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Document 32025R0020

Regolamento delegato (UE) 2025/20 della Commissione, del 19 dicembre 2024, che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo requisiti per la fornitura in sicurezza di servizi di assistenza a terra e per le organizzazioni che li forniscono

C/2024/8926

GU L, 2025/20, 7.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/20/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/20/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/20

7.3.2025

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/20 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2024

che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo requisiti per la fornitura in sicurezza di servizi di assistenza a terra e per le organizzazioni che li forniscono

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 1, lettere d) ed e),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2018/1139 stabilisce i requisiti essenziali per la fornitura in sicurezza di servizi di assistenza a terra e le organizzazioni che li forniscono negli aeroporti dell’Unione rientranti nell’ambito di applicazione di tale regolamento. L’articolo 37, paragrafo 2, impone ai fornitori di servizi di assistenza a terra di presentare una dichiarazione relativa alla loro capacità di ottemperare ai loro obblighi associati alla fornitura in sicurezza di servizi di assistenza a terra.

(2)

Al fine di assicurare un approccio sistemico globale e garantire una base di riferimento per la sicurezza in tutte le attività relative all’aviazione, e in linea con il principio di sussidiarietà, dovrebbero essere stabilite norme dettagliate per la fornitura di servizi di assistenza a terra e i privilegi e le responsabilità delle organizzazioni che li forniscono.

(3)

A norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/1139, tali norme devono rispecchiare lo stato dell’arte e le migliori prassi nel settore dell’assistenza a terra; tenere conto degli standard e delle pratiche raccomandate dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (International Civil Aviation Organization, ICAO) applicabili e dell’esperienza mondiale in materia di operazioni di assistenza a terra, nonché del progresso scientifico e tecnico nel settore dell’assistenza a terra; essere proporzionate alle dimensioni e alla complessità delle attività di assistenza a terra; e prevedere la flessibilità necessaria per la conformità richiesta.

(4)

Il regolamento dovrebbe garantire parità di condizioni per la fornitura di servizi di assistenza a terra per tutte le organizzazioni che forniscono tali servizi, compresa l’auto-assistenza da parte degli operatori di aeromobile, negli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139.

(5)

Per gli operatori di aeromobile che effettuano l’auto-assistenza o per i gestori aeroportuali che forniscono servizi di assistenza a terra, che dispongono già di strutture del sistema di gestione previste da altre normative dell’Unione nel settore dell’aviazione, i requisiti per l’assistenza a terra dovrebbero essere facilmente integrati in modo da creare perturbazioni minime del sistema consolidato di organizzazioni e autorità nazionali competenti. Pertanto il presente regolamento dovrebbe essere allineato il più possibile in particolare ai regolamenti (UE) n. 965/2012 (2) e (UE) n. 139/2014 (3) della Commissione, in quanto il settore dell’assistenza a terra funge da interfaccia tra operazioni di volo e operazioni aeroportuali e pertanto è opportuno allineare i sistemi di gestione disciplinati da tali atti e stabilire i necessari riferimenti incrociati.

(6)

Il presente regolamento non riguarda le attività di assistenza a terra che sono già disciplinate da altri atti, quali la pianificazione dei voli, il controllo del carico e la supervisione a terra, che sono disciplinate dal regolamento (UE) n. 965/2012, la segnalazione agli aeromobili, che è disciplinata dal regolamento (UE) n. 139/2014, o l’assistenza olio, che è disciplinata dal regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (4).

(7)

In linea con il principio di proporzionalità, per quanto concerne l’auto-assistenza da parte degli operatori di aeromobile, il presente regolamento dovrebbe applicarsi soltanto alle attività di auto-assistenza degli operatori di aeromobile che effettuano operazioni di trasporto aereo commerciale con aeromobili a motore complessi. Si ritiene che il regolamento (UE) n. 965/2012 affronti in misura sufficiente i rischi per la sicurezza delle attività di auto-assistenza svolte da operatori che effettuano operazioni che non sono operazioni di trasporto aereo commerciale, con aeromobili a motore complessi o non complessi.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento dovrebbero migliorare e promuovere la sicurezza dei servizi di assistenza a terra e una cultura della sicurezza all’interno delle organizzazioni che forniscono tali servizi. Di conseguenza i requisiti di cui al presente regolamento dovrebbero fornire gli strumenti necessari e una descrizione del processo che consentano alle organizzazioni di attuare un sistema di segnalazione in materia di sicurezza, che le aiutino a raccogliere e analizzare i dati sulla sicurezza ottenuti da tali segnalazioni e a creare e promuovere una cultura della sicurezza con ogni persona impiegata in seno alla loro organizzazione.

(9)

Con il presente regolamento, le organizzazioni fornitrici di assistenza a terra devono assumersi la piena responsabilità della fornitura in sicurezza dei servizi, delle loro operazioni e del controllo dei rischi operativi delle loro attività, mentre gli operatori di aeromobile continuano a essere responsabili della sicurezza degli aeromobili e del volo e, a loro volta, i gestori aeroportuali continuano a essere responsabili dell’esercizio in sicurezza degli aeroporti. Pertanto le organizzazioni fornitrici di assistenza a terra dovrebbero sviluppare e attuare un sistema di gestione che preveda processi efficaci di gestione della sicurezza in grado di individuare e gestire i rischi in materia di sicurezza, compresi quelli derivanti dalle interfacce con gli operatori di aeromobile e i gestori aeroportuali, attraverso l’applicazione di misure di attenuazione adeguate e proporzionate.

(10)

Il sistema di gestione sviluppato e attuato dalle organizzazioni fornitrici di assistenza a terra dovrebbe essere proporzionato, modulabile in funzione delle dimensioni e della complessità della loro organizzazione e delle loro attività e dovrebbe comprendere la gestione della sicurezza, la gestione delle modifiche, le segnalazioni in materia di sicurezza, la formazione del personale, i registri e la documentazione, la manutenzione delle attrezzature di supporto a terra utilizzate, l’identificazione delle interfacce relative alla sicurezza con altri portatori di interessi coinvolti nelle attività di assistenza a terra, le procedure operative e il monitoraggio della conformità. Le organizzazioni fornitrici di assistenza a terra dovrebbero adoperarsi per sviluppare e promuovere una cultura della sicurezza organizzativa, nel contesto della quale i dipendenti comprendano la loro importanza individuale nella catena della sicurezza aerea e contribuiscano attivamente a mantenere e migliorare il livello di sicurezza nei loro compiti operativi quotidiani. Il presente regolamento contiene disposizioni volte a sostenere le organizzazioni nello sviluppo e nella promozione di una sana cultura della segnalazione.

(11)

Al fine di garantire un approccio comune nell’affrontare i rischi per la sicurezza derivanti dalle interfacce tra l’assistenza a terra, le operazioni degli aeromobili e quelle aeroportuali, nonché di promuovere una comprensione comune dei pericoli e dei rischi, le organizzazioni fornitrici di assistenza a terra, gli operatori di aeromobile e i gestori aeroportuali dovrebbero disporre delle medesime informazioni in materia di sicurezza e degli stessi dati sulla sicurezza quando questi sono pertinenti per loro e quando tali informazioni e dati possono incidere sulle prestazioni di sicurezza di tali organizzazioni. A tal fine dette organizzazioni dovrebbero poter condividere tra loro informazioni pertinenti in materia di sicurezza, nonché informazioni risultanti da segnalazioni di eventi o da ispezioni e audit di sorveglianza.

(12)

I servizi di assistenza a terra, forniti a un aeromobile in un aeroporto, costituiscono di per sé un’interfaccia tra le operazioni degli aeromobili e quelle aeroportuali. I rischi per la sicurezza derivanti da tale situazione dovrebbero essere adeguatamente riconosciuti attraverso un quadro normativo per l’interazione tra le organizzazioni, in modo da consentire loro di individuare le interfacce operative che incidono sulla sicurezza e di applicare misure di attenuazione adeguate per ridurre al minimo i rischi durante l’esercizio. Allo stesso tempo, le organizzazioni di assistenza a terra dovrebbero poter discutere la sicurezza su un piano di parità con gli altri portatori di interessi coinvolti in tali interfacce operative nonché offrire loro la possibilità di applicare le proprie procedure operative se si basano sui propri processi di gestione dei rischi in materia di sicurezza e se ciò è concordato con l’operatore di aeromobile al quale forniscono i servizi.

(13)

Per garantire una transizione agevole dalle normative nazionali vigenti degli Stati membri al presente regolamento, è necessario concedere alle organizzazioni fornitrici di assistenza a terra già operative nel momento in cui il presente regolamento diventa applicabile un lasso di tempo e condizioni minime sufficienti per passare dalle normative nazionali vigenti degli Stati membri al presente regolamento.

(14)

La formazione del personale operativo addetto all’assistenza a terra è una delle misure più importanti per attenuare i rischi in materia di sicurezza nelle attività di assistenza a terra. Le organizzazioni fornitrici di assistenza a terra dovrebbero garantire che tutto il personale operativo coinvolto in tali attività sia competente a fornire i servizi in questione. Le competenze del personale operativo dovrebbero essere sempre mantenute. Di conseguenza il presente regolamento stabilisce i requisiti minimi relativi al programma di formazione e valutazione del personale rilevante per la sicurezza al fine di garantire che sviluppi e mantenga le competenze necessarie per svolgere i suoi compiti in modo sicuro ed efficace.

(15)

Al fine di sostenere la mobilità del personale tra le organizzazioni fornitrici di assistenza a terra e ridurre i costi di formazione al momento della nuova formazione di un nuovo dipendente che ha già conseguito le qualifiche richieste nel contesto di un precedente impiego, il personale addetto all’assistenza a terra dovrebbe essere in grado di fornire facilmente prova della formazione già completata. L’organizzazione fornitrice di assistenza a terra dovrebbe pertanto fornire al dipendente, su richiesta, una copia dei rispettivi registri di formazione, il che dovrebbe consentire l’agevole valutazione e il riconoscimento reciproco della formazione tra le organizzazioni soggette al presente regolamento.

(16)

La sicurezza del volo e la fornitura in sicurezza di servizi di assistenza a terra dipendono in larga misura dall’uso di attrezzature di supporto a terra funzionali, sottoposte a manutenzione adeguata. La funzionalità delle attrezzature utilizzate per la fornitura di servizi di assistenza a terra dovrebbe essere garantita dall’applicazione di un programma di manutenzione, comprendente interventi di manutenzione preventiva, sviluppato e applicato conformemente alle istruzioni e ai manuali del costruttore dell’attrezzatura. Le norme dovrebbero essere inoltre tecnologicamente neutre, al fine di consentire innovazioni e un’agevole adozione di tecnologie nuove a un ritmo sostenuto, mantenendo nel contempo un approccio rispettoso dell’ambiente per quanto riguarda la scelta delle attrezzature di supporto a terra. Allo stesso tempo, le norme dovrebbero prevedere la possibilità per le organizzazioni di adottare e attuare pratiche e modelli imprenditoriali che riducano al minimo la congestione degli aeroporti e rendano le operazioni aeroportuali più sicure ed efficienti, quali la messa in comune delle attrezzature o un modello di sicurezza che riunisce più attori (safety stack), laddove la specificità dell’aeroporto consenta l’attuazione di tali modelli imprenditoriali.

(17)

Il presente regolamento dovrebbe garantire un approccio pragmatico ed equilibrato tra le norme prescrittive e quelle basate sulle prestazioni. La flessibilità nell’approccio ai requisiti relativi alle procedure operative per i servizi di assistenza a terra è fondamentale per conseguire gli obiettivi in materia di sicurezza. Di conseguenza è essenziale che i requisiti relativi alle procedure operative rimangano basati sulle prestazioni e si fondino sull’applicazione volontaria degli standard e delle buone pratiche del settore, nonché sulle procedure operative stabilite dagli operatori di aeromobile e dalle organizzazioni di assistenza a terra.

(18)

I requisiti essenziali di cui all’allegato VII, punto 4.1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1139 impongono alle organizzazioni di fornire servizi di assistenza a terra conformemente alle istruzioni e alle procedure operative degli operatori di aeromobile. Le procedure operative per lo stesso servizio di assistenza a terra e per lo stesso tipo di aeromobile possono differire notevolmente tra gli operatori di aeromobile, una circostanza questa che aumenta il rischio di errore umano in quanto potrebbe causare danni agli aeromobili e costituire un serio pericolo per la sicurezza del volo. I requisiti essenziali di cui all’allegato VII, punto 4.2.3, del regolamento (UE) 2018/1139 prevedono che le organizzazioni fornitrici di assistenza a terra sviluppino le proprie procedure operative per la fornitura di servizi di assistenza a terra. Il presente regolamento consente alle organizzazioni fornitrici di assistenza a terra di applicare le loro procedure operative, previo accordo dell’operatore di aeromobile. Inoltre il presente regolamento rende le organizzazioni fornitrici di assistenza a terra formalmente responsabili e garanti della sicurezza dei loro servizi mediante l’applicazione di un sistema di gestione della sicurezza efficace. Ciò dovrebbe inoltre sostenere le organizzazioni fornitrici di assistenza a terra nello sviluppo, nella valutazione, nella discussione e nella pattuizione, insieme agli operatori di aeromobile, di procedure operative comuni che siano sicure per entrambe le parti. Tutti questi elementi, inseriti in diversi requisiti, dovrebbero migliorare il livello attuale di fiducia tra l’operatore di aeromobile e il suo fornitore di servizi di assistenza a terra e condurre a un’armonizzazione delle procedure operative.

(19)

È inoltre opportuno che il presente regolamento fornisca alle organizzazioni elementi solidi per migliorare l’analisi delle cause degli eventi individuati attraverso i loro processi di monitoraggio della conformità o attraverso la sorveglianza svolta dall’autorità nazionale competente, nonché per migliorare la loro cultura della segnalazione in materia di sicurezza. Allo stesso tempo, il regolamento dovrebbe altresì stabilire un quadro affinché le autorità nazionali competenti forniscano direttamente alle organizzazioni di assistenza a terra un riscontro diretto e coerente in merito agli eventi di assistenza a terra segnalati.

(20)

È necessario concedere tempo sufficiente all’industria dell’assistenza a terra e alle autorità nazionali competenti per attuare il nuovo quadro normativo dopo l’entrata in vigore del presente regolamento ed è pertanto opportuno prevedere un periodo di transizione di tre anni per la sua applicabilità differita e un periodo di transizione di sei anni per l’applicabilità differita dei requisiti relativi alla gestione della sicurezza delle informazioni.

(21)

I requisiti stabiliti nel presente regolamento si basano sul parere n. 01/2024 (5), emesso dall’Agenzia in conformità all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

(22)

Conformemente all’articolo 128, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139, la Commissione ha consultato gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di assistenza a terra e per le organizzazioni che li forniscono negli aeroporti rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle organizzazioni di assistenza a terra che forniscono uno qualsiasi dei servizi di assistenza a terra di cui al paragrafo 2 in uno o più aeroporti rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139.

2.   Il presente regolamento si applica ai servizi seguenti forniti ai velivoli:

a)

la gestione dei passeggeri, compresi i passeggeri a mobilità ridotta, compresi altresì gli aspetti relativi alla sicurezza dell’accettazione dei passeggeri e dei bagagli nell’aeroporto, la sicurezza dei passeggeri durante l’imbarco e lo sbarco utilizzando attrezzature di supporto a terra e durante il transito o il trasferimento, nonché il trasporto a terra di passeggeri tra il terminale aeroportuale e l’aeromobile;

b)

l’assistenza bagagli, compresi l’identificazione, lo smistamento, il consolidamento, il trasferimento, l’arrivo e il recupero dei bagagli;

c)

le attività seguenti di fornitura di servizi all’aeromobile:

i)

l’esercizio delle attrezzature di supporto a terra utilizzate per i servizi di assistenza a terra, compresi i servizi di carico e scarico relativi alla ristorazione, nonché i movimenti di tali attrezzature sul piazzale e intorno all’aeromobile;

ii)

le operazioni di rifornimento dell’aeromobile e di prelevamento di combustibile dallo stesso, ossia i servizi di rifornimento into-plane nell’aeroporto;

iii)

la fornitura di servizi relativi ai servizi igienici dell’aeromobile;

iv)

la fornitura di servizi relativi all’acqua potabile;

v)

la pulizia esterna dell’aeromobile;

vi)

lo sghiacciamento dell’aeromobile e la procedura antighiaccio sull’aeromobile;

d)

le attività seguenti di turnaround dell’aeromobile:

i)

le attività all’arrivo dell’aeromobile, compreso il bloccaggio dell’aeromobile a terra;

ii)

il carico e lo scarico di bagagli, merci, posta e prodotti relativi alla ristorazione, nonché la supervisione delle operazioni di carico;

iii)

le attività alla partenza dell’aeromobile;

iv)

il traino e il pushback dell’aeromobile;

e)

le operazioni seguenti di assistenza merci e posta in un aeroporto:

i)

l’accettazione delle merci per conto dell’operatore di aeromobile;

ii)

il consolidamento finale e l’immagazzinamento;

iii)

la pesatura finale e l’etichettatura delle unità di carico;

iv)

i controlli finali prima del trasporto aereo;

v)

il trasporto a terra di merci e posta tra il punto dei controlli finali e l’aeromobile.

3.   Il presente regolamento non si applica alle attività seguenti e alle organizzazioni che le svolgono:

a)

la segnalazione agli aeromobili;

b)

i compiti di dispatching dei voli svolti dai flight dispatcher quali definiti dal regolamento (UE) n. 965/2012;

c)

i compiti di controllo del carico relativi alla pianificazione del carico, ai calcoli della massa e del centraggio, ai messaggi e alle comunicazioni relativi al controllo del carico e al rilascio di documenti concernenti il controllo del carico;

d)

la supervisione a terra;

e)

l’assistenza olio per l’aeromobile (compresi il rabbocco e interventi di manutenzione) effettuata da imprese di manutenzione approvate a norma del regolamento (UE) n. 1321/2014, da altre organizzazioni conformi al regolamento (UE) n. 1321/2014 e da altre imprese di manutenzione in possesso di un’approvazione rilasciata in conformità dell’annesso 8, capo 6, dell’ICAO;

f)

la pulizia esterna dell’aeromobile se effettuata da imprese di manutenzione approvate a norma del regolamento (UE) n. 1321/2014, da altre organizzazioni conformi al regolamento (UE) n. 1321/2014 e da altre imprese di manutenzione in possesso di un’approvazione rilasciata in conformità dell’annesso 8, capo 6, dell’ICAO e se l’attività è inclusa nel manuale di manutenzione dell’organizzazione;

g)

qualsiasi altra attività di assistenza a terra, se svolta da un’impresa di manutenzione approvata a norma del regolamento (UE) n. 1321/2014, da altre organizzazioni conformi al regolamento (UE) n. 1321/2014 e da altre imprese di manutenzione in possesso di un’approvazione rilasciata in conformità dell’annesso 8, capo 6, dell’ICAO ai fini della manutenzione dell’aeromobile;

h)

il trasporto a terra di passeggeri e membri dell’equipaggio quando si tratta dell’unico servizio fornito da un soggetto;

i)

l’auto-assistenza, se effettuata da operatori di aeromobile che svolgono uno dei tipi seguenti di operazioni:

i)

le operazioni di trasporto aereo commerciale con aeromobili a motore non complessi;

ii)

le operazioni di volo con aeromobili a motore complessi o non complessi che non sono operazioni di trasporto aereo commerciale;

j)

la gestione dei passeggeri a mobilità ridotta, o il trasporto a terra di passeggeri e membri dell’equipaggio, o entrambi, quando si tratta degli unici servizi di assistenza a terra forniti da un gestore aeroportuale con personale proprio, non cumulati con altri servizi di assistenza a terra forniti da tale gestore aeroportuale.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«organizzazione di assistenza a terra»: uno dei soggetti seguenti:

a)

un’organizzazione di assistenza a terra autonoma o un’organizzazione di assistenza a terra che fa parte di un unico raggruppamento imprenditoriale di organizzazioni di assistenza a terra;

b)

un gestore aeroportuale che fornisce servizi di assistenza a terra;

c)

un operatore di aeromobile che fornisce servizi di assistenza a terra a sé stesso o nell’ambito di un unico raggruppamento di imprese di vettori aerei (auto-assistenza);

2)

«unico raggruppamento imprenditoriale di organizzazioni di assistenza a terra»: due o più organizzazioni di assistenza a terra che forniscono servizi in più di uno Stato membro e sono registrate in territori cui si applicano i trattati, che facilitano l’armonizzazione dei loro sistemi di gestione e dei loro principali processi organizzativi ai fini della conformità al presente regolamento, anche applicando le stesse politiche, gli stessi processi e le stesse procedure ai componenti dei loro sistemi di gestione quali la gestione della sicurezza, la documentazione, il monitoraggio della conformità, la gestione delle modifiche, la formazione del personale addetto all’assistenza a terra, le procedure operative e il programma di manutenzione per le attrezzature di supporto a terra;

3)

«gestione dei passeggeri»: le attività connesse a qualsiasi tipo di assistenza ai passeggeri in arrivo, in partenza, in trasferimento o in transito, compresi, se del caso, l’accettazione dei passeggeri e dei bagagli, la verifica dei documenti di viaggio e dei biglietti aerei, il rilascio delle carte d’imbarco, le attività relative alle porte d’imbarco, l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri;

4)

«attrezzatura di supporto a terra»: un veicolo, un apparecchio o un elemento di equipaggiamento mobile motorizzato o non motorizzato che è progettato, costruito e utilizzato per la fornitura di servizi di assistenza a terra nell’area di movimento di un aeroporto;

5)

«assistenza bagagli»: un processo che consiste in più fasi riguardanti lo smistamento dei bagagli, il loro consolidamento, il trasporto dei bagagli dalla zona di smistamento all’aeromobile e viceversa, la consegna dei bagagli alla porta d’imbarco, l’arrivo dei bagagli, i bagagli disguidati e il riconcilio dei bagagli;

6)

«servizio di rifornimento into-plane»: fornitura di combustibile a un aeromobile;

7)

«sghiacciamento dell’aeromobile»: una procedura a terra per mezzo della quale brina, ghiaccio, neve o neve mista ad acqua vengono rimossi da un aeromobile per ottenere una superficie pulita. Il processo può combinare lo sghiacciamento e la procedura antighiaccio effettuati in due fasi;

8)

«procedura antighiaccio sull’aeromobile»: una procedura a terra che assicura protezione contro la formazione di brina o ghiaccio e l’accumulo di neve o neve mista ad acqua sulle superfici trattate dell’aeromobile per un periodo limitato di tempo (tempo di tenuta);

9)

«turnaround dell’aeromobile»: un processo coordinato di attività connesse all’assistenza fornita a un aeromobile, ai suoi passeggeri, ai bagagli, alla posta e alle merci, che si svolge in un intervallo di tempo prestabilito tra l’arrivo dell’aeromobile e la sua partenza;

10)

«carico dell’aeromobile»: lo stivaggio del carico o di unità di carico a bordo dell’aeromobile conformemente alle istruzioni di carico;

11)

«bagagli»: beni materiali personali o altri oggetti di un passeggero o di un membro dell’equipaggio trasportati a bordo di un volo;

12)

«merci»: generi o beni materiali trasportati a bordo di un aeromobile, diversi da bagagli, posta, materiale dell’impresa, posta dell’impresa e provviste di bordo, non consumati o utilizzati durante il volo;

13)

«posta»: spedizioni costituite da corrispondenza e altri articoli consegnati dai servizi postali e destinati ad essere trasmessi ai servizi postali, con esclusione della posta dell’operatore di aeromobile, conformemente alle norme dell’Unione postale universale;

14)

«traino dell’aeromobile»: il movimento in avanti di un aeromobile in servizio o fuori servizio mediante l’utilizzo della potenza esterna di un’attrezzatura di supporto a terra che sostiene il carrello d’atterraggio anteriore dell’aeromobile o è collegata allo stesso;

15)

«pushback dell’aeromobile»: il movimento di un aeromobile da una posizione di stazionamento nose-in utilizzando la potenza esterna dell’attrezzatura di supporto a terra. L’operazione può comprendere una barra di traino;

16)

«unità di carico»: un dispositivo per raggruppare e trattenere merci, posta e bagagli per il trasporto aereo, costituito da un contenitore per aeromobile o da una combinazione di una paletta per aeromobile e di una rete per paletta per aeromobile, progettato per essere trattenuto direttamente dal sistema di carico merci dell’aeromobile;

17)

«controllo del carico»: processo, sotto la responsabilità dell’operatore di aeromobile, volto a garantire che l’aeromobile sia caricato in modo sicuro ed efficiente prima di ogni volo;

18)

«organizzazione fornitrice di servizi di assistenza a terra in più di uno Stato membro»: un’organizzazione di assistenza a terra o un operatore di aeromobile che effettua l’auto-assistenza che fornisce servizi negli aeroporti di più di uno Stato membro ed è sottoposta o sottoposto alla sorveglianza di più di un’autorità competente. Rientrano in tale contesto organizzazioni che possono far parte o meno di un unico raggruppamento imprenditoriale di organizzazioni di assistenza a terra o di un unico raggruppamento di imprese di vettori aerei;

19)

«audit»: procedura sistematica, indipendente e documentata per l’ottenimento di prove oggettive e la valutazione obiettiva delle stesse al fine di determinare in che misura i requisiti siano rispettati;

20)

«ispezione»: nel contesto della sorveglianza e del monitoraggio della conformità, una valutazione della conformità indipendente e documentata, mediante osservazione e giudizio, accompagnata, se del caso, da misurazioni, prove o calibrature, al fine di verificare la conformità ai requisiti applicabili; un’ispezione può far parte di un audit, ma può anche essere condotta al di fuori del normale piano di audit, in particolare per verificare la chiusura di un determinato rilievo;

21)

«merci pericolose»: articoli o sostanze tali da rappresentare un pericolo per la salute, la sicurezza, i beni materiali o l’ambiente e che sono riportati in un elenco di merci pericolose nelle istruzioni tecniche o che sono classificati secondo tali istruzioni;

22)

«istruzioni tecniche dell’ICAO»: il documento ICAO 9284 «Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air»;

23)

«notifica al comandante» (Notification to Captain, NOTOC): informazioni scritte precise e leggibili fornite al comandante o al pilota in comando in merito alle spedizioni di merci pericolose o ad altre merci speciali che devono essere trasportate a bordo dell’aeromobile;

24)

«cultura giusta»: una cultura giusta quale definita all’articolo 2, punto 12), del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

25)

«assistenza all’aeromobile»: tutte le attività e le comunicazioni di assistenza a terra che si svolgono nell’area di movimento, compresi il rifornimento dell’aeromobile e il prelevamento di combustibile dallo stesso, lo sghiacciamento dell’aeromobile e la procedura antighiaccio svolta sullo stesso, il rifornimento con acqua potabile, i servizi relativi a servizi igienici e acque reflue, la gestione della ristorazione, i servizi di pulizia dell’aeromobile, la fornitura e l’esercizio di attrezzature di supporto a terra, l’accesso all’aeromobile, il bloccaggio dell’aeromobile a terra, il carico e lo scarico dell’aeromobile, il pushback o il traino dell’aeromobile, il collegamento e la rimozione delle attrezzature nonché l’esercizio di veicoli e attrezzature nelle immediate vicinanze dell’aeromobile;

26)

«pontile d’imbarco passeggeri»: un corridoio telescopico che si estende da un terminale aeroportuale a un aeromobile per l’imbarco e lo sbarco di passeggeri;

27)

«coordinamento del turnaround»: funzione di assistenza a terra avente un ruolo di sicurezza, che coordina le attività di assistenza in rampa e termina con il rilascio (dispatch) di un volo al completamento dei servizi di assistenza a terra all’aeromobile sul piazzale;

28)

«stiva»: area di un aeromobile che può essere utilizzata per il trasporto di merci e/o bagagli;

29)

«area di accesso limitato per i mezzi di rampa» (Equipment Restraint Area, ERA): un’area cuscinetto di sicurezza intorno all’aeromobile, che deve rimanere libera da ostruzioni e detriti di oggetti estranei prima e dopo l’arrivo e la partenza dell’aeromobile e durante le manovre dell’aeromobile da e verso la piazzola di stazionamento, ad eccezione delle attrezzature di supporto a terra e del personale necessario per le manovre;

30)

«istruzioni di carico»: una serie di istruzioni che aiutano la persona che supervisiona il carico dell’aeromobile a garantire il carico corretto e sicuro dell’aeromobile;

31)

«foglio di carico e centraggio»: documenti contenenti dati relativi alla massa e al centraggio dell’aeromobile, al baricentro, al carico dell’aeromobile, alla notifica al comandante (NOTOC) per le merci pericolose, alle istruzioni di carico e alle informazioni sul carico.

Articolo 4

Condizioni e procedure per le organizzazioni fornitrici di servizi di assistenza a terra

Le condizioni e le procedure che consentono alle organizzazioni fornitrici di servizi di assistenza a terra di dichiarare di possedere la capacità e di disporre dei mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati alla fornitura in sicurezza di servizi di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139 sono stabilite negli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 5

Disposizioni transitorie

Le organizzazioni che già forniscono servizi di assistenza a terra al 27 marzo 2025 presentano una dichiarazione conformemente all’allegato I, norma ORGH.DEC.100, del presente regolamento a decorrere dal 27 marzo 2024, conformemente a un piano elaborato e concordato con la rispettiva autorità competente di cui all’allegato I, norma ORGH.GEN.105, del presente regolamento.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal 27 marzo 2028.

3.   Tuttavia l’allegato I, norma ORGH.MGM.201, del presente regolamento si applica a decorrere dal 27 marzo 2031.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj.

(2)  Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/965/oj).

(3)  Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/139/oj).

(4)  Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1321/oj).

(5)   https://www.easa.europa.eu/en/document-library/opinions/opinion-no-012024.

(6)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

(7)  Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/376/oj).


ALLEGATO I

RESPONSABILITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI DI ASSISTENZA A TERRA PER QUANTO RIGUARDA LA FORNITURA IN SICUREZZA DI SERVIZI E CONDIZIONI E PROCEDURE PER LA DICHIARAZIONE

(PARTE ORGH)

CAPO GEN

REQUISITI GENERALI

ORGH.GEN.100   Ambito di applicazione

Il presente allegato stabilisce requisiti riguardanti:

a)

le responsabilità delle organizzazioni che figurano all’articolo 3, definizione di cui al punto 1), del presente regolamento e forniscono servizi di assistenza a terra in uno o più aeroporti rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139;

b)

le condizioni e le procedure per la dichiarazione da parte di tali organizzazioni.

ORGH.GEN.105   Autorità competente

a)

L’autorità competente per la ricezione delle dichiarazioni di un’organizzazione fornitrice di servizi di assistenza a terra in un aeroporto rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 deve essere l’autorità designata dallo Stato membro in cui è situato l’aeroporto.

b)

Un unico raggruppamento imprenditoriale di organizzazioni di assistenza a terra o un operatore di aeromobile che effettua l’auto-assistenza che ha il proprio luogo principale delle attività in uno Stato membro e fornisce servizi di assistenza a terra in più di uno Stato membro deve presentare una dichiarazione all’autorità competente designata dallo Stato membro in cui è situato il luogo principale delle attività dell’organizzazione.

c)

Il luogo principale delle attività di un unico raggruppamento imprenditoriale di organizzazioni di assistenza a terra di cui alla lettera b) deve essere determinato sulla base di tutti i criteri seguenti:

1)

si tratta del luogo in cui vengono esercitate le funzioni finanziarie aziendali; figurano in tale contesto tutte le attività finanziarie necessarie per gestire l’organizzazione e mantenerla sostenibile e finanziariamente capace;

2)

si tratta del luogo in cui il dirigente responsabile, che detiene la responsabilità finale per la sicurezza all’interno della propria organizzazione, esercita il suo ruolo;

3)

si tratta del centro di controllo efficace ed effettivo a partire dal quale vengono gestite su base regolare lo sviluppo e la continuità aziendale, la strategia e le attività di pianificazione che incidono sull’unico raggruppamento imprenditoriale di organizzazioni di assistenza a terra nel suo complesso.

ORGH.GEN.110   Responsabilità dell’organizzazione di assistenza a terra

a)

L’organizzazione di assistenza a terra deve essere responsabile della fornitura in sicurezza di servizi conformemente a tutti gli elementi seguenti:

1)

il regolamento (UE) 2018/1139 e i relativi atti delegati e di esecuzione;

2)

la propria dichiarazione presentata a norma dell’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139;

3)

le procedure per le operazioni locali contenute nel manuale dell’aeroporto, di cui all’allegato VII, punto 4.1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1139, ad essa applicabili in qualità di utente dell’aeroporto;

4)

le procedure operative e le istruzioni dell’operatore di aeromobile relative ai servizi di assistenza a terra, se fornite, oppure, se non fornite, conformemente alle procedure operative dell’organizzazione di assistenza a terra.

b)

L’organizzazione di assistenza a terra deve redigere un manuale per l’assistenza a terra conformemente alla norma ORGH.DOC.110 e deve operare in conformità ad esso.

c)

L’organizzazione di assistenza a terra deve stabilire norme e obiettivi per lo svolgimento sicuro delle attività di assistenza a terra e sviluppare procedure operative per conseguirli. Essa deve inoltre definire le funzioni necessarie per svolgere tali attività, compresi il processo decisionale, l’autorità, i compiti e le responsabilità associati a tali funzioni.

d)

L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire che tutto il personale coinvolto nelle attività di assistenza a terra:

1)

sia adeguatamente formato e abbia dimostrato le sue competenze a svolgere i compiti assegnati prima di essere autorizzato a esercitare le sue funzioni senza supervisione, e mantenga in essere le sue competenze;

2)

sia consapevole delle sue responsabilità e comprenda il suo ruolo e il modo in cui i suoi compiti sono connessi alla sicurezza delle operazioni aeroportuali e di trasporto aereo.

e)

Quando utilizza attrezzature di supporto a terra per svolgere attività di assistenza a terra, l’organizzazione di assistenza a terra deve stabilire e attuare un programma di manutenzione per le proprie attrezzature di supporto a terra.

ORGH.GEN.115   Avvio delle operazioni

Un’organizzazione di assistenza a terra può iniziare a operare in un aeroporto se soddisfa entrambe le condizioni seguenti:

a)

sono stati conclusi accordi formali con il gestore aeroportuale in questione;

b)

l’organizzazione di assistenza a terra ha dichiarato la propria attività all’autorità competente utilizzando il modulo di cui all’appendice 1.

ORGH.GEN.120   Metodi di rispondenza

a)

L’organizzazione di assistenza a terra può utilizzare metodi alternativi di rispondenza (alternative means of compliance, AltMoC) rispetto ai metodi accettabili di rispondenza (acceptable means of compliance, AMC) adottati dall’Agenzia per dimostrare la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione.

b)

Se utilizza AltMoC, l’organizzazione di assistenza a terra deve fornire all’autorità competente l’elenco di tali AltMoC e deve metterli a disposizione dell’autorità competente a tempo debito a fini di sorveglianza.

c)

Se un’organizzazione fornitrice di servizi di assistenza a terra in più di uno Stato membro e avente il proprio luogo principale delle attività in uno Stato membro applica un AltMoC soltanto agli aeroporti in uno Stato membro, detta organizzazione deve informare soltanto l’autorità competente di tale Stato membro. Se tale organizzazione applica AltMoC a tutti i propri siti di attività negli Stati membri, essa deve informare l’autorità competente designata dallo Stato membro in cui è situato il proprio luogo principale delle attività.

ORGH.GEN.125   Uso di standard del settore

Al fine di ottemperare ai propri obblighi per quanto riguarda la fornitura in sicurezza di servizi di assistenza a terra, l’organizzazione di assistenza a terra può utilizzare le proprie procedure operative o gli standard del settore o entrambi.

ORGH.GEN.130   Gestione delle modifiche

a)

L’organizzazione di assistenza a terra deve sviluppare, attuare e mantenere in essere un processo nel contesto del proprio sistema di gestione per gestire le modifiche dei processi, delle procedure e dei servizi stabiliti. Se le modifiche incidono direttamente sulla sua capacità di fornire in sicurezza servizi di assistenza a terra, essa deve garantire quanto segue:

1)

la valutazione dei rischi in materia di sicurezza delle modifiche previste e l’attuazione di misure di attenuazione per affrontare tali rischi;

2)

la determinazione del se e del come le modifiche incidano sulle sue interfacce con altre organizzazioni e, se necessario, il coinvolgimento di tali organizzazioni nella valutazione dei rischi per la sicurezza e nell’attenuazione dei rischi nonché l’allineamento di tali misure di attenuazione al fine di evitare contraddizioni o un deterioramento della sicurezza;

3)

la comunicazione delle modifiche e delle misure di attenuazione alle organizzazioni interessate dalle stesse;

4)

la documentazione del processo.

b)

Qualora le modifiche incidano sulla sua dichiarazione, l’organizzazione di assistenza a terra deve aggiornare la dichiarazione e presentarla all’autorità competente senza indebito ritardo.

c)

Fatte salve le lettere a) e b), la valutazione dei rischi derivanti da eventuali modifiche pianificate e la relativa documentazione devono essere proporzionate alle dimensioni e alla complessità dell’organizzazione di assistenza a terra.

d)

In deroga alle lettere a), b) e c), gli operatori di aeromobile che effettuano l’auto-assistenza e i gestori aeroportuali che forniscono servizi di assistenza a terra possono applicare il loro processo per la gestione delle modifiche già esistente al fine di gestire le modifiche relative alla fornitura di servizi di assistenza a terra.

e)

L’organizzazione di assistenza a terra deve fornire all’autorità competente la documentazione pertinente relativa alla lettera a) in tempo utile per un audit o un’ispezione.

ORGH.GEN.140   Accesso

Al fine di determinare se un’organizzazione di assistenza a terra agisca conformemente alla propria dichiarazione, l’organizzazione di assistenza a terra deve provvedere affinché, in qualsiasi momento, alle persone debitamente autorizzate dall’autorità competente per la sorveglianza di tale organizzazione:

a)

sia concesso l’accesso a qualsiasi struttura, documento, registro, dato, procedura o a qualsiasi altro materiale pertinente all’attività dell’organizzazione;

b)

sia consentito di effettuare qualsiasi azione, ispezione, prova, valutazione o attività che l’autorità competente ritenga necessaria o di assistervi.

ORGH.GEN.145   Fornitura di documentazione a fini di sorveglianza

L’organizzazione di assistenza a terra deve presentare i documenti seguenti nella loro ultima versione all’autorità competente di cui alla norma ORGH.GEN.105, preferibilmente in formato elettronico, entro un termine stabilito di comune accordo con l’autorità competente e a tempo debito prima di un audit o di un’ispezione di sorveglianza:

a)

se applicabile, un elenco degli AltMoC utilizzati per le attività di assistenza a terra;

b)

il manuale per l’assistenza a terra dell’organizzazione;

c)

qualsiasi altro documento richiesto dall’autorità competente in preparazione di un audit o di un’ispezione.

ORGH.GEN.150   Rilievi e azioni correttive

a)

Qualora l’autorità competente rilevi non conformità, l’organizzazione di assistenza a terra deve adottare le misure seguenti entro il termine stabilito dall’autorità competente:

1)

individuare le cause profonde delle non conformità e i fattori che hanno contribuito a tali non conformità;

2)

elaborare un piano di azioni correttive che affronti le cause profonde e i fattori che contribuiscono alle non conformità;

3)

dimostrare l’attuazione delle azioni correttive in modo soddisfacente per l’autorità competente, a livello di sistema di gestione o a livello di sito di attività, o di entrambi, a seconda dei casi.

b)

In aggiunta alla lettera a), nel caso di un’organizzazione fornitrice di servizi di assistenza a terra in più di uno Stato membro che può o meno far parte di un unico raggruppamento imprenditoriale, i rilievi emersi sul funzionamento o su un componente del sistema di gestione dell’organizzazione presso un sito di attività nonché i relativi piani di azioni correttive e le relative azioni correttive devono essere comunicati dalla persona responsabile di tale sito di attività alla sede principale dell’organizzazione presso il suo luogo principale delle attività.

c)

Se la non conformità incide direttamente sul rischio in materia di sicurezza o sulle responsabilità dell’operatore di aeromobile o del gestore aeroportuale, l’organizzazione di assistenza a terra deve informare senza indebito ritardo il gestore aeroportuale e gli operatori di aeromobile interessati delle azioni di cui alla lettera a) e, se del caso, coordinare tali azioni con loro entro il termine di cui alla lettera a).

ORGH.GEN.155   Reazione immediata a un problema di sicurezza e direttive sulla sicurezza

a)

L’organizzazione di assistenza a terra deve attuare senza indebito ritardo tutte le misure di sicurezza o le direttive sulla sicurezza imposte dall’autorità competente come reazione immediata a un problema di sicurezza.

b)

L’organizzazione di assistenza a terra deve informare senza indebito ritardo l’operatore di aeromobile cui fornisce servizi e i gestori aeroportuali interessati in merito all’attuazione delle misure o delle direttive sulla sicurezza di cui alla lettera a).

ORGH.GEN.160   Segnalazione di eventi relativi alla sicurezza

a)

Nel quadro del proprio sistema di gestione di cui alla norma ORGH.MGM.200 del presente allegato, l’organizzazione di assistenza a terra deve istituire e mantenere in essere un sistema di segnalazione degli eventi relativi alla sicurezza che soddisfi i requisiti del regolamento (UE) n. 376/2014 e del regolamento (UE) 2018/1139, nonché dei relativi atti delegati e di esecuzione. Tale sistema deve comprendere segnalazioni obbligatorie e volontarie.

b)

L’organizzazione di assistenza a terra deve segnalare:

1)

all’autorità competente dello Stato membro in cui si verifica l’evento così come a ogni altra organizzazione che lo Stato membro prevede debba essere informata dell’evento, gli eventi o le condizioni relativi alla sicurezza che mettono in pericolo o che, se non corretti o risolti, potrebbero mettere in pericolo un aeromobile, i suoi occupanti o qualsiasi altra persona, e in particolare gli incidenti o gli inconvenienti gravi;

2)

gli eventi relativi a merci pericolose all’autorità competente dello Stato membro in cui si verificano.

c)

L’organizzazione di assistenza a terra deve inoltre trasmettere la segnalazione di eventi di cui alla lettera b) al gestore aeroportuale presso il quale si è verificato l’evento e all’operatore di aeromobile interessato. Se del caso, la segnalazione deve essere trasmessa anche al fornitore di servizi del traffico aereo e a qualsiasi altra organizzazione di assistenza a terra interessata che opera nell’aeroporto in cui si è verificato l’evento.

d)

Le segnalazioni di eventi devono:

1)

essere trasmesse alle rispettive autorità di cui alla lettera b) e alle organizzazioni di cui alla lettera c) non appena possibile, ma non oltre 72 ore dal momento in cui l’organizzazione di assistenza a terra è venuta a conoscenza dell’evento, fatto salvo il caso in cui circostanze eccezionali lo impediscano; e

2)

contenere tutte le informazioni pertinenti sulla condizione nota all’organizzazione di assistenza a terra al momento della segnalazione.

e)

Per le segnalazioni di cui alla lettera b), l’organizzazione di assistenza a terra deve trasmettere, se pertinente, una segnalazione di follow-up nella quale fornisce i dettagli delle azioni che intende intraprendere per prevenire il verificarsi di eventi simili in futuro, non appena tali azioni siano state individuate. Tale segnalazione di follow-up deve essere:

1)

inviata ai soggetti di cui alle lettere b) e c);

2)

effettuata nella forma e nei modi stabiliti dall’autorità competente di cui alla lettera b), punto 1) o, nel caso di merci pericolose, dall’autorità competente di cui alla lettera b), punto 2).

ORGH.GEN.165   Sistema di segnalazione in materia di sicurezza

a)

Il sistema di segnalazione di cui alla norma ORGH.GEN.160 deve contemplare i mezzi e le procedure necessari per consentire all’organizzazione di assistenza a terra di migliorare e promuovere la fornitura in sicurezza di servizi di assistenza a terra e una cultura della sicurezza all’interno dell’organizzazione stessa. Esso deve:

1)

includere un sistema interno di segnalazione in materia di sicurezza;

2)

essere utilizzato per individuare le cause e i fattori che hanno contribuito agli errori, ai quasi incidenti e ai pericoli segnalati e affrontarli nell’ambito del processo di gestione dei rischi in materia di sicurezza in conformità alla norma ORGH.MGM.200, lettera b), punto 2);

3)

essere utilizzato per valutare tutte le informazioni note e pertinenti relative a errori, quasi incidenti, pericoli e al mancato rispetto delle procedure operative;

4)

consentire la condivisione di qualsiasi altra informazione pertinente in materia di sicurezza con le organizzazioni con cui ha interfacce;

5)

prevedere possibilità di segnalazione volontaria e anonima nel contesto del sistema interno di segnalazione in materia di sicurezza;

6)

proteggere l’identità della persona che effettua la segnalazione, garantire la piena riservatezza della persona che effettua la segnalazione e quella dei dettagli o dei dati personali.

b)

L’organizzazione di assistenza a terra deve disporre di procedure per:

1)

gestire le segnalazioni interne in materia di sicurezza, obbligatorie e volontarie, anche quando l’organizzazione di assistenza a terra utilizza un sistema distinto per la segnalazione volontaria;

2)

registrare tutte le segnalazioni presentate;

3)

stabilire quali eventi possono essere segnalati ai sensi della norma ORGH.GEN.160, lettera b);

4)

condurre indagini sulle segnalazioni interne, a seconda dei casi;

5)

in cooperazione con l’operatore di aeromobile o con il gestore aeroportuale, o con entrambi, a seconda dei casi, analizzare e valutare le segnalazioni o i gruppi di eventi aventi la medesima causa profonda, al fine di ovviare alle carenze in materia di sicurezza e individuare le tendenze;

6)

partecipare all’indagine sugli eventi segnalati condotta dal gestore aeroportuale o dall’operatore di aeromobile, a seconda dei casi, qualora l’organizzazione di assistenza a terra sia direttamente interessata dall’evento o dalle misure di attenuazione proposte;

7)

adottare le misure necessarie per affrontare la causa profonda dell’evento e prevenire il ripetersi di eventi;

8)

fornire un riscontro alla persona che effettua la segnalazione, se nota, e decidere in merito ai mezzi appropriati per diffondere i risultati e le misure di attenuazione;

9)

astenersi dall’attribuire colpe, in linea con il principio della «cultura giusta».

c)

L’organizzazione di assistenza a terra deve provvedere alla raccolta delle questioni di sicurezza relative alle attività appaltate di cui alla norma ORGH.MGM.205.

d)

Il sistema di segnalazione in materia di sicurezza deve essere proporzionato alle dimensioni e alla complessità dell’organizzazione di assistenza a terra.

ORGH.GEN.170   Sostanze psicoattive e medicinali

a)

L’organizzazione di assistenza a terra deve attuare una procedura volta a garantire che il proprio personale:

1)

non svolga funzioni sotto l’influenza di alcool, sostanze psicoattive o medicinali che possano incidere sulla sua capacità di svolgere i suoi compiti in modo da compromettere la sicurezza;

2)

non consumi alcuna di tali sostanze durante il servizio.

b)

La procedura deve essere inclusa nel sistema di gestione dell’organizzazione di assistenza a terra.

CAPO MGM

SISTEMA DI GESTIONE

ORGH.MGM.200   Requisiti generali per il sistema di gestione

a)

Al fine di gestire i rischi in materia di sicurezza, l’organizzazione di assistenza a terra deve sviluppare e attuare un sistema di gestione proporzionato al tipo e alla complessità delle attività, alle dimensioni dell’organizzazione e al contesto operativo; essa deve mirare a migliorare costantemente tale sistema e a garantire la promozione di una cultura della sicurezza all’interno della propria organizzazione. Il sistema di gestione deve comprendere tutti i sistemi e i processi necessari affinché l’organizzazione di assistenza a terra ottemperi ai propri obblighi.

b)

Il sistema di gestione deve includere quanto segue:

1)

linee di responsabilità ben definite per quanto riguarda le attività generali dell’organizzazione in tutta l’organizzazione, inclusa la responsabilità diretta in materia di sicurezza del dirigente responsabile;

2)

un sistema di gestione della sicurezza che comprenda gli elementi seguenti:

i)

una descrizione della filosofia e dei principi generali dell’organizzazione in merito alla sicurezza, indicata come politica in materia di sicurezza, sottoscritta dal dirigente responsabile;

ii)

un processo volto a individuare i pericoli per la sicurezza e a valutare e attenuare i rischi in materia di sicurezza nelle attività di assistenza a terra, compresi i fattori umani;

iii)

un processo volto a gestire e migliorare le prestazioni di sicurezza dell’organizzazione stabilendo obiettivi, standard e indicatori di sicurezza, nonché a convalidare la proporzionalità e l’efficacia delle misure di attenuazione nell’affrontare i rischi in materia di sicurezza;

iv)

mezzi destinati a promuovere la sicurezza all’interno dell’organizzazione, al fine di promuovere una cultura della sicurezza, in particolare mezzi di comunicazione su temi relativi alla sicurezza, in modo che il personale sia consapevole del suo ruolo nel mantenimento della sicurezza a terra e in volo e nel contribuire alla cultura della sicurezza;

v)

individuazione delle interfacce con altri portatori di interessi e della responsabilità in materia di sicurezza, dell’autorità e della responsabilità nell’ambito di tali interfacce dell’organizzazione di assistenza a terra;

3)

un processo di gestione delle modifiche in conformità alla norma ORGH.GEN.130;

4)

metodi per garantire un livello minimo di controllo per prevenire l’affaticamento del personale rispettando i requisiti applicabili esistenti, tenendo conto altresì delle diverse funzioni di assistenza a terra e dei rischi in materia di sicurezza associati ai compiti assegnati;

5)

un programma di formazione atto a garantire che il personale coinvolto nelle attività di assistenza a terra sia competente a svolgere i compiti relativi alla sicurezza e abbia familiarità con le norme e le procedure pertinenti per i suoi compiti;

6)

un processo per monitorare la conformità dell’organizzazione di assistenza a terra rispetto ai requisiti e alle normative applicabili ai sensi della sua dichiarazione, che deve comprendere un riscontro sui rilievi al dirigente responsabile per garantire l’attuazione efficace delle azioni correttive nella misura necessaria, nonché il miglioramento e l’aggiornamento continui dei componenti del sistema di gestione;

7)

un sistema di gestione dei documenti.

c)

L’organizzazione di assistenza a terra deve documentare i processi del sistema di gestione di cui alla lettera b), punti da 1) a 7).

d)

In deroga alle lettere a), b) e c), se fa parte di un soggetto giuridico che è titolare di uno o più certificati, approvazioni o autorizzazioni aggiuntivi o dichiara la propria attività a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, l’organizzazione di assistenza a terra può integrare il proprio sistema di gestione con quello che ha già istituito a norma delle disposizioni applicabili a tale certificato, approvazione, autorizzazione o dichiarazione, a seconda dei casi.

ORGH.MGM.201   Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni

L’organizzazione di assistenza a terra deve istituire, realizzare e mantenere un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni conformemente all’allegato (parte-IS.D.OR) del regolamento delegato (UE) 2022/1645 della Commissione (1) al fine di garantire la corretta gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni che possono avere un impatto sulla sicurezza aerea.

ORGH.MGM.205   Servizi o prodotti appaltati

a)

Qualora l’organizzazione di assistenza a terra, ai fini del proprio funzionamento o della conformità al presente regolamento, concluda contratti per servizi o prodotti non certificati, approvati, autorizzati o coperti da una dichiarazione a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, tali servizi o prodotti devono essere forniti una volta che l’organizzazione di assistenza a terra ha applicato il processo di gestione della sicurezza per gestire il rischio di tali servizi o prodotti per il proprio funzionamento.

b)

Quando l’organizzazione di assistenza a terra conclude contratti per servizi o prodotti certificati, autorizzati, approvati o dichiarati a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, l’organizzazione che fornisce tali servizi o prodotti deve essere responsabile della loro sicurezza, conformemente alle normative dell’UE in materia di aviazione applicabili a tale organizzazione e ai pertinenti requisiti dell’allegato I o dell’allegato II del presente regolamento.

c)

L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire tutti gli aspetti seguenti:

1)

conformità dei servizi o dei prodotti appaltati ai requisiti applicabili, a seconda del tipo di servizio o prodotto;

2)

valutazione dei rischi nel contesto del proprio sistema di gestione in relazione a eventuali pericoli per la sicurezza aerea associati ai servizi o ai prodotti appaltati;

3)

consenso all’accesso da parte dell’autorità competente al fornitore terzo al fine di determinare la costante conformità ai requisiti applicabili;

4)

documentazione di ciascun contratto.

ORGH.MGM.210   Personale

a)

L’organizzazione di assistenza a terra deve nominare un dirigente responsabile. Tale persona deve:

1)

essere responsabile per la fornitura in sicurezza di servizi di assistenza a terra;

2)

avere l’autorità per garantire che siano stanziate risorse sufficienti affinché tutte le attività possano essere svolte conformemente al presente regolamento;

3)

essere responsabile dell’istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di gestione.

b)

L’organizzazione di assistenza a terra deve nominare una o più persone competenti per le funzioni seguenti:

1)

gestione della sicurezza;

2)

formazione in materia di assistenza a terra;

3)

operazioni di assistenza a terra;

4)

se del caso, operazioni merci.

c)

La persona competente per la funzione di gestione della sicurezza deve essere responsabile della gestione e dell’attuazione del sistema di gestione della sicurezza in tutta l’organizzazione di assistenza a terra. La persona competente per tale funzione deve agire in modo indipendente dalle altre funzioni presenti all’interno dell’organizzazione, deve avere accesso diretto al dirigente responsabile e ad altro personale dirigente, nella misura pertinente per le questioni in materia di sicurezza, e deve riferire al dirigente responsabile. Si possono applicare le modalità seguenti:

1)

a seconda della portata delle operazioni, è possibile nominare una o più persone affinché gestiscano la sicurezza della fornitura di servizi di assistenza a terra presso ciascun aeroporto. Una persona può essere responsabile per più di un aeroporto. Tale o tali persone devono riferire alla persona o alle persone competenti per la gestione della sicurezza [dell’organizzazione], come stabilito dall’organizzazione di assistenza a terra e chiarito nel suo manuale per l’assistenza a terra;

2)

gli operatori di aeromobile che effettuano l’auto-assistenza e i gestori aeroportuali che forniscono servizi di assistenza a terra possono integrare la funzione del responsabile della sicurezza in un’altra funzione avente responsabilità analoghe già esistente all’interno della propria organizzazione ai sensi dei requisiti applicabili.

d)

La persona competente per la funzione di formazione in materia di assistenza a terra deve essere responsabile dello sviluppo e dell’attuazione del programma di formazione e valutazione e del mantenimento continuo delle competenze del personale coinvolto nelle attività di assistenza a terra. La persona competente per tale funzione deve avere accesso diretto al dirigente responsabile e alla dirigenza appropriata per le questioni relative alla formazione.

e)

La persona competente per la funzione relativa alle operazioni di assistenza a terra deve essere responsabile del coordinamento e delle prestazioni di sicurezza di tutte le attività di assistenza a terra in tutti gli aeroporti o a livello regionale, come stabilito dall’organizzazione di assistenza a terra e come descritto nelle sue norme e nei suoi obiettivi conformemente alla norma ORGH.GEN.110, lettera c). La persona competente per tale funzione deve avere accesso diretto al dirigente responsabile e alla dirigenza appropriata per le questioni operative. Gli operatori di aeromobile, titolari di un certificato di operatore di aereo, che effettuano l’auto-assistenza possono integrare tale funzione nella funzione già esistente della persona designata dall’organizzazione per le operazioni a terra.

f)

La persona competente per la funzione relativa alle operazioni merci deve essere responsabile del coordinamento e delle prestazioni di sicurezza di tutte le operazioni merci in tutti gli aeroporti o a livello regionale, come stabilito dall’organizzazione e come descritto nelle sue norme e nei suoi obiettivi di cui alla norma ORGH.GEN.110, lettera c).

g)

Inoltre l’organizzazione di assistenza a terra deve stabilire le funzioni seguenti:

1)

una funzione per l’attuazione del processo di monitoraggio della conformità previsto dalla norma ORGH.MGM.200, lettera b), punto 6); la persona o le persone competenti per tale funzione devono avere accesso diretto al dirigente responsabile;

2)

una funzione per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature di supporto a terra, se l’organizzazione utilizza tali attrezzature nel quadro delle sue operazioni; l’organizzazione di assistenza a terra deve stabilire le linee di segnalazione per tale funzione, che può essere svolta da una o più persone.

h)

L’organizzazione di assistenza a terra deve stabilire un numero proporzionato di funzioni di supervisione tenendo conto della struttura dell’organizzazione e del numero di membri del personale impiegati. Le persone che esercitano funzioni di supervisione devono coordinare, consigliare e garantire che le persone di un gruppo svolgano le attività di assistenza a terra conformemente alle norme e alle procedure operative stabilite incluse nel manuale per l’assistenza a terra dell’organizzazione. I compiti e le responsabilità della persona o delle persone che esercitano tali funzioni devono essere ben definiti e deve essere adottato qualsiasi altro provvedimento atto a garantire che dette persone possano adempiere le loro responsabilità. Le funzioni di supervisione devono essere esercitate da persone competenti in possesso delle abilità atte a garantire lo svolgimento delle attività di assistenza a terra conformemente alle norme dell’organizzazione specificate nel manuale per l’assistenza a terra.

i)

La medesima persona può svolgere più di una funzione di cui alle lettere b), g) e h) se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

1)

tale persona è stata formata ed è qualificata per svolgere i compiti assegnati;

2)

qualsiasi conflitto di interessi nello svolgimento dei compiti assegnati è stato risolto prima che la persona assuma le funzioni in questione.

j)

L’organizzazione di assistenza a terra deve disporre di personale sufficiente e qualificato per la fornitura in sicurezza di servizi di assistenza a terra conformemente al presente regolamento.

ORGH.MGM.215   Strutture

a)

L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire la disponibilità di strutture che consentano l’esecuzione e la gestione di tutti i compiti e di tutte le attività di cui agli allegati I e II del presente regolamento.

b)

Se l’organizzazione di assistenza a terra utilizza un deposito presso i locali di un aeroporto che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 per immagazzinare e preparare merci contenenti merci pericolose, occorre siano soddisfatti tutti i requisiti seguenti:

1)

la struttura dispone di flussi chiari in entrata e in uscita e di aree dedicate all’accettazione di merci pericolose e al carico e allo scarico di colli e unità di carico;

2)

è prevista un’area di verifica a raggi X;

3)

la segregazione delle merci pericolose in base alla loro compatibilità e la separazione delle stesse dalle merci generali sono garantite conformemente agli standard e alle pratiche raccomandate internazionali;

4)

sono previste condizioni adeguate per evitare danni agli articoli di merci pericolose;

5)

l’area di immagazzinamento per gli articoli di merci pericolose è contrassegnata in modo visibile e sottoposta a controllo della temperatura, se del caso;

6)

è prontamente disponibile un insieme di strumenti di emergenza.

ORGH.MGM.220   Software utilizzato per la fornitura di servizi di assistenza a terra

L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire che il software che utilizza per la fornitura di servizi di assistenza a terra sia funzionale e non incida negativamente sulla sicurezza del volo. Essa deve garantire che:

a)

sia disponibile un sistema di backup per garantire la continuità operativa in caso di guasto;

b)

i dati siano facilmente accessibili e recuperabili su richiesta dalle persone autorizzate;

c)

se il software comprende il rilascio di documenti, esso sia conforme alla norma ORGH.DOC.100;

d)

il personale sia formato e competente ad utilizzare il software per svolgere i compiti assegnatigli.

CAPO DEC

DICHIARAZIONE

ORGH.DEC.100   Dichiarazione — Requisiti generali

a)

L’organizzazione di assistenza a terra deve presentare all’autorità competente di cui alla norma ORGH.GEN.105 una dichiarazione debitamente compilata, comprendente l’allegato per ciascun aeroporto in cui fornisce servizi.

b)

Se applica una delle seguenti modifiche che incidono sul contenuto della dichiarazione, l’organizzazione di assistenza a terra deve notificare tali modifiche all’autorità competente e presentare una dichiarazione modificata:

1)

nome dell’organizzazione;

2)

nome e/o recapiti del dirigente responsabile;

3)

aggiunta o eliminazione di aeroporti presso i quali fornisce servizi di assistenza a terra;

4)

aggiunta o eliminazione di servizi di assistenza a terra forniti in un aeroporto elencato nella dichiarazione;

5)

nuovi AltMoC;

6)

attuazione di uno standard del settore.

c)

L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire la conformità al presente regolamento e alle informazioni fornite nella dichiarazione e deve mantenere la costante conformità durante tutte le sue attività.

ORGH.DEC.105   Cessazione della fornitura di servizi di assistenza a terra

Se intende cessare definitivamente la fornitura di servizi di assistenza a terra in un aeroporto, un’organizzazione di assistenza a terra deve:

a)

darne notifica quanto prima al gestore aeroportuale e all’autorità competente, nonché agli operatori di aeromobile interessati conformemente all’accordo;

b)

presentare all’autorità competente una richiesta di cancellazione della dichiarazione dal registro, alla data di cessazione della fornitura di servizi.

La notifica preventiva al gestore aeroportuale di cui alla lettera a) deve essere effettuata con sufficiente anticipo, come stabilito negli accordi formali con detto gestore aeroportuale, affinché quest’ultimo possa adottare le misure appropriate, se necessario, per il proseguimento del servizio nell’aeroporto.

Appendice 1

MODULO DI DICHIARAZIONE

Image 1

Image 2

Image 3

Allegato della dichiarazione (*)

(*)

Da compilare individualmente per ciascun aeroporto presso il quale l’organizzazione fornisce servizi di assistenza a terra ai sensi della presente dichiarazione.

Allegato n. XXX della dichiarazione

per  (1)

 (2)

Note:

(1)

Nome completo dell’aeroporto.

(2)

Codice ICAO.

1)

Nome, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono del rappresentante dell’organizzazione di assistenza a terra presso l’aeroporto di cui al presente allegato:

2)

Nome, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono della persona responsabile per la gestione della sicurezza nell’aeroporto di cui al presente allegato (*):

Nota:

la stessa persona può cumulare le responsabilità di cui ai punti 1) e 2) e può essere responsabile di più di un aeroporto.

Data di inizio delle operazioni nell’aeroporto in questione (*):

(*)

Se l’organizzazione fornisce già servizi nell’aeroporto in questione alla data in cui il presente regolamento diventa applicabile, tale data deve indicare la data di presentazione della dichiarazione.

Elenco dei servizi di assistenza a terra forniti nell’aeroporto di cui al presente allegato della dichiarazione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2025/20

Gestione dei passeggeri [articolo 2, paragrafo 2, lettera a)] — specificare:

Gestione dei passeggeri a mobilità ridotta [articolo 2, paragrafo 2, lettera a)]:

Assistenza bagagli [articolo 2, paragrafo 2, lettera b)] — specificare:

Fornitura di servizi all’aeromobile

Esercizio delle attrezzature di supporto a terra utilizzate per i servizi di assistenza a terra [articolo 2, paragrafo 2, lettera c), punto i)]:

Rifornimento dell’aeromobile e prelevamento di combustibile dallo stesso — servizi di rifornimento into-plane [articolo 2, paragrafo 2, lettera c), punto ii)]:

Fornitura di servizi relativi ai servizi igienici dell’aeromobile [articolo 2, paragrafo 2, lettera c), punto iii)]:

Fornitura di servizi relativi all’acqua potabile dell’aeromobile [articolo 2, paragrafo 2, lettera c), punto iv)]:

Pulizia esterna dell’aeromobile [articolo 2, paragrafo 2, lettera c), punto v)]:

Sghiacciamento dell’aeromobile/procedura antighiaccio sull’aeromobile [articolo 2, paragrafo 2, lettera c), punto vi)]; specificare inoltre se è prevista la supervisione dello sghiacciamento/della procedura antighiaccio:

Attività di turnaround

Attività all’arrivo dell’aeromobile [articolo 2, paragrafo 2, lettera d), punto i)]

Carico/scarico dell’aeromobile [articolo 2, paragrafo 2, lettera d), punto ii)]

Supervisione del carico [articolo 2, paragrafo 2, lettera d), punto ii)]

Attività alla partenza dell’aeromobile [articolo 2, paragrafo 2, lettera d), punto iii)]:

Traino/pushback dell’aeromobile [articolo 2, paragrafo 2, lettera d), punto iv)]:

Traino ☐

Pushback ☐

Esercizio di veicoli

Comunicazione via cuffie

Indicazioni con wing walker

Assistenza merci e posta

Accettazione delle merci per conto dell’operatore di aeromobile [articolo 2, paragrafo 2, lettera e), punto i)]

Consolidamento finale e immagazzinamento [articolo 2, paragrafo 2, lettera e), punto ii)]

Pesatura finale ed etichettatura delle unità di carico [articolo 2, paragrafo 2, lettera e), punto iii)]

Controlli finali prima del trasporto aereo [articolo 2, paragrafo 2, lettera e), punto iv)]

Trasporto a terra di merci/posta tra il punto dei controlli finali e l’aeromobile [articolo 2, paragrafo 2, lettera e), punto v)]

Merci pericolose

 

Gestione dei passeggeri

Assistenza bagagli

Accettazione di merci pericolose come merci

Movimentazione di merci pericolose come merci

CAPO DOC

DOCUMENTI E REGISTRI

ORGH.DOC.100   Sistemi di documenti e registri

a)

L’organizzazione di assistenza a terra deve istituire un sistema di documenti e un sistema di registri nel contesto del proprio sistema di gestione.

b)

L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire che tutti i documenti e tutti i registri e le relative modifiche siano accessibili, su richiesta, al personale di tale organizzazione a fini di servizio, così come alle autorità o ad altri soggetti a fini di audit o ispezione. I registri devono essere facilmente rintracciabili e recuperabili per tutto il periodo di conservazione richiesto.

c)

I documenti e i registri devono essere conservati e tenuti al sicuro per garantire la protezione da danni, alterazioni e furti.

d)

I documenti e i registri devono essere facilmente leggibili in qualsiasi formato possano essere. L’organizzazione di assistenza a terra deve specificare nella propria documentazione le modalità di smaltimento o di eliminazione dei documenti e dei registri.

ORGH.DOC.105   Archiviazione dei documenti

a)

L’organizzazione di assistenza a terra deve archiviare i documenti conformemente ai requisiti nazionali dello Stato membro o degli Stati membri in cui fornisce i propri servizi.

b)

In deroga alla lettera a), l’organizzazione di assistenza a terra deve archiviare i documenti seguenti come indicato in seguito o in conformità ad altri requisiti applicabili, a seconda di quale sia il periodo più lungo:

1)

la dichiarazione dell’organizzazione di assistenza a terra e gli AltMoC in uso, per il periodo di validità della dichiarazione;

2)

gli accordi scritti con altre organizzazioni, quali gli operatori di aeromobile e i gestori aeroportuali, ai fini della fornitura in sicurezza di servizi di assistenza a terra, per tutto il tempo in cui tali accordi sono in vigore;

3)

il manuale per l’assistenza a terra e qualsiasi altra procedura operativa, le procedure e le istruzioni del gestore aeroportuale, nonché le procedure e le istruzioni dell’operatore di aeromobile, per tutto il tempo in cui sono utilizzate dall’organizzazione di assistenza a terra nell’aeroporto o per l’operatore di aeromobile in questione;

4)

le relazioni di valutazione della sicurezza, comprese le relazioni d’indagine su incidenti e inconvenienti gravi, per la durata di vita dell’organizzazione di assistenza a terra;

5)

i certificati di formazione, le qualifiche e, se del caso, le cartelle cliniche, l’autorizzazione alla guida sul piazzale o la sua revoca o cancellazione concernenti il personale, per almeno 24 mesi dopo la fine del rapporto di lavoro della persona in questione;

6)

le autorizzazioni dei veicoli e delle attrezzature di supporto a terra, il piano di manutenzione preventiva e i registri relativi alla manutenzione, per almeno 24 mesi dopo che un veicolo è stato rimosso dall’esercizio;

7)

i documenti per la preparazione di un volo e la fornitura di servizi allo stesso, per tre mesi.

ORGH.DOC.110   Manuale per l’assistenza a terra

a)

L’organizzazione di assistenza a terra deve includere nel proprio manuale per l’assistenza a terra gli elementi seguenti:

1)

tutte le istruzioni, le informazioni e le procedure necessarie per la fornitura in sicurezza di servizi di assistenza a terra, adattate al contesto operativo e locale e al rischio in materia di sicurezza in ciascun aeroporto;

2)

le procedure operative fornite dagli operatori di aeromobile ai quali l’organizzazione di assistenza a terra fornisce servizi;

3)

le procedure aeroportuali fornite dal gestore aeroportuale, per garantire la conformità ai requisiti dell’aeroporto applicabili all’organizzazione di assistenza a terra;

4)

i compiti e le responsabilità del personale addetto all’assistenza a terra;

5)

il sistema di gestione dell’organizzazione di assistenza a terra;

6)

il processo dell’organizzazione di assistenza a terra per la gestione delle modifiche;

7)

il programma di formazione del personale dell’organizzazione coinvolto nelle attività di assistenza a terra;

8)

il programma di manutenzione delle attrezzature di supporto a terra;

9)

qualsiasi altro compito rientrante nell’ambito di applicazione dei servizi di assistenza a terra menzionato nella sua dichiarazione.

b)

Il manuale per l’assistenza a terra può consistere in una serie di documenti separati interconnessi da riferimenti incrociati.

c)

I gestori aeroportuali e gli operatori di aeromobile che svolgono servizi di assistenza a terra possono integrare gli elementi di assistenza a terra nei loro manuali esistenti.

d)

L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire che tutte le informazioni ricavate da altri documenti controllati, quali quelli di cui alla lettera a), punti 2) e 3), o da altri documenti pertinenti per la fornitura in sicurezza di servizi di assistenza a terra, e qualsiasi loro modifica, siano correttamente e tempestivamente rispecchiate nel manuale per l’assistenza a terra.

e)

L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire che il manuale per l’assistenza a terra:

1)

sia approvato dalla persona o dalle persone responsabili incaricate dall’organizzazione di assistenza a terra, integralmente o per parti, e vi sia prova di tale approvazione;

2)

sia di facile lettura e sia organizzato in modo da facilitarne la preparazione, l’utilizzo e la revisione;

3)

sia facilmente accessibile al personale dell’organizzazione di assistenza a terra e alle organizzazioni terze, in tutto o in parte, secondo quanto pertinente per i compiti e le responsabilità corrispondenti, e il personale riceva istruzioni su come accedervi e dove trovare le parti ad esso pertinenti;

4)

sia disponibile per l’autorità competente, comprese le sue modifiche più recenti, in tempo utile prima di un’ispezione o di un audit.

f)

L’organizzazione di assistenza a terra deve:

1)

riesaminare periodicamente il contenuto del manuale per l’assistenza a terra, assicurandone l’aggiornamento e la modifica ogniqualvolta necessario;

2)

garantire che le procedure per la modifica e la distribuzione del manuale per l’assistenza a terra siano comunicate al personale che lo utilizza e comprese da quest’ultimo;

3)

sviluppare e attuare un processo per gestire e controllare le versioni successive del manuale per l’assistenza a terra e renderlo visibile nel manuale;

4)

eliminare o contrassegnare chiaramente le parti obsolete;

5)

incorporare tutte le modifiche e le revisioni richieste dall’autorità competente, dagli operatori di aeromobile ai quali l’organizzazione di assistenza a terra fornisce servizi, dal gestore aeroportuale o da modifiche delle sue operazioni;

6)

diffondere senza indugio le istruzioni operative e le relative modifiche, nonché qualsiasi altra informazione pertinente al personale interessato.

g)

L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire che le istruzioni di lavoro e le procedure operative corrispondano alle parti pertinenti del manuale per l’assistenza a terra e siano scritte o comunicate in una lingua e secondo modalità comprensibili per il personale interessato.

CAPO TRG

FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALL’ASSISTENZA A TERRA

ORGH.TRG.100   Programma di formazione e valutazione

a)

Nel contesto del proprio sistema di gestione, l’organizzazione di assistenza a terra deve elaborare e attuare un programma di formazione e valutazione per il proprio personale, al fine di garantire che quest’ultimo raggiunga le competenze necessarie per svolgere i propri compiti conformemente alle norme e agli obiettivi stabiliti ai sensi della norma ORGH.GEN.110, lettera c), e per garantire che il personale continui a mantenere tali competenze.

b)

Il programma di formazione e valutazione deve:

1)

definire le norme e gli obiettivi di formazione sulla base dei compiti e delle mansioni specifici di ciascuna funzione di assistenza a terra, delle procedure operative, del contesto operativo e dei pericoli e dei rischi in materia di sicurezza associati inerenti a ciascuna funzione di assistenza a terra;

2)

stabilire il livello richiesto di competenze e sviluppare il programma di formazione per conseguirlo;

3)

includere un’analisi delle esigenze di formazione effettuata prima dell’iscrizione di una persona alla formazione iniziale; questa fase deve essere utilizzata per consentire il riconoscimento di qualsiasi formazione precedente completata da una persona, se pertinente alla funzione e ai compiti assegnati;

4)

trattare le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti commisurati ai compiti generici e specifici per ciascuna funzione di assistenza a terra come segue:

i)

la componente delle conoscenze deve basarsi sulle procedure operative standard relative alla funzione di assistenza a terra, alle procedure dell’operatore di aeromobile, agli aspetti pertinenti delle procedure aeroportuali e, se del caso, alle operazioni in condizioni atmosferiche avverse, alle operazioni invernali e alle operazioni notturne;

ii)

la componente relativa alle abilità deve riguardare le abilità tecniche e umane volte a garantire che la persona in questione raggiunga le capacità pratiche per svolgere correttamente i compiti specifici del suo ruolo e lo sviluppo di abilità deve riguardare altresì le procedure specifiche per operatore;

iii)

la componente degli atteggiamenti deve mirare a preparare la persona a svolgere i suoi compiti in modo sicuro ed efficiente, con la comprensione e la volontà di contribuire a mantenere la sicurezza delle operazioni a un livello elevato;

5)

stabilire un processo per la valutazione del livello di competenze conseguito per quanto concerne le componenti di cui ai punti 2), 3) e 4), al termine della formazione;

6)

trattare la formazione iniziale, compresa la formazione sul posto di lavoro, così come la formazione per il mantenimento continuo delle competenze.

c)

Tenendo conto dei compiti e delle responsabilità specifici delle singole funzioni, il programma di formazione e valutazione deve comprendere gli elementi seguenti:

1)

le conoscenze di base sul settore dell’aviazione;

2)

la formazione specifica per tipo di attività di assistenza a terra;

3)

il sistema di gestione della sicurezza e gli elementi di gestione della sicurezza dell’organizzazione;

4)

la sicurezza dell’area lato volo e le attività intorno all’aeromobile, compresi i pericoli posti da altri operatori presenti sul piazzale;

5)

l’esercizio delle attrezzature di supporto a terra e di qualsiasi installazione, struttura o equipaggiamento forniti dal gestore aeroportuale per la fornitura di servizi di assistenza a terra;

6)

i fattori umani;

7)

il processo di turnaround;

8)

la segnalazione di eventi legati alla sicurezza;

9)

le merci pericolose;

10)

le procedure operative degli operatori di aeromobile pertinenti per la funzione specifica di assistenza a terra assegnata;

11)

i programmi e le procedure operative locali dei gestori aeroportuali pertinenti per la funzione specifica di assistenza a terra;

12)

qualsiasi altra formazione richiesta da altre disposizioni applicabili di cui al regolamento (UE) n. 139/2014, al regolamento (UE) n. 965/2012 o al regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (2).

d)

L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire, nell’ambito del suo programma di formazione e valutazione, il mantenimento continuo delle competenze del personale conservandone le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti a un livello che gli consenta di svolgere i relativi compiti conformemente alle norme e agli obiettivi stabiliti dall’organizzazione di assistenza a terra ai sensi della norma ORGH.GEN.110, lettera c). Tale obiettivo deve essere conseguito svolgendo i tipi di formazione di cui alle lettere da e) a h), ciascuno dei quali si conclude con una fase di valutazione.

e)

La formazione periodica deve essere svolta al più tardi ogni 36 mesi. La formazione periodica può essere completata in qualsiasi data entro gli ultimi tre mesi di calendario del periodo di ricorrenza e quindi il nuovo periodo di ricorrenza può iniziare alla data di completamento dell’ultima formazione periodica.

f)

La formazione di mantenimento deve essere svolta quando una persona non è in grado di dimostrare la competenza richiesta nella funzione assegnata o non ha svolto compiti nella funzione assegnata per 3-12 mesi consecutivi. Il contenuto e la forma di erogazione della formazione di mantenimento devono essere adattati alla durata della pausa. La formazione di mantenimento può essere svolta anche come forma di variazione stagionale delle attività.

La formazione di aggiornamento deve essere effettuata, come sottocategoria della formazione di mantenimento, in uno dei casi seguenti:

1)

a una persona sono assegnati nuovi compiti o una nuova funzione di assistenza a terra;

2)

vi sono modifiche delle normative che incidono direttamente sull’esecuzione dei relativi compiti;

3)

vi sono nuovi processi, procedure o modifiche nell’ambiente operativo.

g)

La formazione di riqualificazione di una persona deve essere eseguita quando si registrano carenze nelle prestazioni della persona individuate durante le operazioni quotidiane o quando una persona non ha svolto compiti nella funzione assegnata per 12-24 mesi consecutivi. Detta formazione deve comprendere una formazione sulle carenze individuate in termini di prestazioni e una valutazione delle competenze.

h)

La ripetizione della formazione conformemente al programma di formazione iniziale deve essere effettuata quando una persona non ha svolto compiti nella funzione assegnata per più di 24 mesi consecutivi.

i)

L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire che le persone che forniscono la formazione e che effettuano la valutazione siano competenti in materia e dispongano delle abilità necessarie per impartire la formazione e condurre la valutazione in modo efficace.

j)

Il programma di formazione e valutazione deve essere incluso nel manuale per l’assistenza a terra dell’organizzazione e deve essere riesaminato periodicamente a scopo di miglioramento.

ORGH.TRG.105   Requisiti aggiuntivi relativi alla formazione

a)

L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire l’uso di strutture, mezzi, dispositivi e strumenti adeguati per l’erogazione della formazione e lo svolgimento delle valutazioni.

b)

L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire che il materiale formativo sia fornito in una lingua comprensibile per il personale addetto all’assistenza a terra interessato.

c)

L’organizzazione di assistenza a terra deve tenere registri della formazione e delle valutazioni, nonché delle qualifiche associate. Su richiesta, deve fornire copia di tali registri alla persona in questione. Tali registri devono comprendere i dettagli seguenti:

1)

nome dell’organizzazione datrice di lavoro o, qualora la formazione sia erogata da terzi, dell’organizzazione che eroga la formazione;

2)

nome della formazione;

3)

competenze mirate della formazione;

4)

sintesi degli argomenti trattati;

5)

competenze conseguite e, se del caso, voto o tasso di superamento della valutazione;

6)

data di completamento della formazione e della valutazione.

ORGH.TRG.110   Formazione in materia di merci pericolose

a)

Le organizzazioni fornitrici di assistenza a terra, comprese quelle che non movimentano merci pericolose, devono attuare e mantenere in essere un programma di formazione in materia di merci pericolose per il personale addetto all’assistenza a terra, commisurato alle relative funzioni e responsabilità e comprendente l’individuazione di merci pericolose non dichiarate o dichiarate in maniera inesatta e la segnalazione di eventi relativi a merci pericolose, conformemente alla norma GH.OPS.020 e all’annesso 18 della convenzione di Chicago nonché alle istruzioni tecniche dell’ICAO.

b)

Il personale deve inoltre ricevere una formazione sulle procedure specifiche per le merci pericolose degli operatori di aeromobile ai quali l’organizzazione di assistenza a terra fornisce servizi di movimentazione di merci pericolose.

c)

La formazione periodica sulle merci pericolose deve essere svolta al più tardi ogni 24 mesi.

d)

Il personale di un’organizzazione di assistenza a terra che svolge una delle funzioni seguenti deve essere esentato dal rispetto della lettera a):

1)

rifornimento dell’aeromobile e prelevamento di combustibile dallo stesso;

2)

fornitura di servizi relativi ai servizi igienici dell’aeromobile;

3)

fornitura di servizi relativi all’acqua potabile;

4)

pulizia esterna dell’aeromobile;

5)

sghiacciamento dell’aeromobile e procedura antighiaccio sull’aeromobile;

6)

traino o pushback dell’aeromobile.

CAPO GSE

ATTREZZATURE DI SUPPORTO A TERRA

ORGH.GSE.100   Attrezzature di supporto a terra — Requisiti generali

a)

Nel contesto del proprio sistema di gestione l’organizzazione di assistenza a terra deve disporre di un processo atto a garantire che le attrezzature di supporto a terra utilizzate per la fornitura di servizi di assistenza a terra siano:

1)

sottoposte a un’ispezione prima del primo utilizzo in esercizio o prima dell’inizio dell’esercizio stagionale;

2)

efficienti e in buone condizioni in modo da non causare lesioni alle persone o danni all’aeromobile o ad altre attrezzature o altri beni materiali;

3)

fatte funzionare conformemente alle istruzioni operative e nel rispetto dei parametri di progettazione delle attrezzature;

4)

utilizzate esclusivamente per la finalità o le finalità per le quali sono progettate;

5)

adatte al tipo di aeromobile per il quale sono utilizzate;

6)

sottoposte a manutenzione conformemente alle istruzioni e al programma di manutenzione dell’organizzazione di assistenza a terra, tenendo debitamente conto di un impatto minimo sull’ambiente.

b)

Ai fini della lettera a), l’organizzazione di assistenza a terra deve:

1)

stabilire e attuare procedure e istruzioni adeguate per l’esercizio in sicurezza delle attrezzature di supporto a terra;

2)

aver istituito mezzi atti a garantire la ricezione di bollettini di servizio, aggiornamenti di servizio, richiami e altre notifiche riguardanti la sicurezza e l’uso delle attrezzature da parte del fabbricante e/o delle autorità, nonché atti a garantire l’adozione di azioni appropriate al riguardo;

3)

garantire che il personale addetto all’esercizio delle attrezzature di supporto a terra sia in possesso di una patente di guida valida e di qualsiasi altra patente necessaria per l’esercizio di veicoli specializzati, sia stato autorizzato dal gestore aeroportuale a guidare sul piazzale, sia adeguatamente formato e le sue competenze siano mantenute nel tempo;

4)

soddisfare i requisiti del programma di manutenzione di cui alla norma ORGH.GSE.105;

5)

garantire, in caso di esternalizzazione dei servizi di manutenzione delle attrezzature di supporto a terra, che:

i)

la manutenzione sia svolta conformemente alle istruzioni e alle specifiche del fabbricante delle attrezzature, che comprendono le istruzioni di manutenzione e riparazione, le informazioni sugli interventi di manutenzione, la risoluzione di problemi e le procedure di ispezione;

ii)

l’organizzazione di assistenza a terra disponga di prove della manutenzione delle attrezzature di supporto a terra fornite dall’impresa cui la manutenzione di tali attrezzature è stata esternalizzata;

6)

rispettare le norme di progettazione e fabbricazione applicabili alle attrezzature di supporto a terra utilizzate.

c)

Quando il gestore aeroportuale mette a disposizione attrezzature, strutture o installazioni per la fornitura di servizi di assistenza a terra, quali sistemi di sghiacciamento, sistemi centralizzati di assistenza bagagli, passerelle e pontili d’imbarco passeggeri, gli aspetti che seguono devono essere chiariti e documentati il prima possibile tra il gestore aeroportuale e gli utenti di tali attrezzature, strutture o installazioni:

1)

la responsabilità per la loro manutenzione;

2)

la responsabilità per il loro esercizio;

3)

la responsabilità per la formazione del personale per quanto concerne l’esercizio di tali attrezzature, strutture o installazioni.

ORGH.GSE.105   Programma di manutenzione per le attrezzature di supporto a terra

a)

Nel contesto del proprio sistema di gestione, l’organizzazione di assistenza a terra deve istituire e attuare un programma di manutenzione volto a mantenere i sistemi e le attrezzature necessari per la fornitura di servizi di assistenza a terra in uno stato di esercizio che non comprometta la sicurezza delle persone, degli aeromobili e di altri veicoli o attrezzature, nonché la regolarità dell’efficienza delle operazioni. Essa deve garantire quanto segue:

1)

l’attuazione di un programma di manutenzione per i propri veicoli e le proprie attrezzature che operano nell’area di movimento e in altre aree operative dell’aeroporto;

2)

la definizione di procedure per l’attuazione del programma di manutenzione;

3)

lo svolgimento di interventi di manutenzione presso officine adeguate, da parte di personale qualificato e in conformità alle istruzioni del fabbricante o, in loro assenza, alle istruzioni fornite dal proprietario o dal locatore delle attrezzature di supporto a terra;

4)

l’attuazione efficace del programma di manutenzione utilizzando mezzi e strutture appropriati e adeguati, anche quando i servizi di manutenzione sono esternalizzati;

5)

la marcatura in maniera chiara di veicoli e attrezzature di supporto a terra inutilizzabili come «fuori servizio», evitando di utilizzarli per le operazioni e spostandoli tempestivamente in apposite aree di manutenzione o immagazzinamento per le riparazioni;

6)

la definizione di un piano per le ispezioni di manutenzione preventiva, se del caso;

7)

la conservazione di registri relativi alla manutenzione per ciascun veicolo e ciascuna attrezzatura di supporto a terra.

b)

Il programma di manutenzione deve essere adeguato alla frequenza e alle condizioni d’uso specifiche di una determinata attrezzatura di supporto a terra. Esso deve contenere come minimo:

1)

un processo di ispezione e di segnalazione dei guasti;

2)

prove del fatto che le attrezzature di supporto a terra sono state verificate prima di essere rimesse in servizio.

c)

Il programma di manutenzione deve rispettare i principi relativi ai fattori umani.

d)

Il programma di manutenzione deve garantire il rispetto dell’intervallo di manutenzione specificato per tutta la durata di vita delle attrezzature di supporto a terra.

e)

Quando la manutenzione delle attrezzature di supporto a terra è eseguita da altre organizzazioni che partecipano a un accordo di messa in comune di attrezzature o a un accordo di noleggio, l’organizzazione di assistenza a terra deve garantire che la responsabilità della manutenzione sia documentata.

ORGH.GSE.110   Messa in comune di attrezzature di supporto a terra

a)

Se le attrezzature di supporto a terra sono fornite dal gestore aeroportuale o da un’altra organizzazione in un aeroporto, l’organizzazione di assistenza a terra può, se del caso, concludere un accordo di messa in comune delle attrezzature di supporto a terra con altre organizzazioni fornitrici di servizi di assistenza a terra in tale aeroporto. Il gestore aeroportuale deve essere tenuto costantemente informato in merito a tale accordo.

b)

Nel caso di attrezzature di supporto a terra messe in comune, l’organizzazione di assistenza a terra deve garantire che l’accordo specifico con l’organizzazione che fornisce le attrezzature di supporto a terra soddisfi i requisiti del presente capo e quelli applicabili ai servizi appaltati nel quadro del presente regolamento, compresa la formazione del personale per l’esercizio delle attrezzature di supporto a terra, le procedure operative per l’uso di tali attrezzature e il programma di manutenzione di dette attrezzature.

c)

L’organizzazione di assistenza a terra deve attuare in maniera efficace i requisiti di sicurezza stabiliti mediante l’accordo di messa in comune delle attrezzature di supporto a terra. Essa deve garantire che il livello di sicurezza non sia inferiore alle norme stabilite dal proprio sistema di gestione della sicurezza. In tal caso, l’organizzazione di assistenza a terra può chiedere un riesame dei requisiti di sicurezza di cui all’accordo di messa in comune delle attrezzature di supporto a terra unitamente alle altre organizzazioni coinvolte nell’accordo.


(1)  Regolamento delegato (UE) 2022/1645 della Commissione, del 14 luglio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per la gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea per le imprese disciplinate dai regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) n. 139/2014 della Commissione e che modifica i regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) n. 139/2014 della Commissione (GU L 248 del 26.9.2022, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1645/oj).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/923/oj).


ALLEGATO II

RESPONSABILITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI DI ASSISTENZA A TERRA PER QUANTO CONCERNE LE PROCEDURE OPERATIVE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA A TERRA

(PARTE GH.OPS)

GH.OPS.005   Responsabilità generali per la fornitura di servizi di assistenza a terra

a)

L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire, per tutte le attività di assistenza a terra da essa svolte, che:

1)

le procedure operative e le istruzioni fornite dall’operatore di aeromobile e, se del caso, dal gestore aeroportuale siano attuate correttamente;

2)

vi sia una disponibilità sufficiente di personale per svolgere in condizioni di sicurezza i compiti assegnati;

3)

il personale che svolge attività di assistenza a terra sia formato e competente a svolgere i compiti assegnati;

4)

l’esercizio e la manutenzione di tutte le attrezzature utilizzate per le attività di assistenza a terra siano effettuati in conformità al capo ORGH.GSE.

b)

Conformemente all’allegato VII, punto 4.1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1139, l’organizzazione di assistenza a terra deve fornire servizi di assistenza a terra conformemente alle istruzioni e alle procedure dell’operatore di aeromobile. L’organizzazione di assistenza a terra può tuttavia applicare le proprie procedure operative in uno dei seguenti casi:

1)

qualora ciò sia concordato con l’operatore di aeromobile e accettato dallo stesso;

2)

qualora l’operatore di aeromobile non fornisca alcuna procedura operativa.

c)

Se le istruzioni e le procedure fornite dall’operatore di aeromobile differiscono dalle procedure operative dell’organizzazione di assistenza a terra, devono prevalere le procedure dell’operatore di aeromobile. L’organizzazione di assistenza a terra deve affrontare con l’operatore di aeromobile eventuali divergenze contrastanti che possano incidere sulla sicurezza dell’aeromobile, dei suoi passeggeri o del personale addetto all’assistenza a terra non appena tali divergenze siano state individuate, e deve stabilire insieme all’operatore di aeromobile se sia invece accettata l’attuazione delle procedure operative dell’organizzazione di assistenza a terra.

d)

Le procedure operative dell’organizzazione di assistenza a terra devono:

1)

coprire, se del caso, tutti i servizi forniti, figuranti all’articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento;

2)

essere adeguate al tipo di aeromobile e al contesto operativo;

3)

garantire che le attività di assistenza all’aeromobile siano svolte in modo da ridurre al minimo i rischi di danni all’aeromobile o ad altri veicoli a terra nonché di lesioni al personale e ai passeggeri e che la sicurezza del volo non sia compromessa.

e)

Conformemente all’allegato VII, punto 4.1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1139, l’organizzazione di assistenza a terra deve conformarsi, nella misura pertinente alle attività che svolge, alle procedure fornitele dal gestore aeroportuale in relazione agli aspetti operativi seguenti di cui al regolamento (UE) n. 139/2014:

1)

programma di controllo dei detriti di oggetti estranei;

2)

autorizzazione e attività dei conducenti e autorizzazione ed esercizio dei veicoli;

3)

traino degli aeromobili;

4)

comunicazioni tra i veicoli e il controllo del traffico aereo (air traffic control, ATC);

5)

controllo dei pedoni;

6)

qualità del carburante e sicurezza del piazzale durante il rifornimento/il prelevamento di carburante;

7)

operazioni in condizioni invernali;

8)

operazioni notturne;

9)

operazioni in condizioni meteorologiche avverse;

10)

marcatura e illuminazione di veicoli e di altri oggetti mobili;

11)

arrivo degli aeromobili alle piazzole di sosta e partenza degli aeromobili dalle stesse;

12)

informazioni alle organizzazioni che operano sul piazzale;

13)

allertamento dei servizi di emergenza;

14)

precauzioni contro il getto dei reattori (jet blast);

15)

indumenti ad alta visibilità.

f)

Le procedure del gestore aeroportuale riguardanti gli elementi di cui alla lettera e) devono prevalere sulle procedure con il medesimo ambito di applicazione dell’organizzazione di assistenza a terra o dell’operatore di aeromobile. L’organizzazione di assistenza a terra deve gestire eventuali istruzioni o procedure contrastanti con il gestore aeroportuale non appena queste siano state individuate.

g)

Fatte salve le lettere da a) a f), per garantire che la sicurezza dell’aeromobile e delle persone a terra non sia compromessa durante la fornitura dei servizi di assistenza a terra, l’organizzazione di assistenza a terra può decidere di applicare procedure operative più rigorose sulla base delle procedure e delle istruzioni dell’operatore di aeromobile o del gestore aeroportuale se ritiene che il contesto operativo locale richieda precauzioni di sicurezza supplementari. Tali elementi di sicurezza supplementari devono essere documentati e comunicati agli operatori di aeromobile o ai gestori aeroportuali interessati, a seconda dei casi.

h)

L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire che una copia delle istruzioni e delle procedure operative pertinenti sia a disposizione del proprio personale, in funzione dei suoi compiti, e che esse siano comunicate in modo da garantirne la comprensione. L’organizzazione di assistenza a terra deve inoltre garantire che il proprio personale sia in grado di comprendere e rispettare le istruzioni e le procedure del gestore aeroportuale e/o delle autorità competenti che possono essere fornite soltanto nella lingua nazionale.

GH.OPS.010   Interfacce con altre organizzazioni

Nel contesto del proprio sistema di gestione, l’organizzazione di assistenza a terra deve disporre di un processo per individuare le interfacce con il gestore aeroportuale e l’operatore o gli operatori di aeromobile cui fornisce servizi. Il processo per trattare le interfacce deve:

a)

riguardare le procedure operative specifiche dell’operatore di aeromobile, l’ambiente aeroportuale locale, le procedure di sicurezza e/o i vincoli operativi, sulla base di una valutazione dei rischi in materia di sicurezza e di concerto con tutti i portatori di interessi pertinenti;

b)

assicurare, in coordinamento con il gestore aeroportuale, che le parti pertinenti del proprio sistema di gestione della sicurezza siano compatibili e complementari con quelle del gestore aeroportuale di cui alla norma ADR.OR.D.025 e dell’operatore di aeromobile;

c)

garantire la comunicazione reciproca e la condivisione periodica delle informazioni pertinenti in materia di sicurezza, se del caso, con le organizzazioni interessate dalle attività di assistenza a terra.

GH.OPS.020   Movimentazione di merci pericolose

a)

L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire che la movimentazione di merci pericolose sia effettuata in qualsiasi momento conformemente alle pertinenti disposizioni dell’annesso 18 della convenzione di Chicago e alle istruzioni tecniche dell’ICAO relative a tale annesso, nonché alle istruzioni e alle procedure dell’operatore di aeromobile.

b)

Le organizzazioni di assistenza a terra non coinvolte nella movimentazione di merci pericolose devono rifiutare gli articoli contenenti merci pericolose nascoste o non dichiarate e devono segnalare l’individuazione di merci pericolose non dichiarate o dichiarate in maniera inesatta conformemente alla norma ORGH.GEN.160, lettera b), punto 2).

c)

L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire che il personale coinvolto nella movimentazione di merci pericolose abbia accesso alle variazioni specifiche per gli operatori di aeromobile cui sono forniti i servizi e le applichi.

GH.OPS.025   Trasporto a terra di passeggeri e membri dell’equipaggio da parte di un gestore aeroportuale

Quando fornisce servizi di trasporto a terra per i passeggeri e i membri dell’equipaggio con personale proprio, come servizio unico o cumulato con la gestione dei passeggeri a mobilità ridotta, nel contesto dell’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera h) o j), del presente regolamento, un gestore aeroportuale deve soddisfare i seguenti requisiti degli allegati I e II del presente regolamento:

a)

capo ORGH.GSE;

b)

norma GH.OPS.300;

c)

norma GH.OPS.305.

GH.OPS.030   Lingua comune

L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire che i propri membri del personale siano in grado di comunicare efficacemente per i loro compiti operativi quotidiani nella lingua o nelle lingue o utilizzando segnali manuali che possono essere compresi tra i membri del personale stesso o, a seconda delle funzioni assegnate, dal personale dell’aeroporto o dall’equipaggio.

CAPO 1

GESTIONE DEI PASSEGGERI

GH.OPS.100   Gestione dei passeggeri — Requisiti generali

a)

Le procedure di gestione dei passeggeri stabilite dall’organizzazione di assistenza a terra devono trattare i rischi in materia di sicurezza, compreso il trasporto di merci pericolose nei bagagli dei passeggeri o sulla persona, connessi alle attività seguenti:

1)

accettazione di passeggeri e bagagli e trasmissione di dati a fini di controllo del carico;

2)

gestione di categorie speciali di passeggeri, compresi i passeggeri a mobilità ridotta;

3)

imbarco dei passeggeri;

4)

sbarco dei passeggeri, compresa, se del caso, la gestione dei passeggeri in transito e in trasferimento;

5)

trasferimento o transito dei passeggeri.

b)

L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire che i requisiti dell’aeroporto relativi al controllo dei pedoni siano rispettati durante l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri.

GH.OPS.105   Controllo dei passeggeri sul piazzale

a)

L’accesso dei passeggeri al piazzale o a qualsiasi altra area operativa deve rispettare i requisiti applicabili in materia di controllo dei pedoni di cui al regolamento (UE) n. 139/2014. L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire che i passeggeri non si spostino al di fuori dell’area o del percorso chiaramente designata/o contrassegnata/o per il tragitto tra il terminale aeroportuale e l’aeromobile e non attraversino le aree di pericolo intorno all’aeromobile contrassegnate.

b)

L’organizzazione di assistenza a terra deve applicare le istruzioni e le procedure dell’operatore di aeromobile salvo diverso accordo con quest’ultimo. Quando si utilizzano scale passeggeri, pontili d’imbarco passeggeri o passerelle per l’imbarco e lo sbarco di passeggeri, le procedure operative devono riguardare la sicurezza dei passeggeri durante l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri.

GH.OPS.110   Gestione dei passeggeri a mobilità ridotta da parte di un gestore aeroportuale

Quando effettua la gestione dei passeggeri a mobilità ridotta con personale proprio, come servizio unico o cumulato con il trasporto a terra di passeggeri e membri dell’equipaggio, nel contesto dell’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera h) o j), del presente regolamento, un gestore aeroportuale deve soddisfare i seguenti requisiti degli allegati I e II del presente regolamento:

a)

capo ORGH.GSE;

b)

norma GH.OPS.100, lettera a), punto 2), applicabile a tali passeggeri;

c)

norma GH.OPS.305 sull’esercizio delle attrezzature di supporto a terra.

CAPO 2

ASSISTENZA BAGAGLI

GH.OPS.200   Assistenza bagagli — Requisiti generali

a)

Le procedure di sicurezza per l’assistenza bagagli devono comprendere le fasi seguenti, a seconda della serie di operazioni dell’organizzazione di assistenza a terra:

1)

identificazione dei bagagli;

2)

smistamento dei bagagli;

3)

consolidamento, preparazione per la partenza o trasferimento dei bagagli;

4)

arrivo e recupero dei bagagli.

b)

La movimentazione di merci pericolose nei bagagli deve essere effettuata conformemente all’annesso 18 della convenzione di Chicago e alle istruzioni tecniche dell’ICAO relative a tale annesso, nonché alle procedure e istruzioni dell’operatore di aeromobile relative alle merci pericolose contenute nei bagagli dei passeggeri.

c)

L’organizzazione di assistenza a terra deve rispettare eventuali procedure aeroportuali aggiuntive, a seconda dell’infrastruttura centralizzata fornita dal gestore aeroportuale per l’assistenza bagagli.

d)

L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire che il personale coinvolto nell’assistenza bagagli riceva una formazione in materia di sicurezza attinente ai suoi compiti e comprenda le conseguenze delle sue prestazioni sulla sicurezza del volo.

CAPO 3

FORNITURA DI SERVIZI ALL’AEROMOBILE

GH.OPS.300   Sicurezza sul piazzale

L’organizzazione di assistenza a terra deve attuare, oltre alle procedure del gestore aeroportuale applicabili a tale organizzazione in qualità di utente dell’aeroporto, procedure operative atte a coprire i rischi in materia di sicurezza derivanti dalle attività intorno all’aeromobile e nell’area di sicurezza dell’area lato volo dell’aeroporto, come segue:

a)

le procedure del gestore aeroportuale concernenti le attività seguenti:

1)

circolazione a piedi e guida all’interno delle aree lato volo dell’aeroporto;

2)

programma relativo ai detriti di oggetti estranei;

3)

guida nell’area di movimento;

4)

operazioni in condizioni atmosferiche avverse, in inverno o di notte;

b)

le procedure operative dell’organizzazione di assistenza a terra concernenti le attività seguenti:

1)

attività sul piazzale e intorno all’aeromobile e sicurezza sul piazzale;

2)

ispezione dell’esterno dell’aeromobile e delle aree lato volo adiacenti, a seconda dei casi, prima dell’arrivo e della partenza dell’aeromobile;

3)

attività intorno all’aeromobile, alle quali si devono applicare i principi seguenti:

i)

le aree di pericolo intorno all’aeromobile devono essere tenute libere da persone e veicoli mentre i motori stanno per essere avviati o sono in funzione;

ii)

il personale, ad eccezione di quello necessario per fornire assistenza durante l’arrivo e la partenza dell’aeromobile, non deve avvicinarsi all’aeromobile quando i motori sono in funzione e le luci anticollisione sono accese;

iii)

la procedura deve comprendere i principi relativi ai fattori umani;

4)

posizionamento corretto delle attrezzature di supporto a terra intorno all’aeromobile per la fornitura di servizi all’aeromobile e l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri;

5)

a seconda delle responsabilità assegnate all’organizzazione, uno degli elementi seguenti:

i)

sviluppo e attuazione di un piano di turnaround dell’aeromobile per garantire il coordinamento e la sicurezza di tutte le attività di assistenza a terra che si svolgono presso l’aeromobile durante il turnaround. Esso deve comprendere, come minimo, una descrizione delle fasi, nonché dei compiti e delle responsabilità richiesti per l’arrivo dell’aeromobile, l’assistenza allo stesso e la sua partenza;

ii)

descrizione dei compiti e delle responsabilità durante il turnaround quando il piano di turnaround dell’aeromobile è elaborato da un’altra organizzazione;

c)

le procedure operative di cui alla lettera b) devono essere adattate al contesto operativo dell’aeroporto, nonché alle sue specifiche condizioni geografiche e atmosferiche.

GH.OPS.305   Requisiti generali per l’esercizio delle attrezzature di supporto a terra

a)

L’organizzazione di assistenza a terra deve attuare procedure per l’esercizio in sicurezza delle attrezzature di supporto a terra, con specifiche azioni di sicurezza per affrontare il rischio di avvicinamento, posizionamento, frenatura, manovra, stazionamento e allontanamento delle attrezzature in relazione all’aeromobile e all’area in cui sono forniti servizi all’aeromobile, comprese le attrezzature utilizzate per il trasporto a terra di passeggeri a mobilità ridotta, nonché il bloccaggio delle attrezzature quando non sono in uso e il relativo stazionamento in aree designate.

b)

La guida delle attrezzature di supporto a terra sul piazzale e sull’area di movimento deve rispettare le procedure aeroportuali sviluppate conformemente ai requisiti applicabili di cui all’allegato IV (ADR.OPS) del regolamento (UE) n. 139/2014.

c)

Tutte le attrezzature di supporto a terra utilizzate, motorizzate e non motorizzate devono essere sottoposte a manutenzione adeguata e devono essere conformi al programma di manutenzione di cui all’allegato I, capo ORGH.GSE, del presente regolamento. I pontili d’imbarco passeggeri o le scale passeggeri devono essere privi di qualsiasi detrito di oggetti estranei al fine di garantire la rapida evacuazione dei passeggeri e degli equipaggi in caso di emergenza durante il rifornimento di combustibile con passeggeri a bordo, passeggeri in fase di imbarco o passeggeri in fase di sbarco.

d)

Si deve applicare una politica di assenza di contatto fatto salvo il caso in cui le attrezzature di supporto a terra siano dotate di sensori di prossimità o autolivellanti, a seconda del tipo di attrezzature di supporto a terra in questione, o in circostanze specificamente accettate richieste dal tipo di attrezzature di supporto a terra in esercizio.

GH.OPS.310   Rifornimento dell’aeromobile e prelevamento di combustibile dallo stesso

a)

I servizi di rifornimento dell’aeromobile e di prelevamento di combustibile dallo stesso possono essere forniti dalla stessa organizzazione responsabile della fornitura di altri servizi di assistenza a terra o da un fornitore di servizi di rifornimento into-plane.

b)

Oltre a garantire il rispetto della norma GH.OPS.005, il fornitore di servizi di rifornimento into-plane deve essere responsabile per le attività seguenti:

1)

garantire la fornitura in sicurezza del rifornimento dell’aeromobile e del prelevamento di combustibile dallo stesso, nonché di altri servizi necessari conformemente alle procedure operative dell’operatore di aeromobile;

2)

stabilire e attuare procedure di comunicazione con l’organizzazione o le organizzazioni di assistenza a terra che forniscono altri servizi durante il turnaround dell’aeromobile, in particolare con la funzione di coordinamento del turnaround, e con l’equipaggio in caso di incendio o perdite di combustibile;

3)

rispettare i requisiti in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi sul piazzale e nelle piazzole di stazionamento;

4)

affrontare eventuali istruzioni contrastanti con l’operatore di aeromobile o con il gestore aeroportuale, a seconda dei casi, non appena vengono individuate.

c)

Il fornitore di servizi di rifornimento into-plane deve avere le responsabilità seguenti:

1)

applicazione della propria procedura di emergenza in caso di emergenza durante il rifornimento o il prelevamento di combustibile, come descritto nel manuale per l’assistenza a terra, in particolare:

i)

interruzione del rifornimento;

ii)

scollegamento del tubo di rifornimento dall’aeromobile;

iii)

spostamento del veicolo per il carburante o, a seconda del sistema di rifornimento, pressione del pulsante di arresto di emergenza dell’idrante per il carburante;

2)

utilizzo esclusivamente del tipo di combustibile approvato per il tipo di aeromobile conformemente alle istruzioni dell’operatore di aeromobile per evitare il rifornimento di combustibile del tipo sbagliato e la contaminazione del combustibile stesso;

3)

garanzia del fatto che il personale indossi indumenti distintivi per consentirne la facile identificazione in caso di emergenza durante le operazioni di rifornimento o di prelevamento di combustibile;

4)

rispetto delle zone di rifornimento stabilite dall’operatore di aeromobile a seconda del tipo di aeromobile e, in coordinamento con l’organizzazione di assistenza a terra che svolge la funzione di coordinamento del turnaround dell’aeromobile, prevenzione dell’ingresso di passeggeri o persone non autorizzate in tali zone o altrimenti interruzione del rifornimento fino a quando la zona non sia libera;

5)

rispetto della procedura pertinente dell’operatore di aeromobile per il rifornimento o il prelevamento di combustibile con passeggeri a bordo, passeggeri in fase di imbarco o passeggeri in fase di sbarco, anche:

i)

interrompendo l’operazione di rifornimento quando le uscite di emergenza e le vie di fuga designate sono ostruite;

ii)

comunicando con la persona che monitora le operazioni di rifornimento o di prelevamento di combustibile, come designata dall’operatore di aeromobile, in caso di incendio o perdite di combustibile;

6)

rispetto della norma ADR.OPS.D.060 del regolamento (UE) n. 139/2014 come indicato nelle procedure del gestore aeroportuale relative alla sicurezza del piazzale durante il rifornimento dell’aeromobile.

d)

Il rifornimento o il prelevamento di combustibile negli hangar o in edifici chiusi simili deve essere effettuato soltanto previa approvazione dell’operatore di aeromobile e del gestore aeroportuale e conformemente alle procedure speciali da essi elaborate.

GH.OPS.320   Fornitura di servizi relativi all’acqua potabile

Le procedure per la fornitura di servizi relativi all’acqua potabile devono essere conformi ai requisiti di cui alla norma GH.OPS.005 nonché ai requisiti aggiuntivi seguenti:

a)

coordinamento con il gestore aeroportuale per garantire quanto segue:

1)

tutta l’acqua, sia per uso potabile sia per altro uso personale, caricata nell’aeromobile è esente da sostanze chimiche e microrganismi;

2)

la prova della qualità dell’acqua potabile è effettuata periodicamente, in accordo con le autorità sanitarie locali e secondo la procedura dell’operatore di aeromobile;

b)

rispetto dei requisiti stabiliti negli atti giuridici dell’Unione applicabili in materia di dispositivi di protezione individuale per il personale addetto alla fornitura di servizi relativi all’acqua potabile;

c)

attenuazione adeguata del rischio di produzione di detriti di oggetti estranei durante detta attività.

GH.OPS.325   Fornitura di servizi relativi ai servizi igienici dell’aeromobile

Le procedure per la fornitura di servizi relativi ai servizi igienici dell’aeromobile devono essere conformi ai requisiti di cui alla norma GH.OPS.005 nonché ai requisiti aggiuntivi seguenti:

a)

descrizione delle misure applicabili in caso di perdite;

b)

individuazione tempestiva di eventuali perdite e gestione delle stesse secondo le istruzioni;

c)

rispetto dei requisiti stabiliti negli atti giuridici dell’Unione applicabili in materia di dispositivi di protezione individuale per il personale addetto alla fornitura di servizi relativi ai servizi igienici dell’aeromobile;

d)

attenuazione adeguata del rischio di produzione di detriti di oggetti estranei durante la fornitura di servizi relativi ai servizi igienici dell’aeromobile.

GH.OPS.330   Pulizia esterna dell’aeromobile

Le procedure per la pulizia esterna dell’aeromobile devono essere conformi ai requisiti di cui alla norma GH.OPS.005 nonché ai requisiti aggiuntivi seguenti:

a)

effettuazione della pulizia esterna dell’aeromobile con prodotti approvati dal costruttore dell’aeromobile al fine di evitare danni all’aeromobile;

b)

chiusura corretta dei pannelli e delle porte esterni dell’aeromobile dopo aver completato la pulizia;

c)

rispetto dei requisiti stabiliti negli atti giuridici dell’Unione applicabili in materia di dispositivi di protezione individuale per il personale addetto alla pulizia esterna dell’aeromobile;

d)

utilizzo di un’area dedicata per la pulizia esterna dell’aeromobile, come stabilito dal gestore aeroportuale, se del caso;

e)

attenuazione adeguata del rischio di produzione di detriti di oggetti estranei durante la pulizia esterna dell’aeromobile.

GH.OPS.335   Sghiacciamento dell’aeromobile e procedura antighiaccio sull’aeromobile

a)

L’organizzazione di assistenza a terra deve far sì che i controlli necessari per garantire la disponibilità del servizio prima della stagione fredda siano pianificati ed eseguiti in tempo utile affinché le operazioni di sghiacciamento e la procedura antighiaccio siano eseguite in condizioni di sicurezza.

b)

Oltre a soddisfare i requisiti di cui alla norma GH.OPS.005, l’organizzazione di assistenza a terra deve essere responsabile di garantire che i fluidi utilizzati per lo sghiacciamento e la procedura antighiaccio siano conformi alle norme sulla qualità dei fluidi, che siano effettuati controlli periodici e che sia previsto un immagazzinamento adeguato.

c)

L’organizzazione di assistenza a terra deve cooperare con il gestore aeroportuale e con qualsiasi autorità e organizzazione pertinente al fine di consentire il recupero e il riciclaggio del fluido di sghiacciamento e antighiaccio a fini di protezione ambientale.

d)

Qualora utilizzi piattaforme e piazzole remote per fornire servizi di sghiacciamento e la procedura antighiaccio, l’organizzazione di assistenza a terra deve nominare un coordinatore per lo sghiacciamento e attuare una procedura che comprenda:

1)

comunicazione su una frequenza radio dedicata con l’equipaggio di volo;

2)

assegnazione delle piazzole per gli aeromobili in attesa del servizio di sghiacciamento/della procedura antighiaccio presso la piazzola per lo sghiacciamento e per la procedura antighiaccio;

3)

indicazione all’equipaggio di volo della rimozione delle attrezzature e della fine delle operazioni di sghiacciamento e della procedura antighiaccio per un ritorno in sicurezza dell’aeromobile all’area di movimento.

CAPO 4

TURNAROUND DELL’AEROMOBILE

GH.OPS.400   Coordinamento delle attività di turnaround dell’aeromobile

a)

L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire la fornitura in sicurezza di servizi di assistenza a terra e di assistenza all’aeromobile durante il turnaround istituendo una funzione di coordinamento delle attività di turnaround. Il coordinamento delle attività di turnaround deve tenere conto del piano di turnaround specificato dall’operatore di aeromobile.

b)

Qualora più di un’organizzazione di assistenza a terra partecipi alla fornitura di servizi di assistenza a terra al medesimo operatore di aeromobile in base al piano di turnaround dell’operatore di aeromobile, le organizzazioni di assistenza a terra interessate devono concordare [tra loro] quale sia responsabile per la funzione di coordinamento del turnaround, salvo il caso in cui ciò sia stabilito dall’operatore di aeromobile.

c)

L’organizzazione di assistenza a terra responsabile del coordinamento del turnaround dell’aeromobile deve disporre di una procedura scritta per il coordinamento delle attività di turnaround che comprenda gli aspetti seguenti:

1)

le attività di assistenza a terra da monitorare e coordinare durante il turnaround dell’aeromobile;

2)

il fatto se la funzione di coordinamento del turnaround sia svolta da una persona o da un dispositivo automatizzato, presso l’aeroporto o a distanza, se del caso, la persona responsabile di tale funzione;

3)

il coordinamento delle comunicazioni con tutte le organizzazioni coinvolte, siano esse altre organizzazioni di assistenza a terra, l’operatore di aeromobile o il gestore aeroportuale;

4)

i compiti associati alla funzione di coordinamento del turnaround;

5)

la garanzia del fatto che il carico di compiti per persona non comprometta la sicurezza delle attività;

6)

quando le operazioni di rifornimento e di prelevamento di combustibile avvengono con passeggeri a bordo, passeggeri in fase di imbarco o passeggeri in fase di sbarco, la garanzia di quanto segue:

i)

tutti i punti seguenti devono essere mantenuti liberi da ostacoli:

A)

le uscite di emergenza designate;

B)

le vie di fuga, compresa quella del veicolo per il carburante;

C)

l’area a terra sotto le uscite dell’aeromobile destinate all’evacuazione di emergenza e le aree di spiegamento degli scivoli quando le scale non sono in posizione di utilizzo in caso di evacuazione;

D)

il pulsante di arresto di emergenza della fornitura di combustibile, se presente;

ii)

il fornitore di servizi di rifornimento into-plane deve essere immediatamente informato quando le uscite di evacuazione e le vie di fuga designate sono ostruite;

7)

la diffusione della procedura scritta a tutte le persone coinvolte.

d)

Il piano di turnaround applicato a ciascun aeromobile deve rispettare le specificità del tipo di aeromobile e le limitazioni dell’aeromobile. Il coordinamento del turnaround deve tenere conto del contesto operativo dell’aeroporto.

e)

L’organizzazione di assistenza a terra deve rispettare l’obbligo di allertare i servizi di emergenza dell’aeroporto conformemente alla norma ADR.OPS.D.050 del regolamento (UE) n. 139/2014 in caso di incidenti e inconvenienti sul piazzale.

GH.OPS.405   Arrivo dell’aeromobile

a)

Le procedure operative relative all’arrivo di un aeromobile devono essere adeguate al tipo di aeromobile e devono riguardare:

1)

il bloccaggio dell’aeromobile a terra;

2)

la marcatura delle aree di pericolo intorno all’aeromobile;

3)

il funzionamento dei portelli e dei pannelli di servizio della stiva;

4)

il posizionamento delle attrezzature di supporto a terra, compresi il gruppo elettrogeno esterno e l’unità di precondizionamento dell’aria, se del caso;

5)

l’esercizio dei pontili d’imbarco passeggeri o di altre attrezzature di supporto a terra, quali le scale passeggeri.

b)

La piazzola di stazionamento deve essere ispezionata prima dell’arrivo dell’aeromobile e devono essere applicate le procedure applicabili del gestore aeroportuale.

GH.OPS.410   Bloccaggio dell’aeromobile a terra

a)

L’organizzazione di assistenza a terra deve stabilire e attuare procedure operative per garantire che l’aeromobile sia bloccato in modo da impedire qualsiasi movimento involontario, conformemente alle procedure e alle istruzioni dell’operatore dell’aeromobile o, come concordato con l’operatore dell’aeromobile, in conformità delle procedure operative dell’organizzazione di assistenza a terra.

b)

Le procedure di cui alla lettera a) devono contemplare misure di sicurezza volte a garantire che soltanto il personale addetto all’assistenza a terra con compiti specifici da svolgere in questa fase possa avvicinarsi all’aeromobile prima che le luci anticollisione e i motori siano spenti.

c)

L’area di accesso limitato per i mezzi di rampa deve essere contrassegnata collocando coni di sicurezza intorno alle aree dell’aeromobile potenzialmente soggette al verificarsi di danni a terra.

GH.OPS.415   Carico e scarico dell’aeromobile

Le procedure operative per il carico e lo scarico dell’aeromobile devono garantire quanto segue:

a)

il carico dell’aeromobile è effettuato conformemente alle istruzioni di carico scritte e sono rispettate le specifiche e i requisiti di carico relativi alle merci pericolose e ad altre merci speciali, nonché a posta, bagagli o equipaggiamenti presenti nella stiva;

b)

la stabilità dell’aeromobile è preservata durante le operazioni di scarico e carico;

c)

la squadra di scarico dispone della documentazione di volo in arrivo adeguata;

d)

la stiva dell’aeromobile è vuota prima del carico, fatta eccezione per i voli in transito o se diversamente indicato nelle istruzioni dell’operatore di aeromobile, e non vi sono danni o perdite; qualora venga individuato un danno, l’operatore di aeromobile ne deve essere informato;

e)

il carico è effettuato in modo da non danneggiare la stiva o i portelli della stiva;

f)

le unità di carico e gli altri equipaggiamenti sfusi sono in condizioni di efficienza, non contengono acqua o neve e non vi sono merci danneggiate o che mostrano perdite;

g)

gli articoli e le unità di carico caricati nelle stive sono adeguatamente trattenuti al fine di impedire qualsiasi movimento o spostamento durante il volo;

h)

il tipo di unità di carico caricato sull’aeromobile corrisponde a quanto specificato nelle istruzioni di carico;

i)

i portelli della stiva sono adeguatamente chiusi;

j)

qualsiasi modifica dell’ultimo minuto relativa al carico di bagagli o merci è registrata nel foglio di carico e centraggio e distribuita per l’informazione delle persone individuate nella procedura dell’operatore di aeromobile;

k)

il foglio di carico e centraggio contenente le istruzioni di carico è firmato dalla persona responsabile della supervisione del carico a conferma del fatto che il carico dell’aeromobile e la distribuzione del carico a bordo sono stati completati conformemente alle istruzioni;

l)

è assicurata la comunicazione relativa al carico dell’aeromobile e alla distribuzione del carico a bordo tra la persona responsabile della supervisione del carico e la persona responsabile della pianificazione del carico e del rilascio del relativo foglio di carico e centraggio, nonché con qualsiasi altra persona intermediaria se la pianificazione del carico è una funzione remota che non è svolta presso il sito di attività di partenza;

m)

una copia del foglio di carico e centraggio contenente le istruzioni di carico è conservata a terra e accessibile al personale di terra responsabile delle operazioni di volo fino a dopo l’arrivo del volo;

n)

le operazioni di carico e scarico sono effettuate con attrezzature di supporto a terra adeguate al tipo di aeromobile e al compito, a seconda dei casi;

o)

eventuali danni o malfunzionamenti individuati nel sistema di carico a bordo dell’aeromobile sono notificati all’operatore di aeromobile.

GH.OPS.420   Supervisione del carico

L’organizzazione di assistenza a terra deve attuare procedure per la supervisione del carico e dello scarico dell’aeromobile al fine di garantire quanto segue:

a)

informazioni alla squadra di scarico conformemente ai messaggi di carico ricevuti prima dello scarico dell’aeromobile e informazioni alla squadra di carico conformemente alle istruzioni di carico prima del carico dell’aeromobile;

b)

monitoraggio dello scarico e del carico dell’aeromobile, garantendo che il carico alla rinfusa sia intatto e che non vi siano danni o perdite prima del carico;

c)

carico e bloccaggio di bagagli e merci nella posizione indicata sul collo, in modo da impedirne il movimento in qualsiasi direzione nonché da mantenerne la segregazione e la separazione conformemente alle prescrizioni relative alle merci pericolose;

d)

verifica del rispetto di tutte le fasi di cui alla norma GH.OPS.415;

e)

controllo del carico rispetto alla relativa documentazione, come manifesto di carico, manifesto di carico del bagaglio o NOTOC di carico speciale, se disponibile;

f)

conferma che il carico è effettuato come specificato nel modulo di istruzioni di carico finale;

g)

segnalazione di eventuali scostamenti rispetto al carico previsto e di qualsiasi articolo speciale, sovrappeso o non standard presentato per il carico non già incluso nelle istruzioni di carico.

GH.OPS.425   Unità di carico

L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire quanto segue per quanto concerne le unità di carico per il carico tanto di bagagli quanto di merci:

a)

il rispetto delle istruzioni dell’operatore di aeromobile per quanto concerne l’uso corretto del tipo di unità di carico e il fatto che le unità di carico rientrino nei limiti accettabili stabiliti secondo le istruzioni del fabbricante e siano vuote prima dell’uso;

b)

il controllo delle unità di carico al fine di garantire che siano efficienti prima del loro consolidamento e non superino i limiti di efficienza consentiti;

c)

l’etichettatura e la messa fuori servizio delle unità di carico non efficienti;

d)

l’attuazione, per le unità di carico sotto forma di contenitore per aeromobile, di accordi con il proprietario delle unità di carico per la riparazione o lo smaltimento delle unità di carico danneggiate;

e)

il rispetto nell’ambito del processo di consolidamento delle unità di carico delle procedure operative relative a tutti gli aspetti seguenti:

1)

la massa e il centraggio dell’aeromobile e le limitazioni per le unità di carico;

2)

l’utilizzo di unità di carico adeguate per quanto concerne le dimensioni, il tipo e l’idoneità strutturale per la spedizione;

3)

l’interblocco e il trattenimento del carico su ciascuna paletta o in ciascun contenitore al fine di impedirne il movimento durante il volo;

4)

la segregazione e la separazione delle merci pericolose, il loro immagazzinamento e il loro bloccaggio nella posizione indicata sul collo, nonché la prevenzione del movimento in qualsiasi direzione all’interno dell’unità di carico in questione;

5)

l’integrità del carico e dell’unità di carico;

f)

l’identificazione di ciascuna unità di carico sotto forma di contenitore per aeromobile tramite codici di identificazione univoci o marcature univoche;

g)

l’immagazzinamento delle unità di carico in condizioni tali da prevenirne il danneggiamento; l’immagazzinamento a terra non deve essere consentito;

h)

il rispetto delle limitazioni di immagazzinamento delle unità di carico stabilite dal gestore aeroportuale e, in caso di superamento del numero previsto di unità di carico immagazzinate presso l’aeroporto, l’organizzazione di assistenza a terra deve disporre di procedure e accordi con gli operatori di aeromobile per trasportare le unità di carico in altri siti disponibili il prima possibile;

i)

il trasporto e la movimentazione delle unità di carico in condizioni di sicurezza per evitare danni a tali unità e al carico, all’aeromobile o ad altri veicoli o ad altre attrezzature nonché lesioni alle persone;

j)

il bloccaggio adeguato delle unità di carico al fine di evitare movimenti incontrollati in condizioni atmosferiche avverse;

k)

il controllo delle unità di carico e la segnalazione di danni all’operatore di aeromobile secondo le istruzioni dell’operatore di aeromobile;

l)

la formazione adeguata del personale coinvolto nella gestione delle unità di carico;

m)

in caso di messa in comune di unità di carico, definizione e documentazione in maniera chiara da parte delle organizzazioni interessate delle responsabilità di ciascuna parte coinvolta nella messa in comune.

GH.OPS.430   Attività alla partenza dell’aeromobile

a)

L’organizzazione di assistenza a terra deve coordinare la partenza dell’aeromobile con le altre organizzazioni coinvolte in tale attività.

b)

La procedura operativa per l’avviamento del motore deve garantire:

1)

che soltanto il personale e le attrezzature di supporto a terra necessari per fornire assistenza nelle operazioni di avviamento del motore e di pushback o traino rimangano all’interno dell’area di accesso limitato per i mezzi di rampa;

2)

che qualsiasi condizione che possa compromettere la sicurezza dell’avviamento del motore sia comunicata immediatamente all’equipaggio di volo e che l’avviamento del motore sia ritardato;

3)

che le istruzioni per l’uso dell’unità di avviamento ad aria siano incluse nel manuale per l’assistenza a terra;

4)

la sicurezza del personale in caso di utilizzo di un’unità di avviamento ad aria o di un gruppo elettrogeno esterno;

5)

la disconnessione in condizioni di sicurezza delle attrezzature dall’aeromobile prima della partenza;

6)

che l’area di pericolo intorno all’aeromobile sia libera da attrezzature e persone;

7)

che la fase finale dell’operazione di avviamento del motore sia indicata in maniera chiara affinché l’operazione di pushback o traino possa iniziare.

GH.OPS.435   Traino e pushback dell’aeromobile

a)

La responsabilità per le operazioni di traino/pushback dell’aeromobile può essere ripartita tra più organizzazioni. L’organizzazione di assistenza a terra deve essere responsabile per gli aspetti seguenti:

1)

l’attuazione corretta delle procedure operative dell’operatore di aeromobile o dell’organizzazione di assistenza a terra, se così concordato con l’operatore di aeromobile, che:

i)

sono specifiche per il tipo di aeromobile e per il tipo di veicolo di traino/pushback; e

ii)

sono conformi alle istruzioni del fabbricante dell’attrezzatura per il funzionamento dell’attrezzatura di traino, se il fabbricante ha fornito tali istruzioni;

2)

l’attuazione corretta delle procedure di comunicazione con le altre persone coinvolte nell’operazione di traino o pushback;

3)

il collegamento dell’aeromobile al veicolo/alla barra di traino e lo scollegamento dell’aeromobile dal veicolo/dalla barra di traino;

4)

la guida o il controllo a distanza del veicolo di traino/pushback;

5)

in caso di intervento di un wing walker, il mantenimento della comunicazione con tale persona e l’allertamento dell’equipaggio di volo in caso di perdita delle comunicazioni durante il pushback/traino; questa fase deve essere coordinata in maniera adeguata con il fornitore di servizi di gestione del piazzale;

6)

la garanzia della formazione e del mantenimento continuo delle competenze del personale che svolge tali attività;

7)

l’esercizio e la manutenzione di qualsiasi attrezzatura di supporto a terra utilizzata per il traino/pushback in conformità al capo ORGH.GSE.

b)

Oltre ai requisiti di cui alla lettera a), l’organizzazione di assistenza a terra deve applicare le procedure aeroportuali stabilite dal gestore aeroportuale in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 139/2014 in relazione ai movimenti di aeromobili a terra, in particolare alle norme ADR.OPS.B.028, ADR.OPS.B.080, ADR.OPS.D.001, ADR.OPS.D.015 e ADR.OPS.D.040.

GH.OPS.440   Comunicazione e fraseologia

a)

La comunicazione tra l’equipaggio di volo e le persone incaricate dell’assistenza a terra responsabili del pushback/traino dell’aeromobile deve garantire l’esercizio in sicurezza dell’aeromobile e la sicurezza dei suoi occupanti, nonché delle persone, dei veicoli e degli altri aeromobili presenti a terra.

b)

L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire che il proprio personale rispetti la fraseologia standard per le operazioni di pushback/traino dell’aeromobile, quale stabilita alla norma SERA.14001 del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012.

CAPO 5

ASSISTENZA MERCI E POSTA

GH.OPS.500   Assistenza merci e posta — Requisiti generali

a)

Le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), punti da i) a iv), del presente regolamento possono essere svolte presso un terminale merci o un deposito merci in un aeroporto o ad esso adiacente.

b)

L’organizzazione di assistenza a terra deve applicare le procedure operative per l’assistenza merci e posta fornite dall’operatore di aeromobile, salvo diverso accordo con quest’ultimo.

c)

In deroga alla lettera a), l’organizzazione di assistenza a terra deve stabilire e attuare procedure operative per il trasporto in sicurezza di merci e posta che trattino gli aspetti seguenti:

1)

accettazione della spedizione per conto dell’operatore di aeromobile e preparazione per il volo conformemente ai requisiti applicabili e alle procedure dell’operatore di aeromobile, tra cui:

i)

eventuali controlli necessari, non relativi ad aspetti di sicurezza, secondo quanto richiesto dalle normative applicabili;

ii)

se del caso, controlli in accettazione di merci pericolose conformemente all’annesso 18 della convenzione di Chicago e alle istruzioni tecniche dell’ICAO relative a tale annesso;

iii)

controlli incrociati delle merci rispetto alla documentazione di accompagnamento per conto dell’operatore di aeromobile;

iv)

pianificazione del consolidamento;

2)

consolidamento finale delle merci, qualora tale attività non sia stata effettuata prima dell’arrivo delle stesse presso il terminale merci, e immagazzinamento delle merci prima del volo;

3)

trasporto della spedizione di merci verso l’aeromobile e dallo stesso;

4)

intervento in caso di danneggiamento, predita o fuoriuscita di merci.

d)

Le operazioni merci possono essere effettuate congiuntamente da personale qualificato dell’organizzazione fornitrice di assistenza a terra e dell’operatore di aeromobile, come precedentemente concordato.

GH.OPS.505   Gestione di merci speciali diverse dalle merci pericolose

L’organizzazione di assistenza a terra deve gestire le merci speciali conformemente alle procedure operative fornite dall’operatore di aeromobile o, se concordato con quest’ultimo, conformemente alle proprie procedure operative di cui alla norma GH.OPS.500, lettera a).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/20/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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