Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000PC0494

    Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1258/1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune nonché diversi altri regolamenti riguardanti la politica agricola comune (2000/C 337 E/44) COM(2000) 494 def. — 2000/0204(CNS) (Presentata dalla Commissione il 28 luglio 2000)

    GU C 337E del 28.11.2000, p. 276–277 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000PC0494



    Gazzetta ufficiale n. C 337 E del 28/11/2000 pag. 0276 - 0277


    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1258/1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune nonché diversi altri regolamenti riguardanti la politica agricola comune

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    1. Al fine di rendere più trasparente la presentazione del bilancio e la contabilità, il progetto di revisione del Regolamento finanziario propone di considerare come entrate assegnate "le spese negative" attualmente esistenti nel settore agricolo. Queste spese negative derivano da un complesso meccanismo di bilancio e si dividono in cinque categorie:

    - gli importi recuperati a seguito di frodi o irregolarità (60 milioni di euro nel 1999),

    - le correzioni sugli anticipi effettuate a norma dell'articolo 13 della disciplina di bilancio (126 milioni di euro nel 1999),

    - gli "utili" che possono risultare dalle vendite nell'ambito dell'ammasso pubblico (286 milioni di euro nel 1999),

    - il prelievo supplementare sulla produzione eccedentaria di latte (498 milioni di euro nel 1999),

    - le conseguenze finanziarie delle decisioni in materia di liquidazione dei conti (606 milioni di euro nel 1999).

    Il punto 10 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1) stabilisce che le prospettive finanziarie non tengano conto delle linee del bilancio finanziate da entrate assegnate ai sensi dell'articolo 4 del regolamento finanziario in vigore. In tali condizioni, la soppressione delle spese negative potrebbe essere realizzata rispettando la neutralità del bilancio.

    2. La proposta di revisione del regolamento finanziario prevede dunque d'ora in poi due categorie di entrate assegnate: quelle definite nel regolamento finanziario stesso e quelle previste in regolamenti specifici.

    La presente proposta è finalizzata:

    - da un lato, a modificare il regolamento (CE) n. 1258/1999 al fine di disporre che eventuali recuperi di spese finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG, nonché gli importi prelevati, riscossi o trattenuti dagli Stati membri, devono essere considerati entrate assegnate da utilizzare esclusivamente per finanziare le spese del FEAOG-garanzia;

    - dall'altro, a precisare che le somme riscosse a titolo del prelievo supplementare latte ai sensi del regolamento (CE) n. 3950/92 e i saldi creditori dei conti di ammasso pubblico contemplati dal regolamento (CEE) n. 3492/90 devono essere considerati entrate assegnate,

    - inoltre, le cauzioni incamerate nell'ambito delle disposizioni della politica agricola comune non devono più essere dedotte dalle spese del FEAOG-garanzia, come previsto all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 352/78, ma devono essere considerate entrate assegnate.

    3. In occasione della modifica del regolamento (CE) n. 1258/1999, è opportuno inserire in tale regolamento disposizioni che tengano conto della nuova decisione « comitatologia » (decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, GU L 184 del 17 luglio 1999, pag. 23).

    2000/0204 (CNS)

    Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1258/1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune nonché diversi altri regolamenti riguardanti la politica agricola comune

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

    vista la proposta della Commissione [1],

    [1] GU C , ..., pag. .

    visto il parere del Parlamento europeo [2],

    [2] GU C , ..., pag. .

    visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

    [3] GU C , ..., pag. .

    visto il parere della Corte dei conti [4],

    [4] GU C , ..., pag. .

    considerando quanto segue:

    (1) Le spese negative vengono annualmente registrate in varie linee di bilancio del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.

    (2) La riformulazione del regolamento finanziario prevede che le "spese negative" debbano essere considerate d'ora in poi come "entrate assegnate". Tale modifica non comporta ripercussioni sul bilancio e garantisce al tempo stesso la necessaria chiarezza.

    (3) L'articolo 17 del regolamento finanziario del ... [5] prevede due categorie di entrate assegnate: quelle definite nel regolamento finanziario stesso e quelle previste in regolamenti specifici.

    [5] GU L , ..., pag. .

    (4) Poiché la sostituzione dell'espressione "spese negative" con quella di "entrate assegnate" riguarda unicamente il settore agricolo e rende necessaria la modifica di diversi regolamenti agricoli, è opportuno introdurre tali "entrate assegnate" non nel regolamento finanziario del ... , ma nei regolamenti agricoli specifici, e segnatamente nel regolamento (CE) n. 1258/1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune [6].

    [6] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

    (5) Per evitare che venga effettuata una compensazione, a livello degli Stati membri, tra le spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e le entrate assegnate destinate al finanziamento di tali spese, è necessario che le entrate siano versate e utilizzate nell'ambito della politica agricola comune.

    (6) E' essenziale ed opportuno applicare alle entrate assegnate, a livello comunitario, lo stesso sistema di controllo, comprese le decisioni in materia di liquidazione dei conti, utilizzato per le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

    (7) Alla luce dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [7], é opportuno che talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 1258/1999 siano adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della stessa.

    [7] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (8) Altre misure necessarie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1258/1999 costituiscono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE e devono essere adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della stessa,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I. Il regolamento (CE) n. 1258/1999 è modificato come segue:

    1. All'articolo 1, dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

    «2 bis Costituiscono entrate assegnate:

    - tutti i recuperi relativi alle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo nel quadro del presente regolamento, in particolare quelle previste agli articoli 7 e 8 del presente regolamento, e tutte le riduzioni e/o sospensioni sugli anticipi mensili, nonché

    - gli altri importi prelevati o riscossi dagli Stati membri o trattenuti dalla Commissione e non previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 94/728/CE del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, purché definiti come entrate assegnate nella regolamentazione comunitaria relativa alla politica agricola comune.

    Tali entrate sono esclusivamente utilizzate per finanziare le spese della sezione garanzia del Fondo.

    Gli articoli da 4 a 10 del presente regolamento si applicano alle entrate assegnate ai sensi del primo comma»

    2. All'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    « 1. La Commissione, conformemente alla procedura prevista all'articolo 14, paragrafo 3, adotta le decisioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. »

    3. Il testo dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, è sostituito dal seguente:

    « Le somme recuperate nonché gli interessi relativi alle somme recuperate o pagate in ritardo costituiscono entrate assegnate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 bis, del presente regolamento. Tali somme ed importi sono versati al Fondo per finanziare la spesa della sua sezione garanzia. »

    4. Sono soppressi gli articoli 11 e 12.

    5. Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

    « Articolo 13

    1. La Commissione è assistita dal comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (in appresso "comitato del Fondo"), composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

    2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE , salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3 della stessa.

    3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. ».

    6. La parte introduttiva dell'articolo 14, paragrafo 1, è sostituita dalla seguente:

    « Il comitato del Fondo è consultato conformemente alla procedura prevista al paragrafo 3: ».

    7. All'articolo 14 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

    « 3. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3 della stessa. »

    8. E' soppresso l'articolo 15.

    II. Il regolamento (CEE) n. 3950/92 è modificato come segue:

    Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

    « Articolo 10

    Il prelievo e, ove del caso, i relativi interessi, costituiscono entrate assegnate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 1258/1999. Essi sono versati al Fondo per finanziarne le spese della sezione garanzia.»

    III. Il regolamento (CEE) n. 3492/90 è modificato come segue:

    All'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

    « 3. L'eventuale saldo attivo di un conto costituisce un'entrata assegnata ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 1258/1999. Esso è versato al Fondo per finanziare la spesa della sezione garanzia. »

    IV. Il regolamento (CEE) n. 352/78 è modificato come segue:

    1. Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2

    « Le cauzioni di cui all'articolo 1, una volta incamerate, costituiscono entrate assegnate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 1258/1999. Esse sono versate al Fondo per finanziare la spesa della sezione garanzia .»

    2. E' soppresso l'articolo 3.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla sua entrata in vigore.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles,

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Top