Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2777

    Regolamento delegato (UE) 2023/2777 della Commissione, del 3 ottobre 2023, che modifica l’allegato del regolamento (UE) 2020/2170 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell’Unione a determinati prodotti di acciaio trasferiti in Irlanda del Nord

    C/2023/6691

    GU L, 2023/2777, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2777/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2777/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2023/2777

    15.12.2023

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2777 DELLA COMMISSIONE

    del 3 ottobre 2023

    che modifica l’allegato del regolamento (UE) 2020/2170 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell’Unione a determinati prodotti di acciaio trasferiti in Irlanda del Nord

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2020/2170 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, sull’applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell’Unione (1), in particolare l’articolo 1 bis e l’articolo 1 ter,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato del regolamento (UE) 2020/2170) comprende un elenco dei prodotti originari del Regno Unito e soggetti a misure di salvaguardia a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione (2), trasportati direttamente in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito, che sono ammissibili al trattamento in base ai contingenti tariffari di importazione dell’Unione se tali prodotti sono immessi in libera circolazione nel territorio dell’Irlanda del Nord.

    (2)

    Conformemente al considerando 4 del regolamento (UE) 2023/1321 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il Regno Unito ha fornito elementi di prova del fatto che determinati prodotti di acciaio originari del Regno Unito attualmente soggetti a misure di salvaguardia a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione («i prodotti in esame») sono stati trasferiti in quantità significative in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito. Al fine di garantire la sostenibilità economica di tali trasferimenti e tenuto conto delle circostanze specifiche dell’Irlanda del Nord, è stato considerato opportuno consentire che i prodotti in esame beneficino dei pertinenti contingenti tariffari dell’Unione al momento della loro immissione in libera circolazione in Irlanda del Nord.

    (3)

    In seguito all’adozione del regolamento (UE) 2023/1321, il Regno Unito ha fornito elementi di prova simili a quelli di cui al considerando (2), da cui risulta che altre cinque categorie di prodotti in questione sono stati trasferiti in quantità significative in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito. Il Regno Unito ha pertanto chiesto che anche queste cinque categorie di prodotti in questione possano beneficiare del trattamento nell’ambito dei contingenti tariffari di importazione dell’Unione se sono immessi in libera pratica nel territorio dell’Irlanda del Nord.

    (4)

    La Commissione ha esaminato se, al fine di garantire la sostenibilità economica di tali trasferimenti e tenuto conto delle circostanze specifiche dell’Irlanda del Nord, sia opportuno consentire che queste altre cinque categorie dei prodotti in esame beneficino dei pertinenti contingenti tariffari dell’Unione al momento della loro immissione in libera circolazione in Irlanda del Nord.

    (5)

    La Commissione ritiene che gli elementi di prova forniti dal Regno Unito dimostrano la necessità di immettere in libera pratica in Irlanda del Nord le suddette cinque categorie di prodotti,

    (6)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento (UE) 2020/2170,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato del regolamento (UE) 2020/2170 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1 o  gennaio 2024.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 432 del 21.12.2020, pag. 1.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell’1.2.2019, pag. 27).

    (3)  Regolamento (UE) 2023/1321 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, che modifica il regolamento (UE) 2020/2170 per quanto riguarda l’applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell’Unione (GU L 166 del 30.6.2023, pag. 1).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO

    Descrizione del contingente tariffario

    Codici della nomenclatura combinata (NC)  (1)

    Categoria 7 dei prodotti di acciaio

    7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60 , 7225 99 00

    Categoria 8 dei prodotti di acciaio

    7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

    Categoria 9 dei prodotti di acciaio

    7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

    Categoria 13 dei prodotti di acciaio

    7214 20 00 , 7214 99 10

    Categoria 17 dei prodotti di acciaio

    7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90

    Categoria 25 A dei prodotti di acciaio

    7305 11 00 , 7305 12 00

    Categoria 28 dei prodotti di acciaio

    7217 10 10 , 7217 10 31 , 7217 10 39 , 7217 10 50 , 7217 10 90 , 7217 20 10 , 7217 20 30 , 7217 20 50 , 7217 20 90 , 7217 30 41 , 7217 30 49 , 7217 30 50 , 7217 30 90 , 7217 90 20 , 7217 90 50 , 7217 90 90

    »

    (1)  Come definiti nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2777/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


    Top