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Document 52002PC0351
Amended proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 92/6/EEC on the installation and use of speed limitation devices for certain categories of motor vehicles in the Community (presented by the Commission pursuant to Article 250 (2) of the EC Treaty)
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)
/* COM/2002/0351 def. - COD 2001/0135 */
GU C 227E del 24.9.2002, pp. 567–569
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2002/0351 def. - COD 2001/0135 */
Gazzetta ufficiale n. 227 E del 24/09/2002 pag. 0567 - 0569
Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) 2001/0135 (COD) Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità [1] [1] GU C 270 del 25.9.2001, pag. 77. (Testo rilevante ai fini del SEE) 1. Antecedenti Trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 318 - 2001/0135 (COD)) conformemente all'articolo 71 del trattato: // 14 giugno 2001 Parere del Comitato economico e sociale: // 28 novembre 2001 Parere del Parlamento europeo - in prima lettura: // 7 febbraio 2002 2. Obiettivo della proposta A seguito della sua comunicazione sulla sicurezza stradale del marzo 2000 (COM(2000) 125 def.), accolta positivamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio nelle rispettive risoluzioni, sottolineando che i limitatori di velocità costituiscono una delle misure più economiche ed efficaci ai fini della sicurezza stradale, la Commissione propone di estendere il campo di applicazione della direttiva 92/6/CEE e di prescrivere l'uso di limitatori di velocità regolati in modo da non permettere il superamento dei 90 km/h per gli autocarri leggeri con peso compreso tra 3,5 e 12 tonnellate (categoria N2) e di limitatori di velocità regolati in modo da non permettere il superamento dei 100 km/h ai piccoli autobus con più di 8 sedili oltre a quello del conducente e con peso non superiore a 10 tonnellate (categoria M2 e parte della categoria M3). I veicoli adibiti al trasporto di merci di peso superiore a 12 tonnellate (categoria N3) e i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri di peso superiore a 10 tonnellate (il resto della categoria M3) rientrano già nel campo di applicazione della direttiva 92/6/CEE. La Commissione propone inoltre un riadattamento parziale di tali dispositivi al fine di ampliare gli effetti della proposta ed evitare distorsioni del mercato. 3. Parere della Commissione sugli emendamenti adottati dal Parlamento europeo Dei dieci emendamenti adottati dal Parlamento europeo, la Commissione ne ha accolti due (4 e 6), a cui saranno apportate, se necessario, modifiche di carattere formale o editoriale; ha accolto in linea di principio tre emendamenti (5, 7 e 10), un emendamento (9) solo parzialmente e ne ha respinti quattro (1, 2, 3, 8). 3.1. Emendamenti accolti dalla Commissione L'emendamento 4 concede agli Stati membri la possibilità di esigere che il dispositivo limitatore di velocità sia regolato su un limite inferiore per i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. L'emendamento 6 prevede la possibilità di un'applicazione flessibile della direttiva ai veicoli leggeri (categoria M2; categoria N2 di peso pari o inferiore a 7,5 tonnellate). La Commissione accoglie questo emendamento come articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 92/6/CEE modificata, apportandovi la seguente modifica editoriale per esplicitare meglio le categorie interessate e il fatto che tale applicazione è limitata al territorio nazionale: "Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della direttiva, gli Stati membri possono concedere una deroga all'applicazione degli articoli 2 e 3 per i veicoli di categoria M2 e i veicoli di categoria N2 aventi un peso massimo superiore a 3,5 tonnellate e pari o inferiore a 7,5 tonnellate, immatricolati sul loro territorio e che non circolano nel territorio di altri Stati membri". 3.2. Emendamenti accolti dalla Commissione in linea di principio o parzialmente L'emendamento 5 distingue i veicoli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/6/CEE modificata e quelli che rientrano nell'estensione del campo di applicazione della direttiva di cui all'articolo 4, paragrafo 2. La Commissione accoglie tale emendamento apportando all'articolo 4, paragrafo 2, le modifiche sottoindicate per conformare le date a quelle dell'emendamento 6 (accolto) e chiarire l'intenzione di limitare il riadattamento ai veicoli che rispettano le norme di emissione Euro 3: "Per quanto riguarda i veicoli a motore della categoria M2, i veicoli a motore della categoria M3 di peso massimo superiore a 5 tonnellate ma pari o inferiore a 10 tonnellate e i veicoli della categoria N2, gli articoli 2 e 3 si applicano: ai veicoli immatricolati a partire da [il primo giorno del mese successivo alla fine del secondo anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] - a decorrere da [il primo giorno del mese successivo alla fine del secondo anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] ai veicoli conformi ai valori limite di cui alla direttiva 88/77/CEE del Consiglio e successive modifiche [2] e immatricolati tra il 1° ottobre 2001 e [il primo giorno del mese successivo alla fine del secondo anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], [2] Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/CE della Commissione, del 10 aprile 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 88/77/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 107 del 18.4.2001, pag. 10). - a decorrere al più tardi da [il primo giorno del mese successivo alla fine del terzo anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] nel caso dei veicoli utilizzati per i trasporti sia nazionali che internazionali, - a decorrere al più tardi da [il primo giorno del mese successivo alla fine del quarto anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] nel caso dei veicoli utilizzati esclusivamente per i trasporti nazionali". L'emendamento 7 permette di continuare a utilizzare le norme nazionali nell'omologazione dei limitatori di velocità prima dell'entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione accoglie tale emendamento, modificando tuttavia la data per conformarla ad altre date: "I limitatori di velocità di cui agli articoli 2 e 3 devono soddisfare i requisiti tecnici fissati nell'allegato della direttiva 92/24/CEE del Consiglio [3]. Tuttavia, tutti i veicoli di cui alla presente direttiva e immatricolati prima del [il primo giorno del mese successivo alla fine del secondo anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] possono continuare ad essere equipaggiati di limitatori di velocità che soddisfano i requisiti tecnici fissati dalle autorità nazionali competenti". [3] Direttiva 92/24/CEE del 31 marzo 1992 relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 154). L'emendamento 10 riguarda la data di attuazione delle direttiva da parte degli Stati membri. La Commissione accoglie tale emendamento, modificando tuttavia la data per conformarla ad altre date: "Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [il primo giorno del mese successivo alla fine del secondo anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi ne informano immediatamente la Commissione". L'emendamento 9 riguarda uno studio sui sistemi intelligenti di adattamento della velocità (ISA, intelligent speed adaptation) e i limitatori di velocità che la Commissione dovrebbe presentare 18 mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva. La Commissione accetterebbe uno studio nell'ambito della "Sicurezza stradale verso il 2010", ma non come relazione a sé: occorre infatti considerare che 18 mesi sono comunque un tempo troppo breve per realizzare una valutazione significativa. La Commissione accoglie pertanto un nuovo articolo 6 formulato come segue: "Nel quadro del programma d'azione sulla sicurezza stradale per il periodo 2002-2010, la Commissione procederà a verificare quali siano le implicazioni sulla sicurezza della circolazione e sul traffico stradale di un adattamento dei limitatori di velocità utilizzati dai veicoli della categoria M2 e dai veicoli della categoria N2 aventi una massa massima di pari o inferiore a 7,5 tonnellate ai limiti di velocità fissati dalla presente direttiva. Se necessario, la Commissione presenterà le proposte del caso". 3.3. Emendamenti non accolti dalla Commissione La Commissione non può accogliere gli emendamenti 1, 2 e 3 perché non apportano maggiore chiarezza al testo. La Commissione non può accogliere l'emendamento 8 finalizzato a consentire il superamento della velocità massima per periodi di tempo strettamente limitati. La Commissione ritiene che il superamento della velocità massima per periodi di tempo limitati sia tecnologicamente problematico e renderebbe più difficoltosa l'applicazione della normativa. 4. Proposta modificata Visto l'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta come sopra indicato.