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Document 32023H1339

Raccomandazione (UE) 2023/1339 del Consiglio del 27 giugno 2023 relativa all’adesione alla rete globale di certificazione sanitaria digitale istituita dall’Organizzazione mondiale della sanità e a disposizioni temporanee per agevolare i viaggi internazionali in considerazione della scadenza del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

ST/10513/2023/INIT

GU L 166 del 30.6.2023, p. 177–181 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/1339/oj

30.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 166/177


RACCOMANDAZIONE (UE) 2023/1339 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2023

relativa all’adesione alla rete globale di certificazione sanitaria digitale istituita dall’Organizzazione mondiale della sanità e a disposizioni temporanee per agevolare i viaggi internazionali in considerazione della scadenza del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 168, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il certificato COVID digitale dell’UE introdotto dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) è diventato rapidamente uno standard globale per i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione, con 51 paesi terzi e territori collegati al sistema in aggiunta a tutti gli Stati membri dell’Unione. Grazie alla sua dimensione esterna, il certificato COVID digitale dell’UE si è anche dimostrato la soluzione e lo strumento di più ampio utilizzo al fine di promuovere viaggi internazionali sicuri e una ripresa a livello globale.A parte il suo utilizzo in materia di viaggi, l’uso di certificati COVID digitali dell’UE ha favorito la continuità della vaccinazione transfrontaliera.

(2)

Il certificato COVID digitale dell’UE è stato fondamentale per salvaguardare la libera circolazione e i viaggi e la tecnologia sui cui si basa potrebbe continuare a fungere da strumento utile per essere meglio preparati a eventuali crisi sanitarie future, consentendo ai cittadini e alle imprese di attenuare l’impatto delle malattie trasmissibili e di garantire un livello adeguato di preparazione alle crisi sanitarie. Ciò è anche in linea con la relazione speciale 01/2023 della Corte dei conti europea dal titolo «Strumenti per agevolare i viaggi all’interno dell’UE durante la pandemia di COVID-19 - Iniziative pertinenti, alcune delle quali hanno avuto una piena riuscita mentre altre sono state poco utilizzate».

(3)

Il regolamento (UE) 2021/953 scade il 30 giugno 2023. A decorrere dal 1o luglio 2023 è pertanto opportuno che l’eventuale rilascio e accettazione dei certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 avvenga sulla base e in conformità delle condizioni stabilite dal diritto nazionale degli Stati membri. Inoltre, i riferimenti contenuti nella presente raccomandazione agli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2021/953 sono fatti unicamente per facilità di riferimento e non dovrebbero essere intesi come mantenimento in vigore di tali atti di esecuzione o delle competenze della Commissione di adottare e modificare atti di esecuzione a norma del regolamento (UE) 2021/953. Qualsiasi riferimento agli atti di esecuzione precedentemente adottati a norma del regolamento (UE) 2021/953 dovrebbe essere inteso come riferimento statico a detti atti, nella versione applicabile al 30 giugno 2023.

(4)

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) istituirà una rete globale di certificazione sanitaria digitale. La rete globale di certificazione sanitaria digitale è un meccanismo a sostegno della verifica dei certificati rilasciati dai partecipanti a tale rete. Tali certificati riguarderebbero inizialmente i certificati COVID-19 e, in una fase successiva, potrebbero includere anche la certificazione di altri documenti, quali i registri di immunizzazione di routine e il certificato internazionale di vaccinazione o profilassi, figurante nell’allegato 6 del regolamento sanitario internazionale (2005), ai fini dei viaggi internazionali e della continuità dell’assistenza.

(5)

L’istituzione di sistemi per attenuare l’impatto delle crisi sanitarie globali sui viaggi per i cittadini e le imprese dovrebbe essere considerata un pilastro fondamentale dell’agenda dell’Unione per la preparazione alle crisi sanitarie mondiali. La partecipazione alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell’OMS contribuirebbe all’allineamento globale delle norme in materia di certificati sanitari e all’istituzione di un sistema di riconoscimento dei certificati sanitari digitali per i viaggi internazionali e la continuità dell’assistenza.

(6)

La rete globale di certificazione sanitaria digitale in corso di sviluppo da parte dell’OMS riprende nella propria struttura il quadro di fiducia, i principi e le tecnologie aperte del certificato COVID digitale dell’UE. La Commissione intende cooperare strettamente con l’OMS al fine di garantire che la rete globale di certificazione sanitaria digitale sia coerente con le specifiche tecniche precedentemente stabilite dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione (2). Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a collegarsi alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell’OMS non appena possibile, comunque non oltre il 31 dicembre. Per una transizione agevole dal sistema del certificato COVID digitale dell’UE alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell’OMS, gli Stati membri dovrebbero essere invitati a rilasciare nuovi certificati di firma digitale utilizzati per il rilascio dei certificati COVID digitali dell’UE prima della scadenza del regolamento (UE) 2021/953, al fine di garantirne la massima validità tecnica e registrarli nel gateway di interoperabilità del quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 («gateway dell’UE»).

(7)

La Commissione intende garantire una transizione agevole affinché gli Stati membri aderiscano alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell’OMS, mantenendo il gateway dell’UE fino al 31 dicembre 2023 in modo da sostenere gli obiettivi della presente raccomandazione. A tal fine, la Commissione intende finanziare il gateway dell’UE attraverso il programma Europa digitale istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Ciò dovrebbe lasciare agli Stati membri e ai paesi terzi collegati al gateway dell’UE il tempo sufficiente per adottare le procedure necessarie per l’integrazione nella rete globale di certificazione sanitaria digitale dell’OMS.

(8)

Tutti i cittadini e i residenti dell’Unione che viaggiano al di fuori dell’Unione dovrebbero disporre di mezzi per dimostrare il loro status relativo alla COVID-19 ogniqualvolta ciò sia specificamente richiesto per viaggiare al di fuori dell’Unione. Pertanto, una volta collegati alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell’OMS, gli Stati membri dovrebbero anche essere invitati a rilasciare, su richiesta, certificati compatibili con il formato stabilito dalla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell’OMS, sulla base delle specifiche tecniche precedentemente stabilite dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1073, al fine di agevolare i viaggi internazionali verso paesi terzi che richiedano tali certificati, in particolare in caso di emergenza di sanità pubblica di portata internazionale. Oltre ad agevolare i viaggi internazionali, tale rilascio potrebbe contribuire all’allineamento globale delle norme in materia di certificati sanitari e allo sviluppo di un sistema di riconoscimento dei certificati sanitari digitali che faciliti la continuità dell’assistenza.

(9)

Gli Stati membri dovrebbero rilasciare tali certificati in formato digitale o cartaceo, o in entrambi i formati. I potenziali titolari dovrebbero avere il diritto di ricevere i certificati nel formato di loro scelta. Le informazioni figuranti nei certificati dovrebbero essere espresse anche in formato leggibile all’uomo e presentate almeno nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese.

(10)

L’adozione del certificato COVID digitale dell’UE da parte della rete globale di certificazione sanitaria digitale dell’OMS dovrebbe consentire ai paesi terzi che continuano a mantenere requisiti relativi alla COVID-19 come condizioni per l’ingresso nel loro territorio e che sono collegati al gateway dell’UE di accettare e verificare i certificati rilasciati prima del 1o luglio 2023 e i certificati rilasciati dopo il 1o luglio 2023.

(11)

Dal punto di vista di coloro che viaggiano verso l’Unione, una volta collegati alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell’OMS, al fine di garantire che i problemi di salute pubblica connessi alla pandemia di COVID-19 possano essere affrontati in modo adeguato, si consiglia agli Stati membri di mantenere la possibilità di accettare e verificare i certificati rilasciati da paesi terzi nell’ambito della rete globale di certificazione sanitaria digitale dell’OMS che continuano a soddisfare gli elevati standard stabiliti a norma del regolamento (UE) 2021/953. Qualora richiedano una prova di vaccinazione, test o guarigione in relazione alla COVID-19 per non applicare restrizioni di viaggio verso l’Unione, gli Stati membri dovrebbero accettare certificati COVID-19 tecnicamente conformi a quanto previsto dalla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell’OMS.

(12)

Nelle conclusioni sulla vaccinazione come uno degli strumenti più efficaci per prevenire le malattie e migliorare la salute pubblica del 9 dicembre 2022, il Consiglio ha invitato la Commissione a «valutare il valore aggiunto di una versione digitale dei certificati di vaccinazione, tenendo conto delle esperienze con le infrastrutture digitali europee e altri strumenti esistenti, come il certificato internazionale di vaccinazione o profilassi». Sviluppi analoghi sono previsti dall’OMS, in quanto intende sviluppare ulteriormente la sua rete globale di certificazione sanitaria digitale, al fine, ad esempio, di sostenere la digitalizzazione del certificato internazionale di vaccinazione e profilassi o i certificati di vaccinazione per l’immunizzazione di routine. Gli Stati membri sono invitati a partecipare attivamente agli sforzi volti a sviluppare ulteriormente la rete, nonché a rilasciare, accettare e verificare altri tipi di certificati di vaccinazione o dati sanitari, a seconda dei casi.

(13)

Durante un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2023 e al fine di garantire una transizione agevole verso la rete globale di certificazione sanitaria digitale dell’OMS, gli Stati membri che non sono ancora collegati a tale rete sono incoraggiati a rilasciare su richiesta, in particolare in caso sia dichiarata un’emergenza di sanità pubblica di portata internazionale e in conformità del diritto nazionale, certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 in un formato compatibile con le specifiche tecniche precedentemente stabilite dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1073, a condizione che nel loro diritto nazionale esista una base giuridica per il rilascio di tali certificati. Inoltre, durante tale periodo di transizione, qualora richiedano una prova di certificazione COVID-19 per non applicare restrizioni di viaggio verso l’Unione, gli Stati membri sono incoraggiati ad accettare prove di vaccinazione, guarigione o test in relazione alla COVID-19 precedentemente contemplate da un atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 3, paragrafo 10, o dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953, in linea con l’approccio di cui alla raccomandazione (UE) 2022/2548 del Consiglio (4).

(14)

Nel corso dello stesso periodo, gli Stati membri che non sono ancora collegati alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell’OMS sono inoltre incoraggiati a rimanere collegati al gateway dell’UE, nella misura in cui tale gateway è mantenuto dalla Commissione. Si consiglia agli Stati membri che sono già collegati alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell’OMS di sincronizzare le informazioni che caricano nella rete globale di certificazione sanitaria digitale dell’OMS con il gateway dell’UE.

(15)

Gli Stati membri sono incoraggiati ad attuare la presente raccomandazione a decorrere dal 1o luglio 2023, ossia il giorno successivo alla scadenza del regolamento (UE) 2021/953, in modo da evitare eventuali perturbazioni, in particolare per quanto riguarda i viaggi internazionali verso paesi terzi che continuano a richiedere certificati COVID. In particolare, per quanto riguarda il rilascio di un nuovo certificato di firma digitale, gli Stati membri possono rilasciare tale certificato solo finché il regolamento (UE) 2021/953 è ancora in vigore. Sono pertanto invitati a conferire a tale certificato la massima validità tecnica possibile e a registrarlo nel gateway dell’UE prima della scadenza del regolamento (UE) 2021/953 il 30 giugno 2023.

(16)

Al trattamento dei dati personali effettuato in sede di attuazione della presente raccomandazione si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire in qualsiasi momento il rispetto delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione in materia di dati personali, in particolare il rispetto del principio di liceità di cui al regolamento (UE) 2016/679,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Collegamento alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell’OMS

1.

Il Consiglio accoglie con favore l’intenzione della Commissione di cooperare strettamente con l’OMS nello sviluppo della rete globale di certificazione sanitaria digitale, consentendo all’OMS di riprendere nella propria struttura il quadro di fiducia, i principi e le tecnologie aperte del certificato COVID digitale dell’UE, sulla base delle specifiche tecniche precedentemente stabilite dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1073.

2.

Gli Stati membri sono incoraggiati a collegarsi alla rete globale di certificazione sanitaria digitale in corso di istituzione da parte dell’OMS, a condizione che nel loro diritto nazionale esista un’appropriata base giuridica, non appena possibile e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

3.

Ciascuno Stato membro che desideri aderire alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell’OMS è incoraggiato a rilasciare un nuovo certificato di firma digitale con la massima validità tecnica possibile e registrarlo nel gateway dell’UE prima della scadenza del regolamento (UE) 2021/953.

4.

Il Consiglio accoglie con favore l’intenzione della Commissione di agevolare una transizione senza soluzione di continuità dal sistema del certificato COVID digitale dell’UE alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell’OMS. Spetta tuttavia agli Stati membri decidere se collegarsi alla rete globale di certificazione sanitaria digitale e se desiderano farlo con la tecnologia esistente oppure puntare a collegarsi in una fase successiva.

Rilascio e accettazione di certificati nell’ambito della rete globale di certificazione sanitaria digitale dell’OMS

5.

Una volta collegati alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell’OMS, gli Stati membri sono incoraggiati a eseguire, se del caso, i compiti prescritti dall’OMS in relazione al funzionamento della rete globale di certificazione sanitaria digitale dell’OMS nel modo più efficiente possibile, a condizione che esista un’appropriata base giuridica nel diritto dell’Unione o nazionale, in conformità del regolamento (UE) 2016/679, in particolare:

a)

rilasciare, se del caso, in particolare ove sia dichiarata un’emergenza di sanità pubblica di portata internazionale, certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 in un formato compatibile con la rete globale di certificazione sanitaria digitale dell’OMS, sulla base delle specifiche tecniche precedentemente stabilite dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1073;

b)

rilasciare i certificati di cui alla lettera a) del presente punto in formato digitale o cartaceo, o in entrambi i formati, e agevolare, ove opportuno, il processo per l’ottenimento, da parte dei i potenziali titolari, dei certificati nel formato di loro scelta. Si raccomanda che le informazioni figuranti nei certificati siano espresse anche in formato leggibile all’uomo e presentate almeno nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese;

c)

qualora richiedano una prova di vaccinazione, test o guarigione in relazione alla COVID-19 per non applicare restrizioni, accettare certificati in relazione alla COVID-19 conformi a quanto previsto dalla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell’OMS.

Sviluppo ulteriore della rete globale di certificazione sanitaria digitale dell’OMS

6.

Gli Stati membri sono incoraggiati a partecipare attivamente agli sforzi volti a sviluppare ulteriormente la rete globale di certificazione sanitaria digitale dell’OMS, tenendo conto degli sviluppi relativi all’aggiornamento del regolamento sanitario internazionale, e a valutare i potenziali vantaggi, le sfide e i requisiti di legge dei certificati digitali dell’OMS, anche esplorando, tra l’altro, l’uso di certificati digitali per altre malattie e l’autenticazione di altri dati sanitari.

Periodo di transizione fino al 31 dicembre 2023

7.

Il Consiglio accoglie con favore l’intenzione della Commissione di mantenere il gateway dell’UE per il certificato COVID digitale dell’UE in modo da sostenere gli obiettivi della presente raccomandazione fino al 31 dicembre 2023, al fine di agevolare le misure da adottare per collegarsi alla rete globale di certificazione sanitaria digitale in corso di istituzione da parte dell’OOMS e continuare a renderla disponibile a paesi terzi e territori già collegati al gateway dell’UE, a condizione che i certificati di tali paesi e territori continuino a essere rilasciati sulla base di norme e sistemi tecnologici che siano interoperabili con il quadro di fiducia del gateway dell’UE e che consentano la verifica dell’autenticità, della validità e dell’integrità.

8.

Fino a quando non saranno collegati alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell’OMS di cui al punto 1 e durante il periodo fino al 31 dicembre 2023, gli Stati membri sono incoraggiati a rimanere collegati al gateway dell’UE, nella misura in cui tale gateway è mantenuto dalla Commissione e purché esista una base giuridica appropriata nel loro diritto nazionale, in conformità del regolamento (UE) 2016/679, al fine di:

a)

rilasciare, se del caso, in particolare ove sia dichiarata un’emergenza di sanità pubblica di portata internazionale, certificati in relazione alla COVID-19 nel formato basato sulle specifiche tecniche precedentemente stabilite dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1073;

b)

rilasciare i certificati di cui alla lettera a) del presente puto in formato digitale o cartaceo, o in entrambi i formati, e agevolare, ove opportuno, il processo l’ottenimento, da parte dei potenziali titolari, dei certificati nel formato di loro scelta. Si raccomanda che le informazioni figuranti nei certificati siano espresse anche in formato leggibile all’uomo e presentate almeno nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese;

c)

qualora richiedano una prova di vaccinazione, test o guarigione in relazione alla COVID-19 per non applicare restrizioni, in particolare, ove sia dichiarata un’emergenza di sanità pubblica di portata internazionale, accettare prove di vaccinazione, guarigione o test in relazione alla COVID-19 precedentemente contemplate da un atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 3, paragrafo 10, o dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953;

9.

Gli Stati membri collegati alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell’OMS sono inoltre incoraggiati a garantire, fino al 31 dicembre 2023, la sincronizzazione delle informazioni che caricano nel gateway dell’UE e nella rete globale di certificazione sanitaria digitale dell’OMS.

Fatto a Lussemburgo, il 27 giugno 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. ROSWALL


(1)  Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1).

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione, del 28 giugno 2021, che stabilisce specifiche tecniche e norme per l’attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 230 del 30.6.2021, pag. 32).

(3)  Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell’11.5.2021, pag. 1).

(4)  Raccomandazione (UE) 2022/2548 del Consiglio, del 13 dicembre 2022, su un approccio coordinato riguardo ai viaggi verso l’Unione durante la pandemia di COVID-19 e che sostituisce la raccomandazione (UE) 2020/912 (GU L 328 del 22.12.2022, pag. 146).

(5)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).


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