla Commissione e sono pubblicati sul sito web dell'agenzia in questione. Una versione sommaria dei bilanci e dei bilanci rettificativi è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro tre mesi dalla loro adozione.

Il bilancio e i bilanci rettificativi, quando sono adottati definitivamente, sono trasmessi per informazione all'autorità di bilancio, alla Corte dei conti e alla Commissione e sono pubblicati sul sito web dell'agenzia in questione. Una versione sommaria dei bilanci e dei bilanci rettificativi è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro tre mesi dalla loro adozione. Questa versione sommaria contiene le seguenti voci: entrate e spese, con indicazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente; le cinque principali linee di bilancio relative alle spese per il bilancio amministrativo e operativo; le cinque principali linee di bilancio relative alle entrate; la tabella dell'organico, inclusi i funzionari e il personale temporaneo, nonché un quadro del personale a contratto e degli esperti nazionali, con indicazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Emendamento 9

ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA B)

Articolo 20, comma 2 bis (regolamento (CE) n. 1653/2004)

L'agenzia fornisce informazioni, secondo adeguate modalità , sui beneficiari di fondi provenienti dal suo bilancio. Tali informazioni sono fornite nel rispetto delle esigenze di riservatezza, in particolare della protezione dei dati personali stabilita dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (*), e delle esigenze di sicurezza.

L'agenzia fornisce informazioni, sul suo sito Internet , sui beneficiari di fondi provenienti dal suo bilancio. Le informazioni pubblicate devono essere facilmente reperibili per i terzi interessati, comprensibili e complete . Tali informazioni sono fornite nel rispetto delle esigenze di riservatezza, in particolare della protezione dei dati personali stabilita dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, e delle esigenze di sicurezza. Se non sono integralmente pubblicati, i dati relativi ai beneficiari devono essere notificati, secondo adeguate modalità, alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo. I fondi ricevuti devono essere pubblicati in modo anonimo, indicando il motivo della confidenzialità e l'unità responsabile della decisione in materia di confidenzialità, a norma della prima e seconda frase del presente comma.

Emendamento 10

ARTICOLO 1, PUNTO 6 BIS (nuovo)

Articolo 21, lettera a) (regolamento (CE) n. 1653/2004)

 

6 bis)

All'articolo 21, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

una tabella dell'organico che fissa il numero di posti temporanei, la cui presa a carico sarà autorizzata entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, per grado e per categoria, nonché una stima affidabile del numero di membri del personale a contratto programmati e iscritti provvisoriamente in bilancio;»

Emendamento 11

ARTICOLO 1, PUNTO 6 TER (nuovo)

Articolo 21, lettera b) (regolamento (CE) n. 1653/2004)

 

6 ter)

All'articolo 21, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

una documentazione dettagliata sulle entrate con destinazione specifica;»

Emendamento 12

ARTICOLO 1, PUNTO 6 QUATER (nuovo)

Articolo 21, lettera c) (regolamento (CE) n. 1653/2004)

 

6 quater)

All'articolo 21, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«(c)

informazioni sul conseguimento di tutti gli obiettivi precedentemente stabiliti per le varie attività nonché sui nuovi obiettivi misurati tramite indicatori; i risultati di valutazione sono consultati ed indicati come prova di eventuali meriti di un emendamento di bilancio proposto.»

Emendamento 13

ARTICOLO 1, PUNTO 6 QUINQUIES (nuovo)

Articolo 22, comma 3 (regolamento (CE) n. 1653/2004)

 

6 quinquies)

All'articolo 22, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico di tutte le agenzie, nonché ogni eventuale modifica ad esso, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 24. La tabella dell'organico approvata è pubblicata in un allegato alla sezione III — Commissione — del bilancio generale dell'Unione europea unitamente ad una stima del numero di membri del personale a contratto programmati e iscritti provvisoriamente in bilancio per l'esercizio finanziario interessato.»

Emendamento 14

ARTICOLO 1, PUNTO 6 SEXIES (nuovo)

Articolo 23, punto 1, lettera b) (regolamento (CE) n. 1653/2004)

 

6 sexies)

All'articolo 23, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

gli stanziamenti per l'esercizio precedente e gli stanziamenti per l'esercizio N-2, comprese le entrate con destinazione specifica»;

Emendamento 15

ARTICOLO 1, PUNTO 6 SEPTIES (nuovo)

Articolo 24, paragrafo 1, comma 1 (regolamento (CE) n. 1653/2004)

 

(6 septies)

All'articolo 24, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

1.    «La tabella dell'organico di cui all'articolo 21 comporta, per quanto concerne il numero di posti autorizzati a titolo dell'esercizio, il numero di posti autorizzati nel corso dell'esercizio precedente, il numero di posti realmente coperti nonché il numero di membri del personale a contratto e di esperti nazionali. Per analogia, la stima affidabile del numero di membri del personale a contratto programmati e iscritti provvisoriamente in bilancio per l'esercizio finanziario di cui all'articolo 21 comprende altresì il numero di agenti a contratto stimati per l'esercizio precedente e il numero di agenti realmente impiegati.»

«La tabella dell'organico costituisce, per l'agenzia, un limite imperativo; nessuna nomina può essere fatta oltre detto limite.»

Emendamento 16

ARTICOLO 1, PUNTO 8

Articolo 27, comma 1 (regolamento (CE) n. 1653/2004)

1.

Ad ogni agente finanziario ai sensi del capo 2 del presente titolo e ad ogni altra persona partecipante all'esecuzione del bilancio è fatto divieto di adottare qualsiasi atto d'esecuzione del bilancio che possa portare a un conflitto tra i propri interessi e quelli dell'agenzia o delle Comunità. Qualora si presenti un caso di questo tipo, la persona in questione è tenuta ad astenersi da un simile atto e ad informarne il suo superiore. Il direttore deve informarne il comitato di direzione.

1.

Ad ogni agente finanziario ai sensi del capo 2 del presente titolo e ad ogni altra persona partecipante all'esecuzione del bilancio è fatto divieto di adottare qualsiasi atto che possa portare a un conflitto tra i propri interessi e quelli dell'agenzia o delle Comunità. Le norme del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea nonché dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e degli altri agenti delle Comunità europee si applicano per analogia. Qualora si presenti un caso di questo tipo, la persona in questione è tenuta ad astenersi da un simile atto e ad informarne il suo superiore. Il direttore deve informarne il comitato di direzione.

Emendamento 17

ARTICOLO 1, PUNTO 8 BIS (nuovo)

Articolo 29, comma 2 (regolamento (CE) n. 1653/2004)

 

(8bis)

All'articolo 29, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'ordinatore pone in atto, conformemente alle norme minime […] adottate dalla Commissione per i propri servizi e tenendo conto dei rischi specifici inerenti alle caratteristiche della gestione e alla natura dell'azione finanziata, la struttura organizzativa nonché i sistemi e le procedure di seguito e di controllo interno adeguati all'esecuzione dei suoi compiti ivi comprese, se del caso, delle verifiche a posteriori.»

Emendamento 18

ARTICOLO 1, PUNTO 9 BIS (nuovo)

Articolo 29, comma 5 (regolamento (CE) n. 1653/2004)

 

(9bis)

All'articolo 29, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«L'ordinatore presenta al comitato di direzione entro il 15 marzo di ciascun esercizio finanziario, una relazione annuale di attività, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 58/2003. Nell'ambito di tale relazione, l'ordinatore conferma, attraverso una dichiarazione di affidabilità firmata di suo pugno, che le informazioni contenute nella relazione annuale forniscono un quadro veritiero ed equo della situazione all'interno dell'agenzia esecutiva, ad eccezione delle riserve eventualmente pronunciate.»

Emendamento 19

ARTICOLO 1, PUNTO 10

Articolo 30, alinea (regolamento (CE) n. 1653/2004)

Il comitato di direzione nomina un contabile, che è un funzionario distaccato o un membro del personale temporaneo assunto direttamente dall'agenzia , affidandogli le seguenti funzioni:

Il comitato di direzione nomina un contabile, che è un funzionario distaccato, affidandogli le seguenti funzioni:

Emendamento 20

ARTICOLO 1, PUNTO 10

Articolo 30, comma 2 (regolamento (CE) n. 1653/2004)

Prima che il comitato di direzione approvi i conti, il contabile li firma, certificando in tal modo di essere ragionevolmente sicuro che i conti presentano il quadro veritiero ed equo della situazione finanziaria dell'agenzia.

Prima che il comitato di direzione approvi i conti, il contabile li firma, certificando in tal modo in una dichiarazione di affidabilità di essere ragionevolmente sicuro che i conti presentano il quadro veritiero ed equo della situazione finanziaria dell'agenzia.

Emendamento 21

ARTICOLO 1, PUNTO 12 BIS (nuovo)

Articolo 35, paragrafo 1, comma 2 (regolamento (CE) n. 1653/2004)

 

(12bis)

All'articolo 35, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Sulla base del parere di quest'istanza, il direttore decide l'avvio di un procedimento disciplinare o volto ad accertare una responsabilità patrimoniale. Se l'istanza ha individuato problemi sistemici, presenta all'ordinatore e al revisore interno della Commissione una relazione corredata di raccomandazioni. Se tale parere chiama in causa il direttore, l'istanza lo trasmette al comitato di direzione e al revisore interno della Commissione. Le indicazioni del direttore su questi casi e la spiegazione delle proprie decisioni di seguito sono incluse nella relazione dell'agenzia in merito alla gestione di bilancio e finanziaria destinata all'autorità di bilancio.»

Emendamento 22

ARTICOLO 1, PUNTO 15

Articolo 42 bis (regolamento (CE) n. 1653/2004)

L'agenzia compila l'elenco dei suoi crediti indicando il nome dei debitori e l'importo dei debiti, nel caso che al debitore sia stato ingiunto di pagare per decisione di un tribunale, con sentenza passata in giudicato, e che nessun pagamento di rilievo sia stato effettuato nell'anno successivo alla decisione del tribunale. L'elenco viene pubblicato, tenendo conto della normativa in materia di protezione dei dati.

Il contabile compila l'elenco degli importi da recuperare, raggruppando i crediti dell'agenzia in funzione della data dell'ordine di recupero. L'elenco è allegato alla relazione , destinata all'autorità di bilancio, sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'agenzia. Nell'elenco figurano anche gli ordini di recupero oggetto di una rinuncia totale o parziale.

 

L'agenzia compila l'elenco dei suoi crediti relativi al bilancio dell'agenzia stessa, indicando il nome dei debitori e l'importo dei debiti, nel caso che al debitore sia stato ingiunto di pagare per decisione di un tribunale, con sentenza passata in giudicato, e che nessun pagamento di rilievo sia stato effettuato nell'anno successivo alla decisione del tribunale. L'elenco viene pubblicato, tenendo conto della normativa in materia di protezione dei dati.

Emendamento 23

ARTICOLO 1, PUNTO 16 BIS (nuovo)

Articolo 48, comma unico bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1653/2004)

 

(16bis)

All'articolo 48 è inserito il seguente comma:

«In caso di sistemi di pagamento su supporto informatico, il contabile è tenuto a convalidarne la sicurezza e l'affidabilità.»

Emendamento 24

ARTICOLO 1, PUNTO 19

Articolo 50 bis (regolamento (CE) n. 1653/2004)

L'articolo 265 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applica, mutatis mutandis, per la selezione di esperti, da remunerare in base a un importo fisso, perché coadiuvino l'agenzia, in particolare valutando proposte e domande di sovvenzione od offerte per gare d'appalto, e perché prestino assistenza tecnica nel seguito da dare ai progetti e nella loro valutazione finale. Le agenzie possono avvalersi anche degli elenchi di esperti compilati dalla Commissione.

L'articolo 265 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applica, mutatis mutandis, per la selezione di esperti, da remunerare in base a un importo fisso, perché coadiuvino l'agenzia, in particolare valutando proposte e domande di sovvenzione od offerte per gare d'appalto, e perché prestino assistenza tecnica nel seguito da dare ai progetti e nella loro valutazione finale. Le agenzie possono avvalersi anche degli elenchi di esperti compilati dalla Commissione. Un elenco con i nomi degli esperti che hanno collaborato con l'agenzia durante l'anno finanziario in questione e la remunerazione da essi percepita è allegato alla relazione dell'agenzia esecutiva sulla gestione finanziaria e di bilancio destinata all'autorità di bilancio, tenendo debitamente conto della protezione dei dati personali.

Emendamento 25

ARTICOLO 1, PUNTO 21 BIS (nuovo)

Articolo 66, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 1653/2004)

 

21bis.

All'articolo 66, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, concede il discarico al direttore in relazione all'esecuzione del bilancio di funzionamento dell'esercizio N entro il 29 aprile dell'anno N+2. Il direttore informa il comitato di direzione in merito alle osservazioni del Parlamento europeo contenute nella risoluzione che accompagna la decisione sul discarico.»


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