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Document 52003AE1399

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, per quanto riguarda l'allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure" (COM(2003) 378 def. — 2003/0138 (COD))

    GU C 32 del 5.2.2004, p. 78–80 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52003AE1399

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, per quanto riguarda l'allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure" (COM(2003) 378 def. — 2003/0138 (COD))

    Gazzetta ufficiale n. C 032 del 05/02/2004 pag. 0078 - 0080


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, per quanto riguarda l'allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure"

    (COM(2003) 378 def. - 2003/0138 (COD))

    (2004/C 32/16)

    Il Consiglio, in data 10 luglio 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

    Il Comitato economico e sociale europeo ha deciso di nominare Peter Boldt relatore generale sull'argomento.

    Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il 29 ottobre 2003, nel corso della 403a sessione plenaria, con 71 voti favorevoli, nessun voto contrario e 2 astensioni, il seguente parere.

    1. Introduzione

    1.1. Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è stato modificato a più riprese, in funzione dell'evoluzione dei sistemi di sicurezza sociale dei vari Stati membri nonché delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, che influiscono sulla sua futura applicazione. Dal 1999 sono in corso lavori di riforma intesi a semplificare e a modernizzare questo regolamento. Circa le modifiche proposte il Comitato economico e sociale europeo si è già pronunciato in vari pareri, e in particolare in quelli in merito alla modifica dei regimi di sicurezza sociale a favore dei lavoratori disoccupati(1), all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale(2), alla sicurezza sociale in caso di spostamenti all'interno della Comunità(3), all'estensione dei regimi di sicurezza sociale ai residenti in paesi terzi(4), all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati che si spostano all'interno della Comunità(5), e ai regimi di sicurezza sociale(6).

    1.2. La modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71 comporta la conseguente modifica del regolamento (CEE) n. 574/72, che su di esso si fonda.

    1.3. In questi ultimi anni si è dedicata una particolare attenzione all'obiettivo di facilitare la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione. È estremamente importante, ad esempio, che i cittadini dell'Unione possano accedere senza inutili difficoltà alle cure sanitarie di cui dovessero aver bisogno durante un soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono.

    1.4. Stando alla formulazione attuale del regolamento (CEE) n. 1408/71, le persone che soggiornano temporaneamente in uno Stato membro diverso dal proprio hanno diritto, alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro nel quale soggiornano, alle "cure immediatamente necessarie" oppure alle "cure necessarie", a seconda del motivo del soggiorno (vacanza, viaggio di lavoro, soggiorno di studio, ricerca di lavoro, trasportatori internazionali).

    1.5. L'accesso alle cure e alle indennità è attualmente garantito su presentazione di un formulario che l'assicurato può ottenere, su richiesta, presso l'organismo responsabile della sicurezza sociale nel proprio Stato d'origine. Esistono formulari diversi (E110, E111, E119 o E128), in funzione della categoria di soggiorno in cui l'assicurato rientra (se si trova cioè in viaggio di lavoro, in viaggio di studio, alla ricerca di un lavoro, o se si tratta di un trasportatore internazionale).

    1.6. Nel marzo 2002, nel quadro dell'approvazione del piano d'azione inteso a sopprimere gli ostacoli alla mobilità geografica entro il 2005. Il Consiglio europeo di Barcellona ha deciso di creare una carta europea di assicurazione malattia e all'ultimo vertice di primavera di Bruxelles, il Consiglio europeo ha chiesto di fare il necessario per garantire che questa carta possa essere adottata a partire dall'estate 2004. La carta "sostituirà i formulari attualmente necessari per avere accesso alle cure sanitarie in un altro Stato membro": il suo obiettivo è quello di "[semplificare] le procedure, ma [senza cambiare] i diritti e gli obblighi esistenti". La proposta di regolamento in esame costituisce una risposta alle decisioni prese a Barcellona e a Bruxelles.

    2. Sintesi della proposta di regolamento della Commissione

    2.1. La proposta in esame mira principalmente a consentire l'adozione di una carta europea di assicurazione malattia. Un aspetto importante della riforma consiste infatti proprio nella proposta di armonizzare il diritto alle cure sanitarie, nonché di semplificare le procedure d'accesso a queste cure.

    2.2. Secondo questa proposta tutte le categorie di persone, a prescindere dalla propria situazione, hanno il diritto di ricevere "le cure che si rivelano necessarie dal punto di vista medico" durante un soggiorno temporaneo in uno Stato membro.

    2.3. A questo scopo la proposta prevede delle disposizioni in merito ai rapporti tra le istituzioni di sicurezza sociale e le persone coperte dal regolamento (articolo 84 bis). L'articolo 84 bis di cui si propone l'inserimento concerne infatti in particolare l'obbligo di informazione e di collaborazione reciproche tra i singoli cittadini e le istituzioni, laddove il regolamento attuale prevede invece solo la cooperazione tra le istituzioni dei vari Stati membri.

    2.4. Dal canto suo, la proposta di modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 consiste nel sostituire la nozione unica di "documenti" ai diversi modelli di certificati, attestazioni, dichiarazioni, richieste ed altri documenti, cosa che consentirebbe di sostituire gli attuali formulari E con la futura carta di assicurazione malattia.

    2.5. La proposta della Commissione di modificare i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 si collega anche con la comunicazione della Commissione del 17 febbraio 2003(7) sull'introduzione della carta europea di assicurazione malattia e mira a definire le condizioni giuridiche per permetterne l'adozione nel corso del 2004.

    3. Osservazioni generali

    3.1. La creazione della carta europea di assicurazione malattia è un progetto inteso a contribuire al consolidamento dell'Europa dei cittadini. Sotto il profilo tecnico e giuridico, tuttavia, si tratta di un progetto tutt'altro che semplice. Le pratiche in uso per stabilire chi ha il diritto di accedere alle cure sanitarie variano da uno Stato membro all'altro, e non tutti gli Stati sono disposti a passare ad un sistema di carta unica.

    3.2. Il Comitato economico e sociale europeo si compiace della proposta di applicare, per quanto riguarda le "cure necessarie", gli stessi diritti a tutte le categorie di persone, in linea con quanto da esso richiesto nel parere in merito alla carta europea di assicurazione malattia del 18 giugno 2003(8).

    3.3. Per i cittadini le possibilità concrete di spostarsi all'interno del territorio dell'Unione risulteranno migliorate dal fatto che il diritto di accesso alle cure mediche che si rivelano necessarie comprenderà anche le cure per le quali è necessaria un'autorizzazione preventiva. La lista di queste cure dovrebbe essere redatta quanto prima dalla commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

    3.4. Il Comitato economico e sociale europeo, che appoggia gli sforzi dispiegati a favore dell'introduzione di una carta unica, è comunque cosciente delle difficoltà poste dal calendario molto serrato previsto per l'attuazione della riforma, nonché del fatto che solo una parte degli Stati membri attuali e un numero ristretto dei nuovi paesi che aderiranno all'UE il 1o maggio 2004 saranno pronti ad adottare una carta europea di assicurazione malattia entro i termini proposti.

    3.5. Il lavoro di semplificazione e di riforma dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 è già in corso, e non sarà quindi facilitato da una proposta di riforma parziale di questi regolamenti.

    4. Osservazioni specifiche

    4.1. La numerazione dell'articolo 1, paragrafo 1, che si riferisce alla modifica dell'attuale articolo 22, è particolarmente complessa, e sarebbe opportuno renderla più chiara.

    4.2. La proposta relativa al nuovo articolo 84 bis migliora l'attuazione del regolamento, definendo i compiti rispettivi delle istituzioni e delle persone. La formulazione dell'articolo è tuttavia tale che l'interpretazione del suo campo d'applicazione potrebbe risultare poco chiara. In particolare il suo paragrafo 1, terzo comma, si esprime in termini troppo generici circa l'obbligo fatto alle persone di comunicare all'istituzione competente qualunque cambiamento relativo alla loro situazione personale o familiare. Sarebbe opportuno limitare questo obbligo d'informazione ai cambiamenti più significativi. Inoltre l'interpretazione del concetto di sanzioni "proporzionate" è lasciata totalmente aperta (articolo 84 bis, paragrafo 2).

    4.3. L'obiettivo di semplificare le procedure non sarà raggiunto immediatamente dopo l'adozione della proposta di regolamento. Non tutti gli Stati membri sono pronti ad adottare la carta prima di un periodo di transizione (relativamente lungo), nel corso del quale saranno applicate in parallelo le procedure vecchie e quelle nuove. Questa situazione può creare una certa confusione, e imporrà nuove esigenze in materia di informazione sia alle amministrazioni competenti che ai cittadini.

    4.4. La quantità di informazioni necessarie per tutti gli organi che, all'interno della Comunità, possono avere a che fare con questa carta, è effettivamente notevole. Non soltanto i vecchi formulari e la nuova carta europea coesisteranno, ma ogni Stato membro potrà determinare le norme relative a quest'ultima, che potrà essere una carta europea separata oppure una combinazione di carta nazionale ed europea. Spetterà poi alla commissione amministrativa decidere quali informazioni saranno contenute nella carta.

    4.5. Dato che l'obiettivo è quello di armonizzare i diritti per tutti i cittadini anche durante il periodo di transizione, nonché di semplificare le procedure di accesso alle cure sanitarie, la commissione amministrativa dovrà elaborare rapidamente le istruzioni ed i regolamenti necessari per quanto riguarda l'uso dei vari formulari durante il periodo di transizione, a prescindere dal fatto che una persona si presenti munita dei vecchi formulari o della nuova carta.

    4.6. La proposta menziona il rischio legato all'uso di carte non valide solo nella proposta del nuovo articolo 84 bis. Di fatto, invece, il rischio di abuso volontario o involontario può essere importante, in particolare nel corso del periodo di transizione, e gli Stati membri devono tenerne conto.

    4.7. Secondo l'articolo 2, paragrafo 1, la trasmissione dei documenti potrà essere effettuata sotto forma di modulo cartaceo oppure sotto forma elettronica. Tuttavia sarà sempre necessario un accordo tra le amministrazioni dello Stato emittente e quelle dello Stato destinatario, il che significa, in pratica, diverse centinaia di accordi bilaterali. Dato che tale procedura è particolarmente burocratica e pesante, sarebbe opportuno pervenire il più rapidamente possibile ad una soluzione nel quadro del programma TESS (programma telematico per la previdenza sociale), evitando il proliferare di accordi bilaterali relativi alla trasmissione telematica delle informazioni.

    5. Conclusioni

    5.1. Il Comitato è favorevole alla proposta di riforma dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 e ritiene che le modifiche che vi saranno apportate in base ad essa potranno contribuire ad una loro riforma di fondo.

    5.2. Il principio di codecisione presuppone che il Comitato, in qualità di organo consultivo, potrà esprimersi su tutte le modifiche che saranno apportate ai testi in oggetto nel corso della procedura di decisione.

    Bruxelles, 29 ottobre 2003.

    Il Presidente

    del Comitato economico e sociale

    Roger Briesch

    (1) GU C 295 del 7.10.1996.

    (2) GU C 89 del 19.3.1997.

    (3) GU C 73 del 9.3.1998.

    (4) GU C 157 del 25.5.1998.

    (5) GU C 101 del 2.4.1999.

    (6) GU C 367 del 20.12.2000.

    (7) COM(2003) 73 def.

    (8) GU C 220 del 16.9.2003.

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