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Document 51995PC0394
Proposal for a COUNCIL REGULATION (EC) on the submission by Member States of statistics on aquaculture production
Proposta di REGOLAMENTO (CE)DEL CONSIGLIO relativo alla trasmissione di statistiche sui prodotti dell' acquicoltura da parte degli Stati membri
Proposta di REGOLAMENTO (CE)DEL CONSIGLIO relativo alla trasmissione di statistiche sui prodotti dell' acquicoltura da parte degli Stati membri
/* COM/95/394 def. - CNS 95/0231 */
GU C 327 del 7.12.1995, pp. 28–32
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di REGOLAMENTO (CE)DEL CONSIGLIO relativo alla trasmissione di statistiche sui prodotti dell' acquicoltura da parte degli Stati membri /* COM/95/394 DEF - CNS 95/0231 */
Gazzetta ufficiale n. C 327 del 07/12/1995 pag. 0028
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sui prodotti dell'acquacoltura da parte degli Stati membri (95/C 327/11) COM(95) 394 def. - 95/0231(CNS) (Presentata dalla Commissione il 21 settembre 1995) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che l'acquacoltura è un settore in rapido sviluppo dell'industria della pesca, potenzialmente in grado di integrare la limitata offerta della pesca tradizionale, basata sulle catture; considerando che la produzione dell'acquacoltura va controllata e, se necessario, regolata al fine di garantire soddisfacenti condizioni di mercato; considerando che l'impatto dell'aquacoltura sullo sviluppo regionale e sull'ambiente produce una crescente domanda di statistiche per controllare l'evoluzione in tale settore; considerando che la messa in atto della politica strutturale della Comunità nel campo della pesca richiede anch'essa statistiche sulla produzione nel settore dell'acquacoltura; considerando che gli obiettivi dell'azione proposta possono essere raggiunti solo sulla base di un atto giuridico comunitario che consenta alla Commissione di coordinare il necessario lavoro di armonizzazione dell'informazione statistica a livello comunitario, pur restando la raccolta delle statistiche sulla produzione dell'acquacoltura - e la necessaria infrastruttura per elaborare e controllare l'affidabilità di tali statistiche - responsabilità precipua degli Stati membri; considerando che il metodo specifico di una appropriata statistica comunitaria sui prodotti dell'acquacoltura, che, in sé, si basa sui sistemi statistici nazionali, richiede una cooperazione particolarmente stretta tra la Commissione e gli Stati membri, soprattutto in seno al comitato permanente per le statistiche agricole, istituito dalla decisione 72/279/CEE (1), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Disposizioni generali Ogni Stato membro è tenuto a trasmettere, annualmente, alla Commissione statistiche sulla produzione dell'acquacoltura, ottenuta in tutti i tipi di acque dello Stato membro stesso. Articolo 2 Trasmissione dei dati Gli Stati membri sono tenuti ad inviare alla Commissione i dati, di cui all'articolo 1, nella forma descritta all'allegato I del presente regolamento, entro il termine di 9 mesi a decorrere dalla fine dell'anno solare cui essi si riferiscono, compresi i dati dichiarati confidenziali dagli Stati membri ai sensi della legislazione nazionale o delle pratiche invalse in materia di segreto statistico, in base a quanto stabilito dal regolamento (CEE) n. 1588/90 del Consiglio (2) relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat) di dati soggetti al segreto statistico. I dati possono essere inviati su supporto magnetico; in tal caso, il formato della trasmissione verrà stabilito di comune accordo tra gli Stati membri e la Commissione (Eurostat). Articolo 3 Definizioni Le definizioni da utilizzare nella trasmissione dei dati sono elencate all'allegato II. Nel caso in cui pratiche invalse a livello nazionale o determinate procedure amministrative non consentissero la stretta applicazione di tali definizioni, lo Stato membro dovrà informare la Commissione (Eurostat) delle definizioni da esso usate. Articolo 4 Compilazione dei dati Per produrre i dati sulle principali componenti della produzione dell'acquacoltura, lo Stato membro può ricorrere ad indagini per campione o ad altre fonti pertinenti: le componenti restanti possono essere stimate. Uno Stato membro, che registri una produzione annuale inferiore a 1 000 tonnellate, può inviare stime per il totale della produzione. Lo Stato membro dovrà identificare ogni singola specie elencata all'allegato III. Se, però la produzione di una specie non oltrepassa le 1 000 tonnellate in peso e non contribuisce, da sola, per una percentuale superiore al 10 % in peso, al totale della produzione, essa può essere stimata ed aggregata. Articolo 5 Periodo di transizione e deroghe 1. Se uno Stato membro non è in grado di soddisfare i requisiti del presente regolamento, la Commissione può stabilire un periodo di transizione, della durata massima di 3 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel corso del quale dovrà essere data piena attuazione al regolamento stesso. Durante tale periodo di transizione possono essere accordate deroghe temporanee che esentano lo Stato membro da quanto stabilito dal presente regolamento. La Commissione informerà tutti gli Stati membri delle disposizioni particolari legate a tali deroghe. 2. Nel caso in cui l'inclusione di un particolare settore dell'industria dell'acquacoltura dovesse causare alle amministrazioni nazionali difficoltà eccessive rispetto all'importanza del settore in questione nello Stato membro interessato, può essere accordata una deroga, ai sensi della procedura di cui all'articolo 7, che consenta allo Stato membro di escludere dai dati nazionali trasmessi quelli che si riferiscono a tale settore. 3. Las deroga accordata ai sensi del paragrafo 2 avrà la durata massima di 3 anni ma potrà essere prorogata di un ulteriore triennio. All'atto della richiesta della proroga, lo Stato membro dovrà presentare alla Commissione i risultati di un'indagine per campione dalla quale si possano evincere i problemi incontrati nell'applicazione del regolamento. La domanda di proroga sarà quindi assoggettata alla procedura di cui all'articolo 7. Articolo 6 Comitato Gli accordi per l'attuazione del presente regolamento, incluse le modifiche del formato delle trasmissioni dei dati di cui all'allegato I, le definizioni di cui all'allegato II e l'elenco delle specie di cui all'allegato III, saranno esposti in esito a consultazione del comitato permanente per le statistiche agricole nell'osservanza della procedura di cui all'articolo 7. Articolo 7 Procedura 1. Nel caso in cui si dovesse ricorrere alla procedura esposta nel presente articolo, il presidente ne riferisce al comitato permanente per le statistiche agricole (denominato, nel prosieguo il «comitato»), e lo può fare sia di propria iniziativa che dietro richiesta del rappresentante di uno Stato membro. 2. Il rappresentante della Commissione sottoporrà al comitato un progetto dei provvedimenti da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tale progetto entro un periodo di tempo che il presidente può stabilire in base all'urgenza della materia. Nel caso di decisioni, che devono essere adottate dal Consiglio su proposta della Commissione, il parere deve essere espresso dalla maggioranza stabilita all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. I voti dei rappresentanti degli Stati membri che siedono nel comitato verranno ponderati secondo le modalità esposte in tale articolo. Il presidente non vota. 3. I provvedimenti adottati dalla Commissione saranno di immediata applicazione. Se, però, tali provvedimenti fossero in contrasto con il parere del comitato, essi dovranno essere immediatamente comunicati dalla Commissione al Consiglio. In tal caso: La Commissione procrastinerà l'applicazione dei provvedimenti da essa decisi per un periodo di tempo che va stabilito in ciascun atto adottato dal Consiglio, ma che in nessun caso potrà essere superiore ai tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione. Il Consiglio, decidendo a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il limite di tempo di cui al precedente paragrafo. Articolo 8 Disposizioni finali Il presente regolamento entra in vigore il giorno alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso deve essere applicato a decorrere dal 1° gennaio 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. (1) GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1. ALLEGATO I >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II Definizioni In linea di principio, e ai fini dell'attuazione del presente regolamento, gli Stati membri dovranno applicare le definizioni che seguono: «Acquacoltura»: è l'allevamento o la coltivazione di organismi acquatici - come pesci, molluschi, crostacei e piante acquatiche. Ciò presuppone talune forme d'intervento nel processo di allevamento per potenziare la produzione, come il controllo regolare delle densità, l'alimentazione e la protezione da eventuali predatori, ed implica anche la proprietà, individuale o collettiva, del patrimonio che viene coltivato. Ai fini statistici, gli organismi acquatici, raccolti da un ente - individuale o collettivo - cui essi sono appartenuti per tutto il periodo del loro allevamento, afferiscono all'acquacoltura; gli organismi, invece, acquatici, sfruttati dal pubblico in quanto risorsa di proprietà comune - con o senza specifiche licenze - restano prodotti della pesca. «Acque dolci»: sono le acque di fiumi, corsi d'acqua, laghi, lagune, piscine ed altri spazi chiusi, la cui acqua abbia un tenore salino costante trascurabile. «Altre acque»: sono le acque il cui tenore salino è, nel corso dell'anno, non trascurabile. La salinità può essere costantemente alta (per esempio acqua marina) oppure andare soggetta a variazioni periodiche (per esempio a causa di maree o di influssi stagionali). «Acqua marina»: è acqua ad elevato tenore salino, non soggetto a variazioni significative. «Acqua salmastra»: è acqua il cui tenore salino è apprezzabile ma non di livello costantemente elevato. La salinità può andare soggetta a variazioni considerevoli per influsso di acque dolci o marine. «Produzione dell'acquacoltura»: è la produzione destinata al consumo finale e comprende anche la produzione di piante acquatiche a fini industriali. Sono esclusi gli avannotti, o i prodotti che continueranno ad essere soggetti all'acquacoltura. Va indicata in tonnellate equivalenti per peso vivo - per i prodotti animali - e in peso netto - per le piante acquatiche. ALLEGATO III Prodotti dell'acquacoltura per i quali è richiesta la trasmissione di dati >SPAZIO PER TABELLA>