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Document 52000PC0419
Amended proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 82/714/EEC of 4 October 1982 laying down technical requirements for inland waterway vessels (presented by the Commission pursuant to Article 250(2) of the EC Treaty)
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 82/714/CEE del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 82/714/CEE del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)
/* COM/2000/0419 def. - COD 97/0335 */
GU C 365E del 19.12.2000, pp. 138–166
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 82/714/CEE del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2000/0419 def. - COD 97/0335 */
Gazzetta ufficiale n. C 365 E del 19/12/2000 pag. 0138 - 0166
Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 82/714/CEE del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) RELAZIONE 1. Introduzione La Commissione ha presentato nel dicembre 1997 una proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 82/714/CEE del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna [COM(1997)644 definitivo - 1997/0335 (COD)]. La proposta si prefigge di adeguare i requisiti tecnici comunitari alle più recenti norme di navigazione sul Reno, onde istituire un regime unico per tutta la rete navigabile interna europea. La proposta della Commissione ha ottenuto parere favorevole dal Comitato economico e sociale in data 25 marzo 1998. Il 20 ottobre 1998 il Parlamento europeo ha adottato alcuni emendamenti in prima lettura; la Commissione ha preso posizione al riguardo indicando gli emendamenti che era in grado di recepire, nella forma o nella sostanza, e gli emendamenti respinti. Il 1° maggio 1999 la base giuridica è cambiata a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, in virtù del quale il settore dei trasporti è soggetto alla procedura di codecisione. Il 16 settembre 1999 il Parlamento europeo ha ribadito il proprio parere in prima lettura. Alla luce di questi sviluppi, la Commissione presenta questa proposta modificata. La proposta modificata riprende integralmente il testo dei considerando e degli articoli della proposta iniziale della Commissione nonché il testo dell'allegato I e dell'allegato II, parte I, capitolo 1 e parte II, capitolo 15. Il resto degli allegati (122 pagine), non è stato ripetuto, non essendo stato oggetto di modifica a seguito degli emendamenti del Parlamento. 2. Gli emendamenti Gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo e recepiti dalla Commissione riguardano i considerando (tre emendamenti), un articolo della direttiva (un emendamento) e alcuni articoli dell'allegato II (due emendamenti). 2.1 Coesistenza di due regimi Nel suo emendamento al primo considerando, il Parlamento precisa che esistono due regimi di norme tecniche per le navi utilizzate sulle vie navigabili interne della Comunità: il regolamento sul controllo della navigazione del Reno, del 1° gennaio 1995, adottato dalla Commissione Centrale per la Navigazione del Reno (CCNR) in base alla Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno (Convenzione di Mannheim) e la direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che stabilisce i requisiti tecnici delle navi della navigazione interna. Il certificato emesso in base al regolamento citato dà accesso a tutte le vie navigabili comunitarie, compreso il Reno, mentre il certificato comunitario esclude quest'ultimo. La proposta della Commissione si prefigge di adeguare i requisiti tecnici comunitari alle moderne norme di navigazione sul Reno, in modo da avere un regime unico per tutta la rete navigabile interna europea. 2.2 Il regolamento sul controllo della navigazione del Reno L'emendamento del secondo considerando precisa che i requisiti tecnici figuranti negli allegati della direttiva 82/714 incorporavano già nella sostanza il regolamento per il controllo della navigazione sul Reno vigente all'epoca e che l'aggiornamento del regolamento del 1° gennaio 1995, sul quale si basa la proposta della Commissione, riprende i più recenti progressi tecnici. 2.3 Le navi passeggeri La Commissione ha accolto l'emendamento del Parlamento nella sostanza, aggiungendo un quinto considerando (nuova numerazione) che precisa che la proposta della Commissione si applica anche alle navi adibite al trasporto di (più di dodici) passeggeri. La Commissione non riprende tuttavia il riferimento alla risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 1979, relativa alla successiva direttiva 82/714/CEE, nella quale il Parlamento «deplora che nell'armonizzazione delle norme minime tecniche non siano comprese le navi passeggeri». 2.4 Data di entrata in vigore negli Stati membri Per quanto riguarda l'articolo 2, paragrafo 1, il Parlamento propone non già di fissare una scadenza precisa entro la quale gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva, bensì di far discendere tale data dal giorno della pubblicazione (« un anno dopo »). La Commissione ha quindi modificato il riferimento all'entrata in vigore della direttiva. 2.5 Navi passeggeri a vela Il Parlamento propone di inserire una voce relativa alle navi passeggeri a vela nell'elenco delle definizioni (Allegato II, parte 1, capitolo 1, articolo 1.01, nuovo punto 19 bis) e nel capitolo sulle navi a vela (allegato II, parte II, capitolo 15, nuovo articolo 15 bis). Il fine di tali emendamenti è permettere l'adozione di norme specifiche a questo particolare tipo di imbarcazioni. 1997/0335 (COD) Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 82/714/CEE del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale [1], [1] GU C 157 del 25.5.1998, pag. 17. in conformità con la procedura prevista dall'articolo 251 del trattato, considerando quanto segue: (1) La direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna [2], ha introdotto condizioni armonizzate per il rilascio dei certificati per le navi della navigazione interna in tutti gli Stati membri, che però non consentono la navigazione sul Reno. Infatti a livello europeo i requisiti tecnici della navigazione interna restano eterogenei. A tutt'oggi la coesistenza di diverse regolamentazioni parallele a livello nazionale ed internazionale si contrappone agli sforzi volti al riconoscimento reciproco dei certificati di navigazione nazionali, senza ulteriori ispezioni delle navi straniere. Inoltre le norme contenute nella direttiva 82/714/CEE sono ormai in parte superate rispetto ai recenti progressi tecnici. [2] GU L 301 del 28.10.1982, pag. 1. (2) Le disposizioni tecniche figuranti negli allegati della direttiva 82/714/CEE riprendono essenzialmente le disposizioni vigenti a norma del regolamento riveduto per la navigazione del Reno - nella versione adottata nel 1982 dalla Commissione Centrale per la navigazione sul Reno (CCNR). Le condizioni e i requisiti tecnici per il rilascio dei certificati di navigazione interna, ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione del Reno, sono stati riveduti a decorrere dal 1° gennaio 1995. Essi sono ufficialmente conformi agli ultimi progressi della tecnica e sono in vigore dal 1° gennaio 1995. Per ragioni di concorrenza e di sicurezza, nonché nell'interesse di un'armonizzazione a livello europeo, è auspicabile adottare il campo d'applicazione e il contenuto di tali requisiti tecnici per l'intera rete navigabile comunitaria. A questo riguardo è necessario tener conto dei cambiamenti avvenuti nella rete navigabile della Comunità. (3) È opportuno che i certificati comunitari di navigazione interna attestanti la piena conformità delle navi ai requisiti tecnici riveduti di cui sopra siano validi su tutte le vie navigabili comunitarie. (4) È auspicabile garantire un maggior grado di armonizzazione delle condizioni di rilascio dei certificati comunitari supplementari da parte degli Stati membri per le navi che operano sulle idrovie delle zone 1 e 2 (estuari), nonché della zona 4. (5) Nell'interesse della sicurezza del trasporto di passeggeri, è opportuno estendere il campo di applicazione della direttiva anche alle navi passeggeri di capacità superiore a 12 passeggeri, come già previsto dal regolamento sul controllo della navigazione del Reno. (6) È opportuno prevedere un regime transitorio per le navi in servizio non ancora munite di certificato comunitario di navigazione interna quando vengono sottoposte alla prima visita conformemente ai requisiti tecnici riveduti stabiliti dalla presente direttiva. (7) È opportuno, entro certi limiti e a seconda della categoria di navi, determinare in ciascun caso specifico il periodo di validità dei certificati comunitari. (8) Alla luce dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione [3], é opportuno che le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva siano adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della stessa. [3] GU L 184 del 17.07.1999, pag. 23. (9) È necessario che il disposto della direttiva 76/135/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna [4], continui ad applicarsi alle navi escluse dalla presente direttiva, [4] GU L 21 del 29.1.1976, pag. 10. HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 82/714/CEE è modificata nel modo seguente: 1. Il terzo trattino dell'articolo 1 è modificato come segue: "zona 4: le altre idrovie comunitarie comprese nell'elenco di cui al capitolo 3 dell'allegato I." 2. Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente: "1. La presente direttiva si applica: - alle navi di lunghezza pari o superiore a 20 metri; - alle navi per le quali il prodotto di L × B × T, come da definizione fornita all'allegato II, articolo 1.01, è pari o superiore a 100 m³; - ai rimorchiatori e agli spintori, compresi quelli di lunghezza inferiore a 20 m o nei quali il prodotto di L × B × T, come da definizione fornita all'allegato II, articolo 1.01, è inferiore a 100 m³, quando sono costruiti per rimorchiare, per spingere o per la propulsione in formazione in coppia delle navi di cui al primo trattino. 2. La presente direttiva non si applica: - alle navi da passeggeri destinate al trasporto di non più di 12 passeggeri oltre all'equipaggio; - alle navi traghetto; - alle navi da diporto di lunghezza inferiore a 24 metri; - alle navi di servizio delle autorità di controllo e alle navi del servizio antincendio; - alle navi da guerra; - alle navi della navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori per la navigazione marittima che navigano o stazionano nelle acque fluviomarittime o si trovano temporaneamente nelle acque interne, purché provvisti dei seguenti titoli di navigazione o di sicurezza validi: - certificato attestante la conformità alla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974 e successive modificazioni, o uno strumento equivalente, - certificato attestante la conformità alla Convenzione internazionale sul bordo libero del 1966 e successive modificazioni, o uno strumento equivalente, e certificato IOPP che attesti la conformità alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi (Marpol) del 1973 e successive modificazioni, - per le navi da passeggeri a cui non si applicano le suddette convenzioni, certificato rilasciato in conformità della direttiva 98/18/CE del Consiglio sulle norme e le condizioni di sicurezza per le navi da passeggeri." 3. Il testo del primo e del secondo trattino dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente: "- di un certificato rilasciato a norma dell'articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione del Reno o un certificato comunitario di navigazione interna rilasciato posteriormente al 1° luglio 1998 ai sensi dell'articolo 8, che attesta la piena conformità della nave ai requisiti tecnici dell'allegato II, qualora operino su una idrovia della zona R; - di un certificato comunitario di navigazione interna rilasciato alle navi in conformità della presente direttiva e dei requisiti tecnici dell'allegato II qualora navighino sulle idrovie delle altre zone." 4. Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente: "1. Ogni Stato membro può adottare, fatte salve le disposizioni della Convenzione riveduta per la navigazione del Reno e previa consultazione della Commissione che delibera in conformità della procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, requisiti tecnici complementari a quelli dell'allegato II per le navi che navigano sulle idrovie delle zone 1 e 2 situate nel suo territorio. Tali requisiti complementari si limitano ai soli elementi contenuti nell'elenco di cui all'allegato V bis e sono formulati in conformità delle relative disposizioni. 2. La conformità della nave ai suddetti requisiti complementari è attestata dal certificato comunitario di cui all'articolo 3 o, nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 2, dal certificato comunitario supplementare. Tale attestato di conformità è riconosciuto sulle idrovie comunitarie della zona corrispondente. 3. Ogni Stato membro può, previa approvazione della Commissione, che delibera in conformità della procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, consentire una riduzione dei requisiti tecnici dell'allegato II per le navi che operano esclusivamente sulle idrovie della zona 4 situate nel suo territorio. Tale riduzione si limita ai soli elementi elencati all'allegato V tris. Se le caratteristiche tecniche di una nave soddisfano i requisiti tecnici così modificati, occorre specificare nel certificato comunitario o, nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 2, nel certificato comunitario supplementare che la sua validità è limitata alle idrovie della zona 4." 5. All'articolo 8, paragrafo 2, è aggiunto il seguente testo: "Nei casi in cui la prima visita tecnica viene effettuata dopo il 1° luglio 1998, la mancata rispondenza ai requisiti stabiliti all'allegato II viene specificata nel certificato comunitario. Qualora le autorità competenti ritengano che tali lacune non costituiscono un pericolo evidente, le navi possono continuare ad operare fino a quando i componenti o le parti della nave di cui è stata certificata la non rispondenza ai requisiti non sono sostituiti o modificati, nel qual caso tali componenti o parti dovranno soddisfare i requisiti dell'allegato II. La sostituzione delle parti esistenti con parti identiche o parti di tecnologia e costruzione equivalente nel corso di interventi di riparazione e di manutenzione periodici non si considera una sostituzione ai sensi del presente paragrafo." 6. All'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo: "4. Il certificato comunitario viene rilasciato alle navi che, escluse inizialmente dal campo d'applicazione della presente direttiva, vi rientrano a seguito delle modifiche di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, introdotte dalla direttiva 98/. . ./CE, previa visita tecnica da effettuarsi alla scadenza dell'attuale certificato della nave, ma comunque entro il 30 giugno 2008, per verificare la conformità della nave ai requisiti tecnici stabiliti all'allegato II. La mancata rispondenza a tali requisiti viene menzionata nel certificato comunitario. Qualora le autorità competenti ritengano che tali lacune non costituiscono un pericolo evidente, la nave può continuare ad operare fino a quando i componenti o le parti della nave di cui è stata certificata la non rispondenza ai requisiti non siano sostituiti o modificati, nel qual caso tali componenti o parti dovranno soddisfare i requisiti dell'allegato II. La sostituzione delle parti esistenti con parti identiche o parti di tecnologia e costruzione equivalente nel corso di interventi di riparazione e di manutenzione periodici non si considera una sostituzione ai sensi del presente paragrafo." 7. Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal testo seguente: "1. Il periodo di validità del certificato comunitario di navigazione interna sarà fissato in ogni singolo caso dall'autorità competente per il rilascio di tale certificato. Tuttavia, tale periodo non può essere superiore a cinque anni per le navi da passeggeri o a dieci anni per le altre navi. 2. Ciascuno Stato membro può, nei casi specificati agli articoli 12 e 16 della presente direttiva e nel capitolo 2, paragrafo 5, dell'allegato II, rilasciare certificati comunitari temporanei, il cui periodo di validità non deve superare i sei mesi." 8. La seguente frase è aggiunta all'articolo 13: "Tuttavia, al rinnovo dei certificati comunitari rilasciati anteriormente al 1° luglio 1998 si applicano le disposizioni transitorie del capitolo 24 dell'allegato II." 9. La prima frase del secondo comma dell'articolo 15 è modificata nel modo seguente: "In seguito a detta visita viene rilasciato un nuovo certificato che indica le caratteristiche tecniche della nave o viene modificato di conseguenza il certificato esistente." 10. Il testo dell'articolo 19 è sostituito dal seguente testo: "1. Le eventuali modifiche necessarie per adeguare gli allegati della direttiva al progresso tecnico, agli sviluppi registrati in questo settore grazie all'attività svolta da altre organizzazioni internazionali, in particolare la Commissione centrale per la navigazione del Reno, allo scopo di garantire che i due certificati di cui all'articolo 3, primo trattino, siano rilasciati sulla base di requisiti tecnici che garantiscono un livello di sicurezza equivalente, o di tener conto dei casi di cui all'articolo 5, sono adottate dalla Commissione in conformità della procedura stabilita nel presente articolo, paragrafi 2 e 3. 2. La Commissione è assistita dal comitato istituito con l'articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio [5] - composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. [5] GU L 373 del 31.12.1991. 3. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE , salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3 e dell' articolo 8 della stessa. 11. Il testo dell'articolo 20 è sostituito dal testo seguente: "Alle navi escluse dal campo d'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, che tuttavia rientrano in quello dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 76/135/CEE, si applicano le disposizioni di quest'ultima" 12. Gli allegati I, II e III sono sostituiti dalle nuove versioni contenute nell'allegato della presente direttiva. Gli allegati V bis, V tris e VI di cui allo stesso allegato sono aggiunti alla presente direttiva. Articolo 2 1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva un anno dopo l'entrata in vigore della direttiva stessa, e ne informano immediatamente la Commissione. 2. Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 3. Gli Stati membri stabiliscono il sistema di sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva e prendono le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. 4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli Stati membri. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente Allegato I Elenco delle vie navigabili comunitarie suddivise geograficamente nelle zone 1, 2, 3 e 4 Capitolo I Zona 1 Repubblica federale di Germania Ems: dalla linea di collegamento fra il campanile di Delfzijl e il faro di Knock in direzione del mare aperto fino alla latitudine 53° 30' N e alla longitudine 6° 45' E (ovvero leggermente al largo della zona di trasbordo per navi da carico secco nell'Alte Ems, tenendo conto del trattato di cooperazione Ems-Dollart). Zona 2 Repubblica federale di Germania Ems: dalla linea che, partendo dall'entrata del porto verso Papenburg, supera l'Ems, collega lo stabilimento di pompaggio di Diemen (Diemer Schöpfwerk) e l'apertura della diga a Halte fino alla linea di collegamento fra il campanile di Delfzijl e il faro di Knock, tenendo conto del trattato di cooperazione Ems-Dollart. Jade: all'interno della linea di collegamento fra il segnale superiore di Schillig e il campanile di Langwarden. Weser: dal ponte ferroviario di Brema fino alla linea di collegamento fra i campanili di Langwarden e di Cappel e il braccio marginale Schweiburg, compresi i bracci marginali Kleine Weser, Rekumer Loch e Rechter Nebenarm. Elba: dal limite inferiore del porto di Amburgo fino alla linea che collega la boa sferica di Döse e la punta nord-occidentale dell'Hohes Ufer (Dieksand), con gli affluenti Este, Lühe, Schwinge, Oste, Pinnau, Krückau e Stör (ogni volta, dallo sbarramento alla foce), compresa la Nebenelbe. Meldorfer Bucht: all'interno della linea di collegamento fra la punta nord-occidentale dell'Hohes Ufer (Dieksand) e la testa del molo occidentale di Büsum. Flensburger Förde: all'interno della linea di collegamento fra il faro di Kekenis e Birknack. Eckernförder Bucht: all'interno della linea che collega Boknis-Eck alla punta nord-occidentale della terraferma a Dänisch Nienhof. Kieler Förde: all'interno della linea di collegamento fra il faro di Bülk e il monumento ai caduti del mare di Laboe. Leda: dall'entrata nell'avamporto della chiusa marittima di Leer fino alla foce. Hunte: dal porto di Oldenburg e da 140 m a valle dell'Amalienbrücke a Oldenburg fino alla foce. Lesum: dal ponte ferroviario a Bremen-Burg fino alla foce. Este: dalla porta di chiusa di Buxtehude fino alla diga di Este. Lühe: dal mulino situato a 250 m a monte del ponte stradale sul Marschdamm a Horneburg fino alla diga di Lühe. Schwinge: dal ponte pedonale a valle del bastione di Güldenstern a Stado fino alla diga di Schwinge. Freiburger-Hafenpriel: dalle chiuse di Freiburg sull'Elba fino alla foce. Oste: dallo sbarramento del mulino di Bremervörde fino alla diga di Oste. Pinnau: dal ponte ferroviario di Pinneburg fino alla diga di Pinnau. Krückau: dal mulino ad acqua di Elmshorn fino alla diga di Krückau. Stör: da Pegel Rensing fin alla diga di Stör. Eider: dal canale di Gieselau fino alla diga di Eider. Nord-Ostsee-Kanal (canale di Kiel): dalla linea che collega le teste di molo di Brunsbüttel fino alla linea che collega i segnali d'accesso di Kiel-Haltenau e i (laghi) Schirnauer See, Bergstedter See, Audorfer See, Obereidersee a Enge, al canale navigabile di Achterwehrer e al (lago) Flemhuder See. Trave: dal ponte ferroviario e dal ponte di Holsten (Stadttrave) a Lubecca fino alla linea che collega le due teste di molo esterne di Travemünde con il Pötenitzer Wiek e il (lago) Dassower See. Schlei: all'interno della linea di collegamento delle teste di molo di Schleimünde. Wismarbucht, Kirchsee. Breitling, Salzhaff e porto di Wismar: in direzione del mare aperto, dalle linee di collegamento fra Hohen Wieschendorf Huk e i fanali di Timmendorf e i fanali di Gollwitz sull'isola di Poel e la punta meridionale della penisola di Wustrow. Unterwarnow e Breitling: in direzione del mare aperto dalla linea che collega le punte più settentrionali del molo occidentale, centrale e orientale di Warnemünde. Le acque circondate dalla terraferma e dalle penisole di Darß e di Zingst come pure dalle isole di Hiddensee e di Rügen (compreso il porto di Stralsund): verso il mare aperto: - fino alla latitudine 54° 27' N fra la penisola di Zingst e l'isola di Bock, - fino alla linea che collega la punta settentrionale dell'isola di Bock alla punta meridionale dell'isola di Hiddensee, - sulle isole di Hiddensee e di Rügen (Bug), fino alla linea che collega la punta sud-est di Neubessin al Buger Haken. Greifswalder Bodden e porto di Greifswald (con Ryck): verso il mare aperto fino alla linea che collega la punta orientale del Thiessower Haken (Südperd) con la punta orientale dell'isola di Ruden, terminando in corrispondenza della punta settentrionale dell'isola di Usedom (54° 10' 37 latitudine N, 13° 47' 51 longitudine E). Le acque circondate dalla terraferma e dall'isola di Usedom (fiume Peene, compresi porto di Wolgast, acque retrostanti, laguna di Stettino): in direzione est fino alla linea di demarcazione fra Germania e Polonia che attraversa la laguna di Stettino. Repubblica francese Senna: a valle del ponte Jeanne d'Arc a Rouen. Garonna e Gironda: a valle del ponte di pietra a Bordeaux. Rodano: a valle del ponte Trinquetaille ad Arles e oltre, verso Marsiglia. Dordogna: a valle del ponte di pietra a Libourne. Loira: a valle del ponte di Haudadine del braccio della Madeleine e a valle dal ponte di Pirmil sul braccio di Pirmil. Regno dei Paesi Bassi Dollard. Eems. Waddenzee: compresi i collegamenti con il Mare del Nord. IJsselmeer: compreso il Markermeer e l'IJmeer e escluso il Gouwzee. Waterweg di Rotterdam e Scheur. Calandkanaal ad ovest del porto del Benelux. Hollands Diep. Breediep, Beerkanaal e porti collegati. Haringvliet e Vuilegat: comprese le vie navigabili che si trovano fra Goeree-Overflakkee da un lato e Voorne-Putten e Hoekse Waard dall'altro. Hellegat. Volkerak. Krammer. Grevelingenmeer e Brouwershavense Gat: comprese tutte le vie navigabili che si trovano fra Schouwen-Duiveland e Goeree-Overflakkee. Keten, Mastgat, Zijpe, Krabbenkreek, Schelda orientale e Roompot: comprese le vie navigabili che si trovano fra Walcheren, Noord-Beveland e Zuid-Beveland da un lato e Schouwen-Duiveland e Tholen dall'altro, escluso il canale Schelda-Reno. Schelda e Schelda occidentale e la sua foce a mare: comprese le vie navigabili che si trovano fra la Fiandra zelandese (Reemusch-Vlaanderen), da un lato, e Walcheren e Zuid-Beveland, dall'altro, escluso il canale Schelda-Reno. Capitolo II Zona 3 Repubblica d'Austria Danubio: dal confine con la Germania al confine con la Slovacchia. Inn: dalla foce alla centrale elettrica di Passau-Ingling. Traun: dalla foce fino al chilometro 1,80. Enns: dalla foce al chilometro 2,70. March: fino al chilometro 6,00. Regno del Belgio Schelda marittima (a valle della rada di Anversa). Repubblica federale di Germania Danubio: da Kelheim (km 2 414,72) fino al confine austro-tedesco. Reno: dal confine svizzero-tedesco al confine olandese-tedesco. Elba: dalla foce del canale laterale dell'Elba (Elben-Seiten-Kanal) al limite inferiore del porto di Amburgo. Müritz. Repubblica francese Reno Regno dei Paesi Bassi Reno Sneekermeer, Koevordermeer, Heegermeer, Fluessen, Slotermeer, Tjeukemeer, Beulakkerwijde, Belterwijde, Ramsdiep, Ketelmeer, Zwartenmeer, Veluwemeer, Eemmeer, Alkmaardermeer, Gouwzee, Buiten IJ, Afgesloten IJ, Noordzeekanaal, Porto d'UJmuiden, zona portuale di Rotterdam, Nieuwe Maas, Noord, Oude Maas, Beneden Merwede, Nieuwe Merwede, Dordtsche Kil, Boven Merwede, Waal, Bijlandsch Kanaal, Boven Rijn, Pannersdensch Kanaal, Geldersche IJssel, Neder Rijn, Lek, canale Amsterdam-Reno, Veerse Meer, canale Schelda-Reno fino al punto in cui affluisce nel Volkerak, Amer, Bergsche Maas, la Mosa a valle di Venlo, Gooimeer, Europoort, Calandkanaal (ad est del porto del Benelux), Hartelkanaal. Capitolo III Zona 4 Repubblica d'Austria Thaya: fino a Bernhardsthal. March: a monte del chilometro 6,00. Regno del Belgio L'intera rete belga ad eccezione delle vie navigabili della zona 3. Repubblica federale di Germania Tutte le vie navigabili nazionali ad eccezione di quelle delle zone 1, 2 e 3. Repubblica francese L'intera rete francese ad eccezione delle vie navigabili delle zone 1, 2 e 3. Regno dei Paesi Bassi Tutti i fiumi, canali e mari interni non compresi nelle zone 1, 2 e 3. Repubblica italiana Fiume Po: da Piacenza alla foce. Canale Milano-Cremona, fiume Po: tratto terminale di 15 km fino al Po. Fiume Mincio: da Mantova, Governolo al Po. Idrovia ferrarese: dal Po (Pontelagoscuro), Ferrara a Porto Garibaldi. Canali di Brondolo e Valle: dal Po orientale alla laguna di Venezia. Canale Fissero-Tartaro-Canalbianco: da Adria al Po orientale. Litoranea veneta: dalla laguna di Venezia a Grado. Granducato di Lussemburgo Mosella. Allegato II Requisiti tecnici minimi per le navi che navigano sulle vie navigabili delle zone 1, 2, 3 e 4 INDICE PARTE I Capitolo 1 Condizioni generali Articoli .................................................................................................. Pagina 1.01 Definizioni 1.02 (Senza oggetto) 1.03 (Senza oggetto) 1.04 (Senza oggetto) 1.05 (Senza oggetto) 1.06 Requisiti temporanei 1.07 Istruzioni amministrative per le commissioni di visita Capitolo 2 Procedura 2.01 Commissioni di visita 2.02 Richiesta di visita 2.03 Presentazione del galleggiante alla visita 2.04 (Senza oggetto) 2.05 Certificato di visita provvisorio 2.06 (Senza oggetto) 2.07 Menzioni e modifiche del certificato 2.08 (Senza oggetto) 2.09 Visita complementare 2.10 Visita volontaria 2.11 (Senza oggetto) 2.12 (Senza oggetto) 2.13 (Senza oggetto) 2.14 (Senza oggetto) 2.15 Oneri 2.16 Informazioni 2.17 Registro dei certificati di visita 2.18 Numero ufficiale 2.19 Equivalenze e deroghe PARTE II Costruzione, equipaggiamento e armamento Capitolo 3 Requisiti in materia di costruzione navale Articoli .......................................................................................... Pagina 3.01 Regola fondamentale 3.02 Robustezza e stabilità 3.03 Scafo 3.04 Sala macchine e locale caldaie, serbatoi Capitolo 4 Distanza di sicurezza, bordo libero e scale d'immersione 4.01 Distanza di sicurezza 4.02 Bordo libero 4.03 Bordo libero minimo 4.04 Marche di bordo libero 4.05 Galleggiamento massimo delle navi dotate di stive non sempre stagne agli spruzzi e alle intemperie 4.06 Scale d'immersione Capitolo 5 Manovrabilità 5.01 Condizioni generali 5.02 Prove di navigazione 5.03 Zona di prova 5.04 Livello di carico delle navi e dei convogli durante le prove di navigazione 5.05 Uso dei mezzi di bordo per la prova di navigazione 5.06 Velocità massima prescritta (in marcia avanti) 5.07 Capacità d'arresto 5.08 Capacità di navigare in marcia indietro 5.09 Capacità di schivata 5.10 Capacità di virata Capitolo 6 Apparecchi di governo Articoli ................................................................................................. Pagina 6.01 Requisiti generali 6.02 Apparecchio di comando del mezzo di governo 6.03 Apparecchio di comando idraulico del mezzo di governo 6.04 Fonti d'energia 6.05 Comando manuale 6.06 Apparecchi a eliche orientabili, a idrogetto, a propulsori cicloidali e timoni amovibili di prua 6.07 Indicatori e controllo 6.08 Regolatori della velocità di accostata 6.09 Collaudo Capitolo 7 Timoneria 7.01 Requisiti generali 7.02 Visuale libera 7.03 Requisiti generali concernenti i dispositivi di comando, d'indicazione e di controllo 7.04 Requisiti specifici concernenti i dispositivi di comando, d'indicazione e di controllo delle macchine di propulsione e degli apparecchi di governo 7.05 Comando e controllo dei fanali di segnalazione, dei segnali luminosi e dei segnali acustici 7.06 Impianti radar e indicatori della velocità di accostata 7.07 Radiotelefonia per navi con timoneria attrezzata per la guida con radar da parte di una sola persona 7.08 Collegamenti fonici a bordo 7.09 Sistemi d'allarme 7.10 Riscaldamento e aerazione 7.11 Impianti per la manovra delle ancore di poppa 7.12 Timonerie abbattibili 7.13 Menzione nel certificato delle navi dotate di timoneria attrezzata per la guida con radar da parte di una sola persona Capitolo 8 Costruzione delle macchine Articoli ................................................................................................. Pagina 8.01 Disposizioni generali 8.02 Dispositivi di sicurezza 8.03 Dispositivi di propulsione 8.04 Tubi di scappamento dei motori 8.05 Serbatoi per il combustibile, tubolature e accessori 8.06 Impianti di esaurimento della sentina 8.07 Dispositivi di raccolta delle acque oleose e degli oli usati 8.08 Rumore prodotto dalle navi Capitolo 9 Impianti elettrici 9.01 Disposizioni generali 9.02 Sistemi d'alimentazione di energia elettrica 9.03 Protezione contro i contatti accidentali, la penetrazione di corpi solidi e di acqua 9.04 Protezione contro le esplosioni 9.05 Messa a massa 9.06 Tensioni massime ammissibili 9.07 Sistemi di distribuzione 9.08 Collegamento alla terraferma o ad altre reti esterne 9.09 Fornitura di corrente ad altre navi 9.10 Generatori e motori 9.11 Accumulatori 9.12 Impianti di collegamento 9.13 Dispositivi d'interruzione di sicurezza 9.14 Materiale d'impianto 9.15 Cavi 9.16 Illuminazione 9.17 Fanali di segnalazione 9.18 Impianti di sicurezza 9.19 Sistemi d'allarme e di sicurezza per gli impianti meccanici 9.20 Impianti elettronici 9.21 Compatibilità elettromagnetica Capitolo 10 Armamento Articoli ................................................................................................. Pagina 10.01 Ancore, catene e cavi per ancora 10.02 Altre dotazioni d'armamento 10.03 Mezzi antincendio 10.04 Canotti 10.05 Salvagenti anulari e giubbotti di salvataggio Capitolo 11 Sicurezza sul posto di lavoro 11.01 Condizioni generali 11.02 Protezione contro le cadute 11.03 Dimensioni dei posti di lavoro 11.04 Trincarino 11.05 Accessi dei posti di lavoro 11.06 Uscite e uscite di sicurezza 11.07 Dispositivi di salita 11.08 Locali interni 11.09 Protezione contro il rumore e le vibrazioni 11.10 Coperchi di boccaporto 11.11 Verricelli 11.12 Gru Capitolo 12 Alloggi 12.01 Disposizioni generali 12.02 Requisiti di costruzione speciali per gli alloggi 12.03 Servizi igienici 12.04 Cucine 12.05 Acqua potabile 12.06 Riscaldamento e aerazione 12.07 Altri impianti Capitolo 13 Impianti per il riscaldamento, la cucina e la refrigerazione funzionanti a combustibile Articoli ................................................................................................. Pagina 13.01 Disposizioni generali 13.02 Impiego di combustibili liquidi, apparecchi funzionanti a petrolio 13.03 Caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione e impianti di riscaldamento con bruciatore a nebulizzazione 13.04 Caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione 13.05 Impianti di riscaldamento con bruciatore a nebulizzazione 13.06 Impianti di riscaldamento a circolazione d'aria forzata 13.07 Riscaldamento a combustibile solido Capitolo 14 Impianti a gas liquefatti per usi domestici 14.01 Condizioni generali 14.02 Installazione 14.03 Recipienti 14.04 Posizione e sistemazione dei posti di distribuzione 14.05 Recipienti di ricambio e recipienti vuoti 14.06 Riduttori di pressione 14.07 Pressioni 14.08 Condutture e tubi flessibili 14.09 Rete di distribuzione 14.10 Apparecchi utilizzatori e loro installazione 14.11 Aerazione e scarico dei gas di combustione 14.12 Istruzioni per l'uso e istruzioni di sicurezza 14.13 Collaudo 14.14 Prove 14.15 Attestato Capitolo 15 Disposizioni particolari per le navi da passeggeri 15.01 Disposizioni generali 15.02 Condizioni fondamentali relative alla compartimentazione della nave 15.03 Paratie trasversali 15.04 Stabilità a nave integra e stabilità in caso di falla 15.05 Calcolo del numero di passeggeri in base alla superficie di ponte libera 15.06 Distanza di sicurezza, bordo libero e marche di bordo libero 15.07 Impianti per i passeggeri 15.08 Requisiti particolari per i mezzi di salvataggio 15.09 Protezione e lotta antincendio nella zona destinata ai passeggeri 15.10 Disposizioni complementari 15.11 Impianti di raccolta e di eliminazione delle acque usate Capitolo 16 Disposizioni particolari per i galleggianti destinati a far parte di un convoglio spinto, di un convoglio rimorchiato o di una formazione in coppia 16.01 Galleggianti idonei a spingere 16.02 Galleggianti idonei ad essere spinti 16.03 Galleggianti idonei a garantire la propulsione di una formazione in coppia 100 16.04 Galleggianti idonei ad essere spostati in convoglio 100 16.05 Galleggianti idonei al rimorchio 100 16.06 Prova dei convogli 101 16.07 Menzioni nel certificato 101 Capitolo 17 Disposizioni particolari per i galleggianti ad uso speciale 17.01 Disposizioni generali 102 17.02 Deroghe 102 17.03 Requisiti supplementari 103 17.04 Distanza di sicurezza residua 103 17.05 Bordo libero residuo 103 17.06 Prova di stabilità laterale 104 17.07 Dimostrazione della stabilità 104 17.08 Dimostrazione della stabilità in caso di bordo libero residuo ridotto 106 17.09 Marche di bordo libero e scale d'immersione 107 17.10 Galleggianti ad uso speciale senza dimostrazione della stabilità 107 Capitolo 18 Disposizioni particolari per le navi cantiere 18.01 Condizioni d'esercizio 108 18.02 Applicazione della parte II 108 18.03 Deroghe 108 18.04 Distanza di sicurezza e bordo libero 109 18.05 Canotti 109 Capitolo 19 Disposizioni particolari per le chiatte destinate alla navigazione sui canali (Senza oggetto) 110 Capitolo 20 Disposizioni particolari per le navi della navigazione marittima (Senza oggetto) 111 Capitolo 21 Disposizioni particolari per le imbarcazioni da diporto 21.01 Condizioni generali 112 21.02 Applicazione della parte II 112 Capitolo 22 Stabilità delle navi che trasportano contenitori 22.01 Condizioni generali 113 22.02 Condizioni limite e modalità di calcolo per la dimostrazione della stabilità delle navi che trasportano contenitori non fissi 113 22.03 Condizioni limite e modalità di calcolo per la dimostrazione della stabilità delle navi che trasportano contenitori fissi 116 22.04 Procedura di valutazione della stabilità a bordo 118 Capitolo 22bis Disposizioni particolari per le navi di lunghezza superiore a 110 m 22bis.01 Applicazione della parte I 119 22bis.02 Applicazione della parte II 119 22bis.03 Robustezza, galleggiabilità e stabilità 119 22bis.04 Manovrabilità 120 22bis.05 Equipaggiamento supplementare 120 22bis.06 (Senza oggetto) 121 22bis.07 Applicazione della parte IV in caso di trasformazione 121 PARTE III REQUISITI RELATIVI AGLI EQUIPAGGI Capitolo 23 Equipaggio Articoli ................................................................................................. Pagina 23.01 (Senza oggetto) 122 23.02 (Senza oggetto) 122 23.03 (Senza oggetto) 122 23.04 (Senza oggetto) 122 23.05 Regime d'esercizio 122 PARTE IV Capitolo 24 Disposizioni transitorie e finali 24.01 Validità dei certificati precedenti 123 24.02 Rinnovo dei certificati precedenti 123 PARTE I Capitolo 1 CONDIZIONI GENERALI Articolo 1.01 Definizioni Nella presente direttiva: Tipi di galleggiante 1. Il termine «galleggiante» indica qualsiasi nave o galleggiante ad uso speciale. 2. Il termine «nave» indica qualsiasi nave destinata alla navigazione interna o alla navigazione marittima. 3. Il termine «nave della navigazione interna» indica qualsiasi nave destinata esclusivamente o essenzialmente alla navigazione sulle vie navigabili interne. 4. Il termine «nave della navigazione marittima» indica una nave autorizzata e destinata essenzialmente alla navigazione marittima o costiera. 5. Il termine «automotore» indica qualsiasi automotore ordinario o automotore-cisterna. 6. Il termine «automotore-cisterna» indica qualsiasi nave adibita al trasporto di merci in cisterne fisse, costruita per navigare isolatamente con i propri mezzi meccanici di propulsione. 7. Il termine «automotore ordinario» indica qualsiasi nave che non sia un automotore-cisterna, adibita al trasporto di merci, costruita per navigare isolatamente con i propri mezzi meccanici di propulsione. 8. Il termine «chiatta per la navigazione sui canali» indica qualsiasi nave della navigazione interna di lunghezza non superiore a 38,5 m e larghezza non superiore a 5,05 m. 9. Il termine «rimorchiatore» indica qualsiasi nave appositamente costruita per rimorchiare. 10. Il termine «spintore» indica qualsiasi nave appositamente costruita per provvedere alla propulsione a spinta di un convoglio. 11. Il termine «chiatta» indica un chiatta ordinaria o una chiatta cisterna. 12. Il termine «chiatta-cisterna» indica qualsiasi nave adibita al trasporto di merci in cisterne fisse, costruita per essere rimorchiata e non munita di mezzi meccanici di propulsione o munita di mezzi meccanici di propulsione che consentono di effettuare soltanto spostamenti a corto raggio. 13. Il termine «chiatta ordinaria» indica qualsiasi nave che non sia una chiatta-cisterna, adibita al trasporto di merci, costruita per essere rimorchiata e non munita di mezzi meccanici di propulsione o munita di mezzi meccanici di propulsione che consentono di effettuare soltanto spostamenti a corto raggio. 14. Il termine «chiatta-spinta» indica una chiatta-spinta ordinaria, una chiatta-spinta-cisterna o una chiatta-spinta su nave. 15. Il termine «chiatta-spinta-cisterna» indica qualsiasi nave adibita al trasporto di merci in cisterne fisse, costruita o appositamente attrezzata per essere spinta e non munita di mezzi meccanici di propulsione o munita di mezzi meccanici di propulsione che consentono di effettuare soltanto spostamenti a corto raggio quando non fa parte di un convoglio spinto. 16. Il termine «chiatta-spinta ordinaria» indica qualsiasi nave che non sia una chiatta-spinta-cisterna, adibita al trasporto di merci, costruita o appositamente attrezzata per essere spinta e non munita di mezzi meccanici di propulsione o munita di mezzi meccanici di propulsione che consentono di effettuare soltanto spostamenti a corto raggio quando non fa parte di un convoglio spinto. 17. Il termine «chiatta-spinta su nave» indica qualsiasi chiatta-spinta costruita per essere trasportata a bordo di navi della navigazione marittima e per navigare sulle vie navigabili interne. 18. Il termine «nave da passeggeri» indica qualsiasi nave costruita ed attrezzata per portare più di dodici passeggeri. 19. Il termine «battello per gite turistiche giornaliere» indica qualsiasi nave da passeggeri priva di cabine per il soggiorno notturno dei passeggeri. 19 bis. Il termine «nave passeggeri a vela» indica un'imbarcazione per il trasporto passeggeri costruita e attrezzata in modo da sfruttare la forza propulsiva del vento; 20. Il termine «nave cabinata» indica una nave da passeggeri fornita di cabine per il soggiorno notturno dei passeggeri. 21. Il termine «galleggiante ad uso speciale» indica qualsiasi materiale galleggiante provvisto di impianti adibiti a lavori come gru, draghe, battipali, elevatori. 22. Il termine «nave cantiere» indica una nave appositamente costruita ed equipaggiata per essere utilizzata nei cantieri, come per esempio un rifluitore, una betta a sportelli o una betta-pontone, un pontone o un posablocchi. 23. Il termine «imbarcazione da diporto» indica qualsiasi nave diversa da una nave da passeggeri, destinata allo sport o allo svago. 24. Il termine «impianto galleggiante» indica qualsiasi costruzione galleggiante che di norma non è destinata ad essere spostata, come ad esempio stabilimenti balneari, darsene, moli, rimesse per imbarcazioni. 25. Il termine «materiale galleggiante» indica qualsiasi zattera o altra costruzione, struttura assemblata o oggetto idoneo a navigare, che non siano una nave, un galleggiante ad uso speciale o un impianto galleggiante. Insiemi di imbarcazioni 26. Il termine «convoglio» indica un convoglio rigido o un convoglio rimorchiato. 27. Il termine «formazione» indica il modo in cui un convoglio è formato. 28. Il termine «convoglio rigido» indica un convoglio spinto o una formazione in coppia. 29. Il termine «convoglio spinto» indica un insieme rigido di galleggianti di cui uno almeno è collocato davanti al galleggiante o ai due galleggianti a motore che assicurano la propulsione del convoglio e che sono denominati «spintori»; dicesi rigido anche un convoglio composto da un galleggiante spintore e da un galleggiante spinto accoppiati in modo da consentire un'articolazione guidata. 30. Il termine «formazione in coppia» indica un insieme di galleggianti accoppiati lateralmente in modo rigido, in cui nessuno è collocato davanti a quello che provvede alla propulsione dell'insieme stesso. 31. Il termine «convoglio rimorchiato» indica un insieme di uno o più galleggianti, impianti galleggianti o materiali galleggianti rimorchiato da uno o più galleggianti a motore facenti parte del convoglio stesso. Zone specifiche delle imbarcazioni 32. Il termine «sala macchine principali» indica il locale in cui sono installati i motori di propulsione. 33. Il termine «sala macchine» indica un locale in cui sono installati motori a combustione. 34. Il termine «locale caldaie» indica un locale in cui è installato un apparecchio che produce vapore o un fluido termico e che funziona a carburante. 35. Il termine «sovrastruttura chiusa» indica una costruzione continua rigida e stagna all'acqua, dotata di pareti rigide collegate al ponte in modo permanente e stagno all'acqua. 36. Il termine «timoneria» indica il locale in cui si trovano tutti gli strumenti di comando e di controllo necessari per governare la nave. 37. Il termine «alloggio» indica qualsiasi locale destinato alle persone che vivono abitualmente a bordo, comprese le cucine, le dispense, i gabinetti, i lavatoi, le lavanderie, le anticamere e i corridoi, ma esclusa la timoneria. 38. Il termine «stiva» indica una parte della nave, delimitata anteriormente e posteriormente da paratie, aperta o chiusa da coperchi di boccaporto, destinata al trasporto di merci imballate o alla rinfusa o a ospitare cisterne indipendenti dallo scafo. 39. Il termine «cisterna fissa» indica una cisterna collegata alla nave, le cui pareti possono essere costituite dallo scafo stesso o da un involucro a se stante. 40. Il termine «posto di lavoro» indica una zona in cui l'equipaggio svolge la propria attività professionale, ivi compresi la passerella, l'albero da carico e il canotto. 41. Il termine «zona di passaggio» indica una zona destinata alla circolazione abituale di persone e di merci. Termini di tecnica navale 42. Il termine «galleggiamento massimo» indica il piano di galleggiamento che corrisponde all'immersione massima alla quale il galleggiante è autorizzato a navigare. 43. Il termine «distanza di sicurezza» indica la distanza fra il galleggiamento massimo e il piano parallelo che passa per il punto più basso al di sopra del quale il galleggiante non è più considerato stagno. 44. Il termine «bordo libero»o «F» indica la distanza fra il galleggiamento massimo e il piano parallelo che passa per il punto più basso del trincarino o, in mancanza del trincarino, per il punto più basso dell'orlo superiore del fasciame. 45. Il termine «linea di sovraimmersione» indica una linea ideale tracciata sul fasciame almeno 10 cm al di sotto del ponte di compartimentazione e almeno 10 cm al di sotto del punto non stagno più basso del fasciame. In mancanza del ponte di compartimentazione, è ammessa una linea tracciata almeno 10 cm al di sotto della linea più bassa fino alla quale il fasciame esterno è stagno. 46. Il termine «volume d'immersione» o «(» indica il volume immerso della nave in m³. 47. Il termine «dislocamento» o «D» indica il peso totale della nave, compreso il carico, in t. 48. Il termine «coefficiente di finezza totale» o «(» indica il rapporto fra il volume d'immersione e il prodotto lunghezza × larghezza × immersione T. 49. Il termine «superficie laterale al di sopra dell'acqua» o «S» indica la superficie laterale della nave al di sopra della linea di galleggiamento in m . 50. Il termine «ponte di compartimentazione» indica il ponte fino a cui arrivano le paratie stagne previste e a partire dal quale si misura il bordo libero. 51. Il termine «paratia» indica una parete, generalmente verticale, che serve alla compartimentazione della nave, è delimitata dal fondo della nave, dal fasciame o da altre paratie e raggiunge un'altezza determinata. 52. Il termine «paratia trasversale» indica una paratia che va da una murata all'altra. 53. Il termine «parete» indica una superficie divisoria, generalmente verticale. 54. Il termine «parete divisoria» indica una parete non stagna all'acqua. 55. Il termine «lunghezza» o «L» indica la lunghezza massima dello scafo in m, esclusi il timone e il bompresso. 56. Il termine «lunghezza fuori tutto» indica la lunghezza massima del galleggiante in m, comprese tutte le apparecchiature fisse, come alcune parti dell'apparecchio di governo o dell'apparecchio di propulsione, dispositivi meccanici e simili. 57. Il termine «lunghezza»o «LF» indica la lunghezza dello scafo in m, misurata al livello di galleggiamento massimo della nave. 58. Il termine «larghezza» o «B» indica la larghezza massima dello scafo in m, misurata esternamente al fasciame (esclusi ruote a pale, parabordi fissi, ecc.). 59. Il termine «larghezza fuori tutto» indica la larghezza massima del galleggiante in m, compresi tutti gli impianti fissi, come ruote a pale, bordi di protezione, dispositivi meccanici e simili. 60. Il termine «larghezza» o «BF» indica la larghezza dello scafo in m, misurata esternamente al fasciame al livello del galleggiamento massimo della nave. 61. Il termine «altezza laterale»o «H» indica la distanza verticale minore fra il bordo superiore della chiglia e il punto più basso del ponte sul fianco della nave. 62. Il termine «immersione» o «T» indica la distanza verticale fra il punto più basso dello scafo fuori ossatura o della chiglia e il galleggiamento massimo della nave. 63. Il termine «perpendicolare avanti» indica la verticale alla faccia prodiera dell'intersezione dello scafo con il galleggiamento massimo. 64. Il termine «ampiezza libera del trincarino» indica la distanza fra la verticale passante per l'elemento più sporgente del trincarino dalla parte della mastra e la verticale passante per il bordo interno della protezione contro il rischio di scivolamento (guardacorpo, guardapiedi) sul lato esterno del trincarino. Apparecchi di governo 65. Il termine «apparecchi di governo» indica tutte le attrezzature necessarie al governo della nave che sono richieste per ottenere la manovrabilità prevista al capitolo 5 della presente direttiva. 66. Il termine «timone» indica il timone o i timoni provvisti di asse, compresi il settore e i collegamenti con il mezzo di governo. 67. Il termine «mezzo di governo» indica la parte dell'apparecchio di governo che produce il movimento del timone. 68. Il termine «comando di governo» indica il comando del mezzo di governo, posto fra la fonte d'energia e il mezzo di governo. 69. Il termine «fonte d'energia» indica l'alimentazione in energia del comando di governo e del dispositivo di guida a partire dalla rete di bordo, dalle batterie o da un motore a combustione interna. 70. Il termine «dispositivo di guida» indica gli elementi costitutivi e i circuiti relativi all'azionamento di un comando di governo a motore. 71. Il termine «apparecchio di comando del mezzo di governo» indica il comando, il dispositivo di comando e la fonte d'energia del mezzo di governo. 72. Il termine «comando a mano» indica un comando nel quale il movimento del timone è prodotto dalla manovra manuale della ruota manuale del timone per trasmissione meccanica o idraulica e senza l'intervento di una fonte d'energia complementare. 73. Il termine «comando manuale idraulico» indica un comando a mano a trasmissione idraulica. 74. Il termine «regolatore di velocità di accostata» indica un impianto che fa raggiungere e mantenere automaticamente alla nave una determinata velocità di accostata secondo valori precedentemente stabiliti. 75. La locuzione «timoneria attrezzata per la guida con radar da parte di una sola persona» indica una timoneria adattata in maniera tale che durante la navigazione con radar la nave possa essere guidata da una sola persona. Proprietà di alcune componenti strutturali e di alcuni materiali 76. Il termine «stagno all'acqua» indica un elemento strutturale o un dispositivo sistemato in modo da impedire la penetrazione dell'acqua. 77. Il termine «stagno agli spruzzi e alle intemperie» indica un elemento strutturale o un dispositivo sistemato in modo da lasciar passare, in condizioni normali, solo una quantità d'acqua irrilevante. 78. Il termine «stagno al gas» indica un elemento strutturale o un dispositivo sistemato in modo da impedire la penetrazione di gas o vapori. 79. Il termine «incombustibile» indica un materiale che non brucia né emette vapori infiammabili in quantità sufficiente per infiammarsi se portato a una temperatura di circa 750°. 80. Il termine «difficilmente infiammabile» indica un materiale che difficilmente prende fuoco o la cui superficie difficilmente prende fuoco e che ostacola opportunamente il propagarsi del fuoco. 81. Il termine «ignifugo» indica una componente strutturale o un dispositivo che risponde a determinati requisiti di resistenza al fuoco. Altre nozioni 82. Si considerano «società di classificazione autorizzate» il Germanischer Lloyd, il Bureau Veritas e il Lloyd's Register of Shipping. 83.a Per «certificato comunitario» si intende il certificato che, in conformità dell'articolo 3 della direttiva, è rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro per le navi che rispondono ai requisiti tecnici indicati nel presente allegato. 83.b In conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva, oltre al certificato per la navigazione del Reno, è richiesto il «certificato comunitario supplementare» per la navigazione delle vie navigabili delle zone 1 e 2 nonché delle zone 3 e 4 per poter beneficiare delle agevolazioni tecniche previste su queste vie navigabili. 84. Per «commissioni di visita» si intendono le autorità competenti designate dagli Stati membri che procedono alla visita delle navi in conformità delle disposizioni di cui al presente allegato e che rilasciano il certificato o i certificati. Articolo 1.02 (Senza oggetto) Articolo 1.03 (Senza oggetto) Articolo 1.04 (Senza oggetto) Articolo 1.05 (Senza oggetto) Articolo 1.06 Requisiti temporanei L'autorità competente può, previo ricorso alla procedura di cui all'articolo 19 della direttiva, stabilire requisiti di carattere temporaneo, se indispensabile, per consentire di effettuare prove senza nuocere alla sicurezza e al corretto svolgimento della navigazione. Detti requisiti hanno una validità massima di tre anni.Articolo 1.07Istruzioni amministrative per le commissioni di visita Al fine di agevolare e uniformare l'applicazione della presente direttiva, si possono adottare istruzioni amministrative per le commissioni di visita, previo ricorso alla procedura di cui all'articolo 19. Dette istruzioni amministrative vengono comunicate alle commissioni di visita dalle autorità competenti. Le commissioni di visita devono attenersi a tali istruzioni amministrative PARTE II Capitolo 15 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI DA PASSEGGERI Articolo 15.01 Disposizioni generali 1. Gli articoli da 4.01 a 4.04 e 8.06, paragrafo 7, non sono applicabili. 2. Le navi che non sono dotate di mezzi di propulsione propri non sono ammesse al trasporto di passeggeri. 3. Per le navi di lunghezza LF maggiore o uguale a 25 m, la galleggiabilità in caso di falla deve essere dimostrata, secondo l'articolo 15.02, per tutte le situazioni di carico previste. 4. Su tutti i ponti, i locali passeggeri devono trovarsi dietro al piano della paratia di collisione. 5. I locali in cui è alloggiato il personale di bordo devono soddisfare, per analogia, le disposizioni degli articoli 15.07 e 15.09. a) In deroga all'articolo 3.02, paragrafo 1, lettera b), lo spessore minimo tmind del fasciame del fondo, del ginocchio e delle fiancate delle navi da passeggeri deve essere determinato in base al valore più elevato ottenuto dalle formule seguenti: >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> In queste formule: f = 1 + 0,0013 . (a - 500), con a maggiore o uguale a 400 mm; a = scarto delle coppie longitudinali o trasversali in [mm]; quando lo scarto delle coppie è inferiore a 400 mm si assume a = 400 mm. Il valore più elevato ottenuto dalle formule di cui sopra deve essere assunto come spessore minimo. La sostituzione delle lamiere deve essere effettuata quando lo spessore del fasciame del fondo o delle fiancate non raggiunge lo spessore minimo determinato conformemente al requisito di cui sopra; b) lo spessore minimo del fasciame risultante dalle formule può essere superato verso il basso quando il valore ammissibile è stato determinato sulla base di una prova di calcolo della robustezza sufficiente dello scafo ed è stato certificato; c) lo spessore minimo non deve tuttavia scendere al di sotto di 3 mm in nessun punto dello scafo. Articolo 15.01 bis Navi passeggeri a vela Le disposizioni particolari per le navi passeggeri non si applicano alle navi passeggeri a vela. Per queste ultime saranno fissate disposizioni specifiche, secondo le procedure di comitato di cui all'articolo 19 della direttiva, che saranno poi inserite nel presente allegato. Articolo 15.02 Condizioni fondamentali relative alla compartimentazione della nave 1. Le paratie devono essere ripartite in modo tale che, dopo l'allagamento di uno qualunque dei compartimenti stagni, lo scafo non affondi fino a oltre la linea di sovraimmersione e che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 15.04, paragrafo 7. 2. Al di sotto della linea di sovraimmersione possono essere sistemate finestre stagne a condizione che non possano essere aperte, che abbiano una robustezza sufficiente e che soddisfino l'articolo 15.07, paragrafo 7. 3. Al momento di calcolare la stabilità in caso di falla, occorre tener conto delle caratteristiche di costruzione. In generale, è opportuno contare su una permeabilità dei compartimenti del 95 %. Se una prova di calcolo stabilisce che, in uno qualsiasi dei compartimenti, la permeabilità media è inferiore al 95 %, la permeabilità calcolata può essere sostituita con questo valore. In questo calcolo, occorre tuttavia rispettare i seguenti valori minimi: locali passeggeri e locali riservati all'equipaggio: 95 % sale macchine (compresi locali caldaie): 85 % depositi per il carico, i bagagli e le provviste: 75 % doppi fondi, serbatoi per il combustibile ed altri locali, a seconda che questi volumi debbano essere intesi, per la loro destinazione, come vuoti o pieni, con la linea di galleggiamento della nave corrispondente alla linea di massimo carico di compartimentazione: 0 o 95 %. 4. Fra la paratia di collisione e la paratia poppiera, sono considerati compartimenti stagni ai sensi del paragrafo 1 solo quelli di lunghezza almeno pari a 0,10 LF, ma non inferiore a 4 m. La commissione di visita può ammettere al riguardo alcune deroghe minime. Se un compartimento stagno ha una lunghezza superiore ai requisiti di cui sopra ed è suddiviso in modo da formare locali stagni nei quali la lunghezza minima è comunque rispettata, questi ultimi possono essere presi in considerazione per il calcolo della stabilità in caso di avaria. La lunghezza del primo compartimento dietro la paratia di collisione può essere inferiore a 0,10 LF o a 4 m. In questo caso, il gavone di prua e il compartimento contiguo devono essere considerati nel calcolo della stabilità come se si potessero allagare contemporaneamente. La distanza fra la perpendicolare avanti e la paratia trasversale poppiera che delimita tale compartimento non può comunque essere inferiore a 0,10 LF o a 4 m. La distanza fra la paratia di collisione e la perpendicolare avanti deve essere almeno pari a 0,04 LF, senza tuttavia superare 0,04 LF + 2 m. 5. Quando una nave da passeggeri presenta una compartimentazione longitudinale stagna, le dissimmetrie fra la paratia di collisione e la paratia poppiera devono essere prese in considerazione nel modo seguente: a) qualora le paratie longitudinali siano distanti dal fasciame al livello di galleggiamento massimo almeno BF e distanti fra loro almeno BF, ma comunque non meno di 1,50 m, il calcolo della stabilità deve tener conto dell'allagamento dei compartimenti A, B e C singolarmente e dell'allagamento contemporaneo dei compartimenti A + B e B + C (cfr. diagramma n. 1); b) se il compartimento mediano B prevede un ponte stagno distante più di 0,50 m dal fondo della nave, non è necessario tener conto dell'allagamento del compartimento D situato al di sopra del ponte (cfr. diagramma n. 2). Si applicano le condizioni di cui sopra riguardanti la situazione delle paratie longitudinali. Diagramma n. 1 // Diagramma n. 2 a = almeno 1/5 BF b = almeno 1/6 BF, ma non meno di 1,50 m c = almeno 1/5 BF d = almeno 0,50 m Articolo 15.03 Paratie trasversali 1. Oltre alle paratie previste all'articolo 3.03, paragrafo 1, sono obbligatorie le paratie trasversali risultanti dal calcolo di compartimentazione. Le paratie trasversali previste devono essere stagne ed elevarsi fino al ponte di compartimentazione. In mancanza di un ponte di compartimentazione, queste paratie devono arrivare a un'altezza superiore di almeno 20 cm alla linea di sovraimmersione. Devono essere soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 15.04, paragrafo 8. I locali per i passeggeri e i locali per il personale di bordo devono essere separati dalle sale macchine e dai locali caldaie mediante paratie stagne al gas. 2. Il numero di aperture nelle paratie trasversali stagne di cui al paragrafo 1 deve essere ridotto per quanto lo consentono il genere di costruzione e la normale destinazione della nave. Le aperture e i passaggi non devono condizionare in senso negativo la funzione di tenuta stagna delle paratie. Le paratie di collisione non devono avere aperture o porte. Le paratie che separano le sale macchine dai locali per i passeggeri o dai locali per il personale di bordo non devono avere porte. 3. Le porte stagne manovrate a mano e non servite a distanza sono ammesse solo nei locali a cui i passeggeri non hanno accesso. Esse devono rimanere chiuse in permanenza e possono essere aperte solo momentaneamente per consentire il passaggio. Dispositivi appositi devono garantirne la chiusura rapida e sicura. Sui due lati della porta deve essere affissa l'iscrizione «Si prega di richiudere la porta subito dopo il passaggio». In deroga alla prima frase, sono ammesse porte stagne manovrate a mano nella zona passeggeri se: a) la lunghezza della nave LF non supera 40 m; b) il numero di passeggeri non è superiore a LF; c) la nave è dotata di un solo ponte; d) le porte sono accessibili direttamente dal ponte e non sono distanti più di 10 m dall'accesso al ponte; e) il lato inferiore della porta si trova almeno 30 cm al di sopra del pavimento della zona passeggeri; f) ciascun compartimento è provvisto di un sistema d'allarme per il livello della sentina. 4. Le porte stagne che restano aperte a lungo devono poter essere chiuse sul posto da entrambi i lati, nonché da un luogo facilmente accessibile situato al di sopra del ponte di compartimentazione. Dopo la chiusura effettuata a distanza, deve essere possibile riaprire la porta sul posto e richiuderla in modo sicuro. L'operazione di chiusura non deve essere ostacolata in particolare da tappeti o da guardapiedi. In caso di comando a distanza, l'operazione di chiusura deve durare almeno 30 secondi, ma non superare i 60 secondi. Durante l'operazione di chiusura, in prossimità della porta deve funzionare un segnale automatico d'allarme acustico. Nel luogo da cui viene azionato il comando a distanza, un dispositivo deve indicare se la porta è aperta o chiusa. 5. Le porte stagne e i loro dispositivi d'apertura e di chiusura devono trovarsi in una zona limitata verso l'esterno da un piano verticale posto a una distanza di della larghezza BF parallelamente al fasciame esterno al livello di galleggiamento massimo. La timoneria deve essere provvista di un sistema di allarme visivo che funge da dispositivo di controllo e che si accende quando la porta stagna è aperta. 6. Le condutture dotate di aperture e i condotti d'aerazione devono essere collocati in modo da non causare, in caso di falla, l'allagamento di altri locali o di serbatoi. Se più compartimenti sono messi in comunicazione fra loro da condutture o condotte d'aerazione, queste devono sboccare in un punto adatto al di sopra della linea di galleggiamento corrispondente all'allagamento più sfavorevole. Qualora per le condutture ciò non si verifichi, in corrispondenza delle paratie attraversate occorre predisporre dispositivi di chiusura azionati a distanza da sopra il ponte di compartimentazione. Se un sistema di condutture non comporta alcuna apertura in un compartimento, la conduttura si considera intatta in caso di danneggiamento del compartimento se essa si trova all'interno della zona di sicurezza definita al paragrafo 5 e a una distanza di più di 0,50 m dal fondo. 7. Se sono ammesse aperture e porte del tipo previsto ai paragrafi da 2 a 6, nel certificato devono essere riportate le seguenti consegne per l'uso: «Occorre garantire, dando consegna al personale della nave, che in caso di pericolo tutte le aperture e le porte nelle paratie stagne siano chiuse tempestivamente a tenuta stagna». 8. Una paratia trasversale può presentare una nicchia o una baionetta, purché tutti i punti della nicchia o della baionetta si trovino nella zona di sicurezza definita al paragrafo 5. Articolo 15.04 Stabilità a nave integra e stabilità in caso di falla 1. Il richiedente deve dimostrare il fatto che la stabilità a nave integra è sufficiente mediante una prova di calcolo basata sui risultati di una prova di stabilità trasversale e, se la commissione di visita lo richiede, di una prova di accostata. 2. La prova di calcolo della stabilità sufficiente a nave integra si considera soddisfacente se, con l'armamento al completo, con i serbatoi per il combustibile e i serbatoi d'acqua riempiti a metà, con un bordo libero residuo e una distanza di sicurezza residua conformi al paragrafo 7 e sotto l'azione contemporanea: a) di uno spostamento laterale delle persone nelle condizioni definite al paragrafo 4; b) della pressione del vento nelle condizioni definite al paragrafo 5; c) della forza centrifuga derivante dall'accostata della nave nelle condizioni definite al paragrafo 6, la nave presenta un angolo di sbandamento non superiore a 12°. Sotto l'effetto del solo spostamento laterale delle persone, tale angolo non deve superare 10°. La commissione di visita può esigere che il calcolo venga effettuato anche con altri livelli di riempimento dei serbatoi per il combustibile e dei serbatoi d'acqua. 3. Per le navi di lunghezza LF inferiore a 25 m, la prova di calcolo della stabilità sufficiente a nave integra richiesta al paragrafo 2 può essere sostituita da una prova di carico realizzata con il peso della metà del numero massimo di passeggeri autorizzato e il carico più sfavorevole dei serbatoi per il combustibile e dei serbatoi d'acqua. Questo peso deve essere disposto, a partire dal fasciame, sulla superficie di ponte libera destinata ai passeggeri, in ragione di 3¾ persone per m . Durante la prova, lo sbandamento non deve superare 7° e il bordo libero e la distanza di sicurezza residui non devono essere inferiori rispettivamente a 0,05 B + 0,20 m e a 0,05 B + 0,10 m. 4. Il momento risultante dallo spostamento laterale delle persone (MP) è la somma dei momenti per ciascun ponte accessibile ai passeggeri. Esso deve essere calcolato nel modo seguente: a) per i ponti liberi: Mpn = cp . b . P kNm]. In questa formula: cp = coefficiente (cp = 1,5) [m/s2]; b = la maggiore larghezza utile del ponte, misurata a un'altezza di 0,50 m; P = massa totale delle persone ammesse sul ponte considerato, in t. b) Per i ponti occupati da elementi fissi: Per calcolare lo spostamento laterale delle persone sui ponti occupati in parte da elementi fissi come panche, tavoli, canotti, piccole tettoie, occorre applicare un carico di 3¾ persone per m di superficie di ponte libera; per le panche, occorre considerare 0,50 m di larghezza e 0,75 m di profondità per passeggero. Il calcolo deve essere effettuato per uno spostamento sia verso tribordo sia verso babordo. In vari casi, la distribuzione sui ponti del peso totale delle persone deve essere effettuata nel modo più sfavorevole dal punto di vista della stabilità. Per le navi cabinate, le cabine si considerano vuote ai fini del calcolo dello spostamento laterale delle persone. Il centro di gravità di una persona deve essere preso ad un'altezza di 1 m al di sopra del punto più basso del ponte a ½ LF senza tener conto dell'insellatura e della curvatura del ponte e assumendo una massa di 75 kg per persona. 5. Il momento risultante dalla pressione del vento Mv deve essere calcolato mediante la formula seguente: Mv = pv . S (lv + ___) [kNm] In questa formula: pv = pressione specifica del vento, di 0,1 kN/m ; S = superficie laterale della nave al di sopra del galleggiamento massimo, in m ; lv = distanza tra il centro di gravità della superficie laterale della nave S e il galleggiamento massimo, in m. 6. Il momento risultante dalla forza centrifuga a seguito dell'accostata della nave deve essere calcolato mediante la formula seguente: D __ T Mgi = Cgi ; __ (Hg - ___) [kNm] In questa formula: Cgi = coefficiente (Cgi = 5) [m2/s2]; Hg = distanza fra il centro di gravità e la linea di costruzione, in m. Quando l'angolo di sbandamento durante l'accostata viene verificato mediante una prova, il valore così determinato può essere adottato nel calcolo. Tale prova deve essere realizzata alla metà della velocità massima della nave, a pieno carico e sul più piccolo raggio di accostata possibile in queste condizioni. 7. Con la nave sottoposta all'angolo di sbandamento risultante dalle sollecitazioni di cui al paragrafo 2, lettera da a) a c), deve rimanere un bordo libero di almeno 0,20 m. Per le navi le cui finestre laterali sono apribili o il cui fasciame presenta altre aperture non garantite contro le infiltrazioni d'acqua, deve essere mantenuta una distanza di sicurezza di almeno 0,10 m. 8. La prova di calcolo di una stabilità sufficiente in caso di falla è considerata fornita se, a tutti gli stadi intermedi e allo stadio finale di allagamento, il momento di raddrizzamento MR definito da: ___ MR= CR . MGres . sinö . D [kNm] è superiore al momento di sbandamento Mg = 0,2 Mp [kNm]. In queste formule: CR = coefficiente (CR = 10) [m/s2]; ___ Mgres = altezza metacentrica ridotta allo stato di allagamento, in m; ö = il minore dei due angoli seguenti: angolo a cui la prima apertura di un compartimento non sommerso comincia a essere sommersa o angolo a cui il ponte di compartimentazione comincia a essere sommerso; Mp = momento risultante dallo spostamento laterale delle persone di cui al paragrafo 4. Articolo 15.05 Calcolo del numero di passeggeri in base alla superficie di ponte libera 1. Se le disposizioni degli articoli 15.04 e 15.06 sono rispettate, la commissione di visita fissa nel modo seguente il numero massimo autorizzato di passeggeri: a) come base di calcolo viene adottata la somma delle superfici di ponte libere riservate di norma al soggiorno dei passeggeri. Non devono, tuttavia, essere comprese nel calcolo le superfici di ponte occupate dalle cabine e dai gabinetti, nonché dai locali che servono in permanenza o temporaneamente all'esercizio della nave, anche se accessibili ai passeggeri. Non devono inoltre essere presi in considerazione i locali situati sotto il ponte principale. Possono invece essere compresi nel calcolo i locali che degradano fino a sotto il ponte principale e che presentano grandi finestre al di sopra del ponte; b) si devono sottrarre dalla somma delle superfici calcolate come previsto alla lettera a): - le superfici dei corridoi, delle scale e di altri passaggi di comunicazione; - le superfici sotto le scale; - le superfici occupate in permanenza da attrezzi o da mobili; - le superfici sotto i canotti, le zattere e le imbarcazioni da salvataggio, anche se sono collocati ad un'altezza tale da consentire ai passeggeri di stare in piedi sotto di essi; - le piccole superfici, in particolare quelle fra i sedili o i tavoli, che non sono realmente utilizzabili; c) occorre considerare un carico di 2,5 passeggeri per m di superficie di ponte libera determinata come previsto alle lettere a) e b); tale carico è invece di 2,8 passeggeri per le navi di lunghezza LF minore di 25 m. 2. Il numero massimo autorizzato di passeggeri deve essere indicato a bordo in appositi cartelli chiaramente leggibili, affissi in punti ben visibili. Per le navi cabinate che sono utilizzate anche per gite turistiche giornaliere, occorre calcolare il numero di passeggeri autorizzati sia come navi per gite turistiche giornaliere sia come navi cabinate, menzionando entrambi nel certificato. Per ciascuno dei due numeri di passeggeri, occorre soddisfare le disposizioni degli articoli 15.02 e 15.04. Per le navi cabinate utilizzate esclusivamente per viaggi notturni, il numero di posti letto per i passeggeri è determinante. Articolo 15.06 Distanza di sicurezza, bordo libero e marche di bordo libero 1. La distanza di sicurezza deve essere almeno pari alla somma: a) dell'immersione laterale supplementare, misurata sul fasciame esterno, risultante dall'angolo di sbandamento autorizzato e b) della distanza di sicurezza residua prescritta dall'articolo 15.04, paragrafi 2 e 7. Per le navi senza ponte di compartimentazione, la distanza di sicurezza deve essere di almeno 0,50 m. 2. Il bordo libero deve essere almeno pari alla somma: a) dell'immersione laterale supplementare, misurata sul fasciame esterno, risultante dall'angolo di sbandamento autorizzato calcolato come previsto dall'articolo 15.04, paragrafo 2, e b) del bordo libero residuo prescritto dall'articolo 15.04, paragrafi 2 e 7. Il bordo libero deve essere almeno pari a 0,30 m. 3. Il galleggiamento massimo deve essere determinato in modo da rispettare la distanza di sicurezza prescritta al paragrafo 1, il bordo libero prescritto al paragrafo 2, nonché gli articoli da 15.02 a 15.04. Tuttavia, per motivi di sicurezza, la commissione di visita può fissare un bordo libero o una distanza di sicurezza superiori. 4. Su ciascuna fiancata della nave occorre apporre una marca di bordo libero conformemente all'articolo 4.04. È autorizzata l'apposizione di coppie di marche supplementari o di una marcatura continua. La posizione di tali marche deve essere specificata in modo chiaro nel certificato. Articolo 15.07 Impianti per i passeggeri 1. Le sezioni dei ponti destinate ai passeggeri e non costituite da spazi chiusi devono essere circondate da un parapetto o da una ringhiera di almeno 1,00 m di altezza. La ringhiera deve essere fatta in modo tale che i bambini non possano cadere infilandosi fra una sbarra e l'altra. Le aperture e gli impianti utilizzati per accedere alla nave o per uscirne, al pari delle aperture per le operazioni di carico e scarico, devono essere dotati di un dispositivo di sicurezza appropriato. Le passerelle di sbarco devono avere una larghezza di almeno 0,60 m ed essere provviste da ciascun lato di una ringhiera. a) I corridoi di comunicazione e le scale, nonché le porte e le uscite destinate ad essere utilizzate dai passeggeri devono avere una larghezza disponibile di almeno 0,80 m. Per le porte delle cabine passeggeri e di altri locali di piccole dimensioni la larghezza può essere ridotta a 0,70 m. Quando una parte della nave o un locale destinato ai passeggeri dispone di un corridoio o di una scala di comunicazione soltanto, la larghezza disponibile di questi ultimi deve essere di almeno 1 m. Sulle navi di lunghezza LF inferiore a 25 m, la commissione di visita può autorizzare una larghezza di 0,80 m. Per i locali o gruppi di locali previsti per più di 80 passeggeri, la somma delle larghezze di tutte le uscite previste per i passeggeri e da questi utilizzate in caso di necessità deve essere di almeno 0,01 m per passeggero. b) I locali o i gruppi di locali previsti o attrezzati per 30 o più passeggeri o provvisti di cuccette per 12 o più passeggeri devono avere almeno due uscite. Una porta stagna sistemata in una paratia conformemente all'articolo 15.03, paragrafi 2, 4 o 5, che dia accesso a un compartimento vicino da cui si può raggiungere il ponte superiore, è considerata un'uscita. Le uscite devono essere sistemate adeguatamente. Se la larghezza totale delle uscite di cui alla lettera a) è determinata dal numero di passeggeri, la larghezza di ciascuna uscita deve essere di almeno 0,005 m per passeggero. Tranne che sulle navi cabinate, una di queste due uscite può essere sostituita da due uscite di sicurezza. Se al di sotto del ponte principale si trovano dei locali, questi devono avere almeno una uscita o, eventualmente, una uscita di sicurezza che dia direttamente verso il ponte o all'aperto. Questo requisito non si applica alle cabine. Le uscite di sicurezza devono avere un'apertura disponibile di almeno 0,36 m e la lunghezza del lato minore deve essere pari ad almeno 0,50 m. c) Le scale sotto il ponte principale devono essere situate fra due piani verticali rispetto a ciascuna fiancata a una distanza dal fasciame di almeno BF. Tale distanza non è obbligatoria quando esiste almeno una scala da ciascun lato della nave all'interno dello stesso locale. Le scale devono essere provviste di corrimano da ciascun lato; per le scale di larghezza inferiore a 0,90 m è sufficiente un unico corrimano. 3. Le porte delle sale di soggiorno per i passeggeri, ad eccezione delle porte che si aprono sui corridoi, devono potersi aprire verso l'esterno o essere costruite come porte scorrevoli; esse non devono poter essere chiuse a chiave o bloccate con un chiavistello, durante la navigazione, da persone non autorizzate. Le porte delle cabine devono essere realizzate in modo da poter essere in qualsiasi momento sbloccate anche dall'esterno. 4. Le vie d'evacuazione e le uscite di sicurezza devono essere indicate in modo chiaro; le indicazioni devono essere illuminate dalle apposite luci di sicurezza. 5. A bordo delle navi autorizzate a trasportare fino a 300 passeggeri, vi deve essere almeno un gabinetto ogni 150 persone. A bordo delle navi autorizzate a trasportare più di 300 passeggeri vi devono essere gabinetti separati per ciascun sesso, in ragione di almeno uno ogni 200 passeggeri. 6. Occorre vietare l'ingresso di persone non autorizzate nelle zone della nave non destinate ai passeggeri, in particolare l'accesso alla timoneria e alle sale macchine e motori. Le entrate di queste zone della nave devono essere inoltre dotate, in posizione ben visibile, di un cartello di «divieto d'accesso» o di un simbolo corrispondente. 7. Per i vetri delle finestre situate nella zona accessibile ai passeggeri possono essere utilizzati soltanto il vetro temprato, il vetro laminato o un materiale sintetico ammesso ai fini della protezione contro gli incendi. Articolo 15.08 Requisiti particolari per i mezzi di salvataggio 1. A bordo delle navi da passeggeri, si deve tenere il numero di salvagenti anulari risultante dalla tabella che segue: >SPAZIO PER TABELLA> Per stabilire il numero di salvagenti anulari, è determinante il valore più elevato risultante dalla prima o dalla seconda colonna. La metà dei salvagenti anulari previsti deve essere provvista di sagola galleggiante di lunghezza pari ad almeno 30 m. 2. A bordo delle navi di lunghezza LF inferiore a 25 m, vi devono essere, oltre ai salvagenti anulari previsti al paragrafo 1, mezzi di salvataggio individuali o collettivi per la totalità del numero massimo di passeggeri autorizzato in considerazione del regime d'esercizio della nave, nonché per il personale di servizio della nave. Se la galleggiabilità in caso di falla è stata verificata, occorre applicare i requisiti di cui al paragrafo 3. 3. I mezzi di salvataggio devono essere sistemati a bordo in modo da poter essere raggiunti con facilità e sicurezza in caso di necessità. La loro sistemazione in punti non visibili deve essere segnalata in modo chiaro. 4. Per mezzi di salvataggio individuali si intendono i salvagenti anulari e i giubbotti di salvataggio nonché i galleggianti sferici e le attrezzature appropriate di cui all'articolo 10.05, in grado di sostenere una persona in acqua. I galleggianti sferici e le attrezzature appropriate devono: a) avere una capacità di sostegno di almeno 100 N in acqua dolce; b) essere fabbricati di un materiale adatto ed essere resistenti all'olio e ai derivati dell'olio, come pure a temperature minori o uguali a 50 °C; c) essere provvisti di dispositivi appropriati che consentano di afferrarli; d) essere di color arancio fluorescente o essere provvisti di superfici costantemente fluorescenti di 100 cm . I mezzi di salvataggio individuali gonfiabili devono essere controllati secondo le istruzioni fornite dal fabbricante. 5. Per mezzi di salvataggio collettivi si intendono i canotti, le zattere di salvataggio e le attrezzature appropriate in grado di sostenere più persone in acqua. Essi devono: a) avere una targhetta indicante la destinazione e il numero di passeggeri per il quale sono approvati; b) avere una capacità di sostegno di almeno 100 N per persona in acqua dolce; c) assumere e mantenere un assetto stabile e, a tal proposito, essere dotati di dispositivi appropriati che consentano di afferrarli, per il numero di persone indicate; d) essere fabbricati in un materiale adatto ed essere resistenti all'olio e ai derivati dell'olio, come pure a temperature minori o uguali a 50 °C; e) essere di color arancio fluorescente o essere provvisti di superfici costantemente fluorescenti di 100 cm ; f) a partire dal luogo in cui sono sistemati, poter essere messi in acqua con rapidità e sicurezza da una sola persona. 6. I mezzi di salvataggio gonfiabili devono inoltre: a) essere costituiti da almeno due camere d'aria separate; b) gonfiarsi automaticamente o a comando manuale al momento di essere messi in acqua; c) assumere e mantenere un assetto stabile qualunque sia il peso da sostenere, anche con la metà soltanto delle camere d'aria gonfiate; d) essere controllati secondo le istruzioni fornite dal fabbricante. Articolo 15.09 Protezione e lotta antincendio nella zona destinata ai passeggeri 1. I ponti che separano fra loro i locali passeggeri o i locali delle sale macchine e della timoneria, le paratie e le pareti fra locali passeggeri e sale macchine, come pure fra locali passeggeri e cucine, devono essere ignifughi. Le paratie e le porte fra i corridoi e le cabine, come pure fra le cabine stesse devono essere ignifughe. Le paratie di separazione fra i corridoi e le cabine devono andare da ponte a ponte o arrivare fino a un soffitto resistente al fuoco. Se sono predisposti appositi impianti di diffusione d'acqua, i requisiti di cui ai seguenti paragrafi 2 e 3 non sono obbligatori. Le intercapedini sopra i soffitti, sotto i pavimenti e dietro i rivestimenti devono essere divise ad intervalli di 10 m al massimo da elementi strutturali resistenti al fuoco. 2. La disposizione delle scale, delle uscite e delle uscite di sicurezza deve essere tale che in caso d'incendio in un locale qualunque, gli altri locali possano essere evacuati in completa sicurezza Le scale, ivi compresi i gradini, devono avere una struttura di acciaio o in altro materiale equivalente non infiammabile. I gradini della scala devono essere difficilmente infiammabili. Sulle navi cabinate, le scale devono trovarsi all'interno di una gabbia provvista di pareti ignifughe con porte ignifughe a chiusura automatica. Una scala che collega soltanto due ponti può non essere circondata da una gabbia nella misura in cui uno di questi ponti è circondato da paratie ignifughe con porte ignifughe a chiusura automatica o se sono installati appositi dispositivi di diffusione d'acqua. Le gabbie delle scale devono avere un collegamento diretto con i corridoi e i ponti esterni. 3. Occorre tener conto dei maggiori rischi d'incendio esistenti nelle cucine, nei negozi di parrucchiere e nelle profumerie, conformemente alle disposizioni emanate dalle autorità competenti. 4. Le pitture, le vernici e altri prodotti per il trattamento delle superfici utilizzati nei locali interni, come pure i materiali che servono per il rivestimento e l'isolamento devono essere di tipo difficilmente infiammabile. In caso d'incendio, non devono produrre pericolose esalazioni di fumi o gas tossici. In caso d'incendio, i sistemi d'apertura delle porte devono poter funzionare per un lasso di tempo sufficientemente lungo. 5. Nei corridoi di più di 40 m di lunghezza devono essere inserite pareti ignifughe provviste di porte a chiusura automatica a intervalli di 40 m al massimo. 6. Le porte ignifughe a chiusura automatica, che restano aperte in condizioni normali di funzionamento, devono poter essere chiuse sia da una postazione occupata in permanenza dal personale della nave sia sul posto. 7. Gli impianti d'aerazione e di ventilazione devono essere realizzati in modo da prevenire il propagarsi del fuoco attraverso detti impianti. Le aperture di entrata e uscita dell'aria devono poter essere chiuse. Lungo le condotte continue devono essere inserite, a intervalli di 40 m al massimo, valvole tagliafuoco. Se condotte d'aerazione o di ventilazione attraversano le paratie delle gabbie delle scale o delle sale macchine, al passaggio di tali paratie devono essere provviste di valvole tagliafuoco. I ventilatori incorporati devono poter essere disattivati dalla postazione centrale situata fuori dalla sala macchine. 8. Sulle navi cabinate, tutte le cabine e tutti i locali di soggiorno per i passeggeri e per i membri dell'equipaggio, come pure le cucine e le sale macchine, devono essere collegati a un valido sistema di allarme antincendio. La presenza di un incendio e la sua posizione devono essere segnalate automaticamente a una postazione occupata in permanenza dal personale della nave. 9. Le navi da passeggeri devono essere provviste di un impianto d'estinzione incendi comprendente: a) una pompa antincendio fissa azionata da un motore; b) una conduttura apposita con un numero sufficiente di prese d'acqua; c) un numero sufficiente di manichette antincendio. Gli impianti d'estinzione devono essere realizzati e proporzionati in modo tale che qualsiasi punto della nave possa essere raggiunto partendo almeno da due prese d'acqua differenti, da ciascuna mediante un'unica manichetta antincendio di non più di 20 m di lunghezza. La pressione dell'acqua in corrispondenza della presa deve essere pari almeno a 3 bar. Sul ponte più alto, deve essere possibile ottenere un getto d'acqua di almeno 6 m di lunghezza. Le pompe antincendio non devono essere installate davanti alla paratia di collisione. Se la pompa antincendio è installata nella sala delle macchine principali, occorre predisporre una seconda pompa antincendio a motore, installata al di fuori di tale sala e utilizzabile indipendentemente dagli impianti della sala macchine. Questa pompa può essere una pompa portatile. Le pompe normali di servizio e di lavaggio del ponte, nonché le tubature per il lavaggio del ponte possono essere inglobate nell'impianto d'estinzione purché siano adatte. Sulle navi cabinate di lunghezza LF inferiore a 25 m e sulle navi per gite turistiche giornaliere di lunghezza LF inferiore a 40 m, sono ammesse le seguenti deroghe: a) non è richiesto che la pompa antincendio sia fissa; b) se la pompa antincendio è installata nella sala delle macchine principali, non è richiesta una seconda pompa; c) è sufficiente che qualsiasi punto della nave sia raggiungibile partendo da una presa d'acqua mediante una sola manichetta antincendio di 20 m al massimo. 10. In aggiunta agli estintori previsti all'articolo 10.03, paragrafo 1, a bordo devono trovarsi almeno i seguenti estintori: a) un estintore ogni 120 m di superficie di pavimento di saloni, sale da pranzo e locali di soggiorno analoghi; b) un estintore per ogni gruppo di 10 cabine, completo o meno. Tali estintori aggiuntivi devono essere sistemati e distribuiti sulla nave in modo che, in qualsiasi momento, se si sviluppa un focolaio d'incendio in un qualunque punto della nave, sia possibile raggiungere immediatamente uno di essi. Articolo 15.10 Disposizioni complementari 1. L'illuminazione può essere assicurata solo mediante impianti elettrici. 2 Deve esistere un impianto elettrico di sicurezza conformemente all'articolo 9.18, paragrafo 2. 3. Se non è possibile comunicare direttamente fra la timoneria e i locali di soggiorno dell'equipaggio, i locali di lavoro, la prua e la poppa della nave e gli accessi per i passeggeri, occorre predisporre appositi impianti che permettano un collegamento sicuro e agevole nelle due direzioni. 4. Le navi di lunghezza maggiore o uguale a 40 m o autorizzate al trasporto di più di 75 passeggeri devono essere provviste di altoparlanti che permettano di raggiungere tutti i passeggeri. 5. Sulle navi cabinate, vi deve essere un sistema d'allarme. Esso deve essere costituito da: a) un sistema d'allarme per il personale di comando della nave e per l'equipaggio. Tale allarme deve essere dato solo nei locali riservati al personale di comando della nave e all'equipaggio e deve poter essere disattivato dal personale di comando della nave. L'allarme deve poter essere azionato almeno nei tre punti che seguono: - in ciascuna cabina; - nei corridoi, negli ascensori e nelle gabbie delle scale, in modo che la distanza dal pulsante più vicino non superi 10 m, con almeno un pulsante per compartimento stagno; - nei saloni, nelle sale da pranzo e nei locali di soggiorno analoghi; - nelle sale macchine, nelle cucine e in altri locali analoghi esposti al pericolo d'incendio; b) un impianto d'allarme per i passeggeri. Tale allarme deve essere chiaramente percettibile, senza possibilità di confusione, in tutti i locali accessibili ai passeggeri. Esso deve essere azionato dalla timoneria e da una postazione occupata in permanenza dal personale. I pulsanti per l'azionamento dell'allarme devono essere protetti contro un uso improprio. 6. Le navi cabinate devono essere attrezzate con un impianto di radiotelefonia che consenta la comunicazione con la rete telefonica pubblica. 7. Almeno i locali e i punti che seguono devono essere provvisti di un'illuminazione sufficiente: a) i punti in cui sono tenuti i mezzi di salvataggio collettivi e quelli in cui vengono normalmente preparati per essere utilizzati; b) le vie d'evacuazione, gli accessi per i passeggeri, i corridoi, gli ascensori e le scale degli alloggi, della zona cabine e alloggi; c) le indicazioni delle vie d'evacuazione e delle uscite d'evacuazione; d) le sale macchine e le loro uscite; e) la timoneria; f) il locale che ospita il generatore elettrico di sicurezza; g) i punti in cui si trovano gli estintori e le pompe antincendio; h) i locali in cui si raccolgono i passeggeri e l'equipaggio in caso di pericolo. 8. Sulle navi cabinate occorre tenere a bordo il piano d'emergenza che precisi i compiti dell'equipaggio e del personale nei casi d'emergenza, conformemente ai regolamenti di polizia in vigore. I compiti devono essere indicati per i seguenti casi: a) apertura di una falla; b) incendio a bordo; c) evacuazione dei passeggeri; d) uomo in mare. Il piano d'emergenza deve contenere una pianta della nave su cui sono in particolare rappresentati in modo chiaro e preciso: a) le attrezzature di salvataggio e di sicurezza; b) le porte stagne situate sotto il ponte e la collocazione dei loro comandi, nonché altre aperture, come quelle di cui all'articolo 15.03, paragrafi 2 e 6; c) le porte resistenti al fuoco; d) le imposte tagliafuoco; e) i sistemi d'allarme; f) il sistema di allarme antincendio; g) gli impianti d'estinzione e gli estintori; h) le vie d'evacuazione e le uscite di sicurezza; i) il generatore elettrico di sicurezza; j) gli organi di comando degli impianti d'aerazione; k) i raccordi alla rete sulla terraferma; l) i dispositivi di chiusura delle tubature di alimentazione di combustibile; m) gli impianti a gas liquefatti; n) gli impianti degli altoparlanti; o) gli impianti di radiotelefonia. Il piano d'emergenza e la pianta della nave prescritti devono portare il visto della commissione di visita ed essere affissi in punti adatti in modo da essere ben visibili. 9. Sulle navi cabinate, occorre affiggere in punti adatti un piano generale d'evacuazione rivolto ai passeggeri. Tale piano può tuttavia essere associato al piano d'emergenza di cui al paragrafo 8. Le istruzioni relative al comportamento dei passeggeri in caso d'allarme, d'incendio, d'avaria e d'evacuazione, nonché l'indicazione di dove sono localizzati i mezzi di salvataggio devono trovarsi in ogni cabina. Tali istruzioni devono essere in francese, inglese, neerlandese e tedesco. 10. Nelle navi con scafo in legno, alluminio o materiale sintetico, le sale macchine devono essere costruite in materiali previsti all'articolo 3.04, paragrafi 3 e 5, o essere provviste di un impianto d'estinzione fisso conformemente all'articolo 10.03, paragrafo 5. Articolo 15.11 Impianti di raccolta e di eliminazione delle acque usate 1. Le navi da passeggeri che dispongono di più di 50 letti per i passeggeri devono essere provviste di serbatoi per la raccolta delle acque usate o di impianti di depurazione di bordo. 2. Le cisterne di raccolta delle acque usate devono avere un volume sufficiente. Esse devono essere provviste di un dispositivo che consenta di misurarne il contenuto. Per vuotare le cisterne, devono essere predisposte pompe e condutture appartenenti alla nave mediante le quali le acque usate possono essere provviste di raccordi di scarico delle acque usate conformemente alla norma europea EN 1306. 3. Gli impianti di depurazione di bordo devono poter garantire all'uscita, in permanenza e senza diluizione preventiva, il valore limite conformemente ai regolamenti di polizia in vigore e devono essere provvisti di un dispositivo per il prelevamento di campioni.