EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 52006AE0231

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000 , relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale COM(2005) 305 def. — 2005/0126 (COD)

GU C 88 del 11.4.2006, str. 7–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

11.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 88/7


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale

COM(2005) 305 def. — 2005/0126 (COD)

(2006/C 88/02)

Il Consiglio, in data 1o settembre 2005, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 23 gennaio 2006, sulla base del progetto predisposto dalla relatrice SÁNCHEZ MIGUEL.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 14 febbraio 2006, nel corso della 424a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 134 voti favorevoli e 2 astensioni.

1.   Conclusioni

1.1

Il Comitato si congratula con la Commissione per il contenuto della proposta di modifica che facilita e chiarisce il regolamento, che è così importante per l'effettiva realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'UE. Tuttavia, alcuni nuovi paragrafi pongono in certa misura un problema di interpretazione, specificamente il paragrafo 3 in fine articolo 8, dato che stabilisce una deroga in materia di calcolo dei termini nel caso il destinatario rifiuti la ricezione dell'atto perché non conosce la lingua in cui il documento è redatto, deroga volta a proteggere il richiedente in base alle disposizioni nazionali.

1.2

Anche in fine articolo 14, quando si fa riferimento a tipi di invii «equivalenti» alla ricevuta di ritorno, si dovrebbe precisare meglio quali siano i mezzi di prova validi della notificazione o della comunicazione effettuata mediante i servizi postali.

1.3

Sarebbe necessario chiarire ambedue gli aspetti e, soprattutto, verificare le versioni linguistiche in molti casi divergenti tra loro. Il problema si può e si deve risolvere prima della pubblicazione del regolamento dato che la sua applicazione da parte di ciascuno Stato membro avviene in base alla rispettiva versione linguistica.

1.4

Il Comitato esprime la sua preoccupazione per la mancata valutazione della situazione relativa all'applicazione del regolamento negli Stati membri di recente adesione da parte della Commissione, nonostante essa abbia adattato gli allegati a questa nuova circostanza.

1.5

Ad ogni modo il Comitato considera appropriata la procedura prevista dalla revisione, in quanto tiene conto di tutte le parti interessate e, soprattutto, perché si è utilizzato uno degli strumenti a tal fine istituiti, la rete giudiziaria europea, la quale consente di tener conto dei problemi riscontrati nell'applicazione di entrambe le procedure.

2.   Introduzione

2.1

La Commissione europea ha predisposto questa proposta di regolamento in osservanza del disposto dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1348/2000 (1), il quale stabiliva che, entro il 1o giugno 2004, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione avrebbe presentato una relazione sull'applicazione del regolamento, corredata di proposte intese ad adeguare il regolamento all'evolversi dei sistemi di notificazione. Tuttavia, la modifica proposta va al di là di una semplice revisione formale; essa si inserisce nel processo di semplificazione legislativa avviato dall'UE e tiene conto del notevole volume di atti normativi proposti nello stesso periodo con l'obiettivo di realizzare l'impegno preso al Consiglio di Tampere di sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia che garantisca la libera circolazione delle persone entro i confini dell'UE.

2.2

Il regolamento riveste grande importanza per il buon funzionamento del mercato interno. Le operazioni e i contratti transfrontalieri e, soprattutto, i nuovi sistemi di contrattazione, supportati dalle nuove tecnologie, rendono necessaria una norma che stabilisca la procedura di notificazione e comunicazione degli atti giudiziari e extragiudiziali da uno Stato a un altro. È opportuno segnalare a tale proposito che il Comitato ha già espresso la sua preferenza (2), in relazione alla disciplina di questa procedura, per lo strumento giuridico del regolamento, rispetto a quello della direttiva, dato che l'obiettivo perseguito è quello della piena armonizzazione.

3.   La proposta di modifica

3.1

In riferimento all'obiettivo di semplificazione voluto, la proposta di modifica comprende cambiamenti volti a rafforzare la certezza giuridica per il richiedente e il destinatario, tenuto conto del fatto che si cerca di trovare un criterio fondamentale per mantenere la fiducia nel mercato interno.

3.2

In primo luogo si definiscono regole chiare per il calcolo dei termini (articolo 7, paragrafo 2), sostituendo alle disposizioni precedenti il termine di un mese dalla ricezione; solo nei rapporti tra le amministrazioni degli Stati membri sarà applicabile la legislazione nazionale in vigore per ciascuna fattispecie (articolo 9, paragrafi 1 e 2).

3.3

Si chiarisce la questione del rifiuto del destinatario di accettare il documento perché redatto in una lingua a lui sconosciuta: in questo caso si prevede la possibilità di procedere alla traduzione del documento in una lingua conosciuta dal destinatario, calcolando i termini a partire dal momento in cui tale traduzione viene comunicata o notificata (articolo 8, paragrafo 1). Tuttavia, nel nuovo paragrafo 3 si stabilisce una deroga per le fattispecie in cui le norme nazionali fissino termini precisi per tutelare i diritti del richiedente; in casi del genere la data da prendere in considerazione è quella di notificazione o di comunicazione dell'atto originale.

3.4

Un'altra modifica rilevante è quella proposta in relazione alle spese di notificazione o comunicazione (articolo 11, paragrafo 2), per le quali è prevista l'istituzione da parte degli Stati membri di un diritto forfetario il cui importo è fissato preventivamente.

3.5

Riguardo alla notificazione o comunicazione tramite i servizi postali (articolo 14), si dà a ciascuno Stato membro la facoltà di richiedere la prova della ricevuta di ritorno o dell'invio di tipo equivalente, senza che ciò incida sulla facoltà, per chiunque sia interessato a un procedimento giudiziario, di far notificare o comunicare atti giudiziari direttamente ad opera di ufficiali giudiziari, funzionari o altre persone competenti dello Stato membro richiesto (articolo 15).

4.   Osservazioni sulla proposta di modifica

4.1

Il Comitato accoglie positivamente qualsiasi proposta di modifica legislativa che sia in sintonia con il principio di semplificazione (3) e che, allo stesso tempo, garantisca la certezza giuridica nell'ambito di applicazione. In questo caso constata che la Commissione ha elaborato la relazione prevista dall'articolo 24 del regolamento; nelle riunioni della rete giudiziaria europea (4) sono state esaminate e discusse le esperienze dell'applicazione e, raccolte le informazioni e conclusi gli studi pertinenti, la Commissione ha adottato la relazione (5) che è servita di base per predisporre la proposta in esame.

4.2

In questo contesto va riconosciuto che con l'inserimento nella norma comunitaria del calcolo dei termini per la notificazione e la comunicazione si è fatto un gran passo in avanti verso la semplificazione, superando la molteplicità di disposizioni nazionali, che rendono più lunghe le procedure, e permettendo alle parti di conoscere i termini senza dover verificare quelli in vigore in ciascuno Stato. Tuttavia, si riconosce l'applicabilità della legislazione nazionale ai rapporti tra Stati, come stabilisce l'articolo 9 modificato, pur evitando ripercussioni negative sulle persone interessate.

4.3

La nuova proposta di redazione dell'articolo 8 (6), che prevede il rifiuto del destinatario di ricevere l'atto nel caso in cui non conosca la lingua in cui è redatto e l'obbligo di realizzare la traduzione dello stesso, pare più in linea con la protezione degli interessi delle parti rispetto alla redazione attuale, soprattutto perché non si accorciano i termini stabiliti, ma si posticipa l'inizio del calcolo a partire dalla notificazione o comunicazione della traduzione. Tuttavia, la redazione del nuovo paragrafo 3 di questo articolo pone un grave problema di applicazione da parte degli Stati membri della disposizione succitata nella misura in cui stabilisce una deroga sotto forma di applicazione dei termini fissati dalle legislazioni nazionali, fatto che potrebbe comportare una mancata tutela per il destinatario dell'atto.

4.4

Il Comitato considera inoltre opportuno l'inserimento di un diritto forfetario fissato in anticipo da ciascuno Stato membro, dato che in molte occasioni si crea una situazione di sfiducia tra le parti a causa dell'indeterminatezza dei costi. È un modo di rafforzare la trasparenza della procedura.

4.5

In linea con quanto affermato in un precedente parere del CESE (7), si ritiene necessario studiare la possibilità dell'uso da parte dei servizi mittenti e riceventi, nella notificazione e comunicazione degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile e commerciale, delle innovazioni tecniche e dei nuovi strumenti, per esempio la posta elettronica, a condizione che venga garantita la certezza giuridica per le parti.

4.6

Un altro aspetto da considerare è la forma in cui sono redatti i moduli allegati alla proposta, destinati alle amministrazioni giudiziarie degli stati membri, vale a dire ai loro servizi mittenti e riceventi. Il Comitato reputa che si dovrebbe tener conto inoltre degli interessi del richiedente e del destinatario, semplificando tali moduli e rendendoli comprensibili per le parti interessate nei procedimenti giudiziari e extragiudiziari.

Bruxelles, 14 febbraio 2006

La Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  GU L 160 del 30.6.2000.

(2)  GU C 368 del 20.12.1999 (punto 3.2).

(3)  GU C 24 del 31.1.2006.

(4)  La rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. GU C 139 dell'11.5.2001.

(5)  Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (COM(2004) 603 def., del 1.10.2004).

(6)  La nuova redazione dell'articolo 8 relativamente al rifiuto di accettare la notificazione di un documento non redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro richiesto, corrisponde alla giurisprudenza della Corte di giustizia, cfr. la recente sentenza C-443/03 dell'8.4.2005.

(7)  GU C 368 del 20.12.1999.


Na vrh