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Document 52002PC0252
Proposal for a Council Regulation correcting Regulation (EC) No 2200/96 relative to the starting date of the transitional period for the recognition of producer organisations
Proposta di regolamento del Consiglio che rettifica il regolamento (CE) n. 2200/96 con riguardo alla data in cui inizia il periodo transitorio per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori
Proposta di regolamento del Consiglio che rettifica il regolamento (CE) n. 2200/96 con riguardo alla data in cui inizia il periodo transitorio per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori
/* COM/2002/0252 def. - CNS 2002/0111 */
GU C 227E del 24.9.2002, p. 342–342
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di regolamento del Consiglio che rettifica il regolamento (CE) n. 2200/96 con riguardo alla data in cui inizia il periodo transitorio per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori /* COM/2002/0252 def. - CNS 2002/0111 */
Gazzetta ufficiale n. 227 E del 24/09/2002 pag. 0342 - 0342
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che rettifica il regolamento (CE) n. 2200/96 con riguardo alla data in cui inizia il periodo transitorio per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Contesto L'articolo 58 del regolamento (CE) n. 2200/96 stabilisce le date di entrata in vigore (21.11.1996) e di applicazione (1.1.1997) di detto regolamento. I motivi che hanno indotto a stabilire queste due date distinte vanno ricercati segnatamente nel disposto dell'articolo 13 dello stesso, concernente le organizzazioni di produttori (OP) riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 1035/72, ma che non possono ottenere immediatamente il riconoscimento di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96. Conformemente all'articolo 13, dette OP possono proseguire le loro attività per un periodo transitorio di due anni, che può essere esteso a cinque se la OP presenta un piano di azione. Da un punto di vista tecnico, il regolamento (CEE) n. 1035/72 era ancora in vigore fino al 31 dicembre 1996 e il periodo transitorio di due-cinque anni doveva iniziare dopo la sua scadenza, cioè l'1.1.1997. In ogni caso, i periodi di due e cinque anni si riferiscono ad anni civili, conformemente al modello basato sull'anno civile dei programmi operativi. Questo era l'intento dell'iniziale progetto di regolamento, come risulta dalla proposta presentata dalla Commissione al Consiglio in data 4.10.1995 [1], che indicava specificamente la data dell'1.1.1996 come data di entrata in vigore della nuova organizzazione comune dei mercati. [1] COM(95) 434 def., articolo 54. Nella redazione definitiva del regolamento (CE) n. 2200/96 veniva riconosciuto il rischio potenziale della presentazione di domande "dell'ultimo minuto", intese ad ottenere il riconoscimento a norma del regolamento (CEE) n. 1035/72 per i due anni di ammissibilità all'aiuto comunitario nel quadro dell'intervento. Il legislatore ha pertanto cercato di limitare al massimo il periodo di riconoscimento. A tal fine, l'entrata in vigore del regolamento è stata anticipata dall'1.1.1997 al 21.11.1996, per tener conto delle sole domande di riconoscimento presentate da OP che agivano in buona fede e che intendevano conformarsi alla filosofia del regolamento (CE) n. 2200/96. L'1.1.1997 è divenuto perciò la "data di applicazione" del regolamento (CE) n. 2200/96. Tuttavia, per una svista, il testo dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2200/96 non è stato modificato di conseguenza, in modo da chiarire che i periodi di due e cinque anni iniziavano a decorrere dalla data di applicazione del regolamento e quindi dall'1.1.1997. 2. Conseguenze La decisione di far decorrere dal 21.11.1996 il periodo transitorio di due e cinque anni è infondata, in quanto conformemente al regolamento (CEE) n. 1035/72 le OP sono state riconosciute fino al 31.12.1996, ed ha comportato i seguenti problemi: 1. Il periodo di due anni concesso alle OP a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 è abbreviato di 41 giorni, in quanto termina il 20.11.1998 anziché il 31.12.1998. I ritiri effettuati successivamente al 20.11.1998 non sono pertanto ammissibili all'indennità comunitaria di ritiro, di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 2200/96. 2. Il periodo di cinque anni concesso alle OP a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, per conformarsi alle disposizioni in materia di riconoscimento, è abbreviato di 41 giorni, in quanto termina il 20.11.2001 anziché il 31.12.2001. Le operazioni effettuate nel quadro dei piani d'azione successivamente al 20.11.2001, compresi i ritiri, non sono pertanto ammissibili ai contributi finanziari comunitari di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2200/96 o all'indennità comunitaria di ritiro di cui al titolo IV. In entrambi i casi, abbreviare di 41 giorni i periodi transitori di due e di cinque anni può aver avuto un effetto negativo sulle iniziative messe in atto dalle OP per ottenere il riconoscimento entro il termine stabilito. Inoltre, possono essere sorti problemi logistici dovuti all'assenza di continuità tra i piani d'azione e i programmi operativi. 3. La Presente Proposta Si propone di apportare una rettifica all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2200/96, al fine di far iniziare i periodi transitori di due e di cinque anni a decorrere dall'1.1.1997. 2002/0111 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che rettifica il regolamento (CE) n. 2200/96 con riguardo alla data in cui inizia il periodo transitorio per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, vista la proposta della Commissione [2], [2] GU C ... del ..., pag. ... visto il parere del Parlamento europeo [3], [3] GU C ... del ..., pag. ... visto il parere del Comitato economico e sociale [4], [4] GU C ... del ..., pag. ... considerando quanto segue: (1) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [5], ha accordato la possibilità di beneficiare delle disposizioni del titolo 4 dello stesso, per un periodo transitorio di due anni che inizia con la data di entrata in vigore di detto regolamento, alle organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 1035/72, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [6], che non soddisfano le disposizioni previste in materia di riconoscimento dal regolamento (CE) n. 2200/96. Tale periodo transitorio di due anni poteva essere esteso a cinque anni, previa accettazione da parte dello Stato membro competente di un piano d'azione presentato dall'organizzazione di produttori al fine di rispettare tutti i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 2200/96 per la concessione del riconoscimento da parte dello Stato membro. [5] GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002 (GU L 84 del 28.3.2002, pag. 1). [6] GU L 118 del 20.5.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione (GU L 132 del 16.6.1995, pag. 1). (2) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 fa coincidere la data di decorrenza dei periodi transitori di due e di cinque anni con la data di entrata in vigore del regolamento (21.11.1996). Tale decisione è frutto di un errore. In effetti l'ammissibilità alle misure transitorie a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2200/96 non ha alcun fondamento, dato che il periodo di validità del regolamento (CEE) n. 1035/72 terminava il 31 dicembre 1996. Di conseguenza, la data di decorrenza di detti periodi avrebbe dovuto essere la data di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96. (3) È pertanto opportuno rettificare gli errori constatati all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96. Poiché l'errore di cui all'articolo 13, paragrafo 1, potrebbe avere avuto ripercussioni negative per le organizzazioni di produttori che hanno beneficiato di detti periodi transitori, occorre applicare disposizioni corrispondenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2200/96, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 è sostituito dal seguente: "1. Alle organizzazioni di produttori che sono state riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 1035/72 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ma che non possono ottenere, senza un periodo transitorio, il riconoscimento di cui all'articolo 11 del presente regolamento, si applicano le disposizioni del titolo IV per un periodo di due anni a decorrere dal primo gennaio 1997, purché continuino a soddisfare le condizioni indicate dai summenzionati articoli del regolamento (CEE) n. 1035/72." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2200/96. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente >SPAZIO PER TABELLA>