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Document 32021R0999
Council Implementing Regulation (EU) 2021/999 of 21 June 2021 implementing Article 8a(1) of Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in respect of Belarus
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/999 del Consiglio del 21 giugno 2021 che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/999 del Consiglio del 21 giugno 2021 che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia
ST/9745/2021/INIT
GU L 219I del 21.6.2021, p. 55–56
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 219/55 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/999 DEL CONSIGLIO
del 21 giugno 2021
che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1), in particolare l'articolo 8 bis, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia. |
(2) |
Il 24 e 25 maggio 2021 il Consiglio europeo ha adottato conclusioni in cui ha condannato fermamente l'atterraggio forzato del volo Ryanair a Minsk (Bielorussia) il 23 maggio 2021, che ha messo in pericolo la sicurezza aerea, e la detenzione da parte delle autorità bielorusse del giornalista Raman Pratasevich e di Sofia Sapega. Ha invitato il Consiglio ad adottare quanto prima ulteriori inserimenti in elenco di persone ed entità sulla base del pertinente quadro delle sanzioni. |
(3) |
Vista la gravità dell'accaduto, è opportuno inserire un'ulteriore entità nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive riportato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
ALLEGATO
L'allegato 1 del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato come segue:
1) |
è aggiunta la seguente entità alla tabella «B. Persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 2, paragrafo 1»:
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