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Document 32023D0702

Decisione (UE) 2023/702 del Consiglio del 21 marzo 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione e alla formulazione di raccomandazioni e dichiarazioni congiunte e unilaterali

ST/7099/2023/INIT

GU L 92 del 30.3.2023, pp. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/03/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/702/oj

30.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 92/10


DECISIONE (UE) 2023/702 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2023

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione e alla formulazione di raccomandazioni e dichiarazioni congiunte e unilaterali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio (1) è stato concluso l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso»), che è entrato in vigore il 1o febbraio 2020.

(2)

L'articolo 164, paragrafo 5, lettera d), dell'accordo di recesso conferisce al comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 1, dell’accordo medesimo, («comitato misto») il potere di adottare decisioni che modificano tale accordo, purché tali modifiche siano necessarie per rettificare errori, omissioni o altre carenze o per risolvere situazioni impreviste al momento della firma dell'accordo, salvo in relazione alle parti prima, quarta e sesta dell'accordo e purché siffatte decisioni non siano tali da modificare gli elementi essenziali di detto accordo.

(3)

L'articolo 166, paragrafo 1, dell'accordo di recesso conferisce al comitato misto il potere di adottare decisioni su qualunque questione nei casi previsti da tale accordo e di rivolgere all'Unione e al Regno Unito opportune raccomandazioni. A norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per l'Unione e il Regno Unito, e l'Unione e il Regno Unito devono provvedere ad attuare tali decisioni, che producono gli stessi effetti giuridici dell'accordo. L'articolo 166, paragrafo 3, dell'accordo di recesso prevede che le raccomandazioni siano adottate di comune accordo.

(4)

A norma dell'articolo 182 dell'accordo di recesso, il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («protocollo») è parte integrante di tale accordo.

(5)

È opportuno che l'Unione e il Regno Unito formulino una dichiarazione comune in sede di comitato misto in cui si attesti che, ove opportuno nei loro rapporti ai sensi dell'accordo di recesso, denomineranno il protocollo come modificato, in linea con le esigenze di certezza del diritto, «Quadro di Windsor», e che potranno denominare allo stesso modo il protocollo come modificato nel loro diritto interno.

(6)

Tenuto conto delle circostanze specifiche dell'Irlanda del Nord, è necessario disporre che l'Unione e il Regno Unito si adoperino al massimo per garantire che le agevolazioni degli scambi tra l'Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito includano modalità specifiche per la circolazione delle merci nel mercato interno del Regno Unito, coerenti con la posizione dell'Irlanda del Nord quale parte del territorio doganale del Regno Unito a norma di tale protocollo, qualora le merci siano destinate al consumo finale o all'uso finale in Irlanda del Nord e qualora siano in vigore le necessarie garanzie per tutelare l'integrità del mercato interno dell'Unione e dell'Unione doganale. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo.

(7)

L'Unione dovrebbe prendere atto della dichiarazione unilaterale del Regno Unito in sede di comitato misto che indica la prassi che intende mettere in atto per quanto riguarda la circolazione delle merci dall'Irlanda del Nord verso altre parti del Regno Unito.

(8)

L'Unione dovrebbe inoltre prendere atto della dichiarazione unilaterale del Regno Unito in sede di comitato misto che indica la prassi che intende mettere in atto per quanto riguarda le attività di vigilanza del mercato e di applicazione delle norme.

(9)

È necessario garantire una cooperazione rafforzata tra il Regno Unito e l'Unione, e tra le autorità del Regno Unito e quelle degli Stati membri se del caso, per sostenere le modalità specifiche previste con un'efficace attività di vigilanza del mercato e applicazione delle norme. Il comitato misto dovrebbe pertanto formulare una raccomandazione che preveda tale cooperazione rafforzata e stabilisca che la cooperazione potrebbe ricomprendere la condivisione delle conoscenze, lo scambio di informazioni, la collaborazione con gli operatori e l'attività congiunta.

(10)

Tenuto conto delle circostanze specifiche dell'Irlanda del Nord, compresa la sua posizione quale parte integrante del mercato interno del Regno Unito, è opportuno apportare alcune modifiche all'allegato 3 del protocollo. L'applicazione di tali modifiche non dovrebbe comportare rischi di frode fiscale né potenziali distorsioni della concorrenza. L’attuazione di tali modifiche in Irlanda del Nord, e in particolare l'attuazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, non dovrebbe comportare rischi per il mercato interno dell'Unione né per il mercato interno del Regno Unito, né dovrebbe creare oneri indebiti per le imprese che operano in Irlanda del Nord. Al fine di precisare l'ambito di applicazione di taluni atti già elencati nell'allegato 3 del protocollo al e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, è opportuno aggiungere due note a tale allegato. Al fine di affrontare ulteriori possibili carenze o circostanze impreviste e di garantire che all'allegato 3 possano essere aggiunte in qualsiasi momento altre note che specifichino in che modo gli atti dell'Unione elencati in tale allegato si applicano al e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, è opportuno prevedere tale possibilità.

(11)

L'Unione e il Regno Unito dovrebbero formulare una dichiarazione comune in sede di comitato misto sul regime IVA per le merci che non sono a rischio per il mercato interno dell'Unione e sulle modalità di rimborso transfrontaliero dell'IVA. Con tale dichiarazione l'Unione e il Regno Unito si impegnerebbero a esaminare la possibilità di aggiungere note che precisino l'ambito di applicazione di taluni atti elencati nell'allegato 3 del protocollo. La prima nota riguarderebbe l'applicazione delle aliquote di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2) e conterrebbe un elenco di beni che, per loro natura e per le condizioni di cessione, sarebbero oggetto di consumo finale in Irlanda del Nord e per i quali l'applicazione di aliquote diverse non comporterebbe ripercussioni negative sul mercato interno dell'Unione, quali rischi di frode fiscale o potenziali distorsioni della concorrenza. L'Unione e il Regno Unito dovrebbero inoltre dichiararsi disposti a valutare e rivedere periodicamente l'elenco. La seconda nota riguarderebbe le attuali modalità di rimborso transfrontaliero dell'IVA ai sensi del diritto dell'Unione di cui all'articolo 8 del protocollo.

(12)

Per garantire l'efficacia dell'articolo 8 del protocollo, l'Unione e il Regno Unito dovrebbero scambiarsi informazioni e discutere in maniera strutturata eventuali questioni relative all'attuazione e all'applicazione di detto articolo, comprese le modifiche significative previste del quadro legislativo applicabile nell'Unione e nel Regno Unito nei settori dell'IVA e delle accise sui beni. È pertanto opportuno che il comitato misto adotti una decisione che preveda riunioni speciali del comitato specializzato delle questioni relative all'attuazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («comitato specializzato») quale meccanismo di coordinamento rafforzato per consentire all'Unione e al Regno Unito di identificare e discutere eventuali questioni relative al funzionamento del protocollo nei settori dell'IVA e delle accise e proporre, se del caso, misure appropriate.

(13)

Al fine di precisare ulteriormente l'ambito di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del protocollo, è opportuno che l'Unione e il Regno Unito definiscano un'intesa comune sulle condizioni da rispettare affinché gli aiuti di Stato concessi dalle autorità del Regno Unito rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda il legame reale e diretto con l'Irlanda del Nord. È pertanto opportuno che l'Unione e il Regno Unito formulino a tal fine una dichiarazione comune in sede di comitato misto.

(14)

Per far fronte a una situazione in cui un atto specifico dell'Unione che modifica o sostituisce un atto citato nel protocollo modifichi in maniera significativa il contenuto o l'ambito di applicazione di tale atto, come applicabile prima della modifica o sostituzione, e in cui l'applicazione in Irlanda del Nord dell'atto dell'Unione così modificato o sostituito avrebbe considerevoli ripercussioni sulla vita quotidiana delle comunità in Irlanda del Nord che potrebbero protrarsi nel tempo, è necessario istituire un meccanismo di freno di emergenza che permetta a 30 membri dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord di almeno due partiti politici (esclusi il presidente e i vicepresidenti), nel rispetto di ciascuna delle condizioni di cui al paragrafo 1 del progetto di dichiarazione unilaterale del Regno Unito sul ruolo delle istituzioni dell'accordo del Venerdì santo o accordo di Belfast del 10 aprile 1998 tra il governo del Regno Unito, il governo dell'Irlanda e gli altri partecipanti ai negoziati multilaterali («accordo del 1998») allegato alla prevista decisione del comitato misto che modifica il protocollo, di rimediare alla suddetta situazione. Tali condizioni prevedono, tra l'altro, il fatto che la notifica possa essere effettuata solo in circostanze assolutamente eccezionali e in ultima istanza, e che i membri dell'Assemblea legislativa abbiano sollecitato un dibattito preliminare con il governo del Regno Unito e all'interno dell'esecutivo dell'Irlanda del Nord per esaminare tutte le possibilità in relazione all'atto dell'Unione. Qualora il Regno Unito effettui una notifica a tal fine all'Unione, l'atto dell'Unione come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione non si applicherebbe al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord in virtù dell'articolo 13, paragrafo 3, del protocollo. L'atto dell'Unione come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione dovrebbe invece essere aggiunto nell'allegato pertinente del protocollo secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del medesimo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo.

(15)

Qualora il Regno Unito effettui la notifica all'Unione di cui all'articolo 13, paragrafo 3 bis, primo comma, del protocollo come nuovamente previsto, ma un collegio arbitrale statuisca che il Regno Unito non ha rispettato le condizioni per effettuare tale notifica quali previste nel terzo comma di tale paragrafo, è opportuno che sia data rapida esecuzione al lodo del collegio arbitrale. Il comitato misto dovrebbe pertanto formulare una raccomandazione che preveda tale rapida esecuzione. Tale risoluzione dovrebbe essere basata sull'intesa comune secondo cui occorre dare rapida esecuzione nello stesso modo qualora il Regno Unito non abbia rispettato gli obblighi di buona fede cui è tenuto in virtù dell'articolo 5 dell'accordo di recesso effettuando tale notifica senza che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al punto 1 della dichiarazione unilaterale del Regno Unito sul ruolo delle istituzioni dell'accordo del 1998, allegata alla decisione 1/2023 del comitato misto.

(16)

L'Unione e il Regno Unito dovrebbero riconoscere che, affinché la notifica del Regno Unito a norma del recentemente previsto paragrafo 3 bis dell'articolo 13 del protocollo sia effettuata in buona fede in conformità dell'articolo 5 dell'accordo di recesso, devono ricorrere tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 della dichiarazione unilaterale del Regno Unito sul ruolo delle istituzioni dell'accordo del 1998. È inoltre opportuno chiarire tramite una dichiarazione comune che, se un collegio arbitrale ha statuito che il Regno Unito non ha rispettato l'articolo 5 dell'accordo di recesso in relazione a una notifica all'Unione che attivi il meccanismo, è opportuno che sia data rapida esecuzione al lodo del collegio arbitrale.

(17)

L'Unione e il Regno Unito dovrebbero avvalersi pienamente degli organi misti istituiti dall'accordo di recesso per sorvegliarne l'attuazione. Il comitato specializzato può consentire scambi di pareri su eventuali future normative del Regno Unito relative alle merci rilevanti per il funzionamento del protocollo. A tal fine, il comitato specializzato può riunirsi in una composizione specifica, nella fattispecie l'organo speciale per le merci, per valutare gli effetti potenziali delle future normative in Irlanda del Nord, e anticipare e discutere le difficoltà pratiche in gioco. L'Unione e il Regno Unito risolverebbero tutte le questioni relative al funzionamento del protocollo nel modo migliore e più rapido possibile. È pertanto opportuno che l'Unione e il Regno Unito adottino a tal fine una dichiarazione comune in sede di comitato misto.

(18)

L'Unione dovrebbe prendere atto della dichiarazione unilaterale del Regno Unito in sede di comitato misto sul meccanismo di espressione democratica del consenso di cui all'articolo 18 del protocollo, rammentando i compiti del comitato misto di cui all'articolo 164 dell'accordo di recesso.

(19)

È risultato necessario estendere l'insieme degli operatori autorizzati a trasferire merci non a rischio da altre parti del Regno Unito in Irlanda del Nord di cui alla decisione n. 4/2020 del comitato misto (3). In particolare, è opportuno stabilire nuove condizioni per considerare che le merci non subiscano trasformazioni commerciali, fra l'altro innalzando la soglia del fatturato annuo degli operatori che non deve essere superata affinché la trasformazione delle merci da parte di tali operatori non sia considerata trasformazione commerciale, indipendentemente dal loro settore di attività. Inoltre, gli operatori stabiliti in altre parti del Regno Unito dovrebbero essere autorizzati ad aderire al sistema degli operatori fidati su cui si basano le modalità per il trasporto di merci non a rischio. È opportuno definire in modo più dettagliato le condizioni specifiche per l'autorizzazione degli operatori fidati, così da assicurare che le agevolazioni doganali concesse agli operatori fidati e ai vettori autorizzati quando trasportano merci non a rischio da altre parti del Regno Unito in Irlanda del Nord, che devono essere stabilite mediante modifiche mirate dei pertinenti atti dell'Unione, siano accompagnate da garanzie più rigorose.

(20)

È inoltre opportuno stabilire norme per specificare le condizioni alle quali le merci spedite in pacchi in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito possono essere considerate non a rischio se tali pacchi sono consegnati a privati residenti in Irlanda del Nord e trasportati in Irlanda del Nord da vettori autorizzati.

(21)

L'Unione dovrebbe prendere atto della dichiarazione unilaterale del Regno Unito in sede di comitato misto che indica la prassi che intende mettere in atto per rafforzare le misure di esecuzione per le merci spedite in pacchi in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito.

(22)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto riguardo a una decisione che deve essere adottata e a raccomandazioni, dichiarazioni comuni e unilaterali che devono essere presentate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'articolo 164 dell'accordo di recesso («comitato misto») riguardo a una decisione che deve essere adottata e ad alcune raccomandazioni che devono essere presentate dal comitato misto figura nel progetto di decisione e nei progetti di raccomandazioni riportati nell'allegato 1 della presente decisione.

Articolo 2

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto riguardo ad alcune dichiarazioni comuni che l'Unione e il Regno Unito devono formulare in sede di comitato misto figura nei progetti di dichiarazioni comuni riportati nell'allegato 2 della presente decisione.

Articolo 3

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto riguardo ad alcune dichiarazioni unilaterali che il Regno Unito deve formulare in sede di comitato misto, che figurano in forma di progetto nell'allegato 3 della presente decisione, è quella di prendere atto di tali dichiarazioni. Riguardo alla dichiarazione unilaterale del Regno Unito in sede di comitato misto sul meccanismo di espressione democratica del consenso di cui all'articolo 18 del protocollo, l'Unione rammenta anche i compiti del comitato misto di cui all'articolo 164 dell'accordo di recesso.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. ROSWALL


(1)  Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(3)  Decisione n. 4/2020 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 17 dicembre 2020, relativa alla determinazione delle merci non a rischio [2020/2248] (GU L 443 del 30.12.2020, pag. 6).


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