Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AE0799

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi COM(2006) 745 def. — 2006/0246 (COD)

    GU C 175 del 27.7.2007, p. 40–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.7.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 175/40


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi

    COM(2006) 745 def. — 2006/0246 (COD)

    (2007/C 175/11)

    Il Consiglio, in data 21 dicembre 2006, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 133 e 175, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

    La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 8 maggio 2007, sulla base del progetto predisposto dal relatore PEZZINI.

    Il Comitato economico e sociale europeo, in data 30 maggio 2007, nel corso della 436a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 148 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 astensione.

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1

    Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha sempre appoggiato il ruolo attivo che la Commissione europea ha assunto nella realizzazione ed attuazione della convenzione di Rotterdam sulla procedura PIC di previo assenso informato nel contesto del commercio internazionale di prodotti chimici e pesticidi pericolosi, così come della convenzione di Stoccolma sulle sostanze organiche inquinanti persistenti (POP).

    1.2

    Il Comitato concorda sulla necessità di un approccio armonizzato da parte della Commissione, volto a migliorare la tutela della salute umana e dell'ambiente nei paesi importatori, specie di quelli in via di sviluppo, e sulla necessità di utilizzare meccanismi snelli, chiari e trasparenti, fondati su procedure fluide ed omogenee per garantire, senza aggravi e ritardi, un'adeguata informazione dei paesi che importano sostanze chimiche pericolose.

    1.3

    Il Comitato ritiene che le disposizioni più rigorose previste dal regolamento (CE) n. 304/2003, annullato dalla Corte di giustizia per errata base giuridica, e riprese nella presente nuova proposta di regolamento costituiscano un elemento di primaria importanza per la sicurezza globale e per la gestione dei prodotti chimici pericolosi.

    1.4

    Il Comitato condivide l'intenzione della Commissione di approfittare della rettifica della base giuridica del regolamento per aumentare l'efficienza del dispositivo comunitario e la certezza giuridica, in stretto collegamento con il regolamento (CE) n. 1907/2006 sulla legislazione sui prodotti chimici (REACH), che entrerà in vigore nel giugno del 2007.

    1.5

    A parere del Comitato, la nuova normativa dovrebbe prevedere, da un lato l'elaborazione di guide applicative e di documentazione informativa, e dall'altro l'organizzazione di azioni formative sulla base di standard comunitari, rivolte soprattutto ai funzionari doganali, con l'intervento di responsabili dei servizi della Commissione, e in particolare del Centro comune di ricerca (CCR).

    1.5.1

    Il Comitato sottolinea l'importanza di utilizzare la lingua madre del paese importatore nell'etichettatura e nelle schede tecniche.

    1.6

    Il CESE ritiene pienamente condivisibile il fatto di prevedere la possibilità di procedere alle esportazioni in via temporanea mentre continuano le procedure per ottenere il consenso esplicito.

    1.7

    Il Comitato ritiene che l'elemento chiave per un funzionamento efficace, corretto e trasparente dei meccanismi proposti sia rappresentato dai sistemi di controllo doganale e da una piena cooperazione tra le autorità doganali e le autorità nazionali designate (DNA) per l'applicazione del regolamento.

    1.8

    Il Comitato sottolinea come i miglioramenti proposti alla nomenclatura combinata e lo sviluppo di una versione della banca dati Edexim, specificamente dedicata alle autorità doganali, debbano necessariamente essere completati da interventi informativi e formativi sistematici e armonizzati a livello comunitario.

    1.8.1

    A tale proposito il CESE ritiene del tutto insufficienti le risorse finanziarie ed umane a disposizione dei servizi della Commissione, e in particolare del CCR che dovrebbero assicurare:

    la messa a punto di pacchetti informativi e formativi armonizzati e di guide per le diverse categorie di utenza,

    la correttezza delle schede tecniche di sicurezza, per gli utenti intermedi e finali, in particolare per i lavoratori,

    il dialogo con assistenza tecnica ai paesi importatori, specie a quelli in via di sviluppo e a quelli con economie in transizione,

    una maggiore consapevolezza, nella società civile, dei rischi esistenti e della loro prevenzione.

    2.   Motivazioni

    2.1

    Il Comitato si era a suo tempo (1) espresso favorevolmente sulle finalità e sui meccanismi previsti dalla convenzione di Rotterdam (2), che istituiva una procedura di assenso preliminare all'esportazione e all'importazione di prodotti chimici pericolosi, migliorando nel contempo l'accesso alle informazioni e fornendo un'assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo.

    2.2

    Il Comitato aveva condiviso la posizione degli Stati membri, secondo la quale «era opportuno andare al di là delle disposizioni previste dalla convenzione per fornire piena assistenza ai paesi in via di sviluppo» (3).

    2.3

    Il regolamento (CE) n. 304/2003, che regola l'esportazione e l'importazione di prodotti chimici pericolosi, adottato il 18 gennaio 2003 ed entrato in vigore il 7 marzo dello stesso anno era, infatti, principalmente finalizzato a dare esecuzione alla convenzione di Rotterdam, per quanto riguarda la procedura del previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale.

    2.3.1

    Tuttavia, detto regolamento conteneva alcune disposizioni che andavano al di là delle prescrizioni della convenzione.

    2.4

    Tale regolamento prevede, in particolare, che l'esportatore di un prodotto chimico elencato nel regolamento, prima di procedere alla prima esportazione in assoluto del prodotto, presenti una notifica all'autorità nazionale designata. Una volta verificata sul piano della completezza, tale notifica viene trasmessa alla Commissione, che la registra nella base dati Edexim come notifica di esportazione comunitaria, precisandone prodotto e paese importatore.

    2.5

    Analogamente, nel caso di un'importazione comunitaria di un prodotto chimico proveniente da un paese terzo, la Commissione riceve la relativa notifica di esportazione, ne accusa ricevuta e la registra nella base dati Edexim.

    2.6

    Più in generale, la Commissione è incaricata di garantire l'effettiva applicazione del regolamento e deve quindi, in altri termini, gestire le notifiche di esportazione e quelle di importazione.

    2.7

    Attualmente la procedura UE di notifica di esportazione si applica a circa 130 prodotti chimici e gruppi di prodotti/sostanze, elencati nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 304/2003 (4).

    2.8

    Sono previsti, infine, chiari obblighi concernenti l'imballaggio e l'etichettatura.

    2.9

    Il regolamento (CE) n. 304/2003 prevede altresì un regime di sanzioni in caso di infrazione e specifica che tali sanzioni devono essere «effettive, proporzionate e dissuasive» e devono essere stabilite dagli Stati membri.

    2.9.1

    Inoltre, il 18 dicembre 2006 è stato adottato il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che entrerà in vigore il 1o giugno 2007 (5).

    2.10

    La Corte di giustizia delle Comunità europee, nelle sentenze relative alle cause C-94/03 e C-178/03 (entrambe del 10 gennaio 2006) ha stabilito che la base giuridica del regolamento (CE) n. 304/2003 avrebbe dovuto essere costituita dagli articoli 133 e 175 del Trattato CE e non dal solo articolo 175 e che quindi il regolamento stesso veniva annullato. La Corte specificava tuttavia che gli effetti del regolamento sarebbero stati mantenuti sino all'adozione, entro termini ragionevoli, di un nuovo regolamento, fondato sulle basi giuridiche adeguate.

    2.11

    Nella relazione 2003-2005 (6), presentata il 30 novembre 2006 ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 304/2003, sono stati esaminati gli aspetti seguenti:

    la situazione in materia di attuazione del regolamento,

    i problemi che si sono verificati nelle fasi procedurali,

    le modifiche necessarie per aumentarne l'efficienza.

    2.12

    Allo stato attuale, tutti gli Stati membri dispongono delle normative e dei sistemi amministrativi necessari per applicare e far rispettare il regolamento: a tutt'oggi sono state effettuate 2.273 notifiche di esportazione (di cui oltre l'80 % è riconducibile a Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Francia e Spagna) e il numero dei paesi importatori è passato da 70 nel 2003 a 101 nel 2005.

    2.13

    Il punto critico del sistema è rappresentato dai sistemi di controllo doganale: è dunque necessaria una più intensa collaborazione tra autorità nazionali designate ed uffici doganali, con uno scambio regolare di informazioni ed una maggiore chiarezza nelle disposizioni, in particolare per quanto riguarda gli obblighi specifici degli esportatori e l'applicazione di strumenti di controllo migliori sulla nomenclatura combinata e sulla tariffa comunitaria TARIC.

    2.14

    Il Comitato concorda sulla necessità di un approccio armonizzato da parte della Commissione, volto a migliorare la tutela della salute umana e dell'ambiente nei paesi importatori, specie di quelli in via di sviluppo, e sulla necessità di utilizzare meccanismi snelli, chiari e trasparenti, fondati su procedure fluide ed omogenee che permettano di garantire, senza aggravi burocratici e ritardi, una adeguata informazione dei paesi importatori in merito alle esportazioni UE di prodotti e sostanze chimiche pericolose.

    3.   La proposta della Commissione

    3.1

    Oltre a sanare la questione delle basi giuridiche, che aveva portato all'annullamento del regolamento (CE) n. 304/2003, la proposta della Commissione per un nuovo regolamento prevede, rispetto al passato, delle modifiche concernenti gli aspetti seguenti:

    nuove basi giuridiche,

    nuove definizioni. È necessaria l'estensione della definizione di «esportatore» e la rettifica della nozione di «preparato»,

    una nuova procedura di consenso esplicito,

    un rafforzamento ed inasprimento dei controlli doganali,

    nuove regole in materia di comitatologia (7).

    4.   Osservazioni generali

    4.1

    Il Comitato conferma il proprio pieno appoggio alle strategie comunitarie a favore dello sviluppo sostenibile, ivi compreso il quadro volontario SAICM (8), e sottolinea la necessità di un approccio preventivo alla gestione dei prodotti chimici, al fine di prevenire possibili effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente; esso ha d'altronde avuto a più riprese (9) l'occasione di ribadire tale posizione nel suo contributo al varo della legislazione REACH.

    4.2

    È in tale ottica che il CESE ha sostenuto l'introduzione del sistema REACH, e in particolare la responsabilizzazione delle imprese produttrici, importatrici o utilizzatrici nel predisporre la documentazione sulle sostanze chimiche, ai fini della registrazione e di una prima valutazione del rischio; per questo il CESE ha valutato positivamente l'istituzione di un sistema europeo di registrazione e di un organismo comunitario per la gestione dello stesso (10).

    4.2.1

    Il CESE sollecita la Commissione a rivedere, nell'ambito delle comunicazioni previste dalle normative specifiche sui prodotti chimici pericolosi, la lista dei prodotti che presentano un rischio per la salute umana e per l'ambiente, sostituendoli con prodotti e preparati meno pericolosi, qualora la ricerca e l'innovazione tecnologica abbiano messo a punto e testato alternative concrete.

    4.3

    Il CESE ha sempre appoggiato il ruolo attivo che la Commissione europea ha assunto nella realizzazione ed attuazione della convenzione di Rotterdam sulla procedura PIC di previo assenso informato nel contesto del commercio internazionale di prodotti chimici e pesticidi pericolosi, così come della convenzione di Stoccolma sulle sostanze organiche inquinanti persistenti (POP), volta ad eliminare la produzione e l'uso di determinati prodotti chimici, fra cui 9 tipologie di pesticidi. Su tale problematica, d'altronde, il Comitato ha avuto modo di pronunciarsi recentemente (11).

    4.4

    Il Comitato ritiene che le disposizioni più rigorose previste dal regolamento (CE) n. 304/2003, annullato dalla Corte di giustizia per errata base giuridica, e riprese nella presente nuova proposta di regolamento (12) costituiscano un elemento di primaria importanza per la sicurezza globale e per la gestione dei prodotti chimici pericolosi.

    4.5

    Il Comitato ritiene altresì che sia opportuno apportare delle modifiche al dispositivo regolamentare, per porre rimedio alle lacune operative ed alle difficoltà attuative messe in luce dalla relazione 2003-2005.

    4.6

    Il Comitato condivide quindi l'intenzione della Commissione di approfittare della rettifica della base giuridica del regolamento in conformità alla sentenza della Corte (questione sulla quale esso aveva già a suo tempo avuto modo di pronunciarsi (13)), per aumentare l'efficienza del dispositivo comunitario, garantendo una maggiore chiarezza, trasparenza e certezza giuridica sia per gli esportatori che per gli importatori.

    4.7

    Il CESE ritiene opportuno assicurare certezza giuridica, univocità e trasparenza alla nuova normativa comunitaria proposta migliorando le definizioni dei termini «esportatore», «preparato» e «prodotto chimico soggetto alla procedura PIC».

    4.8

    Per contribuire al processo di semplificazione e snellimento burocratico e di miglioramento della tempistica, il CESE ritiene pienamente condivisibile il fatto di prevedere la possibilità di procedere alle esportazioni in via temporanea mentre continuano le procedure per ottenere il consenso esplicito, così come quella di derogare all'obbligo del consenso nel caso di prodotti chimici da esportare verso paesi OCSE.

    4.9

    Il Comitato sottolinea parimenti l'importanza del fatto che le richieste di consenso e di riesame periodico dello stesso siano fatte tramite la Commissione, al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni superflue, nonché fraintendimenti ed incertezze nei paesi importatori. Esso considera che le risorse finanziarie ed umane a disposizione dei servizi della Commissione e, in particolare, del CCR a tale fine devono essere poste in grado di assicurare anche pacchetti informativi e formativi armonizzati, guide e schede di sicurezza per le diverse categorie di utenza, e infine un dialogo con i paesi importatori, specie quelli in via di sviluppo, per individuare e chiarire i problemi connessi con le notifiche di import/export.

    4.9.1

    Alla luce della gravità degli infortuni sul lavoro talvolta provocati dalle sostanze chimiche pericolose e tenuto conto anche delle convenzioni internazionali dell'OIL al riguardo (14), il Comitato ribadisce l'importanza di fornire nella lingua madre del paese importatore le informazioni contenute nell'etichettatura e nelle schede tecniche di sicurezza, e ciò a vantaggio dei consumatori intermedi e finali, soprattutto per coloro che operano nell'agricoltura e nelle PMI.

    4.10

    Il Comitato ritiene che l'elemento chiave per un funzionamento efficace, corretto e trasparente dei meccanismi posti in essere dalla normativa proposta sia rappresentato dai sistemi di controllo doganale e da una piena cooperazione tra le autorità doganali e le autorità nazionali designate (DNA) per l'applicazione del regolamento. I miglioramenti proposti in termini di integrazione della nomenclatura combinata con «segnali d'avvertimento» e di sviluppo di una versione della banca dati Edexim specificamente dedicata alle autorità doganali, devono essere completati da interventi informativi e formativi sistematici e armonizzati a livello comunitario.

    4.11

    A parere del Comitato, la nuova normativa dovrebbe prevedere sia l'elaborazione di guide applicative e di documentazione informativa, sia gli interventi formativi, sulla base di standard comunitari, specie per i paesi di nuova adesione.

    Bruxelles, 30 maggio 2007.

    Il Presidente

    del Comitato economico e sociale europeo

    Dimitris DIMITRIADIS


    (1)  Parere del CESE del 17.7.2002 in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio sull'esportazione ed importazione dei prodotti chimici pericolosi, GU C 241 del 7.10.2002, pag. 50.

    (2)  La Convenzione di Rotterdam, firmata l'11 settembre 1998 ed entrata in vigore il 24 febbraio 2004, disciplina le esportazioni e importazioni di alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi ed è basata sul principio fondamentale del previo assenso informato (la cosiddetta procedura PIC, da prior informed consent) da parte dell'importatore di un prodotto chimico. Attualmente oltre 30 prodotti chimici sono assoggettati alla procedura PIC, a norma della convenzione.

    (3)  Cfr. parere di cui alla nota 1.

    (4)  Successivamente modificato dal regolamento (CE) n. 777/2006 della Commissione.

    (5)  Cfr. ITACA, n. 3 (dicembre 2006) pag. 8 — ROMA, Sergio GIGLI.

    (6)  Cfr. COM(2006) 747 def., del 30.11.2006.

    (7)  Cfr. la decisione 1999/468/CE, modificata nel luglio 2006.

    (8)  SAICM, Strategic Approach to International Chemicals Management — UNEP.

    (9)  Cfr. pareri CESE 524/2004 e 850/2005 sulla legislazione in materia di sostanze chimiche (REACH). GU C 112 del 30.4.2004 e GU C 294 del 25.11.2005.

    (10)  Cfr. parere CESE 524/2004, punto 3.1. GU C 112 del 30.4.2004.

    (11)  Cfr. parere NAT/331, CESE 419/2007. GU C 93 del 27.4.2007.

    (12)  Secondo le disposizioni comunitarie, l'esportazione di ogni prodotto chimico/antiparassitario vietato o strettamente regolamentato nell'UE, nonché dei composti che contengono tali prodotti, deve essere accompagnata da una notifica, nonché dal consenso esplicito dell'importatore. Questo vale per i prodotti che soddisfano i requisiti per essere oggetto di notifica PIC anche se non rientrano nel campo di applicazione della convenzione e non fanno parte dei prodotti già soggetti alla procedura PIC.

    (13)  Cfr. nota 1, punto 5.10.

    (14)  Cfr. artt. 7 e 8 della Convenzione internazionale OIL n. 170 del 1990 concernente la sicurezza nell'utilizzo dei prodotti chimici e la Convenzione internazionale OIL n. 174 del 1993 sulla prevenzione degli incidenti industriali maggiori, artt. 9, 10 e 22.


    Top