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Document 32022R2565

    Regolamento delegato (UE) 2022/2565 della Commissione dell' 11 ottobre 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/444 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni relative all'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione

    C/2022/5976

    GU L 330 del 23.12.2022, p. 130–133 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2565/oj

    23.12.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 330/130


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2565 DELLA COMMISSIONE

    dell' 11 ottobre 2022

    che integra il regolamento (UE) 2021/444 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni relative all'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2021/444 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2021, che istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale e che abroga il regolamento (UE) n. 1294/2013 (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/444 sono elencati nell'allegato II di detto regolamento.

    (2)

    Durante la valutazione intermedia del programma dogana 2020 (2), la Commissione ha identificato l'esigenza di adeguare e razionalizzare il quadro di sorveglianza e valutazione del programma. La Commissione ha pertanto riveduto l'approccio alla performance del programma al fine di garantire la pertinenza di tutti gli indicatori selezionati ai fini della sorveglianza e della valutazione del programma.

    (3)

    Gli indicatori di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2021/444, sebbene adeguati ai fini della sorveglianza annuale della performance, non sono sufficienti a consentire una sorveglianza e una valutazione esaustive delle attività e dei risultati del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici. Si dovrebbero pertanto stabilire indicatori supplementari nell'ambito del quadro di sorveglianza e valutazione. Tali indicatori supplementari dovrebbero essere intesi a misurare le realizzazioni, i risultati e gli impatti del programma.

    (4)

    Al fine di garantire che i dati destinati alla sorveglianza e alla valutazione del programma siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo, si dovrebbero imporre obblighi di rendicontazione proporzionati che evitino la doppia rendicontazione, minimizzando gli oneri amministrativi.

    (5)

    Al fine di garantire l'allineamento con l'inizio del periodo di rendicontazione connesso al quadro di sorveglianza e valutazione del programma, è opportuno che il presente regolamento delegato si applichi con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2022,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Indicatori del quadro di sorveglianza e valutazione e obblighi di rendicontazione

    1.   Nella sorveglianza e nella valutazione del programma a norma degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2021/444 sono utilizzati i seguenti indicatori nell'ambito del quadro di sorveglianza e valutazione:

    a)

    gli indicatori di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2021/444;

    b)

    gli indicatori di cui all'allegato del presente regolamento, che misurano le realizzazioni, i risultati e gli impatti del programma.

    2.   Gli indicatori di cui al paragrafo 1 sono misurati ogni anno, ad eccezione degli indicatori d'impatto di cui al punto 1), lettere a) e b), al punto 2) e al punto 3), lettera a), dell'allegato del presente regolamento, che sono misurati ogni due anni nell'ambito delle valutazioni intermedie e finali, a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/444.

    3.   Ove richiesto dalla Commissione, i destinatari dei fondi del programma forniscono alla Commissione i dati e le informazioni relativi agli indicatori di cui al paragrafo 1, pertinenti al fine di contribuire al quadro di sorveglianza e valutazione.

    Articolo 2

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 87 del 15.3.2021, pag. 1.

    (2)  Commissione europea, direzione generale Fiscalità e unione doganale,Valutazione intermedia del programma Dogana 2020: relazione finale, Ufficio delle pubblicazioni, 2019, https://data.europa.eu/doi/10.2778/923910


    ALLEGATO

    Elenco di indicatori supplementari per quanto riguarda il quadro di sorveglianza e valutazione per il programma Dogana di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2021/444

    A.   Indicatori di realizzazione

    1)

    Sviluppo delle componenti comuni dei sistemi elettronici europei (EES):

    a)

    numero di progetti informatici (IT) in fase di avvio;

    b)

    numero di progetti informatici in fase di esecuzione;

    c)

    percentuale di progetti informatici il cui costo effettivo è quello previsto;

    d)

    percentuale di progetti informatici con status «verde» in linea con i requisiti previsti dal piano strategico pluriennale per le dogane (MASP-C).

    2)

    Fornitura delle componenti comuni dell'EES:

    a)

    numero di progetti informatici immessi in produzione a norma del diritto dell'Unione;

    b)

    percentuale delle componenti comuni dell'EES erogata secondo le scadenze del MASP-C;

    c)

    numero di revisioni apportate alle scadenze per la consegna delle componenti comuni dell'EES.

    3)

    Affidabilità dell'EES (capacità della rete comune di comunicazione).

    4)

    Affidabilità dei servizi di supporto informatico:

    a)

    percentuale di ticket "incidente" risolti nei tempi previsti;

    b)

    soddisfazione degli utenti per i servizi di assistenza forniti.

    5)

    Livello di sostegno allo sviluppo delle capacità fornito attraverso azioni collaborative (qualità delle azioni collaborative).

    6)

    Grado di conoscenza dei programmi.

    B.   Indicatori di risultato

    1)

    Livello di coerenza della normativa e delle politiche doganali e della loro attuazione (contributo di nuove componenti comuni dell'EES ad agevolare l'attuazione coerente della legislazione e delle politiche dell'Unione).

    2)

    Livello di cooperazione operativa tra le autorità nazionali:

    a)

    contributo delle nuove componenti comuni dell'EES all'agevolazione della cooperazione operativa tra le autorità nazionali;

    b)

    numero di utenti attivi sulla piattaforma collaborativa online;

    c)

    numero di interazioni sulla piattaforma collaborativa;

    d)

    soddisfazione degli utenti riguardo alla piattaforma collaborativa online.

    3)

    Procedure elettroniche semplificate per gli operatori economici:

    a)

    numero di operatori economici registrati;

    b)

    numero di domande.

    4)

    Prestazioni operative delle autorità nazionali:

    a)

    contributo delle nuove componenti comuni dell'EES al miglioramento delle prestazioni operative delle autorità nazionali;

    b)

    contributo dei risultati delle azioni collaborative e in materia di competenze umane al miglioramento delle prestazioni operative delle autorità nazionali.

    5)

    Dogane — Innovazione nel settore della politica doganale:

    a)

    contributo delle nuove componenti comuni degli EES all'innovazione nel settore della politica doganale;

    b)

    contributo dei risultati delle azioni collaborative e in materia di competenze umane all'innovazione nel settore della politica doganale.

    C.   Indicatori d'impatto

    1)

    Evoluzione della tutela degli interessi finanziari ed economici dell'Unione e degli Stati membri:

    a)

    importo dei dazi non versati, compresi i dazi doganali, i dazi compensativi e antidumping su prodotti e servizi, relativi alle frodi e alle irregolarità rilevate da recuperare;

    b)

    casi di frodi e irregolarità rilevate concernenti dazi.

    2)

    Evoluzione della sicurezza dell'Unione e dei suoi cittadini (sequestri di merci e sostanze che costituiscono una minaccia per la sicurezza).

    3)

    Evoluzione dell'agevolazione delle attività commerciali legittime:

    a)

    efficienza delle dogane, di sdoganamento e di gestione delle frontiere (in termini di sdoganamento);

    b)

    contributo alla transizione a un'unione doganale senza uso di carta.


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