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Document 52002PC0221
Proposal for a Council Regulation establishing concessions in the form of Community tariff quotas for certain agricultural products and providing for an adjustment, as an autonomous and transitional measure, of certain agricultural concessions provided for in the Europe Agreement with Lithuania
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania
/* COM/2002/0221 def. - ACC 2002/0102 */
GU C 203E del 27.8.2002, pp. 146–154
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania /* COM/2002/0221 def. - ACC 2002/0102 */
Gazzetta ufficiale n. 203 E del 27/08/2002 pag. 0146 - 0154
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Il 30 marzo 1999 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per stabilire ulteriori concessioni reciproche per i prodotti agricoli nel quadro degli accordi europei tra la Comunità europea e i paesi associati dell'Europa centrale ed orientale. 2. Un primo ciclo di negoziati è stato concluso tra l'UE e la Lituania ed è entrato in vigore con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2001 sotto forma di misura autonoma e transitoria in attesa dell'adeguamento delle pertinenti disposizioni dell'accordo europeo. 3. Nel corso dei negoziati del 1999/2000 le due parti avevano già manifestato la volontà di proseguire i negoziati per ampliare ulteriormente la portata delle concessioni per gli scambi bilaterali nel settore agricolo. La Commissione aveva espresso inoltre l'intenzione di avviare un nuovo ciclo di liberalizzazione degli scambi agricoli nel Documento di strategia e relazioni periodiche, adottato dalla Commissione nel novembre del 2000. 4. Il fondamento giuridico del secondo ciclo di negoziati, avviati nel contesto generale della procedura di adesione, è l'articolo 20, paragrafo 4, dell'accordo europeo con la Lituania. A norma di tale disposizione, la Comunità e la Lituania esaminano, in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agraria comune della Comunità e delle regole della politica agraria del paese associato. 5. A norma della decisione del Consiglio, i negoziati dovrebbero garantire il raggiungimento di un equo equilibrio, in termini di esportazioni e importazioni, tra gli interessi della Comunità europea e dei suoi Stati membri e gli interessi dei paesi associati. 6. In esito ai negoziati tra la Commissione e la Repubblica di Lituania in merito ad ulteriori concessioni agricole è prevista la piena ed immediata liberalizzazione di quasi tutti i prodotti agricoli per i quali i dazi comunitari sono superiori al 10 %, sia all'importazione nella Comunità che all'importazione in Lituania. Inoltre, le concessioni all'interno di contingenti tariffari sono state sostanzialmente ampliate rispetto alle concessioni concesse attualmente. Le parti hanno altresì convenuto di eliminare le restituzioni all'esportazione per un determinato numero di settori. 7. In base agli adeguamenti convenuti con la Lituania, sarà stabilito un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Lituania. La rapida attuazione degli adeguamenti costituisce una parte essenziale dell'esito dei negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Lituania. Dati i tempi richiesti dalla procedura di adozione di un nuovo protocollo, esso non potrà entrare in vigore il 1° luglio 2002. 8. La rapida attuazione dei risultati dei negoziati può essere conseguita con l'adozione di un regolamento del Consiglio per iniziativa autonoma e in via transitoria. Il regolamento del Consiglio verrebbe sostituito dal nuovo protocollo aggiuntivo, non appena tale protocollo entrerà in vigore. La stessa procedura è stata seguita nel 1996 per tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e nel 2000 per applicare il primo ciclo dei negoziati volti a liberalizzare gli scambi nel settore agricolo. 9. Lo scopo della presente proposta è quello di permettere una rapida attuazione, già a partire dal 1° luglio 2002, dei risultati dei negoziati agricoli per la conclusione dei nuovi protocolli aggiuntivi all'accordo europeo con la Lituania. Sono previste modifiche degli allegati dell'accordo europeo con la Lituania che stabilisce le concessioni previste dalla Comunità sulle importazioni originarie della Lituania. 10. La Lituania adotterà, su base autonoma e transitoria, le disposizioni legislative necessarie per consentire una rapida e simultanea applicazione degli adeguamenti delle concessioni agricole della Lituania previste nell'accordo europeo. 2002/0102 (ACC) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C ... del ..., pag. ... considerando quanto segue: (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra [2], prevede delle concessioni per taluni prodotti agricoli originari della Lituania. [2] GU L 51 del 20.2.1998, pag. 3. (2) Il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round sull'agricoltura, compresi i miglioramenti del regime preferenziale in vigore [3], conteneva i primi miglioramenti del regime preferenziale previsto dall'accordo europeo con la Lituania. [3] GU L 321 del 30.11.1998, pag. 1. (3) Miglioramenti del regime preferenziale di cui all'accordo europeo con la Lituania sono stati ugualmente previsti, sotto forma di misura autonoma e transitoria in attesa di un secondo adeguamento delle pertinenti disposizioni dell'accordo europeo, in esito ad un primo ciclo di negoziati volti a liberalizzare gli scambi agricoli. Tali miglioramenti sono entrati in vigore il 1° gennaio 2001 con il regolamento (CE) n. 2766/2000 del Consiglio, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania [4]. Il secondo adeguamento delle pertinenti disposizioni dell'accordo europeo - che prenderà la forma di un ulteriore protocollo aggiuntivo all'accordo europeo - non è ancora entrato in vigore. [4] GU L 321 del 19.12.2000, pag. 8. (4) E' stato negoziato un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo sulla liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli. (5) La rapida attuazione degli adeguamenti costituisce una parte essenziale dell'esito dei negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con la Lituania. Si ravvisa pertanto l'opportunità di stabilire un adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania. (6) Poiché le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [5], esse devono essere adottate secondo la procedura di gestione ivi prevista all'articolo 4. [5] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (7) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [6], ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. I contingenti tariffari previsti dal presente regolamento devono quindi essere gestiti secondo tali norme. [6] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 933/2001 della Commissione (GU L 144 del 28.5.2001, pag. 1). (8) In seguito ai suddetti negoziati, il regolamento (CE) n. 2766/2000 è divenuto privo di oggetto e deve quindi essere abrogato. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Le disposizioni applicabili all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Lituania, definite negli allegati C(a) e C(b) del presente regolamento, sostituiscono quelle definite nell'allegato Va dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra (in appresso denominato "accordo europeo"). 2. Alla data di entrata in vigore del protocollo aggiuntivo che adegua l'accordo europeo per tener conto dell'esito dei negoziati tra le parti sulle nuove concessioni agricole reciproche, le concessioni previste da tale protocollo sostituiscono quelle di cui agli allegati C(a) e C(b) del presente regolamento. 3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Articolo 2 I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93. Articolo 3 1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito in virtù dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio [7], ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli. [7] GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. 2. Qualora sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, della stessa. 3. Il periodo stabilito all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese. Articolo 4 Il regolamento (CE) n. 2766/2000 del Consiglio è abrogato. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2002. Il presente regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO C(a) I seguenti prodotti originari della Lituania beneficiano, all'atto dell'importazione nella Comunità, di un dazio preferenziale nullo senza limitazioni quantitative (dazio applicabile pari allo 0 % del dazio NPF) >SPAZIO PER TABELLA> (1) Come definiti dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1). ALLEGATO C(b) Per l'importazione nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Lituania, vigono le concessioni in appresso indicate (NPF = dazio della nazione più favorita) >SPAZIO PER TABELLA> (1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione. (2) Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna. (3) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania. Qualora le importazioni totali nella Comunità superino, per un dato anno, i 500 000 capi, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per proteggere il mercato, indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo. (4) Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania. (5) Esclusi i filetti presentati separatamente. (6) Regime dei prezzi minimi all'importazione figurante nell'allegato al presente allegato. (7) La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio. (8) Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non beneficiano di restituzioni all'esportazione. (9) In equivalente uova essiccate (100 kg uova liquide=25,7 kg uova essiccate). ALLEGATO all'allegato C(b) Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione 1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione, originari della Lituania, sono stabiliti come segue: >SPAZIO PER TABELLA> 2. I prezzi minimi all'importazione, fissati al punto 1, vengono rispettati per ogni consegna. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, viene applicato un dazio compensatore pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana. 3. Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dal presente allegato indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità lituane per consentire loro di rimediare alla situazione. 4. Su richiesta della Comunità o della Lituania, la commissione mista esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Essa adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune. 5. Per incoraggiare e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, può essere organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità europea. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro. Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché le possibilità di adeguare l'offerta alla domanda. >SPAZIO PER TABELLA>