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Document 32023R0173
Commission Regulation (EU) 2023/173 of 26 January 2023 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide (PAM), cycloxydim, cyflumetofen, cyfluthrin, metobromuron and penthiopyrad in or on certain products (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2023/173 della Commissione del 26 gennaio 2023 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carbossammide (PAM), ciclossidim, cyflumetofen, ciflutrin, metobromuron e penthiopyrad in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2023/173 della Commissione del 26 gennaio 2023 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carbossammide (PAM), ciclossidim, cyflumetofen, ciflutrin, metobromuron e penthiopyrad in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2023/579
GU L 25 del 27.1.2023, p. 1–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
27.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 25/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/173 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 2023
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carbossammide (PAM), ciclossidim, cyflumetofen, ciflutrin, metobromuron e penthiopyrad in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze ciclossidim, cyflumetofen e penthiopyrad sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per la sostanza ciflutrin gli LMR sono fissati negli allegati II e III di tale regolamento. Per le sostanze 1-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carbossammide (PAM) e metobromuron non sono stati fissati LMR specifici nel regolamento (CE) n. 396/2005 e, dato che tali sostanze attive non sono iscritte nell’allegato IV di detto regolamento, si applica il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento. |
(2) |
Per le sostanze beta-ciflutrin e ciflutrin l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Nel suo parere motivato l’Autorità ha confermato la definizione del residuo come «ciflutrin, comprese altre miscele di isomeri costituenti (somma di isomeri)». Poiché la sostanza beta-ciflutrin è un isomero della sostanza ciflutrin, gli LMR fissati per la sostanza ciflutrin riguardano anche la sostanza beta-ciflutrin. Entrambe le sostanze non sono più approvate come sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari nell’UE. L’Autorità ha pertanto valutato gli LMR sulla base degli usi di tali prodotti fitosanitari ammessi al di fuori dell’UE, come quelli attualmente stabiliti dalla commissione del Codex Alimentarius (limiti massimi di residui del Codex o CXL) e le tolleranze all’importazione comunicate dagli Stati membri. L’Autorità ha inoltre tenuto conto dell’uso autorizzato della sostanza ciflutrin nei medicinali veterinari per bovini e ovini e degli LMR fissati nel regolamento (UE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). L’Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR per mele, pere, patate, peperoni, cavoli cappucci, «frutta», «spezie da radici e rizomi», suini (muscolo, fegato, reni), bovini (muscolo, fegato, reni), ovini (muscolo, fegato, reni), caprini (muscolo, fegato, reni), equini (muscolo, fegato, reni), pollame (muscolo, grasso, fegato), latte equino e uova di volatili. L’Autorità ha raccomandato di aumentare gli LMR per pompelmi, arance, limoni, limette, mandarini, pomodori, melanzane, semi di colza, semi di cotone. L’Autorità ha inoltre raccomandato di mantenere gli LMR vigenti per la soia, il grasso (di suini, bovini, ovini, caprini, equini) e il latte (di bovini, ovini e caprini), per i quali sono stati presentati dati giustificativi sufficienti sulle buone pratiche agricole che sono stati valutati dall’Autorità. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, per tutti i prodotti sopraindicati è opportuno fissare gli LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità. |
(3) |
Per l’uso delle sostanze beta-ciflutrin e ciflutrin sui cavolfiori, l’Autorità ha individuato un possibile rischio acuto per i consumatori se si adottasse il limite CXL per i cavolfiori. L’LMR sarà pertanto ridotto al valore di base di 0,01 mg/kg. |
(4) |
Per quanto concerne gli LMR per orzo e frumento, l’Autorità ha inoltre concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Pur essendo considerati sicuri, tali LMR saranno riesaminati tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR della sostanza ciflutrin per l’orzo e il frumento nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. |
(5) |
Per il ciclossidim l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). L’Autorità ha raccomandato di ridurre gli LRM per mele, pere, albicocche, pesche, uve da tavola e da vino, sedano rapa, piselli (freschi, con baccello), finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze, carciofi, semi di colza, barbabietole da zucchero e pollame (muscolo, grasso, fegato). Essa ha raccomandato di aumentare gli LMR per fragole, patate, patate dolci, bietole, barbaforte/rafano/cren, pastinaca, prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo, ravanelli, salsefrica, rutabaga, rape, aglio, scalogni, cavoli broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, cavoli rapa, rucola, senape juncea, prodotti baby leaf (comprese le brassicacee), portulaca/porcellana, bietole da foglia e da costa, «erbe fresche e fiori commestibili», fagioli (senza baccello), lenticchie, lupini/semi di lupini, semi di papavero, semi di girasole, semi di senape, semi di cotone, semi di borragine, bovini (muscolo, grasso, reni), ovini (muscolo, grasso, reni), caprini (muscolo, grasso, reni), equini (muscolo, grasso, reni), latte (di bovini, ovini, caprini, equini) e uova di volatili. Per quanto riguarda le fragole l’Autorità ha raccomandato di aumentare l’LMR, in linea con il suo precedente parere motivato sugli LMR per tale sostanza attiva (5). Poiché questo punto è già stato affrontato dal regolamento (UE) 2021/976 della Commissione (6), per le fragole è mantenuto l’LMR vigente fissato da detto regolamento. Essa ha raccomandato di mantenere tali LMR vigenti per altri prodotti per i quali sono stati presentati dati giustificativi sufficienti sulle buone pratiche agricole che sono stati valutati dall’Autorità. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, per tutti i prodotti sopraindicati è opportuno fissare gli LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità. |
(6) |
Per quanto riguarda gli LMR per cipolline/cipolle verdi e cipollette, dolcetta/valerianella/gallinella, scarola/indivia a foglie larghe, crescione e altri germogli e gemme, barbarea, mais/granturco e infusioni di erbe da radici, l’Autorità ha inoltre concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della valutazione del rischio. Pur essendo considerati sicuri, tali LMR saranno riesaminati tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, per tutti i prodotti sopraindicati è opportuno fissare gli LMR del ciclossidim nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. |
(7) |
Per il cyflumetofen l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (7). Essa ha raccomandato di mantenere gli LMR vigenti per «agrumi», «frutta a guscio», «pomacee», albicocche, pesche, uve da tavola e da vino, fragole, azzeruoli, cachi, pomodori, melanzane, cetrioli e luppolo, per i quali sono stati presentati dati giustificativi sufficienti sulle buone pratiche agricole che sono stati valutati dall’Autorità. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. |
(8) |
Per quanto riguarda gli LMR per suini (muscolo, grasso, fegato, rene), bovini (muscolo, grasso, fegato, rene), ovini (muscolo, grasso, fegato, rene), caprini (muscolo, grasso, fegato, rene), equini (muscolo, grasso, fegato, rene) e latte (di bovini, ovini, caprini, equini), l’Autorità ha inoltre concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della valutazione del rischio. Pur essendo considerati sicuri, tali LMR saranno riesaminati tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, per tutti i prodotti sopraindicati è opportuno fissare gli LMR del cyflumetofen nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. |
(9) |
Per il metobromuron l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (8). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo assumendo come parametro la somma di metobromuron e 4-bromofenilurea, espressa come metobromuron. |
(10) |
Per quanto riguarda gli LMR per fragole, patate, carote, pastinaca, dolcetta/valerianella/gallinella, spinaci, crescione acquatico, foglie di sedano, prezzemolo, salvia, timo, basilico e fiori commestibili, fagioli (con baccello), fagioli (senza baccello), asparagi, finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze, fagioli, piselli, semi di girasole, soia, suini (muscolo, grasso, fegato, rene), bovini (muscolo, grasso, fegato, rene), ovini (muscolo, grasso, fegato, rene), caprini (muscolo, grasso, fegato, rene), equini (muscolo, grasso, fegato, rene) e latte (di bovini, ovini, caprini, equini), l’Autorità ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della valutazione del rischio. Pur essendo considerati sicuri per i consumatori, tali LMR saranno riesaminati tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, per tutti i prodotti sopraindicati è opportuno fissare gli LMR del metobromuron nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. |
(11) |
Per il penthiopyrad l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (9). Per i prodotti di origine animale essa ha proposto due definizioni distinte di residui, «penthiopyrad» e «1-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carbossammide», per comprendere la presenza del metabolita PAM derivante dall’uso del penthiopyrad nei prodotti di origine animale. L’Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR per albicocche, pesche e avena e ha raccomandato di aumentare gli LMR per segale e frumento. Essa ha raccomandato di mantenere gli LMR vigenti per altri prodotti per i quali sono stati presentati dati giustificativi sufficienti sulle buone pratiche agricole che sono stati valutati dall’Autorità. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità. |
(12) |
Per quanto riguarda gli LMR per cipolline/cipolle verdi e cipollette, dolcetta/valerianella/gallinella, lattughe, crescione e altri germogli e gemme, barbarea, rucola, senape juncea, prodotti baby leaf (comprese le brassicacee), spinaci, portulaca/porcellana, bietole da foglia e da costa, cerfoglio, erba cipollina, cardi, sedani, finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze, porri, rabarbaro, semi di cotone, orzo e sorgo, l’Autorità ha inoltre concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della valutazione del rischio. Pur essendo considerati sicuri, tali LMR saranno riesaminati tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, per tutti i prodotti sopraindicati è opportuno fissare gli LMR del penthiopyrad nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. |
(13) |
Per quanto riguarda la sostanza PAM, che è il metabolita principale del penthiopyrad, sulla base degli studi sul metabolismo del penthiopyrad nel bestiame l’Autorità ha raccomandato di fissare gli LMR al limite di determinazione («LD») nei prodotti di origine animale. Per quanto concerne i prodotti di origine vegetale l’Autorità non ha proposto alcun LMR in quanto detto metabolita non è pertinente per i prodotti di origine vegetale. Inoltre, poiché la sostanza PAM può essere presente naturalmente nei prodotti di origine vegetale, non è opportuno fissare un LMR al valore di base di 0,01 mg/kg. È pertanto opportuno chiarire nell’allegato II che il valore di base di 0,01 mg/kg per la sostanza PAM non si applica ai prodotti di origine vegetale. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità. Nei suoi pareri motivati l’Autorità ha valutato i CXL vigenti. Per fissare gli LMR la Commissione ha tenuto conto dei CXL che sono considerati sicuri per i consumatori dell’Unione. |
(14) |
Per quanto riguarda i prodotti sui quali l’impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato nell’Unione e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o CXL, gli LMR dovrebbero essere fissati al limite di determinazione o al valore di base di 0,01 mg/kg, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(15) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni LD. Per tutte le sostanze attive contemplate dal presente regolamento i laboratori hanno proposto LD specifici per prodotto che sono rilevabili in sede di analisi. |
(16) |
I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(17) |
Per quanto riguarda le sostanze PAM, ciclossidim, cyflumetofen, ciflutrin, metobromuron e penthiopyrad, al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima che la modifica degli LMR diventasse applicabile e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. |
(18) |
Prima dell’applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di adeguarsi al fine di ottemperare alle prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(19) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Per quanto riguarda le sostanze PAM, ciclossidim, cyflumetofen, ciflutrin, metobromuron e penthiopyrad in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 16 agosto 2023.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 16 agosto 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per le sostanze beta-ciflutrin e ciflutrin conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. EFSA Journal 2021;19(9):6837.
(3) Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).
(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il ciclossidim conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. EFSA Journal 2020; 18(1):5962.
(5) Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui di ciclossidim nelle fragole. EFSA Journal (2018);16(8):5404.
(6) Regolamento (UE) 2021/976 della Commissione, del 4 giugno 2021, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciclossidim, mepiquat, Metschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328 e proesadione in o su determinati prodotti (GU L 216 del 18.6.2021, pag. 1).
(7) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il cyflumetofen conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. EFSA Journal 2021;19(8):6812.
(8) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il metobromuron conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. EFSA Journal 2021;19(9):6841.
(9) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il penthiopyrad conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. EFSA Journal 2021; 19(9):6810.
ALLEGATO
Il regolamento (CE) n. 396/2005 è così modificato:
1) |
nell’allegato II sono aggiunte le seguenti colonne relative alle sostanze 1-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carbossammide (PAM), ciclossidim, cyflumetofen, metobromuron e penthiopyrad: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
2) |
nell’allegato II la colonna relativa al ciflutrin è sostituita dalla seguente: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
3) |
nell’allegato III, parte A, le colonne relative alle sostanze ciclossidim, cyflumetofen e penthiopyrad sono soppresse; |
4) |
nell’allegato III, parte B, la colonna relativa al ciflutrin è soppressa. |
((*)) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
((*)) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.