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Dokuments 32024R2511

Regolamento delegato (UE) 2024/2511 della Commissione, del 2 maggio 2024, che integra il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda l’individuazione degli aumenti delle spese di funzionamento e di manutenzione del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) allo scopo di modificare l’importo dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi

C/2024/2678

GU L, 2024/2511, 25.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2511/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumenta juridiskais statuss Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2511/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/2511

25.9.2024

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/2511 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2024

che integra il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda l’individuazione degli aumenti delle spese di funzionamento e di manutenzione del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) allo scopo di modificare l’importo dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2018/1240 istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi («ETIAS») applicabile ai cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto che intendono entrare nel territorio degli Stati membri.

(2)

A norma dell’articolo 86 del regolamento (UE) 2018/1240, le spese di funzionamento e di manutenzione dell’ETIAS devono essere coperte dalle entrate generate dai diritti per l’autorizzazione ai viaggi ETIAS. Per conoscere la struttura e individuare eventuali aumenti significativi o persistenti di tali spese di funzionamento e di manutenzione dell’ETIAS, la Commissione dovrebbe riesaminarne, su base annua, i relativi importi forniti dagli Stati membri nonché dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Frontex»), dall’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia («eu-LISA») e dall’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto («Europol») (di seguito denominate collettivamente «agenzie») nell’ambito dei loro obblighi di comunicazione preesistenti.

(3)

Un aumento significativo o persistente di tali spese dovrebbe portare a una modifica dell’importo dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi ETIAS. A tal fine, per individuare eventuali aumenti significativi o persistenti, la Commissione dovrebbe raffrontare le spese di funzionamento e di manutenzione dell’ETIAS riferite dagli Stati membri e dalle agenzie in un determinato anno con quelle comunicate negli anni precedenti. Al fine di ridurre al minimo gli obblighi di comunicazione, tale raffronto dovrebbe essere effettuato sulla base dei dati già forniti dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Per stabilire se un aumento dell’importo dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi ETIAS sia giustificato, gli Stati membri e le agenzie dovrebbero fornire, su richiesta della Commissione, i motivi alla base dell’aumento delle spese di funzionamento e di manutenzione.

(4)

Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (4).

(5)

Dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull’acquis di Schengen, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca ha notificato la sua intenzione di recepire tale regolamento nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata dal presente regolamento.

(6)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (5); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(7)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (6) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (7).

(8)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (8) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (9)

(9)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (10) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (11).

(10)

Il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003.

(11)

Data l’assenza di un anno operativo precedente che funga da base per un confronto significativo delle spese su base annua durante il primo anno di funzionamento dell’ETIAS, gli articoli da 2 a 6 del presente regolamento dovrebbero applicarsi solo a partire dal secondo anno di funzionamento dell’ETIAS,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce la procedura per individuare un aumento delle spese di funzionamento e di manutenzione del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi («ETIAS») che richieda una modifica dell’importo dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi ETIAS, sostenute dai seguenti soggetti:

a)

gli Stati membri;

b)

l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Frontex»), l’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia («eu-LISA») e l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto («Europol») (di seguito denominate collettivamente «agenzie»).

Articolo 2

Spese di funzionamento e di manutenzione dell’ETIAS sostenute dagli Stati membri

1.   La Commissione esamina su base annua le spese dichiarate dagli Stati membri nella relazione annuale in materia di performance presentata alla Commissione a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2021/1148 e individua un eventuale aumento delle spese di funzionamento e di manutenzione di cui all’articolo 85, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2018/1240 rispetto a quelle comunicate dagli stessi Stati membri negli anni precedenti.

2.   Gli Stati membri forniscono, su richiesta della Commissione, i motivi che giustificano un aumento delle spese di funzionamento e di manutenzione dell’ETIAS di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 3

Spese sostenute da Frontex

1.   La Commissione esamina su base annua le spese dichiarate da Frontex nella relazione sull’esecuzione del bilancio di cui all’articolo 99 del regolamento finanziario di Frontex adottato a norma dell’articolo 120 del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e individua un eventuale aumento delle spese sostenute per l’esercizio delle competenze definite all’articolo 75 del regolamento (UE) 2018/1240 rispetto a quelle comunicate da Frontex negli anni precedenti.

2.   Frontex fornisce, su richiesta della Commissione, i motivi che giustificano un aumento delle spese di funzionamento e di manutenzione dell’ETIAS di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 4

Spese sostenute da Europol

1.   La Commissione esamina su base annua le spese dichiarate da Europol nella relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio di cui all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e individua un eventuale aumento delle spese sostenute per l’esercizio delle competenze definite all’articolo 77 del regolamento (UE) 2018/1240 rispetto a quelle comunicate da Europol negli anni precedenti.

2.   Europol fornisce, su richiesta della Commissione, i motivi che giustificano un aumento delle spese di funzionamento e di manutenzione dell’ETIAS di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 5

Spese sostenute da eu-LISA

1.   La Commissione esamina su base annua le spese dichiarate da eu-LISA nella relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio di cui all’articolo 47, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e individua un eventuale aumento delle spese sostenute per l’esercizio delle competenze definite all’articolo 74 del regolamento (UE) 2018/1240 rispetto a quelle comunicate da eu-LISA negli anni precedenti.

2.   eu-LISA fornisce, su richiesta della Commissione, i motivi che giustificano un aumento delle spese di funzionamento e di manutenzione dell’ETIAS di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 6

Valutazione in merito alle modifiche dell’importo dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi ETIAS

La Commissione, su base annua, e dopo aver individuato un aumento significativo o persistente delle spese sostenute dagli Stati membri e dalle agenzie a norma degli articoli da 2 a 5 del presente regolamento, stabilisce se sia necessaria una modifica dell’importo dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi ETIAS.

Articolo 7

Informazioni sulle tendenze e sulle sfide che incidono sui diritti per l’autorizzazione ai viaggi ETIAS

Gli Stati membri e le agenzie possono informare la Commissione, su base ad hoc, qualora individuino tendenze e sfide che possano avere ripercussioni economiche significative sul funzionamento e sulla manutenzione dell’ETIAS o che giustifichino in altro modo una modifica dell’importo dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi ETIAS.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli articoli da 2 a 6 si applicano a decorrere dal secondo anno di funzionamento dell’ETIAS.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1240/oj?locale=it.

(2)  Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1148/oj).

(3)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/38/oj).

(4)  Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, 2019/C 384 I/01 (GU C 384I del 12.11.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2019(3)/oj).

(5)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj).

(6)   GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(1)/oj.

(7)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj).

(8)   GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2008/178(1)/oj.

(9)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj).

(10)   GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2011/350/oj.

(11)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj).

(12)  Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj).

(13)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/794/oj).

(14)  Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1726/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2511/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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