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Document 52003AE1385

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale" (COM(2003) 46 def. — 2003/0024 (COD))

    GU C 32 del 5.2.2004, p. 15–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52003AE1385

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale" (COM(2003) 46 def. — 2003/0024 (COD))

    Gazzetta ufficiale n. C 032 del 05/02/2004 pag. 0015 - 0019


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale"

    (COM(2003) 46 def. - 2003/0024 (COD))

    (2004/C 32/02)

    Il Consiglio dell'Unione europea, in data 4 marzo 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

    La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Retureau, in data 7 ottobre 2003.

    Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il 29 ottobre 2003, nel corso della 403a sessione plenaria, con 115 voti favorevoli, 1 voto contrario e 4 astensioni, il seguente parere.

    I. Presentazione e sintesi

    1. Obiettivi

    1.1. In materia di proprietà industriale (brevetti, marchio comunitario e marchi, disegni e modelli, nome commerciale - qui di seguito indicati con la sigla PI) e di proprietà letteraria e artistica (diritto d'autore/copyright, diritti connessi, diritto di seguito, diritti ad hoc, diritti degli interpreti e degli editori - qui di seguito designati con la sigla PLA), esiste già un certo numero di atti legislativi in vigore e di progetti ancora in fase di esame. Ad integrazione di questi primi testi verticali, ancora incompleti, la Commissione europea presenta ora un progetto orizzontale concernente i procedimenti civili nonché talune questioni di procedura e di sanzioni penali in materia di pirateria e di contraffazione nel quadro del mercato interno.

    2. Motivazione

    2.1. La relazione introduttiva alla proposta di direttiva dichiara insufficienti le disposizioni di tutela dei diritti di PI-PLA previste dall'Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (ADPIC - cfr. articolo 41), concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Essa afferma inoltre che le disparità delle procedure e delle sanzioni previste dalle varie legislazioni nazionali creano delle distorsioni nel mercato unico a causa delle divergenze degli strumenti giuridici civili e penali impiegati nella lotta contro la pirateria e la contraffazione.

    2.1.1. La criminalità organizzata è pericolosamente coinvolta in tutte queste attività illegali; inoltre le connessioni Internet a banda larga facilitano l'uso illecito dei programmi per elaboratori e di altre proprietà intellettuali, quale, ad esempio, la musica. Questi sono i motivi che rendono ormai indispensabile procedere, nel quadro del mercato interno, all'armonizzazione delle misure repressive, delle azioni civili di tutela dei diritti dei titolari di PI-PLA e di determinate sanzioni penali applicabili ai responsabili di atti di pirateria e di contraffazione.

    3. Sintesi del parere

    3.1. Il Comitato condivide l'obiettivo perseguito e approva il principio di un'armonizzazione orizzontale degli strumenti di lotta contro la pirateria e la contraffazione che tendono a diffondersi sia nei paesi terzi sia negli Stati membri minacciando gli interessi legittimi dei consumatori, delle imprese e dei singoli autori. Allo stato attuale del diritto comunitario, ritiene pertinente la proposta di una direttiva orizzontale, ma formula alcuni commenti e suggerimenti riguardo al testo sottoposto alla sua attenzione.

    3.2. Auspica un progetto che preveda espressamente misure di tutela nei confronti dei consumatori in buona fede e misure più generali di sensibilizzazione e di informazione dei consumatori, in particolare dei giovani, circa i diritti di PI-PLA.

    3.3. Per quanto riguarda il settore digitale e Internet, il Comitato invita a non promuovere, neanche sotto forma di semplici linee direttrici, misure di protezione che lederebbero il legittimo diritto alla vita privata dei consumatori e degli utenti, imporrebbero oneri eccessivi ai fornitori di accesso Internet e potrebbero addirittura escludere dal mercato gli editori che propongano soluzioni alternative, in particolare i programmi di "fonte aperta" e i programmi e formati liberamente utilizzabili e riproducibili, oppure i programmi e i prodotti per copia privata.

    3.4. I diritti di PI-PLA che conferiscono diritti esclusivi ai loro titolari, costituiscono dei monopoli temporanei, a norma di legge, ammessi solo per un periodo determinato, fatto salvo un interesse pubblico superiore, non sono illimitati e non possono ostacolare la libera diffusione e i trasferimenti delle conoscenze teoriche e delle tecnologie, come quelle Internet sulle quali si fonda l'economia della conoscenza competitiva e innovativa che in Europa va ancora costruita.

    3.5. Le osservazioni di cui sopra sono in particolare conformi agli obiettivi dell'accordo ADPIC dell'OMC (cfr. articolo 7) e ai suoi principi (cfr. articolo 8, paragrafo 2)(1) che dovrebbero figurare nei considerando della direttiva, in quanto le sanzioni eventuali non possono essere del tutto separate dal diritto materiale, né ignorare i possibili abusi di diritto da parte dei titolari di diritti di PI-PLA.

    3.6. Per i prodotti contraffatti che comportino pericoli per gli utenti o i loro beni, si dovrebbero prevedere specifiche sanzioni dissuasive e adeguate riparazioni in caso di incidente fisico o di danno materiale. In tali casi trovano piena giustificazione le misure di ritiro dal mercato, di confisca e di distruzione a spese del contravventore. I consumatori e le loro organizzazioni devono beneficiare della possibilità di far ricorso per ottenere il risarcimento dei danni subiti e l'applicazione di una sanzione nei confronti dei contravventori.

    3.7. Il Comitato auspica infine che la Commissione si impegni ad effettuare studi settoriali approfonditi e indipendenti secondo una metodologia trasparente intesa a incoraggiare, in particolare grazie a ricerche e relazioni periodiche, nonché altre iniziative appropriate, il ravvicinamento delle legislazioni e una strategia globale di cooperazione di polizia, giudiziaria e doganale: l'obiettivo resta infatti quello di contrastare efficacemente la pirateria e la contraffazione, mirando in via prioritaria - e sin dalla fase di fabbricazione - alle reti criminali e ai commercianti abituali di beni materiali o immateriali usurpativi o contraffatti. Il Comitato invita altresì gli Stati membri a esaminare al più presto tutte le modalità di cooperazione possibili tra loro e con la Comunità in questo campo.

    II. Analisi della proposta e osservazioni

    4. Osservazioni generali del Comitato

    4.1. La relazione introduttiva alla proposta di direttiva fa riferimento al Libro verde contro la pirateria e la contraffazione; sui termini essenziali della questione il Comitato rinvia al proprio precedente parere in materia(2). Esso invita altresì a fare riferimento anche agli altri suoi pareri citati dalla Commissione nonché al parere sulla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici(3).

    4.2. Il Comitato condivide l'obiettivo generale della proposta. Tuttavia rileva l'inserimento nel suo campo di applicazione dei brevetti europei rilasciati a un certo numero (variabile a seconda dei depositi) di paesi che hanno sottoscritto la convenzione di Monaco del 1973. La giurisdizione comunitaria non si applica in linea di principio a questa convenzione in termini materiali o territoriali, salvo sottoscrizione della convenzione da parte della Comunità. La situazione è destinata a cambiare con il futuro brevetto comunitario che sarà valido in tutti gli Stati membri e soggetto alla giurisdizione comunitaria. Il Comitato reputa tuttavia che l'accordo ADPIC dell'OMC imponga alla Comunità di tutelare tutti i diritti esistenti di PI-PLA sull'intero territorio comunitario e che questa tutela rientri tra le competenze comunitarie in materia di mercato interno (cfr. articolo 95 del Trattato CE), che costituisce la base giuridica della direttiva, il cui obiettivo è quello di eliminare le distorsioni di concorrenza derivanti dalla eterogeneità dei diritti, delle procedure e delle pratiche interne.

    4.3. Occorre altresì sottolineare che, per essere efficace, la lotta contro le reti criminali europee o internazionali, o contro la contraffazione e la pirateria su grande scala richiederebbe un approccio globale, coordinato e coerente, da adottare nel quadro della cooperazione giudiziaria, doganale e di polizia del secondo pilastro, del rafforzamento del codice doganale, del diritto penale e della lotta contro la criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro, nonché in quello delle missioni affidate all'Europol e all'Interpol, dato che gli oggetti contraffatti o le creazioni pirata spesso provengono proprio da paesi terzi.

    4.4. Il Comitato non può non constatare la sproporzione esistente tra gli obiettivi definiti nell'introduzione alla direttiva e il contenuto di quest'ultima. Le azioni proposte sono infatti un primo passo, ancor lungi dal rispondere alle enormi sfide economiche e sociali legate alla contraffazione e alla pirateria industriale che influenzano l'occupazione, la competitività e le imprese. Si tratta di un problema che interessa in primo luogo le PMI, le quali, tra l'altro, sono le meno attrezzate per poter individuare gli autori delle violazioni dei loro diritti immateriali e per tutelare i propri diritti al cospetto di giurisdizioni nazionali straniere.

    4.5. L'armonizzazione, tuttavia, è resa ancora più urgente dall'ampliamento: l'aumento del numero di Stati membri moltiplicherà infatti le divergenze esistenti tra le varie legislazioni e procedure nazionali, e, di conseguenza, i rischi di distorsione del mercato interno. Anche l'introduzione del brevetto comunitario, già da lungo atteso, rende tale armonizzazione ancora più indispensabile.

    4.6. Il Comitato sarebbe più propenso - magari in occasione di una revisione dopo un periodo relativamente breve - a una sintesi delle normative nazionali di più provata efficacia in termini di protezione dei titolari di diritti e dei consumatori, nel rispetto dei diversi sistemi giuridici e dei principi generali del diritto quali in essi applicati (in particolare la presunzione di innocenza e la protezione della vita privata) senza imporre obblighi eccessivi a talune imprese (in particolare i fornitori di accesso Internet e i fabbricanti di supporti vergini) o limitare i diritti dei legittimi utenti, né tassare in modo indiscriminato tutti i consumatori (imposta sui supporti a vantaggio solo di taluni titolari di diritti). L'obiettivo è ai suoi occhi quello di un'armonizzazione che non si limiti semplicemente ad addizionare tutte le disposizioni che maggiormente proteggono i soli titolari di diritti, avulse dai rispettivi contesti nazionali, e che consenta al tempo stesso di rafforzare le legislazioni o le parti di legislazione e le procedure non sufficientemente sviluppate in alcuni paesi.

    4.7. Data l'eterogeneità dei contesti nazionali e l'enorme quantità di prodotti contraffatti, sarebbe indispensabile procedere a una valutazione periodica dell'impatto della direttiva in esame e delle modifiche da apportare in funzione dell'evolversi della situazione. Se necessario, si potrebbero allora introdurre misure di protezione per singoli settori.

    4.8. In questo spirito il Comitato approva, allo stadio attuale, la scelta della Commissione di elaborare una direttiva, che dovrebbe consentire una strutturazione degli strumenti di protezione e un'armonizzazione che rispettino lo spirito dei vari sistemi giuridici, piuttosto che un regolamento, che potrebbe invece stravolgere profondamente le legislazioni vigenti tutto sommato adeguate alle rispettive finalità. Più a lungo termine, per il brevetto e il marchio comunitario sembra plausibile il passaggio a un regolamento. Nell'immediato futuro sarebbe invece sufficiente garantire in ciascuno degli Stati membri e dei paesi candidati, ad onta delle differenze esistenti sotto il profilo procedurale o della legislazione nazionale, una effettiva protezione dei diritti di proprietà industriale e d'autore, e introdurre misure dissuasive e sanzioni contro gli atti di pirateria e di contraffazione a fini commerciali o da parte di associazioni criminali. Va inoltre osservato che la direttiva imporrebbe cambiamenti profondi anche in alcune legislazioni nazionali che pur già offrono soluzioni efficaci.

    4.9. Il Comitato ritiene che il campo di applicazione ratione personae sia sufficientemente esteso. Le direttive come quella sui programmi per elaboratori o quella sui diritti d'autore e annessi consentono già in effetti il riconoscimento dei diritti degli utenti e dei consumatori (diritti alla copia di riserva, all'uso privato, oppure a fini dimostrativi o d'insegnamento); semplicemente, nei vari paesi questi diritti e le loro implicazioni differiscono, in quanto la loro attuazione o meno è lasciata alla sussidiarietà. Il Comitato, del resto, constata con rammarico che in numerosi paesi si sta diffondendo la tendenza a ridurre ulteriormente, se non addirittura a eliminare, i diritti degli utenti.

    4.10. Per quanto riguarda le competenze della Commissione in materia penale, è attualmente in corso presso la Corte di giustizia una procedura tra il Consiglio e la Commissione. Il Comitato non può già prendere posizione circa le conclusioni di tale procedura, che sarà in futuro res judicata. Tuttavia, in alcuni pareri precedenti, il Comitato aveva ammesso a maggioranza che la Commissione potesse proporre, nell'ambito di una direttiva quadro, l'armonizzazione delle sanzioni penali necessarie per rendere efficaci le disposizioni adottate nell'ambito del primo pilastro. Il Comitato non intende modificare tale approccio, a meno che la decisione della Corte di giustizia non lo renda necessario.

    4.11. Per quanto riguarda le misure pratiche concernenti la cessazione delle attività di pirateria o di contraffazione e il risarcimento delle imprese colpite, sarebbe opportuno lasciare al giudice nazionale la facoltà di valutare nel caso concreto i danni effettivi e il pregiudizio dei diritti morali o dell'immagine di marca. Spetta ai giudici, eventualmente assistiti da esperti, stabilire l'ammontare dei danni nonché le ammende o altre sanzioni penali da applicare in base al diritto penale nazionale in vigore. In alcuni paesi, tuttavia, per risultare davvero dissuasive tali sanzioni dovrebbero essere rivedute e applicate.

    4.12. Il Comitato suggerisce che si eseguano degli studi settoriali indipendenti, rigorosi e preventivi per valutare oggettivamente dei fenomeni certamente reali, ma anche molto differenti in termini di portata e di effettive conseguenze nei vari settori di attività. Di tali fenomeni si dovrà analizzare, in particolare, il reale impatto sull'economia e sull'occupazione, sulle piccole e medie imprese e sui consumatori, soprattutto per quanto riguarda i prodotti che possono compromettere la salute, la sicurezza e le garanzie che i consumatori legittimamente si attendono (pezzi di ricambio, giocattoli, materiale elettrico, ecc.). Una questione importante come quella della protezione dei consumatori dai prodotti contraffatti meriterebbe infatti di essere sviluppata in maniera ben più approfondita, nell'ambito di una strategia di lotta alla contraffazione.

    4.13. L'armonizzazione proposta deve dunque essere equilibrata e proporzionata agli obiettivi da raggiungere. Il diritto sostanziale condiziona le misure di applicazione o le sanzioni, che dovrebbero essere in particolare fissate in modo da essere il più possibile favorevoli ai consumatori, alla loro protezione e all'affermazione dei loro legittimi diritti di utenti. I consumatori o i loro rappresentanti dovrebbero potersi costituire anch'essi parte civile nei procedimenti intentati dai titolari di diritti contro pirati o contraffattori qualora l'utilizzo in buona fede di prodotti pirata o contraffatti abbia arrecato loro danno.

    4.14. Gli utenti in buona fede non dovrebbero essere chiamati in causa quando l'oggetto o il programma in loro possesso sia stato sottoposto a indagini relative all'origine dalle competenti autorità di polizia, giudiziarie o doganali, le uniche autorizzate a condurre tali indagini.

    4.15. Oltre alla definizione e allo sviluppo di strumenti mirati innanzitutto a stroncare le reti europee e internazionali più pericolose per la sicurezza dei consumatori e gli interessi delle imprese, il Comitato ritiene necessaria l'attuazione di misure investigative, di cooperazione transfrontaliera e internazionale, di salvaguardia delle prove e di sanzioni dissuasive. Misure dissuasive si potrebbero applicare anche agli utenti in malafede, nel quadro dei vigenti diritti nazionali, sempre tuttavia tenendo conto del fatto che i considerevoli sforzi che ciò richiede devono essere innanzitutto finalizzati a ottenere risultati concreti per l'economia europea, la sicurezza dei consumatori e l'occupazione.

    4.16. Manca infine qualsiasi riferimento alla necessità di conciliare la PI-PLA con le questioni di interesse generale, e anche l'esigenza di conciliarla con la società della conoscenza e dell'informazione viene menzionata soltanto in modo marginale. Si tratta invece di questioni importanti: l'armonizzazione degli strumenti di protezione degli investimenti di ricerca e di produzione non può limitarsi a un inasprimento generalizzato delle sanzioni civili e penali e alla moltiplicazione degli strumenti giuridici e materiali per le procedure di inchiesta e di repressione.

    4.17. L'armonizzazione, però, non deve ostacolare la diffusione delle conoscenze, né il loro impiego nel campo dell'istruzione: è pertanto necessario, nell'ottica dell'interoperabilità, rendere pubbliche le invenzioni, le innovazioni, le nuove procedure e i codici sorgente dei programmi informatici, almeno per quanto riguarda le interfacce per programmi applicativi (API) e il formato dei file. L'ingegneria inversa, che consiste nel manipolare o modificare un programma a partire dai suoi codici finali senza conoscere i codici sorgente, non deve invece mai essere equiparata alla contraffazione. Analogamente, i programmi indipendenti che permettono di leggere o di modificare il formato di file anche protetti, non possono essere accusati di violare i diritti d'autore perché costituiscono una creazione autonoma, e, in base al principio generale dell'interpretazione restrittiva delle incriminazioni penali, l'estensione illimitata della portata giuridica del concetto di contraffazione non è accettabile.

    5. Osservazioni specifiche

    5.1. Le considerazioni generali che aprono la proposta di direttiva appaiono confuse: esse infatti esprimono un biasimo identico per le organizzazioni criminali, le persone che consapevolmente o meno acquistano prodotti contraffatti e gli adolescenti che si scambiano brani musicali attraverso Internet. Alcune di queste considerazioni non corrispondono al campo di applicazione della direttiva e andrebbero pertanto eliminate da una proposta altrimenti pertinente ed equilibrata.

    5.2. Il Comitato ritiene necessario differenziare le misure da attuare, adeguandole a categorie di diritti ben definite e distinte e ai settori economici interessati. Bisogna fare in modo di non trasformare le legittime misure di protezione in un arsenale giuridico civile e penale intimidatorio che rischierebbe, in alcuni casi, di paralizzare l'innovazione delle PMI, costantemente minacciate da cause per contraffazione avviate su iniziativa di taluni monopoli od oligopoli.

    5.3. Il Comitato ritiene che tutte le "soluzioni" che interferiscono con la vita privata degli utenti di Internet o che impediscono loro di esercitare i propri diritti (tra cui il diritto alla copia privata, il diritto di utilizzare apparecchi diversi senza essere costretti a pagare un sistema o programmi già installati il cui prezzo resta segreto, il diritto di acquistare lettori DVD senza blocchi di zona, ecc.) costituiscano delle limitazioni abusive, se non una vendita imposta o una commercializzazione di prodotti dalle funzioni atrofizzate, e non siano pertanto ammissibili. Tali soluzioni sono infatti sproporzionate agli obiettivi perseguiti e spesso inique.

    5.4. La tassazione dei supporti registrabili è ancora più ingiusta quando i supporti o i sistemi sono già dotati di una protezione incorporata contro le copie, sia essa hardware o software.

    5.5. Piuttosto, sarebbe opportuno che le imprese del settore, invece di considerare qualunque consumatore come un potenziale pirata o di inseguire degli utili costanti tassando i supporti o imponendo ai lettori o ai supporti stessi limitazioni tecniche invalidanti per gli apparecchi destinati alla lettura o per i supporti stessi, innovassero i loro modelli, al passo con l'era della comunicazione digitale, in modo da sfruttare un vasto mercato potenziale. Molti sono i fabbricanti di software di qualità che commercializzano i loro prodotti on line a prezzi ragionevoli. Le prime imprese di diffusione a pagamento su Internet nel settore della musica dimostrano che è possibile costruire e sviluppare un mercato che rispetti sia i diritti degli editori fonografici sia quelli degli autori.

    5.6. Il Comitato condivide invece in pieno il sistema volontario di individuazione dell'origine dei supporti registrabili, che può per sua natura facilitare la lotta contro la contraffazione "industriale". Vanno parimenti incoraggiati i codici di condotta delle imprese pubbliche e private per una gestione leale dei diritti di proprietà immateriale, che hanno già dato in Europa risultati tangibili: cresce infatti il numero di imprese "in regola" e questa tendenza è destinata a consolidarsi se i prezzi delle licenze sono fissati a livelli accettabili e la concorrenza è veramente libera (si pensi invece alle situazioni di monopolio o di oligopolio che caratterizzano numerosi settori). In questo contesto, l'esclusione dal campo di applicazione della direttiva di tutte le istituzioni e imprese che agiscono nell'esercizio delle loro prerogative di potere pubblico non è affatto giustificabile per quanto concerne i codici di condotta. Le istituzioni comunitarie e nazionali o le imprese pubbliche non possono essere dispensate dal rispetto dei diritti di PI-PLA.

    6. Il Comitato formula infine alcune osservazioni specifiche relative a singoli articoli della direttiva in esame:

    - risarcimento del danno: le disposizioni in materia sono molto precise, a volte quasi fino all'eccesso, pretendendo ad esempio che il titolare del diritto fornisca prove riguardo all'importo degli introiti incassati dall'autore della violazione, e che quest'ultimo presenti, a sua discolpa, i suoi libri contabili per un'attività illegale o criminosa,

    - soggetti legittimati a chiedere l'applicazione di misure e procedure nel quadro di azioni collettive o inibitorie: tale legittimazione va riconosciuta alle organizzazioni di difesa dei diritti dei consumatori europei e nazionali che siano regolarmente costituite e realmente rappresentative,

    - se è stato intentato un procedimento solo civile, sarà il pregiudizio grave arrecato all'attore a giustificare la richiesta di risarcimento e non l'intenzionalità della violazione del diritto,

    - misure provvisorie o cautelari: se l'urgenza può in un primo tempo dispensare le autorità giudiziarie competenti dall'ascoltare il presunto autore della violazione (inaudita altera parte), soprattutto al fine di evitare la distruzione o la dissimulazione di prove, in una fase successiva il convenuto andrà comunque ascoltato nelle stesse condizioni di urgenza: il sequestro conservativo di beni o il blocco dei conti bancari possono infatti nuocere gravemente a una impresa accusata ingiustamente, fino a estrometterla del tutto dal mercato. Il rispetto dei diritti del convenuto è un principio generale inalienabile del diritto comunitario,

    - elementi di prova: solo i tribunali competenti possono ordinare il sequestro di documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali e la loro trasmissione a una giurisdizione civile; in generale tali azioni sono di competenza dei tribunali nel quadro di un procedimento penale già avviato,

    - sanzioni: oltre alla distruzione delle merci, si può anche prevedere il sequestro delle apparecchiature e degli strumenti utilizzati per atti di pirateria o contraffazione. Le sanzioni penali eventualmente applicabili alle persone giuridiche dipendono dal diritto interno di ciascun paese e andranno pertanto conciliate con l'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro,

    - pubblicazione delle misure giudiziarie: nella sua attuale formulazione, il dispositivo non prevede alcun limite per le pubblicazioni; l'autorità giudiziaria fissa infatti un importo totale da destinare a questo scopo o i titoli dei giornali indicati dal richiedente su cui pubblicare la decisione in forma integrale o per estratto,

    - misure tecniche: il carattere illegittimo di taluni dispositivi tecnici o di software copiati o contraffatti va ricercato, sovente, non nella loro stessa natura, ma nelle finalità d'uso: i medesimi strumenti possono infatti essere utilizzati anche a scopo legittimo (ad es. copia individuale di sicurezza); di conseguenza, non si può considerare illegittima l'elusione di un dispositivo tecnico abusivo per soddisfare il diritto di un consumatore,

    - codici di condotta: questi dovrebbero incorporare anche i diritti e le garanzie dei consumatori, in conformità della legislazione comunitaria.

    Bruxelles, 29 ottobre 2003.

    Il Presidente

    del Comitato economico e sociale europeo

    Roger Briesch

    (1) Articolo 7 - Obiettivi: La protezione e il rispetto dei diritto di proprietà intellettuale dovrebbero contribuire alla promozione dell'innovazione tecnologica e al trasferimento e alla diffusione delle tecnologie, a beneficio reciproco sia dei produttori sia degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche e in modo da favorire il benessere sociale ed economico e l'equilibrio tra diritti e doveri.

    Articolo 8, paragrafo 2 - Principi: Potrebbero rendersi necessarie misure appropriate, purché compatibili con le disposizioni del presente accordo, al fine di evitare l'abuso dei diritti di proprietà intellettuale da parte dei loro titolari o il ricorso a pratiche che limitino in modo ingiustificato il commercio o pregiudichino il trasferimento internazionale di tecnologie. www.wto.org.

    (2) GU C 116 del 28.4.1999.

    (3) GU C 61 del 14.3.2003.

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