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Document 32023R0196

Regolamento delegato (UE) 2023/196 della Commissione del 25 novembre 2022 recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l’inclusione di determinati precursori di droghe nell’elenco delle sostanze classificate (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/8440

GU L 27 del 31.1.2023, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/196/oj

31.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 27/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/196 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2022

recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l’inclusione di determinati precursori di droghe nell’elenco delle sostanze classificate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe, in particolare l’articolo 15 (1),

visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l’Unione e i paesi terzi (2), in particolare l’articolo 30 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 273/2004 stabilisce provvedimenti per il controllo del commercio dei precursori di droghe all’interno dell’Unione, mentre il regolamento (CE) n. 111/2005 disciplina il commercio dei precursori di droghe tra l’Unione e i paesi terzi. L’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e l’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 contengono ciascuno un elenco di sostanze classificate soggette a una serie di misure armonizzate di controllo e di monitoraggio previste da tali regolamenti.

(2)

Con le decisioni 65/4, 65/5 e 65/6 della commissione Stupefacenti delle Nazioni Unite, adottate nel corso della sua sessantacinquesima sessione tenutasi dal 14 al 18 marzo 2022, le sostanze N-fenilpiperidin-4-ammina (4-AP), terz-butil 4-anilinopiperidin-1-carbossilato (1-boc-4-AP) e N-fenil-N-(piperidin-4-il) propanammide (norfentanil) sono state aggiunte alla tabella I della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, firmata a Vienna il 19 dicembre 1988 e approvata con decisione 90/611/CEE del Consiglio (3) («convenzione delle Nazioni Unite del 1988»).

(3)

4-AP è una sostanza chimica sostitutiva dell’N-fenetil-4-piperidinone (NPP) per sintetizzare 4-anilino-N fenetilpiperidina (ANPP), che è a sua volta un precursore immediato per la fabbricazione del fentanil e di alcuni dei suoi analoghi.

(4)

1-boc-4-AP è un derivato chimicamente protetto di 4-AP, che potrebbe essere convertito in 4-AP, norfentanil o numerosi analoghi del norfentanil.

(5)

Il norfentanil è un precursore immediato del fentanil e di numerosi analoghi del fentanil.

(6)

NPP e ANPP sono già sostanze classificate nei regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005. Il fentanil e gli analoghi del fentanil sono stupefacenti molto potenti, generalmente da 10 a 100 volte più forti dell’eroina. La loro elevata potenza continua a causare decessi per overdose negli utilizzatori.

(7)

Le autorità nazionali competenti hanno segnalato il sequestro di dietil (fenilacetil) propandioato (DEPAPD) e di etil 3-(2H-1,3-benzodiossol-5-il)-2-metilossirano-2-carbossilato (PMK etil glicidato).

(8)

Il DEPAPD è usato per produrre l’1-fenil-2-propanone (P-2-P), noto anche come benzil metil chetone (BMK). Il BMK è un precursore dell’anfetamina e della metanfetamina, due delle droghe più comuni prodotte illecitamente nell’Unione. Entrambi hanno gravi conseguenze per la salute umana.

(9)

Il PMK etil glicidato è un precursore del 3,4-metilenediossifenilpropan-2-one (PMK) che, a sua volta, è utilizzato per produrre la 3,4-metilendiossimetanfetamina (MDMA), comunemente nota come «ecstasy».

(10)

Il BMK e alcuni dei suoi altri precursori molto simili al DEPAPD [come il metil alfa-fenilacetoacetato (MAPA) o l’alfa-fenilacetoacetammide (APAA)] e il PMK sono già sostanze classificate nei regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005.

(11)

L’anfetamina, la metanfetamina e l’MDMA sono alcune delle droghe più comuni prodotte illecitamente nell’Unione. Tali sostanze hanno serie conseguenze per la salute umana e stanno causando gravi problemi sociali e di salute pubblica in alcune regioni dell’Unione.

(12)

4-AP, 1-boc-4-AP, norfentanil, DEPAPD e PMK etil glicidato sono stati messi a punto da organizzazioni criminali per evitare i rigorosi controlli delle sostanze classificate previsti dai regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005. Anche 4-AP, 1-boc-4-AP, norfentanil, DEPAPD e PMK etil glicidato dovrebbero pertanto diventare sostanze classificate a livello dell’Unione al fine di rafforzarne il controllo e il monitoraggio.

(13)

Le sostanze classificate elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e nell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 sono suddivise in categorie per le quali si applicano misure distinte, in modo da conseguire un giusto equilibrio tra il livello di minaccia posto da ogni sostanza specifica e l’impatto sul commercio lecito. Le sostanze della categoria 1 sono sottoposte alle misure di controllo e di monitoraggio più rigorose.

(14)

4-AP, 1-boc-4-AP e norfentanil dovrebbero essere classificati come sostanze di categoria 1 in quanto possono essere facilmente trasformati per sostenere la produzione di fentanil e dei suoi analoghi e rappresentano una minaccia significativa per la salute sociale e pubblica nell’Unione.

(15)

DEPAPD e PMK etil glicidato dovrebbero essere classificati come sostanze di categoria 1 in quanto possono essere facilmente trasformati per sostenere la produzione di metanfetamina, anfetamina e MDMA e rappresentano una minaccia significativa per la salute sociale e pubblica nell’Unione.

(16)

4-AP, 1-boc-4-AP, norfentanil, DEPAPD e PMK etil glicidato non hanno una produzione, un commercio o un uso leciti noti, se non a fini di ricerca. Pertanto, l’inclusione di tali sostanze nella categoria 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 e nella categoria 1 dell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 costituirebbe una risposta adeguata per evitare il loro uso nella fabbricazione illecita di stupefacenti e, allo stesso tempo, non comporterebbe oneri amministrativi supplementari significativi per gli operatori economici e le autorità competenti dell’Unione.

(17)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005.

(18)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (4), ha riclassificato l’ANPP e l’NPP. Occorre pertanto modificare e rettificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005.

(19)

I regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005 attuano congiuntamente le disposizioni relative ai precursori di droghe della convenzione delle Nazioni Unite del 1988. Tenuto conto della stretta correlazione sostanziale tra le deleghe di potere contenute nei due regolamenti, è opportuno adottare le modifiche mediante un unico atto delegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 273/2004

L’allegato I del regolamento (CE) n. 273/2004 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 111/2005

L’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1.

(2)  GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1.

(3)  Decisione 90/611/CEE del Consiglio, del 22 ottobre 1990, relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope (GU L 326 del 24.11.1990, pag. 56).

(4)  GU L 385 del 29.10.2021, pag. 1.


ALLEGATO I

Nel regolamento (CE) n. 273/2004, nell’allegato I, nella tabella relativa alla categoria 1,

1)

le voci seguenti sono inserite nell’elenco delle sostanze nel punto appropriato in ordine sequenziale secondo il codice NC:

Sostanza

Denominazione NC (se diversa)

Codice NC

N. CAS

«dietil (fenilacetetil) propandioato (DEPAPD)

 

2918 30 00

20320-59-6»

«etil 3-(2H-1,3-benzodiossol-5-il)-2-metilossirano-2-carbossilato (PMK etil glicidato)

 

2932 99 00

28578-16-7»

«N-fenilpiperidin-4-ammina (4-AP)

 

2933 39 99

23056-29-3»

«terz-butil 4-anilinopiperidin-1-carbossilato (1-boc-4-AP)

 

2933 39 99

125541-22-2»

«N-fenil-N-(piperidin-4-il)propanammide (norfentanil)

 

2933 39 99

1609-66-1».

2)

anziché:

Sostanza

Denominazione NC (se diversa)

Codice NC

N. CAS

«4-anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP)

 

2933 39 99

21409-26-7»

«N-fenetil-4-piperidinone (NPP)

 

2933 39 99

39742-60-4»

leggasi:

Sostanza

Denominazione NC (se diversa)

Codice NC

N. CAS

«N-fenil-1-(2-feniletil) piperidin-4-ammina

4-anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP)

2933 36 00

21409-26-7»

«1-(2-feniletil)piperidin-4-one

N-fenetil-4-piperidinone (NPP)

2933 37 00

39742-60-4»


ALLEGATO II

Nel regolamento (CE) n. 111/2005, nell’allegato, nella tabella relativa alla categoria 1,

1)

le voci seguenti sono inserite nell’elenco delle sostanze nel punto appropriato in ordine sequenziale secondo il codice NC:

Sostanza

Denominazione NC (se diversa)

Codice NC

N. CAS

«dietil (fenilacetetil) propandioato (DEPAPD)

 

2918 30 00

20320-59-6»

«etil 3-(2H-1,3-benzodiossol-5-il)-2-metilossirano-2-carbossilato (PMK etil glicidato)

 

2932 99 00

28578-16-7»

«N-fenilpiperidin-4-ammina (4-AP)

 

2933 39 99

23056-29-3»

«terz-butil 4-anilinopiperidin-1-carbossilato (1-boc-4-AP)

 

2933 39 99

125541-22-2»

«N-fenil-N-(piperidin-4-il)propanammide (norfentanil)

 

2933 39 99

1609-66-1»

2)

anziché:

Sostanza

Denominazione NC (se diversa)

Codice NC

N. CAS

«4-anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP)

 

2933 39 99

21409-26-7»

«N-fenetil-4-piperidinone (NPP)

 

2933 39 99

39742-60-4»

leggasi:

Sostanza

Denominazione NC (se diversa)

Codice NC

N. CAS

«N-fenil-1-(2-feniletil) piperidin-4-ammina

4-anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP)

2933 36 00

21409-26-7»

«1-(2-feniletil)piperidin-4-one

N-fenetil-4-piperidinone (NPP)

2933 37 00

39742-60-4»


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