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Document 52001PC0646
Proposal for a Council decision establishing a framework programme on the basis of Title VI of the Treaty on European Union - Police and judicial cooperation in criminal matters
Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma quadro sulla base del titolo VI del trattato sull'Unione europea - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale
Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma quadro sulla base del titolo VI del trattato sull'Unione europea - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale
/* COM/2001/0646 def. - CNS 2001/0262 */
GU C 51E del 26.2.2002, pp. 345–348
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma quadro sulla base del titolo VI del trattato sull'Unione europea - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale /* COM/2001/0646 def. - CNS 2001/0262 */
Gazzetta ufficiale n. 051 E del 26/02/2002 pag. 0345 - 0348
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che istituisce un programma quadro sulla base del titolo VI del trattato sull'Unione europea - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. INTRODUZIONE Il 31 dicembre 2002 giungeranno a termine i cinque programmi di finanziamento semestrali istituiti sulla base del titolo VI del trattato sull'Unione europea, e precisamente: * la decisione 2001/512/GAI del 28.6.2001 che istituisce una seconda fase del programma di incoraggiamento e di scambi, di formazione e di cooperazione destinato agli operatori della giustizia (Grotius II - Penale); * la decisione 2001/513/GAI del 28.6.2001 che istituisce una seconda fase del programma di incoraggiamento e di scambi, di formazione e di cooperazione destinato alle autorità incaricate dell'applicazione della legge negli Stati membri dell'Unione europea (Oisin II); * la decisione 2001/514/GAI del 28.6.2001 che istituisce una seconda fase del programma di incentivazione e di scambi, di formazione e di cooperazione destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini (Stop II); * la decisione 2001/515/GAI del 28.6.2001 che istituisce un programma di incoraggiamento e di scambi, di formazione e di cooperazione nel settore della prevenzione della criminalità (programma Hippokrates); * l'azione comune 98/245/GAI del 19 marzo 1998 adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che stabilisce un programma di scambi, di formazione e di cooperazione destinato alle persone responsabili della lotta contro la criminalità organizzata (programma Falcone). Ai menzionati programmi è stato attribuito un importo di riferimento finanziario per due anni rispettivamente di: 4 milioni di euro (Grotius), 4 milioni di euro (Stop), 8 milioni di euro (OISIN), 2 milioni di euro (Hippokrates). Per il programma Falcone, la dotazione quinquennale è pari a 10 milioni di euro, con una media di 2 milioni all'anno. Ogni anno sono stati adottati e pubblicati nella Gazzetta ufficiale i programmi di lavoro annuali - che fissavano gli obiettivi e le priorità tematiche, stabilivano le procedure da seguire ed invitavano gli organizzatori a presentare progetti che potessero beneficiare del cofinanziamento. Numerosi progetti, oltre 720 per i cinque programmi su cinque anni, sono stati ammessi al cofinanziamento. I comitati, composti di rappresentanti di tutti gli Stati membri, istituiti per assistere la Commissione nella gestione dei programmi si sono riuniti generalmente due volte l'anno durante il periodo d'attuazione, allo scopo in particolare di discutere i programmi annuali e le proposte della Commissione in merito ai progetti da selezionare ai fini del cofinanziamento ed esprimere il loro parere al riguardo. Una valutazione esterna [1] ha dimostrato che l'efficacia dei programmi rispetto alle risorse utilizzate era stata soddisfacente. I progetti hanno conseguito gli obiettivi fissati ed hanno apportato un contributo positivo a livello europeo nei settori della repressione, della prevenzione e della cooperazione giudiziaria in materia penale. [1] Franklin Advisory Services S.A. del 31 marzo 2000. Detta valutazione esterna ha tuttavia fornito alcuni suggerimenti da approfondire al fine di migliorare l'impatto dei progetti cofinanziati, ad esempio la diminuzione del numero di seminari e di conferenze a favore degli scambi e delle metodologie di formazione, una migliore preparazione dei progetti ed una più ampia diffusione dei risultati. Le decisioni di proroga dei programmi e la presente proposta hanno tenuto conto delle conclusioni espresse nella valutazione. L'esame dei risultati dei programmi esistenti ha sottolineato l'importanza di una riorganizzazione strategica di tutti i programmi che sostengono azioni svolte nel settore della prevenzione, della repressione e della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. La struttura di tali strumenti è apparsa giustificata dai recenti sviluppi nel settore della giustizia e degli affari interni e dalle priorità dell'Unione europea, definite a Tampere. A seguito dell'approvazione del Piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga (2000-2004) da parte del Consiglio europeo di Feira nel giugno 2000, è stata istituita una nuova linea di bilancio per le azioni preparatorie in vista di un programma di lotta contro il traffico di droga (B5 831). Anche tale linea di bilancio è inclusa nel programma quadro, vista l'importanza della parte dedicata specificamente alla lotta contro il traffico di droga. La Commissione ha pertanto deciso di proporre la creazione di un programma quadro unico disciplinato dalle disposizioni del titolo VI e destinato a sostituire gli strumenti esistenti sopra menzionati. La presente proposta si conforma all'orientamento generale della Commissione volto a concentrare gli sforzi su programmi di più ampio respiro. Esso dovrebbe permettere una migliore utilizzazione delle risorse disponibili. Il programma quadro mira anche a semplificare le procedure di bilancio, aumentare la visibilità delle attività e rafforzare le sinergie tra i cinque programmi, attualmente separati, che rientrano nell'ambito del titolo VI. Il Parlamento europeo è giunto alla stessa conclusione chiedendo alla Commissione di presentare una proposta di programma consolidato entro fine 2001, dopo avere espresso il suo parere favorevole al rinnovo dei programmi [2]. [2] Relazione Kessler adottata in seduta plenaria dal PE in data 5.4.2001 (PE 303.051). Anche il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare, entro fine 2001, una proposta di programma quadro destinata a sostituire i programmi esistenti alla loro scadenza, includendo proposte relative all'esercizio delle competenze di esecuzione [3]. [3] Dichiarazione del Consiglio del 28.6.2001 (Fascicolo interistituzionale 2000/0339 (CNS) 9311/1/01 REV 1). 2. PROPOSTE DI DECISIONE DEL CONSIGLIO: GLI SVILUPPI La riorganizzazione strategica di tutti i programmi del titolo VI riguarda i cinque programmi attuali. L'idea di base è di raggruppare e di fondere in un contesto legislativo ed operativo armonizzato tutte le azioni che rientrano nel titolo VI del trattato sull'Unione europea, in modo da garantire una maggiore coerenza complessiva ed un impatto ancora maggiore delle azioni sostenute. I programmi mirano principalmente a fornire un elevato grado di protezione ai cittadini, nonché a prevenire e reprimere la criminalità e contribuire alla creazione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, conformemente al trattato. I programmi Grotius, OISIN, Stop, Hippokrates e Falcone si rivolgono soprattutto ad alcune categorie di operatori specializzati, quali giudici, procuratori, gli operatori di giustizia, i funzionari dei servizi di polizia e di dogana, i funzionari ministeriali ed i servizi addetti a fornire assistenza alle vittime. Ad ogni modo, possono sottoporre progetti anche gli istituti di formazione, le università, i centri di ricerca, le associazioni di professionisti del settore privato e le organizzazioni non governative. Il programma quadro persegue gli stessi obiettivi dei programmi precedenti, pur garantendo un maggiore livello di razionalizzazione, interazione ed economia di scala e cercando, in modo più flessibile, di attuare le priorità politiche dell'Unione europea. Il programma mira a rafforzare la cooperazione tra gli operatori della giustizia e tra i servizi di prevenzione e di repressione della criminalità degli Stati membri e tra questi e altri partner pubblici, della società civile e del mondo delle imprese, in particolare nel campo della lotta e della prevenzione di alcune forme di criminalità. Infine, intende promuovere azioni che hanno per oggetto l'assistenza alle vittime di attività criminali. Gli strumenti proposti sono i seguenti: - azioni di formazione sulla legislazione, le procedure operative e le migliori prassi negli Stati membri, compresa la formazione dei magistrati; - programmi di scambio e di mobilità tra organismi degli Stati membri; - seminari, simposi e conferenze; - ricerche e studi in materia di diritto e di nuovi metodi di cooperazione tra Stati membri; - attività di diffusione dell'informazione e applicazione pratica dei risultati. Le strutture proposte riflettono l'evoluzione dei programmi comunitari in generale e le esperienze maturate in cinque anni di applicazione concreta. La ristrutturazione, che si inserisce nel seguito dato alle decisioni del 2001, ha anche permesso l'introduzione di una nuova terminologia e di nuovi tipi di azioni: - la proposta include un programma di lavoro annuale con la possibilità di sviluppare progetti la cui durata può andare fino a due anni; - la proposta prevede azioni specifiche e misure complementari in settori indicati nel programma di lavoro annuale; - la proposta definisce più chiaramente i criteri da applicare per valutare e selezionare le azioni. A motivo del maggiore interesse suscitato dalle azioni di cooperazione in questo settore e degli obiettivi più ambiziosi del programma quadro è necessario assegnare allo stesso una adeguata dotazione finanziaria. Da un lato, si deve tener conto del desiderio del Parlamento europeo di garantire alla Commissione un maggiore sostegno finanziario per le azioni finalizzate alla realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Dall'altro è stato osservato che, mediamente, soltanto il 25% dei progetti presentati nell'ambito dei programmi precedenti ha potuto beneficiare del cofinanziamento comunitario e che, pertanto, progetti interessanti hanno dovuto essere respinti per mancanza di risorse finanziarie. La dotazione finanziaria prevista dovrà anche permettere di tener conto dell'evoluzione nella cooperazione di polizia e giudiziaria. Il cofinanziamento dei progetti è limitato ad un massimo del 70% (ma può essere inferiore), eccetto per le azioni specifiche e le misure complementari che possono essere finanziate fino al 100%; l'obiettivo consiste infatti nell'ottenere dagli organizzatori stime più precise dei costi ed incoraggiare il cofinanziamento nazionale a favore del programma. La partecipazione dei paesi candidati all'adesione alle azioni organizzate nell'ambito di questo programma costituisce anche uno dei grandi obiettivi in previsione dell'allargamento, la cui prima fase dovrebbe essere avviata durante il periodo di attuazione del programma. Nel frattempo, occorre incoraggiare le organizzazioni e i servizi pubblici dei paesi candidati a partecipare maggiormente ai progetti, in qualità di partner. Inoltre, la Commissione propone di condurre azioni specifiche (cfr. infra) in settori per i quali i paesi candidati hanno esplicitamente espresso un interesse. Anche in questo caso, la competenza formale a formulare una proposta e ad assicurare la corretta esecuzione dell'azione adottata spetterebbe comunque ad un organismo di uno Stato membro. Affinché i paesi candidati siano pienamente informati delle priorità del programma annuale, la Commissione propone di organizzare riunioni informative per i rappresentanti di tali paesi (articolo 7, paragrafo 3 della decisione), che avrebbero luogo dopo le riunioni ufficiali del comitato istituito per la gestione del programma. Sarà anche possibile invitare esperti di tali paesi (articolo 8 del regolamento interno dei comitati attuali). Tale informazione faciliterà il lavoro preparatorio relativo agli accordi che dovranno essere conclusi con ciascun paese candidato in merito al loro contributo al bilancio del programma. L'esperienza maturata nell'attuazione dei programmi precedenti dimostra che esistono lacune in alcuni degli argomenti trattati dalle proposte presentate alla Commissione rispetto alle priorità politiche fissate dall'Unione europea ed alle priorità tematiche indicate nei programmi annuali. Si potranno proporre azioni specifiche e mirate per rispondere a necessità determinate in settori particolari. Si propone pertanto che il programma di lavoro possa indicare azioni specifiche precisandone la natura (campagna d'informazione, conferenze, formazione, programmi di scambi, ricerca, valutazione degli strumenti legislativi), gli argomenti da trattare e gli obiettivi da conseguire. Tali azioni specifiche potranno beneficiare di un finanziamento del 100%. Le relative proposte ricevute saranno valutate secondo gli stessi criteri applicati alle altre proposte. L'esperienza acquisita dalla Commissione e le conclusioni della valutazione esterna indicano che il programma dovrà prevedere misure complementari affinché i suoi obiettivi siano raggiunti più efficacemente. Dette misure intendono costituire un sostegno per i progetti già cofinanziati nell'ambito del programma. In altri termini, la Commissione potrà indicare nel suo programma di lavoro annuale argomenti e temi (quali la realizzazione di siti Internet o di basi dati che contengano le informazioni tratte dalle azioni del programma o l'organizzazione di riunioni di esperti specializzati in una determinata questione), per i quali il finanziamento potrebbe raggiungere il 100%. La proposta limita la percentuale degli stanziamenti annuali che possono essere utilizzati per le azioni specifiche al 10% del bilancio annuale. La medesima percentuale - 10% - è prevista anche per le misure complementari. Le modalità d'esercizio da parte della Commissione delle competenze d'esecuzione per l'attuazione del programma si conformano alla decisione del Consiglio del 28 giugno 1999 (c.d. "decisione sulla procedura di comitato" [4]). Benché l'applicazione di tale decisione del 1999 abbia carattere vincolante soltanto per i comitati che agiscono nella sfera di competenza comunitaria dei trattati, le procedure ivi definite e riprese nella presente proposta erano state già proposte dalla Commissione ed accolte dal Consiglio in occasione dell'adozione degli atti di proroga dei programmi nel 2001. [4] GU L 184 del 17.7.1999, pagg. 23 - 26. Si propone pertanto che le misure d'esecuzione del programma siano adottate in base a due distinte procedure: la procedura di gestione e la procedura consultiva. L'adozione del programma di lavoro annuale, delle azioni specifiche e delle misure complementari avverrà secondo la procedura di gestione, poiché si tratta di definire i temi prioritari per i potenziali candidati alle gare d'appalto, e di gestire l'esecuzione del programma. La procedura di gestione prevede che la Commissione possa differire una misura se la maggioranza qualificata del comitato vi si oppone; in questo caso il progetto è sottoposto al Consiglio. Le decisioni di cofinanziamento saranno adottate in conformità della procedura consultiva, secondo la quale la Commissione seleziona i progetti e chiede al comitato di emettere un parere su ciascun progetto. La procedura consultiva prevede che la Commissione debba tenere nella massima considerazione il parere espresso dal comitato e informarlo del modo in cui ha tenuto conto di detto parere. 3. LA PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO: GLI ARTICOLI Articolo 1 L'articolo 1 istituisce il programma e ne indica la durata: un periodo di cinque anni a partire dal 1° gennaio 2003, che può essere prorogato. Articolo 2 L'articolo 2 precisa gli obiettivi del programma. Esso sottolinea lo stretto collegamento esistente con l'obiettivo generale stabilito dal trattato di Amsterdam e, di conseguenza, anche con i Piani d'azione volti alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Gli obiettivi specifici del programma sono successivamente definiti all'interno di tale obiettivo generale. In questo conteso viene posto l'accento in modo particolare sulla partecipazione dei paesi candidati. Articolo 3 L'articolo 3 riguarda gli organismi ammissibili al cofinanziamento dei progetti presentati nell'ambito del programma. L'articolo individua le organizzazioni le cui attività rientrano nel campo d'applicazione del programma e stabilisce le categorie di destinatari. Esso specifica inoltre che cosa si intende per "dimensione europea", precisando il numero minimo di Stati membri o di paesi candidati che devono partecipare ai progetti. L'articolo 3 prevede anche i progetti specifici e le misure complementari che possono essere finanziate fino al 100% allo scopo di realizzare pienamente gli obiettivi del programma; ciascuna delle due categorie non deve eccedere il 10% del bilancio annuale del programma. Articolo 4 L'articolo 4 definisce le azioni del programma ed elenca le categorie di azioni che possono rientrare nell'ambito del programma. Articolo 5 Il paragrafo 1 dell'articolo 5 concerne le norme di bilancio che si applicano al programma, mentre i paragrafi seguenti precisano i principi di base applicabili al finanziamento delle azioni. Articolo 6 L'articolo 6 concerne l'attuazione del programma. Il paragrafo 1 stabilisce che l'attuazione del programma deve avvenire in cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri. I due paragrafi seguenti enunciano una norma di base e le tre fasi che la Commissione deve rispettare nel dare esecuzione al programma. Si precisa che la durata dei progetti può raggiungere i due anni. Il paragrafo 4 individua i progetti che il comitato di cui all'articolo 7 deve esaminare e sui quali deve emettere il proprio parere. Il paragrafo 5 stabilisce i criteri generali da applicare nella valutazione e nella selezione dei progetti da finanziare nell'ambito del programma. La Commissione ha ripreso criteri già utilizzati che si sono dimostrati utili, ritenendo importante che i potenziali organizzatori sappiano su quale base i loro progetti saranno valutati (criterio di trasparenza). Articolo 7 Il paragrafo 1 dell'articolo 7 dispone che la Commissione è assistita nella gestione del programma da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri. Il paragrafo 2 riguarda il regolamento interno. Il paragrafo 3 prevede che la Commissione possa invitare rappresentanti dei paese candidati a riunioni d'informazione. Articolo 8 L'articolo 8 descrive la procedura consultiva. L'articolo 6, paragrafo 4, stabilisce che questa procedura si applica per l'adozione delle azioni proposte dagli organizzatori individuati all'articolo 3. Articolo 9 L'articolo 9 descrive la procedura di gestione. L'articolo 6, paragrafo 4, stabilisce che questa procedura si applica per l'esame del programma di lavoro annuale e per l'adozione delle azioni specifiche e delle misure complementari di cui all'articolo 3, paragrafo 4 nell'ambito del presente programma. Articolo 10 L'articolo 10 dispone che si deve garantire la coerenza e complementarità delle azioni con le altre politiche comunitarie. Articolo 11 L'articolo 11 stabilisce che la Commissione deve assicurare il controllo e la valutazione del programma. La Commissione è inoltre tenuta a presentare una relazione annuale al Parlamento europeo ed al Consiglio sui risultati di tali attività. Articolo 12 L'articolo 12 stabilisce che la decisione che istituisce il programma entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 2001/0262 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che istituisce un programma quadro sulla base del titolo VI del trattato sull'Unione europea - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), vista la proposta della Commissione [5], [5] GU C ... visto il parere del Parlamento europeo [6], [6] GU C ... considerando quanto segue: (1) L'articolo 29 del trattato sull'Unione europea stabilisce che l'Unione si prefigge l'obiettivo di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e prevenendo e reprimendo il razzismo e la xenofobia. (2) Le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere invitano ad intensificare la cooperazione nel settore della prevenzione e della lotta contro la criminalità, ivi compresa la criminalità che si avvale delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di realizzare un autentico spazio europeo di giustizia. (3) La Carta dei diritti fondamentali nell'Unione europea [7] sancisce la protezione dei diritti civili, politici, economici e sociali dei cittadini europei e di chiunque risieda legalmente nel territorio dell'Unione europea. [7] GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1. (4) È opportuno ampliare la dimensione europea dei progetti, prevedendo la partecipazione di tre Stati membri o di due Stati membri ed un paese candidato all'adesione, al fine di promuovere la costituzione di partenariati e lo scambio di informazioni e di buone prassi nazionali. (5) I programmi Grotius II - Penale [8], Stop II [9], Oisin II [10], Hippokrates [11] e Falcone [12], istituiti dal Consiglio, hanno contribuito al rafforzamento della cooperazione tra i servizi di polizia e giudiziari degli Stati membri ed al miglioramento della reciproca comprensione dei rispettivi ordinamenti di polizia e giudiziari, giuridici ed amministrativi. [8] GU L 287 del 8.11.1996, pag. 3 (Grotius) e GU L 186 del 7.7.2001, pag. 1 (Grotius II - Penale). [9] GU L 322 del 12.12.1996, pag. 7 (Stop) e GU L 186 del 7.7.2001, pag. 7 (Stop II). [10] GU L 7 del 10.1.1997, pag. 7 (Oisin) e GU L 186 del 7.7.2001, pag. 4 (Oisin II). [11] GU L 186 del 7.7.2001, pag. 11. [12] GU L 287 del 8.11.1996, pag. 3. (6) A seguito dell'approvazione del Piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga (2000-2004) da parte del Consiglio europeo di Feira nel giugno 2000, sono state inserite nel programma quadro anche azioni di lotta contro il traffico di droga. (7) L'istituzione di un programma quadro unico, espressamente auspicata dal Parlamento europeo [13] e dal Consiglio in occasione dell'adozione dei programmi precedenti, consentirà di migliorare ulteriormente tale cooperazione grazie ad un'impostazione coordinata e multidisciplinare, che coinvolge i vari responsabili della prevenzione e della lotta contro la criminalità a livello dell'Unione europea. [13] Risoluzione legislativa adottata dal Parlamento europeo il 5.4.2001. Non ancora pubblicata nella GU. (8) È opportuno garantire la continuità delle azioni sostenute dal programma prevedendone il coordinamento all'interno di un unico quadro di riferimento che consenta di razionalizzare le procedure, migliorare la gestione e realizzare delle economie di scala. (9) Occorre rendere il programma quadro accessibile ai paesi candidati all'adesione, in qualità di partner e, al contempo, di partecipanti ai progetti sostenuti dal programma. (10) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione devono essere adottate in conformità delle procedure indicate nella decisione stessa, e con l'assistenza di un comitato. (11) Al fine di incrementare il valore aggiunto delle azioni attuate nel quadro della presente decisione, occorre garantire la coerenza e la complementarità tra dette azioni e gli altri interventi comunitari. (12) È necessario prevedere un controllo ed una valutazione periodici del presente programma, per poter valutare l'efficacia delle azioni attuate rispetto agli obiettivi ed in modo da effettuare gli eventuali adeguamenti delle priorità, DECIDE: Articolo 1 - Istituzione del programma 1. La presente decisione istituisce un programma quadro relativo alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 2. Il programma è istituito per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2007, al termine del quale potrà essere prorogato. Articolo 2 - Obiettivi del programma 1. Il programma contribuisce all'obiettivo generale di fornire ai cittadini dell'Unione europea un elevato livello di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. In questo contesto, esso intende in particolare: a) sviluppare, attuare e valutare le politiche europee in questo settore; b) promuovere e rafforzare la costituzione di reti e le forme di cooperazione reciproca su temi generali di interesse comune agli Stati membri, lo scambio e la divulgazione di informazioni, di esperienze e di buone prassi, la cooperazione locale e regionale, nonché il miglioramento e l'adeguamento della formazione, e la ricerca scientifica e tecnica; c) incoraggiare il rafforzamento della cooperazione degli Stati membri con i paesi candidati all'adesione, altri paesi terzi e le organizzazioni internazionali e regionali competenti. 2. Il programma sostiene progetti che rientrano nei settori seguenti: a) la cooperazione giudiziaria generale e in materia penale, compresa la formazione in via continuativa dei magistrati; b) la cooperazione tra gli organismi di polizia e giudiziari; c) la cooperazione tra detti servizi e di altri organismi pubblici o privati degli Stati membri che operano nel settore della prevenzione e della lotta contro la criminalità, organizzata o di altra natura; d) l'assistenza alle vittime delle attività criminali. Articolo 3 - Accesso al programma 1. Il programma cofinanzia i progetti, di una durata massima di due anni, presentati da istituzioni ed enti pubblici o privati, tra cui organizzazioni professionali, organizzazioni non governative, associazioni, organismi di rappresentanza dei settori economici, istituti di ricerca, di formazione di base e superiore, e servizi di polizia e giudiziari degli Stati membri e dei paesi candidati, dai quali possano trarre beneficio le categorie di destinatari indicate al paragrafo 2. 2. Il programma si rivolge ai seguenti destinatari: a) gli operatori della giustizia, vale a dire i giudici, i magistrati delle procure, gli avvocati, i funzionari ministeriali, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali giudiziari, i periti e gli interpreti presso i tribunali ed i membri di altre professioni associate alla giustizia; b) funzionari ed agenti degli organismi di polizia: gli organismi pubblici competenti negli Stati membri, in base alla legislazione nazionale, nei settori della prevenzione, individuazione e lotta contro la criminalità; c) funzionari di altre autorità pubbliche, esponenti del mondo associativo, delle organizzazioni professionali, della ricerca, dell'imprenditoria, che partecipano alla lotta e alla prevenzione della criminalità, organizzata o di altra natura; d) operatori dei servizi incaricati dell'assistenza alle vittime, compresi i servizi pubblici responsabili in materia d'immigrazione e di servizi sociali. 3. Sono ammissibili al cofinanziamento i progetti ai quali partecipano almeno tre Stati membri o due Stati membri ed un paese candidato all'adesione e che perseguono uno degli obiettivi indicati nell'articolo 2. 4. Il programma può altresì finanziare: a) progetti specifici proposti conformemente al paragrafo 1 che presentino un interesse particolare in relazione alle priorità del programma o alla cooperazione con i paesi candidati all'adesione; b) misure complementari, quali seminari, riunioni di esperti o altre azioni di diffusione dei risultati conseguiti nell'ambito del programma. Articolo 4 - Azioni del programma Il programma comprende le seguenti categorie di azioni: a) formazione; b) elaborazione ed avvio di programmi di scambi e di tirocini; c) studi e ricerche; e) divulgazione dei risultati conseguiti nell'ambito del programma; e) sostegno finalizzato alla costituzione di reti; f) conferenze e seminari. Articolo 5 - Finanziamento del programma 1. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie. 2. Il cofinanziamento di un progetto nell'ambito del programma esclude qualsiasi altro finanziamento in base ad un altro programma finanziato dal bilancio generale delle Comunità europee. 3. Le decisioni di finanziamento danno luogo alla conclusione di convenzioni di finanziamento fra la Commissione e gli organizzatori. Tali decisioni e convenzioni sono sottoposte al controllo finanziario della Commissione ed alle verifiche della Corte dei conti. 4. L'intervento finanziario a carico del bilancio generale delle Comunità europee non può superare il 70% del costo complessivo del progetto. 5. Tuttavia, i progetti specifici e le misure complementari di cui all'articolo 3, paragrafo 4 possono essere finanziati al 100%, fino ad un massimo del 10% della dotazione finanziaria annuale assegnata al programma per ciascuna delle due categorie. Articolo 6 - Attuazione del programma 1. La Commissione è responsabile della gestione e dell'attuazione del programma, in cooperazione con gli Stati membri. 2. Il programma è gestito dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. 3. Ai fini dell'attuazione del programma, la Commissione: a) elabora un programma di lavoro annuale che definisce gli obiettivi specifici, le priorità tematiche ed eventualmente un elenco di azioni specifiche e di misure complementari; b) valuta e seleziona i progetti presentati e ne assicura la gestione. 4. L'esame dei progetti presentati avviene in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 8. Il programma di lavoro, le azioni specifiche e le misure complementari sono esaminati secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 9. 5. La Commissione valuta e seleziona i progetti presentati dagli organizzatori, purché siano compatibili con le rispettive politiche, sulla base dei seguenti criteri: a) la conformità con gli obiettivi del programma; b) la dimensione europea e l'apertura ai paesi candidati; c) la compatibilità con i lavori intrapresi o previsti nell'ambito delle priorità politiche dell'Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria generale e in materia penale; d) la complementarità con altri progetti di cooperazione già conclusi, in corso o previsti per il futuro; e) la capacità dell'organizzatore di attuare il progetto; f) l'intrinseca qualità del progetto sotto gli aspetti della concezione, dell'organizzazione, della presentazione e dei risultati previsti; g) l'importo della sovvenzione chiesta a titolo del programma e la sua proporzionalità rispetto ai risultati previsti; h) l'impatto dei risultati previsti sugli obiettivi del programma. Articolo 7 - Comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato (il "comitato") composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. 2. Tale comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un modello di regolamento interno pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 3. La Commissione può invitare i rappresentanti dei paesi candidati all'adesione a riunioni informative che faranno seguito alle riunioni del comitato. Articolo 8 - Procedura consultiva 1. Qualora sia fatto riferimento al presente articolo, il rappresentante della Commissione trasmette al comitato un progetto di misura per adozione. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame, procedendo eventualmente a votazione. 2. Il parere del comitato è iscritto a verbale; anche ciascuno Stato membro ha diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. 3. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere. Articolo 9 - Procedura di gestione 1. Qualora sia fatto riferimento al presente articolo, il rappresentante della Commissione trasmette al comitato un progetto di misura per adozione. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita nell'articolo sopra indicato. Il presidente non partecipa al voto. 2. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di tre mesi, a decorrere dalla data di tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di cui al paragrafo 3. Articolo 10 - Coerenza e complementarità La Commissione assicura, in cooperazione con gli Stati membri, la coerenza e la complementarità delle azioni con le altre politiche comunitarie. Articolo 11 - Controllo e valutazione 1. La Commissione assicura il controllo periodico del presente programma e presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio: a) entro il 30 giugno 2005, una relazione intermedia di valutazione sull'attuazione del presente programma, b) entro il 30 settembre 2006, una comunicazione sulla prosecuzione del presente programma, se necessario corredata di una proposta adeguata, c) entro il 30 giugno 2008, una relazione finale di valutazione sul programma nel suo complesso. 2. La Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del programma. La prima relazione è presentata entro il 30 giugno 2005. Articolo 12 - Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, [...] Per il Consiglio Il Presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA Settore d'intervento: Giustizia e affari interni. Attività: Cooperazione di polizia e doganale, nel settore della criminalità organizzata e cooperazione giudiziaria in materia penale. Denominazione dell'azione: Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma quadro sulla base del titolo VI del trattato sull'Unione europea - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - . 1. LINEA DI BILANCIO INTERESSATA B5-820 2. DATI QUANTITATIVI COMPLESSIVI 2.1 Dotazione finanziaria complessiva per l'azione (Parte B): impegni in milioni di euro: 65 (sessantacinque) 2.2 Periodo interessato: 2003-2007 2.3 Stima delle spese complessive pluriennali: a) Schema degli stanziamenti di impegno e di pagamento (intervento finanziario) (cfr. Punto 6.1.1) in milioni di euro (fino a tre decimali) >SPAZIO PER TABELLA> b) Spese di sostegno (cfr. punto 6.1.2) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> c) Incidenza finanziaria complessiva delle risorse umane e altre spese di funzionamento (cfr. punti 7.2 e 7.3) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> 2.4 Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie |X| Proposta compatibile con la programmazione finanziaria esistente. | | La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica prospettive finanziarie, | | compreso, se necessario, il ricorso alle disposizioni dell'Accordo interistituzionale. 2.5 Incidenza finanziaria sulle entrate: |X| Nessuna implicazione finanziaria (interessa gli aspetti tecnici relativi all'attuazione di una misura) Oppure | | Incidenza finanziaria - Le conseguenza sulle entrate sono le seguenti: NB: tutte le precisazioni ed osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono figurare in un foglio distinto allegato alla presente scheda finanziaria in milioni di euro (con un decimale) >SPAZIO PER TABELLA> 3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO >SPAZIO PER TABELLA> 4. BASE GIURIDICA Articolo 31 ed articolo 34 TUE 5. DESCRIZIONE E MOTIVAZIONE 5.1 Necessità dell'intervento comunitario 5.1.1 Obiettivi perseguiti I programmi esistenti - Grotius, Oisin, Stop, Falcone ed Hippokrates - hanno iniziato a preparare le categorie dei destinatari alla creazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L'esperienza maturata sul terreno ha evidenziato il crescente bisogno di formazione, d'informazione e di comunicazione tra gli operatori della giustizia ed i servizi di polizia degli Stati membri, allo scopo soprattutto di fare fronte alla criminalità organizzata, il cui aspetto transfrontaliero diventa sempre più marcato. Inoltre, gli scambi di esperienze hanno portato numerosi risultati positivi nei settori rientranti nel titolo VI, anche nei confronti della criminalità comune o della microcriminalità. Si tratta di un campo nel quale l'azione condotta a livello nazionale rimane prevalente. Raramente i magistrati, i legali ed i funzionari di uno Stato membro conoscono la legislazione in materia penale e di polizia di almeno un altro Stato membro, così come spesso non conoscono le lingue straniere e la terminologia giuridica ed amministrativa specializzata. La percentuale di operatori delle autorità giudiziarie e dei servizi di polizia degli Stati membri che dispongono - parzialmente - di questo tipo di conoscenza comparata può essere quantificata al 3% circa, vale a dire circa 90.000 persone in tutta l'Unione europea. Se si considera che quattro dei precedenti programmi nella loro prima fase quinquennale hanno contribuito al cofinanziamento di circa 720 progetti, ciascuno destinato mediamente ad un numero piuttosto limitato di partecipanti e di esperti, si può ritenere che i programmi abbiano raggiunto tra i 50.000 e i 100.000 destinatari, senza contare le pubblicazioni destinate ad un pubblico più ampio. Inoltre, si possono calcolare circa 300 progetti che saranno cofinanziati dalla seconda fase (2001-2002) di detti programmi, e che raggiungeranno 45.000 - 50.000 nuovi destinatari. Rispetto alla menzionata situazione, ed alle necessità degli operatori della giustizia, della polizia e di altre istituzioni ed organizzazioni destinatarie, compresi i paesi candidati che aderiranno all'Unione nel 2004, si può stimare in 900-1000 circa il numero dei progetti che potranno essere cofinanziati dal programma, e che raggiungeranno tra i 120.000 e i 150.000 nuovi destinatari. In tal modo, si ritiene di poter raddoppiare la percentuale di destinatari attualmente formata alle varie forme di cooperazione giudiziaria, di polizia e di prevenzione e lotta contro la criminalità su scala europea, passando da una percentuale del 3% al 6%. Tali risultati contribuiranno a raggiungere gli obiettivi della creazione di uno spazio giudiziario europeo e della prevenzione della criminalità organizzata o di altra natura e della lotta contro tale fenomeno a livello dell'Unione, stabiliti dal Consiglio europeo di Tampere. Inoltre, l'aumento del numero di esperti nel settore della cooperazione giudiziaria, di polizia e di prevenzione e lotta contro la criminalità permetterà di perseguire più efficacemente gli autori di reati quali la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale dei bambini, i reati commessi per via informatica, il razzismo e la xenofobia e contribuire alla loro prevenzione. La cooperazione in questo settore dovrebbe tradursi in una diminuzione del numero di tali reati a livello europeo, che non può essere quantificata in questa fase. A seguito dell'approvazione del Piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga (2000-2004) da parte del Consiglio europeo di Feira nel giugno 2000, è stata istituita una nuova linea di bilancio per le azioni preparatorie in vista di un programma di lotta contro il traffico di droga (B5 831). Tale linea di bilancio provvisoria, che non sarà più necessaria dopo il 2002, è stata inclusa nel programma quadro in considerazione dell'importanza della parte dedicata specificamente alla lotta contro il traffico di droga. Il programma permetterà infine di diffondere e verificare le nuove misure legislative adottate o proposte dalla Commissione e dagli Stati membri, quali ad esempio, il mandato di arresto europeo, la lotta contro il terrorismo, il funzionamento dell'Accademia europea di polizia e della rete europea di formazione giudiziaria, facilitandone in tal modo l'attuazione. Il programma si inserisce nella scia dei seguenti strumenti politici: - il Piano d'azione del Consiglio e della Commissione, presentato al Consiglio europeo di Vienna dell'11 e 12 dicembre 1998, sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il paragrafo 84 recita: "Il Consiglio europeo auspica che sia prestata particolare attenzione alla creazione di uno Spazio giudiziario europeo, in conformità del trattato di Amsterdam, dotato degli strumenti necessari per una efficace cooperazione giudiziaria e tra forze di polizia ..."; - le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, nell'ambito della parte C: "Lotta a livello dell'Unione contro la criminalità", con particolare riferimento al paragrafo 42: "Occorre sviluppare lo scambio delle "migliori prassi", rafforzare la rete delle autorità nazionali competenti per la prevenzione della criminalità e la cooperazione tra gli organismi nazionali impegnati in tale prevenzione...". 5.1.2 Misure adottate in relazione alla valutazione ex ante La valutazione ex-ante si è soprattutto basata sulle relazioni di valutazione annuale dei programmi presentate al Parlamento europeo ed al Consiglio, nonché sulla relazione di valutazione esterna di detti programmi effettuata da Franklin Advisory Services il 31 marzo 2000, relazione che è disponibile presso la DG GAI. Tale valutazione ha anche tenuto conto degli orientamenti e delle deliberazioni dei comitati dei programmi, composti di esperti nazionali e membri delle Rappresentanze permanenti degli Stati membri, nonché del parere della Commissione LIBE del Parlamento europeo sul rinnovo dei programmi. La fusione dei cinque programmi esistenti è la principale conseguenza delle menzionate valutazioni. Essa mira a concentrare i finanziamenti sulle priorità politiche dell'Unione europea, a globalizzare le risorse finanziarie in vista di una migliore distribuzione delle sovvenzioni e di un maggiore impatto sui sistemi degli Stati membri, ed a realizzare economie di scala grazie alla messa in comune delle risorse umane e alla razionalizzazione della gestione dei programmi. La fusione dei programmi costituisce pertanto una risposta efficace ai punti deboli individuati nell'organizzazione precedente. Sarà integrata da misure di organizzazione interna intese a razionalizzare ulteriormente la gestione, e compatibile con la riforma dei circuiti finanziari della DG GAI in vigore dal 15 giugno 2001. 5.1.3 Misure adottate a seguito della valutazione ex post Per quanto riguarda la valutazione ex post, è stato tenuto conto delle raccomandazioni formulate nella relazione Franklin, ovvero ridurre il numero di seminari e conferenze che costituivano in passato fino a due terzi delle azioni. Benché utili in una fase iniziale, tali azioni devono oramai essere progressivamente affiancate da azioni strutturali, di maggiore valore aggiunto, quali: mobilità degli operatori (scambi, distacchi, visite di studio), azioni di ricerca e di studio, creazione di reti, azioni mirate di formazione, diffusione e divulgazione dei risultati. Inoltre, le procedure di selezione dei progetti sono state definite sulla base di criteri di trasparenza, con la redazione di guide per i candidati e di moduli tipo di domanda e di valutazione, disponibile nel sito web. Si prevede inoltre di associare esperti nazionali alla valutazione. La contrattualizzazione dei progetti, il controllo ed il seguito saranno effettuati nell'ambito delle unità operative, con l'assistenza ed il controllo di esperti finanziari, associati fin dall'inizio alla valutazione dei progetti, al fine di assicurare un controllo costante del ciclo di vita del progetto. 5.2 Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio Uno dei punti rilevati nella gestione dei programmi precedenti è stata la parte relativamente modesta che è stata riservata nella formazione degli interessati alle azioni di tipo operativo rispetto alla parte destinata alle conferenze e ai seminari. Il programma quadro sarà riorientato in modo da ridurre la proporzione di questi ultimi; l'obiettivo consiste infatti nel ridurre tale parte fin dai primi due anni della gestione del programma a meno del 50% delle azioni per giungere, alla fine della gestione del programma, al 40%. Al contempo, la mobilità degli esperti (scambi, distacchi, ecc.), che non è stata praticamente attuata nella gestione dei programmi precedenti, dovrebbe progressivamente raggiungere il 15% delle azioni finanziate. Il programma quadro dovrà inoltre facilitare al massimo la realizzazione di progetti operativi (ad esempio operazioni doganali comuni, esercitazioni di polizia), di progetti pilota e di formazione, che dovrebbero a fine esercizio raggiungere almeno il 25% delle azioni. Altre azioni ad elevato valore aggiunto quali le attività di formazione specifica, la creazione di reti e studi e ricerche costituiranno complessivamente il 20% della dotazione annuale. Si noti tuttavia che il programma quadro, come i precedenti, dovrebbe finanziare progetti a carattere sperimentale, che possano portare a testi legislativi, azioni di cooperazione o prassi nazionali armonizzate. Obiettivi specifici: - aumentare la conoscenza del linguaggio specializzato e la comprensione della terminologia in materia giudiziaria e di polizia negli Stati membri e nei paesi candidati, - promuovere la consapevolezza dei valori comuni dei sistemi di prevenzione e di lotta contro la criminalità degli Stati membri, - familiarizzare gli operatori con le istituzioni e gli ordinamenti giuridici, giudiziari e di polizia degli altri Stati membri e dei paesi candidati; - instaurare relazioni di lavoro e di fiducia reciproca tra le persone che operano a tutti i livelli della prevenzione e della lotta alla criminalità, - promuovere il dibattito in merito al miglioramento della cooperazione di polizia e giudiziaria e ai metodi di lavoro utilizzati su base sperimentale, - confrontare i reciproci orientamenti in materia di riforma dei sistemi di prevenzione, di lotta contro la criminalità e d'esecuzione delle sanzioni penali, - facilitare l'attuazione degli strumenti di cooperazione adottati dal Consiglio, - aumentare il grado di comunicazione e lo scambio di dati tra gli esperti degli Stati membri e dei paesi candidati. Destinatari del programma d'azione: Il programma è destinato: - agli organismi impegnati attivamente nella prevenzione della criminalità, organizzata o di altra natura, e nella lotta contro questo fenomeno, in particolare il terrorismo, la tratta degli esseri umani ed i reati commessi nei confronti dei minori, il traffico di droga, il traffico di armi, la corruzione e la frode, così come la delinquenza minorile e la criminalità urbana; - agli operatori della giustizia, vale a dire i giudici, i magistrati delle procure, gli avvocati, i funzionari ministeriali, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali giudiziari, i periti e gli interpreti presso i tribunali ed i membri di altre professioni associate alla giustizia, nonché i ricercatori; - ai funzionari ed agenti dei servizi di polizia: gli organismi pubblici competenti negli Stati membri, in forza della legislazione nazionale, nel settore della prevenzione, individuazione e lotta contro la criminalità; - alle persone e ai servizi addetti all'assistenza alle vittime, compresi i servizi pubblici responsabili in materia d'immigrazione e di servizi sociali. Necessità dell'intervento finanziario comunitario, in particolare in funzione del principio di sussidiarietà: La creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, obiettivo che l'Unione europea si è prefissa nel trattato sull'Unione europea, implica che si debbano affrontare problemi la cui dimensione transfrontaliera è spesso prevalente (criminalità relativa ai traffici illegali di persone o di cose). Le risposte degli organismi di polizia o giudiziari a livello puramente nazionale si rivelano spesso insufficienti, le differenze tra legislazioni o sistemi di lotta contro il crimine costituiscono altrettante opportunità per i criminali di sfuggire all'azione pubblica. Inoltre, gli scambi di informazioni o d'esperienza tra Stati membri hanno per effetto di aumentare l'efficacia dei servizi interessati, e facilitare il ravvicinamento dei metodi, in modo graduale e non contrario all'organizzazione attuale dei sistemi legislativi, giudiziari o di polizia degli Stati membri. Le azioni di cooperazione sostenute dal programma sono pertanto giustificate sotto l'aspetto della sussidiarietà, sia in termini di opportunità che di proporzionalità. Scelta delle modalità d'intervento: * vantaggi rispetto alle misure alternative (vantaggi comparativi): l'attuazione di programmi di finanziamento che permettono di accordare sovvenzioni a progetti di cooperazione è il solo metodo efficace di promozione delle attività di cooperazione citate dal TUE e dalle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere. * analisi di azioni analoghe eventualmente condotte a livello comunitario o a livello nazionale: a livello comunitario non esistono altre azioni specifiche e a livello nazionale le azioni sono limitate dalla mancanza di una cornice generale e di finanziamenti, e non permettono di raggiungere l'effetto di rete e la diffusione delle buone prassi nello spazio europeo. * effetti derivati e moltiplicatori previsti: sinergia e valore aggiunto su scala europea. Principali fattori aleatori che possono incidere sui risultati specifici dell'azione: L'esperienza maturata nelle azioni precedenti dimostra che non ve ne sono. Al contrario, si registra una crescente domanda da parte delle istituzioni, dei servizi, delle organizzazioni pubbliche e private e si riscontra una maggiore sensibilità a livello europeo per questo tipo di azione in vista della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa. 5.3 Modalità di attuazione: Le azioni saranno attuate dalla Commissione (gestione diretta) con personale statutario. 6. INCIDENZA FINANZIARIA 6.1 Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per l'intero periodo di programmazione) 6.1.1 Intervento finanziario in milioni di euro (fino a tre decimali) >SPAZIO PER TABELLA> 6.1.2 Assistenza tecnica e amministrativa, spese di sostegno e spese relative alle tecnologie dell'informazione (stanziamenti d'impegno) >SPAZIO PER TABELLA> 6.2. Calcolo dei costi per ciascuna delle misure previste nella Parte B (per l'intero periodo di programmazione) [14] [14] Per ulteriori informazioni, si rimanda al separato documento orientativo. in milioni di euro (fino a tre decimali) >SPAZIO PER TABELLA> 7. INCIDENZA SULLE SPESE PER IL PERSONALE ED AMMINISTRATIVE 7.1. Incidenza sulle risorse umane >SPAZIO PER TABELLA> 7.2 Incidenza finanziaria complessiva delle risorse umane supplementari >SPAZIO PER TABELLA> Gli importi corrispondono alle spese complessive per un periodo di dodici mesi. 7.3 Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione >SPAZIO PER TABELLA> Gli importi corrispondono alle spese complessive per un periodo di dodici mesi. (1) Precisare il tipo di comitato ed il gruppo al quale si riferisce. I. Totale annuo (7.2 + 7.3) II. Durata dell'azione III. Costo totale dell'azione (I x II) // EUR Anni EUR Il fabbisogno di risorse di personale ed amministrative deve essere coperto all'interno della dotazione assegnata alla DG di gestione. 8. CONTROLLO E VALUTAZIONE 8.1 Sistema di controllo - Indicatori di efficacia: * indicatori d'output (misura delle attività intraprese): 1) numero dei progetti realizzati, 2) numero delle persone formate alle nuove misure di cooperazione giudiziaria e di polizia, alla conoscenza degli ordinamenti di polizia e giudiziari degli Stati, compresa la terminologia specifica, le forme di comunicazione e la sensibilizzazione alla comprensione delle diverse prassi e mentalità nazionali, 3) numero di documenti pubblicati, 4) numero di destinatari della diffusione dei risultati, 5) numero di nuove reti istituite, 6) numero di persone in mobilità, 7) numero di studi e ricerche portati a termine. * realizzazione di metodologie per la raccolta dei dati: 1) costituzione di basi di dati relativi ai progetti per il seguito ed il controllo (con indicazione di promotori, partner, destinatari, risultati, relazioni finali, realizzazione delle spese, impegni e pagamenti), 2) costituzione di una base dati relativa ai prodotti dei progetti (documenti, supporti informatici, pubblicazioni da divulgare), 3) contributo al sito web per la diffusione delle informazioni alle reti ed ai recapiti di posta elettronica degli esperti negli Stati membri. 8.2 Modalità e calendario della valutazione prevista - Valutazione interna annuale, in base ai progetti attuati, che fanno regolarmente l'oggetto di seguito e controllo ed adattamento degli obiettivi e dei mezzi nel programma annuale di lavoro, approvato dal comitato del programma e pubblicato nella GUCE. - Relazione annuale sui risultati del programma alla Commissione, al Consiglio ed al Parlamento europeo. - Valutazione esterna indipendente intermedia alla metà del ciclo di vita del programma e relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio. - Valutazione esterna indipendente finale alla fine del programma e relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio. 9. MISURE ANTIFRODE (Articolo 3, paragrafo 4 del regolamento finanziario: "Al fine di prevenire i rischi di frode ed irregolarità, la Commissione presenta nella scheda finanziaria le informazioni che riguardano le misure di prevenzione e di tutela esistenti o previste".) Il documento d'informazione sui finanziamenti effettuati dall'Unione europea e il Vademecum sulla gestione delle sovvenzioni contengono informazioni per i promotori dei progetti. Inoltre, gli orientamenti sulla gestione dei progetti ed il formulario contrattuale forniscono informazioni sulle misure di protezione esistenti. Ad esempio, il beneficiario si impegna a concedere al personale della Commissione un idoneo diritto d'accesso ai locali nei quali si svolge l'attività, così come a tutti i documenti relativi alla gestione tecnica e finanziaria della stessa. Il beneficiario accetta che la Commissione e la Corte dei conti europea possano controllare come viene impiegata la sovvenzione e ciò per l'intera durata della convenzione e per un periodo di 5 anni dalla scadenza della convenzione. Sono previsti controlli in loco a campione da parte della Commissione.