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Document 32022H0108

    Raccomandazione (UE) 2022/108 del Consiglio del 25 gennaio 2022 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1632 per quanto riguarda un approccio coordinato volto ad agevolare gli spostamenti in condizioni di sicurezza nello spazio Schengen durante la pandemia di COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    ST/5402/2022/REV/1

    GU L 18 del 27.1.2022, p. 124–126 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2022/108/oj

    27.1.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 18/124


    RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/108 DEL CONSIGLIO

    del 25 gennaio 2022

    che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1632 per quanto riguarda un approccio coordinato volto ad agevolare gli spostamenti in condizioni di sicurezza nello spazio Schengen durante la pandemia di COVID-19

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere c) ed e), e l’articolo 292, prima e seconda frase,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In conformità dell’articolo 67 TFUE, l’Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui è garantita l’assenza di controlli sulle persone alle frontiere interne. In virtù dell’acquis di Schengen, le frontiere interne possono essere attraversate in qualsiasi punto senza che sia effettuata una verifica di frontiera sulle persone, indipendentemente dalla loro cittadinanza. Ciò riguarda anche i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nell’UE e i cittadini di paesi terzi che sono entrati legalmente nel territorio di uno Stato membro e possono circolare liberamente nel territorio di tutti gli altri Stati membri per non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

    (2)

    Il 30 gennaio 2020 il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale concernente la propagazione mondiale del nuovo coronavirus che provoca la malattia da coronavirus 2019 (COVID-19). L’11 marzo 2020 l’OMS ha reso pubblica la sua valutazione secondo cui la COVID-19 aveva le caratteristiche per essere qualificata pandemia.

    (3)

    Per limitare la diffusione del virus SARS-CoV-2 gli Stati membri hanno adottato varie misure, alcune delle quali hanno inciso sul diritto di soggiornare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri, anche per i cittadini di paesi terzi che soggiornano o risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro, quali le restrizioni all’ingresso o l’obbligo per i viaggiatori transfrontalieri di sottoporsi a quarantena. Tali misure hanno avuto un effetto negativo e sproporzionato in quanto hanno comportato verifiche sulle persone, a prescindere dalla loro cittadinanza, all’atto dell’attraversamento delle frontiere interne nello spazio Schengen.

    (4)

    Il 13 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, la raccomandazione (UE) 2020/1475 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 (1). La raccomandazione definisce principi generali e criteri comuni, comprese soglie comuni per la valutazione delle restrizioni alla libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19. Stabilisce inoltre un quadro comune per quanto riguarda le misure possibili per i viaggiatori provenienti da zone a più alto rischio. Raccomanda agli Stati membri di coordinarsi e di comunicare al pubblico le eventuali misure restrittive adottate.

    (5)

    Secondo la raccomandazione (UE) 2020/1632 del Consiglio (2), i principi generali, i criteri comuni, le soglie comuni e il quadro comune di misure, comprese le raccomandazioni sul coordinamento e la comunicazione di cui alla raccomandazione (UE) 2020/1475, dovrebbero essere applicati anche agli spostamenti all’interno dello spazio senza controlli alle frontiere interne.

    (6)

    Per tenere conto dell’evoluzione della pandemia di COVID-19 dopo l’adozione della raccomandazione (UE) 2020/1475, il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, ha sostituito tale raccomandazione con la raccomandazione (UE) 2022/108.

    (7)

    Per garantire che i criteri, le soglie e il quadro di misure comuni applicati dagli Stati membri per agevolare gli spostamenti in condizioni di sicurezza nello spazio senza controlli alle frontiere interne durante la pandemia di COVID-19 restino aggiornati e pienamente allineati all’approccio comune inteso ad agevolare la libera circolazione di cui alla raccomandazione (UE) 2022/108, nella raccomandazione (UE) 2020/1632 del Consiglio il riferimento alla raccomandazione (UE) 2020/1475 dovrebbe essere sostituito dal riferimento alla raccomandazione (UE) 2022/108.

    (8)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente raccomandazione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente raccomandazione si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di detto protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente raccomandazione, se intende attuarla.

    (9)

    La presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

    (10)

    Per quanto riguarda la Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003, dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005 e dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2011.

    (11)

    Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (3).

    (12)

    Per quanto riguarda la Svizzera, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE (4), in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (5).

    (13)

    Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE (6), in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE (7),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

    La raccomandazione (UE) 2020/1632 è così modificata:

    nell’intero testo della raccomandazione, i termini «raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio» sono sostituiti da «raccomandazione 2022/108 del Consiglio».

    Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2022

    Per il Consiglio

    Il presidente

    C. BEAUNE


    (1)  Raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio, del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 337 del 14.10.2020, pag. 3).

    (2)  Raccomandazione (UE) 2020/1632 del Consiglio, del 30 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 nello spazio Schengen (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 25).

    (3)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

    (4)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

    (5)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

    (6)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

    (7)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).


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