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Document 52000PC0411

    Proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 723/97 concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione «garanzia» (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

    /* COM/2000/0411 def. - CNS 99/0091 */

    GU C 337E del 28.11.2000, p. 202–203 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000PC0411

    Proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 723/97 concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione «garanzia» (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2000/0411 def. - CNS 99/0091 */

    Gazzetta ufficiale n. C 337 E del 28/11/2000 pag. 0202 - 0203


    Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 723/97 concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione «garanzia»

    (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

    RELAZIONE

    Nell'aprile 1999 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 723/97 concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia (COM(1999) 169 definitivo - 1999/0091 (CNS)).

    Lo scopo della proposta era quello di migliorare i controlli delle spese del FEAOG, sezione garanzia, permettendo il cofinanziamento comunitario delle spese sostenute dagli Stati membri in certi casi particolari in cui la Commissione imponga loro di effettuare un numero di controlli sensibilmente superiore al tasso minimo fissato da altri regolamenti.

    Nella seduta plenaria del 13 aprile 2000 il Parlamento europeo si è pronunciato favorevolmente sulla proposta della Commissione ed ha approvato due emendamenti alla proposta della Commissione.

    La Commissione non può accettare il primo emendamento mirante a sostituire l'articolo 37 con l'articolo 280 del trattato quale base giuridica del regolamento proposto. Secondo la Commissione, infatti, la modifica del regolamento (CE) n. 723/97 riguarda esclusivamente un migliore funzionamento del sistema di controllo delle spese agricole e pertanto la base giuridica della proposta dovrebbe rimanere l'articolo 37 del trattato.

    Il secondo emendamento relativo al nuovo articolo 5bis mirava a:

    a) rendere più chiaro il testo dell'articolo, precisando che il cofinanziamento riguarda solo le spese supplementari sostenute dagli Stati membri

    b) disporre che il cofinanziamento copra anche le spese supplementari sostenute dalla Commissione per la gestione del regime relativo ai controlli.

    La Commissione accetta la prima parte del secondo emendamento, di cui alla precedente lettera a), ma non può accogliere la parte di cui alla lettera b) in quanto vi riscontra una confusione tra spese operative di bilancio e spese di funzionamento.

    La proposta modificata contiene inoltre due adattamenti di ordine tecnico riguardanti la nuova numerazione degli articoli del trattato in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam e la sostituzione del regolamento (CEE) n. 729/70 con il regolamento (CE) n. 1258/1999.

    1999/0091 (CNS)

    Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 723/97 concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione «garanzia»

    IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

    vista la proposta della Commissione [1],

    [1] GU C 137 del 18.5.1999, pag. 8.

    visto il parere del Parlamento europeo [2],

    [2] GU C

    considerando quanto segue:

    (1) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune [3], gli Stati membri adottano le misure necessarie per accertare se le operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) siano reali e regolari, per prevenire e perseguire le irregolarità e per recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze.

    [3] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

    (2) Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio [4], la Comunità contribuisce alle spese sostenute dagli Stati membri per la realizzazione di nuovi programmi d'azione derivanti da nuovi obblighi comunitari, approvati dalla Commissione e volti a migliorare la struttura e l'efficacia dei controlli delle spese del FEAOG, sezione "garanzia".

    [4] 4 GU L 108 del 25.4.1997, pag. 6.

    (3) Al fine di rafforzare i controlli nel settore del FEAOG, sezione "garanzia", è opportuno predisporre una partecipazione finanziaria comunitaria quando la Commissione imponga in via eccezionale agli Stati membri di effettuare, in certi settori, un tasso di controlli sensibilmente superiore al minimo fissato da altri regolamenti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 723/97 è modificato come segue.

    È aggiunto l'articolo 5 bis seguente:

    «Articolo 5 bis

    Nel limite delle disponibilità di bilancio, la Commissione può, ai sensi del presente regolamento, cofinanziare a concorrenza del 50% le spese supplementari sostenute dagli Stati membri, qualora la Commissione imponga in via eccezionale a questi ultimi di effettuare, in certi settori, un tasso di controlli sensibilmente superiore al minimo fissato da altri regolamenti.

    Le spese in questione non possono coprire i costi di personale e le spese normalmente sostenute ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1258/1999.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì

    Per il Consiglio

    Il Presidente

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