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Document 32025R0020
Commission Delegated Regulation (EU) 2025/20 of 19 December 2024 supplementing Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council by laying down requirements for the safe provision of ground handling services and for organisations providing them
Regolamento delegato (UE) 2025/20 della Commissione, del 19 dicembre 2024, che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo requisiti per la fornitura in sicurezza di servizi di assistenza a terra e per le organizzazioni che li forniscono
Regolamento delegato (UE) 2025/20 della Commissione, del 19 dicembre 2024, che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo requisiti per la fornitura in sicurezza di servizi di assistenza a terra e per le organizzazioni che li forniscono
C/2024/8926
GU L, 2025/20, 7.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/20/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/20 |
7.3.2025 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/20 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2024
che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo requisiti per la fornitura in sicurezza di servizi di assistenza a terra e per le organizzazioni che li forniscono
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 1, lettere d) ed e),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2018/1139 stabilisce i requisiti essenziali per la fornitura in sicurezza di servizi di assistenza a terra e le organizzazioni che li forniscono negli aeroporti dell’Unione rientranti nell’ambito di applicazione di tale regolamento. L’articolo 37, paragrafo 2, impone ai fornitori di servizi di assistenza a terra di presentare una dichiarazione relativa alla loro capacità di ottemperare ai loro obblighi associati alla fornitura in sicurezza di servizi di assistenza a terra. |
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(2) |
Al fine di assicurare un approccio sistemico globale e garantire una base di riferimento per la sicurezza in tutte le attività relative all’aviazione, e in linea con il principio di sussidiarietà, dovrebbero essere stabilite norme dettagliate per la fornitura di servizi di assistenza a terra e i privilegi e le responsabilità delle organizzazioni che li forniscono. |
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(3) |
A norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/1139, tali norme devono rispecchiare lo stato dell’arte e le migliori prassi nel settore dell’assistenza a terra; tenere conto degli standard e delle pratiche raccomandate dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (International Civil Aviation Organization, ICAO) applicabili e dell’esperienza mondiale in materia di operazioni di assistenza a terra, nonché del progresso scientifico e tecnico nel settore dell’assistenza a terra; essere proporzionate alle dimensioni e alla complessità delle attività di assistenza a terra; e prevedere la flessibilità necessaria per la conformità richiesta. |
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(4) |
Il regolamento dovrebbe garantire parità di condizioni per la fornitura di servizi di assistenza a terra per tutte le organizzazioni che forniscono tali servizi, compresa l’auto-assistenza da parte degli operatori di aeromobile, negli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139. |
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(5) |
Per gli operatori di aeromobile che effettuano l’auto-assistenza o per i gestori aeroportuali che forniscono servizi di assistenza a terra, che dispongono già di strutture del sistema di gestione previste da altre normative dell’Unione nel settore dell’aviazione, i requisiti per l’assistenza a terra dovrebbero essere facilmente integrati in modo da creare perturbazioni minime del sistema consolidato di organizzazioni e autorità nazionali competenti. Pertanto il presente regolamento dovrebbe essere allineato il più possibile in particolare ai regolamenti (UE) n. 965/2012 (2) e (UE) n. 139/2014 (3) della Commissione, in quanto il settore dell’assistenza a terra funge da interfaccia tra operazioni di volo e operazioni aeroportuali e pertanto è opportuno allineare i sistemi di gestione disciplinati da tali atti e stabilire i necessari riferimenti incrociati. |
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(6) |
Il presente regolamento non riguarda le attività di assistenza a terra che sono già disciplinate da altri atti, quali la pianificazione dei voli, il controllo del carico e la supervisione a terra, che sono disciplinate dal regolamento (UE) n. 965/2012, la segnalazione agli aeromobili, che è disciplinata dal regolamento (UE) n. 139/2014, o l’assistenza olio, che è disciplinata dal regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (4). |
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(7) |
In linea con il principio di proporzionalità, per quanto concerne l’auto-assistenza da parte degli operatori di aeromobile, il presente regolamento dovrebbe applicarsi soltanto alle attività di auto-assistenza degli operatori di aeromobile che effettuano operazioni di trasporto aereo commerciale con aeromobili a motore complessi. Si ritiene che il regolamento (UE) n. 965/2012 affronti in misura sufficiente i rischi per la sicurezza delle attività di auto-assistenza svolte da operatori che effettuano operazioni che non sono operazioni di trasporto aereo commerciale, con aeromobili a motore complessi o non complessi. |
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(8) |
Le misure previste dal presente regolamento dovrebbero migliorare e promuovere la sicurezza dei servizi di assistenza a terra e una cultura della sicurezza all’interno delle organizzazioni che forniscono tali servizi. Di conseguenza i requisiti di cui al presente regolamento dovrebbero fornire gli strumenti necessari e una descrizione del processo che consentano alle organizzazioni di attuare un sistema di segnalazione in materia di sicurezza, che le aiutino a raccogliere e analizzare i dati sulla sicurezza ottenuti da tali segnalazioni e a creare e promuovere una cultura della sicurezza con ogni persona impiegata in seno alla loro organizzazione. |
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(9) |
Con il presente regolamento, le organizzazioni fornitrici di assistenza a terra devono assumersi la piena responsabilità della fornitura in sicurezza dei servizi, delle loro operazioni e del controllo dei rischi operativi delle loro attività, mentre gli operatori di aeromobile continuano a essere responsabili della sicurezza degli aeromobili e del volo e, a loro volta, i gestori aeroportuali continuano a essere responsabili dell’esercizio in sicurezza degli aeroporti. Pertanto le organizzazioni fornitrici di assistenza a terra dovrebbero sviluppare e attuare un sistema di gestione che preveda processi efficaci di gestione della sicurezza in grado di individuare e gestire i rischi in materia di sicurezza, compresi quelli derivanti dalle interfacce con gli operatori di aeromobile e i gestori aeroportuali, attraverso l’applicazione di misure di attenuazione adeguate e proporzionate. |
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(10) |
Il sistema di gestione sviluppato e attuato dalle organizzazioni fornitrici di assistenza a terra dovrebbe essere proporzionato, modulabile in funzione delle dimensioni e della complessità della loro organizzazione e delle loro attività e dovrebbe comprendere la gestione della sicurezza, la gestione delle modifiche, le segnalazioni in materia di sicurezza, la formazione del personale, i registri e la documentazione, la manutenzione delle attrezzature di supporto a terra utilizzate, l’identificazione delle interfacce relative alla sicurezza con altri portatori di interessi coinvolti nelle attività di assistenza a terra, le procedure operative e il monitoraggio della conformità. Le organizzazioni fornitrici di assistenza a terra dovrebbero adoperarsi per sviluppare e promuovere una cultura della sicurezza organizzativa, nel contesto della quale i dipendenti comprendano la loro importanza individuale nella catena della sicurezza aerea e contribuiscano attivamente a mantenere e migliorare il livello di sicurezza nei loro compiti operativi quotidiani. Il presente regolamento contiene disposizioni volte a sostenere le organizzazioni nello sviluppo e nella promozione di una sana cultura della segnalazione. |
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(11) |
Al fine di garantire un approccio comune nell’affrontare i rischi per la sicurezza derivanti dalle interfacce tra l’assistenza a terra, le operazioni degli aeromobili e quelle aeroportuali, nonché di promuovere una comprensione comune dei pericoli e dei rischi, le organizzazioni fornitrici di assistenza a terra, gli operatori di aeromobile e i gestori aeroportuali dovrebbero disporre delle medesime informazioni in materia di sicurezza e degli stessi dati sulla sicurezza quando questi sono pertinenti per loro e quando tali informazioni e dati possono incidere sulle prestazioni di sicurezza di tali organizzazioni. A tal fine dette organizzazioni dovrebbero poter condividere tra loro informazioni pertinenti in materia di sicurezza, nonché informazioni risultanti da segnalazioni di eventi o da ispezioni e audit di sorveglianza. |
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(12) |
I servizi di assistenza a terra, forniti a un aeromobile in un aeroporto, costituiscono di per sé un’interfaccia tra le operazioni degli aeromobili e quelle aeroportuali. I rischi per la sicurezza derivanti da tale situazione dovrebbero essere adeguatamente riconosciuti attraverso un quadro normativo per l’interazione tra le organizzazioni, in modo da consentire loro di individuare le interfacce operative che incidono sulla sicurezza e di applicare misure di attenuazione adeguate per ridurre al minimo i rischi durante l’esercizio. Allo stesso tempo, le organizzazioni di assistenza a terra dovrebbero poter discutere la sicurezza su un piano di parità con gli altri portatori di interessi coinvolti in tali interfacce operative nonché offrire loro la possibilità di applicare le proprie procedure operative se si basano sui propri processi di gestione dei rischi in materia di sicurezza e se ciò è concordato con l’operatore di aeromobile al quale forniscono i servizi. |
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(13) |
Per garantire una transizione agevole dalle normative nazionali vigenti degli Stati membri al presente regolamento, è necessario concedere alle organizzazioni fornitrici di assistenza a terra già operative nel momento in cui il presente regolamento diventa applicabile un lasso di tempo e condizioni minime sufficienti per passare dalle normative nazionali vigenti degli Stati membri al presente regolamento. |
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(14) |
La formazione del personale operativo addetto all’assistenza a terra è una delle misure più importanti per attenuare i rischi in materia di sicurezza nelle attività di assistenza a terra. Le organizzazioni fornitrici di assistenza a terra dovrebbero garantire che tutto il personale operativo coinvolto in tali attività sia competente a fornire i servizi in questione. Le competenze del personale operativo dovrebbero essere sempre mantenute. Di conseguenza il presente regolamento stabilisce i requisiti minimi relativi al programma di formazione e valutazione del personale rilevante per la sicurezza al fine di garantire che sviluppi e mantenga le competenze necessarie per svolgere i suoi compiti in modo sicuro ed efficace. |
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(15) |
Al fine di sostenere la mobilità del personale tra le organizzazioni fornitrici di assistenza a terra e ridurre i costi di formazione al momento della nuova formazione di un nuovo dipendente che ha già conseguito le qualifiche richieste nel contesto di un precedente impiego, il personale addetto all’assistenza a terra dovrebbe essere in grado di fornire facilmente prova della formazione già completata. L’organizzazione fornitrice di assistenza a terra dovrebbe pertanto fornire al dipendente, su richiesta, una copia dei rispettivi registri di formazione, il che dovrebbe consentire l’agevole valutazione e il riconoscimento reciproco della formazione tra le organizzazioni soggette al presente regolamento. |
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(16) |
La sicurezza del volo e la fornitura in sicurezza di servizi di assistenza a terra dipendono in larga misura dall’uso di attrezzature di supporto a terra funzionali, sottoposte a manutenzione adeguata. La funzionalità delle attrezzature utilizzate per la fornitura di servizi di assistenza a terra dovrebbe essere garantita dall’applicazione di un programma di manutenzione, comprendente interventi di manutenzione preventiva, sviluppato e applicato conformemente alle istruzioni e ai manuali del costruttore dell’attrezzatura. Le norme dovrebbero essere inoltre tecnologicamente neutre, al fine di consentire innovazioni e un’agevole adozione di tecnologie nuove a un ritmo sostenuto, mantenendo nel contempo un approccio rispettoso dell’ambiente per quanto riguarda la scelta delle attrezzature di supporto a terra. Allo stesso tempo, le norme dovrebbero prevedere la possibilità per le organizzazioni di adottare e attuare pratiche e modelli imprenditoriali che riducano al minimo la congestione degli aeroporti e rendano le operazioni aeroportuali più sicure ed efficienti, quali la messa in comune delle attrezzature o un modello di sicurezza che riunisce più attori (safety stack), laddove la specificità dell’aeroporto consenta l’attuazione di tali modelli imprenditoriali. |
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(17) |
Il presente regolamento dovrebbe garantire un approccio pragmatico ed equilibrato tra le norme prescrittive e quelle basate sulle prestazioni. La flessibilità nell’approccio ai requisiti relativi alle procedure operative per i servizi di assistenza a terra è fondamentale per conseguire gli obiettivi in materia di sicurezza. Di conseguenza è essenziale che i requisiti relativi alle procedure operative rimangano basati sulle prestazioni e si fondino sull’applicazione volontaria degli standard e delle buone pratiche del settore, nonché sulle procedure operative stabilite dagli operatori di aeromobile e dalle organizzazioni di assistenza a terra. |
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(18) |
I requisiti essenziali di cui all’allegato VII, punto 4.1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1139 impongono alle organizzazioni di fornire servizi di assistenza a terra conformemente alle istruzioni e alle procedure operative degli operatori di aeromobile. Le procedure operative per lo stesso servizio di assistenza a terra e per lo stesso tipo di aeromobile possono differire notevolmente tra gli operatori di aeromobile, una circostanza questa che aumenta il rischio di errore umano in quanto potrebbe causare danni agli aeromobili e costituire un serio pericolo per la sicurezza del volo. I requisiti essenziali di cui all’allegato VII, punto 4.2.3, del regolamento (UE) 2018/1139 prevedono che le organizzazioni fornitrici di assistenza a terra sviluppino le proprie procedure operative per la fornitura di servizi di assistenza a terra. Il presente regolamento consente alle organizzazioni fornitrici di assistenza a terra di applicare le loro procedure operative, previo accordo dell’operatore di aeromobile. Inoltre il presente regolamento rende le organizzazioni fornitrici di assistenza a terra formalmente responsabili e garanti della sicurezza dei loro servizi mediante l’applicazione di un sistema di gestione della sicurezza efficace. Ciò dovrebbe inoltre sostenere le organizzazioni fornitrici di assistenza a terra nello sviluppo, nella valutazione, nella discussione e nella pattuizione, insieme agli operatori di aeromobile, di procedure operative comuni che siano sicure per entrambe le parti. Tutti questi elementi, inseriti in diversi requisiti, dovrebbero migliorare il livello attuale di fiducia tra l’operatore di aeromobile e il suo fornitore di servizi di assistenza a terra e condurre a un’armonizzazione delle procedure operative. |
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(19) |
È inoltre opportuno che il presente regolamento fornisca alle organizzazioni elementi solidi per migliorare l’analisi delle cause degli eventi individuati attraverso i loro processi di monitoraggio della conformità o attraverso la sorveglianza svolta dall’autorità nazionale competente, nonché per migliorare la loro cultura della segnalazione in materia di sicurezza. Allo stesso tempo, il regolamento dovrebbe altresì stabilire un quadro affinché le autorità nazionali competenti forniscano direttamente alle organizzazioni di assistenza a terra un riscontro diretto e coerente in merito agli eventi di assistenza a terra segnalati. |
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(20) |
È necessario concedere tempo sufficiente all’industria dell’assistenza a terra e alle autorità nazionali competenti per attuare il nuovo quadro normativo dopo l’entrata in vigore del presente regolamento ed è pertanto opportuno prevedere un periodo di transizione di tre anni per la sua applicabilità differita e un periodo di transizione di sei anni per l’applicabilità differita dei requisiti relativi alla gestione della sicurezza delle informazioni. |
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(21) |
I requisiti stabiliti nel presente regolamento si basano sul parere n. 01/2024 (5), emesso dall’Agenzia in conformità all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. |
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(22) |
Conformemente all’articolo 128, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139, la Commissione ha consultato gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (6), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di assistenza a terra e per le organizzazioni che li forniscono negli aeroporti rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle organizzazioni di assistenza a terra che forniscono uno qualsiasi dei servizi di assistenza a terra di cui al paragrafo 2 in uno o più aeroporti rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139.
2. Il presente regolamento si applica ai servizi seguenti forniti ai velivoli:
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a) |
la gestione dei passeggeri, compresi i passeggeri a mobilità ridotta, compresi altresì gli aspetti relativi alla sicurezza dell’accettazione dei passeggeri e dei bagagli nell’aeroporto, la sicurezza dei passeggeri durante l’imbarco e lo sbarco utilizzando attrezzature di supporto a terra e durante il transito o il trasferimento, nonché il trasporto a terra di passeggeri tra il terminale aeroportuale e l’aeromobile; |
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b) |
l’assistenza bagagli, compresi l’identificazione, lo smistamento, il consolidamento, il trasferimento, l’arrivo e il recupero dei bagagli; |
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c) |
le attività seguenti di fornitura di servizi all’aeromobile:
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d) |
le attività seguenti di turnaround dell’aeromobile:
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e) |
le operazioni seguenti di assistenza merci e posta in un aeroporto:
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3. Il presente regolamento non si applica alle attività seguenti e alle organizzazioni che le svolgono:
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a) |
la segnalazione agli aeromobili; |
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b) |
i compiti di dispatching dei voli svolti dai flight dispatcher quali definiti dal regolamento (UE) n. 965/2012; |
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c) |
i compiti di controllo del carico relativi alla pianificazione del carico, ai calcoli della massa e del centraggio, ai messaggi e alle comunicazioni relativi al controllo del carico e al rilascio di documenti concernenti il controllo del carico; |
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d) |
la supervisione a terra; |
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e) |
l’assistenza olio per l’aeromobile (compresi il rabbocco e interventi di manutenzione) effettuata da imprese di manutenzione approvate a norma del regolamento (UE) n. 1321/2014, da altre organizzazioni conformi al regolamento (UE) n. 1321/2014 e da altre imprese di manutenzione in possesso di un’approvazione rilasciata in conformità dell’annesso 8, capo 6, dell’ICAO; |
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f) |
la pulizia esterna dell’aeromobile se effettuata da imprese di manutenzione approvate a norma del regolamento (UE) n. 1321/2014, da altre organizzazioni conformi al regolamento (UE) n. 1321/2014 e da altre imprese di manutenzione in possesso di un’approvazione rilasciata in conformità dell’annesso 8, capo 6, dell’ICAO e se l’attività è inclusa nel manuale di manutenzione dell’organizzazione; |
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g) |
qualsiasi altra attività di assistenza a terra, se svolta da un’impresa di manutenzione approvata a norma del regolamento (UE) n. 1321/2014, da altre organizzazioni conformi al regolamento (UE) n. 1321/2014 e da altre imprese di manutenzione in possesso di un’approvazione rilasciata in conformità dell’annesso 8, capo 6, dell’ICAO ai fini della manutenzione dell’aeromobile; |
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h) |
il trasporto a terra di passeggeri e membri dell’equipaggio quando si tratta dell’unico servizio fornito da un soggetto; |
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i) |
l’auto-assistenza, se effettuata da operatori di aeromobile che svolgono uno dei tipi seguenti di operazioni:
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j) |
la gestione dei passeggeri a mobilità ridotta, o il trasporto a terra di passeggeri e membri dell’equipaggio, o entrambi, quando si tratta degli unici servizi di assistenza a terra forniti da un gestore aeroportuale con personale proprio, non cumulati con altri servizi di assistenza a terra forniti da tale gestore aeroportuale. |
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
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1) |
«organizzazione di assistenza a terra»: uno dei soggetti seguenti:
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2) |
«unico raggruppamento imprenditoriale di organizzazioni di assistenza a terra»: due o più organizzazioni di assistenza a terra che forniscono servizi in più di uno Stato membro e sono registrate in territori cui si applicano i trattati, che facilitano l’armonizzazione dei loro sistemi di gestione e dei loro principali processi organizzativi ai fini della conformità al presente regolamento, anche applicando le stesse politiche, gli stessi processi e le stesse procedure ai componenti dei loro sistemi di gestione quali la gestione della sicurezza, la documentazione, il monitoraggio della conformità, la gestione delle modifiche, la formazione del personale addetto all’assistenza a terra, le procedure operative e il programma di manutenzione per le attrezzature di supporto a terra; |
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3) |
«gestione dei passeggeri»: le attività connesse a qualsiasi tipo di assistenza ai passeggeri in arrivo, in partenza, in trasferimento o in transito, compresi, se del caso, l’accettazione dei passeggeri e dei bagagli, la verifica dei documenti di viaggio e dei biglietti aerei, il rilascio delle carte d’imbarco, le attività relative alle porte d’imbarco, l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri; |
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4) |
«attrezzatura di supporto a terra»: un veicolo, un apparecchio o un elemento di equipaggiamento mobile motorizzato o non motorizzato che è progettato, costruito e utilizzato per la fornitura di servizi di assistenza a terra nell’area di movimento di un aeroporto; |
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5) |
«assistenza bagagli»: un processo che consiste in più fasi riguardanti lo smistamento dei bagagli, il loro consolidamento, il trasporto dei bagagli dalla zona di smistamento all’aeromobile e viceversa, la consegna dei bagagli alla porta d’imbarco, l’arrivo dei bagagli, i bagagli disguidati e il riconcilio dei bagagli; |
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6) |
«servizio di rifornimento into-plane»: fornitura di combustibile a un aeromobile; |
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7) |
«sghiacciamento dell’aeromobile»: una procedura a terra per mezzo della quale brina, ghiaccio, neve o neve mista ad acqua vengono rimossi da un aeromobile per ottenere una superficie pulita. Il processo può combinare lo sghiacciamento e la procedura antighiaccio effettuati in due fasi; |
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8) |
«procedura antighiaccio sull’aeromobile»: una procedura a terra che assicura protezione contro la formazione di brina o ghiaccio e l’accumulo di neve o neve mista ad acqua sulle superfici trattate dell’aeromobile per un periodo limitato di tempo (tempo di tenuta); |
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9) |
«turnaround dell’aeromobile»: un processo coordinato di attività connesse all’assistenza fornita a un aeromobile, ai suoi passeggeri, ai bagagli, alla posta e alle merci, che si svolge in un intervallo di tempo prestabilito tra l’arrivo dell’aeromobile e la sua partenza; |
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10) |
«carico dell’aeromobile»: lo stivaggio del carico o di unità di carico a bordo dell’aeromobile conformemente alle istruzioni di carico; |
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11) |
«bagagli»: beni materiali personali o altri oggetti di un passeggero o di un membro dell’equipaggio trasportati a bordo di un volo; |
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12) |
«merci»: generi o beni materiali trasportati a bordo di un aeromobile, diversi da bagagli, posta, materiale dell’impresa, posta dell’impresa e provviste di bordo, non consumati o utilizzati durante il volo; |
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13) |
«posta»: spedizioni costituite da corrispondenza e altri articoli consegnati dai servizi postali e destinati ad essere trasmessi ai servizi postali, con esclusione della posta dell’operatore di aeromobile, conformemente alle norme dell’Unione postale universale; |
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14) |
«traino dell’aeromobile»: il movimento in avanti di un aeromobile in servizio o fuori servizio mediante l’utilizzo della potenza esterna di un’attrezzatura di supporto a terra che sostiene il carrello d’atterraggio anteriore dell’aeromobile o è collegata allo stesso; |
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15) |
«pushback dell’aeromobile»: il movimento di un aeromobile da una posizione di stazionamento nose-in utilizzando la potenza esterna dell’attrezzatura di supporto a terra. L’operazione può comprendere una barra di traino; |
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16) |
«unità di carico»: un dispositivo per raggruppare e trattenere merci, posta e bagagli per il trasporto aereo, costituito da un contenitore per aeromobile o da una combinazione di una paletta per aeromobile e di una rete per paletta per aeromobile, progettato per essere trattenuto direttamente dal sistema di carico merci dell’aeromobile; |
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17) |
«controllo del carico»: processo, sotto la responsabilità dell’operatore di aeromobile, volto a garantire che l’aeromobile sia caricato in modo sicuro ed efficiente prima di ogni volo; |
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18) |
«organizzazione fornitrice di servizi di assistenza a terra in più di uno Stato membro»: un’organizzazione di assistenza a terra o un operatore di aeromobile che effettua l’auto-assistenza che fornisce servizi negli aeroporti di più di uno Stato membro ed è sottoposta o sottoposto alla sorveglianza di più di un’autorità competente. Rientrano in tale contesto organizzazioni che possono far parte o meno di un unico raggruppamento imprenditoriale di organizzazioni di assistenza a terra o di un unico raggruppamento di imprese di vettori aerei; |
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19) |
«audit»: procedura sistematica, indipendente e documentata per l’ottenimento di prove oggettive e la valutazione obiettiva delle stesse al fine di determinare in che misura i requisiti siano rispettati; |
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20) |
«ispezione»: nel contesto della sorveglianza e del monitoraggio della conformità, una valutazione della conformità indipendente e documentata, mediante osservazione e giudizio, accompagnata, se del caso, da misurazioni, prove o calibrature, al fine di verificare la conformità ai requisiti applicabili; un’ispezione può far parte di un audit, ma può anche essere condotta al di fuori del normale piano di audit, in particolare per verificare la chiusura di un determinato rilievo; |
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21) |
«merci pericolose»: articoli o sostanze tali da rappresentare un pericolo per la salute, la sicurezza, i beni materiali o l’ambiente e che sono riportati in un elenco di merci pericolose nelle istruzioni tecniche o che sono classificati secondo tali istruzioni; |
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22) |
«istruzioni tecniche dell’ICAO»: il documento ICAO 9284 «Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air»; |
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23) |
«notifica al comandante» (Notification to Captain, NOTOC): informazioni scritte precise e leggibili fornite al comandante o al pilota in comando in merito alle spedizioni di merci pericolose o ad altre merci speciali che devono essere trasportate a bordo dell’aeromobile; |
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24) |
«cultura giusta»: una cultura giusta quale definita all’articolo 2, punto 12), del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); |
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25) |
«assistenza all’aeromobile»: tutte le attività e le comunicazioni di assistenza a terra che si svolgono nell’area di movimento, compresi il rifornimento dell’aeromobile e il prelevamento di combustibile dallo stesso, lo sghiacciamento dell’aeromobile e la procedura antighiaccio svolta sullo stesso, il rifornimento con acqua potabile, i servizi relativi a servizi igienici e acque reflue, la gestione della ristorazione, i servizi di pulizia dell’aeromobile, la fornitura e l’esercizio di attrezzature di supporto a terra, l’accesso all’aeromobile, il bloccaggio dell’aeromobile a terra, il carico e lo scarico dell’aeromobile, il pushback o il traino dell’aeromobile, il collegamento e la rimozione delle attrezzature nonché l’esercizio di veicoli e attrezzature nelle immediate vicinanze dell’aeromobile; |
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26) |
«pontile d’imbarco passeggeri»: un corridoio telescopico che si estende da un terminale aeroportuale a un aeromobile per l’imbarco e lo sbarco di passeggeri; |
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27) |
«coordinamento del turnaround»: funzione di assistenza a terra avente un ruolo di sicurezza, che coordina le attività di assistenza in rampa e termina con il rilascio (dispatch) di un volo al completamento dei servizi di assistenza a terra all’aeromobile sul piazzale; |
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28) |
«stiva»: area di un aeromobile che può essere utilizzata per il trasporto di merci e/o bagagli; |
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29) |
«area di accesso limitato per i mezzi di rampa» (Equipment Restraint Area, ERA): un’area cuscinetto di sicurezza intorno all’aeromobile, che deve rimanere libera da ostruzioni e detriti di oggetti estranei prima e dopo l’arrivo e la partenza dell’aeromobile e durante le manovre dell’aeromobile da e verso la piazzola di stazionamento, ad eccezione delle attrezzature di supporto a terra e del personale necessario per le manovre; |
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30) |
«istruzioni di carico»: una serie di istruzioni che aiutano la persona che supervisiona il carico dell’aeromobile a garantire il carico corretto e sicuro dell’aeromobile; |
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31) |
«foglio di carico e centraggio»: documenti contenenti dati relativi alla massa e al centraggio dell’aeromobile, al baricentro, al carico dell’aeromobile, alla notifica al comandante (NOTOC) per le merci pericolose, alle istruzioni di carico e alle informazioni sul carico. |
Articolo 4
Condizioni e procedure per le organizzazioni fornitrici di servizi di assistenza a terra
Le condizioni e le procedure che consentono alle organizzazioni fornitrici di servizi di assistenza a terra di dichiarare di possedere la capacità e di disporre dei mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati alla fornitura in sicurezza di servizi di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139 sono stabilite negli allegati I e II del presente regolamento.
Articolo 5
Disposizioni transitorie
Le organizzazioni che già forniscono servizi di assistenza a terra al 27 marzo 2025 presentano una dichiarazione conformemente all’allegato I, norma ORGH.DEC.100, del presente regolamento a decorrere dal 27 marzo 2024, conformemente a un piano elaborato e concordato con la rispettiva autorità competente di cui all’allegato I, norma ORGH.GEN.105, del presente regolamento.
Articolo 6
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 27 marzo 2028.
3. Tuttavia l’allegato I, norma ORGH.MGM.201, del presente regolamento si applica a decorrere dal 27 marzo 2031.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj.
(2) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/965/oj).
(3) Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44 del 14.2.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/139/oj).
(4) Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1321/oj).
(5) https://www.easa.europa.eu/en/document-library/opinions/opinion-no-012024.
(6) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.
(7) Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/376/oj).
ALLEGATO I
RESPONSABILITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI DI ASSISTENZA A TERRA PER QUANTO RIGUARDA LA FORNITURA IN SICUREZZA DI SERVIZI E CONDIZIONI E PROCEDURE PER LA DICHIARAZIONE
(PARTE ORGH)
CAPO GEN
REQUISITI GENERALI
ORGH.GEN.100 Ambito di applicazione
Il presente allegato stabilisce requisiti riguardanti:
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a) |
le responsabilità delle organizzazioni che figurano all’articolo 3, definizione di cui al punto 1), del presente regolamento e forniscono servizi di assistenza a terra in uno o più aeroporti rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139; |
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b) |
le condizioni e le procedure per la dichiarazione da parte di tali organizzazioni. |
ORGH.GEN.105 Autorità competente
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a) |
L’autorità competente per la ricezione delle dichiarazioni di un’organizzazione fornitrice di servizi di assistenza a terra in un aeroporto rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 deve essere l’autorità designata dallo Stato membro in cui è situato l’aeroporto. |
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b) |
Un unico raggruppamento imprenditoriale di organizzazioni di assistenza a terra o un operatore di aeromobile che effettua l’auto-assistenza che ha il proprio luogo principale delle attività in uno Stato membro e fornisce servizi di assistenza a terra in più di uno Stato membro deve presentare una dichiarazione all’autorità competente designata dallo Stato membro in cui è situato il luogo principale delle attività dell’organizzazione. |
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c) |
Il luogo principale delle attività di un unico raggruppamento imprenditoriale di organizzazioni di assistenza a terra di cui alla lettera b) deve essere determinato sulla base di tutti i criteri seguenti:
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ORGH.GEN.110 Responsabilità dell’organizzazione di assistenza a terra
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a) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve essere responsabile della fornitura in sicurezza di servizi conformemente a tutti gli elementi seguenti:
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b) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve redigere un manuale per l’assistenza a terra conformemente alla norma ORGH.DOC.110 e deve operare in conformità ad esso. |
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c) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve stabilire norme e obiettivi per lo svolgimento sicuro delle attività di assistenza a terra e sviluppare procedure operative per conseguirli. Essa deve inoltre definire le funzioni necessarie per svolgere tali attività, compresi il processo decisionale, l’autorità, i compiti e le responsabilità associati a tali funzioni. |
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d) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire che tutto il personale coinvolto nelle attività di assistenza a terra:
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e) |
Quando utilizza attrezzature di supporto a terra per svolgere attività di assistenza a terra, l’organizzazione di assistenza a terra deve stabilire e attuare un programma di manutenzione per le proprie attrezzature di supporto a terra. |
ORGH.GEN.115 Avvio delle operazioni
Un’organizzazione di assistenza a terra può iniziare a operare in un aeroporto se soddisfa entrambe le condizioni seguenti:
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a) |
sono stati conclusi accordi formali con il gestore aeroportuale in questione; |
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b) |
l’organizzazione di assistenza a terra ha dichiarato la propria attività all’autorità competente utilizzando il modulo di cui all’appendice 1. |
ORGH.GEN.120 Metodi di rispondenza
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a) |
L’organizzazione di assistenza a terra può utilizzare metodi alternativi di rispondenza (alternative means of compliance, AltMoC) rispetto ai metodi accettabili di rispondenza (acceptable means of compliance, AMC) adottati dall’Agenzia per dimostrare la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione. |
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b) |
Se utilizza AltMoC, l’organizzazione di assistenza a terra deve fornire all’autorità competente l’elenco di tali AltMoC e deve metterli a disposizione dell’autorità competente a tempo debito a fini di sorveglianza. |
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c) |
Se un’organizzazione fornitrice di servizi di assistenza a terra in più di uno Stato membro e avente il proprio luogo principale delle attività in uno Stato membro applica un AltMoC soltanto agli aeroporti in uno Stato membro, detta organizzazione deve informare soltanto l’autorità competente di tale Stato membro. Se tale organizzazione applica AltMoC a tutti i propri siti di attività negli Stati membri, essa deve informare l’autorità competente designata dallo Stato membro in cui è situato il proprio luogo principale delle attività. |
ORGH.GEN.125 Uso di standard del settore
Al fine di ottemperare ai propri obblighi per quanto riguarda la fornitura in sicurezza di servizi di assistenza a terra, l’organizzazione di assistenza a terra può utilizzare le proprie procedure operative o gli standard del settore o entrambi.
ORGH.GEN.130 Gestione delle modifiche
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a) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve sviluppare, attuare e mantenere in essere un processo nel contesto del proprio sistema di gestione per gestire le modifiche dei processi, delle procedure e dei servizi stabiliti. Se le modifiche incidono direttamente sulla sua capacità di fornire in sicurezza servizi di assistenza a terra, essa deve garantire quanto segue:
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b) |
Qualora le modifiche incidano sulla sua dichiarazione, l’organizzazione di assistenza a terra deve aggiornare la dichiarazione e presentarla all’autorità competente senza indebito ritardo. |
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c) |
Fatte salve le lettere a) e b), la valutazione dei rischi derivanti da eventuali modifiche pianificate e la relativa documentazione devono essere proporzionate alle dimensioni e alla complessità dell’organizzazione di assistenza a terra. |
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d) |
In deroga alle lettere a), b) e c), gli operatori di aeromobile che effettuano l’auto-assistenza e i gestori aeroportuali che forniscono servizi di assistenza a terra possono applicare il loro processo per la gestione delle modifiche già esistente al fine di gestire le modifiche relative alla fornitura di servizi di assistenza a terra. |
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e) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve fornire all’autorità competente la documentazione pertinente relativa alla lettera a) in tempo utile per un audit o un’ispezione. |
ORGH.GEN.140 Accesso
Al fine di determinare se un’organizzazione di assistenza a terra agisca conformemente alla propria dichiarazione, l’organizzazione di assistenza a terra deve provvedere affinché, in qualsiasi momento, alle persone debitamente autorizzate dall’autorità competente per la sorveglianza di tale organizzazione:
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a) |
sia concesso l’accesso a qualsiasi struttura, documento, registro, dato, procedura o a qualsiasi altro materiale pertinente all’attività dell’organizzazione; |
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b) |
sia consentito di effettuare qualsiasi azione, ispezione, prova, valutazione o attività che l’autorità competente ritenga necessaria o di assistervi. |
ORGH.GEN.145 Fornitura di documentazione a fini di sorveglianza
L’organizzazione di assistenza a terra deve presentare i documenti seguenti nella loro ultima versione all’autorità competente di cui alla norma ORGH.GEN.105, preferibilmente in formato elettronico, entro un termine stabilito di comune accordo con l’autorità competente e a tempo debito prima di un audit o di un’ispezione di sorveglianza:
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a) |
se applicabile, un elenco degli AltMoC utilizzati per le attività di assistenza a terra; |
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b) |
il manuale per l’assistenza a terra dell’organizzazione; |
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c) |
qualsiasi altro documento richiesto dall’autorità competente in preparazione di un audit o di un’ispezione. |
ORGH.GEN.150 Rilievi e azioni correttive
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a) |
Qualora l’autorità competente rilevi non conformità, l’organizzazione di assistenza a terra deve adottare le misure seguenti entro il termine stabilito dall’autorità competente:
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b) |
In aggiunta alla lettera a), nel caso di un’organizzazione fornitrice di servizi di assistenza a terra in più di uno Stato membro che può o meno far parte di un unico raggruppamento imprenditoriale, i rilievi emersi sul funzionamento o su un componente del sistema di gestione dell’organizzazione presso un sito di attività nonché i relativi piani di azioni correttive e le relative azioni correttive devono essere comunicati dalla persona responsabile di tale sito di attività alla sede principale dell’organizzazione presso il suo luogo principale delle attività. |
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c) |
Se la non conformità incide direttamente sul rischio in materia di sicurezza o sulle responsabilità dell’operatore di aeromobile o del gestore aeroportuale, l’organizzazione di assistenza a terra deve informare senza indebito ritardo il gestore aeroportuale e gli operatori di aeromobile interessati delle azioni di cui alla lettera a) e, se del caso, coordinare tali azioni con loro entro il termine di cui alla lettera a). |
ORGH.GEN.155 Reazione immediata a un problema di sicurezza e direttive sulla sicurezza
|
a) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve attuare senza indebito ritardo tutte le misure di sicurezza o le direttive sulla sicurezza imposte dall’autorità competente come reazione immediata a un problema di sicurezza. |
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b) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve informare senza indebito ritardo l’operatore di aeromobile cui fornisce servizi e i gestori aeroportuali interessati in merito all’attuazione delle misure o delle direttive sulla sicurezza di cui alla lettera a). |
ORGH.GEN.160 Segnalazione di eventi relativi alla sicurezza
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a) |
Nel quadro del proprio sistema di gestione di cui alla norma ORGH.MGM.200 del presente allegato, l’organizzazione di assistenza a terra deve istituire e mantenere in essere un sistema di segnalazione degli eventi relativi alla sicurezza che soddisfi i requisiti del regolamento (UE) n. 376/2014 e del regolamento (UE) 2018/1139, nonché dei relativi atti delegati e di esecuzione. Tale sistema deve comprendere segnalazioni obbligatorie e volontarie. |
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b) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve segnalare:
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c) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve inoltre trasmettere la segnalazione di eventi di cui alla lettera b) al gestore aeroportuale presso il quale si è verificato l’evento e all’operatore di aeromobile interessato. Se del caso, la segnalazione deve essere trasmessa anche al fornitore di servizi del traffico aereo e a qualsiasi altra organizzazione di assistenza a terra interessata che opera nell’aeroporto in cui si è verificato l’evento. |
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d) |
Le segnalazioni di eventi devono:
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e) |
Per le segnalazioni di cui alla lettera b), l’organizzazione di assistenza a terra deve trasmettere, se pertinente, una segnalazione di follow-up nella quale fornisce i dettagli delle azioni che intende intraprendere per prevenire il verificarsi di eventi simili in futuro, non appena tali azioni siano state individuate. Tale segnalazione di follow-up deve essere:
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ORGH.GEN.165 Sistema di segnalazione in materia di sicurezza
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a) |
Il sistema di segnalazione di cui alla norma ORGH.GEN.160 deve contemplare i mezzi e le procedure necessari per consentire all’organizzazione di assistenza a terra di migliorare e promuovere la fornitura in sicurezza di servizi di assistenza a terra e una cultura della sicurezza all’interno dell’organizzazione stessa. Esso deve:
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|
b) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve disporre di procedure per:
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c) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve provvedere alla raccolta delle questioni di sicurezza relative alle attività appaltate di cui alla norma ORGH.MGM.205. |
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d) |
Il sistema di segnalazione in materia di sicurezza deve essere proporzionato alle dimensioni e alla complessità dell’organizzazione di assistenza a terra. |
ORGH.GEN.170 Sostanze psicoattive e medicinali
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a) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve attuare una procedura volta a garantire che il proprio personale:
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b) |
La procedura deve essere inclusa nel sistema di gestione dell’organizzazione di assistenza a terra. |
CAPO MGM
SISTEMA DI GESTIONE
ORGH.MGM.200 Requisiti generali per il sistema di gestione
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a) |
Al fine di gestire i rischi in materia di sicurezza, l’organizzazione di assistenza a terra deve sviluppare e attuare un sistema di gestione proporzionato al tipo e alla complessità delle attività, alle dimensioni dell’organizzazione e al contesto operativo; essa deve mirare a migliorare costantemente tale sistema e a garantire la promozione di una cultura della sicurezza all’interno della propria organizzazione. Il sistema di gestione deve comprendere tutti i sistemi e i processi necessari affinché l’organizzazione di assistenza a terra ottemperi ai propri obblighi. |
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b) |
Il sistema di gestione deve includere quanto segue:
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c) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve documentare i processi del sistema di gestione di cui alla lettera b), punti da 1) a 7). |
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d) |
In deroga alle lettere a), b) e c), se fa parte di un soggetto giuridico che è titolare di uno o più certificati, approvazioni o autorizzazioni aggiuntivi o dichiara la propria attività a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, l’organizzazione di assistenza a terra può integrare il proprio sistema di gestione con quello che ha già istituito a norma delle disposizioni applicabili a tale certificato, approvazione, autorizzazione o dichiarazione, a seconda dei casi. |
ORGH.MGM.201 Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni
L’organizzazione di assistenza a terra deve istituire, realizzare e mantenere un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni conformemente all’allegato (parte-IS.D.OR) del regolamento delegato (UE) 2022/1645 della Commissione (1) al fine di garantire la corretta gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni che possono avere un impatto sulla sicurezza aerea.
ORGH.MGM.205 Servizi o prodotti appaltati
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a) |
Qualora l’organizzazione di assistenza a terra, ai fini del proprio funzionamento o della conformità al presente regolamento, concluda contratti per servizi o prodotti non certificati, approvati, autorizzati o coperti da una dichiarazione a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, tali servizi o prodotti devono essere forniti una volta che l’organizzazione di assistenza a terra ha applicato il processo di gestione della sicurezza per gestire il rischio di tali servizi o prodotti per il proprio funzionamento. |
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b) |
Quando l’organizzazione di assistenza a terra conclude contratti per servizi o prodotti certificati, autorizzati, approvati o dichiarati a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, l’organizzazione che fornisce tali servizi o prodotti deve essere responsabile della loro sicurezza, conformemente alle normative dell’UE in materia di aviazione applicabili a tale organizzazione e ai pertinenti requisiti dell’allegato I o dell’allegato II del presente regolamento. |
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c) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire tutti gli aspetti seguenti:
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ORGH.MGM.210 Personale
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a) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve nominare un dirigente responsabile. Tale persona deve:
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|
b) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve nominare una o più persone competenti per le funzioni seguenti:
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|
c) |
La persona competente per la funzione di gestione della sicurezza deve essere responsabile della gestione e dell’attuazione del sistema di gestione della sicurezza in tutta l’organizzazione di assistenza a terra. La persona competente per tale funzione deve agire in modo indipendente dalle altre funzioni presenti all’interno dell’organizzazione, deve avere accesso diretto al dirigente responsabile e ad altro personale dirigente, nella misura pertinente per le questioni in materia di sicurezza, e deve riferire al dirigente responsabile. Si possono applicare le modalità seguenti:
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d) |
La persona competente per la funzione di formazione in materia di assistenza a terra deve essere responsabile dello sviluppo e dell’attuazione del programma di formazione e valutazione e del mantenimento continuo delle competenze del personale coinvolto nelle attività di assistenza a terra. La persona competente per tale funzione deve avere accesso diretto al dirigente responsabile e alla dirigenza appropriata per le questioni relative alla formazione. |
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e) |
La persona competente per la funzione relativa alle operazioni di assistenza a terra deve essere responsabile del coordinamento e delle prestazioni di sicurezza di tutte le attività di assistenza a terra in tutti gli aeroporti o a livello regionale, come stabilito dall’organizzazione di assistenza a terra e come descritto nelle sue norme e nei suoi obiettivi conformemente alla norma ORGH.GEN.110, lettera c). La persona competente per tale funzione deve avere accesso diretto al dirigente responsabile e alla dirigenza appropriata per le questioni operative. Gli operatori di aeromobile, titolari di un certificato di operatore di aereo, che effettuano l’auto-assistenza possono integrare tale funzione nella funzione già esistente della persona designata dall’organizzazione per le operazioni a terra. |
|
f) |
La persona competente per la funzione relativa alle operazioni merci deve essere responsabile del coordinamento e delle prestazioni di sicurezza di tutte le operazioni merci in tutti gli aeroporti o a livello regionale, come stabilito dall’organizzazione e come descritto nelle sue norme e nei suoi obiettivi di cui alla norma ORGH.GEN.110, lettera c). |
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g) |
Inoltre l’organizzazione di assistenza a terra deve stabilire le funzioni seguenti:
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h) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve stabilire un numero proporzionato di funzioni di supervisione tenendo conto della struttura dell’organizzazione e del numero di membri del personale impiegati. Le persone che esercitano funzioni di supervisione devono coordinare, consigliare e garantire che le persone di un gruppo svolgano le attività di assistenza a terra conformemente alle norme e alle procedure operative stabilite incluse nel manuale per l’assistenza a terra dell’organizzazione. I compiti e le responsabilità della persona o delle persone che esercitano tali funzioni devono essere ben definiti e deve essere adottato qualsiasi altro provvedimento atto a garantire che dette persone possano adempiere le loro responsabilità. Le funzioni di supervisione devono essere esercitate da persone competenti in possesso delle abilità atte a garantire lo svolgimento delle attività di assistenza a terra conformemente alle norme dell’organizzazione specificate nel manuale per l’assistenza a terra. |
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i) |
La medesima persona può svolgere più di una funzione di cui alle lettere b), g) e h) se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
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j) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve disporre di personale sufficiente e qualificato per la fornitura in sicurezza di servizi di assistenza a terra conformemente al presente regolamento. |
ORGH.MGM.215 Strutture
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a) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire la disponibilità di strutture che consentano l’esecuzione e la gestione di tutti i compiti e di tutte le attività di cui agli allegati I e II del presente regolamento. |
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b) |
Se l’organizzazione di assistenza a terra utilizza un deposito presso i locali di un aeroporto che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 per immagazzinare e preparare merci contenenti merci pericolose, occorre siano soddisfatti tutti i requisiti seguenti:
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ORGH.MGM.220 Software utilizzato per la fornitura di servizi di assistenza a terra
L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire che il software che utilizza per la fornitura di servizi di assistenza a terra sia funzionale e non incida negativamente sulla sicurezza del volo. Essa deve garantire che:
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a) |
sia disponibile un sistema di backup per garantire la continuità operativa in caso di guasto; |
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b) |
i dati siano facilmente accessibili e recuperabili su richiesta dalle persone autorizzate; |
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c) |
se il software comprende il rilascio di documenti, esso sia conforme alla norma ORGH.DOC.100; |
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d) |
il personale sia formato e competente ad utilizzare il software per svolgere i compiti assegnatigli. |
CAPO DEC
DICHIARAZIONE
ORGH.DEC.100 Dichiarazione — Requisiti generali
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a) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve presentare all’autorità competente di cui alla norma ORGH.GEN.105 una dichiarazione debitamente compilata, comprendente l’allegato per ciascun aeroporto in cui fornisce servizi. |
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b) |
Se applica una delle seguenti modifiche che incidono sul contenuto della dichiarazione, l’organizzazione di assistenza a terra deve notificare tali modifiche all’autorità competente e presentare una dichiarazione modificata:
|
|
c) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire la conformità al presente regolamento e alle informazioni fornite nella dichiarazione e deve mantenere la costante conformità durante tutte le sue attività. |
ORGH.DEC.105 Cessazione della fornitura di servizi di assistenza a terra
Se intende cessare definitivamente la fornitura di servizi di assistenza a terra in un aeroporto, un’organizzazione di assistenza a terra deve:
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a) |
darne notifica quanto prima al gestore aeroportuale e all’autorità competente, nonché agli operatori di aeromobile interessati conformemente all’accordo; |
|
b) |
presentare all’autorità competente una richiesta di cancellazione della dichiarazione dal registro, alla data di cessazione della fornitura di servizi. |
La notifica preventiva al gestore aeroportuale di cui alla lettera a) deve essere effettuata con sufficiente anticipo, come stabilito negli accordi formali con detto gestore aeroportuale, affinché quest’ultimo possa adottare le misure appropriate, se necessario, per il proseguimento del servizio nell’aeroporto.
Appendice 1
MODULO DI DICHIARAZIONE
Allegato della dichiarazione (*)
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(*) |
Da compilare individualmente per ciascun aeroporto presso il quale l’organizzazione fornisce servizi di assistenza a terra ai sensi della presente dichiarazione. |
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Allegato n. XXX della dichiarazione per … (1) … (2) Note:
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Data di inizio delle operazioni nell’aeroporto in questione (*): …
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Elenco dei servizi di assistenza a terra forniti nell’aeroporto di cui al presente allegato della dichiarazione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2025/20 |
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Gestione dei passeggeri [articolo 2, paragrafo 2, lettera a)] — specificare: … |
☐ |
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Gestione dei passeggeri a mobilità ridotta [articolo 2, paragrafo 2, lettera a)]: |
☐ |
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Assistenza bagagli [articolo 2, paragrafo 2, lettera b)] — specificare: … |
☐ |
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Fornitura di servizi all’aeromobile |
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Esercizio delle attrezzature di supporto a terra utilizzate per i servizi di assistenza a terra [articolo 2, paragrafo 2, lettera c), punto i)]: |
☐ |
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Rifornimento dell’aeromobile e prelevamento di combustibile dallo stesso — servizi di rifornimento into-plane [articolo 2, paragrafo 2, lettera c), punto ii)]: |
☐ |
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Fornitura di servizi relativi ai servizi igienici dell’aeromobile [articolo 2, paragrafo 2, lettera c), punto iii)]: |
☐ |
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Fornitura di servizi relativi all’acqua potabile dell’aeromobile [articolo 2, paragrafo 2, lettera c), punto iv)]: |
☐ |
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Pulizia esterna dell’aeromobile [articolo 2, paragrafo 2, lettera c), punto v)]: |
☐ |
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Sghiacciamento dell’aeromobile/procedura antighiaccio sull’aeromobile [articolo 2, paragrafo 2, lettera c), punto vi)]; specificare inoltre se è prevista la supervisione dello sghiacciamento/della procedura antighiaccio: … |
☐ |
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Attività di turnaround |
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Attività all’arrivo dell’aeromobile [articolo 2, paragrafo 2, lettera d), punto i)] |
☐ |
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Carico/scarico dell’aeromobile [articolo 2, paragrafo 2, lettera d), punto ii)] |
☐ |
||||||||
|
Supervisione del carico [articolo 2, paragrafo 2, lettera d), punto ii)] |
☐ |
||||||||
|
Attività alla partenza dell’aeromobile [articolo 2, paragrafo 2, lettera d), punto iii)]: |
☐ |
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|
Traino/pushback dell’aeromobile [articolo 2, paragrafo 2, lettera d), punto iv)]:
|
☐ |
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|
Assistenza merci e posta |
|||||||||
|
Accettazione delle merci per conto dell’operatore di aeromobile [articolo 2, paragrafo 2, lettera e), punto i)] |
☐ |
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|
Consolidamento finale e immagazzinamento [articolo 2, paragrafo 2, lettera e), punto ii)] |
☐ |
||||||||
|
Pesatura finale ed etichettatura delle unità di carico [articolo 2, paragrafo 2, lettera e), punto iii)] |
☐ |
||||||||
|
Controlli finali prima del trasporto aereo [articolo 2, paragrafo 2, lettera e), punto iv)] |
☐ |
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Trasporto a terra di merci/posta tra il punto dei controlli finali e l’aeromobile [articolo 2, paragrafo 2, lettera e), punto v)] |
☐ |
||||||||
|
Merci pericolose |
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|
Gestione dei passeggeri |
☐ |
||||||||
|
Assistenza bagagli |
☐ |
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Accettazione di merci pericolose come merci |
☐ |
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Movimentazione di merci pericolose come merci |
☐ |
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CAPO DOC
DOCUMENTI E REGISTRI
ORGH.DOC.100 Sistemi di documenti e registri
|
a) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve istituire un sistema di documenti e un sistema di registri nel contesto del proprio sistema di gestione. |
|
b) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire che tutti i documenti e tutti i registri e le relative modifiche siano accessibili, su richiesta, al personale di tale organizzazione a fini di servizio, così come alle autorità o ad altri soggetti a fini di audit o ispezione. I registri devono essere facilmente rintracciabili e recuperabili per tutto il periodo di conservazione richiesto. |
|
c) |
I documenti e i registri devono essere conservati e tenuti al sicuro per garantire la protezione da danni, alterazioni e furti. |
|
d) |
I documenti e i registri devono essere facilmente leggibili in qualsiasi formato possano essere. L’organizzazione di assistenza a terra deve specificare nella propria documentazione le modalità di smaltimento o di eliminazione dei documenti e dei registri. |
ORGH.DOC.105 Archiviazione dei documenti
|
a) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve archiviare i documenti conformemente ai requisiti nazionali dello Stato membro o degli Stati membri in cui fornisce i propri servizi. |
|
b) |
In deroga alla lettera a), l’organizzazione di assistenza a terra deve archiviare i documenti seguenti come indicato in seguito o in conformità ad altri requisiti applicabili, a seconda di quale sia il periodo più lungo:
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ORGH.DOC.110 Manuale per l’assistenza a terra
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a) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve includere nel proprio manuale per l’assistenza a terra gli elementi seguenti:
|
|
b) |
Il manuale per l’assistenza a terra può consistere in una serie di documenti separati interconnessi da riferimenti incrociati. |
|
c) |
I gestori aeroportuali e gli operatori di aeromobile che svolgono servizi di assistenza a terra possono integrare gli elementi di assistenza a terra nei loro manuali esistenti. |
|
d) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire che tutte le informazioni ricavate da altri documenti controllati, quali quelli di cui alla lettera a), punti 2) e 3), o da altri documenti pertinenti per la fornitura in sicurezza di servizi di assistenza a terra, e qualsiasi loro modifica, siano correttamente e tempestivamente rispecchiate nel manuale per l’assistenza a terra. |
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e) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire che il manuale per l’assistenza a terra:
|
|
f) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve:
|
|
g) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire che le istruzioni di lavoro e le procedure operative corrispondano alle parti pertinenti del manuale per l’assistenza a terra e siano scritte o comunicate in una lingua e secondo modalità comprensibili per il personale interessato. |
CAPO TRG
FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALL’ASSISTENZA A TERRA
ORGH.TRG.100 Programma di formazione e valutazione
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a) |
Nel contesto del proprio sistema di gestione, l’organizzazione di assistenza a terra deve elaborare e attuare un programma di formazione e valutazione per il proprio personale, al fine di garantire che quest’ultimo raggiunga le competenze necessarie per svolgere i propri compiti conformemente alle norme e agli obiettivi stabiliti ai sensi della norma ORGH.GEN.110, lettera c), e per garantire che il personale continui a mantenere tali competenze. |
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b) |
Il programma di formazione e valutazione deve:
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c) |
Tenendo conto dei compiti e delle responsabilità specifici delle singole funzioni, il programma di formazione e valutazione deve comprendere gli elementi seguenti:
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d) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire, nell’ambito del suo programma di formazione e valutazione, il mantenimento continuo delle competenze del personale conservandone le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti a un livello che gli consenta di svolgere i relativi compiti conformemente alle norme e agli obiettivi stabiliti dall’organizzazione di assistenza a terra ai sensi della norma ORGH.GEN.110, lettera c). Tale obiettivo deve essere conseguito svolgendo i tipi di formazione di cui alle lettere da e) a h), ciascuno dei quali si conclude con una fase di valutazione. |
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e) |
La formazione periodica deve essere svolta al più tardi ogni 36 mesi. La formazione periodica può essere completata in qualsiasi data entro gli ultimi tre mesi di calendario del periodo di ricorrenza e quindi il nuovo periodo di ricorrenza può iniziare alla data di completamento dell’ultima formazione periodica. |
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f) |
La formazione di mantenimento deve essere svolta quando una persona non è in grado di dimostrare la competenza richiesta nella funzione assegnata o non ha svolto compiti nella funzione assegnata per 3-12 mesi consecutivi. Il contenuto e la forma di erogazione della formazione di mantenimento devono essere adattati alla durata della pausa. La formazione di mantenimento può essere svolta anche come forma di variazione stagionale delle attività. La formazione di aggiornamento deve essere effettuata, come sottocategoria della formazione di mantenimento, in uno dei casi seguenti:
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g) |
La formazione di riqualificazione di una persona deve essere eseguita quando si registrano carenze nelle prestazioni della persona individuate durante le operazioni quotidiane o quando una persona non ha svolto compiti nella funzione assegnata per 12-24 mesi consecutivi. Detta formazione deve comprendere una formazione sulle carenze individuate in termini di prestazioni e una valutazione delle competenze. |
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h) |
La ripetizione della formazione conformemente al programma di formazione iniziale deve essere effettuata quando una persona non ha svolto compiti nella funzione assegnata per più di 24 mesi consecutivi. |
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i) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire che le persone che forniscono la formazione e che effettuano la valutazione siano competenti in materia e dispongano delle abilità necessarie per impartire la formazione e condurre la valutazione in modo efficace. |
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j) |
Il programma di formazione e valutazione deve essere incluso nel manuale per l’assistenza a terra dell’organizzazione e deve essere riesaminato periodicamente a scopo di miglioramento. |
ORGH.TRG.105 Requisiti aggiuntivi relativi alla formazione
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a) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire l’uso di strutture, mezzi, dispositivi e strumenti adeguati per l’erogazione della formazione e lo svolgimento delle valutazioni. |
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b) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire che il materiale formativo sia fornito in una lingua comprensibile per il personale addetto all’assistenza a terra interessato. |
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c) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve tenere registri della formazione e delle valutazioni, nonché delle qualifiche associate. Su richiesta, deve fornire copia di tali registri alla persona in questione. Tali registri devono comprendere i dettagli seguenti:
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ORGH.TRG.110 Formazione in materia di merci pericolose
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a) |
Le organizzazioni fornitrici di assistenza a terra, comprese quelle che non movimentano merci pericolose, devono attuare e mantenere in essere un programma di formazione in materia di merci pericolose per il personale addetto all’assistenza a terra, commisurato alle relative funzioni e responsabilità e comprendente l’individuazione di merci pericolose non dichiarate o dichiarate in maniera inesatta e la segnalazione di eventi relativi a merci pericolose, conformemente alla norma GH.OPS.020 e all’annesso 18 della convenzione di Chicago nonché alle istruzioni tecniche dell’ICAO. |
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b) |
Il personale deve inoltre ricevere una formazione sulle procedure specifiche per le merci pericolose degli operatori di aeromobile ai quali l’organizzazione di assistenza a terra fornisce servizi di movimentazione di merci pericolose. |
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c) |
La formazione periodica sulle merci pericolose deve essere svolta al più tardi ogni 24 mesi. |
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d) |
Il personale di un’organizzazione di assistenza a terra che svolge una delle funzioni seguenti deve essere esentato dal rispetto della lettera a):
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CAPO GSE
ATTREZZATURE DI SUPPORTO A TERRA
ORGH.GSE.100 Attrezzature di supporto a terra — Requisiti generali
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a) |
Nel contesto del proprio sistema di gestione l’organizzazione di assistenza a terra deve disporre di un processo atto a garantire che le attrezzature di supporto a terra utilizzate per la fornitura di servizi di assistenza a terra siano:
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b) |
Ai fini della lettera a), l’organizzazione di assistenza a terra deve:
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c) |
Quando il gestore aeroportuale mette a disposizione attrezzature, strutture o installazioni per la fornitura di servizi di assistenza a terra, quali sistemi di sghiacciamento, sistemi centralizzati di assistenza bagagli, passerelle e pontili d’imbarco passeggeri, gli aspetti che seguono devono essere chiariti e documentati il prima possibile tra il gestore aeroportuale e gli utenti di tali attrezzature, strutture o installazioni:
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ORGH.GSE.105 Programma di manutenzione per le attrezzature di supporto a terra
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a) |
Nel contesto del proprio sistema di gestione, l’organizzazione di assistenza a terra deve istituire e attuare un programma di manutenzione volto a mantenere i sistemi e le attrezzature necessari per la fornitura di servizi di assistenza a terra in uno stato di esercizio che non comprometta la sicurezza delle persone, degli aeromobili e di altri veicoli o attrezzature, nonché la regolarità dell’efficienza delle operazioni. Essa deve garantire quanto segue:
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b) |
Il programma di manutenzione deve essere adeguato alla frequenza e alle condizioni d’uso specifiche di una determinata attrezzatura di supporto a terra. Esso deve contenere come minimo:
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c) |
Il programma di manutenzione deve rispettare i principi relativi ai fattori umani. |
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d) |
Il programma di manutenzione deve garantire il rispetto dell’intervallo di manutenzione specificato per tutta la durata di vita delle attrezzature di supporto a terra. |
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e) |
Quando la manutenzione delle attrezzature di supporto a terra è eseguita da altre organizzazioni che partecipano a un accordo di messa in comune di attrezzature o a un accordo di noleggio, l’organizzazione di assistenza a terra deve garantire che la responsabilità della manutenzione sia documentata. |
ORGH.GSE.110 Messa in comune di attrezzature di supporto a terra
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a) |
Se le attrezzature di supporto a terra sono fornite dal gestore aeroportuale o da un’altra organizzazione in un aeroporto, l’organizzazione di assistenza a terra può, se del caso, concludere un accordo di messa in comune delle attrezzature di supporto a terra con altre organizzazioni fornitrici di servizi di assistenza a terra in tale aeroporto. Il gestore aeroportuale deve essere tenuto costantemente informato in merito a tale accordo. |
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b) |
Nel caso di attrezzature di supporto a terra messe in comune, l’organizzazione di assistenza a terra deve garantire che l’accordo specifico con l’organizzazione che fornisce le attrezzature di supporto a terra soddisfi i requisiti del presente capo e quelli applicabili ai servizi appaltati nel quadro del presente regolamento, compresa la formazione del personale per l’esercizio delle attrezzature di supporto a terra, le procedure operative per l’uso di tali attrezzature e il programma di manutenzione di dette attrezzature. |
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c) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve attuare in maniera efficace i requisiti di sicurezza stabiliti mediante l’accordo di messa in comune delle attrezzature di supporto a terra. Essa deve garantire che il livello di sicurezza non sia inferiore alle norme stabilite dal proprio sistema di gestione della sicurezza. In tal caso, l’organizzazione di assistenza a terra può chiedere un riesame dei requisiti di sicurezza di cui all’accordo di messa in comune delle attrezzature di supporto a terra unitamente alle altre organizzazioni coinvolte nell’accordo. |
(1) Regolamento delegato (UE) 2022/1645 della Commissione, del 14 luglio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per la gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea per le imprese disciplinate dai regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) n. 139/2014 della Commissione e che modifica i regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) n. 139/2014 della Commissione (GU L 248 del 26.9.2022, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1645/oj).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/923/oj).
ALLEGATO II
RESPONSABILITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI DI ASSISTENZA A TERRA PER QUANTO CONCERNE LE PROCEDURE OPERATIVE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA A TERRA
(PARTE GH.OPS)
GH.OPS.005 Responsabilità generali per la fornitura di servizi di assistenza a terra
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a) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire, per tutte le attività di assistenza a terra da essa svolte, che:
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b) |
Conformemente all’allegato VII, punto 4.1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1139, l’organizzazione di assistenza a terra deve fornire servizi di assistenza a terra conformemente alle istruzioni e alle procedure dell’operatore di aeromobile. L’organizzazione di assistenza a terra può tuttavia applicare le proprie procedure operative in uno dei seguenti casi:
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c) |
Se le istruzioni e le procedure fornite dall’operatore di aeromobile differiscono dalle procedure operative dell’organizzazione di assistenza a terra, devono prevalere le procedure dell’operatore di aeromobile. L’organizzazione di assistenza a terra deve affrontare con l’operatore di aeromobile eventuali divergenze contrastanti che possano incidere sulla sicurezza dell’aeromobile, dei suoi passeggeri o del personale addetto all’assistenza a terra non appena tali divergenze siano state individuate, e deve stabilire insieme all’operatore di aeromobile se sia invece accettata l’attuazione delle procedure operative dell’organizzazione di assistenza a terra. |
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d) |
Le procedure operative dell’organizzazione di assistenza a terra devono:
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e) |
Conformemente all’allegato VII, punto 4.1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1139, l’organizzazione di assistenza a terra deve conformarsi, nella misura pertinente alle attività che svolge, alle procedure fornitele dal gestore aeroportuale in relazione agli aspetti operativi seguenti di cui al regolamento (UE) n. 139/2014:
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f) |
Le procedure del gestore aeroportuale riguardanti gli elementi di cui alla lettera e) devono prevalere sulle procedure con il medesimo ambito di applicazione dell’organizzazione di assistenza a terra o dell’operatore di aeromobile. L’organizzazione di assistenza a terra deve gestire eventuali istruzioni o procedure contrastanti con il gestore aeroportuale non appena queste siano state individuate. |
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g) |
Fatte salve le lettere da a) a f), per garantire che la sicurezza dell’aeromobile e delle persone a terra non sia compromessa durante la fornitura dei servizi di assistenza a terra, l’organizzazione di assistenza a terra può decidere di applicare procedure operative più rigorose sulla base delle procedure e delle istruzioni dell’operatore di aeromobile o del gestore aeroportuale se ritiene che il contesto operativo locale richieda precauzioni di sicurezza supplementari. Tali elementi di sicurezza supplementari devono essere documentati e comunicati agli operatori di aeromobile o ai gestori aeroportuali interessati, a seconda dei casi. |
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h) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire che una copia delle istruzioni e delle procedure operative pertinenti sia a disposizione del proprio personale, in funzione dei suoi compiti, e che esse siano comunicate in modo da garantirne la comprensione. L’organizzazione di assistenza a terra deve inoltre garantire che il proprio personale sia in grado di comprendere e rispettare le istruzioni e le procedure del gestore aeroportuale e/o delle autorità competenti che possono essere fornite soltanto nella lingua nazionale. |
GH.OPS.010 Interfacce con altre organizzazioni
Nel contesto del proprio sistema di gestione, l’organizzazione di assistenza a terra deve disporre di un processo per individuare le interfacce con il gestore aeroportuale e l’operatore o gli operatori di aeromobile cui fornisce servizi. Il processo per trattare le interfacce deve:
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a) |
riguardare le procedure operative specifiche dell’operatore di aeromobile, l’ambiente aeroportuale locale, le procedure di sicurezza e/o i vincoli operativi, sulla base di una valutazione dei rischi in materia di sicurezza e di concerto con tutti i portatori di interessi pertinenti; |
|
b) |
assicurare, in coordinamento con il gestore aeroportuale, che le parti pertinenti del proprio sistema di gestione della sicurezza siano compatibili e complementari con quelle del gestore aeroportuale di cui alla norma ADR.OR.D.025 e dell’operatore di aeromobile; |
|
c) |
garantire la comunicazione reciproca e la condivisione periodica delle informazioni pertinenti in materia di sicurezza, se del caso, con le organizzazioni interessate dalle attività di assistenza a terra. |
GH.OPS.020 Movimentazione di merci pericolose
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a) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire che la movimentazione di merci pericolose sia effettuata in qualsiasi momento conformemente alle pertinenti disposizioni dell’annesso 18 della convenzione di Chicago e alle istruzioni tecniche dell’ICAO relative a tale annesso, nonché alle istruzioni e alle procedure dell’operatore di aeromobile. |
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b) |
Le organizzazioni di assistenza a terra non coinvolte nella movimentazione di merci pericolose devono rifiutare gli articoli contenenti merci pericolose nascoste o non dichiarate e devono segnalare l’individuazione di merci pericolose non dichiarate o dichiarate in maniera inesatta conformemente alla norma ORGH.GEN.160, lettera b), punto 2). |
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c) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire che il personale coinvolto nella movimentazione di merci pericolose abbia accesso alle variazioni specifiche per gli operatori di aeromobile cui sono forniti i servizi e le applichi. |
GH.OPS.025 Trasporto a terra di passeggeri e membri dell’equipaggio da parte di un gestore aeroportuale
Quando fornisce servizi di trasporto a terra per i passeggeri e i membri dell’equipaggio con personale proprio, come servizio unico o cumulato con la gestione dei passeggeri a mobilità ridotta, nel contesto dell’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera h) o j), del presente regolamento, un gestore aeroportuale deve soddisfare i seguenti requisiti degli allegati I e II del presente regolamento:
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a) |
capo ORGH.GSE; |
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b) |
norma GH.OPS.300; |
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c) |
norma GH.OPS.305. |
GH.OPS.030 Lingua comune
L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire che i propri membri del personale siano in grado di comunicare efficacemente per i loro compiti operativi quotidiani nella lingua o nelle lingue o utilizzando segnali manuali che possono essere compresi tra i membri del personale stesso o, a seconda delle funzioni assegnate, dal personale dell’aeroporto o dall’equipaggio.
CAPO 1
GESTIONE DEI PASSEGGERI
GH.OPS.100 Gestione dei passeggeri — Requisiti generali
|
a) |
Le procedure di gestione dei passeggeri stabilite dall’organizzazione di assistenza a terra devono trattare i rischi in materia di sicurezza, compreso il trasporto di merci pericolose nei bagagli dei passeggeri o sulla persona, connessi alle attività seguenti:
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b) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire che i requisiti dell’aeroporto relativi al controllo dei pedoni siano rispettati durante l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri. |
GH.OPS.105 Controllo dei passeggeri sul piazzale
|
a) |
L’accesso dei passeggeri al piazzale o a qualsiasi altra area operativa deve rispettare i requisiti applicabili in materia di controllo dei pedoni di cui al regolamento (UE) n. 139/2014. L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire che i passeggeri non si spostino al di fuori dell’area o del percorso chiaramente designata/o contrassegnata/o per il tragitto tra il terminale aeroportuale e l’aeromobile e non attraversino le aree di pericolo intorno all’aeromobile contrassegnate. |
|
b) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve applicare le istruzioni e le procedure dell’operatore di aeromobile salvo diverso accordo con quest’ultimo. Quando si utilizzano scale passeggeri, pontili d’imbarco passeggeri o passerelle per l’imbarco e lo sbarco di passeggeri, le procedure operative devono riguardare la sicurezza dei passeggeri durante l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri. |
GH.OPS.110 Gestione dei passeggeri a mobilità ridotta da parte di un gestore aeroportuale
Quando effettua la gestione dei passeggeri a mobilità ridotta con personale proprio, come servizio unico o cumulato con il trasporto a terra di passeggeri e membri dell’equipaggio, nel contesto dell’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera h) o j), del presente regolamento, un gestore aeroportuale deve soddisfare i seguenti requisiti degli allegati I e II del presente regolamento:
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a) |
capo ORGH.GSE; |
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b) |
norma GH.OPS.100, lettera a), punto 2), applicabile a tali passeggeri; |
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c) |
norma GH.OPS.305 sull’esercizio delle attrezzature di supporto a terra. |
CAPO 2
ASSISTENZA BAGAGLI
GH.OPS.200 Assistenza bagagli — Requisiti generali
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a) |
Le procedure di sicurezza per l’assistenza bagagli devono comprendere le fasi seguenti, a seconda della serie di operazioni dell’organizzazione di assistenza a terra:
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|
b) |
La movimentazione di merci pericolose nei bagagli deve essere effettuata conformemente all’annesso 18 della convenzione di Chicago e alle istruzioni tecniche dell’ICAO relative a tale annesso, nonché alle procedure e istruzioni dell’operatore di aeromobile relative alle merci pericolose contenute nei bagagli dei passeggeri. |
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c) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve rispettare eventuali procedure aeroportuali aggiuntive, a seconda dell’infrastruttura centralizzata fornita dal gestore aeroportuale per l’assistenza bagagli. |
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d) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire che il personale coinvolto nell’assistenza bagagli riceva una formazione in materia di sicurezza attinente ai suoi compiti e comprenda le conseguenze delle sue prestazioni sulla sicurezza del volo. |
CAPO 3
FORNITURA DI SERVIZI ALL’AEROMOBILE
GH.OPS.300 Sicurezza sul piazzale
L’organizzazione di assistenza a terra deve attuare, oltre alle procedure del gestore aeroportuale applicabili a tale organizzazione in qualità di utente dell’aeroporto, procedure operative atte a coprire i rischi in materia di sicurezza derivanti dalle attività intorno all’aeromobile e nell’area di sicurezza dell’area lato volo dell’aeroporto, come segue:
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a) |
le procedure del gestore aeroportuale concernenti le attività seguenti:
|
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b) |
le procedure operative dell’organizzazione di assistenza a terra concernenti le attività seguenti:
|
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c) |
le procedure operative di cui alla lettera b) devono essere adattate al contesto operativo dell’aeroporto, nonché alle sue specifiche condizioni geografiche e atmosferiche. |
GH.OPS.305 Requisiti generali per l’esercizio delle attrezzature di supporto a terra
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a) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve attuare procedure per l’esercizio in sicurezza delle attrezzature di supporto a terra, con specifiche azioni di sicurezza per affrontare il rischio di avvicinamento, posizionamento, frenatura, manovra, stazionamento e allontanamento delle attrezzature in relazione all’aeromobile e all’area in cui sono forniti servizi all’aeromobile, comprese le attrezzature utilizzate per il trasporto a terra di passeggeri a mobilità ridotta, nonché il bloccaggio delle attrezzature quando non sono in uso e il relativo stazionamento in aree designate. |
|
b) |
La guida delle attrezzature di supporto a terra sul piazzale e sull’area di movimento deve rispettare le procedure aeroportuali sviluppate conformemente ai requisiti applicabili di cui all’allegato IV (ADR.OPS) del regolamento (UE) n. 139/2014. |
|
c) |
Tutte le attrezzature di supporto a terra utilizzate, motorizzate e non motorizzate devono essere sottoposte a manutenzione adeguata e devono essere conformi al programma di manutenzione di cui all’allegato I, capo ORGH.GSE, del presente regolamento. I pontili d’imbarco passeggeri o le scale passeggeri devono essere privi di qualsiasi detrito di oggetti estranei al fine di garantire la rapida evacuazione dei passeggeri e degli equipaggi in caso di emergenza durante il rifornimento di combustibile con passeggeri a bordo, passeggeri in fase di imbarco o passeggeri in fase di sbarco. |
|
d) |
Si deve applicare una politica di assenza di contatto fatto salvo il caso in cui le attrezzature di supporto a terra siano dotate di sensori di prossimità o autolivellanti, a seconda del tipo di attrezzature di supporto a terra in questione, o in circostanze specificamente accettate richieste dal tipo di attrezzature di supporto a terra in esercizio. |
GH.OPS.310 Rifornimento dell’aeromobile e prelevamento di combustibile dallo stesso
|
a) |
I servizi di rifornimento dell’aeromobile e di prelevamento di combustibile dallo stesso possono essere forniti dalla stessa organizzazione responsabile della fornitura di altri servizi di assistenza a terra o da un fornitore di servizi di rifornimento into-plane. |
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b) |
Oltre a garantire il rispetto della norma GH.OPS.005, il fornitore di servizi di rifornimento into-plane deve essere responsabile per le attività seguenti:
|
|
c) |
Il fornitore di servizi di rifornimento into-plane deve avere le responsabilità seguenti:
|
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d) |
Il rifornimento o il prelevamento di combustibile negli hangar o in edifici chiusi simili deve essere effettuato soltanto previa approvazione dell’operatore di aeromobile e del gestore aeroportuale e conformemente alle procedure speciali da essi elaborate. |
GH.OPS.320 Fornitura di servizi relativi all’acqua potabile
Le procedure per la fornitura di servizi relativi all’acqua potabile devono essere conformi ai requisiti di cui alla norma GH.OPS.005 nonché ai requisiti aggiuntivi seguenti:
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a) |
coordinamento con il gestore aeroportuale per garantire quanto segue:
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|
b) |
rispetto dei requisiti stabiliti negli atti giuridici dell’Unione applicabili in materia di dispositivi di protezione individuale per il personale addetto alla fornitura di servizi relativi all’acqua potabile; |
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c) |
attenuazione adeguata del rischio di produzione di detriti di oggetti estranei durante detta attività. |
GH.OPS.325 Fornitura di servizi relativi ai servizi igienici dell’aeromobile
Le procedure per la fornitura di servizi relativi ai servizi igienici dell’aeromobile devono essere conformi ai requisiti di cui alla norma GH.OPS.005 nonché ai requisiti aggiuntivi seguenti:
|
a) |
descrizione delle misure applicabili in caso di perdite; |
|
b) |
individuazione tempestiva di eventuali perdite e gestione delle stesse secondo le istruzioni; |
|
c) |
rispetto dei requisiti stabiliti negli atti giuridici dell’Unione applicabili in materia di dispositivi di protezione individuale per il personale addetto alla fornitura di servizi relativi ai servizi igienici dell’aeromobile; |
|
d) |
attenuazione adeguata del rischio di produzione di detriti di oggetti estranei durante la fornitura di servizi relativi ai servizi igienici dell’aeromobile. |
GH.OPS.330 Pulizia esterna dell’aeromobile
Le procedure per la pulizia esterna dell’aeromobile devono essere conformi ai requisiti di cui alla norma GH.OPS.005 nonché ai requisiti aggiuntivi seguenti:
|
a) |
effettuazione della pulizia esterna dell’aeromobile con prodotti approvati dal costruttore dell’aeromobile al fine di evitare danni all’aeromobile; |
|
b) |
chiusura corretta dei pannelli e delle porte esterni dell’aeromobile dopo aver completato la pulizia; |
|
c) |
rispetto dei requisiti stabiliti negli atti giuridici dell’Unione applicabili in materia di dispositivi di protezione individuale per il personale addetto alla pulizia esterna dell’aeromobile; |
|
d) |
utilizzo di un’area dedicata per la pulizia esterna dell’aeromobile, come stabilito dal gestore aeroportuale, se del caso; |
|
e) |
attenuazione adeguata del rischio di produzione di detriti di oggetti estranei durante la pulizia esterna dell’aeromobile. |
GH.OPS.335 Sghiacciamento dell’aeromobile e procedura antighiaccio sull’aeromobile
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a) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve far sì che i controlli necessari per garantire la disponibilità del servizio prima della stagione fredda siano pianificati ed eseguiti in tempo utile affinché le operazioni di sghiacciamento e la procedura antighiaccio siano eseguite in condizioni di sicurezza. |
|
b) |
Oltre a soddisfare i requisiti di cui alla norma GH.OPS.005, l’organizzazione di assistenza a terra deve essere responsabile di garantire che i fluidi utilizzati per lo sghiacciamento e la procedura antighiaccio siano conformi alle norme sulla qualità dei fluidi, che siano effettuati controlli periodici e che sia previsto un immagazzinamento adeguato. |
|
c) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve cooperare con il gestore aeroportuale e con qualsiasi autorità e organizzazione pertinente al fine di consentire il recupero e il riciclaggio del fluido di sghiacciamento e antighiaccio a fini di protezione ambientale. |
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d) |
Qualora utilizzi piattaforme e piazzole remote per fornire servizi di sghiacciamento e la procedura antighiaccio, l’organizzazione di assistenza a terra deve nominare un coordinatore per lo sghiacciamento e attuare una procedura che comprenda:
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CAPO 4
TURNAROUND DELL’AEROMOBILE
GH.OPS.400 Coordinamento delle attività di turnaround dell’aeromobile
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a) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire la fornitura in sicurezza di servizi di assistenza a terra e di assistenza all’aeromobile durante il turnaround istituendo una funzione di coordinamento delle attività di turnaround. Il coordinamento delle attività di turnaround deve tenere conto del piano di turnaround specificato dall’operatore di aeromobile. |
|
b) |
Qualora più di un’organizzazione di assistenza a terra partecipi alla fornitura di servizi di assistenza a terra al medesimo operatore di aeromobile in base al piano di turnaround dell’operatore di aeromobile, le organizzazioni di assistenza a terra interessate devono concordare [tra loro] quale sia responsabile per la funzione di coordinamento del turnaround, salvo il caso in cui ciò sia stabilito dall’operatore di aeromobile. |
|
c) |
L’organizzazione di assistenza a terra responsabile del coordinamento del turnaround dell’aeromobile deve disporre di una procedura scritta per il coordinamento delle attività di turnaround che comprenda gli aspetti seguenti:
|
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d) |
Il piano di turnaround applicato a ciascun aeromobile deve rispettare le specificità del tipo di aeromobile e le limitazioni dell’aeromobile. Il coordinamento del turnaround deve tenere conto del contesto operativo dell’aeroporto. |
|
e) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve rispettare l’obbligo di allertare i servizi di emergenza dell’aeroporto conformemente alla norma ADR.OPS.D.050 del regolamento (UE) n. 139/2014 in caso di incidenti e inconvenienti sul piazzale. |
GH.OPS.405 Arrivo dell’aeromobile
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a) |
Le procedure operative relative all’arrivo di un aeromobile devono essere adeguate al tipo di aeromobile e devono riguardare:
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b) |
La piazzola di stazionamento deve essere ispezionata prima dell’arrivo dell’aeromobile e devono essere applicate le procedure applicabili del gestore aeroportuale. |
GH.OPS.410 Bloccaggio dell’aeromobile a terra
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a) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve stabilire e attuare procedure operative per garantire che l’aeromobile sia bloccato in modo da impedire qualsiasi movimento involontario, conformemente alle procedure e alle istruzioni dell’operatore dell’aeromobile o, come concordato con l’operatore dell’aeromobile, in conformità delle procedure operative dell’organizzazione di assistenza a terra. |
|
b) |
Le procedure di cui alla lettera a) devono contemplare misure di sicurezza volte a garantire che soltanto il personale addetto all’assistenza a terra con compiti specifici da svolgere in questa fase possa avvicinarsi all’aeromobile prima che le luci anticollisione e i motori siano spenti. |
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c) |
L’area di accesso limitato per i mezzi di rampa deve essere contrassegnata collocando coni di sicurezza intorno alle aree dell’aeromobile potenzialmente soggette al verificarsi di danni a terra. |
GH.OPS.415 Carico e scarico dell’aeromobile
Le procedure operative per il carico e lo scarico dell’aeromobile devono garantire quanto segue:
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a) |
il carico dell’aeromobile è effettuato conformemente alle istruzioni di carico scritte e sono rispettate le specifiche e i requisiti di carico relativi alle merci pericolose e ad altre merci speciali, nonché a posta, bagagli o equipaggiamenti presenti nella stiva; |
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b) |
la stabilità dell’aeromobile è preservata durante le operazioni di scarico e carico; |
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c) |
la squadra di scarico dispone della documentazione di volo in arrivo adeguata; |
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d) |
la stiva dell’aeromobile è vuota prima del carico, fatta eccezione per i voli in transito o se diversamente indicato nelle istruzioni dell’operatore di aeromobile, e non vi sono danni o perdite; qualora venga individuato un danno, l’operatore di aeromobile ne deve essere informato; |
|
e) |
il carico è effettuato in modo da non danneggiare la stiva o i portelli della stiva; |
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f) |
le unità di carico e gli altri equipaggiamenti sfusi sono in condizioni di efficienza, non contengono acqua o neve e non vi sono merci danneggiate o che mostrano perdite; |
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g) |
gli articoli e le unità di carico caricati nelle stive sono adeguatamente trattenuti al fine di impedire qualsiasi movimento o spostamento durante il volo; |
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h) |
il tipo di unità di carico caricato sull’aeromobile corrisponde a quanto specificato nelle istruzioni di carico; |
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i) |
i portelli della stiva sono adeguatamente chiusi; |
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j) |
qualsiasi modifica dell’ultimo minuto relativa al carico di bagagli o merci è registrata nel foglio di carico e centraggio e distribuita per l’informazione delle persone individuate nella procedura dell’operatore di aeromobile; |
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k) |
il foglio di carico e centraggio contenente le istruzioni di carico è firmato dalla persona responsabile della supervisione del carico a conferma del fatto che il carico dell’aeromobile e la distribuzione del carico a bordo sono stati completati conformemente alle istruzioni; |
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l) |
è assicurata la comunicazione relativa al carico dell’aeromobile e alla distribuzione del carico a bordo tra la persona responsabile della supervisione del carico e la persona responsabile della pianificazione del carico e del rilascio del relativo foglio di carico e centraggio, nonché con qualsiasi altra persona intermediaria se la pianificazione del carico è una funzione remota che non è svolta presso il sito di attività di partenza; |
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m) |
una copia del foglio di carico e centraggio contenente le istruzioni di carico è conservata a terra e accessibile al personale di terra responsabile delle operazioni di volo fino a dopo l’arrivo del volo; |
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n) |
le operazioni di carico e scarico sono effettuate con attrezzature di supporto a terra adeguate al tipo di aeromobile e al compito, a seconda dei casi; |
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o) |
eventuali danni o malfunzionamenti individuati nel sistema di carico a bordo dell’aeromobile sono notificati all’operatore di aeromobile. |
GH.OPS.420 Supervisione del carico
L’organizzazione di assistenza a terra deve attuare procedure per la supervisione del carico e dello scarico dell’aeromobile al fine di garantire quanto segue:
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a) |
informazioni alla squadra di scarico conformemente ai messaggi di carico ricevuti prima dello scarico dell’aeromobile e informazioni alla squadra di carico conformemente alle istruzioni di carico prima del carico dell’aeromobile; |
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b) |
monitoraggio dello scarico e del carico dell’aeromobile, garantendo che il carico alla rinfusa sia intatto e che non vi siano danni o perdite prima del carico; |
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c) |
carico e bloccaggio di bagagli e merci nella posizione indicata sul collo, in modo da impedirne il movimento in qualsiasi direzione nonché da mantenerne la segregazione e la separazione conformemente alle prescrizioni relative alle merci pericolose; |
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d) |
verifica del rispetto di tutte le fasi di cui alla norma GH.OPS.415; |
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e) |
controllo del carico rispetto alla relativa documentazione, come manifesto di carico, manifesto di carico del bagaglio o NOTOC di carico speciale, se disponibile; |
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f) |
conferma che il carico è effettuato come specificato nel modulo di istruzioni di carico finale; |
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g) |
segnalazione di eventuali scostamenti rispetto al carico previsto e di qualsiasi articolo speciale, sovrappeso o non standard presentato per il carico non già incluso nelle istruzioni di carico. |
GH.OPS.425 Unità di carico
L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire quanto segue per quanto concerne le unità di carico per il carico tanto di bagagli quanto di merci:
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a) |
il rispetto delle istruzioni dell’operatore di aeromobile per quanto concerne l’uso corretto del tipo di unità di carico e il fatto che le unità di carico rientrino nei limiti accettabili stabiliti secondo le istruzioni del fabbricante e siano vuote prima dell’uso; |
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b) |
il controllo delle unità di carico al fine di garantire che siano efficienti prima del loro consolidamento e non superino i limiti di efficienza consentiti; |
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c) |
l’etichettatura e la messa fuori servizio delle unità di carico non efficienti; |
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d) |
l’attuazione, per le unità di carico sotto forma di contenitore per aeromobile, di accordi con il proprietario delle unità di carico per la riparazione o lo smaltimento delle unità di carico danneggiate; |
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e) |
il rispetto nell’ambito del processo di consolidamento delle unità di carico delle procedure operative relative a tutti gli aspetti seguenti:
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f) |
l’identificazione di ciascuna unità di carico sotto forma di contenitore per aeromobile tramite codici di identificazione univoci o marcature univoche; |
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g) |
l’immagazzinamento delle unità di carico in condizioni tali da prevenirne il danneggiamento; l’immagazzinamento a terra non deve essere consentito; |
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h) |
il rispetto delle limitazioni di immagazzinamento delle unità di carico stabilite dal gestore aeroportuale e, in caso di superamento del numero previsto di unità di carico immagazzinate presso l’aeroporto, l’organizzazione di assistenza a terra deve disporre di procedure e accordi con gli operatori di aeromobile per trasportare le unità di carico in altri siti disponibili il prima possibile; |
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i) |
il trasporto e la movimentazione delle unità di carico in condizioni di sicurezza per evitare danni a tali unità e al carico, all’aeromobile o ad altri veicoli o ad altre attrezzature nonché lesioni alle persone; |
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j) |
il bloccaggio adeguato delle unità di carico al fine di evitare movimenti incontrollati in condizioni atmosferiche avverse; |
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k) |
il controllo delle unità di carico e la segnalazione di danni all’operatore di aeromobile secondo le istruzioni dell’operatore di aeromobile; |
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l) |
la formazione adeguata del personale coinvolto nella gestione delle unità di carico; |
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m) |
in caso di messa in comune di unità di carico, definizione e documentazione in maniera chiara da parte delle organizzazioni interessate delle responsabilità di ciascuna parte coinvolta nella messa in comune. |
GH.OPS.430 Attività alla partenza dell’aeromobile
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a) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve coordinare la partenza dell’aeromobile con le altre organizzazioni coinvolte in tale attività. |
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b) |
La procedura operativa per l’avviamento del motore deve garantire:
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GH.OPS.435 Traino e pushback dell’aeromobile
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a) |
La responsabilità per le operazioni di traino/pushback dell’aeromobile può essere ripartita tra più organizzazioni. L’organizzazione di assistenza a terra deve essere responsabile per gli aspetti seguenti:
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b) |
Oltre ai requisiti di cui alla lettera a), l’organizzazione di assistenza a terra deve applicare le procedure aeroportuali stabilite dal gestore aeroportuale in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 139/2014 in relazione ai movimenti di aeromobili a terra, in particolare alle norme ADR.OPS.B.028, ADR.OPS.B.080, ADR.OPS.D.001, ADR.OPS.D.015 e ADR.OPS.D.040. |
GH.OPS.440 Comunicazione e fraseologia
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a) |
La comunicazione tra l’equipaggio di volo e le persone incaricate dell’assistenza a terra responsabili del pushback/traino dell’aeromobile deve garantire l’esercizio in sicurezza dell’aeromobile e la sicurezza dei suoi occupanti, nonché delle persone, dei veicoli e degli altri aeromobili presenti a terra. |
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b) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve garantire che il proprio personale rispetti la fraseologia standard per le operazioni di pushback/traino dell’aeromobile, quale stabilita alla norma SERA.14001 del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012. |
CAPO 5
ASSISTENZA MERCI E POSTA
GH.OPS.500 Assistenza merci e posta — Requisiti generali
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a) |
Le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), punti da i) a iv), del presente regolamento possono essere svolte presso un terminale merci o un deposito merci in un aeroporto o ad esso adiacente. |
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b) |
L’organizzazione di assistenza a terra deve applicare le procedure operative per l’assistenza merci e posta fornite dall’operatore di aeromobile, salvo diverso accordo con quest’ultimo. |
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c) |
In deroga alla lettera a), l’organizzazione di assistenza a terra deve stabilire e attuare procedure operative per il trasporto in sicurezza di merci e posta che trattino gli aspetti seguenti:
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d) |
Le operazioni merci possono essere effettuate congiuntamente da personale qualificato dell’organizzazione fornitrice di assistenza a terra e dell’operatore di aeromobile, come precedentemente concordato. |
GH.OPS.505 Gestione di merci speciali diverse dalle merci pericolose
L’organizzazione di assistenza a terra deve gestire le merci speciali conformemente alle procedure operative fornite dall’operatore di aeromobile o, se concordato con quest’ultimo, conformemente alle proprie procedure operative di cui alla norma GH.OPS.500, lettera a).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/20/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)