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Document 52006IP0114
European Parliament resolution on European political parties (2005/2224(INI))
Risoluzione del Parlamento europeo sui partiti politici europei (2005/2224(INI))
Risoluzione del Parlamento europeo sui partiti politici europei (2005/2224(INI))
GU C 292E del 1.12.2006, p. 127–131
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Risoluzione del Parlamento europeo sui partiti politici europei (2005/2224(INI))
Gazzetta ufficiale n. 292 E del 01/12/2006 pag. 0127 - 0131
P6_TA(2006)0114 Partiti politici europei Risoluzione del Parlamento europeo sui partiti politici europei (2005/2224(INI)) Il Parlamento europeo, - visti l'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché l'articolo 6, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea, - visto l'articolo I-46, paragrafo 4, del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, - visto il regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo [1], in particolare il suo articolo 12 (in appresso il "regolamento"), - vista la relazione del suo Segretario generale all'Ufficio di presidenza del 21 settembre 2005 sul finanziamento dei partiti a livello europeo a norma dell'articolo 15 della decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004 corredata di disposizioni di attuazione del regolamento [2], - visto l'articolo 45 del suo regolamento, - visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione giuridica (A6-0042/2006), A. considerando che l'ulteriore sviluppo di una Unione democratica e vicina ai cittadini costituisce la premessa per l'accettazione da parte dei cittadini delle prossime tappe dell'integrazione europea e che pertanto alla realizzazione della democrazia europea deve essere attribuita un'elevata priorità, B. considerando che i partiti politici, compresi i partiti politici europei, rappresentano un elemento fondamentale nella costruzione dello spazio politico europeo, utile alla democrazia a livello europeo, C. considerando che i partiti politici svolgono un ruolo importante nel promuovere valori democratici quali la libertà, la tolleranza, la solidarietà e l'uguaglianza di genere, D. considerando che la riflessione approfondita sul futuro dell'Europa richiede un ampio dialogo con le cittadine e i cittadini e che in tale ambito i partiti politici devono svolgere a livello europeo un ruolo chiave, E. considerando che in molti stati dell'Unione europea i partiti politici ottengono finanziamenti pubblici per le loro attività di informazione e orientamento politici, F. considerando che le famiglie politiche si sono raggruppate in partiti politici europei e che la loro attività è stata promossa mediante fondi della Comunità, G. considerando che il finanziamento pubblico dei partiti europei a livello di Unione avviene sulla base dell'articolo 191 del trattato, H. considerando che ai partiti politici europei non è consentito costituire riserve risparmiando parte delle sovvenzioni ottenute o risorse proprie; che quando il loro bilancio mostra un risultato finanziario positivo (profitto) l'importo dell'eccedenza è dedotto dalla sovvenzione finale, I. considerando che con il regolamento è stato compiuto un primo passo per creare un quadro giuridico per i partiti politici europei, J. considerando che i partiti politici hanno espresso una serie di esigenze in relazione alla futura strutturazione del finanziamento dei partiti a livello europeo [3], K. considerando che il Segretario generale del Parlamento europeo ha presentato una relazione sull'applicazione del regolamento, L. considerando che con il finanziamento pubblico dei partiti a norma del regolamento non si vuole rendere più difficile o del tutto impossibile per i partiti politici europei costituire riserve mediante risorse proprie (donazioni, quote degli iscritti, compensi per prestazioni), e che è unicamente loro vietato conseguire un'eccedenza alla fine dell'esercizio finanziario con le risorse provenienti da tale sovvenzione; M. considerando che un partito politico europeo, come ogni altra organizzazione avente o non avente scopo di lucro, ha bisogno, nella sua pianificazione a lungo termine, di un livello minimo di sicurezza finanziaria, anche perché deve onorare i propri impegni con dipendenti, fornitori e appaltatori per un periodo di tempo relativamente lungo, N. considerando che in base alla regolamentazione attuale i partiti politici europei non ricevono alcuna garanzia finanziaria che si estenda su un periodo superiore ad un anno; che le sovvenzioni loro assegnate sono determinate anno per anno e dipendono totalmente dal numero di partiti che chiedono il riconoscimento e dal numero di deputati al PE di cui dispongono; che gli importi delle sovvenzioni in questione possono cambiare radicalmente da un anno all'altro se appaiono nuovi partiti politici o se cambia il numero dei deputati dei vari partiti al Parlamento europeo, O. considerando che recentemente due nuovi partiti hanno chiesto il riconoscimento e hanno presentato domanda di sovvenzione al Parlamento europeo, facendo così aumentare da 8 a 10 il numero dei partiti politici europei, P. considerando che la situazione attuale rende i partiti finanziariamente molto dipendenti dal Parlamento europeo, poiché possono finanziare i propri impegni a lungo termine solo finché vi è un flusso costante e garantito di sovvenzioni dal Parlamento, Q. considerando che la situazione attuale non incoraggia i partiti politici europei ad avere una gestione finanziaria appropriata, in quanto non vi è alcun vero incentivo ad applicare i principi dell'efficienza economica nella gestione della spesa, R. considerando che ai partiti politici europei viene chiesto di presentare un bilancio preventivo annuale diviso in cinque rubriche; che tale struttura di bilancio è imposta dal Parlamento europeo, S. considerando che l'articolo I.3.3 del formulario standard di convenzione di sovvenzione al funzionamento tra il Parlamento europeo e un partito politico europeo [4] prevede che i trasferimenti tra rubriche non possa superare il 20 % dell'importo di ciascuna rubrica, T. considerando che la limitazione applicata al trasferimento di fondi tra rubriche del bilancio impedisce ai partiti politici europei di modificare nel corso dell'anno le loro priorità politiche, U. considerando che i partiti politici europei possono ora avere uno statuto legale, basato sulla loro personalità giuridica nel paese in cui hanno la propria sede; che alcuni partiti hanno scelto la forma giuridica dell'associazione belga senza scopo di lucro mentre altri hanno optato per la forma giuridica di un'associazione internazionale senza scopo di lucro, V. considerando tuttavia che sussistono molte differenze nel regime fiscale applicato ai partiti politici europei e agli organi europei, W. considerando che a norma del regolamento il Parlamento europeo è tenuto a presentare una relazione sull'applicazione del regolamento stesso e segnalare in tale relazione eventuali modifiche; Il contesto politico 1. rileva che esiste una frattura tra molti cittadini e cittadine e le istituzioni europee, imputabile anche al fatto che finora non si è realizzata una sufficiente comunicazione e informazione politica in materia di politica europea; 2. esprime la convinzione che a livello europeo i partiti politici debbano svilupparsi oltre il ruolo di organizzazioni quadro per diventare vivaci attori delle scelte della politica europea, ancorati a tutti i livelli della società e aperti alla partecipazione effettiva dei cittadini non soltanto mediante le elezioni europee, ma anche in tutti gli altri aspetti della vita politica europea; 3. ritiene che i partiti politici costituiscano a livello europeo un elemento sostanziale per formare ed esprimere un'opinione pubblica senza la quale non si può realizzare un ulteriore sviluppo dell'Unione europea; 4. rileva la necessità di arrivare, al di là dei regolamenti sul finanziamento dei partiti politici a livello europeo, ad un vero e proprio statuto dei partiti politici europei che definisca i loro diritti e doveri e dia loro la possibilità di ottenere una personalità giuridica basata sul diritto comunitario e valida anche negli Stati membri; chiede che la sua commissione per gli affari costituzionali esamini la questione dello statuto europeo dei partiti politici a livello europeo da un punto di vista giuridico e fiscale ed elabori proposte concrete a tal fine; 5. insiste perché detto statuto contempli regole concernenti l'appartenenza individuale ai partiti politici a livello europeo, la loro direzione, la candidatura e le elezioni nonché le modalità e il sostegno per i congressi e le riunioni di tali partiti; Esperienze e proposte di miglioramento 6. chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di introdurre, in occasione della revisione del regolamento (CE) n. 2004/2003, norme sul finanziamento a carico del bilancio comunitario dei partiti politici a livello europeo che non siano basate sul concetto di sovvenzioni di cui al titolo VI della parte I del regolamento finanziario, tenendo presente che tale concetto non è adeguato alle peculiari caratteristiche dei partiti politici; 7. prende atto del fatto che sono stati presentati tre ricorsi di annullamento del regolamento, respinti l' 11 luglio 2005 dal Tribunale di primo grado in quanto irricevibili, e che una di tali sentenze è stata impugnata; 8. si compiace del fatto che dall'inizio della legislatura successiva alle elezioni del Parlamento europeo nel luglio 2004 otto raggruppamenti di partiti politici degli Stati membri hanno fondato partiti politici a livello europeo e che in base alle disposizioni del regolamento è stato possibile promuoverli finanziariamente; 9. rileva che il processo relativo all'assegnazione di aiuti finanziari per l'esercizio 2004 per un ammontare di 4,648 milioni EUR è iniziato il 18 giugno 2004 con un invito a presentare proposte ed è regolarmente terminato con la decisione dell'Ufficio di presidenza del 6 luglio 2005 relativa alla fissazione definitiva degli aiuti finanziari; 10. constata con soddisfazione che tutti i partiti politici a livello europeo hanno rispettato in misura elevata il principio delle pari opportunità per donne e uomini nella copertura dei posti di lavoro presso i loro uffici di partito, e li incoraggia a garantire una migliore rappresentazione di donne e uomini sulle loro liste nonché fra i membri eletti; 11. rileva che il bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2005 prevedeva fondi pari a 8,4 milioni EUR per il finanziamento dei partiti, che l'Ufficio di presidenza ha ripartito conformemente alla chiave di ripartizione prevista dal regolamento tra gli otto partiti che hanno presentato domanda al riguardo; 12. prende atto del fatto che nel 2004 ai partiti politici a livello europeo sono stati assegnati complessivamente 20071 EUR per il sostegno tecnico che, in base al regolamento del Parlamento europeo, viene loro concesso a pagamento, in relazione a sale, tecnici ed in particolare servizi di interpretazione; 13. ritiene, sulla base delle esperienze pratiche finora realizzate tenendo conto delle indicazioni di bilancio, che siano necessarie le seguenti modifiche al sistema di finanziamento: a) la procedura relativa alle domande è definita sommariamente nel regolamento, al fine di evitare oneri superflui per i richiedenti essa andrebbe strutturata in due fasi, cosicché in una prima fase si decida in merito all'eventualità che un partito risponda alle premesse necessarie per un finanziamento e nella seconda si stabilisca quindi l'importo dei fondi da assegnare, b) il ritmo del pagamento dei fondi non è armonizzato in modo ottimale con le modalità di lavoro dei beneficiari; andrebbe quindi modificato in modo che l'80 % dell'aiuto finanziario venga versato dopo la firma dell'accordo di finanziamento e che il pagamento del saldo venga effettuato a conclusione dell'esercizio finanziario sulla base dei rendiconti dei beneficiari, c) per fornire ai beneficiari, nell'ambito dei principi di bilancio stabiliti in modo vincolante dal regolamento finanziario, una maggiore sicurezza a livello di pianificazione finanziaria, gli organi che partecipano all'elaborazione degli stati di previsione annuali, cioè l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci, dovrebbero accordarsi all'inizio di ogni legislatura per una pianificazione finanziaria pluriennale, riguardante sia l'importo base per partito (15% degli stanziamenti complessivi) che l'importo addizionale proporzionale al numero dei deputati al Parlamento europeo di ciascun partito (85 % degli stanziamenti complessivi), e quindi tale da consentire sufficiente flessibilità nel caso della fondazione di nuovi partiti, d) i partiti politici europei devono essere messi nelle condizioni di realizzare una pianificazione finanziaria a lungo termine; pertanto le risorse proprie — in particolare quelle derivanti da donazioni e quote versate dagli iscritti — che superano la prescritta quota minima del 25 % di finanziamento in proprio delle spese devono poter essere da essi impiegate per la costituzione di riserve, e) nell'ambito della procedura vigente per verificare l'applicazione del regolamento finanziario o attraverso una modifica del regolamento si dovrebbe mirare ad una deroga limitata che consenta di utilizzare il 25 % dei fondi concessi per un esercizio finanziario anche nel primo trimestre dell'esercizio successivo, f) la rigida ripartizione dei fondi tra le cinque rubriche e il limitato trasferimento di fondi fra esse non tengono conto delle esigenze dei partiti europei; l'accordo in materia di finanziamento andrebbe quindi modificato in modo da consentire il trasferimento di una maggiore quota dei fondi da una rubrica all'altra, a condizione che l'onere amministrativo di tale procedura resti minimo, g) andrebbe inoltre creata la possibilità di trattare il programma di lavoro annuale che i partiti devono presentare ogni anno in modo così flessibile che questi possano anche reagire adeguatamente, a livello di attività politica, ad eventi imprevisti, h) nell'interesse di un efficace espletamento del finanziamento il termine per la presentazione delle relazioni conclusive dei partiti deve essere anticipato al 15 maggio dell'anno successivo, i) al fine di raggiungere l'obiettivo di rafforzare i partiti politici europei in quanto elementi della democrazia europea e in considerazione delle crescenti esigenze di attività politica connesse all'allargamento (spese di traduzione, di viaggio ecc.) risulta opportuno un ulteriore potenziamento dell'assistenza finanziaria ai partiti politici; 14. ritiene opportuno, in questa fase di riflessione sul futuro dell'Unione europea, discutere anche delle seguenti problematiche: a) in quale forma possono essere promosse le fondazioni politiche europee per integrare l'attività politica di informazione e formazione svolta dai partiti politici europei? il Parlamento invita la Commissione a presentare proposte in merito, b) in che modo possono essere presentate liste europee dei partiti politici europei alle elezioni europee al fine di promuovere la formazione di un'opinione pubblica politica europea? c) quale influenza possono esercitare i partiti politici nei referendum relativi a temi di interesse europeo, nelle elezioni al Parlamento europeo e nella nomina del Presidente della Commissione? d) in quale forma può essere valorizzato e promosso il ruolo delle organizzazioni e dei movimenti politici giovanili europei, indispensabile strumento di crescita e di formazione per la coscienza e l'identità europea delle giovani generazioni? Il Parlamento raccomanda l'istituzione di un gruppo di lavoro interno, formato da rappresentanti delle commissioni interessate, dei partiti politici europei e delle organizzazioni giovanili dei partiti politici, che presenterà entro un anno una relazione all'Ufficio di presidenza sul ruolo delle organizzazioni giovanili dei partiti politici e sul modo migliore di sostenerle attualmente e nel futuro statuto. * * * 15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. [1] GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1. [2] Documento PE 362.124/BUR/All. 2. [3] Lettera comune di Hoyer, Rasmussen, Martens, Francescato, Maes, Bertinotti, Kaminski, Bayrou e Rutelli al Presidente del Parlamento europeo in data 1o giugno 2005. [4] Allegato 2 della decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 29 marzo 2004 corredata di disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 (GU C 155 del 12.6.2004, pag. 1). --------------------------------------------------