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Document 52005AP0091

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione quadro del Consiglio in materia di determinati diritti processuali in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea (COM(2004)0328 - C6-0071/2004 - 2004/0113(CNS))

    GU C 33E del 9.2.2006, p. 159–169 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    52005AP0091

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione quadro del Consiglio in materia di determinati diritti processuali in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea (COM(2004)0328 - C6-0071/2004 - 2004/0113(CNS))

    Gazzetta ufficiale n. 033 E del 09/02/2006 pag. 0159 - 0169


    P6_TA(2005)0091

    Diritti processuali nell'ambito di procedimenti penali *

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione quadro del Consiglio in materia di determinati diritti processuali in procedimenti penali nel territorio dell'Unione europea (COM(2004)0328 — C6-0071/2004 — 2004/0113(CNS))

    (Procedura di consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    - vista la proposta della Commissione (COM(2004)0328) [1],

    - visto l'articolo 31, paragrafo 1, lettera c) del trattato UE,

    - visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0071/2004),

    - visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,

    - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A6-0064/2005),

    1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

    2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE;

    3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

    TESTO DELLA COMMISSIONE | EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO |

    Emendamento 1

    Tutto il testo

    | Sostituire l'espressione "appena possibile" con "senza indebito ritardo" (La modifica si applica all'intero testo.) |

    Emendamento 2

    Considerando 5 bis (nuovo)

    | (5 bis) I diritti enunciati nella CEDU sono considerati norme minime che tutti gli Stati membri devono in ogni caso rispettare, così come devono rispettare la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. |

    Emendamento 3

    Considerando 7

    (7) Il principio di reciproco riconoscimento è basato su un'elevata fiducia tra gli Stati membri. Per rafforzare tale fiducia, la presente decisione quadro stabilisce alcune garanzie per tutelare i diritti fondamentali. Tali garanzie tengono conto delle tradizioni degli Stati membri nel rispetto delle disposizioni della CEDU. | (7) Il principio di reciproco riconoscimento è basato su un'elevata fiducia tra gli Stati membri. Per rafforzare tale fiducia, la presente decisione quadro stabilisce alcune garanzie per tutelare i diritti fondamentali. Tali garanzie tengono conto delle tradizioni degli Stati membri nel rispetto delle disposizioni della CEDU e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. |

    Emendamento 51

    Considerando 8

    (8) Le disposizioni proposte non mirano a modificare misure particolari relative alla lotta contro alcune gravi e complesse forme di criminalità, tra cui il terrorismo, in vigore a livello nazionale. | (8) Le disposizioni proposte non mirano a modificare misure particolari relative alla lotta contro alcune gravi e complesse forme di criminalità, tra cui il terrorismo, in vigore a livello nazionale. Tutte le misure sono conformi alla CEDU e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. |

    Emendamento 5

    Considerando 10

    (10) Sono stati individuati i seguenti cinque settori nell'ambito dei quali in un primo tempo occorrerebbe applicare norme comuni: l'accesso alla rappresentanza legale, l'accesso all'interpretazione e alla traduzione, il beneficio di un'attenzione particolare per le persone che ne hanno bisogno poiché incapaci di seguire il processo, l'assistenza consolare ai detenuti stranieri e la comunicazione scritta a indagati e imputati sui loro diritti. | (10 Al fine di promuovere la fiducia reciproca tra gli Stati membri, occorre istituire salvaguardie volte a tutelare i diritti fondamentali non soltanto degli indagati, ma anche delle vittime e dei testimoni di reati. Tuttavia, lo scopo principale della presente decisione quadro è la salvaguardia dei diritti degli indagati. Sono stati individuati i seguenti cinque settori nell'ambito dei quali in un primo tempo occorrerebbe applicare norme comuni: l'accesso alla rappresentanza legale, l'accesso all'interpretazione e alla traduzione, il beneficio di un'attenzione particolare per le persone che ne hanno bisogno poiché incapaci di seguire il processo, l'assistenza consolare ai detenuti stranieri e la comunicazione scritta a indagati e imputati sui loro diritti. |

    Emendamento 6

    Considerando 10 bis (nuovo)

    | (10 bis) La presente decisione quadro deve essere valutata dopo due anni dalla sua entrata in vigore, alla luce delle esperienze acquisite. Se del caso, deve essere riveduta al fine di salvaguardare i diritti in essa contenuti. |

    Emendamento 8

    Considerando 16

    (16) Il diritto all'assistenza consolare deriva dall'articolo 36 della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari che accorda agli Stati il diritto di avere accesso ai propri cittadini. Le disposizioni della presente decisione quadro conferiscono tale diritto al cittadino europeo e non allo Stato. Esse ne accrescono la visibilità e, pertanto, l'effettività. Perciò, a più lungo termine la creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia all'interno del quale sussista la reciproca fiducia tra Stati membri, dovrebbe ridurre e infine eliminare la necessità dell'assistenza consolare. | (16) Il diritto all'assistenza consolare deriva dall'articolo 36 della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari che accorda agli Stati il diritto di avere accesso ai propri cittadini. Le disposizioni della presente decisione quadro conferiscono tale diritto al cittadino europeo e non allo Stato. Esse ne accrescono la visibilità e, pertanto, l'effettività. |

    Emendamento 9

    Considerando 17

    (17) La comunicazione scritta agli indagati e agli imputati dei loro diritti fondamentali costituisce un mezzo per migliorare l'equità del procedimento e, in una certa misura, contribuisce a fare in modo che tutti le persone accusate di un reato siano messe a conoscenza dei propri diritti. Se gli indagati e gli imputati li ignorano è più difficile per loro esigere che vengano loro concessi. Un'informazione scritta agli indagati dei loro diritti mediante una semplice "comunicazione dei diritti", risolverà questo problema. | (17) La comunicazione scritta agli indagati e agli imputati dei loro diritti fondamentali costituisce un mezzo per migliorare l'equità del procedimento e, in una certa misura, contribuisce a fare in modo che tutti le persone accusate di un reato siano messe a conoscenza dei propri diritti. Se gli indagati e gli imputati li ignorano è più difficile per loro esigere che vengano loro concessi. Un'informazione scritta agli indagati dei loro diritti mediante una semplice "comunicazione dei diritti", risolverà questo problema. Gli indagati portatori di handicap della vista o di disabilità di lettura devono essere informati oralmente dei loro diritti fondamentali. |

    Emendamento 10

    Considerando 18

    (18) È necessario creare un meccanismo per valutare l'effettività di questa decisione quadro. Pertanto, gli Stati membri devono raccogliere e registrare informazioni per procedere alla valutazione e al monitoraggio. Le informazioni saranno utilizzate dalla Commissione per elaborare relazioni che saranno pubblicate, accrescendo la reciproca fiducia, poiché ciascuno Stato membro saprà se gli altri Stati membri rispettano i diritti a garanzia di un processo equo. | (18) È necessario creare un meccanismo per valutare l'effettività di questa decisione quadro. Pertanto, gli Stati membri devono raccogliere e registrare informazioni, ivi comprese quelle provenienti dalle ONG, dalle organizzazioni intergovernative e dalle associazioni professionali forensi, degli interpreti e dei traduttori, per procedere alla valutazione e al monitoraggio. Le informazioni saranno utilizzate dalla Commissione per elaborare relazioni che saranno pubblicate, accrescendo la reciproca fiducia, poiché ciascuno Stato membro saprà se gli altri Stati membri rispettano i diritti a garanzia di un processo equo. |

    Emendamento 11

    Articolo 1, paragrafo 1, comma 2

    Tali procedimenti sono definiti nel prosieguo come "procedimenti penali". | soppresso |

    Emendamento 12

    Articolo 1, paragrafo 2

    2. I diritti si applicano a qualsiasi persona indagata per aver commesso un reato (in prosieguo: "un indagato") dal momento in cui è informata dalle autorità competenti di uno Stato membro che è indagata per aver commesso un reato, fino alla sentenza definitiva. | 2. I diritti si applicano a qualsiasi persona indagata per aver commesso un reato (in prosieguo: "un indagato") ovvero, qualora l'indagato sia una persona giuridica, al rappresentante della persona giuridica dal momento in cui è contattata dalle autorità competenti di uno Stato membro, fino alla sentenza definitiva, compresa l'irrogazione della pena e l'esito di un eventuale appello. |

    Emendamento 13

    Articolo 1 bis (nuovo)

    | Articolo 1 bis Definizioni Ai fini della presente decisione quadro si applicano le seguenti definizioni: a)""rappresentanza legale"":l'assistenza fornita da un avvocato, o da una persona dotata delle debite qualifiche di cui all'articolo 4, paragrafo 1, alla persona indagata prima e durante qualsiasi interrogatorio condotto dalla polizia relativamente al reato per il quale la persona è indagata;l'assistenza fornita da un avvocato, o da una persona dotata delle debite qualifiche di cui all'articolo 4, paragrafo 1, alla persona indagata e la sua rappresentanza nel corso dell'intero procedimento penale;b)""procedimenti penali"":i)procedimenti volti a stabilire la colpevolezza o l'innocenza dell'indagato o volti a giudicarlo;ii)un appello relativo ai procedimenti di cui al punto i), oppureiii)procedimenti avviati dalle autorità amministrative per atti che l'ordinamento di uno Stato membro punisce ove la decisione può dar luogo a procedimenti dinanzi a un tribunale avente giurisdizione soprattutto in materia penale;c)"persone equiparate ai familiari":persone che ai sensi della legislazione di uno Stato membro siano legate all'indagato da una convivenza dello stesso sesso registrata o in altro modo legalizzata,persone che siano legate all'indagato da una convivenza non sancita da vincolo matrimoniale e dal domicilio comune. |

    Emendamento 14

    Articolo 1 ter (nuovo)

    | Articolo 1 ter Diritto di difesa Prima di rendere dichiarazioni oppure non appena siano applicate misure restrittive della libertà, ove le prime non siano ancora state rese, gli indagati hanno il diritto di essere informati dalle autorità sui fatti che sono loro imputati e sugli indizi dell'indagine. |

    Emendamento 15

    Articolo 2

    1. Ciascun indagato ha diritto all'assistenza legale al più presto possibile e nel corso di tutto il procedimento penale, qualora esprima l'intenzione di volerne beneficiare. | 2. Ciascun indagato ha diritto di beneficiare dell'assistenza legale prima di rispondere all'interrogatorio in relazione all'accusa rivoltagli. |

    1. Ciascun indagato ha diritto all'assistenza legale senza indebito ritardo (entro 24 ore al massimo dall'arresto). | 2. Ciascun indagato deve avere il diritto di beneficiare dell'assistenza legale in tutti i casi prima che qualsiasi interrogatorio abbia luogo, in qualsiasi fase o a qualsiasi livello del procedimento penale e nel corso di qualsiasi tipo di interrogatorio. |

    Emendamento 16

    Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)

    | 2 bis. L'indagato ha diritto: ad entrare in contatto privato con il proprio avvocato, anche se sotto controllo visuale, ove lo esigano ragioni di sicurezza, assicurando la piena riservatezza della conversazione avuta con l'avvocato;ad accedere all'intera documentazione attinente al procedimento penale, anche tramite il proprio avvocato;a che il proprio avvocato sia informato sull'iter del procedimento penale e sia presente agli interrogatori;a che il proprio avvocato sia presente a formuli quesiti dinanzi al tribunale, sia nella fase che precede il giudizio, sia durante lo stesso. |

    Emendamento 17

    Articolo 2, paragrafo 2 ter (nuovo)

    | 2 ter. Il mancato rispetto del diritto all'assistenza legale comporta l'invalidità di tutti gli atti successivamente compiuti e di quelli da essi dipendenti nel corso del procedimento penale. |

    Emendamento 18

    Articolo 2, paragrafo 2 quater (nuovo)

    | 2 quater. Gli Stati membri garantiscono che un avvocato abbia accesso all'intera documentazione processuale, in tempi ragionevoli per la preparazione della difesa. |

    Emendamento 19

    Articolo 3, alinea

    Nonostante l'indagato abbia il diritto di rifiutare l'assistenza legale o di difendersi da solo nel corso di un processo, per taluni indagati l'assistenza legale è necessaria, onde garantire un processo equo. Di conseguenza, gli Stati membri garantiscono che sia fornita l'assistenza legale a ogni indagato che: | Nonostante l'indagato abbia il diritto di rifiutare l'assistenza legale o di difendersi da solo nel corso di un processo, gli indagati l'assistenza legale è necessaria, onde garantire un processo equo. Di conseguenza, gli Stati membri garantiscono che sia fornita l'assistenza legale a ogni indagato, e in particolare a chiunque: |

    Emendamento 20

    Articolo 3, trattino 2

    —venga formalmente accusato di aver commesso un reato che si inserisce in un contesto complesso dal punto di vista dei fatti o del diritto o per il quale viene comminata una pena severa, in particolare nel caso in cui in uno Stato membro sia prevista una pena obbligatoria di oltre un anno di carcere per il reato di cui trattasi, o | —venga formalmente accusato di aver commesso un reato che si inserisce in un contesto complesso dal punto di vista dei fatti o del diritto o per il quale viene comminata una pena severa, in particolare nel caso in cui in uno Stato membro sia prevista una pena detentiva obbligatoria per il reato di cui trattasi, o |

    Emendamento 21

    Articolo 3, trattino 5

    —non risulti in grado di comprendere o seguire il contenuto o il significato del processo, a causa della sua età o delle sue condizioni mentali, fisiche o emotive. | —sembri non risultare o non risulti in grado di comprendere o seguire il contenuto o il significato del processo, a causa della sua età o delle sue condizioni mentali, fisiche o emotive. |

    Emendamento 22

    Articolo 3, trattino 5 bis (nuovo)

    | —siano detenuti per prestazione di dichiarazioni in procedimenti penali; |

    Emendamento 23

    Articolo 4, paragrafo 1

    1. Gli Stati membri garantiscono che solo gli avvocati, come definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 98/5/CE abbiano titolo a fornire l'assistenza prevista ai sensi della presente decisione quadro. | 1. Gli Stati membri garantiscono che gli avvocati, come definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 98/5/CE o altre persone dotate delle debite qualifiche conformemente alle disposizioni nazionali applicabili abbiano titolo a fornire l'assistenza prevista ai sensi della presente decisione quadro. |

    Emendamento 24

    Articolo 4, paragrafo 2

    2. Gli Stati membri devono garantire l'esistenza di un meccanismo che preveda la possibilità di sostituire un avvocato nel caso in cui l'assistenza legale non sia effettiva. | 2. Gli Stati membri devono garantire l'esistenza di un organismo indipendente incaricato di ricevere i reclami concernenti l'efficienza dei difensori legali. Se del caso, tale organismo può fornire un avvocato sostitutivo. |

    Emendamento 25

    Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)

    | 2 bis. I termini processuali di cui alla presente decisione quadro iniziano a decorrere dalla notifica all'avvocato, a prescindere da una eventuale notifica anteriore all'indagato. |

    Emendamento 26

    Articolo 5, paragrafo 1

    1. Nel caso in cui si applichi l'articolo 3, i costi dell'assistenza legale sono sostenuti dagli Stati membri qualora rappresentino un onere eccessivo dal punto di vista finanziario per l'indagato o per le persone che sono a suo carico. | 1. Gli Stati membri assicurano che l'assistenza legale gratuita e le stesse spese giudiziarie (che si tratti di onorari o di spese) siano garantite all'indagato o che i costi dell'assistenza legale siano sostenuti totalmente o in parte dallo Stato membro in cui si svolge il procedimento penale qualora rappresentino un onere eccessivo dal punto di vista finanziario per l'indagato, per le persone che sono a suo carico o per le persone responsabili del suo sostegno finanziario. |

    Emendamento 27

    Articolo 6, paragrafo 1

    1. Gli Stati membri assicurano l'assistenza gratuita di un interprete all'indagato che non comprende la lingua usata nel corso del procedimento, per tutelarne l'equità. | 1. Gli Stati membri devono assicurare che se una persona sospettata non comprende o non parla la lingua del procedimento sia assistita gratuitamente da un interprete in ogni fase e grado del procedimento nonché, su sua richiesta, anche nei colloqui con il proprio difensore. |

    Emendamento 28

    Articolo 6, paragrafo 2

    2. Eventualmente, gli Stati membri garantiscono che l'indagato benefici dell'assistenza gratuita di un interprete per la consulenza fornitagli da un avvocato durante tutto il procedimento penale. | 2. Gli Stati membri garantiscono che, qualora l'indagato non comprenda o non parli la lingua usata nel procedimento, un interprete sia presente: in tutti gli incontri tra l'indagato e il suo avvocato, se l'avvocato o l'indagato lo ritengano necessario;in tutte le occasioni in cui l'indagato è chiamato a rispondere a domande che gli vengono poste dai funzionari di polizia in ordine al reato di cui è sospettato;ogni qualvolta sia richiesta la presenza in tribunale dell'indagato, in ordine al reato di cui è sospettato. |

    Emendamento 29

    Articolo 6, paragrafo 3 bis (nuovo)

    | 3 bis. Gli interpreti giurati presso le giurisdizioni competenti sono iscritti in un albo nazionale degli interpreti. |

    Emendamento 30

    Articolo 7, paragrafo 1

    1. Gli Stati membri garantiscono che un indagato che non comprende la lingua usata nel corso del procedimento benefici della traduzione gratuita di tutti i documenti utili per assicurare l'equità del processo. | 1. Gli Stati membri garantiscono che un indagato che non comprende o non legge la lingua usata nel corso del procedimento, ovvero la lingua in cui sono redatti i relativi documenti, qualora essa non corrisponda alla lingua usata nel corso del procedimento, benefici della traduzione gratuita di tutti i documenti in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea o, se del caso, in un'altra lingua che l'indagato possa comprendere, utili per assicurare l'equità del processo. |

    Emendamento 31

    Articolo 7, paragrafo 2

    2. Le autorità competenti stabiliscono quali sono i documenti che è necessario tradurre. L'avvocato dell'indagato può chiedere la traduzione di ulteriori documenti. | soppresso |

    Emendamento 32

    Articolo 8, paragrafo 1

    1. Gli Stati membri garantiscono che i traduttori e gli interpreti utilizzati siano sufficientemente qualificati da assicurare la fedeltà della traduzione e dell'interpretazione. | 1. Gli Stati membri garantiscono che venga istituito un registro nazionale di traduttori ed interpreti giurati, con possibilità di accesso da parte di professionisti di tutti gli Stati membri in possesso di un livello di qualifica equivalente in tutta l'Unione. Gli iscritti al registro sono tenuti a rispettare un codice di condotta nazionale o comunitario volto ad assicurare l'esercizio imparziale e fedele della traduzione e dell'interpretazione. |

    Emendamento 33

    Articolo 9

    Gli Stati membri garantiscono che, nel caso in cui il procedimento si svolga con l'assistenza di un interprete, il controllo della qualità sia garantito da una registrazione audio o video. In caso di contestazione, verrà fornita una trascrizione della registrazione alle parti. Tale trascrizione potrà essere utilizzata solo per verificare la fedeltà dell'interpretazione. | Gli Stati membri garantiscono che, nel caso in cui il procedimento si svolga con l'assistenza di un interprete, il controllo della qualità sia garantito da una registrazione audio o video. In caso di contestazione, verrà fornita una trascrizione della registrazione alle parti. |

    Emendamento 34

    Articolo 10, paragrafo 1

    1. Gli Stati membri garantiscono che un indagato che non può comprendere o seguire il contenuto o il significato del procedimento per la sua età, le sue condizioni mentali, fisiche o emotive benefici di un'attenzione particolare a tutela dell'equità del procedimento. | 1. Gli Stati membri garantiscono che un indagato che non può comprendere o seguire il contenuto o il significato del procedimento per la sua età, lo stato di salute, la disabilità fisica o psichica, l'analfabetismo o le condizioni emotive particolari benefici di un'attenzione particolare a tutela dell'equità del procedimento. |

    Emendamento 35

    Articolo 10, paragrafo 3 bis (nuovo)

    | 3 bis. La mancata valutazione e comunicazione in merito alla vulnerabilità dell'indagato avrà come conseguenza, se non sanata, l'invalidità di ogni successivo atto del procedimento penale. |

    Emendamento 36

    Articolo 11, paragrafo 2

    2. Se necessario gli Stati membri garantiscono l'assistenza medica. | 2. Se necessario e qualora l'indagato o il suo difensore lo ritengano necessario gli Stati membri garantiscono l'assistenza medica e psicologica. |

    Emendamento 37

    Articolo 11, paragrafo 3

    3. Ove opportuno, il diritto ad un'attenzione particolare può comprendere il diritto di avere un terzo presente durante gli interrogatori della polizia o delle autorità giudiziarie. | 3. Un indagato avente diritto ad un'attenzione particolare o il suo avvocato hanno il diritto di richiedere la presenza di un terzo durante gli interrogatori della polizia o delle autorità giudiziarie. |

    Emendamento 38

    Articolo 12, paragrafo 1

    1. L'indagato in stato di custodia cautelare ha il diritto di informare la propria famiglia, le persone equiparate ai suoi familiari o il suo datore di lavoro della sua detenzione al più presto possibile. | 1. L'indagato in stato di custodia cautelare o trasferito in un altro luogo di custodia ha il diritto di informare la propria famiglia o le persone equiparate ai suoi familiari della sua detenzione o del suo trasferimento senza indebiti ritardi. |

    Emendamento 39

    Articolo 12, paragrafo 1 bis (nuovo)

    | 1 bis. Un indagato in custodia cautelare ha il diritto di far informare della sua detenzione il suo datore di lavoro senza indebiti ritardi. |

    Emendamento 40

    Articolo 13, paragrafo 2

    2. Gli Stati membri garantiscono che, qualora un indagato detenuto non intenda beneficiare dell'assistenza delle autorità consolari del suo paese d'origine in alternativa possa beneficiare dell'assistenza di un'organizzazione umanitaria internazionale riconosciuta. | 2. Gli Stati membri garantiscono che, qualora un indagato detenuto non intenda beneficiare dell'assistenza delle autorità consolari del suo paese d'origine in alternativa possa beneficiare dell'assistenza di un'organizzazione umanitaria internazionale riconosciuta, senza indebiti ritardi. |

    Emendamento 41

    Articolo 14, paragrafo 1

    1. Gli Stati membri garantiscono che tutti gli indagati siano informati per iscritto immediatamente dei diritti processuali di cui godono. Tale comunicazione comprende in particolare, ma non esclusivamente, i diritti previsti nella presente decisione quadro. | 1. Gli Stati membri garantiscono che tutti gli indagati siano informati per iscritto immediatamente dei diritti processuali di cui godono. Tale comunicazione comprende in particolare, ma non esclusivamente, i diritti previsti nella presente decisione quadro. Tale comunicazione scritta (la cosiddetta "lettera dei diritti") è consegnata all'indagato prima del suo primo interrogatorio, sia che esso abbia luogo presso la stazione di polizia sia altrove. |

    Emendamento 42

    Articolo 14, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

    | Gli Stati membri provvedono a far sì che la lettera dei diritti sia disponibile in linea, per agevolare l'accesso alla medesima. Gli Stati membri garantiscono che, qualora un indagato sia portatore di handicap della vista o di disabilità di lettura, la lettera dei diritti gli venga letta. |

    Emendamento 44

    Articolo 14, paragrafo 3 bis (nuovo)

    | 3 bis. Gli Stati membri determinano in quali altre lingue si debba tradurre la lettera dei diritti, tenendo conto delle lingue maggiormente parlate sul territorio dell'Unione in conseguenza dell'immigrazione o della permanenza di cittadini di paesi terzi. Si applicano i paragrafi 2 e 3. |

    Emendamento 45

    Articolo 14, paragrafo 4

    4. Gli Stati membri prevedono l'obbligo sia per i funzionari di polizia che per l'indagato, qualora quest'ultimo lo voglia, di firmare la comunicazione dei diritti, poiché tali firme sono la prova che la dichiarazione è stata presentata, notificata e accettata. La comunicazione dei diritti dev'essere prodotta in due esemplari, di cui una copia (firmata) deve rimanere al funzionario di polizia e l'altra (firmata) all'indagato. Nel fascicolo dev'essere menzionato che la comunicazione dei diritti è stata presentata all'indagato il quale ha accettato o ha rifiutato di firmarla. | 4. L'autorità procedente redige verbale di consegna della comunicazione dei diritti alla persona sospetta indicando l'ora della consegna ed eventualmente le persone presenti. |

    Emendamento 46

    Articolo 14 bis (nuovo)

    | Articolo 14 bis Divieto di discriminazione Gli Stati membri adottano misure preventive per garantire che ogni indagato, indipendentemente dalla sua origine razziale o etnica, o tendenze sessuali, abbia pari accesso all'assistenza legale e pari trattamento in ciascuna delle fasi del procedimento penale. |

    Emendamento 47

    Articolo 15, paragrafo 1

    1. Gli Stati membri agevolano la raccolta delle informazioni necessarie per la valutazione e il monitoraggio della presente decisione quadro. | 1. Gli Stati membri raccolgono ogni anno, anche presso le ONG, le organizzazioni intergovernative e le associazioni professionali forensi, degli interpreti e dei traduttori, le informazioni necessarie per la valutazione e il monitoraggio della presente decisione quadro e le inoltrano alla Commissione. |

    Emendamento 48

    Articolo 15, paragrafo 2

    2. Valutazione e monitoraggio devono essere effettuati con il controllo della Commissione europea che deve coordinare le relazioni sull'esercizio di valutazione e monitoraggio. Tali relazioni potranno essere pubblicate. | 2. Valutazione e monitoraggio devono essere effettuati annualmente con il controllo della Commissione che deve coordinare le relazioni sull'esercizio di valutazione e monitoraggio. Tali relazioni sono pubblicate. |

    Emendamento 49

    Articolo 16, paragrafo 1, alinea

    1. Per consentire la valutazione e il monitoraggio delle disposizioni della presente decisione quadro, gli Stati membri garantiscono che i dati relativi alle statistiche siano conservati e resi disponibili in particolare per quanto riguarda: | 1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie a garantire che, entro il 31 marzo di ciascun anno, siano conservate e rese disponibili le seguenti informazioni riguardanti l'anno solare precedente: |

    Emendamento 50

    Articolo 16, paragrafo 2

    2. La valutazione e il monitoraggio devono essere effettuati a intervalli regolari, mediante l'analisi dei dati comunicati in tal senso e raccolti dagli Stati membri conformemente alle disposizioni del presente articolo. | soppresso |

    [1] Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

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