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Document 32022R1860

    Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 della Commissione del 10 giugno 2022 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme, i formati, la frequenza, i metodi e le modalità di segnalazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/3588

    GU L 262 del 7.10.2022, p. 68–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/10/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1860/oj

    7.10.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 262/68


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1860 DELLA COMMISSIONE

    del 10 giugno 2022

    che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme, i formati, la frequenza, i metodi e le modalità di segnalazione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, quarto comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione (2) ha subìto sostanziali modifiche. Poiché sarebbero necessarie ulteriori modifiche per rendere più chiaro e coerente il quadro giuridico, compresi gli obblighi di segnalazione in altre giurisdizioni, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 sostituendolo con il presente regolamento.

    (2)

    Le informazioni segnalate ai repertori di dati sulle negoziazioni dalle controparti dei derivati dovrebbero essere presentate in un formato armonizzato per agevolare la raccolta, l'aggregazione e il confronto dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni. È quindi opportuno prescrivere il formato di ciascuno dei campi da segnalare e standardizzare le segnalazioni facendo riferimento a una norma ISO ampiamente utilizzata nel settore finanziario.

    (3)

    Per un singolo derivato è possibile presentare più segnalazioni, per esempio se il derivato subisce modifiche successive. Per assicurare la corretta comprensione di ciascuna segnalazione relativa a un derivato e di ciascun derivato nel suo complesso, le segnalazioni dovrebbero essere presentate nell'ordine cronologico degli eventi segnalati.

    (4)

    Al fine di alleviare l'onere di segnalare la modifica di alcuni valori, in particolare le informazioni relative alla valutazione del contratto e il margine costituito o ricevuto, tali informazioni dovrebbero essere segnalate quali risultano quotidianamente a fine giornata.

    (5)

    Il sistema globale di identificazione delle persone giuridiche (LEI) è stato ormai attuato integralmente e ogni controparte di un derivato o soggetto responsabile della segnalazione dovrebbe quindi utilizzare esclusivamente tale sistema per identificare una persona giuridica in una segnalazione. Affinché l'uso del sistema LEI sia efficace, la controparte o il soggetto responsabile della segnalazione dovrebbe provvedere a che i dati di riferimento relativi al proprio LEI siano rinnovati conformemente alle condizioni di un emittente LEI accreditato, denominato unità operativa locale.

    (6)

    Per taluni prodotti, determinare il lato della controparte in un derivato è complicato. Pertanto, al fine di garantire che tale informazione sia segnalata in modo coerente e accurato, è opportuno stabilire norme specifiche per la determinazione della direzione del derivato.

    (7)

    Per determinare le reali esposizioni delle controparti, le autorità competenti hanno bisogno di informazioni complete e esatte sulle garanzie scambiate tra le controparti. Per questo motivo è opportuno definire norme specifiche che consentano un approccio coerente per quanto riguarda le segnalazioni delle garanzie costituite per un determinato derivato o portafoglio.

    (8)

    La specificazione e la classificazione esatte e l'identificazione precisa dei derivati sono essenziali per l'uso efficiente e per l'aggregazione significativa dei dati detenuti dai diversi repertori di dati sulle negoziazioni e contribuiscono pertanto al conseguimento degli obiettivi enunciati dal Consiglio per la stabilità finanziaria nello studio di fattibilità sull'aggregazione dei dati sui derivati OTC detenuti dai repertori di dati sulle negoziazioni, pubblicato il 19 settembre 2014. L'applicazione dell'identificativo unico del prodotto (UPI) concordato a livello globale è essenziale per consentire l'aggregazione dei dati sui derivati a livello globale. È pertanto opportuno stabilire gli obblighi di segnalazione per quanto riguarda la classificazione e l'identificazione dei derivati, in modo tale che le autorità competenti possano disporre di queste informazioni nella loro interezza.

    (9)

    La generazione e la fornitura tempestive dell'identificativo unico dell'operazione (UTI) (3) sono indispensabili per consentire a entrambe le controparti di utilizzare lo stesso UTI, così da garantire la corretta identificazione e associazione delle due segnalazioni relative allo stesso derivato. È quindi necessario stabilire dei criteri per determinare il soggetto responsabile della generazione dell'UTI in modo da evitare di conteggiare due volte lo stesso derivato. Al fine di raggiungere tale obiettivo per i derivati conclusi con controparti al di fuori dell'Unione, è importante allineare le norme con gli orientamenti concordati a livello globale sull'UTI.

    (10)

    La modifica del codice LEI di un determinato soggetto a causa di un evento aziendale o l'ottenimento di un codice LEI da parte di un soggetto giuridico può comportare la necessità di aggiornare un numero cospicuo di segnalazioni, in particolare tutte quelle in cui tale soggetto è identificato come parte coinvolta in un derivato. Per questo motivo, è opportuno stabilire una procedura per assicurare che i repertori di dati sulle negoziazioni possano aggiornare l'identificativo dei soggetti in modo centralizzato, assicurando così un processo efficiente, solido e tempestivo.

    (11)

    Le autorità potrebbero non essere a conoscenza di alcuni problemi di segnalazione significativi dei soggetti segnalanti sottoposti a vigilanza, per esempio quando tali problemi non si traducono in rifiuti di segnalazioni o mancate riconciliazioni. Affinché le autorità abbiano una visione completa dei problemi significativi di segnalazione, è opportuno che i soggetti responsabili della segnalazione notifichino alle autorità competenti gli errori e le omissioni nelle segnalazioni.

    (12)

    Quando una controparte finanziaria ha l'esclusiva responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, della segnalazione dei dati relativi ai contratti derivati OTC per conto di una controparte non finanziaria a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012, la controparte finanziaria dovrebbe predisporre quanto necessario per poter adempiere debitamente a tale obbligo senza duplicazione della segnalazione dei dati relativi ai derivati.

    (13)

    Le incoerenze nelle riconciliazioni sono una chiara indicazione di potenziali problemi relativi alla qualità dei dati segnalati. È quindi opportuno che le controparti, i soggetti responsabili della segnalazione e i soggetti che trasmettono le segnalazioni, a seconda dei casi, abbiano predisposto modalità per assicurare la risoluzione delle mancate riconciliazioni.

    (14)

    Affinché le autorità possano adempiere efficacemente ai mandati conferiti loro, in particolare in materia di stabilità finanziaria, è necessario che abbiano un quadro chiaro e completo di tutti i derivati con rischio in essere. Soltanto un obbligo armonizzato di aggiornare debitamente tutti i derivati in essere può prevenire divergenze nell'attuazione degli obblighi di segnalazione che si applicano ai derivati in essere e quindi attenuare il rischio di compromettere la convergenza della vigilanza. Inoltre, assicurando che le segnalazioni relative ai derivati in essere siano allineate in termini di contenuto e qualità dei dati, è possibile semplificare i flussi di segnalazione e quindi, a lungo termine, ridurre i costi per tutti i portatori di interessi, compresi i repertori di dati sulle negoziazioni, i soggetti segnalanti e le autorità. Pertanto, ai fini di un migliore funzionamento e di un alleviamento dell'onere di segnalazione, in linea con gli obiettivi delle modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012 introdotte dal regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), è essenziale che le controparti segnalino informazioni complete ed esatte su tutti i derivati in essere conformemente agli obblighi correnti applicabili. Per alleviare l'onere iniziale relativo all'aggiornamento dei derivati in essere, è opportuno dare alle controparti un ulteriore periodo di tempo per aggiornare i relativi dati. È altresì opportuno imporre alle controparti di presentare l'aggiornamento soltanto se entro tale periodo non si verifica alcuna modifica che richieda alla controparte di segnalare informazioni complete ed esatte sul derivato in una segnalazione specifica alla modifica.

    (15)

    Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

    (16)

    L'ESMA ha consultato i membri del Sistema europeo di banche centrali prima di presentare i progetti di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento. L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

    (17)

    Per permettere alle controparti e ai repertori di dati sulle negoziazioni di prendere tutte le misure necessarie per adattarsi ai nuovi obblighi, è opportuno posticipare di 18 mesi la data di applicazione del presente regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Norme e formati relativi ai dati delle segnalazioni dei derivati

    Le informazioni relative a un contratto derivato da segnalare a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 sono fornite secondo le norme e i formati indicati nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato del presente regolamento, in forma elettronica uniforme e leggibile da dispositivo elettronico e in un modello XML uniforme rispondente alla metodologia ISO 20022.

    Articolo 2

    Frequenza delle segnalazioni

    1.   Tutte le segnalazioni delle informazioni relative a un derivato di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2022/1855 della Commissione (6), sono presentate nell'ordine cronologico in cui si sono verificati gli eventi relativi alle informazioni da segnalare.

    2.   La controparte centrale, la controparte finanziaria o la controparte non finanziaria di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 648/2012 che è controparte di un derivato, o il soggetto responsabile della segnalazione, segnala ogni modifica delle informazioni relative ai dati sulle garanzie, quali risultano quotidianamente a fine giornata, nei campi da 1 a 29 della tabella 3 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2022/1855 con tipo di azione «Aggiornamento del margine» per quel derivato quando:

    a)

    il derivato non è scaduto e non è stato oggetto di una segnalazione con tipo di azione «Cessazione», «Errore» o «Componente di posizione» di cui al campo 151 della tabella 2 dell'allegato; o

    b)

    il derivato è stato oggetto di una segnalazione con tipo di azione «Ripristino» non seguita da un'altra segnalazione con tipo di azione «Cessazione» o «Errore» di cui al campo 151 della tabella 2 dell'allegato.

    3.   La controparte di un derivato di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), che è una controparte centrale, una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 648/2012 o il soggetto responsabile della segnalazione comunica la valutazione di fine giornata del contratto a prezzi correnti di mercato o in base ad un modello, quale risulta quotidianamente a fine giornata, nei campi da 21 a 25 della tabella 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2022/1855 con tipo di azione «Aggiornamento della valutazione», secondo la situazione a fine giornata.

    Articolo 3

    Identificazione delle controparti e degli altri soggetti

    1.   La segnalazione usa un codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) ISO 17442 per identificare:

    a)

    l'intermediario;

    b)

    la controparte centrale;

    c)

    il partecipante diretto;

    d)

    la controparte, se persona giuridica;

    e)

    il soggetto che trasmette la segnalazione;

    f)

    il soggetto responsabile della segnalazione;

    g)

    il prestatore di servizi di riduzione del rischio post-negoziazione.

    2.   La controparte 1 di un derivato di cui al campo 4 della tabella 1 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2022/1855 e il soggetto responsabile della segnalazione provvedono a che i dati di riferimento relativi al rispettivo codice LEI ISO 17442 siano rinnovati alle condizioni di una delle unità operative locali accreditate del sistema LEI globale all'atto della segnalazione della conclusione o modifica di un contratto derivato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012.

    Articolo 4

    Direzione del derivato

    1.   Il lato della controparte del contratto derivato di cui ai campi da 17 a 19 della tabella 1 dell'allegato è determinato al momento della conclusione del derivato conformemente ai paragrafi da 2 a 14.

    2.   Per le opzioni e le swaption, la controparte che detiene il diritto di esercitare l'opzione è identificata come acquirente e la controparte che vende l'opzione e riceve un premio è identificata come venditore.

    3.   Per i forward relativi a valute, la controparte 1 è identificata come ordinante o come destinatario per la gamba 1, e l'inverso per la gamba 2. La controparte 2 compila i campi 18 e 19 della tabella 1 con valori inversi rispetto a quelli della controparte 1.

    4.   Per gli swap relativi a valute caratterizzati da cambi multipli di valute, ogni controparte di entrambe le gambe dell'operazione è identificata come ordinante o come destinatario della gamba in base al cambio di valuta più prossimo alla data di scadenza.

    5.   Per i forward diversi dai forward relativi a valute e per i future, la controparte che acquista lo strumento è identificata come acquirente e la controparte che vende lo strumento è identificata come venditore.

    6.   Per i contratti finanziari differenziali e le scommesse su differenziale (spreadbet), la controparte che assume una posizione corta nel contratto è identificata come acquirente e la controparte che assume una posizione lunga nel contratto è identificata come venditore.

    7.   Per gli swap relativi a dividendi, la controparte che riceve l'importo equivalente dei dividendi distribuiti è identificata come acquirente e la controparte che paga tale importo è identificata come venditore.

    8.   Per gli swap relativi a titoli diversi dagli swap relativi a dividendi, la controparte 1 è identificata come ordinante o come destinatario per la gamba 1, e l'inverso per la gamba 2. La controparte 2 compila i campi 18 e 19 della tabella 1 con valori inversi rispetto a quelli della controparte 1.

    9.   Per gli swap relativi a tassi d'interesse o indici di inflazione, compresi gli swap valutari, la controparte 1 è identificata come ordinante o come destinatario per la gamba 1, e l'inverso per la gamba 2. La controparte 2 compila i campi 18 e 19 della tabella 1 con valori inversi rispetto a quelli della controparte 1.

    10.   Ad eccezione delle opzioni e delle swaption, per gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito la controparte che acquista la protezione è identificata come acquirente e la controparte che vende la protezione è identificata come venditore.

    11.   Per gli swap relativi a merci, la controparte 1 è identificata come ordinante o come destinatario per la gamba 1, e l'inverso per la gamba 2. La controparte 2 compila i campi 18 e 19 della tabella 1 con valori inversi rispetto a quelli della controparte 1.

    12.   Per i contratti sui tassi a termine del tipo forward-rate agreement, la controparte 1 è identificata come ordinante o come destinatario per la gamba 1, e l'inverso per la gamba 2. La controparte 2 compila i campi 18 e 19 della tabella 1 con valori inversi rispetto a quelli della controparte 1.

    13.   Per i derivati relativi a varianza, volatilità e correlazione, la controparte che trae profitto da un aumento del prezzo del sottostante è identificata come acquirente e la controparte che trae profitto da una diminuzione del prezzo del sottostante è identificata come venditore.

    Articolo 5

    Costituzione di garanzia

    La controparte segnalante identifica il tipo di costituzione di garanzia del contratto derivato o del portafoglio di derivati di cui al campo 11 della tabella 3 dell'allegato come segue:

    a)

    «senza garanzia», se tra le controparti non vi è accordo di garanzia o se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che queste non costituiscano né margine iniziale né margine di variazione in relazione al derivato o al portafoglio di derivati;

    b)

    «con garanzia parziale: solo controparte 1», se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che la controparte segnalante costituisca regolarmente solo i margini di variazione e che l'altra controparte non costituisca alcun margine in relazione al derivato o al portafoglio di derivati;

    c)

    «con garanzia parziale: solo controparte 2», se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che l'altra controparte costituisca regolarmente solo il margine di variazione e che la controparte segnalante non costituisca alcun margine in relazione al derivato o al portafoglio di derivati;

    d)

    «con garanzia parziale», se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che entrambe le controparti costituiscano regolarmente solo il margine di variazione in relazione al derivato o al portafoglio di derivati;

    e)

    «con garanzia unilaterale: solo controparte 1», se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che la controparte segnalante costituisca il margine iniziale e costituisca regolarmente i margini di variazione e che l'altra controparte non costituisca alcun margine in relazione al derivato o al portafoglio di derivati;

    f)

    «con garanzia unilaterale: solo controparte 2», se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che l'altra controparte costituisca il margine iniziale e costituisca regolarmente i margini di variazione e che la controparte segnalante non costituisca alcun margine in relazione al derivato o al portafoglio di derivati;

    g)

    «con garanzia parziale/unilaterale: controparte 1», se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che la controparte segnalante costituisca il margine iniziale e costituisca regolarmente il margine di variazione e che l'altra controparte costituisca regolarmente solo il margine di variazione in relazione al derivato o al portafoglio di derivati;

    h)

    «con garanzia parziale/unilaterale: controparte 2», se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che l'altra controparte costituisca il margine iniziale e costituisca regolarmente il margine di variazione e che la controparte segnalante costituisca regolarmente solo il margine di variazione in relazione al derivato o al portafoglio di derivati;

    i)

    «pienamente garantito», se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che entrambe le controparti costituiscano il margine iniziale e costituiscano regolarmente i margini di variazione in relazione al derivato o al portafoglio di derivati.

    Articolo 6

    Specifica, identificazione e classificazione dei derivati

    1.   Nella segnalazione il derivato è indicato con riferimento al tipo di contratto e alla classe di attività conformemente ai campi 10 e 11 della tabella 2 dell'allegato.

    Nella segnalazione è indicata la classe di attività a cui il derivato si avvicina maggiormente laddove i derivati non appartengano a una delle classi di derivati di cui al campo 11 della tabella 2 dell'allegato. Entrambe le controparti specificano la stessa classe di attività.

    2.   Il derivato è identificato nel campo 7 della tabella 2 dell'allegato con un codice ISIN (International Securities Identification Number, numero internazionale di identificazione dei titoli) secondo ISO 6166 se:

    a)

    è ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione, oppure

    b)

    è negoziato in un internalizzatore sistematico e il suo sottostante è ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione ovvero è un indice o un paniere composto di strumenti negoziati in una sede di negoziazione.

    3.   Il derivato diverso da quello di cui al paragrafo 2 è identificato nel campo 8 della tabella 2 dell'allegato con un codice UPI (Unique Product Identifier, identificativo unico del prodotto) secondo ISO 4914.

    4.   La controparte segnalante classifica il derivato nel campo 9 della tabella 2 dell'allegato con un codice CFI (Classification of Financial Instrument, classificazione degli strumenti finanziari) secondo ISO 10962.

    Articolo 7

    Identificativo unico dell'operazione

    1.   Le controparti segnalano i derivati con l'identificativo unico dell'operazione (Unique Trade Identifier, UTI) generato in conformità dei paragrafi 2, 3 e 5.

    2.   Il derivato, segnalato a livello di operazione o di posizione, è identificato con un UTI secondo ISO 23897 nel campo 1 della tabella 2 dell'allegato. L'UTI è composto dal codice LEI del soggetto che lo ha generato, seguito da un codice contenente fino a 32 caratteri che è unico a livello del soggetto generatore.

    3.   Le controparti determinano il soggetto responsabile della generazione dell'UTI come segue:

    a)

    per i derivati compensati diversi dai derivati tra due CCP, l'UTI è generato nel punto di compensazione dalla CCP per il partecipante diretto. Il partecipante diretto genera un UTI diverso per la sua controparte per l'operazione in cui la CCP non è una controparte;

    b)

    per i derivati eseguiti a livello centrale ma non compensati a livello centrale, l'UTI è generato dalla sede di esecuzione per il suo partecipante;

    c)

    per i derivati diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), se una delle due controparti è soggetta agli obblighi di segnalazione in un paese terzo, l'UTI è generato secondo le norme della giurisdizione della controparte che è tenuta ad adempiere agli obblighi di segnalazione per prima.

    Quando la controparte soggetta all'obbligo di segnalazione a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 deve adempiere per prima agli obblighi di segnalazione, il soggetto responsabile della generazione dell'UTI è stabilito come segue:

    i)

    per i derivati confermati a livello centrale mediante mezzo elettronico, è la piattaforma di conferma dell'operazione nel punto di conferma;

    ii)

    per tutti gli altri derivati, le controparti concordano il soggetto responsabile della generazione dell'UTI. In caso di mancato accordo tra le controparti, è responsabile della generazione la controparte il cui codice LEI risulta essere il primo ordinando gli identificativi delle controparti con i caratteri dell'identificativo invertiti.

    Quando l'applicabile normativa del paese terzo prevede lo stesso termine di segnalazione di quello applicabile alla controparte soggetta all'obbligo di segnalazione a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, le controparti si accordano sul soggetto responsabile della generazione dell'UTI.

    In caso di mancato accordo tra le controparti, se il derivato è stato confermato a livello centrale mediante mezzo elettronico l'UTI è generato dalla piattaforma di conferma dell'operazione nel punto di conferma.

    Se la piattaforma di conferma dell'operazione non è in grado di generare l'UTI nel punto di conferma e le informazioni sul derivato devono essere segnalate a un unico repertorio di dati sulle negoziazioni, tale repertorio di dati è responsabile della generazione dell'UTI.

    Se il repertorio di dati sulle negoziazioni a cui sono state segnalate le informazioni relative al derivato non è in grado di generare l'UTI, è responsabile della generazione la controparte il cui codice LEI risulta essere il primo ordinando gli identificativi delle controparti con i caratteri invertiti;

    d)

    per i derivati diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) confermati a livello centrale mediante mezzo elettronico, l'UTI è generato dalla piattaforma di conferma dell'operazione nel punto di conferma;

    e)

    per tutti i derivati diversi da quelli di cui alle lettere da a) a d), si applica quanto segue:

    i)

    per i derivati conclusi tra controparti finanziarie e controparti non finanziarie, l'UTI è generato dalle controparti finanziarie;

    ii)

    per i derivati conclusi tra controparti non finanziarie che superano la soglia di compensazione e controparti non finanziarie che non superano la soglia di compensazione, l'UTI è generato dalle controparti non finanziarie che superano la soglia di compensazione;

    iii)

    per tutti i derivati diversi da quelli di cui ai punti i) e ii), le controparti concordano il soggetto responsabile della generazione dell'UTI. In caso di mancato accordo tra le controparti, è responsabile della generazione la controparte il cui codice LEI risulta essere il primo ordinando gli identificativi delle controparti con i caratteri dell'identificativo invertiti.

    4.   La controparte che genera l'UTI lo comunica all'altra controparte in modo tempestivo e non oltre le ore 10:00 UTC del giorno lavorativo successivo alla data di conclusione del derivato.

    5.   Nonostante il paragrafo 3, la generazione dell'UTI può essere delegata a un soggetto diverso da quello determinato conformemente al paragrafo 3. Il soggetto che genera l'UTI soddisfa gli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 4.

    Articolo 8

    Segnalazione delle modifiche del codice LEI e aggiornamento del codice di identificazione al codice LEI

    1.   Se la controparte identificata a norma dell'articolo 3 nella segnalazione di un derivato subisce un evento di ristrutturazione aziendale che comporta la modifica del suo codice LEI, tale controparte o la controparte cui si riferisce il nuovo codice LEI, ovvero il soggetto responsabile della segnalazione per conto di una delle due controparti a norma dell'articolo 9, paragrafi da 1 bis a 1 quinquies, del regolamento (UE) n. 648/2012, o il soggetto cui una delle controparti ha delegato la segnalazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 septies, del regolamento (UE) n. 648/2012, notifica la modifica al repertorio di dati sulle negoziazioni al quale la controparte che ha subito l'evento di ristrutturazione aziendale ha segnalato i derivati e richiede l'aggiornamento del codice LEI nei derivati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), alla data dell'evento di ristrutturazione aziendale che comporta la modifica del codice LEI o nei contratti segnalati dopo tale data.

    2.   Ove possibile, la richiesta di aggiornamento dell'identificativo nei derivati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), è presentata almeno 30 giorni di calendario prima dell'evento di ristrutturazione aziendale che comporta la modifica del codice LEI. Il soggetto di cui al paragrafo 1 impossibilitato a fornire l'informazione al repertorio di dati sulle negoziazioni 30 giorni di calendario prima dell'evento di ristrutturazione aziendale che comporta la modifica del codice LEI gliela notifica non appena possibile.

    3.   La richiesta di cui al paragrafo 1 comprende almeno quanto segue:

    a)

    il codice LEI di ciascuna delle controparti che partecipano all'evento di ristrutturazione aziendale;

    b)

    il codice LEI della nuova controparte;

    c)

    la data in cui ha o ha avuto luogo la modifica del codice LEI;

    d)

    gli UTI degli specifici derivati nel caso in cui l'evento di ristrutturazione aziendale riguardi soltanto un sottoinsieme di derivati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b);

    e)

    prove del fatto che l'evento di ristrutturazione aziendale ha avuto o avrà luogo, fatte salve le disposizioni relative alla comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014.

    4.   La controparte che notifica per errore a un repertorio di dati sulle negoziazioni una modifica del codice LEI segue la procedura per richiederne l'aggiornamento in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3.

    5.   Se una controparte precedentemente identificata con un identificativo diverso dal codice LEI ottiene un codice LEI, si applicano le procedure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

    6.   Se la modifica del LEI riguarda una controparte stabilita in un paese terzo, la sua controparte segnalante stabilita nell'Unione o il soggetto responsabile della segnalazione a norma dell'articolo 9, paragrafi da 1 bis a 1 quinquies, del regolamento (UE) n. 648/2012 o il soggetto al quale la controparte segnalante stabilita nell'Unione ha delegato la segnalazione avvia la procedura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

    7.   Se una controparte stabilita in un paese terzo precedentemente identificata con un identificativo diverso dal codice LEI ottiene un codice LEI, ogni controparte segnalante stabilita nell'Unione interessata da tale cambiamento o il soggetto responsabile della segnalazione a norma dell'articolo 9, paragrafi da 1 bis a 1 quinquies, del regolamento (UE) n. 648/2012 o il soggetto al quale la controparte segnalante stabilita nell'Unione ha delegato la segnalazione richiede al proprio repertorio di dati sulle negoziazioni l'aggiornamento dell'identificativo della controparte stabilita in un paese terzo.

    8.   Se la modifica del codice LEI riguarda un soggetto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), b), c), e) o g), che non è una controparte del derivato, la controparte 1 o il soggetto responsabile della segnalazione conferma al repertorio di dati sulle negoziazioni gli UTI dei derivati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b). Se la controparte 1 e il soggetto responsabile della segnalazione non confermano al repertorio di dati sulle negoziazioni gli UTI dei derivati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), interessati dalla modifica del codice LEI, la controparte 1 o il soggetto responsabile della segnalazione aggiorna il codice LEI del soggetto interessato in tutte le segnalazioni relative ai derivati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), inviando una segnalazione con tipo di azione «Modifica».

    Articolo 9

    Metodi e modalità di segnalazione

    1.   Il soggetto responsabile della segnalazione notifica alla propria autorità competente e, se diversa, all'autorità competente della controparte segnalante, i seguenti casi:

    a)

    segnalazione errata causata da problemi dei sistemi di segnalazione che potrebbero interessare un numero cospicuo di segnalazioni;

    b)

    ostacolo alla segnalazione che impedisce al soggetto che trasmette la segnalazione di inviare le segnalazioni a un repertorio di dati sulle negoziazioni entro il termine di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;

    c)

    problema significativo che determina errori di segnalazione che non causerebbero il rifiuto da parte di un repertorio di dati sulle negoziazioni conformemente al regolamento delegato (UE) 2022/1858 della Commissione (7).

    Il soggetto responsabile della segnalazione notifica prontamente tutti questi casi non appena ne viene a conoscenza.

    La notifica indica almeno il tipo di errore o omissione, la data dell'evento, l'ambito di segnalazione interessato, le ragioni degli errori o delle omissioni, le misure adottate per risolvere il problema e la tempistica per la soluzione del problema e le correzioni.

    2.   La controparte finanziaria che ha l'esclusiva responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, della segnalazione dei dati relativi ai contratti derivati OTC per conto di una controparte non finanziaria a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012 predispone quanto segue:

    a)

    disposizioni affinché la controparte non finanziaria comunichi tempestivamente le seguenti informazioni sui contratti derivati OTC che non si può ragionevolmente ritenere che la controparte finanziaria possieda, e quando risultano sconosciute a tale controparte finanziaria:

    i)

    identificativo dell'intermediario, come indicato nel campo 15 della tabella 1 dell'allegato;

    ii)

    partecipante diretto, come indicato nel campo 16 della tabella 1 dell'allegato;

    iii)

    collegamento diretto a attività commerciali o finanziamenti di tesoreria, come indicato nel campo 20 della tabella 1 dell'allegato;

    b)

    disposizioni per la comunicazione tempestiva alla controparte finanziaria da parte della controparte non finanziaria di qualsiasi modifica degli obblighi giuridici che le incombono ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;

    c)

    disposizioni per il debito rinnovo da parte della controparte non finanziaria del suo codice LEI alle condizioni di una delle unità operative locali accreditate del sistema LEI globale;

    d)

    disposizioni per la notifica tempestiva da parte della controparte non finanziaria alla controparte finanziaria della decisione di iniziare o cessare la segnalazione delle informazioni relative ai contratti derivati OTC conclusi con la controparte finanziaria. Tali disposizioni garantiscono almeno che la notifica sia effettuata per iscritto o con mezzo elettronico equivalente almeno 10 giorni lavorativi prima della data in cui la controparte non finanziaria intende iniziare o cessare la segnalazione.

    3.   Le controparti, i soggetti responsabili della segnalazione e i soggetti che presentano le segnalazioni, a seconda dei casi, mettono in atto disposizioni per garantire che sia preso in considerazione il riscontro sulle mancate riconciliazioni dato ai sensi dell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2022/1858.

    Articolo 10

    Data entro la quale i contratti derivati devono essere segnalati

    La controparte di un derivato che al XX.XXX.20XX soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b), o il soggetto responsabile della segnalazione comunica tutte le informazioni relative al derivato richieste in conformità dell'allegato trasmettendo una segnalazione con tipo di evento «Aggiornamento» entro 180 giorni di calendario a decorrere dal [data di applicazione delle norme tecniche di attuazione], a meno che non abbia trasmesso per il derivato una segnalazione con tipo di azione «Modifica» o «Correzione» entro lo stesso periodo.

    Articolo 11

    Abrogazione

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 è abrogato.

    I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

    Articolo 12

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 29 aprile 2024.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20).

    (3)  L'espressione inglese « unique trade identifier (UTI)» utilizzata per «identificativo unico dell'operazione» all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 corrisponde all'espressione unique transaction identifier utilizzata nella norma ISO 23897.

    (4)  Regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 42).

    (5)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

    (6)  Regolamento delegato (UE) 2022/1855 della Commissione, del 10 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni e il tipo di segnalazioni da utilizzare (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

    (7)  Regolamento delegato (UE) 2022/1858 della Commissione, del 10 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le procedure per la riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni e le procedure che i repertori di dati sulle negoziazioni devono applicare per verificare che la controparte segnalante o il soggetto che trasmette la segnalazione rispettino gli obblighi di segnalazione e per verificare la completezza e la correttezza dei dati segnalati (cfr. pag. 46 della presente Gazzetta ufficiale).


    ALLEGATO

    Tabella 1

     

    Sezione

    Campo

    Formato

    1

    Parti del derivato

    Data e ora della segnalazione

    Data nel formato ISO 8601 con ora secondo tempo universale coordinato (UTC) AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ

    2

    Parti del derivato

    Identificativo del soggetto che trasmette la segnalazione

    Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation.

    3

    Parti del derivato

    Soggetto responsabile della segnalazione

    Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation. Il codice LEI deve essere rinnovato debitamente alle condizioni di una delle unità operative locali accreditate del sistema globale LEI.

    4

    Parti del derivato

    Controparte 1 (controparte segnalante)

    Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation. Il codice LEI deve essere rinnovato debitamente alle condizioni di una delle unità operative locali accreditate del sistema globale LEI.

    5

    Parti del derivato

    Natura della controparte 1

    F = controparte finanziaria

    N = controparte non finanziaria

    C = controparte centrale

    O = altro

    6

    Parti del derivato

    Settore di attività della controparte 1

    Tassonomia delle controparti finanziarie:

    «INVF» — impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

    «CDTI» — ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

    «INUN» — impresa di assicurazione o impresa di riassicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

    «UCIT» — OICVM e, se del caso, la sua società di gestione, autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), tranne se l'OICVM è stato creato esclusivamente per servire uno o più piani di acquisto azioni per i dipendenti;

    «ORPI» — ente pensionistico aziendale o professionale (EPAP), quale definito all'articolo 6, punto 1), della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

    «AIFD» — fondo di investimento alternativo (FIA), quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), che sia stabilito nell'Unione o gestito da un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzato o registrato ai sensi di tale direttiva, a meno che il FIA sia stato creato esclusivamente per servire uno o più piani di acquisto azioni per i dipendenti o sia una società veicolo di cartolarizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2011/61/UE, e, se del caso, il suo GEFIA stabilito nell'Unione;

    «CSDS» — depositario centrale di titoli autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

    Tassonomia delle controparti non finanziarie.

    Le categorie seguenti corrispondono alle principali sezioni della classificazione NACE quale definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8):

    «A» —

    agricoltura, silvicoltura e pesca;

    «B» —

    attività estrattiva;

    «C» —

    attività manifatturiere;

    «D» —

    fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;

    «E» —

    fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento;

    «F» —

    costruzioni;

    «G» —

    commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli;

    «H» —

    trasporto e magazzinaggio;

    «I» —

    servizi di alloggio e di ristorazione;

    «J» —

    servizi di informazione e comunicazione;

    «K» —

    attività finanziarie e assicurative;

    «L» —

    attività immobiliari;

    «M» —

    attività professionali, scientifiche e tecniche;

    «N» —

    attività amministrative e di servizi di supporto;

    «O» —

    amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria;

    «P» —

    istruzione;

    «Q» —

    sanità e assistenza sociale;

    «R» —

    attività artistiche, di intrattenimento e divertimento;

    «S» —

    altre attività di servizi;

    «T» —

    attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;

    «U» —

    attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali.

    Se è indicata più di un'attività, elencare i codici nell'ordine di importanza relativa delle attività corrispondenti.

    Lasciare in bianco in caso di controparti centrali (CCP) e altri tipi di controparti di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012 (9).

    7

    Parti del derivato

    Soglia di compensazione della controparte 1

    Valore booleano:

    TRUE = al di sopra della soglia

    FALSE = al di sotto della soglia

    8

    Parti del derivato

    Tipo di identificativo della controparte 2

    Valore booleano:

    TRUE

    FALSE, per le persone fisiche che agiscono come privati non ammessi a ricevere il codice LEI secondo la dichiarazione del comitato di sorveglianza sulla regolamentazione (Regulatory Oversight Committee, ROC) relativa ai soggetti che agiscono a titolo professionale, del 20 settembre 2015 (la «dichiarazione ROC»).

    9

    Parti del derivato

    Controparte 2

    Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation o codice di massimo 72 caratteri alfanumerici per le persone fisiche che agiscono come privati non ammessi a ricevere il codice LEI secondo la dichiarazione ROC.

    Il codice che identifica una persona fisica è composto dal LEI della controparte 1 seguito da un identificativo unico assegnato e mantenuto coerentemente dalla controparte 1 per tale persona fisica (o tali persone) a fini di segnalazione regolamentare.

    10

    Parti del derivato

    Paese della controparte 2

    Codice paese ISO 3166 di 2 caratteri.

    11

    Parti del derivato

    Natura della controparte 2

    F = controparte finanziaria

    N = controparte non finanziaria

    C = controparte centrale

    O = altro

    12

    Parti del derivato

    Settore di attività della controparte 2

    Tassonomia delle controparti finanziarie:

    «INVF» — impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE;

    «CDTI» — ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE;

    «INUN» — impresa di assicurazione o impresa di riassicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/138/CE;

    «UCIT» — OICVM e, se del caso, la sua società di gestione, autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE, tranne se l'OICVM è stato creato esclusivamente per servire uno o più piani di acquisto azioni per i dipendenti;

    «ORPI» — ente pensionistico aziendale o professionale (EPAP), quale definito all'articolo 6, punto 1), della direttiva (UE) 2016/2341;

    «AIFD» — fondo di investimento alternativo (FIA), quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, che sia stabilito nell'Unione o gestito da un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzato o registrato ai sensi di tale direttiva, a meno che il FIA sia stato creato esclusivamente per servire uno o più piani di acquisto azioni per i dipendenti o sia una società veicolo di cartolarizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2011/61/UE e, se del caso, il suo GEFIA stabilito nell'Unione;

    «CSDS» — depositario centrale di titoli autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014;

    Tassonomia delle controparti non finanziarie.

    Le categorie seguenti corrispondono alle principali sezioni della classificazione NACE, quale definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006:

    «A» —

    agricoltura, silvicoltura e pesca;

    «B» —

    attività estrattiva;

    «C» —

    attività manifatturiere;

    «D» —

    fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;

    «E» —

    fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento;

    «F» —

    costruzioni;

    «G» —

    commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli;

    «H» —

    trasporto e magazzinaggio;

    «I» —

    servizi di alloggio e di ristorazione;

    «J» —

    servizi di informazione e comunicazione;

    «K» —

    attività finanziarie e assicurative;

    «L» —

    attività immobiliari;

    «M» —

    attività professionali, scientifiche e tecniche;

    «N» —

    attività amministrative e di servizi di supporto;

    «O» —

    amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria;

    «P» —

    istruzione;

    «Q» —

    sanità e assistenza sociale;

    «R» —

    attività artistiche, di intrattenimento e divertimento;

    «S» —

    altre attività di servizi;

    «T» —

    attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;

    «U» —

    attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali.

    Se è indicata più di un'attività, elencare i codici nell'ordine di importanza relativa delle attività corrispondenti.

    Lasciare in bianco in caso di controparti centrali (CCP) e altri tipi di controparti di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012.

    13

    Parti del derivato

    Soglia di compensazione della controparte 2

    Valore booleano:

    TRUE = al di sopra della soglia

    FALSE = al di sotto della soglia

    14

    Parti del derivato

    Obblighi di segnalazione della controparte 2

    Valore booleano:

    TRUE, se la controparte 2 è soggetta all'obbligo di segnalazione

    FALSE, se la controparte 2 non è soggetta all'obbligo di segnalazione

    15

    Parti del derivato

    Identificativo dell'intermediario

    Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation.

    16

    Parti del derivato

    Partecipante diretto

    Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation.

    17

    Parti del derivato

    Direzione

    4 caratteri alfabetici:

    BYER = acquirente

    SLLR = venditore

    Compilato conformemente all'articolo 4 del presente regolamento

    18

    Parti del derivato

    Direzione della gamba 1

    4 caratteri alfabetici:

    MAKE = ordinante

    TAKE = destinatario

    Compilato conformemente all'articolo 4 del presente regolamento

    19

    Parti del derivato

    Direzione della gamba 2

    4 caratteri alfabetici:

    MAKE = ordinante

    TAKE = destinatario

    Compilato conformemente all'articolo 4 del presente regolamento

    20

    Parti del derivato

    Direttamente collegato ad attività commerciali o di finanziamento di tesoreria

    Valore booleano:

    TRUE = sì

    FALSE = no


    Tabella 2

     

    Sezione

    Campo

    Formato

    1

    Sezione 2 a — identificativi e collegamenti

    UTI

    UTI ISO 23897. Fino a 52 caratteri alfanumerici, sono ammessi solo i caratteri alfabetici maiuscoli A-Z e le cifre 0-9.

    2

    Sezione 2 a — identificativi e collegamenti

    Numero di tracciamento della segnalazione

    Campo alfanumerico di massimo 52 caratteri.

    3

    Sezione 2 a — identificativi e collegamenti

    UTI precedente (per relazioni uno-a-uno e uno-a-molti tra operazioni)

    Fino a 52 caratteri alfanumerici, sono ammessi solo i caratteri alfabetici maiuscoli A-Z e le cifre 0-9.

    4

    Sezione 2 a — identificativi e collegamenti

    UTI della posizione successiva

    Fino a 52 caratteri alfanumerici, sono ammessi solo i caratteri alfabetici maiuscoli A-Z e le cifre 0-9.

    5

    Sezione 2 a — identificativi e collegamenti

    Identificativo di riduzione del rischio post-negoziazione (PTRR)

    Fino a 52 caratteri alfanumerici, sono ammessi solo i caratteri alfabetici maiuscoli A-Z e le cifre 0-9.

    I primi 20 caratteri rappresentano il codice LEI del fornitore di compressione.

    6

    Sezione 2 a — identificativi e collegamenti

    Identificativo del pacchetto

    Fino a 35 caratteri alfanumerici.

    7

    Sezione 2 b — informazioni sul contratto

    Codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN)

    ISIN secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici.

    8

    Sezione 2 b — informazioni sul contratto

    Identificativo unico del prodotto (UPI)

    UPI secondo ISO 4914, codice di 12 caratteri alfanumerici.

    9

    Sezione 2 b — informazioni sul contratto

    Classificazione del prodotto

    CFI secondo ISO 10962, codice di 6 caratteri alfabetici.

    10

    Sezione 2 b — informazioni sul contratto

    Tipo di contratto

    CFDS = contratti finanziari differenziali

    FRAS = contratti sui tassi a termine del tipo forward rate agreement

    FUTR = future

    FORW = forward

    OPTN = opzione

    SPDB = scommesse su differenziale

    SWAP = swap

    SWPT = swaption

    OTHR = altro

    11

    Sezione 2 b — informazioni sul contratto

    Classe di attività

    COMM = materie prime e quote di emissione

    CRDT = crediti

    CURR = valute

    EQUI = azioni

    INTR = tassi di interesse

    12

    Sezione 2 b — informazioni sul contratto

    Derivato basato su criptoattività

    Valore booleano:

    TRUE — per i derivati basati su criptoattività

    FALSE — per gli altri derivati

    13

    Sezione 2 b — informazioni sul contratto

    Tipo di identificazione del sottostante

    1 carattere alfabetico:

    I = ISIN

    B = paniere

    X = indice

    14

    Sezione 2 b — informazioni sul contratto

    Identificazione del sottostante

    Per il tipo I di identificazione del sottostante: ISIN secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici.

    Per il tipo X di identificazione del sottostante: ISIN secondo ISO 6166, se disponibile, codice di 12 caratteri alfanumerici.

    15

    Sezione 2 b — informazioni sul contratto

    Indicatore dell'indice sottostante

    Indicazione dell'indice a tasso variabile 4 caratteri alfabetici:

    ESTR = €STR

    SONA = SONIA

    SOFR = SOFR

    EONA = EONIA

    EONS = EONIA SWAP (swap sull'EONIA)

    EURI = EURIBOR

    EUUS = EURODOLLAR

    EUCH = EuroSwiss

    GCFR = GCF REPO

    ISDA = ISDAFIX

    LIBI = LIBID

    LIBO = LIBOR

    MAAA = Muni AAA

    PFAN = Pfandbriefe

    TIBO = TIBOR

    STBO = STIBOR

    BBSW = BBSW

    JIBA = JIBAR

    BUBO = BUBOR

    CDOR = CDOR

    CIBO = CIBOR

    MOSP = MOSPRIM

    NIBO = NIBOR

    PRBO = PRIBOR

    TLBO = TELBOR

    WIBO = WIBOR

    TREA = Treasury (Tesoro)

    SWAP = SWAP

    FUSW = Future SWAP (swap su future)

    EFFR = Effective Federal Funds Rate

    OBFR = Overnight Bank Funding Rate

    CZNA = CZEONIA

    16

    Sezione 2 b — informazioni sul contratto

    Nome dell'indice sottostante

    Fino a 50 caratteri alfanumerici. Sono ammessi caratteri speciali se fanno parte del nome completo dell'indice.

    17

    Sezione 2 b — informazioni sul contratto

    Codice del paniere personalizzato

    Fino a 72 caratteri alfanumerici composti dal codice LEI del soggetto responsabile della strutturazione del paniere seguito da un massimo di 52 caratteri alfanumerici.

    18

    Sezione 2 b — informazioni sul contratto

    Identificativo dei componenti del paniere

    Per il tipo B di identificazione del sottostante: identificazione di tutti i singoli componenti mediante ISIN secondo ISO 6166.

    19

    Sezione 2 b — informazioni sul contratto

    Valuta di regolamento 1

    Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

    20

    Sezione 2 b — informazioni sul contratto

    Valuta di regolamento 2

    Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

    21

    Sezione 2 c — valutazione

    Importo della valutazione

    Valore positivo e negativo fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

    Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

    Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

    22

    Sezione 2 c — valutazione

    Valuta della valutazione

    Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

    23

    Sezione 2 c — valutazione

    Data e ora della valutazione

    Data nel formato ISO 8601 con ora secondo UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ

    24

    Sezione 2 c — valutazione

    Metodo di valutazione

    4 caratteri alfabetici:

    MTMA = ai prezzi correnti di mercato

    MTMO = in base ad un modello

    CCPV = valutazione della CCP

    25

    Sezione 2 c — valutazione

    Delta

    Fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

    Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

    È ammesso qualsiasi valore tra – 1 e 1 (inclusi – 1 e 1).

    26

    Sezione 2 d — garanzie

    Indicatore della garanzia per portafoglio

    Valore booleano:

    TRUE = garanzia costituita su un portafoglio

    FALSE = non parte di un portafoglio

    27

    Sezione 2 d — garanzie

    Codice della garanzia per portafoglio

    Fino a 52 caratteri alfanumerici

    Non sono ammessi caratteri speciali

    28

    Sezione 2 e — attenuazione del rischio/segnalazione

    Data e ora della conferma

    Data nel formato ISO 8601 con ora secondo UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ

    29

    Sezione 2 e — attenuazione del rischio/segnalazione

    Confermato

    4 caratteri alfabetici:

    NCNF = non confermato

    ECNF = per via elettronica

    YCNF = per via non elettronica

    30

    Sezione 2 f — compensazione

    Obbligo di compensazione

    TRUE = il contratto appartiene a una classe di derivati OTC dichiarata soggetta all'obbligo di compensazione ed entrambe le controparti del contratto sono soggette all'obbligo di compensazione

    FALSE = il contratto appartiene a una classe di derivati OTC dichiarata soggetta all'obbligo di compensazione ma una controparte del contratto o entrambe non sono soggette all'obbligo di compensazione

    o valore «UKWN» — il contratto non appartiene a una classe di derivati OTC dichiarata soggetta all'obbligo di compensazione

    31

    Sezione 2 f — compensazione

    Compensato

    1 carattere alfabetico:

    Y= sì, compensazione avvenuta a livello centrale, per operazioni beta e gamma.

    N= no, compensazione non avvenuta a livello centrale.

    32

    Sezione 2 f — compensazione

    Data e ora della compensazione

    Data nel formato ISO 8601 con ora secondo UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ

    33

    Sezione 2 f — compensazione

    Controparte centrale

    Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation.

    34

    Sezione 2 g — dati sull'operazione

    Tipo di accordo quadro

    4 caratteri alfabetici:

    «ISDA» — ISDA

    «CDEA» — FIA-ISDA Cleared Derivatives Execution Agreement

    «EUMA» — European Master Agreement

    «FPCA» — FOA Professional Client Agreement

    «FMAT» — FBF Master Agreement relativo alle operazioni su strumenti finanziari forward

    «DERV» — Deutscher Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (DRV)

    «CMOP» — Contrato Marco de Operaciones Financieras

    «CHMA» — Swiss Master Agreement

    «IDMA» — Islamic Derivative Master Agreement

    «EFMA» — EFET Master Agreement

    «GMRA» — GMRA

    «GMSL» — GMSLA

    «BIAG» — accordo bilaterale

    oppure «OTHR» (altro) se il tipo di accordo quadro non figura nel precedente elenco

    35

    Sezione 2 g — dati sull'operazione

    Altro tipo di accordo quadro

    Fino a 50 caratteri alfanumerici.

    36

    Sezione 2 g — dati sull'operazione

    Versione dell'accordo quadro

    Data nel formato ISO 8601 (AAAA)

    37

    Sezione 2 g — dati sull'operazione

    Infragruppo

    Valore booleano:

    TRUE = contratto concluso nel quadro di un'operazione infragruppo

    FALSE = contratto non concluso nel quadro di un'operazione infragruppo

    38

    Sezione 2 g — dati sull'operazione

    PTRR

    Valore booleano:

    TRUE = il contratto deriva da un evento PTRR

    FALSE = il contratto non deriva da un evento PTRR

    39

    Sezione 2 g — dati sull'operazione

    Tipo di tecnica PTRR

    4 caratteri alfabetici:

    «PWOS» — compressione del portafoglio senza prestatore di servizi terzo

    «PWAS» — compressione del portafoglio con prestatore di servizi terzo o con CCP

    «PRBM» — ribilanciamento del portafoglio/gestione del margine

    «OTHR» — Altro

    40

    Sezione 2 g — dati sull'operazione

    Prestatore di servizi PTRR

    Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation.

    41

    Sezione 2 g — dati sull'operazione

    Sede di esecuzione

    Codice identificativo del mercato (Market Identifier Code — MIC) secondo ISO 10383 di 4 caratteri alfanumerici

    42

    Sezione 2 c — dati sull'operazione

    Data e ora di esecuzione

    Data nel formato ISO 8601 con ora secondo UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ

    43

    Sezione 2 c — dati sull'operazione

    Data effettiva

    Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

    44

    Sezione 2 c — dati sull'operazione

    Data di scadenza

    Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

    45

    Sezione 2 c — dati sull'operazione

    Data di cessazione anticipata

    Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

    46

    Sezione 2 c — dati sull'operazione

    Data finale di regolamento contrattuale

    Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

    47

    Sezione 2 c — dati sull'operazione

    Tipo di consegna

    4 caratteri alfabetici:

    CASH = contante

    PHYS = fisica

    OPTL = facoltativo per la controparte o quando stabilito da terzi

    48

    Sezione 2 g — dati sull'operazione

    Prezzo

    Se il prezzo è espresso come valore monetario — qualsiasi valore fino a un massimo di 18 caratteri numerici compresi al massimo 13 decimali. Se il valore ha più di 13 cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

    Se il prezzo è espresso come percentuale — qualsiasi valore fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espresso come percentuale (ad es. 2.57 invece di 2.57 %). Se il valore ha più di 10 cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

    Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

    Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

    49

    Sezione 2 g — dati sull'operazione

    Valuta del prezzo

    Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

     

    I campi da 50 a 52 sono ripetibili e sono compilati nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di prezzo.

     

     

    50

    Sezione 2 g — dati sull'operazione

    Data effettiva non rettificata del prezzo

    Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

    51

    Sezione 2 g — dati sull'operazione

    Data finale non rettificata del prezzo

    Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

    52

    Sezione 2 g — dati sull'operazione

    Prezzo in essere tra la data effettiva non rettificata e la data finale.

    Se il prezzo è espresso come valore monetario — qualsiasi valore fino a un massimo di 18 caratteri numerici compresi al massimo 13 decimali. Se il valore ha più di 13 cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

    Se il prezzo è espresso come percentuale — qualsiasi valore fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espresso come percentuale (ad es. 2.57 invece di 2.57 %). Se il valore ha più di 10 cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

    Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

    Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

    53

    Sezione 2 g — dati sull'operazione

    Prezzo dell'operazione a pacchetto

    Se il prezzo dell'operazione a pacchetto è espresso come valore monetario — qualsiasi valore fino a un massimo di 18 caratteri numerici compresi al massimo 13 decimali. Se il valore ha più di 13 cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

    Se l'operazione a pacchetto è espressa come percentuale — qualsiasi valore fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espresso come percentuale (ad es. 2.57 invece di 2.57 %) Se il valore ha più di 10 cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

    Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

    Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

    54

    Sezione 2 g — dati sull'operazione

    Valuta del prezzo dell'operazione a pacchetto

    Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

    55

    Sezione 2 g — dati sull'operazione

    Importo nozionale della gamba 1

    Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

    Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

    56

    Sezione 2 g — dati sull'operazione

    Valuta nozionale 1

    Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

     

    I campi da 57 a 59 sono ripetibili e sono compilati nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di importi nozionali

     

     

    57

    Sezione 2 g — dati sull'operazione

    Data effettiva dell'importo nozionale della gamba 1

    Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

    58

    Sezione 2 g — dati sull'operazione

    Data finale dell'importo nozionale della gamba 1

    Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

    59

    Sezione 2 g — dati sull'operazione

    Importo nozionale in essere alla data effettiva associata della gamba 1

    Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

    Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

    60

    Sezione 2 g — dati sull'operazione

    Quantitativo nozionale totale della gamba 1

    Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

    Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

     

    I campi da 61 a 63 sono ripetibili e sono compilati nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di quantitativi nozionali

     

     

    61

    Sezione 2 g — dati sull'operazione

    Data effettiva del quantitativo nozionale della gamba 1

    Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

    62

    Sezione 2 g — dati sull'operazione

    Data finale del quantitativo nozionale della gamba 1

    Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

    63

    Sezione 2 g — dati sull'operazione

    Quantitativo nozionale in essere alla data effettiva associata della gamba 1

    Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

    Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

    64

    Sezione 2 g — dati sull'operazione

    Importo nozionale della gamba 2

    Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

    Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

    65

    Sezione 2 g — dati sull'operazione

    Valuta nozionale 2

    Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

     

    I campi da 66 a 68 sono ripetibili e sono compilati nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di importi nozionali

     

     

    66

    Sezione 2 g — dati sull'operazione

    Data effettiva dell'importo nozionale della gamba 2

    Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

    67

    Sezione 2 g — dati sull'operazione

    Data finale dell'importo nozionale della gamba 2

    Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

    68

    Sezione 2 g — dati sull'operazione

    Importo nozionale in essere alla data effettiva associata della gamba 2

    Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

    Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

    69

    Sezione 2 g — dati sull'operazione

    Quantitativo nozionale totale della gamba 2

    Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

    Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

     

    I campi da 70 a 72 sono ripetibili e sono compilati nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di quantitativi nozionali

     

     

    70

    Sezione 2 g — dati sull'operazione

    Data effettiva del quantitativo nozionale della gamba 2

    Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

    71

    Sezione 2 g — dati sull'operazione

    Data finale del quantitativo nozionale della gamba 2

    Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

    72

    Sezione 2 g — dati sull'operazione

    Quantitativo nozionale in essere alla data effettiva associata della gamba 2

    Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

    Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

     

    La sezione dei campi da 73 a 78 è ripetibile

     

     

    73

    Sezione 2 g — dati sull'operazione

    Tipo altro pagamento

    4 caratteri alfabetici:

    UFRO = pagamento anticipato, ossia il pagamento iniziale effettuato da una delle controparti per portare un'operazione al fair value o per qualsiasi altra ragione che può determinare un'operazione fuori mercato

    UWIN = liquidazione o cessazione completa, cioè il pagamento finale effettuato quando un'operazione è liquidata prima della sua data finale; pagamenti che possono risultare a causa della completa cessazione dell'operazione o delle operazioni su derivati

    PEXH = Principal Exchange, ossia scambio dei valori nozionali per gli swap valutari

    74

    Sezione 2 g — dati sull'operazione

    Importo altro pagamento

    Fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

    Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

    È ammesso qualsiasi valore superiore o uguale a zero.

    75

    Sezione 2 g — dati sull'operazione

    Valuta altro pagamento

    Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

    76

    Sezione 2 g — dati sull'operazione

    Data altro pagamento

    Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

    77

    Sezione 2 g — dati sull'operazione

    Ordinante altro pagamento

    Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation o codice di massimo 72 caratteri alfanumerici per le persone fisiche che agiscono come privati non ammessi a ricevere il codice LEI secondo la dichiarazione ROC.

    Il codice che identifica una persona fisica è composto dal LEI della controparte 1 seguito da un identificativo unico assegnato e mantenuto coerentemente dalla controparte 1 per tale persona fisica (o tali persone) a fini di segnalazione regolamentare.

    78

    Sezione 2 g — dati sull'operazione

    Destinatario altro pagamento

    Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation o codice di massimo 72 caratteri alfanumerici per le persone fisiche che agiscono come privati non ammessi a ricevere il codice LEI secondo la dichiarazione ROC.

    Il codice che identifica una persona fisica è composto dal LEI della controparte 1 seguito da un identificativo unico assegnato e mantenuto coerentemente dalla controparte 1 per tale persona fisica (o tali persone) a fini di segnalazione regolamentare.

    79

    Sezione 2 h — tassi di interesse

    Tasso fisso della gamba 1 o cedola

    Valori positivi e negativi fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espressi come percentuale (ad es. 2.57 invece di 2.57 %)

    Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

    Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

    80

    Sezione 2 h — tassi di interesse

    Convenzione sul conteggio dei giorni del tasso fisso o della cedola della gamba 1

    4 caratteri alfanumerici:

    A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

    A002 = IC30365

    A003 = IC30Actual

    A004 = Actual360

    A005 = Actual365Fixed

    A006 = ActualActualICMA

    A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

    A008 = ActualActualISDA

    A009 = Actual365LorActuActubasisRule

    A010 = ActualActualAFB

    A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

    A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

    A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

    A014 = Actual365NL

    A015 = ActualActualUltimo

    A016 = IC30EPlus360

    A017 = Actual364

    A018 = Business252

    A019 = Actual360NL

    A020 = 1/1

    NARR = descrizione

    81

    Sezione 2 h — tassi di interesse

    Periodo di frequenza del pagamento per il tasso fisso o la cedola della gamba 1

    4 caratteri alfabetici:

    DAIL = giornaliera

    WEEK = settimanale

    MNTH = mensile

    YEAR = annuale

    ADHO = ad hoc, si applica quando i pagamenti sono irregolari

    EXPI = pagamento a termine

    82

    Sezione 2 h — tassi di interesse

    Moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento per il tasso fisso o la cedola della gamba 1

    Qualsiasi numero intero maggiore o uguale a zero fino a 3 caratteri numerici.

    83

    Sezione 2 h — tassi di interesse

    Identificativo del tasso variabile della gamba 1

    Se il tasso variabile ha un ISIN, il codice ISIN per quel tasso.

    84

    Sezione 2 h — tassi di interesse

    Indicatore del tasso variabile della gamba 1

    Indicazione dell'indice a tasso variabile 4 caratteri alfabetici:

    ESTR = €STR

    SONA = SONIA

    SOFR = SOFR

    EONA = EONIA

    EONS = EONIA SWAP (swap sull'EONIA)

    EURI = EURIBOR

    EUUS = EURODOLLAR

    EUCH = EuroSwiss

    GCFR = GCF REPO

    ISDA = ISDAFIX

    LIBI = LIBID

    LIBO = LIBOR

    MAAA = Muni AAA

    PFAN = Pfandbriefe

    TIBO = TIBOR

    STBO = STIBOR

    BBSW = BBSW

    JIBA = JIBAR

    BUBO = BUBOR

    CDOR = CDOR

    CIBO = CIBOR

    MOSP = MOSPRIM

    NIBO = NIBOR

    PRBO = PRIBOR

    TLBO = TELBOR

    WIBO = WIBOR

    TREA = Treasury (Tesoro)

    SWAP = SWAP

    FUSW = Future SWAP (swap su future)

    EFFR = Effective Federal Funds Rate

    OBFR = Overnight Bank Funding Rate

    CZNA = CZEONIA

    85

    Sezione 2 h — tassi di interesse

    Nome del tasso variabile della gamba 1

    Fino a 50 caratteri alfanumerici. Sono ammessi caratteri speciali se fanno parte del nome completo dell'indice.

    86

    Sezione 2 h — tassi di interesse

    Convenzione sul conteggio dei giorni del tasso variabile della gamba 1

    4 caratteri alfanumerici:

    A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

    A002 = IC30365

    A003 = IC30Actual

    A004 = Actual360

    A005 = Actual365Fixed

    A006 = ActualActualICMA

    A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

    A008 = ActualActualISDA

    A009 = Actual365LorActuActubasisRule

    A010 = ActualActualAFB

    A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

    A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

    A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

    A014 = Actual365NL

    A015 = ActualActualUltimo

    A016 = IC30EPlus360

    A017 = Actual364

    A018 = Business252

    A019 = Actual360NL

    A020 = 1/1

    NARR = descrizione

    87

    Sezione 2 h — tassi di interesse

    Periodo di frequenza del pagamento per il tasso variabile della gamba 1

    4 caratteri alfabetici:

    DAIL = giornaliera

    WEEK = settimanale

    MNTH = mensile

    YEAR = annuale

    ADHO = ad hoc, si applica quando i pagamenti sono irregolari

    EXPI = pagamento a termine

    88

    Sezione 2 h — tassi di interesse

    Moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento per il tasso variabile della gamba 1

    Qualsiasi numero intero maggiore o uguale a zero fino a 3 caratteri numerici.

    89

    Sezione 2 h — tassi di interesse

    Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 1 — periodo

    4 caratteri alfabetici:

    DAIL = giornaliera

    WEEK = settimanale

    MNTH = mensile

    YEAR = annuale

    ADHO = ad hoc, si applica quando i pagamenti sono irregolari

    EXPI = pagamento a termine

    90

    Sezione 2 h — tassi di interesse

    Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 1 — moltiplicatore

    Qualsiasi numero intero maggiore o uguale a zero fino a 3 caratteri numerici.

    91

    Sezione 2 h — tassi di interesse

    Periodo di frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 1

    4 caratteri alfabetici:

    DAIL = giornaliera

    WEEK = settimanale

    MNTH = mensile

    YEAR = annuale

    ADHO = ad hoc, si applica quando i pagamenti sono irregolari

    EXPI = pagamento a termine

    92

    Sezione 2 h — tassi di interesse

    Moltiplicatore frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 1

    Qualsiasi numero intero maggiore o uguale a zero fino a 3 caratteri numerici.

    93

    Sezione 2 h — tassi di interesse

    Differenziale della gamba 1

    Se il differenziale è espresso come importo monetario — qualsiasi valore fino a un massimo di 18 caratteri numerici compresi al massimo 13 decimali.

    Se il differenziale è espresso come percentuale — qualsiasi valore fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espresso come percentuale (ad es. 2.57 invece di 2.57 %).

    Se il differenziale è espresso come punti base — qualsiasi numero intero fino a un massimo di 5 caratteri numerici espresso in punti base (ad es. 257 invece di 2.57 %).

    94

    Sezione 2 h — tassi di interesse

    Valuta del differenziale della gamba 1

    Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

    95

    Sezione 2 h — tassi di interesse

    Tasso fisso della gamba 2

    Valori positivi e negativi fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espressi come percentuale (ad es. 2.57 invece di 2.57 %)

    Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

    Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

    96

    Sezione 2 h — tassi di interesse

    Convenzione sul conteggio dei giorni del tasso fisso della gamba 2

    4 caratteri alfanumerici:

    A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

    A002 = IC30365

    A003 = IC30Actual

    A004 = Actual360

    A005 = Actual365Fixed

    A006 = ActualActualICMA

    A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

    A008 = ActualActualISDA

    A009 = Actual365LorActuActubasisRule

    A010 = ActualActualAFB

    A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

    A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

    A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

    A014 = Actual365NL

    A015 = ActualActualUltimo

    A016 = IC30EPlus360

    A017 = Actual364

    A018 = Business252

    A019 = Actual360NL

    A020 = 1/1

    NARR = descrizione

    97

    Sezione 2 h — tassi di interesse

    Periodo di frequenza del pagamento del tasso fisso della gamba 2

    4 caratteri alfabetici:

    DAIL = giornaliera

    WEEK = settimanale

    MNTH = mensile

    YEAR = annuale

    ADHO = ad hoc, si applica quando i pagamenti sono irregolari

    EXPI = pagamento a termine

    98

    Sezione 2 h — tassi di interesse

    Moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento del tasso fisso della gamba 2

    Qualsiasi numero intero maggiore o uguale a zero fino a 3 caratteri numerici.

    99

    Sezione 2 h — tassi di interesse

    Identificativo del tasso variabile della gamba 2

    Se il tasso variabile ha un ISIN, il codice ISIN per quel tasso.

    100

    Sezione 2 h — tassi di interesse

    Indicatore del tasso variabile della gamba 2

    Indicazione dell'indice a tasso variabile 4 caratteri alfabetici:

    ESTR = €STR

    SONA = SONIA

    SOFR = SOFR

    EONA = EONIA

    EONS = EONIA SWAP (swap sull'EONIA)

    EURI = EURIBOR

    EUUS = EURODOLLAR

    EUCH = EuroSwiss

    GCFR = GCF REPO

    ISDA = ISDAFIX

    LIBI = LIBID

    LIBO = LIBOR

    MAAA = Muni AAA

    PFAN = Pfandbriefe

    TIBO = TIBOR

    STBO = STIBOR

    BBSW = BBSW

    JIBA = JIBAR

    BUBO = BUBOR

    CDOR = CDOR

    CIBO = CIBOR

    MOSP = MOSPRIM

    NIBO = NIBOR

    PRBO = PRIBOR

    TLBO = TELBOR

    WIBO = WIBOR

    TREA = Treasury (Tesoro)

    SWAP = SWAP

    FUSW = Future SWAP (swap su future)

    EFFR = Effective Federal Funds Rate

    OBFR = Overnight Bank Funding Rate

    CZNA = CZEONIA

    101

    Sezione 2 h — tassi di interesse

    Nome del tasso variabile della gamba 2

    Fino a 50 caratteri alfanumerici. Sono ammessi caratteri speciali se fanno parte del nome completo dell'indice.

    102

    Sezione 2 h — tassi di interesse

    Convenzione sul conteggio dei giorni del tasso variabile della gamba 2

    4 caratteri alfanumerici:

    A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

    A002 = IC30365

    A003 = IC30Actual

    A004 = Actual360

    A005 = Actual365Fixed

    A006 = ActualActualICMA

    A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

    A008 = ActualActualISDA

    A009 = Actual365LorActuActubasisRule

    A010 = ActualActualAFB

    A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

    A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

    A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

    A014 = Actual365NL

    A015 = ActualActualUltimo

    A016 = IC30EPlus360

    A017 = Actual364

    A018 = Business252

    A019 = Actual360NL

    A020 = 1/1

    NARR = descrizione

    103

    Sezione 2 h — tassi di interesse

    Periodo di frequenza del pagamento per il tasso variabile della gamba 2

    4 caratteri alfabetici:

    DAIL = giornaliera

    WEEK = settimanale

    MNTH = mensile

    YEAR = annuale

    ADHO = ad hoc, si applica quando i pagamenti sono irregolari

    EXPI = pagamento a termine

    104

    Sezione 2 h — tassi di interesse

    Moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento per il tasso variabile della gamba 2

    Qualsiasi numero intero maggiore o uguale a zero fino a 3 caratteri numerici.

    105

    Sezione 2 h — tassi di interesse

    Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 2 — periodo

    4 caratteri alfabetici:

    DAIL = giornaliera

    WEEK = settimanale

    MNTH = mensile

    YEAR = annuale

    ADHO = ad hoc, si applica quando i pagamenti sono irregolari

    EXPI = pagamento a termine

    106

    Sezione 2 h — tassi di interesse

    Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 2 — moltiplicatore

    Qualsiasi numero intero maggiore o uguale a zero fino a 3 caratteri numerici.

    107

    Sezione 2 h — tassi di interesse

    Periodo di frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 2

    4 caratteri alfabetici:

    DAIL = giornaliera

    WEEK = settimanale

    MNTH = mensile

    YEAR = annuale

    ADHO = ad hoc, si applica quando i pagamenti sono irregolari

    EXPI = pagamento a termine

    108

    Sezione 2 h — tassi di interesse

    Moltiplicatore frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 2

    Qualsiasi numero intero maggiore o uguale a zero fino a 3 caratteri numerici.

    109

    Sezione 2 h — tassi di interesse

    Differenziale della gamba 2

    Se il differenziale è espresso come importo monetario — qualsiasi valore fino a un massimo di 18 caratteri numerici compresi al massimo 13 decimali.

    Se il differenziale è espresso come percentuale — qualsiasi valore fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espresso come percentuale (ad es. 2.57 invece di 2.57 %).

    Se il differenziale è espresso come punti base — qualsiasi numero intero fino a un massimo di 5 caratteri numerici espresso in punti base (ad es. 257 invece di 2.57 %).

    110

    Sezione 2 h — tassi di interesse

    Valuta del differenziale della gamba 2

    Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

    111

    Sezione 2 h — tassi di interesse

    Differenziale dell'operazione a pacchetto

    Se il prezzo dell'operazione a pacchetto è espresso come importo monetario — valore positivo e negativo fino a un massimo di 18 caratteri numerici compresi al massimo 13 decimali. Se il valore ha più di 13 cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

    Se il differenziale dell'operazione a pacchetto è espresso come percentuale — valore positivo e negativo fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali (ad es. 2.57 invece di 2.57 %). Se il valore ha più di 10 cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

    Se il differenziale dell'operazione a pacchetto è espresso come punti base — qualsiasi numero intero fino a un massimo di 5 caratteri numerici espresso in punti base (ad es. 257 invece di 2.57 %).

    Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

    Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

    112

    Sezione 2 h — tassi di interesse

    Valuta del differenziale dell'operazione a pacchetto

    Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

    113

    Sezione 2 i — tassi di cambio

    Tasso di cambio 1

    Qualsiasi valore superiore a zero fino a un massimo di 18 cifre compresi al massimo 13 decimali.

    Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

    114

    Sezione 2 i — tassi di cambio

    Tasso di cambio a termine

    Qualsiasi valore superiore a zero fino a un massimo di 18 cifre compresi al massimo 13 decimali.

    Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

    115

    Sezione 2 i — tassi di cambio

    Base del tasso di cambio

    7 caratteri che rappresentano due codici valuta ISO 4217 separati da «/» senza limitare l'ordine della coppia di valute.

    Il primo codice valuta indica la valuta unitaria; il secondo codice valuta indica la valuta della quotazione.

    116

    Sezione 2 j — materie prime e quote di emissione (informazioni generali)

    Categoria di prodotti

    Sono ammessi solo i valori della colonna «Categoria di prodotti» secondo la tabella della classificazione dei derivati su merci.

    117

    Sezione 2 j — materie prime e quote di emissione (informazioni generali)

    Sottocategoria di prodotti

    Sono ammessi solo i valori della colonna «Sottocategoria di prodotti» secondo la tabella della classificazione

    dei derivati su merci.

    118

    Sezione 2 j — materie prime e quote di emissione (informazioni generali)

    Ulteriore sottocategoria di prodotti

    Sono ammessi solo i valori della colonna «Ulteriore sottocategoria di prodotti» secondo la tabella della classificazione

    dei derivati su merci.

    119

    Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

    Punto o zona di consegna

    Codice EIC alfanumerico di 16 caratteri

    Campo ripetibile

    120

    Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

    Punto di interconnessione

    Codice EIC alfanumerico di 16 caratteri

    121

    Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

    Tipo di carico

    BSLD = carico di base

    PKLD = carico di picco

    OFFP = carico normale

    HABH = ora/blocco orario

    SHPD = profilato

    GASD = giorno gas

    OTHR = altro

     

    La sezione dei campi da 122 a 131 è ripetibile.

     

     

    122

    Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

    Ora di inizio dell'intervallo di consegna

    hh:mm:ssZ

    123

    Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

    Ora di fine dell'intervallo di consegna

    hh:mm:ssZ

    124

    Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

    Data di inizio della consegna

    Data nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

    125

    Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

    Data di fine della consegna

    Data nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

    126

    Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

    Durata

    MNUT = minuti

    HOUR = ora

    DASD = giorno

    WEEK = settimana

    MNTH = mese

    QURT = trimestre

    SEAS = stagione

    YEAR = anno

    OTHR = altro

    127

    Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

    Giorni della settimana

    WDAY = giorni feriali

    WEND = fine settimana

    MOND = lunedì

    TUED = martedì

    WEDD = mercoledì

    THUD = giovedì

    FRID = venerdì

    SATD = sabato

    SUND = domenica

    XBHL = esclusi i giorni festivi

    IBHL = compresi i giorni festivi

    Sono consentiti valori multipli

    128

    Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

    Capacità di consegna

    Fino a 20 caratteri numerici inclusi decimali.

    Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

    Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

    129

    Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

    Unità di quantità

    KWAT = KW

    KWHH = KWh/ora

    KWHD = KWh/giorno

    MWAT = MW

    MWHH = MWh/ora

    MWHD = MWh/giorno

    GWAT = GW

    GWHH = GWh/ora

    GWHD = GWh/giorno

    THMD = Therm/giorno

    KTMD = Ktherm/giorno

    MTMD = Mtherm/giorno

    CMPD = cm/giorno

    MCMD = mcm/giorno

    BTUD = Btu/giorno

    MBTD = MMBtu/giorno

    MJDD = MJ/giorno

    HMJD = 100MJ/giorno

    MMJD = MMJ/giorno

    GJDD = GJ/giorno

    130

    Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

    Prezzo per quantità per intervallo di tempo

    Fino a 20 caratteri numerici inclusi decimali.

    Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

    Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

    131

    Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

    Valuta del prezzo per quantità per intervallo di tempo

    Codice valuta ISO 4217 a 3 caratteri alfabetici

    132

    Sezione 2 l — opzioni

    Tipo di opzione

    4 caratteri alfabetici:

    PUTO = put

    CALL = call

    OTHR = se non è possibile stabilire se si tratta di call o di put

    133

    Sezione 2 l — opzioni

    Stile dell'opzione

    4 caratteri alfabetici:

    AMER = americano

    BERM = bermudiano

    EURO = europeo

    134

    Sezione 2 l — opzioni

    Prezzo strike

    Se il prezzo strike è espresso come importo monetario: qualsiasi valore fino a un massimo di 18 caratteri numerici compresi al massimo 13 decimali (ad es. 6,39 USD, espresso come 6.39), per le opzioni su azioni, le opzioni su merci, le opzioni in valuta estera e prodotti simili. Se il valore ha più di 13 cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

    Se il prezzo strike è espresso in percentuale: qualsiasi valore fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espresso in percentuale (ad esempio 2.1 invece di 2.1 %), per le opzioni su tassi di interesse, le swaption su tassi di interesse e su crediti il cui prezzo è espresso come differenziale e prodotti simili.

    Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

    Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

     

    I campi da 135 a 137 sono ripetibili e sono compilati nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di prezzo strike.

     

     

    135

    Sezione 2 l — opzioni

    Data effettiva del prezzo strike

    Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

    136

    Sezione 2 l — opzioni

    Data finale del prezzo strike

    Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

    137

    Sezione 2 l — opzioni

    Prezzo strike in essere alla data effettiva associata

    Se il prezzo strike è espresso come importo monetario: qualsiasi valore fino a un massimo di 18 caratteri numerici compresi al massimo 13 decimali (ad es. 6,39 USD, espresso come 6.39), per le opzioni su azioni, le opzioni su merci, le opzioni in valuta estera e prodotti simili. Se il valore ha più di 13 cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

    Se il prezzo strike è espresso in percentuale: qualsiasi valore fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espresso in percentuale (ad esempio 2.1 invece di 2.1 %), per le opzioni su tassi di interesse, le swaption su tassi di interesse e su crediti il cui prezzo è espresso come differenziale e prodotti simili.

    Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

    Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

    138

    Sezione 2 l — opzioni

    Valuta/coppia di valute del prezzo strike

    Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici; o

    per le opzioni in valuta estera: 7 caratteri che rappresentano due codici valuta ISO 4217 separati da «/» senza limitare l'ordine della coppia di valute.

    Il primo codice valuta indica la valuta di base; il secondo codice valuta indica la valuta della quotazione.

    139

    Sezione 2 l — opzioni

    Importo premio opzione

    Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

    Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

    140

    Sezione 2 l — opzioni

    Valuta premio opzione

    Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

    141

    Sezione 2 l — opzioni

    Data di pagamento premio opzione

    Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

    142

    Sezione 2 i — opzioni

    Data di scadenza del sottostante

    Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

    143

    Sezione 2 m — derivati su crediti

    Rango

    4 caratteri alfabetici:

    SNDB = senior, ad esempio debito senior non garantito (societario/finanziario), debito sovrano in valuta estera (governo),

    SBOD = subordinato, ad esempio debito subordinato o debito di classe 2 inferiore (lower tier 2) (banche), debito subordinato junior o debito di classe 2 superiore (upper tier 2) (banche),

    OTHR = altro, ad esempio azioni privilegiate o capitale di classe 1 (banche) o altri derivati su crediti

    144

    Sezione 2 m — derivati su crediti

    Soggetto di riferimento

    Codice paese secondo ISO 3166 di 2 caratteri

    o

    Codice paese secondo ISO 3166-2 di 2 caratteri seguito da trattino «-» e da un massimo di 3 caratteri alfanumerici per il codice di suddivisione del paese

    o

    Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici

    145

    Sezione 2 m — derivati su crediti

    Serie

    Campo con numero intero di massimo 5 cifre

    146

    Sezione 2 m — derivati su crediti

    Versione

    Campo con numero intero di massimo 5 cifre

    147

    Sezione 2 m — derivati su crediti

    Fattore dell'indice

    Qualsiasi valore fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espresso come frazione decimale (ad es. 0.05 invece di 5 %) tra 0 e 1 (compresi 0 e 1).

    Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

    148

    Sezione 2 m — derivati su crediti

    Segmento

    Valore booleano:

    TRUE = segmentato

    FALSE = non segmentato

    149

    Sezione 2 m — derivati su crediti

    Punto di attacco indice Credit Derivative Swap (CDS)

    Qualsiasi valore fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espresso come frazione decimale (ad es. 0.05 invece di 5 %) tra 0 e 1 (compresi 0 e 1).

    Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

    150

    Sezione 2 m — derivati su crediti

    Punto di distacco indice CDS

    Qualsiasi valore fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espresso come frazione decimale (ad es. 0.05 invece di 5 %) tra 0 e 1 (compresi 0 e 1).

    Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

    151

    Sezione 2 n — modifiche del derivato

    Tipo di azione

    4 caratteri alfabetici:

    NEWT = nuovo

    MODI = modifica

    CORR = correzione

    TERM = cessazione

    EROR = errore

    REVI = ripristino

    VALU = valutazione

    POSC = componente di posizione

    152

    Sezione 2 n — modifiche del derivato

    Tipo di evento

    4 caratteri alfabetici:

    TRAD = operazione

    NOVA = subentro

    COMP = PTRR

    ETRM = cessazione anticipata

    CLRG = compensazione

    EXER = esercizio

    ALOC = allocazione

    CREV = evento di credito

    CORP = evento aziendale

    INCP = inclusione nella posizione

    UPDT = aggiornamento

    153

    Sezione 2 n — modifiche del derivato

    Data dell'evento

    Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

    154

    Sezione 2 n — modifiche del derivato

    Livello

    4 caratteri alfabetici:

    TCTN = operazione

    PSTN = posizione


    Tabella 3

     

    Sezione

    Campo

    Formato

    1

    Parti del derivato

    Data e ora della segnalazione

    Data nel formato ISO 8601 con ora secondo tempo universale coordinato (UTC) AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ

    2

    Parti del derivato

    Identificativo del soggetto che trasmette la segnalazione

    Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation.

    3

    Parti del derivato

    Soggetto responsabile della segnalazione

    Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation. Il codice LEI deve essere rinnovato debitamente alle condizioni di una delle unità operative locali accreditate del sistema globale LEI.

    4

    Parti del derivato

    Controparte 1 (controparte segnalante)

    Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation. Il codice LEI deve essere rinnovato debitamente alle condizioni di una delle unità operative locali accreditate del sistema globale LEI.

    5

    Parti del derivato

    Tipo di identificativo della controparte 2

    Valore booleano:

    TRUE

    FALSE, per le persone fisiche che agiscono come privati non ammessi a ricevere il codice LEI secondo la dichiarazione ROC.

    6

    Parti del derivato

    Controparte 2

    Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation o codice di massimo 72 caratteri alfanumerici per le persone fisiche che agiscono come privati non ammessi a ricevere il codice LEI secondo la dichiarazione ROC.

    Il codice che identifica una persona fisica è composto dal LEI della controparte 1 seguito da un identificativo unico assegnato e mantenuto coerentemente dalla controparte 1 per tale persona fisica (o tali persone) a fini di segnalazione regolamentare.

    7

    Garanzie

    Data e ora della garanzia

    Data nel formato ISO 8601 con ora secondo UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ

    8

    Garanzie

    Indicatore della garanzia per portafoglio

    Valore booleano:

    TRUE = garanzia costituita su un portafoglio

    FALSE = non parte di un portafoglio

    9

    Garanzie

    Codice della garanzia per portafoglio

    Fino a 52 caratteri alfanumerici

    Non sono ammessi caratteri speciali

    10

    Garanzie

    UTI

    Fino a 52 caratteri alfanumerici, sono ammessi solo i caratteri alfabetici maiuscoli A-Z e le cifre 0-9.

    11

    Garanzie

    Categoria di costituzione di garanzia

    4 caratteri alfabetici:

    UNCL = senza garanzia

    PRC1 = con garanzia parziale: solo controparte 1

    PRC2 = con garanzia parziale: solo controparte 2

    PRCL = con garanzia parziale

    OWC1 = con garanzia unilaterale: solo controparte 1

    OWC2 = con garanzia unilaterale: solo controparte 2

    OWP1 = con garanzia parziale/unilaterale: controparte 1

    OWP2 = con garanzia parziale/unilaterale: controparte 2

    FLCL = pienamente garantito

    Compilato conformemente all'articolo 5 del presente regolamento

    12

    Garanzie

    Margine iniziale costituito dalla controparte 1 (pre-scarto di garanzia)

    Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

    Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

    13

    Garanzie

    Margine iniziale costituito dalla controparte 1 (post-scarto di garanzia)

    Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

    Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

    14

    Garanzie

    Valuta del margine iniziale costituito

    Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

    15

    Garanzie

    Margine di variazione costituito dalla controparte 1 (pre-scarto di garanzia)

    Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

    Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

    16

    Garanzie

    Margine di variazione costituito dalla controparte 1 (post-scarto di garanzia)

    Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

    Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

    17

    Garanzie

    Valuta dei margini di variazione costituiti

    Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

    18

    Garanzie

    Garanzia costituita in eccesso dalla controparte 1

    Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

    Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

    19

    Garanzie

    Valuta della garanzia costituita in eccesso

    Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

    20

    Garanzie

    Margine iniziale raccolto dalla controparte 1 (pre-scarto di garanzia)

    Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

    Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

    21

    Garanzie

    Margine iniziale raccolto dalla controparte 1 (post-scarto di garanzia)

    Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

    Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

    22

    Garanzie

    Valuta del margine iniziale raccolto

    Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

    23

    Garanzie

    Margine di variazione raccolto dalla controparte 1 (pre-scarto di garanzia)

    Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

    Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

    24

    Garanzie

    Margine di variazione raccolto dalla controparte 1 (post-scarto di garanzia)

    Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

    Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

    25

    Garanzie

    Valuta del margine di variazione raccolto

    Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

    26

    Garanzie

    Garanzia raccolta in eccesso dalla controparte 1

    Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

    Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

    27

    Garanzie

    Valuta della garanzia raccolta in eccesso

    Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

    28

    Garanzie

    Tipo di azione

    «MARU» — aggiornamento del margine

    «CORR» — correzione

    29

    Garanzie

    Data dell'evento

    Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)


    Tabella 4

    Classificazione delle merci

    Categoria di prodotti

    Sottocategoria di prodotti

    Ulteriore sottocategoria di prodotti

    «AGRI» — Agricoli

    «GROS» — Cereali e semi oleosi

    «FWHT» — Frumento da foraggio

    «SOYB» — Soia

    «CORN» — Granturco

    «RPSD» — Colza

    «RICE» — Riso

    «OTHR» — Altro

    «SOFT» — Softs

    «CCOA» — Cacao

    «ROBU» — Caffè Robusta

    «WHSG» — Zucchero bianco

    «BRWN» — Zucchero grezzo

    «OTHR» — Altro

    «POTA» — Patate

     

    «OOLI» — Olio di oliva

    «LAMP» — «Lampante»

    «OTHR» — Altro

    «DIRY» — Prodotti lattiero-caseari

     

    «FRST» — Silvicoltura

     

    «SEAF» — Prodotti ittici

     

    «LSTK» — Bestiame

     

    «GRIN» — Cereali

    «MWHT» — Frumento da panificazione

    «OTHR» — Altro

    «OTHR» — Altro

     

    «NRGY» — Energia

    «ELEC» — Energia elettrica

    «BSLD» — Carico di base

    «FITR» — Diritti di trasmissione finanziari

    «PKLD» — Carico di punta

    «OFFP» — Orario normale

    «OTHR» — Altro

    «NGAS» — Gas naturale

    «GASP» — GASPOOL

    «LNGG» — GNL

    «NBPG» — NBP

    «NCGG» — NCG

    «TTFG» — TTF

    «OTHR» — Altro

    «OILP» — Petrolio

    «BAKK» — Bakken

    «BDSL» — Biodiesel

    «BRNT» — Brent

    «BRNX» — Brent NX

    «CNDA» — Canadese

    «COND» — Condensato

    «DSEL» — Diesel

    «DUBA» — Dubai

    «ESPO» — ESPO

    «ETHA» — Etanolo

    «FUEL» — Combustibile

    «FOIL» — Olio combustibile

    «GOIL» — Gasolio

    «GSLN» — Benzina

    «HEAT» — Gasolio da riscaldamento

    «JTFL» — JET Fuel

    «KERO» — Kerosene

    «LLSO» — Light Louisiana Sweet (LLS)

    «MARS» — Mars

    «NAPH» — Nafta

    «NGLO» — GNL

    «TAPI» — Tapis

    «URAL» — Urali

    «WTIO» — WTI

    «OTHR» — Altro

    «COAL» — Carbone

    «INRG» — Interenergia

    «RNNG» — Energie rinnovabili

    «LGHT» — Benzina leggera di prima distillazione

    «DIST» — Distillati

    «OTHR» — Altro

     

    «ENVR» — Ambientali

    «EMIS» — Emissioni

    «CERE» — CER

    «ERUE» — ERU

    «EUAE» — quote di emissione EUA

    «EUAA» — quote di emissione EUA nel settore aereo

    «OTHR» — Altro

    «WTHR» — Meteo

    «CRBR» — Associati al carbonio

    «OTHR» — Altro

     

    «FRGT» — Carico

    «WETF» — Umido

    «TNKR» — Navi cisterna

    «OTHR» — Altro

    «DRYF» — Secco

    «DBCR» — Portarinfuse

    «OTHR» — Altro

    «CSHP» — Portacontainer

     

    «OTHR» — Altro

     

    «FRTL» — Concimi

    «AMMO» — Ammoniaca

    «DAPH» — Fosfato di diammonio (DAP)

    «PTSH» — Potassa

    «SLPH» — Zolfo

    «UREA» — Urea

    «UAAN» — Nitrato di ammonio e urea (UAN)

    «OTHR» — Altro

     

    «INDP» — Prodotti industriali

    «CSTR» — Costruzioni

    «MFTG» — Manifatturieri

     

    «METL» — Metalli

    «NPRM» — Non preziosi

    «ALUM» — Alluminio

    «ALUA» — Lega di alluminio

    «CBLT» — Cobalto

    «COPR» — Rame

    «IRON» — Minerale di ferro

    «LEAD» — Piombo

    «MOLY» — Molibdeno

    «NASC» — NASAAC

    «NICK» — Nichel

    «STEL» — Acciaio

    «TINN» — Stagno

    «ZINC» — Zinco

    «OTHR» — Altro

    «PRME» — Preziosi

    «GOLD» — Oro

    «SLVR» — Argento

    «PTNM» — Platino

    «PLDM» — Palladio

    «OTHR» — Altro

    «MCEX» — Esotici multimerci

     

     

    «PAPR» — Carta

    «CBRD» — Cartone grezzo ondulato

    «NSPT» — Carta da giornale

    «PULP» — Polpa

    «RCVP» — Carta di recupero

    «OTHR» — Altro

     

    «POLY» — Polipropilene

    «PLST» — Plastica

    «OTHR» — Altro

     

    «INFL» — Inflazione

     

     

    «OEST» — Statistiche economiche ufficiali

     

     

    «OTHC» — Altri derivati C10 secondo la definizione della tabella 10.1 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione (10)

     

     

    «OTHR» — Altro

     

     


    (1)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

    (2)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

    (3)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

    (4)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

    (5)  Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

    (6)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

    (7)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

    (8)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

    (9)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

    (10)  Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 229).


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