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Document 32021R0573

    Regolamento delegato (UE) 2021/573 della Commissione del 1o febbraio 2021 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/625 per quanto riguarda le condizioni di importazione di lumache vive, prodotti composti e budelli immessi in commercio per il consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2021/428

    GU L 120 del 8.4.2021, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2022; abrog. impl. da 32022R2292

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/573/oj

    8.4.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 120/6


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/573 DELLA COMMISSIONE

    del 1o febbraio 2021

    recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/625 per quanto riguarda le condizioni di importazione di lumache vive, prodotti composti e budelli immessi in commercio per il consumo umano

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 126, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite, tra l’altro, di lumache preparate.

    (2)

    A norma dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punti i) e iii), del regolamento delegato (UE) 2019/625, i paesi terzi che esportano nell’Unione partite di lumache preparate devono figurare in un elenco e ciascuna partita di lumache preparate deve essere accompagnata da un certificato ufficiale. Prescrizioni analoghe dovrebbero applicarsi anche alle lumache vive destinate al consumo umano.

    (3)

    Al fine di identificare in modo chiaro le lumache soggette alle prescrizioni per l’ingresso nell’Unione, è opportuno introdurre nel regolamento delegato (UE) 2019/625 una definizione di lumache.

    (4)

    Il regolamento delegato (UE) 2019/625 non dovrebbe applicarsi ai campioni di merci destinate al consumo umano, importate ai fini dell’analisi del prodotto e del controllo della qualità senza essere immesse in commercio e che pertanto non rappresentano un rischio per la sanità pubblica. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 1, paragrafo 3. L’articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2019/625 prevede prescrizioni per l’importazione di partite di prodotti composti indicati dai codici del sistema armonizzato («codici SA») di cui a determinate voci dell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3). È opportuno fare riferimento ai codici della nomenclatura combinata (NC) conformemente al regolamento (UE) 2017/625. Inoltre all’articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2019/625 mancano i codici relativi a determinati prodotti composti. È pertanto opportuno aggiungere tali codici NC.

    (5)

    Le partite di lumache vive e di prodotti composti immesse in commercio per il consumo umano dovrebbero essere soggette a certificazione individuale per l’ingresso nell’Unione, al fine di ridurre il rischio di non conformità alle prescrizioni dell’Unione in materia di sicurezza alimentare. La certificazione di conformità alle prescrizioni dell’Unione contribuisce inoltre a rammentare agli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti dei paesi terzi o delle loro regioni le prescrizioni applicabili dell’Unione.

    (6)

    L’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/625 prevede prescrizioni relative alla fabbricazione di materie prime per l’importazione di partite di carni fresche, carni macinate, preparazioni di carni, prodotti a base di carne, carni separate meccanicamente e materie prime destinate alla produzione di gelatina e collagene, al fine di evitare un possibile rischio per la sanità pubblica. Le vesciche e gli intestini utilizzati per la produzione di budelli sono soggetti a un trattamento che elimina qualsiasi rischio per la sanità pubblica. È pertanto opportuno consentire che le materie prime utilizzate per la produzione di budelli provengano da macelli posti sotto la supervisione delle autorità nazionali competenti e modificare di conseguenza l’articolo 7.

    (7)

    L’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2019/625 stabilisce che ogni partita di determinati prodotti elencati può entrare nell’Unione solo se è accompagnata da un certificato ufficiale. I prodotti composti non figurano nell’elenco dei prodotti che devono essere accompagnati da un certificato ufficiale.

    (8)

    Il rischio connesso a determinate categorie di prodotti composti dipende dal tipo di ingredienti e dalle condizioni di magazzinaggio. Le singole partite di tali prodotti immesse in commercio per il consumo umano dovrebbero pertanto essere soggette a certificazione individuale per l’ingresso nell’Unione ai fini dell’immissione in commercio. La certificazione di conformità alle prescrizioni dell’Unione può inoltre contribuire a rammentare agli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti dei paesi terzi o delle loro regioni le prescrizioni applicabili dell’Unione.

    (9)

    Determinati prodotti composti a lunga conservazione che non contengono altri prodotti a base di carne diversi dalla gelatina o dal collagene o dai prodotti altamente raffinati non rappresentano un rischio per la sanità pubblica o la salute degli animali, data la natura del trattamento necessario per la fabbricazione di tali prodotti a base di carne. Detti prodotti composti dovrebbero essere accompagnati da un attestato privato anziché da un certificato ufficiale.

    (10)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/625.

    (11)

    Poiché gli articoli 12 e 14 del regolamento delegato (UE) 2019/625 si applicano a decorrere dal 21 aprile 2021, anche le modifiche degli articoli pertinenti per i summenzionati articoli 12 e 14 dovrebbero applicarsi a decorrere da tale data,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento delegato (UE) 2019/625 è così modificato:

    1)

    all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), è aggiunto il seguente punto v):

    «v)

    lumache vive;»;

    2)

    all’articolo 1, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera c):

    «c)

    alle merci destinate al consumo umano, importate ai fini del prelievo di campioni per l’analisi del prodotto e il controllo della qualità senza essere immesse in commercio.»;

    3)

    all’articolo 2 è inserito il seguente punto 14 bis:

    «14

    bis) «lumache»: lumache quali definite all’allegato I, punto 6.2, del regolamento (CE) n. 853/2004 e qualsiasi altra specie di lumache delle famiglie Helicidae, Hygromiidae o Sphincterochilidae, destinate al consumo umano;»;

    4)

    all’articolo 3, è aggiunta la seguente lettera c):

    «c)

    lumache vive classificate con il codice NC 0307 60 00 di cui all’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87.»;

    5)

    all’articolo 7, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

    «d)

    carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne, esclusi i budelli quali definiti all’articolo 2, punto 45, del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (*1)»;

    (*1)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379)."

    6)

    all’articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Le partite di prodotti composti classificati con i codici NC di cui alle voci 1517, 1518, 1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2004, 2005, 2101, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2202, 2208 dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 entrano nell’Unione per essere immesse in commercio solo se ciascun prodotto trasformato di origine animale contenuto nei prodotti composti è stato prodotto in stabilimenti situati in paesi terzi o loro regioni e autorizzati all’esportazione nell’Unione di tali prodotti trasformati di origine animale conformemente all’articolo 5, o in stabilimenti situati in Stati membri.»;

    7)

    all’articolo 13, il paragrafo 1 è così modificato:

    a)

    è inserita la seguente lettera d):

    «d)

    lumache vive classificate con il codice NC 0307 60 00 di cui all’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87;»;

    b)

    è inserita la seguente lettera e):

    «e)

    prodotti composti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e b), ad esclusione dei prodotti composti a lunga conservazione che non contengono altri prodotti a base di carne diversi dalla gelatina, dal collagene o dai prodotti altamente raffinati di cui all’allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004.»;

    8)

    all’articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Un attestato privato, preparato e firmato dall’operatore del settore alimentare importatore, accompagna le partite dei prodotti composti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), se i prodotti composti non contengono altri prodotti a base di carne diversi dalla gelatina, dal collagene o dai prodotti altamente raffinati di cui all’allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, e all’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), a conferma che tali partite rispettano le prescrizioni applicabili di cui all’articolo 126, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    L’articolo 1, punto 5, punto 7, lettera b), e punto 8, si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

    (3)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


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