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Document 32022R2525
Council Implementing Regulation (EU) 2022/2525 of 21 December 2022 implementing Regulation (EU) 2016/44 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2525 del Consiglio del 21 dicembre 2022 che attua il regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2525 del Consiglio del 21 dicembre 2022 che attua il regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
ST/15257/2022/INIT
GU L 328 del 22.12.2022, p. 64–65
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
22.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 328/64 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2525 DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 2022
che attua il regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 6,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/44. |
(2) |
A seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-627/20 (2), risulta opportuno sopprimere la voce relativa a un’entità inserita in elenco. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento (UE) 2016/44, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
(1) GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.
(2) Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2022, Libyan African Investment Company (Laico)/Consiglio, T-627/20.
ALLEGATO
Nell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 (Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 6, paragrafo 2), parte B (Entità), la voce seguente è soppressa:
«1. |
Libyan Arab African Investment Company — LAAICO (alias LAICO)». |