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Document 32022D0706
Commission Implementing Decision (EU) 2022/706 of 5 May 2022 laying down rules for the application of Decision No 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council, as regards criteria and procedures for recognising long-standing commitment and extraordinary contributions to the Union Civil Protection Mechanism (notified under document C(2022) 2884) (Text with EEA relevance)
Decisione di esecuzione (UE) 2022/706 della Commissione del 5 maggio 2022 recante modalità di applicazione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri e le procedure per riconoscere l’impegno di lunga data e il contributo straordinario a favore del meccanismo unionale di protezione civile [notificata con il numero C(2022) 2884] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione di esecuzione (UE) 2022/706 della Commissione del 5 maggio 2022 recante modalità di applicazione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri e le procedure per riconoscere l’impegno di lunga data e il contributo straordinario a favore del meccanismo unionale di protezione civile [notificata con il numero C(2022) 2884] (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/2884
GU L 132 del 6.5.2022, p. 102–106
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
6.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 132/102 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/706 DELLA COMMISSIONE
del 5 maggio 2022
recante modalità di applicazione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri e le procedure per riconoscere l’impegno di lunga data e il contributo straordinario a favore del meccanismo unionale di protezione civile
[notificata con il numero C(2022) 2884]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1, lettera h ter),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma della decisione n. 1313/2013/UE, la Commissione può conferire medaglie per riconoscere e onorare l’impegno di lunga data e il contributo straordinario dei destinatari a favore del meccanismo unionale di protezione civile («meccanismo unionale» o «meccanismo»). |
(2) |
Ai fini del conferimento delle medaglie del meccanismo unionale («medaglie UCPM» o «medaglie») la Commissione dovrebbe stabilire i criteri e le procedure per riconoscere l’impegno di lunga data e il contributo straordinario a favore del meccanismo. |
(3) |
Visto l’approccio intersettoriale che contraddistingue l’assistenza prestata dal meccanismo unionale, le medaglie UCPM dovrebbero essere conferite a cittadini dell’Unione e di paesi terzi, compresi gli operatori di protezione civile, gli addetti alla gestione delle emergenze, il personale militare degli Stati membri o il personale di altre autorità o organismi, per il contributo apportato al meccanismo. Le medaglie possono essere conferite a persone fisiche o moduli, compresi le squadre di intervento, le squadre di supporto e assistenza tecnica (TAST) e gli altri mezzi di risposta registrati nel sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS). |
(4) |
Per poter considerare le attività dell’intero ciclo di gestione delle catastrofi, è opportuno includere le azioni di prevenzione, preparazione e risposta nell’ambito di applicazione materiale del riconoscimento e omaggio all’impegno di lunga data e al contributo straordinario a favore del meccanismo unionale. |
(5) |
A norma dell’articolo 20 bis, paragrafo 3, della decisione n. 1313/2013/UE, le medaglie UCPM conferite dalla Commissione dovrebbero essere di due tipi: la medaglia per impegno di lunga data e la medaglia per contributo straordinario. È pertanto necessario definire i criteri di ammissibilità per il conferimento di ciascun tipo di medaglia. |
(6) |
Poiché le medaglie sono state introdotte nel meccanismo unionale con decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), è opportuno fissare il periodo da prendere in considerazione per determinare l’ammissibilità dei potenziali destinatari tenendo conto della data di adozione di tale decisione, ossia il 21 marzo 2019. |
(7) |
La Commissione e gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di candidare potenziali destinatari. Per valutare i potenziali destinatari le candidature dovrebbero essere esaminate da un’apposita giuria composta da rappresentanti della Commissione. La giuria dovrebbe riunirsi per emanare raccomandazioni che orientino la decisione della Commissione in merito alle medaglie UCPM. |
(8) |
Per rendere adeguato omaggio ai destinatari, è opportuno consegnare le medaglie UCPM in una cerimonia ufficiale, per esempio in occasione del Forum europeo della protezione civile o in altra cerimonia ufficiale ad hoc. |
(9) |
Per garantire l’inclusione e promuovere l’uguaglianza, è opportuno selezionare i destinatari delle medaglie UPCM tenendo conto dell’equilibrio di genere e della distribuzione geografica. |
(10) |
Ai fini della trasparenza è opportuno che la Commissione tenga un registro delle medaglie UCPM conferite. |
(11) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la protezione civile di cui all’articolo 33, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto
La presente decisione stabilisce i criteri e le procedure applicabili al conferimento delle medaglie del meccanismo unionale di protezione civile («medaglie UCPM») per riconoscere e onorare l’impegno di lunga data e il contributo straordinario a favore del meccanismo unionale di protezione civile («meccanismo unionale»).
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
1) |
«persona di buona condotta»: persona esente da condanne penali; |
2) |
«coraggio straordinario»: coraggio eccezionale o coraggiosa resistenza superiore alle aspettative dimostrati sul campo; |
3) |
«risultato meritorio fuori dal comune»: realizzazione professionale di livello molto elevato, superiore a quello ordinario o consueto. |
Articolo 3
Tipi di medaglie UCPM
1. La Commissione conferisce i due tipi di medaglie UCPM seguenti:
a) |
medaglia per impegno di lunga data; |
b) |
medaglia per contributo straordinario. |
2. I destinatari delle medaglie UCPM non hanno diritto ad alcun beneficio finanziario.
3. Ciascun tipo di medaglia UCPM non è conferito più di una volta alla stessa persona fisica, allo stesso modulo, alla stessa squadra di intervento, alla stessa TAST o allo stesso altro mezzo di risposta. È possibile il conferimento postumo.
Articolo 4
Ammissibilità
1. Le medaglie UCPM possono essere conferite alle seguenti persone fisiche per il loro contributo a favore del meccanismo unionale:
a) |
operatori di protezione civile o addetti alla gestione delle emergenze degli Stati membri o degli Stati che partecipano al meccanismo unionale; |
b) |
membri di altre autorità, soggetti o organismi che contribuiscono agli interventi nell’ambito del meccanismo unionale; |
c) |
cittadini dell’Unione o di paesi terzi. |
Le persone fisiche devono essere persone di buona condotta.
2. Le medaglie UCPM possono essere conferite ai seguenti soggetti per il loro contributo a favore del meccanismo unionale:
a) |
moduli istituiti a norma della decisione n. 1313/2013/UE; |
b) |
squadre di intervento ai sensi dell’articolo 2, punto 4), della decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione (3); |
c) |
squadre di supporto e assistenza tecnica (TAST) ai sensi dell’articolo 2, punto 5), della decisione di esecuzione 2014/762/UE; |
d) |
altri mezzi di risposta di cui all’articolo 9, paragrafo 4, della decisione n. 1313/2013/UE. |
I soggetti devono essere registrati nel sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS).
3. Non è ammissibile alle medaglie UCPM il personale dell’Unione cui si applica lo statuto dei funzionari dell’Unione europea o il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (4).
Articolo 5
Periodo di ammissibilità
La data di inizio del periodo di ammissibilità per il conferimento delle medaglie UCPM è il 21 marzo 2019.
Articolo 6
Medaglia per impegno di lunga data
La medaglia UCPM per impegno di lunga data può essere conferita ai destinatari ammissibili di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, che soddisfano una delle condizioni seguenti:
a) |
sono stati mobilitati in almeno tre occasioni per operazioni di risposta nell’ambito del meccanismo unionale; |
b) |
hanno dimostrato un impegno professionale di lunga data a favore di azioni di prevenzione o preparazione nell’ambito del meccanismo unionale. Sono considerati prove dell’impegno profuso i periodi di tempo che il destinatario ammissibile ha dedicato a tali azioni. |
Articolo 7
Medaglia per contributo straordinario
La medaglia UCPM per contributo straordinario può essere conferita ai destinatari ammissibili di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, che soddisfano una delle condizioni seguenti:
a) |
hanno compiuto un atto di coraggio straordinario, conseguito un risultato meritorio fuori dal comune o svolto un’attività che va al di là delle ragionevoli aspettative nel corso di un’operazione di risposta nell’ambito del meccanismo unionale; |
b) |
hanno contribuito allo sviluppo del meccanismo unionale in senso lato con un risultato meritorio fuori dal comune. |
Articolo 8
Candidatura
1. La Commissione e gli Stati membri possono presentare candidature alla giuria per il conferimento di:
a) |
medaglie UCPM per impegno di lunga data in base ai criteri stabiliti all’articolo 6; |
b) |
medaglie UCPM per contributo straordinario in base ai criteri stabiliti all’articolo 7. |
2. La Commissione esamina periodicamente le candidature tramite il centro di coordinamento della risposta alle emergenze e informa la giuria quando i criteri di cui all’articolo 6 sono soddisfatti.
Articolo 9
Giuria e assegnazione del riconoscimento
1. È istituita una giuria che vaglia le candidature presentate dalla Commissione o dagli Stati membri a norma dell’articolo 8 e rivolge alla Commissione raccomandazioni in merito al conferimento delle medaglie UCPM.
2. La giuria è composta da tre rappresentanti della Commissione.
3. La Commissione convoca la giuria almeno un mese prima dello svolgimento della cerimonia di cui all’articolo 11, paragrafo 1.
La giuria decide in merito al conferimento delle medaglie UCPM tenendo conto dell’equilibrio di genere e della distribuzione geografica.
Articolo 10
Revoca delle medaglie UCPM o rinuncia al riconoscimento
1. La Commissione revoca la medaglia UCPM in caso di sopravvenuta condanna penale ovvero atto disonorevole o lesivo degli interessi dell’Unione.
2. I destinatari si riservano il diritto di rinunciare alla medaglia UCPM loro conferita.
Articolo 11
Cerimonia di consegna delle medaglie UCPM
1. Le medaglie UCPM sono consegnate in occasione del Forum europeo della protezione civile o, se del caso, in una cerimonia ufficiale ad hoc.
2. Un rappresentante della Commissione consegna le medaglie UCPM ai destinatari o a chi ne fa le veci.
3. La medaglia UCPM conferita a un modulo, squadra di intervento, TAST o altro mezzo di risposta è consegnata al caposquadra o a chi ne fa le veci, che la riceve per conto del modulo, squadra di intervento, TAST o altro mezzo di risposta.
Articolo 12
Disegno e registro pubblico online
1. La Commissione stabilisce il disegno e il modello delle medaglie UCPM.
2. La Commissione tiene un registro pubblico online dei destinatari delle medaglie.
Articolo 13
Modalità per indossare le medaglie UCPM
Le modalità per indossare le medaglie UCPM sono disciplinate dalle applicabili norme dello Stato del destinatario della medaglia UCPM.
Articolo 14
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2022
Per la Commissione
Janez LENARČIČ
Membro della Commissione
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924.
(2) Decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2019, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 77I del 20.3.2019, pag. 1).
(3) Decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione, del 16 ottobre 2014, recante modalità d’esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile e che abroga le decisioni 2004/277/CE, Euratom e 2007/606/CE, Euratom (GU L 320 del 6.11.2014, pag. 1).
(4) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).