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Document 32022R1013

    Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1013 della Commissione del 27 giugno 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese ed esteso al Vietnam e alla Repubblica democratica popolare del Laos in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

    C/2022/4274

    GU L 170 del 28.6.2022, p. 38–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1013/oj

    28.6.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 170/38


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1013 DELLA COMMISSIONE

    del 27 giugno 2022

    che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese ed esteso al Vietnam e alla Repubblica democratica popolare del Laos in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDURA

    1.1.   Inchiesta precedente e misure in vigore

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 119/97 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo compreso tra il 32,5 % e il 39,4 % sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli («meccanismi») originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese interessato») e un dazio antidumping definitivo del 10,5 % sulle importazioni originarie della Malaysia. Tali aliquote del dazio erano applicabili ai meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli, mentre per i meccanismi con 17 e 23 anelli l’importo del dazio era pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione (325 EUR per 1 000 unità) e il prezzo franco frontiera comunitaria, non sdoganato, se quest’ultimo era inferiore al prezzo minimo all’importazione.

    (2)

    Con il regolamento (CE) n. 2100/2000 (3), il Consiglio ha aumentato i dazi sopraindicati per i meccanismi cinesi diversi da quelli con 17 o 23 anelli, in seguito a un’inchiesta antiassorbimento a norma dell’articolo 12 del regolamento di base. I dazi modificati applicabili a tali importazioni dalla RPC andavano dal 51,2 % al 78,8 %.

    (3)

    In seguito a un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13 del regolamento di base, con il regolamento (CE) n. 1208/2004 (4) il Consiglio ha esteso le misure antidumping definitive alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi provenienti dal Vietnam, dichiarati o no originari di tale paese.

    (4)

    A seguito di un riesame in previsione della scadenza, con il regolamento (CE) n. 2074/2004 (5), il Consiglio ha esteso le misure antidumping definitive sulle importazioni di meccanismi originari della RPC. Dato che non era stata presentata alcuna domanda di riesame in previsione della scadenza riguardante le misure applicabili alla Malaysia, queste ultime sono scadute nel gennaio 2002.

    (5)

    In seguito a un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13 del regolamento di base, il Consiglio ha esteso, con il regolamento (CE) n. 33/2006 (6), le misure antidumping definitive alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi provenienti dalla Repubblica democratica popolare del Laos, dichiarati o no originari di tale paese.

    (6)

    Con il regolamento (CE) n. 818/2008 (7), in seguito a un’inchiesta antielusione, il Consiglio ha esteso il campo di applicazione delle misure ad alcuni tipi di meccanismi leggermente modificati.

    (7)

    In seguito a un riesame in previsione della scadenza, a febbraio 2010 i dazi antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi sono stati prorogati per cinque anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2010 del Consiglio (8) e a maggio 2016, in seguito a un altro riesame in previsione della scadenza, per altri cinque anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/703 del Consiglio (9) (le «misure in vigore»).

    (8)

    I dazi antidumping attualmente in vigore sono del 51,2 % per un produttore esportatore e del 78,8 % per tutti gli altri produttori esportatori.

    1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

    (9)

    In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure in vigore (10), la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    (10)

    La domanda di riesame è stata presentata il 12 febbraio 2021 dal produttore dell’Unione Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH («il richiedente») che rappresenta più del 25 % della produzione totale dell’Unione di meccanismi per la legatura di fogli. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione.

    1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

    (11)

    Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, l’11 maggio 2021 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni di meccanismi originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni dal Vietnam e dalla Repubblica democratica popolare del Laos, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (11) («l’avviso di apertura»).

    1.4.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

    (12)

    L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 («il periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o di reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

    1.5.   Parti interessate

    (13)

    Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell’apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti e le autorità della RPC, gli importatori noti, gli utilizzatori, gli operatori commerciali e le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.

    (14)

    Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuna delle parti interessate ha richiesto un’audizione.

    1.6.   Campionamento

    (15)

    Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.

    1.6.1.   Nessun campionamento dei produttori dell’Unione

    (16)

    Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato che i tre produttori noti dell’Unione, IML Industria Meccanica Lombarda SRL, Koloman Handler Fémárugyár Magyarország Kft e Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH., avrebbero dovuto presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura. La Commissione ha altresì invitato gli altri produttori dell’Unione e le associazioni rappresentative a manifestarsi e a richiedere un questionario. Nessun altro produttore dell’Unione né alcuna associazione rappresentativa si sono manifestati.

    1.6.2.   Campionamento degli importatori

    (17)

    Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste. Di conseguenza la Commissione ha deciso che non era necessario ricorrere al campionamento.

    1.6.3.   Campionamento dei produttori esportatori nella Repubblica popolare cinese

    (18)

    Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.

    (19)

    Nessun produttore esportatore della RPC ha fornito le informazioni richieste e/o ha accettato di essere incluso nel campione. È pertanto mancata la collaborazione da parte dei produttori cinesi e le conclusioni relative alle importazioni dalla RPC sono state elaborate sulla base dei dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base.

    1.7.   Risposte al questionario

    (20)

    La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese (il «governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

    (21)

    La Commissione ha inviato i questionari ai produttori dell’Unione, agli importatori indipendenti e ai produttori esportatori. Gli stessi questionari sono stati messi a disposizione sul sito web della DG Commercio (12) il giorno dell’apertura.

    (22)

    Al questionario hanno risposto i produttori dell’Unione Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH e Koloman Handler Kft, due parti appartenenti allo stesso gruppo con uno stesso impianto di produzione (in seguito denominate congiuntamente «Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH») e M.L. Industria Meccanica Lombarda S.r.l.

    1.8.   Verifica

    (23)

    La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società seguenti:

    produttori dell’Unione:

    Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, Oroszlany, Ungheria,

    I.M.L. Industria Meccanica Lombarda S.r.l., Offanengo, Italia.

    2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

    2.1.   Prodotto oggetto del riesame

    (24)

    Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso prodotto oggetto del precedente riesame in previsione della scadenza, ossia alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della RPC, costituiti da due lame o fili di acciaio sui quali sono fissati almeno quattro semianelli in filo di acciaio e che sono tenuti insieme da un rivestimento di acciaio. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o con un piccolo dispositivo di acciaio a scatto fissato allo stesso meccanismo (il prodotto oggetto del riesame). Alla data dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/703 i meccanismi sono classificati con il codice NC ex 8305 10 00 (codici TARIC 8305100011, 8305100013, 8305100019, 8305100021, 8305100023, 8305100029, 8305100034 e 8305100035).

    (25)

    I meccanismi sono utilizzati in un’ampia gamma di applicazioni, ad esempio nella produzione di manuali di software, di cataloghi e opuscoli, di manuali tecnici, di fascicoli per ufficio, di fascicoli di presentazione e altri fascicoli rilegati, come pure di album per fotografie e per francobolli.

    (26)

    Durante il periodo dell’inchiesta di riesame sono stati venduti nell’Unione numerosi tipi diversi di meccanismi. Le differenze tra i vari tipi erano date dalla larghezza della base, dal tipo di meccanismo, dal numero di anelli, dal sistema di apertura, dalla capacità nominale di legatura, dal diametro degli anelli, dalla forma degli anelli, dalla lunghezza e dalla distanza tra gli anelli. Dato che tutti i tipi presentano le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e che, all’interno di determinate gamme di prodotto, essi sono intercambiabili, si è stabilito che, ai fini del presente procedimento, tutti i meccanismi per la legatura di fogli costituiscono un unico prodotto. A tale riguardo non è pervenuta alcuna osservazione.

    2.2.   Prodotto simile

    (27)

    Come è emerso dall’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore (13), i prodotti seguenti hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi utilizzi di base:

    il prodotto oggetto del riesame;

    il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del paese interessato; e

    il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

    Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    3.   PERSISTENZA DEL DUMPING

    3.1.   Osservazioni preliminari

    (28)

    Durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla RPC sono continuate, anche se a livelli notevolmente inferiori rispetto al precedente riesame in previsione della scadenza (vale a dire da gennaio 2014 a dicembre 2014). Secondo Comext (Eurostat), nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di meccanismi per la legatura di fogli dalla RPC rappresentavano circa lo 0,7 % del mercato dell’Unione, rispetto a una quota di mercato del 2,3 % durante il precedente riesame in previsione della scadenza.

    (29)

    Come indicato al considerando 19, nessuno degli esportatori/produttori della RPC ha collaborato all’inchiesta. La Commissione ha quindi informato il governo della RPC che, data la mancanza di collaborazione, essa avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative alla Repubblica popolare cinese. La Commissione non ha ricevuto osservazioni o richieste di intervento del consigliere-auditore a tale riguardo.

    (30)

    Pertanto, in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni riguardanti il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping si sono basate sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, sui dati pubblicamente disponibili riguardanti le due società turche che operano con codice NACE Rev2 2599, sulle informazioni fornite dal richiedente, sulle informazioni provenienti dall’Istituto nazionale di statistica turco, dalla banca data Comext di Eurostat, dal Global Trade Atlas, dal sito web dell’International Transport and Insurance Costs of Merchandise Trade (ITIC) dell’OCSE, nonché sui dati di «Fare impresa (Doing Business)» del sito web della Banca mondiale.

    3.2.   Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per le importazioni dei meccanismi per la legatura di fogli originari della RPC

    (31)

    Dati gli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta che tendono a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l’inchiesta sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

    (32)

    Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Inoltre, al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura, la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entro la scadenza fissata non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC né alcuna osservazione in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Successivamente, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC.

    (33)

    Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri paesi rappresentativi eventualmente appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, primo trattino, del regolamento di base.

    (34)

    Il 20 ottobre 2021 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («la prima nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materie prime, lavoro ed energia, impiegati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato alcuni possibili paesi rappresentativi, indicando in particolare la Turchia come un paese rappresentativo appropriato. La Commissione ha ricevuto dal richiedente osservazioni sulla prima nota.

    (35)

    Il 7 febbraio 2022, con una seconda nota («la seconda nota»), la Commissione ha informato le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare ai fini della determinazione del valore normale, indicando la Turchia come paese rappresentativo. Essa ha altresì informato le parti interessate che intendeva utilizzare le due società turche (D S C Otomotiv e Samet Kalip ve Madeni) che operano con il codice NACE Rev2 2599 e fabbricano prodotti appartenenti alla stessa categoria generale dei meccanismi per la legatura di fogli, come base per determinare le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e i profitti ai fini della costruzione del valore normale.

    3.3.   Valore normale

    (36)

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

    (37)

    Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «qualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» sono in seguito denominate «SGAV»).

    (38)

    Come ulteriormente spiegato in appresso, la Commissione ha concluso nell’ambito della presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, fosse opportuno applicare l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

    3.3.1.   Esistenza di distorsioni significative

    (39)

    In recenti inchieste concernenti il settore siderurgico nella RPC (14) - l’acciaio essendo il principale fattore produttivo per i meccanismi per la legatura di fogli - la Commissione ha riscontrato la presenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha concluso anche nell’ambito della presente inchiesta, sulla base degli elementi di prova disponibili, che fosse opportuno applicare l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

    (40)

    Nell’ambito di tali inchieste la Commissione ha rilevato l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale nella RPC, che ha per effetto di falsare l’efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato (15). In particolare, la Commissione ha concluso che nel settore siderurgico, che fornisce la principale materia prima per fabbricare il prodotto oggetto del riesame, non solo persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base (16), ma il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base (17). La Commissione ha inoltre rilevato che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e dei fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. In effetti, nel complesso il sistema di pianificazione della RPC fa sì che le risorse siano concentrate in settori designati dal governo come strategici o comunque importanti dal punto di vista politico, anziché essere assegnate in linea con le forze del mercato (18). La Commissione ha altresì concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese in stato d’insolvenza e alle modalità di assegnazione dei diritti di uso dei terreni nella RPC (19). Analogamente, la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore siderurgico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base (20), nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale da parte delle imprese della RPC (21).

    (41)

    La domanda conteneva informazioni sulle distorsioni nel settore siderurgico e faceva riferimento in particolare alle recenti risultanze delle inchieste antidumping condotte dalla Commissione europea che hanno confermato l’esistenza di distorsioni nel settore siderurgico. La domanda conteneva altresì informazioni su distorsioni nel settore dei metalli non ferrosi, in particolare per quanto riguarda il nickel che è una materia prima importante per la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. La domanda faceva inoltre riferimento alla relazione della Commissione sulle distorsioni significative in Cina (22) (la «relazione»), che sottolinea in particolare le distorsioni nel mercato del lavoro e nell’accesso ai finanziamenti.

    (42)

    Nella presente inchiesta, la Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno della RPC, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione, che si basano su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi ha riguardato l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, nonché della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare la sussistenza di distorsioni significative nella RPC.

    (43)

    In particolare nel settore siderurgico, che fornisce la principale materia prima per la produzione del prodotto oggetto del riesame, persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC. Molti dei maggiori produttori di acciaio sono di proprietà dello Stato. Alcuni sono espressamente citati nel «Piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020». Ad esempio, l’impresa di Stato cinese Shanxi Taiyuan Iron & Steel Co. Ltd. («Tisco») dichiara sul suo sito web di essere un «super gigante del ferro e dell’acciaio» che «si è trasformato in uno straordinario complesso siderurgico su larga scala, integrato con attività di estrazione del ferro, produzione, lavorazione, consegna e commercio di ferro e acciaio» (23). Baosteel è un’altra importante impresa cinese di proprietà statale che opera nel settore della produzione di acciaio e fa parte del gruppo China Baowu Steel Group Co. Ltd., frutto della recente fusione tra Baosteel Group e Wuhan Iron & Steel (24) .. Sebbene si stimi che la suddivisione nominale tra il numero di imprese di proprietà dello Stato e di società private sia pressoché uniforme, dei cinque produttori di acciaio cinesi, che si classificano tra i primi dieci maggiori produttori di acciaio al mondo, quattro sono imprese di proprietà dello Stato (25). Nel contempo, mentre nel 2016 i primi 10 produttori assorbivano soltanto il 36 % circa della produzione totale del settore, nello stesso anno il governo della RPC ha stabilito l’obiettivo di concentrare dal 60 % al 70 % della produzione di acciaio in circa 10 grandi imprese entro il 2025 (26). Tale intenzione è stata ribadita dal governo della RPC nell’aprile 2019, con l’annuncio della pubblicazione di orientamenti in materia di consolidamento dell’industria siderurgica (27). Tale consolidamento potrebbe comportare fusioni forzate di società private redditizie con imprese di proprietà dello Stato che realizzano risultati inferiori alle aspettative (28).

    (44)

    Nel settore siderurgico inoltre molti dei maggiori produttori sono espressamente citati nel «piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020». Ad esempio, Tisco dichiara sul suo sito web di essere un «super gigante del ferro e dell’acciaio» che «si è trasformato in uno straordinario complesso siderurgico su larga scala, integrato con attività di estrazione del ferro, produzione, lavorazione, consegna e commercio di ferro e acciaio» (29).

    (45)

    Poiché il settore dei meccanismi per la legatura di fogli è molto frammentato e la maggior parte dei produttori è costituita da imprese di proprietà dello Stato, è stato impossibile stabilire il rapporto esatto tra i produttori di meccanismi di proprietà statale e quelli di proprietà privata durante il periodo dell’inchiesta.

    (46)

    In ragione della quota elevata di imprese di proprietà dello Stato nel settore siderurgico, che fornisce la principale materia prima per fabbricare meccanismi per la legatura di fogli, perfino i produttori di proprietà privata non hanno la possibilità di operare a condizioni di mercato. Sia le imprese pubbliche sia quelle private nel settore dei meccanismi sono infatti soggette a supervisione strategica e orientamento, come descritto ai considerando da 47 a 53.

    (47)

    Per quanto riguarda il fatto che il governo della RPC sia in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, l’inchiesta non ha esaminato le singole società, in quanto il settore dei meccanismi per la legatura di fogli è molto frammentato e si compone perlopiù di PMI.

    (48)

    Inoltre nel settore dei meccanismi per la legatura di fogli sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base.

    (49)

    L’industria siderurgica, che fornisce la principale materia prima per la produzione di meccanismi, è considerata dal governo della RPC un settore chiave (30). Ciò è confermato nei numerosi piani, nelle direttive e in altri documenti dedicati all’acciaio, emessi a livello nazionale, regionale e comunale, come il «Piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020». In tale piano si legge che l’industria siderurgica è «un settore importante e fondamentale dell’economia cinese, un pilastro nazionale» (31). I compiti e gli obiettivi principali definiti in tale piano riguardano tutti gli aspetti dello sviluppo del settore (32).

    (50)

    Il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale (33) prevede il sostegno alle imprese che producono tipi di prodotti di acciaio di fascia alta (34). Esso si concentra altresì sul conseguimento della qualità, della durata e dell’affidabilità del prodotto, sostenendo le imprese che utilizzano tecnologie legate alla produzione pulita di acciaio, alla laminatura di precisione e al miglioramento della qualità (35).

    (51)

    Il «Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2011) (modifica 2013)» (36) («il repertorio») menziona il settore dell’acciaio tra i settori incentivati.

    (52)

    Il governo della RPC guida inoltre lo sviluppo del settore in conformità di un’ampia serie di strumenti e direttive strategici concernenti, tra l’altro, la composizione e la ristrutturazione del mercato, le materie prime, gli investimenti, l’eliminazione di capacità, la gamma di prodotti, la delocalizzazione, il miglioramento del prodotto ecc. Attraverso questi e altri strumenti, il governo della RPC dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore (37). L’attuale problema dell’eccesso di capacità costituisce probabilmente l’esempio più evidente delle conseguenze derivanti dalle politiche attuate dal governo della RPC e delle distorsioni che ne risultano.

    (53)

    In sintesi il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali da incoraggiare, tra cui figura la produzione di acciaio in quanto principale materia prima utilizzata nella fabbricazione dei meccanismi per la legatura di fogli. Tali misure impediscono il libero funzionamento delle forze di mercato.

    (54)

    Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi di prova del fatto che l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, nel settore siderurgico, come indicato al considerando 40, non influirebbe sui produttori di meccanismi.

    (55)

    Il settore dei meccanismi per la legatura di fogli subisce inoltre gli effetti della distorsione dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 40. Tali distorsioni interessano il settore sia direttamente (nella produzione dei meccanismi o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o di fattori produttivi provenienti da società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC) (38).

    (56)

    Nella presente inchiesta inoltre non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore dei meccanismi per la legatura di fogli non risenta dell’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 40. Pertanto l’intervento pubblico sostanziale nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.

    (57)

    La Commissione rammenta infine che, per fabbricare meccanismi per la legatura di fogli, sono necessari diversi fattori produttivi. La RPC è uno dei maggiori produttori di acciaio che è la materia prima fondamentale nel processo di produzione dei meccanismi. Quando i produttori di meccanismi acquistano/appaltano i fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’assegnazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli di governo e a tutti i settori.

    (58)

    Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno dei meccanismi per la legatura di fogli ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti gli interventi pubblici descritti in relazione all’assegnazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che è stato a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo del fattore produttivo e così via. Nel contesto della presente inchiesta il governo della RPC o i produttori esportatori non hanno presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario.

    (59)

    Come indicato nel considerando 29, il governo della RPC non ha presentato osservazioni o fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova esistenti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal denunciante, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie.

    (60)

    In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che, nel caso di specie, per stabilire il valore normale non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno. La Commissione ha pertanto proceduto alla costruzione del valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come esposto nella sezione in appresso.

    3.3.2.   Paese rappresentativo

    3.3.2.1.   Osservazioni generali

    (61)

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:

    un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale (39);

    la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese (40);

    la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo.

    Qualora vi sia più di un paese rappresentativo possibile, la preferenza dovrebbe essere accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

    (62)

    Come spiegato ai considerando 34 e 35, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale: la prima nota sui fattori produttivi, del 20 ottobre 2021 (la «prima nota»), e la seconda nota sui fattori produttivi, del 7 febbraio 2022 (la «seconda nota»). Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti e prendono in esame le osservazioni pervenute dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. Nella seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare la Turchia quale paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, nel caso fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

    3.3.2.2.   Un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC

    (63)

    Nella prima nota sui fattori produttivi, la Commissione ha individuato la Turchia e la Thailandia quali paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC secondo la Banca mondiale (che classifica entrambi come paesi a «reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo) in cui era notoriamente fabbricato il prodotto oggetto del riesame o un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.

    (64)

    Sono pervenute osservazioni sulla nota da parte del richiedente, il quale si è dichiarato d’accordo sul fatto che entrambi i paesi fossero classificati come paesi a reddito medio-alto. Tuttavia, nella risposta alla prima nota, il richiedente ha dichiarato di non essere venuto a conoscenza, in decenni di produzione e vendita del prodotto oggetto del riesame, di società produttrici di meccanismi per la legatura di fogli in Turchia e Thailandia. Il richiedente ha tuttavia confermato l’esistenza di una certa confusione tra la produzione di raccoglitori ad anelli, vale a dire di un prodotto a valle, e la produzione di meccanismi per la legatura di fogli, cioè la parte metallica del raccoglitore. Per quanto riguarda le società presentate dalla Commissione come produttori in Turchia e Thailandia, il richiedente ha osservato che tutte le società elencate nella nota del 20 ottobre erano società che producevano articoli di cancelleria, ossia il prodotto a valle. Il richiedente ha spiegato che, nella domanda di riesame, aveva scelto la Turchia per le sue dimensioni e il suo sviluppo economico, ben consapevole dell’assenza di produzione di meccanismi per la legatura di fogli in tale paese. Aveva pertanto proposto società con metodi di produzione, fattori produttivi ed elementi di fabbricazione simili, classificate con codice NACE Rev2 2599.

    (65)

    Poiché tutti i paesi che producono il prodotto oggetto del riesame hanno un livello di sviluppo economico diverso da quello della RPC, la Commissione ha indicato che intende utilizzare la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale del prodotto oggetto del riesame (codice NACE Rev2 2599), al fine di stabilire un paese rappresentativo appropriato ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

    3.3.2.3.   Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo

    (66)

    Per i paesi considerati e indicati in precedenza, la Commissione ha inoltre verificato la disponibilità di dati pubblici, in particolare dei dati finanziari pubblici dei produttori appartenenti alla categoria generale con codice NACE Rev2 2599.

    (67)

    La Commissione ha inoltre esaminato i dati finanziari pubblicamente disponibili delle società individuate dal richiedente (codice NACE Rev2 2599). Malgrado tali società non producano i prodotti oggetto del riesame, esse utilizzano fattori produttivi simili nei processi di fabbricazione. La Commissione ha rilevato che soltanto due delle sei società individuate operavano con il codice NACE Rev2 2599, segnatamente D S C Otomotiv e Samet Kalip ve Madeni, entrambe in Turchia. La Commissione ha constatato che nel periodo dell’inchiesta di riesame le due società individuate erano state redditizie. I livelli relativamente elevati di SGAV e di profitti che risultano utilizzando la media ponderata delle due società possono essere spiegati dal fatto che entrambe le società sono i produttori principali nei rispettivi settori. D S C Otomotiv rifornisce il settore automobilistico, mentre Samet Kalip è uno dei principali operatori nel mercato internazionale del settore degli accessori d’arredo. In ogni caso, la Commissione non ha raccolto alcuna informazione che suggerisca che i livelli delle SGAV e dei profitti di D S C Otomotiv e di Samet Kalip non sarebbero congrui per il settore in cui operano.

    (68)

    La Commissione ha altresì analizzato le importazioni in Turchia dei principali fattori produttivi. L’analisi dei dati sulle importazioni ha evidenziato che le importazioni dalla RPC o da uno dei paesi di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (41) non incidevano in modo rilevante sulle importazioni in Turchia dei principali fattori produttivi e pertanto la Turchia poteva essere utilizzata come paese rappresentativo appropriato.

    (69)

    Alla luce di quanto precede, con la seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate che intendeva utilizzare la Turchia come paese rappresentativo appropriato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base al fine di ottenere prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale.

    (70)

    Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’adeguatezza della Turchia come paese rappresentativo. Non sono pervenute osservazioni.

    (71)

    La selezione iniziale dei potenziali paesi rappresentativi e di società idonee con dati pubblicamente disponibili non impedisce alla Commissione di integrare o perfezionare tale selezione e la sua ricerca in una fase successiva, anche presentando nuovi suggerimenti in termini di potenziali paesi rappresentativi. Lo scopo delle note relative ai fattori produttivi è proprio quello di invitare le parti interessate a presentare osservazioni sulla ricerca preliminare dei servizi della Commissione e, se del caso, fornire ai servizi della Commissione alternative da esaminare. Le note contengono un allegato specifico che fornisce orientamenti alle parti che decidano di fornire informazioni su eventuali ulteriori paesi e/o società rappresentativi, ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

    3.3.2.4.   Livello di protezione sociale e ambientale

    (72)

    Avendo stabilito che la Turchia era un paese rappresentativo appropriato sulla base di tutti i suindicati elementi, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.

    3.3.2.5.   Conclusioni

    (73)

    Alla luce della precedente analisi, la Turchia ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato.

    3.3.3.   Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni

    (74)

    Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi quali materiali, energia e lavoro utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota.

    (75)

    Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha dichiarato che, per costruire il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il Global Trade Atlas («GTA») per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime e dei sottoprodotti. Inoltre la Commissione ha dichiarato che si sarebbe avvalsa di informazioni provenienti dall’Istituto nazionale di statistica turco (42) per stabilire i costi esenti da distorsioni del lavoro e dell’energia.

    (76)

    La Commissione ha incluso nel calcolo un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. Per determinare tale importo, ha utilizzato i dati finanziari di uno dei produttori dell’Unione che hanno collaborato all’inchiesta, Koloman Handler Kft («KH»), il quale ha fornito informazioni specifiche a tale riguardo (43). Il metodo è debitamente illustrato nella sezione 3.3.5.

    (77)

    Infine, come indicato nella seconda nota, per stabilire le SGAV e i profitti, la Commissione ha utilizzato i dati finanziari delle società turche selezionate, indicate al considerando 67.

    3.3.4.   Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni

    (78)

    Con le due note sui fattori produttivi la Commissione ha cercato di stabilire un elenco di fattori produttivi e di fonti destinati a essere utilizzati per stilare un elenco completo dei fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro, impiegati nella produzione del prodotto oggetto del riesame da parte dei produttori della RPC. La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito all’elenco dei fattori produttivi.

    (79)

    In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi nella procedura di riesame, la Commissione ha dovuto fare affidamento sul produttore europeo KH per stabilire i fattori produttivi utilizzati nella produzione di meccanismi per la legatura di fogli. Sulla base dei dati raccolti presso le società cinesi durante l’inchiesta iniziale e delle informazioni disponibili sui siti web dei produttori cinesi di meccanismi per la legatura di fogli, il loro processo di produzione e i materiali utilizzati sembrano essere simili a quelli indicati da KH.

    (80)

    In mancanza di collaborazione, la Commissione non disponeva di codici merceologici più dettagliati per ciascun fattore produttivo rispetto ai codici del sistema armonizzato («SA») a sei cifre.

    (81)

    Considerando tutte le informazioni presentate da KH e l’assenza di osservazioni sulle due note relative alle fonti per la determinazione del valore normale riguardante i fattori produttivi, sono stati individuati i fattori produttivi e i codici SA seguenti, ove applicabili:

    Fattori produttivi dei meccanismi per la legatura di fogli

    Fattori produttivi

    Codice SA

    Fonte dei dati

    Valore unitario esente da distorsioni

    Materie prime

    Fili di acciai non legati, non rivestiti

    7217 10

    GTA

    9,15 CNY/kg

    Nastri di acciai nickelati

    7226 99

    GTA

    12,71 CNY/kg

    Nastri di acciai non legati, non rivestiti

    7211 23

    GTA

    4,52 CNY/kg

    Lavoro

    Lavoro

    Istituto nazionale di statistica, Turchia

    25,25 CNY/ora

    Energia

    Energia elettrica

    Istituto nazionale di statistica, Turchia

    0,57 CNY/kWh

    Sottoprodotto/scarti

    Cascami e avanzi di ferro o di acciaio stagnati (escl. radioattivi nonché cascami e avanzi di pile, batterie di pile e di accumulatori)

    7204 30

    GTA

    0,59 CNY/kg

    3.3.4.1.   Materie prime

    (82)

    Al fine di stabilire i prezzi esenti da distorsioni delle materie prime consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base per ciascuna materia prima utilizzata da KH nella produzione di meccanismi per la legatura di fogli, la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo come indicato nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione e i costi di trasporto. La Commissione ha verificato le materie prime indicate utilizzate e i coefficienti di consumo pertinenti nella produzione del prodotto oggetto del riesame. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell’OMC elencati nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 (44). Dopo l’esclusione di tali importazioni, i dati riguardanti le statistiche sulle importazioni sono rimasti sufficientemente rappresentativi. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo avendo concluso, al considerando 60, che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno della RPC in ragione dell’esistenza di distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni incidano sui prezzi all’esportazione.

    (83)

    Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime, consegnate all’ingresso dello stabilimento del produttore, la Commissione ha applicato il dazio all’importazione del paese rappresentativo, ai rispettivi livelli, a seconda del paese di origine dei volumi delle importazioni (45). La Commissione ha aggiunto i costi del trasporto sul mercato interno calcolato per chilogrammo sulla base delle quotazioni per le consegne alla frontiera Istanbul-Kapikule, fornite dalla relazione «Doing Business» della Banca mondiale (46).

    3.3.4.2.   Sottoprodotti

    (84)

    In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi nella procedura di riesame, la Commissione ha fatto affidamento sui dati forniti da KH per specificare i sottoprodotti utilizzati nella produzione di meccanismi per la legatura di fogli. La società ha indicato solo un sottoprodotto: cascami e avanzi di ferro o di acciaio, stagnati.

    (85)

    In assenza di importazioni del suddetto sottoprodotto in Turchia, la Commissione ha cercato una fonte alternativa di valore di riferimento. Sulla base di un estratto della banca dati GTA, la Commissione ha individuato il maggiore esportatore mondiale del prodotto in questione: gli Stati Uniti d’America («Stati Uniti»). Il valore di riferimento è stato pertanto calcolato come la media ponderata del prezzo unitario all’esportazione allo sbarco (cif + dazi all’importazione nei paesi con importazioni dagli Stati Uniti) in base alle esportazioni degli Stati Uniti verso il resto del mondo nel periodo dell’inchiesta di riesame.

    3.3.4.3.   Lavoro

    (86)

    Per stabilire il valore di riferimento per il costo del lavoro, la Commissione ha utilizzato statistiche nazionali turche accessibili al pubblico, che comprendono imposte e oneri a carico dei datori di lavoro (47).

    (87)

    La Commissione ha utilizzato come base le statistiche del portale di dati Turkstat, che contiene informazioni dettagliate per anno sul costo orario del lavoro nei diversi settori economici. La Commissione ha utilizzato come valore di riferimento l’importo riportato per il codice NACE Rev2 C.25 «Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature».

    3.3.4.4.   Energia elettrica

    (88)

    Per stabilire il valore di riferimento per l’energia elettrica, la Commissione ha utilizzato i prezzi dell’energia elettrica del settore per fasce di consumo pubblicati sul sito web dell’Istituto nazionale di statistica turco («Turkstat») (48).

    (89)

    La Commissione ha utilizzato la quotazione del prezzo dell’energia elettrica disponibile sul portale di dati Turkstat, che fornisce le medie semestrali dei prezzi unitari dell’energia elettrica. La Commissione ha utilizzato come valore di riferimento una media delle tariffe industriali fornite per il periodo dell’inchiesta di riesame.

    3.3.5.   Spese generali di produzione, SGAV e profitti

    (90)

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.

    (91)

    Oltre ai fattori produttivi di cui al considerando 81, la Commissione ha calcolato le spese generali di produzione. Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, il calcolo di tali spese generali di produzione è stato effettuato dividendo le spese generali di produzione per il costo di fabbricazione indicato da KH. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni.

    (92)

    Per le SGAV e i profitti, la Commissione ha utilizzato i dati finanziari dei due produttori turchi indicati al considerando 67. La Commissione ha dapprima determinato la percentuale di SGAV e di profitti sui costi delle merci vendute per ciascun produttore. Successivamente è stata stabilita una media delle SGAV e dei profitti nel paese rappresentativo (ponderata in base ai fatturati delle società). I conti certificati e accessibili al pubblico di tali società sono stati messi a disposizione delle parti interessate come allegato alla seconda nota.

    3.3.6.   Calcolo del valore normale

    (93)

    Sulla base dei suddetti valori di riferimento, la Commissione ha costruito il valore normale secondo il metodo di seguito descritto.

    (94)

    Innanzitutto la Commissione ha stabilito i costi di produzione esenti da distorsioni. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite da KH sul consumo di ciascun fattore produttivo (materie prime, lavoro ed energia) per la produzione del prodotto oggetto del riesame. Tali volumi di consumo sono stati moltiplicati per i costi unitari esenti da distorsioni stabiliti in Turchia, come descritto nella sezione 3.3.4.

    (95)

    In secondo luogo, per giungere ai costi di produzione esenti da distorsioni, la Commissione ha aggiunto ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni la percentuale delle spese generali di produzione determinata secondo la modalità descritta al considerando 90.

    (96)

    Infine, oltre al costo di produzione stabilito secondo la modalità descritta al considerando 95, la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti nel paese rappresentativo stabiliti come spiegato al considerando 92. Le SGAV e i profitti espressi come percentuale del costo delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni ammontavano rispettivamente al 31,3 % e al 24,7 %.

    (97)

    Dal valore normale calcolato come illustrato ai considerando da 93 a 96 è stato detratto il valore esente da distorsioni del sottoprodotto. Il valore esente da distorsioni del sottoprodotto è stato determinato moltiplicando la quantità venduta nel periodo dell’inchiesta di riesame, indicata da KH, per il prezzo unitario esente da distorsioni stabilito in Turchia, come illustrato nella sezione 3.3.4.2.

    (98)

    Per alcuni prodotti la RPC applica una politica di rimborso solo parziale dell’IVA sulle esportazioni. Per garantire che il valore normale sia espresso allo stesso livello di tassazione del prezzo all’esportazione, al valore normale è applicata una maggiorazione corrispondente alla quota dell’IVA applicata alle esportazioni del prodotto oggetto del riesame che non è stata rimborsata ai produttori esportatori cinesi. I dati del sito web dell’amministrazione fiscale e doganale cinese e i dati di Transcustoms (49) indicano che durante il periodo dell’inchiesta di riesame l’IVA applicata alle esportazioni di meccanismi non è stata interamente rimborsata. Al valore normale finale è stata pertanto applicata una maggiorazione del 3 %.

    (99)

    Su tale base la Commissione ha costruito il valore normale, su base franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Dato che nessun produttore esportatore ha collaborato, il valore normale è applicabile su base nazionale.

    3.4.   Prezzo all’esportazione e conclusioni sulla persistenza del dumping

    (100)

    Vista la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all’esportazione è stato determinato in base ai dati disponibili, in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base.

    (101)

    Secondo i dati Eurostat, le importazioni di meccanismi dalla RPC nel periodo dell’inchiesta di riesame hanno raggiunto soltanto i 356 000 pezzi. Si tratta di un importo trascurabile, non soltanto considerando il consumo totale dell’Unione, ma anche perché, come spiegato al considerando 26, durante il periodo dell’inchiesta di riesame sono stati venduti nell’Unione numerosi tipi diversi di meccanismi. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non dispone di indicazioni sulla gamma di meccanismi che componevano tali esigui volumi di importazioni. Per tale motivo, la Commissione ha concluso che tali volumi ridotti non fossero una base sufficiente per giungere a una conclusione sulla persistenza del dumping e ha valutato il rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure.

    4.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL DUMPING

    (102)

    Sulla base delle conclusioni di cui al considerando 101, la Commissione ha esaminato, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio della reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati gli elementi seguenti: l’esistenza di pratiche di dumping su esportazioni verso paesi terzi, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC e l’attrattiva del mercato dell’Unione.

    4.1.   Esportazioni verso paesi terzi

    (103)

    Sulla base delle statistiche sulle importazioni del GTA, la Commissione ha individuato i quattro maggiori importatori di meccanismi dalla RPC durante il periodo dell’inchiesta di riesame: Messico, Stati Uniti, Malaysia e Vietnam (50). Questi quattro paesi rappresentano il 61 % delle importazioni totali «mondiali» dalla Cina del prodotto oggetto del riesame.

    (104)

    Per quanto riguarda le esportazioni cinesi di meccanismi nei restanti quattro mercati principali, i calcoli del dumping sono stati effettuati secondo il metodo descritto di seguito.

    4.1.1.   Valore normale

    (105)

    Per valutare il dumping da parte della RPC verso i paesi terzi, la Commissione ha utilizzato il valore normale costruito come descritto nei considerando da 93 a 99.

    4.1.2.   Prezzo all’esportazione

    (106)

    Non essendoci stata collaborazione da parte dei produttori cinesi, il probabile prezzo all’esportazione verso l’Unione è stato stimato analizzando i prezzi all’esportazione cinesi verso paesi terzi nel periodo dell’inchiesta di riesame, sulla base delle pertinenti statistiche sulle importazioni del GTA specifiche per paese.

    (107)

    Malaysia e Vietnam hanno indicato i valori delle importazioni soltanto a livello cif. Pertanto la Commissione ha adeguato i valori comunicati a livello fob detraendo i costi di nolo marittimo e di assicurazione (51). Tale adeguamento non è stato necessario per Messico e Stati Uniti in quanto erano disponibili i valori delle importazioni a livello fob.

    (108)

    I valori fob delle importazioni di tutti e quattro i paesi sono stati successivamente adeguati a livello franco fabbrica detraendo i costi del trasporto interno in Cina (52).

    4.1.3.   Confronto e margini di dumping

    (109)

    La Commissione ha confrontato il valore normale costruito e i prezzi all’esportazione verso i paesi terzi a livello franco fabbrica.

    (110)

    Dal confronto di cui sopra sono emersi margini di dumping nazionali per le esportazioni cinesi verso i quattro paesi, espressi sotto forma di percentuale dei rispettivi valori cif (53) come segue:

    Paese

    % delle importazioni totali «mondiali» del prodotto oggetto del riesame dalla RPC

    Margine di dumping (%)

    Messico

    35

    37,6

    Stati Uniti

    13

    21,9

    Malaysia

    7

    100,8

    Vietnam

    6

    61,6

    (111)

    Il prezzo medio all’esportazione rilevato durante il periodo dell’inchiesta di riesame per ciascuno dei paesi suddetti determinerebbe un margine di dumping superiore al 20 % rispetto al valore normale stabilito alla sezione 3.3.6. Ciò indica che, se le importazioni dalla RPC arrivassero a tale livello nell’Unione, sarebbero oggetto di dumping.

    4.2.   Capacità di produzione e capacità inutilizzata nella RPC

    (112)

    La capacità inutilizzata in Cina, stimata pari a 375 milioni di pezzi secondo la domanda di riesame in previsione della scadenza, supera di oltre sette volte il consumo totale dell’Unione di 40 milioni di pezzi (60 milioni di pezzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame). La capacità cinese è cresciuta drasticamente nell’ultimo decennio e attualmente si attesta intorno a 830 milioni di pezzi, molto al di sopra dell’attuale produzione di 455 milioni di pezzi.

    (113)

    La Commissione ha pertanto concluso che i produttori esportatori cinesi dispongono di significative capacità inutilizzate che potrebbero utilizzare per produrre meccanismi per la legatura di fogli da esportare nell’Unione in caso di scadenza delle misure.

    4.3.   Attrattiva del mercato dell’Unione

    (114)

    Secondo i dati del GTA, i produttori esportatori cinesi hanno esportato verso i loro principali mercati terzi a prezzi che erano inferiori dell’1,2-32,5 % rispetto ai prezzi medi di vendita dei produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione. Tenendo conto di tale livello dei prezzi, l’esportazione verso l’Unione è potenzialmente interessante per gli esportatori cinesi, in quanto la scadenza delle misure consentirebbe loro di vendere a prezzi superiori a quelli ai quali esportano verso altri paesi, ma comunque inferiori ai prezzi dell’industria dell’UE.

    (115)

    Il mercato dell’Unione è interessante per i produttori cinesi anche per via delle sue dimensioni, in quanto, secondo la domanda di riesame in previsione della scadenza, rappresenta il maggiore mercato a livello mondiale per alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli.

    4.4.   Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping

    (116)

    In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che esiste un elevato rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure attualmente in vigore. In particolare, il livello del valore normale stabilito nella RPC, il livello dei prezzi all’ esportazione cinesi verso i mercati di paesi terzi, nonché l’attrattiva del mercato dell’Unione e la disponibilità di significative capacità produttive nella RPC indicano tutti un elevato rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure in vigore.

    5.   PREGIUDIZIO

    5.1.   Definizione dell’industria dell’Unione e della produzione dell’Unione

    (117)

    Durante il periodo dell’inchiesta il prodotto simile era fabbricato da due produttori dell’Unione: Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH (Oroszlany, Ungheria) e I.M.L. Industria Meccanica Lombarda S.r.l. (Offanengo, Italia). Essi costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

    (118)

    Entrambi i produttori (il primo è il richiedente) hanno collaborato all’inchiesta. Dato che le due società costituiscono insieme la produzione totale dell’Unione di meccanismi nel periodo dell’inchiesta di riesame, si ritiene che rappresentino l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

    (119)

    La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame ammontava a circa [40 000 - 60 000] pezzi (54). La Commissione ha stabilito questo dato sulla base delle risposte al questionario fornite dai due produttori. Poiché i dati micro e macro economici sono stati stabiliti sulla base delle informazioni riguardanti i due produttori dell’Unione, i dati sono stati forniti sotto forma di intervalli di valori per garantire la riservatezza.

    5.2.   Consumo dell’Unione

    (120)

    La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione in base: a) ai volumi verificati delle vendite del prodotto simile effettuate dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, indicati nelle rispettive risposte al questionario dei produttori dell’Unione; e b) ai volumi delle importazioni di meccanismi (a livello TARIC) nel mercato dell’Unione rilevati da Eurostat e convertiti in pezzi. In base alla nomenclatura TARIC valida al momento dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/703, la Commissione ha individuato due gruppi di meccanismi:

    meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli (codici TARIC 8305100011, 8305100013, 8305100019 e 8305100034); e

    meccanismi con 17 o 23 anelli (codici TARIC 8305100021, 8305100023, 8305100029 e 8305100035).

    (121)

    In Eurostat l’unità di misura indicata per i meccanismi è il peso (kg). La Commissione ha calcolato un fattore di conversione per ciascuno dei gruppi di meccanismi di cui sopra, sulla base dei dati accertati sulla produzione dell’industria dell’Unione. Ha utilizzato i fattori di conversione così calcolati per stabilire i pertinenti volumi delle importazioni in pezzi.

    (122)

    Il calcolo di tali fattori di conversione è stato spiegato in una nota al fascicolo (55). In tale nota la Commissione ha fornito la fonte dei dati utilizzati per calcolare i due fattori di conversione (dati sulle vendite dell’industria dell’Unione per il periodo dell’inchiesta di riesame presentati in peso e unità) e il metodo applicato (peso totale delle vendite dell’Unione di ciascun gruppo di prodotti diviso per il numero di pezzi corrispondente). Non è pervenuta alcuna osservazione in merito a tale nota al fascicolo.

    (123)

    Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 1

    Consumo nel mercato dell’Unione

    Volume

    2017

    2018

    2019

    PIR

    Indice (2017 = 100)

    100

    95

    86

    69

    Intervalli di valori (in ‘000 unità)

    70 000 - 90 000

    60 000 - 80 000

    60 000 - 80 000

    40 000 - 60 000

    Fonte: Eurostat e risposte al questionario.

    (124)

    Il riesame ha evidenziato che il consumo di meccanismi dell’UE è calato del 31 % durante il periodo in esame, passando da circa 70 - 90 milioni di pezzi nel 2017 a 40 - 60 milioni di pezzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame (56).

    (125)

    Il costante calo del consumo nell’Unione è spiegato dalla digitalizzazione. Tuttavia l’industria dell’Unione ritiene che l’impatto della digitalizzazione sia nella fase finale e che il mercato si stabilizzerà gradualmente, specialmente per quanto riguarda i mercati principali, vale a dire il mercato della scuola e quello dei campionari. Inoltre l’epidemia di COVID-19 nel 2020 ha causato un’ulteriore diminuzione temporanea della domanda in tale anno.

    5.3.   Importazioni dal paese interessato

    5.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni provenienti dal paese interessato

    (126)

    La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni sulla base delle statistiche di Eurostat, debitamente spiegato al considerando 120. La quota di mercato è stata stabilita confrontando le importazioni con il consumo dell’Unione, come indicato nella tabella 1.

    (127)

    Le importazioni dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 2

    Volume delle importazioni e quota di mercato

     

    2017

    2018

    2019

    PIR

    RPC (indice 2017 = 100)

    100

    89

    35

    39

    RPC (intervalli di valori, in 000 unità)

    800 - 1 300

    800 - 1 300

    300 - 800

    300 - 800

    Quota di mercato (intervalli di valori) (%)

    1  - 3

    0,5 - 2,5

    0,2 - 2,2

    0,5 - 2,5

    Indice del consumo dell’Unione (2017 = 100)

    100

    93

    41

    57

    Fonte: Eurostat e nota al fascicolo.

    (128)

    Il volume delle importazioni di meccanismi originari della RPC è rimasto a un livello molto basso per tutto il periodo in esame e ha fluttuato intorno a una quota di mercato dell’1 %.

    5.3.2.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi.

    (129)

    A causa della mancata collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC e considerati i quantitativi assai esigui importati nell’Unione dalla RPC, come spiegato nel considerando 101, non è stato possibile stabilire prezzi all’importazione attendibili durante il periodo dell’inchiesta di riesame e dunque non è stato possibile eseguire un calcolo significativo dell’undercutting dei prezzi.

    (130)

    In tali circostanze la Commissione ha determinato l’undercutting delle importazioni dalla RPC durante il periodo dell’inchiesta di riesame confrontando:

    1)

    la media ponderata dei prezzi del prodotto oggetto del riesame fabbricato nella RPC e venduto nei principali mercati d’esportazione, come illustrato ai considerando 106 e 107, determinati su base cif, con gli opportuni adeguamenti in funzione dell’aliquota normale del dazio doganale (2,7 %) e dei costi successivi all’importazione (2 %), e

    2)

    la corrispondente media ponderata dei prezzi di vendita del prodotto oggetto del riesame fabbricato dai produttori dell’Unione, praticati sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati al livello franco fabbrica.

    (131)

    Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Tale risultato ha evidenziato un undercutting che raggiunge il 32,5 %, a seconda dei prezzi verso i principali mercati di esportazione utilizzati. Si prevedono pertanto livelli analoghi di undercutting dei prezzi sul mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure.

    5.4.   Volumi e prezzi delle importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC

    (132)

    La Commissione ha determinato i volumi e i prezzi delle importazioni applicando lo stesso metodo utilizzato per la RPC (cfr. considerando 126).

    (133)

    Nel periodo in esame il volume delle importazioni da paesi terzi ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 3

    Importazioni da paesi terzi

    Paese

    Volume delle importazioni

    2017

    2018

    2019

    PIR

    Cambogia

    Indice (2017 = 100)

    100

    100

    64

    58

    Intervalli di valori (in 000 unità)

    10 000 - 15 000

    10 000 - 15 000

    5 000 - 10 000

    4 000 - 9 000

    Quota di mercato (%)

    15 - 17

    16 - 18

    10 - 12

    12 - 14

    Prezzo medio (in EUR/000 unità)

    154

    145

    146

    148

    India

    Indice (2017 = 100)

    100

    121

    75

    42

    Intervalli di valori (in 000 unità)

    10 000 - 15 000

    13 000 - 18 000

    8 000 - 13 000

    4 000 - 9 000

    Quota di mercato (%)

    16  - 18

    19 - 21

    13  - 15

    9  - 11

    Prezzo medio (in EUR/000 unità)

    153

    136

    147

    143

    Altri

    Indice (2017 = 100)

    100

    18

    5

    29

    Intervalli di valori (in 000 unità)

    100 – 600

    50 – 550

    10 - 510

    50 - 550

    Quota di mercato (%)

    0,3 - 1

    0,1 - 0,5

    0,1 - 0,5

    0,2 - 0,7

    Prezzo medio (in EUR/000 unità)

    210

    489

    1 301

    438

    Totale

    Indice (2017 = 100)

    100

    109

    68

    50

    Intervalli di valori (in 000 unità)

    23 000 – 28 000

    25 000 – 30 000

    15 000 – 20 000

    10 000 – 15 000

    Quota di mercato

    30  % - 35  %

    35  % - 40  %

    25  % - 30  %

    23  % - 28  %

    Prezzo medio (in EUR/000 unità)

    154

    141

    148

    149

    Fonte: Eurostat e domanda di riesame in previsione della scadenza.

    (134)

    Durante tutto il periodo in esame l’India e la Cambogia sono stati i principali paesi esportatori di meccanismi nell’Unione. Le importazioni da questi paesi hanno detenuto una quota considerevole, compresa tra il 10 % e il 16 %, del mercato dell’Unione nel corso di tutto il periodo in esame. È tuttavia opportuno notare anche che i volumi e la quota di mercato delle importazioni dall’India e dalla Cambogia sono diminuiti notevolmente durante il periodo in esame. Anche i prezzi di tali importazioni sono diminuiti e l’industria dell’Unione non ha fornito alcun elemento di prova che tali importazioni siano oggetto di dumping sul mercato dell’Unione.

    (135)

    Le importazioni dagli altri paesi terzi sono trascurabili. La Thailandia, che un tempo era il secondo maggiore esportatore verso l’Unione, è praticamente scomparsa dal mercato.

    5.5.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

    5.5.1.   Osservazioni generali

    (136)

    A norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione comprende una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti che hanno influito sulla situazione dell’industria dell’Unione durante il periodo in esame.

    (137)

    Come indicato al considerando 16, non si è fatto ricorso al campionamento per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Pertanto per la determinazione del pregiudizio, la Commissione non ha operato alcuna distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici o microeconomici, in quanto tutti i produttori dell’Unione hanno collaborato al riesame.

    (138)

    Al fine di rispettare le informazioni commerciali riservate, è stato necessario presentare sotto forma di intervalli di valori i dati relativi ai due produttori dell’Unione. Se venissero presentate le cifre esatte, ciascuno dei produttori dell’Unione potrebbe calcolare i dati di produzione dell’altro e vi sarebbe il rischio che altri operatori di mercato in possesso di dati di mercato siano in grado di fare altrettanto.

    5.5.2.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

    (139)

    Nel periodo in esame la produzione totale dell’Unione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 4

    Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

     

    2017

    2018

    2019

    PIR

    Produzione in 000 unità (indice 2017 = 100)

    100

    97

    92

    78

    Produzione in 000 unità (intervalli di valori)

    50 000 - 60 000

    49 000 - 59 000

    48 000 - 58 000

    40 000 - 50 000

    Capacità produttiva (indice 2017 = 100)

    100

    100

    100

    100

    Capacità produttiva (intervalli di valori)

    80 000 - 90 000

    80 000 - 90 000

    80 000 - 90 000

    80 000 - 90 000

    Utilizzo degli impianti (indice 2017 = 100)

    100

    97

    92

    78

    Tasso di utilizzo degli impianti (intervalli di valori) (%)

    60 - 70

    58 - 68

    55 - 65

    50  - 60

    Fonte: risposte al questionario.

    (140)

    La capacità produttiva dell’industria dell’Unione è diminuita del 22 % durante il periodo in esame. Questa tendenza ha seguito l’andamento dei consumi, sebbene il calo della produzione dell’industria dell’Unione sia stato inferiore al calo dei consumi. Nel periodo in esame l’industria dell’Unione ha registrato la stessa diminuzione del 22 % del tasso di utilizzo degli impianti, in quanto la capacità in sé è rimasta stabile. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il tasso di utilizzo degli impianti ha raggiunto il minimo storico (tra il 50 % e il 60 %) in termini assoluti.

    5.5.3.   Volume delle vendite e quota di mercato

    (141)

    Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 5

    Volume delle vendite e quota di mercato

     

    2017

    2018

    2019

    PIR

    Volume totale delle vendite sul mercato dell’Unione - acquirenti indipendenti (indice 2017 = 100)

    100

    89

    97

    80

    Volume totale delle vendite sul mercato dell’Unione - acquirenti indipendenti (intervalli di valori)

    40 000 - 50 000

    35 000 - 45 000

    40 000 - 50 000

    35 000 - 45 000

    Quota di mercato (indice 2017 = 100)

    100

    93

    112

    115

    Quota di mercato (in intervalli di valori) (%)

    63 - 68

    58 - 63

    70 - 75

    72 - 77

    Fonte: risposte al questionario.

    (142)

    I volumi delle vendite dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti sono diminuiti del 21 % nel periodo in esame. Anche se il motivo principale di questo calo è stata la simultanea diminuzione del consumo, la riduzione dei volumi delle vendite è stata meno marcata rispetto al calo del consumo e delle importazioni dai paesi terzi del prodotto oggetto del riesame. Di conseguenza la quota di mercato dell’industria dell’Unione è aumentata del 15 % durante il periodo in esame ed era pari al 70 % - 80 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

    5.5.4.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

    (143)

    Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione e il costo unitario di produzione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 6

    Prezzi di vendita nell’Unione e costo di produzione

     

    2017

    2018

    2019

    PIR

    MEDIA ponderata del prezzo unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo (indice 2017 = 100)

    100

    100

    92

    93

    MEDIA ponderata del prezzo unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo (EUR/000 unità)

    170 - 200

    175 - 205

    150 - 180

    155 - 185

    Costo unitario di produzione (indice 2017 = 100)

    100

    103

    99

    98

    Costo unitario di produzione (in intervalli di valori)

    160 - 190

    165 - 195

    148 - 178

    150 - 180

    Fonte: risposte al questionario.

    (144)

    La diminuzione del 7 % della media ponderata del prezzo unitario di vendita è stata molto più marcata del lieve calo del costo di produzione.

    (145)

    I prezzi medi di vendita dell’industria dell’Unione hanno seguito l’andamento della media ponderata dei prezzi di vendita dell’Unione dei principali paesi esportatori di meccanismi nell’Unione, come indicato nella tabella 3. Nonostante lo scarso utilizzo degli impianti, nel periodo in esame il costo medio di produzione è lievemente diminuito, soprattutto a causa della diminuzione del costo del lavoro in seguito agli sforzi di ristrutturazione dei produttori dell’Unione.

    5.5.5.   Occupazione e produttività

    (146)

    Nel periodo in esame occupazione, produttività e costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 7

    Occupazione e produttività

     

    2017

    2018

    2019

    PIR

    Numero di dipendenti (indice 2017 = 100)

    100

    88

    83

    80

    Numero di dipendenti (FTE, in intervalli di valori)

    150 - 200

    130 - 180

    120 - 170

    115 - 165

    Produttività del lavoro (unità/dipendente - indice 2017 = 100)

    100

    110

    111

    98

    Produttività del lavoro (unità/dipendente - intervalli di valori)

    320 - 370

    360 - 410

    365 - 415

    300 - 350

    Costo medio del lavoro per dipendente (indice 2017 = 100)

    100

    102

    107

    96

    Costo medio del lavoro per dipendente (intervalli di valori)

    18 000 - 22 000

    19 000 - 23 000

    20 000 - 24 000

    17 000 - 21 000

    Fonte: risposte al questionario.

    (147)

    Nel periodo in esame l’occupazione in equivalenti a tempo pieno è diminuita del 22 % in quanto è proseguita la ristrutturazione dell’industria dell’Unione per far fronte alle mutate situazioni di mercato. Al contempo, a causa dei continui sforzi di ristrutturazione, nel periodo in esame la produttività del lavoro dell’industria dell’Unione è rimasta stabile, malgrado il forte calo della produzione, come illustrato nella tabella 4.

    (148)

    Il costo medio del lavoro per dipendente è costantemente aumentato dal 2017 al 2019 per poi diminuire drasticamente, del 4 % rispetto al 2017, nel periodo dell’inchiesta di riesame, soprattutto a causa delle misure temporanee dovute alla pandemia di COVID-19.

    5.5.6.   Scorte

    (149)

    Nel periodo in esame il livello delle scorte dei due produttori dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 8

    Scorte

     

    2017

    2018

    2019

    PIR

    Scorte finali (indice 2017 = 100)

    100

    118

    109

    112

    Scorte finali (intervalli di valori)

    25 000 - 35 000

    30 000 - 40 000

    25 000 - 35 000

    27 000 - 37 000

    Scorte finali in percentuale sulla produzione (indice 2017 = 100)

    100

    121

    118

    144

    Scorte finali in percentuale sulla produzione (intervalli di valori) (%)

    40 - 50

    50 - 60

    48 - 58

    60 - 70

    Fonte: risposte al questionario.

    (150)

    Le scorte di fine anno dell’industria dell’Unione sono aumentate del 12 % nel periodo in esame. Tuttavia, tenuto conto del simultaneo calo della produzione, le scorte sono rimaste a un livello relativamente elevato per tutto il periodo in esame, che è stato considerato normale dai produttori dell’Unione al fine di garantire una certa flessibilità per poter reagire alla domanda e in particolare alle fluttuazioni stagionali.

    5.5.7.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

    (151)

    Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 9

    Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

     

    2017

    2018

    2019

    PIR

    Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite indicizzato) (indice 2017 = 100)

    100

    141

    114

    72

    Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite - intervalli di valori) (%)

    3 - 8

    5 - 10

    4  - 9

    2 - 7

    Flusso di cassa (indice 2017 = 100)

    100

    63

    99

    72

    Investimenti (indice 2017 = 100)

    100

    62

    45

    40

    Utile sul capitale investito (indice 2017 = 100)

    100

    100

    87

    53

    Utile sul capitale investito (intervalli di valori) (%)

    8 - 13

    8 - 13

    7 - 12

    5  - 10

    Fonte: risposte al questionario.

    (152)

    La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, sotto forma di percentuale sul fatturato delle stesse vendite. Dal 2017 al 2019 i profitti dell’industria dell’Unione hanno oscillato intorno al livello minimo di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base (6 %). Nel periodo dell’inchiesta di riesame sono tuttavia scesi molto al di sotto di tale livello. La diminuzione della redditività è dovuta principalmente al calo dei prezzi di vendita.

    (153)

    Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. L’industria dell’Unione è riuscita a mantenere un flusso di cassa positivo durante il periodo in esame, anche se nel periodo dell’inchiesta di riesame esso è diminuito del 28 % rispetto al livello del 2017.

    (154)

    L’inchiesta ha dimostrato che l’industria dell’Unione non è stata in grado di mantenere il proprio livello di investimenti nel periodo in esame. Gli investimenti sono diminuiti del 60 % nel periodo dell’inchiesta di riesame rispetto al 2017. Inoltre gli investimenti attuali riguardano la manutenzione e non macchinari per aumentare la produzione.

    (155)

    L’utile sul capitale investito è il profitto espresso sotto forma di percentuale del valore contabile netto degli investimenti. L’industria dell’Unione è riuscita inoltre a mantenere un utile sul capitale investito positivo durante il periodo in esame, anche se nel periodo dell’inchiesta di riesame esso è diminuito del 47 % rispetto al livello del 2017.

    (156)

    La capacità di ottenere capitale dei produttori dell’Unione non è stata segnalata come una difficoltà durante il periodo in esame.

    5.5.8.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

    (157)

    Come illustrato al considerando 101, le importazioni dalla RPC nel periodo dell’inchiesta di riesame non sono una base sufficiente per giungere a una conclusione in merito alla persistenza del dumping. Le misure antidumping sui meccanismi per la legatura di fogli sono in vigore dal 1997 e da allora l’industria dell’Unione si è continuamente confrontata con le relative pratiche commerciali sleali, che hanno dato luogo a ulteriori inchieste e a diverse estensioni delle misure (cfr. considerando da 1 a 7). Gli indicatori sopra riportati dimostrano che le continue pratiche di dumping, di elusione e di assorbimento del passato hanno indebolito l’industria dell’Unione, che pertanto resta vulnerabile agli effetti pregiudizievoli di eventuali importazioni oggetto di dumping sul mercato dell’Unione.

    5.5.9.   Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione

    (158)

    Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 10

    Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione

     

    2017

    2018

    2019

    PIR

    Volume delle esportazioni in 000 unità (indice 2017 = 100)

    100

    117

    89

    77

    Volume delle esportazioni in 000 unità (intervalli di valori)

    6 000 - 10 000

    7 000 - 11 000

    5 000 - 9 000

    4 000 - 8 000

    Prezzo medio (indice 2017 = 100)

    100

    79

    89

    85

    Prezzi medi in EUR/000 unità (intervalli di valori)

    200 - 250

    150 - 200

    180 - 240

    170 - 230

    Fonte: risposte al questionario.

    (159)

    I volumi delle esportazioni dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti sono diminuiti del 23 % nel periodo in esame. Le esportazioni dell’industria dell’Unione rappresentavano il 10 % - 15 % del totale delle vendite dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

    (160)

    Il prezzo medio unitario all’esportazione praticato ad acquirenti indipendenti è diminuito il doppio rispetto al prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo nel periodo in esame.

    5.5.10.   Conclusioni in merito alla situazione dell’industria dell’Unione

    (161)

    Il volume delle importazioni di meccanismi originari della RPC è rimasto molto ridotto nel periodo in esame.

    (162)

    Il riesame ha evidenziato che il mantenimento delle misure a partire dal 1997 e il volume ridotto di prodotti oggetto di dumping importati a basso prezzo dalla RPC hanno consentito all’industria dell’Unione di mantenere una redditività positiva per tutto il periodo in esame. Tuttavia nel periodo dell’inchiesta di riesame la redditività conseguita è stata bassa e molto al di sotto del 6 %.

    (163)

    Gli indicatori di pregiudizio mostrano che la situazione economica dell’industria dell’Unione è difficile, in un contesto caratterizzato da una concorrenza mondiale e un calo dei consumi. L’industria dell’Unione ha risposto a queste sfide con la ristrutturazione dell’occupazione.

    (164)

    Dagli indicatori esaminati emerge che le misure antidumping hanno conseguito il risultato atteso di eliminazione del pregiudizio subito dai produttori dell’Unione.

    (165)

    Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

    6.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO IN CASO DI ABROGAZIONE DELLE MISURE

    (166)

    Essendo giunta alla conclusione che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha valutato, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, se vi fosse il rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC in caso di scadenza delle misure. Date tali premesse, risulta che le misure antidumping hanno ottenuto il risultato atteso di eliminazione del pregiudizio subito dai produttori dell’Unione.

    (167)

    A tale proposito la Commissione ha analizzato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nel paese interessato, l’attrattiva del mercato dell’Unione e il possibile impatto delle importazioni provenienti dal paese interessato sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure.

    6.1.   Capacità di produzione/trasformazione inutilizzata

    (168)

    Come indicato al considerando 113, gli esportatori cinesi dispongono di una notevole capacità inutilizzata per aumentare rapidamente le loro esportazioni. Si stima che dispongano di una capacità inutilizzata di circa 375 milioni di pezzi, pari a oltre sette volte il consumo dell’Unione.

    6.2.   Attrattiva del mercato dell’Unione

    (169)

    I produttori esportatori cinesi hanno adottato una serie di pratiche commerciali sleali diverse al fine di eludere le misure nei confronti delle importazioni dei meccanismi cinesi, come illustrato ai considerando 3, 5 e 6. L’inchiesta ha inoltre evidenziato che i prezzi sul mercato dell’Unione sono più alti rispetto ai prezzi sui mercati di paesi terzi, come descritto al considerando 114.

    (170)

    Ciò indica che il mercato dell’Unione è considerato dai produttori esportatori cinesi un mercato attraente ed è probabile che, se si lasciassero scadere le misure antidumping, quantitativi ingenti che attualmente sono esportati in altri paesi, così come la produzione di una parte della capacità inutilizzata esistente, sarebbero diretti verso il mercato dell’Unione.

    6.3.   Incidenza di un nuovo flusso di importazioni oggetto di dumping dalla RPC sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure

    (171)

    In caso di scadenza delle misure, si prevede un aumento delle importazioni provenienti dal paese interessato, dovuto alle capacità inutilizzate esistenti e all’attrattiva del mercato dell’Unione, come illustrato ai considerando 168, 161 e 170. Tali importazioni avverrebbero probabilmente a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione o eserciterebbero quanto meno una forte pressione al ribasso sul livello non pregiudizievole dei prezzi dell’industria dell’Unione, come indicato ai considerando 129, 122 e 131.

    (172)

    Con il probabile arrivo di grandi quantitativi di importazioni cinesi a prezzi di dumping, l’industria dell’Unione sarebbe costretta a ridurre la produzione o ad abbassare ulteriormente i prezzi rispetto ai propri costi. L’industria dell’Unione si trova già in una situazione di fragilità con livelli di redditività modesti, come illustrato ai considerando 162 e 163. Non è pertanto in condizione di abbassare ulteriormente i prezzi o di sacrificare volumi delle vendite senza mettere a rischio la propria sostenibilità.

    6.4.   Conclusioni sul rischio di reiterazione del pregiudizio notevole

    (173)

    In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che la scadenza delle misure comporterebbe molto probabilmente una reiterazione del pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. Infatti, in assenza di misure, il probabile aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, aggraverebbe ulteriormente la già fragile situazione economica dell’industria dell’Unione e ne metterebbe di conseguenza a rischio la sostenibilità.

    7.   INTERESSE DELL’UE

    7.1.   Introduzione

    (174)

    In conformità dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la proroga delle misure sarebbe contraria all’interesse dell’Unione nel suo insieme. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione dei vari interessi coinvolti, cioè quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

    (175)

    Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

    (176)

    Partendo da tali premesse la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping e sul rischio di reiterazione del pregiudizio, esistessero fondati motivi per concludere che il mantenimento delle misure in vigore fosse contrario all’interesse dell’Unione.

    7.2.   Interesse dell’industria dell’Unione

    (177)

    Come concluso al considerando 165, l’industria dell’Unione non sta più subendo un pregiudizio, ma è in uno stato di fragilità. In tale situazione, l’industria dell’Unione non può far fronte all’eliminazione delle misure, che potrebbe comportare un forte aumento delle importazioni oggetto di dumping. L’abrogazione delle misure metterebbe pertanto a rischio la sostenibilità dell’industria. Il mantenimento delle misure quindi è nell’interesse dell’industria dell’Unione.

    7.3.   Interesse degli importatori indipendenti e degli utilizzatori

    (178)

    Tutti gli importatori indipendenti noti e gli utilizzatori sono stati informati dell’apertura del riesame. La Commissione non ha ricevuto tuttavia nessuna collaborazione da parte degli importatori indipendenti e degli utilizzatori. Un importatore indipendente si è manifestato ed è stato registrato come parte interessata, ma non ha presentato osservazioni in merito al fascicolo.

    (179)

    Non vi sono quindi elementi per ritenere che il mantenimento delle misure avrebbe un’incidenza negativa sugli utilizzatori e/o sugli importatori superiore all’impatto positivo delle misure.

    7.4.   Conclusione relativa all’interesse dell’Unione

    (180)

    Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi sono fondati motivi di ritenere contrario all’interesse dell’Unione il mantenimento di misure sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese.

    8.   MISURE ANTIDUMPING

    (181)

    Sulla base delle conclusioni raggiunte dalla Commissione sulla persistenza o reiterazione del dumping, sulla reiterazione del pregiudizio e sull’interesse dell’Unione, le misure antidumping applicabili ad alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese dovrebbero essere mantenute.

    (182)

    Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle differenze tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per assicurare l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni dell’articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

    (183)

    Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura e ne constatino la conformità a tutti i requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i controlli consueti di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

    (184)

    Qualora le esportazioni di una delle società soggette ad aliquote individuali del dazio più basse aumentino notevolmente in termini di volume dopo l’istituzione delle misure in questione, tale aumento potrebbe considerarsi di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e se sono soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Nell’ambito dell’inchiesta si potrà fra l’altro esaminare la necessità di sopprimere i dazi individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.

    (185)

    Le aliquote individuali del dazio antidumping di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC e fabbricato dai soggetti giuridici citati. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente citati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

    (186)

    Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La domanda deve essere inviata alla Commissione (57). La domanda deve contenere tutte le informazioni utili che dimostrino che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    (187)

    Tutte le parti interessate sono state informate delle considerazioni e dei fatti principali in base ai quali si intendeva raccomandare la proroga delle misure in vigore. A tutte le parti è stato inoltre concesso un termine entro il quale presentare osservazioni in seguito alla divulgazione delle suddette informazioni e chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Le comunicazioni e le osservazioni sono state debitamente prese in considerazione.

    (188)

    A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (58), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso degli interessi da corrispondere è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

    (189)

    Il comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 ha espresso un parere positivo.

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli attualmente classificati con il codice NC ex 8305 10 00 (codici TARIC 8305100019, 8305100029, 8305100039 e 8305100042) originari della Repubblica popolare cinese.

    2.   Ai fini del presente articolo, i meccanismi in questione sono costituiti da due lame o fili di acciaio, sui quali sono fissati almeno quattro semianelli in filo di acciaio e che sono tenuti insieme da un rivestimento di acciaio. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o con un piccolo dispositivo d’acciaio a scatto fissato allo stesso meccanismo.

    3.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è la seguente:

    a)

    per i meccanismi con 17 e 23 anelli (codici TARIC 8305100029 e 8305100042) l’importo del dazio è pari alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione di 325 EUR per 1 000 unità e il prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto;

    b)

    per i meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli (codici TARIC 8305100019 e 8305100039):

     

    Aliquota del dazio (%)

    Codice addizionale TARIC

    Repubblica popolare cinese:

    World Wide Stationery Mfg, Hong Kong, Repubblica popolare cinese

    51,2

    8 934

    tutte le altre società

    78,8

    8 900

    4.   L’applicazione dell’aliquota individuale del dazio specificata per la società citata al paragrafo 3 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che i (volume) meccanismi per la legatura di fogli venduti all’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura sono stati fabbricati da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» In mancanza di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

    5.   Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese di cui al paragrafo 3 è esteso alle importazioni degli stessi tipi di meccanismi per la legatura di fogli provenienti dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari del Vietnam (codici TARIC 8305100011, 8305100021, 8305100037 e 8305100040) e alle importazioni degli stessi tipi di meccanismi per la legatura di fogli provenienti dalla Repubblica democratica popolare del Laos, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari della Repubblica democratica popolare del Laos (codici TARIC 8305100013, 8305100023, 8305100038 e 8305100041).

    6.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo realmente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (59), il prezzo minimo all’importazione di cui al paragrafo 3 è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo realmente pagato o pagabile. Il dazio pagabile corrisponde allora alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione ridotto e il prezzo netto franco frontiera dell’Unione ridotto, prima dello sdoganamento.

    Articolo 2

    Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

    (2)  Regolamento (CE) n. 119/97 del Consiglio, del 20 gennaio 1997, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Malaysia e della Repubblica popolare cinese e decide la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori imposti su tali importazioni (GU L 22 del 24.1.1997, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 2100/2000 del Consiglio, del 29 settembre 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 119/97 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese (GU L 250 del 5.10.2000, pag. 1).

    (4)  Regolamento (CE) n. 1208/2004 del Consiglio, del 28 giugno 2004, che estende le misure antidumping definitive istituite dal regolamento (CE) n. 119/97 sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Repubblica socialista del Vietnam (GU L 232 dell’1.7.2004, pag. 1).

    (5)  Regolamento (CE) n. 2074/2004 del Consiglio, del 29 novembre 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 11).

    (6)  Regolamento (CE) n. 33/2006 del Consiglio, del 9 gennaio 2006, che estende il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 2074/2004 sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Repubblica democratica popolare del Laos (GU L 7 del 12.1.2006, pag. 1).

    (7)  Regolamento (CE) n. 818/2008 del Consiglio, del 13 agosto 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese e che chiude l’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite da tale regolamento attraverso l’importazione di alcuni tipi di meccanismi ad anelli per la legatura di fogli spediti dalla Thailandia, dichiarati originari della Thailandia o no (GU L 221 del 19.8.2008, pag. 1).

    (8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2010 del Consiglio, del 22 febbraio 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 49 del 26.2.2010, pag. 1).

    (9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/703 della Commissione, dell’11 maggio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 122 del 12.5.2016, pag. 1).

    (10)  Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 331 del 7.10.2020, pag. 14).

    (11)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese ed estese al Vietnam e alla Repubblica democratica popolare del Laos (GU C 183 dell’11.5.2021, pag. 8).

    (12)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2526.

    (13)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) n. 157/2010.

    (14)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 36 del 17.2.2022, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 della Commissione, del 15 dicembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate torri eoliche industriali in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 450 del 16.12.2021, pag. 59); regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, del 16 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 145) e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, del 7 aprile 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 110 dell’8.4.2020, pag. 3).

    (15)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 206, 207 e 208; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando 135; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando 149 e 150, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando 158 e 159.

    (16)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 192; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando 58-61; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 115-118, regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando 122-127.

    (17)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 193 e 194; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando 62-66; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 119-122 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando 128-132: se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese statali, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti, dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questa prescrizione non sia sempre stata rispettata o applicata in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato, ponendolo come principio politico, il suo diritto di controllare le decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % dei circa 1,86 milioni di società private, accompagnata da una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale a tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori di meccanismi per la legatura di fogli e dei fornitori dei relativi fattori produttivi.

    (18)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 195-201; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando 67-74; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 123-129 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando 133-138.

    (19)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 202; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando 75; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 130-133 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando 139-142.

    (20)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 203; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando 76; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 134-135 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando 143-144.

    (21)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 203; regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando 76; regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 136-145 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando 145-154.

    (22)  Documento di lavoro dei servizi SWD(2017) 483 final/2, del 20.12.2017, disponibile all’indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

    (23)  TISCO, «Profilo aziendale», http://en.tisco.com.cn/CompanyProfile/20151027095855836705.html (ultima consultazione: 2 marzo 2020).

    (24)  Baowu, «Profilo aziendale», http://www.baowugroup.com/en/contents/5273/102759.html (ultima consultazione: 6 maggio 2021).

    (25)  Relazione, capitolo 14, pag. 358: il 51 % delle società private e il 49 % delle imprese di proprietà dello Stato in termini di produzione e il 44 % delle imprese di proprietà dello Stato e il 56 % delle società private in termini di capacità.

    (26)  Consultabili agli indirizzi:

    www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021); https://policycn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e (ultima consultazione: 6 maggio 2021) e

    www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021).

    (27)  Consultabile agli indirizzi: http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021) e http://www.jjckb.cn/2019-04/23/c_137999653.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021).

    (28)  Un esempio è costituito dalla fusione tra la società privata Rizhao e l’impresa di proprietà dello Stato Shandong Iron and Steel nel 2009. Cfr. la relazione sull’acciaio di Pechino, pag. 58, e la quota di maggioranza acquisita dal gruppo China Baowu Steel in Magang Steel nel giugno 2019, cfr. https://www.ft.com/content/a7c93fae-85bc-11e9-a028-86cea8523dc2 (ultima consultazione: 6 maggio 2021).

    (29)  TISCO, «Profilo aziendale», http://en.tisco.com.cn/CompanyProfile/20151027095855836705.html (ultima consultazione: 2 marzo 2020).

    (30)  Relazione, parte III, capitolo 14, pagg. 346 e segg.

    (31)  Introduzione al piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico.

    (32)  Relazione, capitolo 14, pag. 347.

    (33)  The 13th Five-Year Plan for Economic and Social Development of the People’s Republic of China (2016-2020), disponibile all’indirizzo:

    https://en.ndrc.gov.cn/newsrelease_8232/201612/P020191101481868235378.pdf (ultima consultazione: 2 marzo 2020).

    (34)  Relazione, capitolo 14, pag. 349.

    (35)  Relazione, capitolo 14, pag. 352.

    (36)  Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2011) (modifica 2013) emesso mediante ordinanza n. 9 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma del 27 marzo 2011 e modificato conformemente alla decisione della medesima Commissione concernente la modifica delle clausole pertinenti del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) emessa mediante ordinanza n. 21 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma del 16 febbraio 2013.

    (37)  Relazione, capitolo 14, pagg. 375 e 376.

    (38)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 134 e 135, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando 143 e 144.

    (39)  Dati pubblici della Banca mondiale – Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

    (40)  In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.

    (41)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33), modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/749 della Commissione (GU L 113 del 29.4.2017, pag. 11).

    (42)  https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Electricity-and-Natural-Gas-Prices-Period-II:-July- December,-2020-37458.

    (43)  I dati forniti per le spese generali di produzione sono stati verificati in loco e sono stati raffrontati con i conti della società.

    (44)  Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno in detti paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale e, in ogni caso, tali importazioni erano trascurabili.

    (45)  Consultabile all’indirizzo: https://www.macmap.org/en/query/customs-duties (ultima consultazione: 10 marzo 2022).

    (46)  https://archive.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/t/turkey/TUR.pdf pag. 51 (ultima consultazione:10 marzo 2022);

    (47)  Consultabili agli indirizzi: https://data.tuik.gov.tr.

    (48)  Consultabili agli indirizzi: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Electricity-and-Natural-Gas-Prices-Period-II:-July-December,-2020-37458.

    (49)  http://www.transcustoms.cn/index.asp (ultima consultazione: 10 marzo 2022).

    (50)  I paesi sono elencati in base al volume delle importazioni dalla RPC.

    (51)  Sulla base dei dati dell’OCSE: International Transport and Insurance Costs of Merchandise Trade (ITIC), Cina – paese in questione: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CIF_FOB_ITIC.

    (52)  Sulla base della quotazione delle consegne al porto di Tianjin – Pechino, riportata dalla Banca mondiale https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/c/china/CHN.pdf, pag. 88.

    (53)  Nel caso del Messico i valori cif sono stati ottenuti utilizzando il rapporto fob/cif disponibile per gli Stati Uniti.

    (54)  Al fine di garantire il trattamento riservato dei dati dei due produttori dell’Unione si indicano solo intervalli di valori.

    (55)  t22.000638.

    (56)  Al fine di garantire il trattamento riservato dei dati dei due produttori dell’Unione, si indicano solo intervalli di valori.

    (57)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

    (58)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

    (59)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).


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