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Document 52004AE0091
Opinion of the European Economic and Social Committee on the ‘proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws of the Member States relating to the measures to be taken against the emission of gaseous and particulate pollutants from compression-ignition engines for use in vehicles, and the emission of gaseous pollutants from positive-ignition engines fuelled with natural gas or liquefied petroleum gas for use in vehicles’ (COM(2003) 522 final - 2003/0205 (COD))
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di articolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (COM(2003) 522 def. - 2003/0205 (COD))
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di articolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (COM(2003) 522 def. - 2003/0205 (COD))
GU C 108 del 30.4.2004, pp. 32–34
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
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30.4.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 108/32 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di articolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli
(COM(2003) 522 def. - 2003/0205 (COD))
(2004/C 108/04)
Il Consiglio, in data 22 ottobre 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.
La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore RANOCCHIARI in data 16 dicembre 2003.
Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il 28 gennaio 2004, nel corso della 405a sessione plenaria, con 113 voti favorevoli e 1 contrario, il seguente parere:
1. Introduzione
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1.1 |
Con la proposta di direttiva COM(2003) 522 la Commissione europea intende consolidare in un unico testo la direttiva 88/77/CEE sulle emissioni allo scarico prodotte dai motori per veicoli commerciali e tutti i successivi emendamenti già approvati dal Parlamento europeo e dal Consiglio. |
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1.2 |
Come richiesto dagli articoli 4 e 7 della direttiva 1999/96/CE, la Commissione propone, inoltre, tre nuovi provvedimenti che riguardano rispettivamente l'introduzione di sistemi diagnostici di bordo (OBD) (1), le misure di conferma della durata dei sistemi di controllo delle emissioni e le misure di verifica della conformità in servizio di tali sistemi. |
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1.3 |
La proposta della Commissione relativa a questi tre nuovi provvedimenti è strutturata in modo diverso rispetto alle direttive esistenti riguardanti l'omologazione dei veicoli a motore. Essa rispecchia la volontà di rendere più efficiente il processo decisionale e di semplificare la legislazione proposta, in modo da consentire al Parlamento europeo ed al Consiglio di concentrarsi maggiormente sul contenuto e sugli indirizzi politici, lasciando alla Commissione il compito di adottare le prescrizioni necessarie per l'attuazione dei medesimi. |
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1.4 |
La Commissione ha adottato un'impostazione per «livelli separati»che prevede due percorsi distinti ma paralleli per l'elaborazione e l'adozione delle norme legislative. In base a questa impostazione: |
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1.4.1 |
le disposizioni fondamentali sono stabilite dal PE e dal Consiglio in una direttiva adottata a norma dell'articolo 251 del Trattato secondo la procedura di codecisione, che stabilisce i principi fondamentali dei nuovi provvedimenti (proposta soggetta alla procedura di codecisione); |
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1.4.2 |
le prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni fondamentali sono stabilite in una direttiva adottata dalla Commissione europea assistita dal comitato di regolamentazione per l'adattamento al progresso tecnico (proposta soggetta alla procedura di comitato). |
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1.5 |
Il documento COM(2003) 522 corrisponde alla proposta di direttiva soggetta alla procedura di codecisione (cfr. 1.4.1 sopra) mentre la proposta di direttiva soggetta alla procedura di comitato (cfr. 1.4.2 sopra) non è ancora disponibile. |
2. Sintesi della proposta della Commissione
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2.1 |
Nel redigere la proposta in esame, la Commissione ha chiaramente evidenziato e distinto i contenuti relativi all'introduzione dei nuovi provvedimenti dai contenuti relativi al consolidamento del testo della direttiva, corrispondenti ad emendamenti già approvati dal PE e dal Consiglio. |
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2.2 |
La Commissione propone di introdurre i nuovi provvedimenti relativi ai sistemi OBD alle misure di conferma della durata dei sistemi di controllo delle emissioni e alle misure di verifica della conformità in servizio di tali sistemi a date che corrispondono alle date previste per l'entrata in vigore degli standard Euro 4 e Euro 5. |
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2.3 |
Sistemi diagnostici di bordo (OBD): la Commissione ne propone l'introduzione in due fasi successive, con le seguenti date di entrata in vigore:
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2.3.1 |
Durante la prima fase, si richiede che il sistema OBD sappia riconoscere l'insorgere di guasti nel sistema di controllo motore, ove tali guasti siano causa di un aumento delle emissioni superiore a soglie predefinite. Il sistema deve inoltre essere in grado di riconoscere «guasti funzionali rilevanti» di eventuali sistemi di post-trattamento dei gas di scarico come filtri del particolato e/o catalizzatori. |
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2.3.2 |
Durante la seconda fase, si richiede che il sistema OBD sappia riconoscere non solo l'insorgere di guasti nel sistema di controllo motore ma anche gli eventuali deterioramenti dell'efficienza dei sistemi di post-trattamento dei gas di scarico che potrebbero causare un aumento delle emissioni allo scarico in eccesso rispetto a soglie predeterminate. |
2.4 Misure di conferma della durata dei sistemi di controllo delle emissioni
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2.4.1 |
La Commissione propone le seguenti definizioni per la «vita utile» dei veicoli (2) su cui i motori coperti dalla direttiva verranno installati:
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2.4.2 |
A partire dall'ottobre 2005, nel richiedere l'omologazione di un nuovo motore, il costruttore dovrà dimostrare il rispetto dei limiti di emissione per un periodo corrispondente all'intera vita utile del tipo di veicolo su cui intende installarlo. |
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2.4.3 |
A partire dall'ottobre 2006, tutti i motori installati su veicoli nuovi dovranno essere conformi a questa prescrizione. |
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2.5 |
Verifica della conformità in servizio: le definizioni sopra indicate per la «vita utile» dei veicoli commerciali varranno anche per la verifica della conformità dei motori in servizio. |
3. Osservazioni generali
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3.1 |
L'ampliamento dell'UE impone di disporre, ai fini di una maggior chiarezza e trasparenza, di versioni consolidate delle principali direttive. L'adozione della versione consolidata della direttiva 88/77/CE è quindi un atto dovuto ed il Comitato si complimenta con la Commissione per lo sforzo fatto per adempiervi. |
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3.2 |
Il Comitato concorda con il fatto che i contenuti relativi al consolidamento della direttiva non richiedono un dibattito specifico dal momento che coincidono con scelte già approvate dal Comitato stesso (3), dal PE e dal Consiglio. |
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3.3 |
La proposta di seguire un'impostazione per «livelli separati» comporta due percorsi distinti ma paralleli per l'elaborazione e l'adozione delle norme tecniche e legislative. |
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3.3.1 |
Separare le disposizioni fondamentali, sulla cui base vengono definiti i provvedimenti proposti, dai dettagli tecnici necessari per la loro implementazione può contribuire in maniera determinante allo snellimento e alla riduzione dei tempi del processo legislativo. |
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3.3.2 |
Il Comitato è quindi d'accordo con l'impostazione adottata dalla Commissione nel proporre i nuovi provvedimenti relativi all'introduzione dei sistemi OBD e delle misure relative alla durata dei sistemi di controllo delle emissioni e alla conformità in servizio. |
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3.3.3 |
I dettagli tecnici per la loro implementazione potranno così essere discussi e definiti dagli esperti che gli Stati metteranno a disposizione della Commissione tramite il comitato di adattamento al progresso tecnico. |
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3.3.4 |
Il Comitato invita la Commissione a prendere atto anche dei contributi che l'industria e gli altri soggetti interessati vorranno portare alla definizione di tali dettagli tecnici. |
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3.4 |
Il Comitato deve purtroppo sottolineare che le proposte della Commissione relative ai sistemi OBD, alla durata e alla conformità in servizio, vengono presentate con un notevole ritardo rispetto alle tempistiche definite dagli articoli 4 e 7 della direttiva 1999/96/CE citati al punto 1.2. |
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3.5 |
Il Comitato ritiene inoltre di dover evidenziare che le date di entrata in vigore dei nuovi provvedimenti proposti sono particolarmente e pericolosamente vicine. |
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3.5.1 |
Eventuali ritardi nell'adozione delle due direttive parallele, vale a dire la direttiva soggetta alla procedura di codecisione e la corrispondente direttiva soggetta alla procedura di comitato, metterebbero l'industria nell'impossibilità di ottenere per tempo l'omologazione dei motori la cui introduzione sul mercato è stata programmata nel 2005. |
4. Considerazioni particolari
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4.1 |
L'introduzione di sistemi OBD sui motori dei veicoli commerciali europei avverrà con notevole anticipo rispetto agli altri mercati, compresi quelli americani e giapponesi. Mancherà quindi quell'esperienza che era invece disponibile nella fase precedente, quando i sistemi OBD furono introdotti sulle autovetture. |
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4.2 |
Per essere pronti nel 2005, i costruttori di motori europei hanno dovuto iniziare i programmi di ingegnerizzazione e messa a punto dei sistemi OBD anni fa, sulla base delle proposte da loro avanzate e delle discussioni tenutesi nell'ambito del MVEG (4), in cui sono presenti insieme alla Commissione anche esperti degli Stati membri. |
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4.2.1 |
Da tempo si è raggiunto il punto di non ritorno in cui le strategie di base dei sistemi non possono più essere modificate e si è oramai passati alla definizione delle calibrazioni dei sistemi. |
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4.2.2 |
I ritardi con cui le due direttive parallele saranno conosciute nella loro versione definitiva sono pertanto estremamente critici. L'introduzione di modifiche non previste impedirebbe il rispetto delle date di entrata in vigore del provvedimento. |
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4.3 |
La necessità di dimostrare l'efficienza dei sistemi di controllo delle emissioni impone prove che richiedono tempi di preavviso sufficienti. Ancora una volta i ritardi con cui saranno conosciute queste due direttive parallele nella loro versione finale potrebbero creare criticità non trascurabili. |
5. Conclusioni
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5.1 |
Il Comitato accoglie con estremo favore il nuovo approccio per «livelli separati» che la Commissione intende sperimentare con la proposta di direttiva in esame. Separare i principi fondamentali e gli obiettivi politici della normativa dai dettagli tecnici necessari per la sua implementazione significa semplificare e ridurre i tempi del processo legislativo. |
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5.2 |
Il Comitato ritiene che la proposta della Commissione debba essere adottata con la massima urgenza dal Parlamento europeo e dal Consiglio. |
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5.3 |
Il Comitato auspica quindi che il Consiglio e il Parlamento europeo facciano ogni sforzo possibile per raggiungere una posizione comune, in tempi tali che la proposta di direttiva possa essere adottata prima del prossimo aprile. Ulteriori ritardi metterebbero in serio dubbio la possibilità di rispettare le date previste per l'entrata in vigore dei nuovi provvedimenti relativi alla durata e ai sistemi OBD. |
Bruxelles, 28 gennaio 2004.
Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Roger BRIESCH
(1) On Board Diagnostic.
(2) M = veicoli per trasporto di persone: M 1 (8 posti + 1); M 2 (>8 + 1 e peso totale < t 5); M 3 (>8+1 e peso totale > t 5); N = veicoli per trasporto merci: N 1 (peso totale <= t 3,5); N 2 (peso totale > t 3,5 < = t 12); N 3 (peso totale > t 12).
(3) GU C 41 del 18.2.1991; GU C 155 del 21.6.1995; GU C 407 del 28.12.1998.
(4) Motor Vehicle Emissions Group.