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Document 52000AC0087

    Parere del Comitato economico e sociale sulla «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto - disposizioni transitorie concesse alla Repubblica d'Austria e alla Repubblica portoghese»

    GU C 75 del 15.3.2000, p. 21–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52000AC0087

    Parere del Comitato economico e sociale sulla «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto - disposizioni transitorie concesse alla Repubblica d'Austria e alla Repubblica portoghese»

    Gazzetta ufficiale n. C 075 del 15/03/2000 pag. 0021 - 0021


    Parere del Comitato economico e sociale sulla "Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto - disposizioni transitorie concesse alla Repubblica d'Austria e alla Repubblica portoghese"

    (2000/C 75/09)

    Il Consiglio, in data 13 gennaio 2000, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

    Il Comitato economico e sociale ha deciso di nominare Mario Sepi relatore generale, incaricandolo di preparare i lavori in materia.

    Il Comitato economico e sociale nel corso della 369a sessione plenaria del 26 e 27 gennaio 2000 (seduta del 26 gennaio), ha adottato con 84 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni, il seguente parere.

    1. Il Comitato approva la proposta della Commissione di concedere, alla Repubblica d'Austria una proroga del provvedimento che, in deroga all'articolo 28, par. 2 della sesta Direttiva IVA (77/388/CEE), le consentiva di applicare, fino al 31 dicembre 1998, un'aliquota ridotta per la locazione di beni immobili ad uso residenziale.

    1.1. Il Comitato prende atto delle ragioni addotte dalla Repubblica d'Austria nel richiedere questa proroga (comunque limitata al periodo transitorio di cui all'articolo 28 terdecies della citata sesta direttiva IVA) e condivide l'opinione della Commissione che, trattandosi di locazioni di beni immobili ad uso residenziale, il rischio di distorsione di concorrenza debba considerarsi inesistente.

    2. Il Comitato approva ugualmente la proposta della Commissione di concedere alla Repubblica del Portogallo una proroga del provvedimento che, anch'esso in deroga all'articolo 28, par. 2 della citata sesta direttiva IVA, gli consentiva di applicare, fino al 31 dicembre 1991, un'aliquota ridotta per il settore della ristorazione.

    2.1. Anche in questo caso il Comitato ritiene validi gli argomenti addotti dalla Repubblica del Portogallo per la reintroduzione dell'aliquota ridotta (limitata al periodo transitorio fissato dall'articolo 28 terdecies della sesta direttiva IVA) e considera, insieme alla Commissione, inesistente il rischio di distorsione di concorrenza, trattandosi di servizi di ristorazione ed essendo la misura limitata ad un solo Stato membro.

    Bruxelles, 26 gennaio 2000.

    La Presidente

    del Comitato economico e sociale

    Beatrice Rangoni Machiavelli

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