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Document 52006PC0615
Proposal for a Council Decision on the conclusion of a Protocol to the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Kazakhstan, of the other part, extending the provisions of the Partnership and Cooperation Agreement to bilateral trade in textiles, taking account of the expiry of the bilateral textiles agreement
Proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, che estende le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili
Proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, che estende le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili
/* COM/2006/0615 def. - ACC 2006/0211 */
Proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, che estende le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili /* COM/2006/0615 def. - ACC 2006/0211 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 24.10.2006 COM(2006) 615 definitivo 2006/0211 (ACC) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, che estende le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili (presentata dalla Commissione) RELAZIONE L’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, in appresso “APC”, è stato siglato nel 1995 ed è entrato in vigore il 1º luglio 1999. Tale accordo contiene una clausola secondo la quale le sue disposizioni commerciali - in particolare, status commerciale di nazione più favorita (NPF) e abolizione di restrizioni quantitative - non si applicano al commercio dei prodotti tessili, disciplinato da un accordo bilaterale distinto. Detto accordo bilaterale, in vigore a partire dal 1° novembre 1993, è scaduto il 31 dicembre 2004. Il 13 marzo 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica del Kazakistan per modificare l'APC, onde garantire che i principi che si applicano agli scambi di altre merci siano estesi formalmente al commercio dei prodotti tessili. I negoziati in parola si sono conclusi con esito positivo; occorre pertanto che il Consiglio adotti le opportune modifiche all'APC sotto forma di protocollo modificativo dell'APC. A tal fine, la Commissione presenta al Consiglio una proposta relativa alla conclusione del protocollo. 2006/0211 (ACC) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, che estende le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Il 13 marzo 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica del Kazakistan per modificare l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra (in appresso "APC"), onde garantire che i principi che si applicano agli scambi di altre merci siano estesi formalmente anche al commercio dei prodotti tessili. (2) I negoziati in parola si sono conclusi con esito positivo e la Comunità europea deve concludere il protocollo modificativo dell’APC. DECIDE: Articolo 1 1. Il protocollo recante modifica dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra (in appresso "APC"), che estende le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione al commercio bilaterale dei prodotti tessili tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui prodotti tessili (in appresso "il protocollo"), è approvato. 2. Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente PROTOCOLLO sulla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, che estende le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso “la Comunità”, da una parte, e LA REPUBBLICA DEL KAZAKISTAN, dall’altra, considerando quanto segue: 1. L’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, in appresso “APC”, è stato siglato nel 1995 ed è entrato in vigore il 1º luglio 1999. 2. Hanno avuto luogo negoziati per garantire che i principi dell'APC, applicati agli scambi di altre merci, siano estesi formalmente anche al commercio dei prodotti tessili. 3. Occorre adottare le opportune modifiche dell’APC. HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Il testo dell’APC è modificato come segue: (1) Nell'articolo 11 è soppresso il riferimento all'articolo 16. (2) L'articolo 16 è soppresso. Articolo 2 Il presente protocollo è parte integrante dell’APC. Articolo 3 Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della firma. Articolo 4 Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti contraenti, tutti i testi facenti ugualmente fede. Fatto a Bruxelles, Per la Comunità europea Per la Repubblica de Kazakistan