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Document 32021R0572
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/572 of 20 January 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2016/127 as regards the date of application of certain of its provisions (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2021/572 della Commissione del 20 gennaio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione per quanto riguarda la data di applicazione di determinate disposizioni (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2021/572 della Commissione del 20 gennaio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione per quanto riguarda la data di applicazione di determinate disposizioni (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2021/155
GU L 120 del 8.4.2021, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
8.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 120/4 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/572 DELLA COMMISSIONE
del 20 gennaio 2021
che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione per quanto riguarda la data di applicazione di determinate disposizioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione (2) stabilisce, tra l’altro, prescrizioni specifiche in materia di composizione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici. Il regolamento delegato (UE) 2016/127 prevede che le sue disposizioni riguardanti le formule per lattanti e le formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici si applichino a decorrere dal 22 febbraio 2021. |
(2) |
L’utilizzo di idrolizzati proteici come fonte di proteine nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento è stato autorizzato dalla direttiva 2006/141/CE della Commissione (3). Nel suo parere sulla composizione essenziale delle formule per lattanti e delle formule di proseguimento (4), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha tuttavia osservato che la sicurezza e l’idoneità di ogni specifica formula contenente idrolizzati proteici deve essere accertata tramite una valutazione clinica. |
(3) |
Finora solo una delle formule attualmente presenti sul mercato ha ricevuto una valutazione positiva da parte dell’Autorità. La sua composizione corrisponde alle prescrizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2016/127. |
(4) |
L’Autorità sta attualmente valutando la sicurezza e l’idoneità di una serie di altre composizioni, corrispondenti a formule ad oggi legalmente immesse sul mercato a norma della direttiva 2006/141/CE. |
(5) |
Le prescrizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2016/127 possono essere aggiornate per consentire l’immissione sul mercato di formule a base di idrolizzati proteici con una composizione diversa da quella già valutata positivamente, dopo una valutazione della loro sicurezza e idoneità eseguita dall’Autorità caso per caso. |
(6) |
La pandemia di COVID-19 e la relativa crisi sanitaria pubblica hanno tuttavia causato ritardi imprevisti nelle valutazioni scientifiche delle formule attualmente al vaglio dell’Autorità. |
(7) |
Al fine di evitare possibili perturbazioni del mercato, è necessario rinviare l’applicazione delle prescrizioni per le formule per lattanti e le formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici di un periodo di tempo ritenuto adeguato per compensare gli effetti della pandemia di COVID-19 sulla valutazione effettuata dall’Autorità. |
(8) |
In considerazione della necessità di evitare perturbazioni del mercato, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2016/127 è così modificato:
1) |
all’articolo 13, il primo comma è sostituito dal seguente: «In conformità all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 609/2013, la direttiva 2006/141/CE è abrogata con effetto dal 22 febbraio 2020. La direttiva 2006/141/CE continua tuttavia ad applicarsi fino al 21 febbraio 2022 alle formule per lattanti e alle formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici.»; |
2) |
all’articolo 14, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Esso si applica a decorrere dal 22 febbraio 2020, ad eccezione delle formule per lattanti e delle formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici, ai quali esso si applica a decorrere dal 22 febbraio 2022.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35.
(2) Regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche di composizione e di informazione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento e per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni sull’alimentazione del lattante e del bambino nella prima infanzia (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 1).
(3) Direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante modifica della direttiva 1999/21/CE (GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1).
(4) EFSA NDA Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sui prodotti dietetici, l’alimentazione e le allergie), 2014. Scientific Opinion on the essential composition of infant and follow-on formulae. EFSA Journal 2014;12(7):3760.