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Document 52005AE1260

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 77/388/CE, ai soggetti passivi non stabiliti all'interno del paese, ma in un altro Stato membro COM(2004) 728 def. — 2005/0807 (CNS)

    GU C 28 del 3.2.2006, p. 86–87 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    3.2.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 28/86


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 77/388/CE, ai soggetti passivi non stabiliti all'interno del paese, ma in un altro Stato membro

    COM(2004) 728 def. — 2005/0807 (CNS)

    (2006/C 28/18)

    Il Consiglio dell'Unione europea, in data 20 luglio 2005, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 93 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla: propsta di cui sopra.

    Vista l'urgenza dei lavori, il Comitato economico e sociale europeo, in data 26 ottobre 2005, nel corso della 421a sessione plenaria, ha nominato relatore generale BURANI e ha adottato il seguente parere con 79 voti favorevoli, nessun voto contrario e 1 astensione.

    1.   Introduzione: il documento della Commissione

    1.1

    Nell'ottobre del 2003 la Commissione ha presentato un documento (1) che riassumeva la strategia in materia di IVA già delineata nel giugno 2000. Uno degli obiettivi di tale strategia era quello della semplificazione delle procedure, in relazione al quale sono state proposte, tramite il successivo documento della Commissione dell'ottobre 2004 (2), tre iniziative concrete: due di esse (3) hanno già fatto oggetto di un parere del CESE (4) e la terza viene commentata nel presente documento.

    1.2

    La proposta della Commissione ha lo scopo di accelerare e semplificare i procedimenti di rimborso dell'IVA a favore di soggetti passivi non stabiliti nel paese, in relazione all'imposta loro addebitata per beni o servizi forniti da un altro soggetto passivo all'interno del paese o in relazione all'importazione di beni nel paese.

    1.3

    In sostanza, restano immutate le norme generali che regolano la materia: il vero progresso consiste nella proposta di semplificare sostanzialmente le incombenze amministrative a carico dei soggetti aventi diritto al rimborso, stabilendo nel contempo il loro diritto ad un risarcimento qualora l'amministrazione fiscale debitrice ritardi il pagamento oltre un certo termine.

    1.4

    La semplificazione delle incombenze amministrative è sancita dall'articolo 5 della proposta di direttiva: questo prevede che per ottenere il rimborso, l'interessato deve soltanto presentare una richiesta per via elettronica, invece che una domanda su un formulario standardizzato, corredato dagli originali delle fatture e della documentazione doganale. Evidentemente, la richiesta deve contenere una serie di indicazioni, precisate nell'articolo, che permettano all'amministrazione fiscale di identificare e controllare la regolarità dell'operazione.

    1.5

    In linea di massima, la richiesta deve riguardare acquisti di beni o servizi fatturati, o importazioni effettuate, durante un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno civile e deve essere presentata entro sei mesi dalla fine dell'anno civile nel quale l'imposta è divenuta esigibile. È tuttavia possibile modificare in talune circostanze tanto il periodo di riferimento quanto i termini di presentazione.

    1.6

    L'amministrazione fiscale dello Stato membro in cui è assolta l'IVA deve comunicare la propria decisione entro tre mesi dalla data di presentazione della richiesta di rimborso e anche il pagamento deve avvenire entro lo stesso termine. Ogni risposta negativa deve essere motivata. I ricorsi sono ammessi con gli stessi termini ed alle stesse condizioni previsti per i soggetti passivi stabiliti nello Stato membro. Eventuali informazioni aggiuntive possono essere richieste, ma soltanto entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda; in questo caso, tuttavia, il termine per il pagamento decorre dalla data della richiesta delle informazioni suddette. Ogni richiesta si deve considerare accolta in assenza di un esplicito rifiuto entro i termini appropriati.

    1.7

    Come detto al precedente punto 1.6, il pagamento degli importi dovuti deve avvenire entro tre mesi dalla data della domanda; per qualunque ritardo lo Stato membro deve corrispondere al richiedente un interesse dell'1 % mensile sulla somma dovuta.

    2.   Commenti del CESE

    2.1

    Ogni proposta tendente a semplificare le incombenze amministrative a carico degli utenti non può che ricevere l'accordo del CESE, soprattutto se, come nel caso in esame, la semplificazione si traduce anche per le amministrazioni statali in uno snellimento delle pratiche e in un incitamento ad una migliore organizzazione del lavoro. Nel caso della proposta in oggetto, tuttavia, la semplificazione corrisponde a una reale necessità piuttosto che ad un semplice desiderio di snellire le procedure: si ricorda infatti che, come già messo in risalto dal CESE (5), nella relazione introduttiva alle tre proposte (6), la stessa Commissione afferma che «... l'attuale procedura di rimborso ... sembra talmente gravosa che oltre il 53.5 % delle grandi aziende non avrebbero richiesto, almeno in un'occasione, i rimborsi cui avevano diritto».

    2.2

    La direttiva si applica, come dice il suo stesso titolo, ai «soggetti passivi non stabiliti all'interno del paese, ma in un altro Stato membro», secondo le modalità e per le operazioni previste dalle disposizioni attualmente in vigore.

    2.3

    L'innovazione veramente importante è quella prevista dall'articolo 5 della proposta di direttiva, il quale stabilisce che in luogo della richiesta di rimborso in forma cartacea, con allegate fatture, attestazioni doganali in originale ed altri documenti giustificativi, verrà accettata una domanda inoltrata per via elettronica contenente tutti i riferimenti atti a rintracciare la documentazione necessaria, già in possesso dell'amministrazione. Il CESE è naturalmente d'accordo con la proposta, ma non può fare a meno di osservare che già ora, anche senza l'ausilio dell'elettronica, le amministrazioni potrebbero seguire la stessa procedura se solo possedessero una migliore e più efficace organizzazione.

    2.4

    Quest'ultima osservazione è meno banale di quanto può apparire e contiene un messaggio concreto: qualora i tempi necessari per la messa in opera della direttiva divenissero troppo lunghi, sarebbe auspicabile che nel frattempo le amministrazioni fiscali e doganali si attivassero per mettere in opera una razionalizzazione dei loro metodi, vuoi di tipo «cartaceo» o basata sull'elettronica, tale da permettere all'utente di inoltrare una documentazione semplificata.

    2.5

    Il contenuto dell'articolo 6 della proposta (7) riceve la piena approvazione del CESE: quest'ultimo rileva con soddisfazione lo sforzo intrapreso dalla Commissione per imporre agli Stati membri una regola che dovrebbe essere sempre alla base dei loro rapporti con i cittadini, siano essi operatori economici o meno: la pubblica amministrazione ha il dovere di rispondere, sempre e con sollecitudine, alle richieste che le vengono presentate. I termini di reazione fissati — in particolare quello di tre mesi imposto alla pubblica amministrazione per effettuare il rimborso o per dare una risposta negativa — sembrano congrui e ragionevoli. È lecito peraltro chiedersi se essi siano realistici per tutti i venticinque paesi dell'Unione: in taluni di essi, infatti, i ritardi nei rimborsi sono talmente lunghi da far supporre l'esistenza di un'inefficienza di base, non facile da eliminare in tempi brevi.

    2.6

    A sua volta, anche l'articolo 8 si rifà ad un principio di equità che dovrebbe sempre valere nel campo dei rapporti fra pubblica amministrazione e contribuenti. Esso stabilisce infatti che qualora il rimborso non avvenga entro tre mesi dalla data della domanda o dell'invio dei chiarimenti richiesti, la pubblica amministrazione dovrà versare al richiedente degli interessi di mora nella misura dell'1 % mensile. Il CESE è d'accordo sul principio, ma ritiene che la misura fissata non sia di facile applicabilità. Esso ricorda infatti che un tasso dell'1 % mensile corrisponde ad un interesse composto del 12,68 % annuo: dato che in taluni paesi le leggi per la protezione dei consumatori fissano dei limiti oltre i quali un certo tasso viene considerato di usura, qualora il 12,68 % risultasse superiore a questo limite, il tasso di interesse a carico della pubblica amministrazione si troverebbe ad essere fissato da una legge ad un livello considerato come illegale da un'altra legge. Il CESE propone quindi di modificare l'articolo 8 nel senso seguente: l'interesse di mora dovrebbe essere calcolato, in ciascun paese, sulla base di quello che le leggi nazionali applicano ai contribuenti morosi.

    2.7

    In conclusione, il CESE è d'accordo sui principi introdotti con la proposta di direttiva, in particolare quelli che riguardano i diritti dei richiedenti il rimborso e l'incitamento — indiretto ma efficace — a migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione. Esso raccomanda soltanto che le norme siano redatte con maggiore realismo, tenendo presente che fra i venticinque paesi membri esistono ancora dei livelli assai differenti per quanto riguarda la protezione del consumatore, l'efficienza e le risorse tecnologiche.

    Bruxelles, 26 ottobre 2005

    La Presidente

    del Comitato economico e sociale europeo

    Anne-Marie SIGMUND


    (1)  COM(2003) 614 def.

    (2)  COM(2004) 728 def.

    (3)  Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto e Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1798/2003 per quanto concerne l'introduzione di modalità di cooperazione amministrativa nel contesto del regime dello sportello unico e della procedura di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto.

    (4)  GU C 267 del 27.10.2001, pag. 45. Parere del CESE in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto e alla Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1798/2003 per quanto concerne l'introduzione di modalità di cooperazione amministrativa nel contesto del regime dello sportello unico e della procedura di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto COM(2004) 728 def. - 2004/0261 (CNS) - 2004/0262 (CNS).

    (5)  GU C 267 del 27.10.2001. Ibidem, par. 1.4.

    (6)  COM(2004) 728 del 29.10.2004, punto 1, paragrafo 7.

    (7)  Cfr. punti 1.6 e 1.7 del presente documento.


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